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CORTE D'APPELLO DI LECCE

Sentenza n. 416/2023 del 13-10-2023

principi giuridici

I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione alle sole clausole contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990 e l'art. 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

In caso di recesso della banca dal contratto di conto corrente bancario, il fideiussore resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla data dello scioglimento del rapporto e in tale misura cristallizzato, dovendo ad esso essere raffrontato il limite di massimale della garanzia per capitale, interessi e spese. Nei confronti del fideiussore in mora nell'adempimento dell'obbligazione di garanzia non trova applicazione la norma di cui all'art. 1224, comma 1, c.c., essendo la pattuizione degli interessi intervenuta fra il debitore principale ed il creditore, e produttiva di effetti esclusivamente fra le parti stipulanti.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità Parziale delle Fideiussioni Omnibus: Effetti sulla Garanzia e Decadenze


La Corte d'Appello si è pronunciata su una controversia relativa alla validità di fideiussioni omnibus, prestate a garanzia di obbligazioni derivanti da rapporti di conto corrente. La vicenda trae origine da un giudizio promosso da una società correntista e dal suo garante nei confronti di un istituto bancario, poi incorporato in altra società, contestando l'applicazione di condizioni contrattuali ritenute invalide e l'esistenza di usura. L'istituto di credito si era costituito in giudizio, formulando domanda riconvenzionale per il recupero del proprio credito.
Nel corso del procedimento, la società correntista era stata dichiarata fallita, rendendo improcedibile la domanda di pagamento nei suoi confronti. Il giudizio era stato quindi riassunto nei confronti del solo garante, il quale aveva eccepito la nullità delle fideiussioni prestate, invocando la violazione della normativa antitrust (Legge n. 287/1990) a causa della riproduzione di clausole standard ABI ritenute lesive della concorrenza.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto l'eccezione del garante, dichiarando la nullità integrale delle fideiussioni. La decisione si fondava sulla constatazione che i contratti di garanzia contenevano clausole dello schema ABI, già oggetto di un provvedimento della Banca d'Italia che ne aveva ravvisato il contrasto con la legge antitrust.
La società creditrice aveva impugnato la sentenza, contestando sia la tardività della produzione in giudizio dello schema ABI, sia l'estensione della nullità all'intero negozio fideiussorio. La Corte d'Appello ha parzialmente accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado.
I giudici di secondo grado hanno ritenuto infondato il motivo relativo alla tardività della produzione dello schema ABI, evidenziando come il contenuto delle clausole contestate fosse ampiamente noto e reperibile, e come la società appellante non avesse specificamente contestato il testo preso in considerazione.
Tuttavia, la Corte ha accolto il motivo di appello relativo all'estensione della nullità, aderendo all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Tale orientamento prevede che, in caso di fideiussioni "a valle" di intese restrittive della concorrenza, la nullità debba essere limitata alle sole clausole che riproducono lo schema anticoncorrenziale, salvo che sia desumibile una diversa volontà delle parti. Nel caso specifico, la Corte d'Appello ha escluso la sussistenza di elementi che potessero far presumere una volontà delle parti orientata alla nullità totale delle fideiussioni in caso di invalidità delle clausole contestate.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato la nullità parziale delle fideiussioni, limitatamente alle clausole riproduttive dello schema ABI ritenute lesive della concorrenza. Rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata tardivamente dal garante, la Corte lo ha condannato al pagamento del debito garantito, nei limiti dei massimali previsti nelle fideiussioni, oltre interessi legali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte di Appello di Lecce - ### di ### composta dai ### dott. ### dott.ssa ### relatore dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 71/2022 R.G. promossa da ### s.r.l. (p.iva ### - c.f. e numero iscrizione presso il Registro delle ### di ####) rappresentata dalla mandataria #### s.p.a. (p.iva ### - c.f. e numero iscrizione presso il Registro delle ### di ####), rappr. e dif. dall'Avv. ### contro ### (c.f. ###), rappr. e dif. dall'Avv. ### Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale da udienza da intendersi qui integralmente richiamato.  ### l'atto di citazione ritualmente notificato ### S.r.l. [per brevità solo ### e ### garante della società in forza di fideiussioni prestate in data 21 ottobre 2010 e in data 23 dicembre 2011, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di ### S.p.A. e ### S.p.A. - ### di ### di ### e ### e, sulla premessa di aver intrattenuto presso la deducente due distinti rapporti di conto corrente, i.e. il rapporto n. 836680 con apertura di credito, intestato a ### e garantito da fideiussioni prestate da ### ed il rapporto di conto anticipi n. 855180, lamentavano: l'applicazione di pag. 2/11 invalide condizioni contrattuali, ex artt. 1842 e/o 1858 c.c, perché mai sottoscritte; l'invalidità della determinazione ed applicazione di interessi debitori ultralegali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, di commissioni di massimo scoperto, dei tassi extra fido applicati, di costi, competenze a qualsiasi titolo pretese; l'applicazione di tassi passivi usurari ex art. 1815, co. 2, c.c.; l'illegittimità dell'esercizio dello ius variandi e, ritenendo il comportamento tenuto dagli ### convenuti vessatorio, illegittimo, contrario a buona fede e correttezza contrattuale ed integrante la condotta sanzionata dagli artt. 629 e 644 c.p. nonché assumendo di aver patito un danno economico, da danno emergente e da lucro cessante a seguito della condotta lamentata, chiedevano di: - accertare e dichiarare che la società attrice risultava creditrice della complessiva somma di ### 243.000,00 a titolo sia di indebiti sui due conti dedotti in causa ed a titolo risarcitorio (più in dettaglio: ### da ricalcolo per usura oggettiva ed anatocismo quanto al conto corrente n. 836680, ### da ricalcolo per usura oggettiva e soggettiva sul conto anticipi n. 855180, ### per danno emergente e lucro cessante provocato dalla condotta della controparte), o comunque di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,; - condannare gli ### di credito suddetti al pagamento della somma di ### o comunque di quella maggiore o minore somme ritenuta di giustizia, eventualmente previa dichiarazione di compensazione con le somme che dovessero risultare dovute in favore dei medesimi ### - dichiarare l'efficacia ed opponibilità di tutti gli accertamenti e condanne come sopra richiesti anche in favore del fideiussore ### - disporre il mutamento di ogni segnalazione pregiudizievole degli attori presso banche dati pubbliche o private da “sofferenza” a “contestazione”; il tutto con vittoria delle spese di lite. 
Si costituiva ### S.p.A., rappresentata da ### S.p.A. ### di ### di ### e ### quale mandataria con rappresentanza e successivamente fusa per incorporazione in ### S.p.A., contestando puntualmente il fondamento delle domande attoree in fatto e in diritto e spiegando domanda riconvenzionale volta a conseguire la condanna delle controparti al pagamento dei suoi crediti, l'uno pari ad ### oltre interessi maturati e maturandi su ### al tasso legale a decorrere dal 30 giugno 2015 sino al soddisfo, quale scoperto pag. 3/11 del conto corrente n. 836680 intrattenuto con la deducente, l'altro pari ad ### 27,27, oltre interessi maturati e maturandi su detto importo al tasso legale a decorrere dal 30 giugno 2015 sino al soddisfo, quale scoperto del conto anticipi n. 855180 parimenti intrattenuto con la deducente. 
In corso di giudizio ### veniva dichiarata fallita una prima volta con sentenza poi revocata per poi essere dichiarata fallita una seconda volta in via definitiva. 
La domanda di pagamento proposta dalla ### nei suoi confronti diveniva improcedibile ed il giudizio veniva riassunto da ### S.r.l., successore a titolo particolare di ### S.p.A., solo nei confronti del garante ing. ### il quale, con la comparsa di costituzione in riassunzione, formulava per la prima volta l'eccezione di nullità delle prestate fideiussioni per violazione dell'art. 2 della l. n. 287/1990, contenente le “### per la tutela della concorrenza e del mercato”.  ### S.r.l., nelle difese successive, contestava l'assunto ed argomentava in merito alla validità delle fideiussioni. 
