CORTE D'APPELLO DI LECCE
Sentenza n. 416/2023 del 13-10-2023
principi giuridici
I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione alle sole clausole contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990 e l'art. 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
In caso di recesso della banca dal contratto di conto corrente bancario, il fideiussore resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla data dello scioglimento del rapporto e in tale misura cristallizzato, dovendo ad esso essere raffrontato il limite di massimale della garanzia per capitale, interessi e spese. Nei confronti del fideiussore in mora nell'adempimento dell'obbligazione di garanzia non trova applicazione la norma di cui all'art. 1224, comma 1, c.c., essendo la pattuizione degli interessi intervenuta fra il debitore principale ed il creditore, e produttiva di effetti esclusivamente fra le parti stipulanti.
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testo integrale
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sintesi e commento
Nullità Parziale delle Fideiussioni Omnibus: Effetti sulla Garanzia e Decadenze
La Corte d'Appello si è pronunciata su una controversia relativa alla validità di fideiussioni omnibus, prestate a garanzia di obbligazioni derivanti da rapporti di conto corrente. La vicenda trae origine da un giudizio promosso da una società correntista e dal suo garante nei confronti di un istituto bancario, poi incorporato in altra società, contestando l'applicazione di condizioni contrattuali ritenute invalide e l'esistenza di usura. L'istituto di credito si era costituito in giudizio, formulando domanda riconvenzionale per il recupero del proprio credito.
Nel corso del procedimento, la società correntista era stata dichiarata fallita, rendendo improcedibile la domanda di pagamento nei suoi confronti. Il giudizio era stato quindi riassunto nei confronti del solo garante, il quale aveva eccepito la nullità delle fideiussioni prestate, invocando la violazione della normativa antitrust (Legge n. 287/1990) a causa della riproduzione di clausole standard ABI ritenute lesive della concorrenza.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto l'eccezione del garante, dichiarando la nullità integrale delle fideiussioni. La decisione si fondava sulla constatazione che i contratti di garanzia contenevano clausole dello schema ABI, già oggetto di un provvedimento della Banca d'Italia che ne aveva ravvisato il contrasto con la legge antitrust.
La società creditrice aveva impugnato la sentenza, contestando sia la tardività della produzione in giudizio dello schema ABI, sia l'estensione della nullità all'intero negozio fideiussorio. La Corte d'Appello ha parzialmente accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado.
I giudici di secondo grado hanno ritenuto infondato il motivo relativo alla tardività della produzione dello schema ABI, evidenziando come il contenuto delle clausole contestate fosse ampiamente noto e reperibile, e come la società appellante non avesse specificamente contestato il testo preso in considerazione.
Tuttavia, la Corte ha accolto il motivo di appello relativo all'estensione della nullità, aderendo all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Tale orientamento prevede che, in caso di fideiussioni "a valle" di intese restrittive della concorrenza, la nullità debba essere limitata alle sole clausole che riproducono lo schema anticoncorrenziale, salvo che sia desumibile una diversa volontà delle parti. Nel caso specifico, la Corte d'Appello ha escluso la sussistenza di elementi che potessero far presumere una volontà delle parti orientata alla nullità totale delle fideiussioni in caso di invalidità delle clausole contestate.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato la nullità parziale delle fideiussioni, limitatamente alle clausole riproduttive dello schema ABI ritenute lesive della concorrenza. Rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata tardivamente dal garante, la Corte lo ha condannato al pagamento del debito garantito, nei limiti dei massimali previsti nelle fideiussioni, oltre interessi legali.
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