blog dirittopratico

3.659.270
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sentenza n. 3756/2022 del 01-06-2022

principi giuridici

Nel procedimento possessorio, il termine perentorio di cui all'art. 703, comma 4, c.p.c., relativo all'istanza di prosecuzione del giudizio di merito, si riferisce unicamente al deposito dell'istanza stessa, non estendendosi alla successiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte, la cui omissione o nullità impone al giudice di disporre l'integrazione o la rinnovazione della notifica, senza che ciò possa comportare l'estinzione del processo.

In caso di riassunzione del processo interrotto per morte di una parte, la notifica dell'atto di riassunzione ai chiamati all'eredità è idonea ad instaurare validamente il rapporto processuale, gravando sui destinatari della notifica l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione della qualità di erede e il conseguente difetto di legitimatio ad causam.

Nei giudizi a decisione monocratica, l'ordinanza con cui il giudice di primo grado dichiara l'estinzione del processo senza il previo svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni, definendo la lite in base ad una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza impugnabile con l'appello; in tal caso, il giudice di secondo grado, ove riformi la decisione, deve disporre la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Estinzione del giudizio possessorio: la perentorietà del termine e l'integrazione del contraddittorio


La pronuncia in commento affronta un tema processuale di rilievo nell'ambito dei giudizi possessori, ovvero le conseguenze derivanti dall'omessa o invalida notificazione dell'istanza di prosecuzione del giudizio di merito a una delle parti, in particolare quando si configura un litisconsorzio necessario.
Il caso trae origine da un giudizio possessorio in cui gli attori avevano chiesto l'arretramento di alcuni locali di proprietà dei convenuti. Uno dei convenuti, già contumace nella fase interdittale, era deceduto prima della notifica dell'istanza di prosecuzione del giudizio di merito. Il Tribunale di Latina aveva dichiarato l'estinzione del giudizio, ritenendo la notifica al soggetto deceduto inesistente e non sanabile, e non avendo gli attori provveduto a notificare l'istanza agli eredi nel termine previsto dall'art. 307 c.p.c.
La Corte d'Appello di Roma, investita della questione, ha riformato la decisione di primo grado. I giudici di secondo grado hanno posto l'accento sulla corretta interpretazione dell'art. 703, comma 4, c.p.c., che disciplina la prosecuzione del giudizio di merito nei procedimenti possessori. La norma prevede un termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento sull'istanza possessoria per il deposito dell'istanza di prosecuzione, ma non qualifica come perentorio il termine per la notifica di tale istanza e del decreto di fissazione dell'udienza alle controparti.
La Corte ha evidenziato che il rispetto del termine perentorio riguarda esclusivamente il deposito dell'istanza di prosecuzione. La successiva fissazione di un termine per la notifica alle parti, pur presupponendo il rispetto del termine precedente, è finalizzata unicamente a garantire il rispetto delle regole del contraddittorio. Pertanto, l'omessa o invalida notifica non determina l'estinzione del giudizio.
Inoltre, la Corte ha precisato che, in caso di litisconsorzio necessario, l'istanza di prosecuzione deve essere notificata a tutte le parti. Qualora ciò non avvenga, l'invalidità dell'atto è sanabile attraverso un ordine di integrazione del contraddittorio, e non comporta l'estinzione del processo. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del convenuto deceduto, anziché dichiarare l'estinzione del giudizio.
In conclusione, la Corte d'Appello ha revocato l'ordinanza di estinzione e ha disposto la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c., per consentire l'integrazione del contraddittorio e la prosecuzione del giudizio nel merito.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