All'esito del giudizio, nel corso del quale veniva disposta c.t.u. contabile espletata dalla dott.ssa ### il Tribunale adito, con sentenza n. 2296/2021 pubblicata in data 13 ottobre 2021, dichiarava la nullità, sub specie nullità di protezione, dei contratti di fideiussione, fatta valere dal ### con la comparsa a seguito della riassunzione, ma non soggetta a preclusioni e quindi rilevabile d'ufficio nei gradi di merito, considerata la riproduzione in detti contratti delle clausole dello schema ABI (“1) «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; 2) «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»; 3) «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»”), del quale la ### d'### con provvedimento n. 55/2005, aveva ravvisato pag. 4/11 il contrasto con l'art. 2 della legge ### n. 287/1990 in quanto frutto di intese limitative della concorrenza, da cui derivava a cascata l'integrale nullità delle fideiussioni che avevano recepito le anzidette clausole, non essendo ravvisabili elementi per ritenere l'interesse della banca e poi della società cessionaria del credito al mantenimento dei contratti di garanzia privati delle clausole nulle; dichiarava compensate le spese di lite in ragione della peculiarità delle questioni dibattute non univocamente risolte dalla giurisprudenza, salvo ripartire al 50% le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.  ### S.r.l. ha proposto appello svolgendo le censure che si esporranno più avanti ed ha concluso chiedendo la riforma della impugnata sentenza, nella parte in cui ha pronunciato erroneamente la nullità integrale delle garanzie prestate dall'ing.  ### in favore di ### S.p.a., e dunque, previa declaratoria della nullità parziale delle fideiussioni del 21 ottobre 2010 e del 23 dicembre 2011 esclusivamente in relazione alle clausole numero 2, numero 4 limitatamente all'ultimo periodo che comincia con le parole “###ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide ... omissis …” e numero 6, l'accoglimento della domanda riconvenzionale espressamente riproposta sulla base dei motivi articolati in primo grado, qui richiamati, e sulla scorta della documentazione già versata in atti con condanna dell'appellato al pagamento della somma di ### così limitata sulla base delle condivise risultanze della già eseguita c.t.u. contabile, oltre interessi maturati e maturandi dal 30 giugno 2015 fino al soddisfo al tasso del 13.25% annuo, e comunque nei limiti di cui alla l. n. 108/96; con vittoria delle spese di lite del doppio grado. 
Si è costituito ### contestando il fondamento dell'appello di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite; in particolare ha insistito sulla nullità integrale delle fideiussioni prestate e, per il caso di ritenuta validità delle medesime, ha eccepito la decadenza ex art. 1957 c.p.c. non avendo la banca dato la prova di aver coltivato le domande nei confronti della debitrice principale nei termini previsti dalla norma, delle quali ha negato il fondamento per i motivi esposti in primo grado, e qui richiamai, chiedendone il rigetto. 
La causa viene ora in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.  pag. 5/11 MOTIVI DELLA DECISIONE ### ha mosso plurime censure alla sentenza impugnata riassumibili come segue: con il primo motivo di appello, ha riproposto l'eccezione di mancata tempestiva produzione in giudizio dello schema ### formulata all'udienza del 22 settembre 2020; più in dettaglio ha segnalato che il Tribunale ha ritenuto di esprimersi in merito alla validità delle fideiussioni oggetto del giudizio ritenendole conformi allo schema ABI tardivamente prodotto dal ### per la prima volta con la comparsa in riassunzione depositata in data 20 settembre 2020, pur essendo ampiamente spirati i termini previsti dall'art. 183 c.p.c.; ne ha tratto la conseguenza che, in mancanza di tempestiva produzione documentale, il Tribunale non avrebbe potuto porre lo schema ABI a fondamento della pronuncia e quindi dichiarare la nullità delle fideiussioni oggetto del giudizio; con il secondo motivo di appello, ha contestato il giudizio in ordine alla validità ed alla efficacia delle fideiussioni del 21 ottobre 2010 e del 23 dicembre 2011 prestate dal ### in particolare, ha lamentato che il Tribunale, nel suo iter logico, dopo aver dato atto delle divergenze giurisprudenziali in punto nullità dei negozi fideiussori contenenti le clausole in violazione della disciplina antitrust, sia giunto alla non condivisibile conclusione secondo la quale, in tali ipotesi, deve essere pronunciata la nullità dell'intero negozio fideiussorio; ha segnalato che il contrasto giurisprudenziale, richiamato dalla sentenza gravata, ha trovato composizione nella sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, resa dalla S.C. a ###, secondo cui va pronunciata la nullità ex art. 1419 c.c. delle sole clausole riproduttive dello schema costituente l'intesa vietata ed ha chiesto alla Corte di uniformarsi al principio suddetto e, quindi, di circoscrivere la declaratoria di nullità alle clausole numero 2, numero 4 limitatamente all'ultimo periodo che comincia con le parole “###ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide” e numero 6, poiché in contrasto con l'art. 2, co. 2 lett. a), l.  287/1990, declaratoria dunque non estesa agli interi negozi fideiussori. 
In conseguenza dell'invocata riforma della sentenza, avendo il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale ritenuta assorbita dalla pronuncia di nullità delle fideiussioni prestate dall'ing. ### l'appellante ha espressamente riproposto pag. 6/11 la domanda riconvenzionale sulla base delle ragioni articolate in primo grado, qui richiamate, limitando la pretesa, sulla scorta della documentazione già versata in atti e delle conclusioni della c.t.u. contabile, al pagamento di ### oltre interessi maturati e maturandi dal 30 giugno 2015 fino al soddisfo al tasso del 13.25% annuo, e comunque nei limiti di cui alla l. n. 108/96. 
Il primo motivo è infondato. 
Si osserva che il testo delle clausole 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per le fideiussioni a garanzia di operazioni bancarie (fideiussioni omnibus) oggetto del provvedimento della ### d'### n. 55/2005, testo riprodotto nelle fideiussioni sottoscritte dall'ing. ### risulta ampiamente riportato, esaminato e commentato nelle sentenze, anche di legittimità, citate in causa e facilmente reperibili attraverso la consultazione di riviste e della rete internet, le quali hanno deciso controversie in cui esse venivano in rilievo. Trattasi della clausola di reviviscenza, in forza della quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che quest'ultima incassi, in pagamento di obbligazioni garantite, e successivamente restituisca per motivi diversi, quali annullamento, inefficacia, revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo; della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., secondo cui i diritti che la banca vanta sulla scorta della fideiussione restano integri fino a che non sia estinto ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore, il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti dall'art. 1957 c.c.; della clausola di sopravvivenza, alla cui stregua il debitore è tenuto a rimborsare alla banca gli importi percepiti anche nel caso in cui l'obbligazione garantita dovesse risultare invalida. Del resto ### S.r.l. non ha specificamente contestato il testo preso in considerazione dalla controparte e dal giudice a quo. Ne consegue che il testo dello schema ### sulle quali le parti hanno ragionato svolgendo, nel pieno rispetto del contraddittorio, i propri assunti difensivi, è stato legittimamente utilizzato da parte del primo giudice che su di esso ha fondato la sua decisione. 
Analoghe considerazioni valgono per il provvedimento della ### d'### che ha accertato che quelle clausole, in quanto applicate a valle in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, co. 2, lettera a), della l. n. 287/1990. 
E', invece, fondato il secondo motivo di appello nei termini che si passano ad esporre.  pag. 7/11 ###.C., con la sentenza resa a ### n. 41994 del 30 dicembre 2021, ha statuito che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del ### sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”. 