#### d'### di Roma, ### civile, composta dai magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### rel.  riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2700 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2015 e vertente TRA ##### e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### per procura a margine dell'atto di citazione appellanti ###'###### e ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### per procure in atti appellati ####### appellati contumaci ### appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Latina del 19.03.2015.  ###'udienza collegiale del 24.02.2022 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni in atti, che devono intendersi integralmente riportate e trascritte.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con ordinanza emessa in data ### il Tribunale di Latina dichiarava estinto il giudizio instaurato da ##### e ### nei confronti di ### e ### Il Tribunale, premesso che con istanza del 4/02/2014 ex art. 703 co. 4 c.p.c. i ricorrenti avevano chiesto la prosecuzione del giudizio relativamente al merito e che all'udienza del 20/11/2014 parte ricorrente aveva comunicato che il convenuto ### già resistente contumace nella fase interdettale del giudizio possessorio, era deceduto e che l'istanza di prosecuzione del giudizio, con relativo decreto di fissazione di udienza, era stata allo stesso notificato con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c., rilevava che la domanda dei ricorrenti, avendo ad oggetto la richiesta di arretramento dei locali in comproprietà per un terzo ciascuno dei convenuti, implicava un litisconsorzio necessario dal lato passivo e che, visto il certificato di morte prodotto dai ricorrenti dal quale si desumeva che ### era deceduto in data ### e, quindi, in epoca successiva al deposito del provvedimento interdittale ed antecedente all'istanza di prosecuzione del giudizio avanzata il ###, la notifica effettuata a soggetto già deceduto al momento della stessa notifica era inesistente e non già nulla. Il Tribunale riteneva, quindi, doversi applicare l'art. 307 u.c. c.p.c., giacché i ricorrenti avrebbero dovuto notificare agli eredi del ### l'istanza di prosecuzione del giudizio e del pedissequo decreto nel termine ivi indicato e che il termine fissato per la notifica dell'istanza di prosecuzione del giudizio per il merito possessorio è perentorio. 
Con atto di citazione notificato il ###### e ### proponevano appello, deducendo l'erroneità e l'ingiustizia della predetta ordinanza e chiedendo che la ### in riforma della sentenza, volesse rilevare che non si doveva dichiarare l'estinzione del giudizio e rimettere la causa al Tribunale di Latina. 
Si costituivano in giudizio gli appellati ### e ### che eccepivano preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e la carenza di legittimazione passiva di ##### e ### indicati quali eredi di ### senza fornire alcun elemento a dimostrazione di tale qualità; contestavano quanto dedotto dalle parti appellanti, chiedendo il rigetto dell'appello. 
All'udienza del 6.5.2021 il processo veniva interrotto a seguito del decesso dell'appellato ### e ritualmente riassunto dagli appellanti nei confronti degli eredi, #### D'#### e ### i quali si costituivano, riportandosi alla comparsa di costituzione depositata da ### e ### ed insistevano nel rigetto dell'appello. 
All'udienza collegiale del 24.02.2022 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. 
Con riferimento all'eccepita carenza di legittimazione passiva dei soggetti indicati quali eredi di ### rimasti contumaci benchè regolarmente citati, si osserva che in caso di morte di una parte processuale, l'atto di riassunzione del procedimento ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, atteso che nella specie i soggetti citati quali eredi, dopo aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, non si sono costituiti per contestare la loro qualità di eredi e dimostrare la loro carenza di legittimazione. Ed invero, secondo la prevalente giurisprudenza (v. Cass. 31 marzo 2011 n. 7517), "In tema di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 cod. proc. civ.; pertanto, il chiamato all'eredità, per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, non assume la qualità di erede, ma ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di "legitimatio ad causam", così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione”. Si è altresì ribadito (Cass. n. 13851 del 06/07/2020) che, in tema di interruzione del processo per morte di una parte, in forza del principio della prossimità della prova, spetta ai chiamati all'eredità del deceduto, convenuti in riassunzione, allegare e dimostrare di non essere divenuti eredi. 
Ciò premesso, è opportuno precisare che, indipendentemente dalla forma concretamente assunta, il provvedimento con cui è dichiarata l'estinzione ha natura e contenuto decisori, ed è soggetto ai normali mezzi di impugnazione della sentenza. Pertanto, l'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, 2° co., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore; tale provvedimento, pertanto, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l'appello (da ultimo, Cass. n. 17522/2015). 