Sulla nullità parziale dei contratti di fideiussione contenenti le clausole in questione e, quindi, sulla limitazione ad esse della declaratoria di nullità ex art. 1419 c.c. non vi è ragione di soffermarsi nel rispetto del citato orientamento di legittimità ed in omaggio alla funzione nomofilattica della S.C. ai sensi dell'art. 65 del r.d. n. 12/1941, tanto più in assenza di motivi per discostarsene. 
Deve, però, stabilirsi se ricorrano nel caso di specie le ipotesi eccettuative previste dalla pronuncia citata. Ebbene, non ricorre la prima ipotesi poiché dal testo delle fideiussioni non si desume la volontà delle parti contraria a nullità parziale e che deponga per la nullità totale delle fideiussioni ove epurate delle clausole in esame. Non ricorre neppure la seconda ipotesi poiché non sono ravvisabili elementi da cui desumere una siffatta volontà. In particolare, non vi sono ragioni per ritenere che quelle clausole risultassero essenziali per i contraenti al punto che, senza di esse, le parti non avrebbero concluso il contratto. Ed anzi, riguardata la questione dal punto di vista della ### quest'ultima avrebbe avuto comunque interesse a procurarsi la garanzia prestata dal ### con le fideiussioni in esame. 
A fronte della nullità parziale delle fideiussioni, epurate delle clausole numero 2, numero 4 limitatamente all'ultimo periodo e numero 6, il ### solo nella presente sede ha eccepito la decadenza dall'art. 1957 c.c., all'evidenza in maniera tardiva. Ne deriva che di tale eccezione non può tenersi conto. 
In conclusione il ### è chiamato ad adempiere le obbligazioni gravanti sulla debitrice principale, dal medesimo garantite poiché le fideiussioni prestate sono affette da nullità parziale riguardante le clausole su indicate.  pag. 8/11 Deve ora passarsi all'esame della domanda formulata in primo grado da ### S.p.a., qui riproposta da ### S.r.l. ad essa subentrata, alla luce delle contestazioni originariamente mosse dalla debitrice principale e dal fideiussore, richiamate da quest'ultimo in maniera generica avendo egli incentrato la sua difesa, anche in primo grado, prevalentemente sulla nullità delle fideiussioni prestate, e tenuto conto dei risultati della c.t.u. contabile espletata. 
Alla dott.ssa ### è stato affidato dal giudice a quo l'incarico di ricostruire, sulla base dei documenti prodotti o acquisiti ex art. 198 c.p.c., il saldo dei rapporti bancari dedotti in giudizio, tenendo conto delle condizioni pattuite per iscritto e previa verifica del rispetto della l. n. 108/1996. 
Va detto che ### S.r.l. ha limitato la domanda al saldo del conto corrente ordinario n. 836680, ammontante ad ### sulla base dei risultati della consulenza di ufficio. 
Ebbene, la dott.ssa ### elencati i documenti utilizzati per l'espletamento dell'incarico e cioè i contratti intercorsi tra le parti e gli estratti conto relativi ai rapporti dedotti in causa, ha effettuato i conteggi alla data del 30 giugno 2015 tenuto conto delle condizioni pattuite per iscritto, ivi compresa la convenuta capitalizzazione trimestrale con pari periodicità, o di quelle più vantaggiose effettivamente applicate, ed ha verificato - attenendosi alle istruzioni della ### d'### - che, al tempo della stipula del contratto di conto corrente ordinario n. 836680, non risultava superato il tasso soglia antiusura. 
Si osserva che quel che rileva ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia antiusura è la pattuizione originaria, come statuito dalla sentenza n. 24675/2017 resa a ### dalla S.C. in materia di mutuo ed applicabile ai rapporti di conto corrente, ove deve però porsi attenzione a considerare eventuali modifiche dei tassi intervenute in corso di rapporto, ciò che nel caso di specie non è avvenuto come desumibile dalle pagine 7 e 8 della relazione di consulenza relative al contratto di conto corrente 836680, con la notazione che con riferimento al conto anticipi il tasso soglia non risulta mai superato neppure in corso di rapporto.  ###.C. ha poi precisato nella su indicata sentenza che la pretesa di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato non può essere qualificata, per il solo pag. 9/11 fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto poiché, come sottolineato in motivazione, “la violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso”, violazione che non è ravvisabile nella vicenda in esame sulla base degli elementi emergenti dall'istruttoria documentale. 