Con il primo motivo le parti appellanti lamentano la violazione dell'art. 292 c.p.c., deducendo che l'istanza di prosecuzione del procedimento possessorio non rientra nell'elenco di atti tassativamente indicati dall'art. 292 cpc e, comunque, non contiene alcuna domanda nuova o riconvenzionale e, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non vi era alcun obbligo di notificare detta istanza a ### parte contumace. 
Con il secondo motivo di appello si sostiene che il giudice avrebbe errato nel ravvisare l'inosservanza di un termine perentorio, dal momento che il termine qualificato come perentorio dall'art. 703 comma quarto c.p.c. è quello di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento sul reclamo, entro il quale deve essere depositata l'istanza di prosecuzione, e non quello - erroneamente ritenuto dal giudice - entro il quale l'istanza ed il relativo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione devono essere notificati alle altre parti. 
Deducono che, quand'anche si volesse considerare l'istanza di prosecuzione inclusa negli atti da notificare al contumace ai sensi dell'art. 292 c.p.c., nel caso in esame l'istanza è stata depositata entro il termine perentorio indicato dall'art. 703 quarto comma cpc e riguardo al termine per la notificazione degli atti ex art. 292 cpc manca l'espressa previsione della natura perentoria, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto concedere un nuovo termine per la notifica e non poteva pronunciare l'estinzione. 
In applicazione della c.d. "ragione più liquida", si deve prendere le mosse dal secondo motivo di censura proposto dagli appellanti. 
In ordine alla prosecuzione del giudizio di merito nel procedimento possessorio si osserva che, ai sensi dell'art. 703, 4°. comma, la citata prosecuzione deve essere chiesta nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di tutela possessoria. In seguito a tale richiesta, formulata nel suddetto termine, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. 
Dal tenore letterale della norma indicata si evince che detta prosecuzione è subordinata ad un'istanza di parte, che deve pervenire al giudice nel termine perentorio di sessata giorni. Il termine perentorio previsto dall'articolo 703 comma 4 c.p.c. è riferito unicamente al momento del deposito dell'istanza, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non ha più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, da parte del giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il contraddittorio fra le parti, pur presupponendo che il termine precedente sia stato rispettato, risponde unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius. 
Il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge come tale, né potendo desumersi la qualificazione di perentorietà da una sanzione connessa alla sua inosservanza. 
A ciò si aggiunga che in caso di litisconsorzio necessario l'istanza ex art. 703 quarto comma c.p.c deve essere necessariamente notificata a tutte le parti, poiché non è ammissibile una prosecuzione parziale del processo, ma, se ciò non avviene, la relativa invalidità dell'atto è sanabile attraverso un ordine d'integrazione del contraddittorio e non comporterà pertanto l'estinzione del processo. 
Pertanto, in caso di omessa/inesistente notificazione al convenuto contumace ### il giudice avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio, mentre in caso di notificazione nulla avrebbe dovuto disporne la rinnovazione.  ### è, quindi, fondato, poiché non ricorrevano le condizioni per l'estinzione del giudizio. 
Nei giudizi a decisione monocratica (quale quello in esame), qualora il giudice di primo grado abbia pronunciato l'estinzione senza il previo svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il provvedimento, definendo la lite in base ad una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza impugnabile solo con l'appello. In tal caso il giudice di secondo grado, ove riformi la decisione, deve disporre la rimessione della causa in primo grado ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c., ravvisandosi l'ipotesi menzionata dall'art. 308, comma 2, c.p.c., garantendo l'esercizio di facoltà difensive che in precedenza le parti non avevano avuto modo di esercitare (v. Cass. n. 40831 del 20/12/2021; Cass. n. 23997 del 26/09/2019). 
Ne consegue che deve essere revocata l'ordinanza del 19.03.2015, con cui il Tribunale di Latina ha dichiarato l'estinzione del giudizio, e la causa deve essere rimessa al giudice di primo grado ai sensi dell'art.  354 comma 2 c.p.c. 
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, in considerazione delle ragioni di mero rito poste a base della decisione.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ##### e ### avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Latina in data ###, eccezione e deduzione, così provvede: a) Revoca l'ordinanza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Latina ai sensi dell'art. 354 secondo comma c.p.c..  b) Compensa fra le parti le spese di lite. 
Così deciso in ### in data #### dott. ### dott. ### n. 2700/2015

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato ma non infallibile: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22484 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.29 secondi in data 14 dicembre 2025 (IUG:4A-066F0A) - 1422 utenti online