All'esito degli anzidetti conteggi, non specificamente contestati, la dott.ssa ### ha ricalcolato in ### il saldo a debito sul conto corrente ordinario n. 836680, a cui ### S.r.l., come si è anticipato, ha circoscritto la domanda. 
Considerato che in data 21 ottobre 2010 il ### prestò fideiussione in favore di ### sino alla concorrenza di ### per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso ### S.p.A. ### di ### di ### e ### dipendente da operazioni bancaria di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi fosse subentrato e che in data 23 dicembre 2011 prestò fideiussione in favore di ### sino alla concorrenza di ### avente per il resto contenuto sovrapponibile alla precedente fideiussione, egli è tenuto, nel rispetto dei limiti indicati negli atti indicati, al pagamento in favore di ### S.r.l. della somma di ### Quanto agli ulteriori interessi dovuti dal ### quale fideiussore si rileva in via generale, in primo luogo, che, in caso di recesso della banca dal contratto di conto corrente bancario, il fideiussore resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla data dello scioglimento del rapporto e in tale misura cristallizzato, dovendo ad esso essere raffrontato il limite di massimale della garanzia per capitale, interessi e spese (Cass. 12 giugno 2015, n. 12263) e, in secondo luogo, che nei confronti del fideiussore in mora nell'adempimento dell'obbligazione di garanzia non trova applicazione la norma di cui al primo comma dell'art. 1224 c.c., secondo cui gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura, superiore a quella legale, che sia stata convenzionalmente stabilita prima della mora, posto che la pattuizione degli interessi, essendo intervenuta fra il debitore principale ed il creditore, è produttiva di effetti esclusivamente fra le parti stipulanti (Cass. ord. 10 maggio 2018, n. 11346, Cass. 20 pag. 10/11 settembre 2002, n. 13758). Ne consegue che sulla somma di ### sono dovuti gli interessi al tasso legale, maturati e maturandi a far tempo dal 30 settembre 2015, data indicata nel telegramma dell'8 settembre 2015 di revoca degli affidamenti e di messa in mora.  *** 
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, eccezione o argomentazione esposta dalle parti, l'appello va accolto per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertata la nullità parziale delle fideiussioni prestate da ### in data in data 21 ottobre 2010 e in data 23 dicembre 2011, limitatamente alla clausola numero 2, alla clausola numero 4 limitatamente all'ultimo periodo (da “###ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide ...” in poi) ed infine alla clausola numero 6, quest'ultimo va condannato a pagare in favore di ### S.r.l. la somma di ### oltre interessi al tasso legale, maturati e maturandi dal 30 settembre 2015 sino al soddisfo. 
Infine, la controvertibilità delle questioni relative alle fideiussioni contenenti clausole riproduttive dello schema ABI dichiarate nulle dalla ### d'### e l'assenza di orientamenti uniformi sino alla pronunzia della S.C. n. 41994/2021, sopravvenuta alla sentenza di primo grado, costituisce motivo idoneo a giustificare la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi, con ripartizione al 50% delle spese della c.t.u. contabile espletata in primo grado.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Lecce - ### di ### - ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### S.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 2296/2021, pubblicata in data 13 ottobre 2021, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertata la nullità parziale delle fideiussioni prestate da ### in data 21 ottobre 2010 e in data 23 dicembre 2011 limitatamente alle clausole numero 2, numero 4 ultimo periodo e numero 6, condanna il ### a versare in favore di ### S.r.l. la somma di ### oltre interessi al tasso legale, maturati e maturandi dal 30 settembre 2015 sino al soddisfo; pag. 11/11 dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi e pone le spese della c.t.u.  espletata in primo grado a carico delle parti in pari misura. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 6 settembre 2023.   ### est. ### (dott.ssa ### (dott. ### RG n. 71/2022

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