Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!
La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA ### CIVILE - 2° COLLEGIO La Corte, nelle persone dei ### dott. ### dott #### dott.ssa ### D'### rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1456 R.G.C. dell'anno 2017, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 24 marzo 2022, vertente ### 2000 S.r.l. in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in Roma, ### n. 102, presso lo studio degli Avv.ti ### e ### che la rappresentano e difendono come da procura in atti -#### di ### n. 151 Fabbricato 2, in ### in persona del suo ### pro tempore, elett.te dom.to in ##### D'### 75, presso lo studio dell' Avv. ### che lo rappresenta e difende come da procura in atti - ### E ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore - ### contumace - OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 1552/2016 CONCLUSIONI: come in atti ### 2000 S.r.l. in liquidazione proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 1552/2016 che - a definizione del giudizio R.G. n. 45939/2016 promosso dalla stessa nei confronti del ### di ### n. 151 in ### ed avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare del 16.04.2016 - aveva respinto la domanda attorea con condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto #### veniva notificato altresì a ### S.r.l. nella qualità di successore a titolo particolare ex art. 111, comma 1 c.p.c. e soggetto nuovo proprietario-condomino degli immobili già di proprietà della ### 2000 srl, ora in liquidazione, giusta atti di trasferimento del 29.09.2016 e 07.11.2016. L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludendo affinchè la Corte, contrariis reiectis, volesse così provvedere: “accertare e dichiarare, alla luce di quanto argomentato in narrativa, che il presente appello risulta ammissibile e motivato ai sensi dell'### 342, I° comma, nn. 1 e 2, c.p.c., poiché il ### di prime cure ha pronunciato la sentenza n. 15552 del 2016, muovendo da una errata ricostruzione in fatto e conseguentemente in diritto, discostandosi integralmente dalla documentazione fornita da parte attrice-appellante e pregiudicando le domande proposte dalla stessa; accertare e dichiarare la illegittimità e/o annullabilità e/o l'inefficacia e/o comunque l'invalidità per violazione delle norme regolamentari (artt. 5 e 7 del ### - 2° ### relativo al fabbricato individuato con la sigla ###) della deliberazione emessa dall'### dei condomini del predetto ### in data ### nella parte (punto 1 dell'Ordine del ### in cui è stato approvato il consuntivo dei lavori di ordinaria manutenzione effettuati nel condominio e del relativo piano di riparto della spesa e, più specificatamente e limitatamente, alle modalità/criteri di ripartizione delle spese (quantificate in ### 6.240,00) relative alla manutenzione del c.d. “piano piloty”; accertare e dichiarare il diritto della ### 2000 srl ad essere esclusa dal pagamento degli oneri di manutenzione relativi al c.d. “piano piloty in quanto proprietaria esclusivamente dei locali negozi; In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale”. Si costituiva l' appellato ### così concludendo: “ ### all'###ma Corte adita: A) in via principale e nel merito, dichiarare inammissibile o comunque rigettare, in quanto infondato, l'appello proposto dalla ### 2000 srl in liquidazione avverso la sentenza n. 15552/2016 del Tribunale Civile di ### con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi del secondo grado, da distrarsi in favore del difensore del ### di ### n. 151 Fabbricato 2-### Avv. ### che si dichiara antistatario; B) in via subordinata istruttoria, disporre l'ispezione dei luoghi, già richiesta in primo grado, ovvero ### al fine di accertare che il piano-piloty in questione ha funzione di copertura dell'immobile di proprietà dell'appellante”. Rimaneva contumace ### S.r.l. All'udienza collegiale del 24 marzo 2022, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie conclusionali e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE ### lamenta, senza specifica articolazione dei motivi di gravame, l' illegittimità della sentenza in esame per aver il giudicante di prime cure erroneamente ritenuto - a seguito di malgoverno delle risultanze istruttorie - la validità della delibera assembleare datata 16.04.2014 nonostante con la delibera medesima l'assemblea dei condomini avesse disapplicato il regolamento condominiale (che attribuiva negli artt. 5 e 7 dell'atto integrativo a carico dei soli condomini proprietari degli appartamenti e posti auto ubicati nel piano piloty, quali unici proprietari dei locali piloty, gli oneri di spesa per la manutenzione di questi ultimi) ed avesse di conseguenza illegittimamente posto dette spese al 50% a carico dei proprietari dei boxes auto e del locale commerciale del piano sottostante, ivi compreso quindi l'immobile della ### 2000 srl, nonostante quest'ultima non fosse proprietaria neppure pro quota dei locali piloty . La doglianza è infondata e va respinta. La questione ribadita dall'appellante in merito alla dedotta illegittimità della delibera impugnata è coperta da giudicato esterno: il ### appellato, ottemperando all'onere probatorio posto a suo carico (Cassazione civile sez. I, 02/03/2022, n.6868), ha prodotto la sentenza della Corte di Appello di ### n. 5320/2021, pubblicata il ### in RG n. 5953/2017, che, come risulta dai dati dell'### è passata in giudicato, ove la Corte - nel giudizio promosso da ### 2000 S.r.l. in liquidazione nei confronti del ### di ### n. 151 ed avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo proposto per il pagamento di oneri condominiali derivanti dalla precedente delibera assembleare datata 21.05.2012 con cui il ### aveva ripartito le spese di manutenzione dei locali piloty con i medesimi criteri poi adottati nella delibera datata 16.04.2014 oggetto del presente giudizio. Quindi, nel suddetto giudizio tra le medesime parti ed avente ad oggetto la medesima causa petendi (illegittimità di delibera assembleare per violazione degli artt. 5 e 7 dell'atto integrativo del regolamento condominiali sui criteri di riparto delle spese di manutenzione dei locali piloty), la Corte di Appello di ### con sentenza 5320/2021, passata in giudicato, ha accertato che il piano piloty funge da copertura e protezione del locale commerciale già di proprietà di ### 2000 e che gli artt. 5 e 7 dell'atto integrativo del regolamento condominiale, nel regolare i criteri di riparto delle spese per la manutenzione dei locali piloty ponendoli a carico dei soli condomini proprietari degli appartamenti e dei posti auto del piano piloty, non hanno stabilito alcuna deroga alla previsione normativa di cui all'art. 1125 c.c., secondo cui “le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto”; ha stabilito inoltre la Corte che la delibera assembleare ha correttamente ripartito le spese di manutenzione del locale piloty attribuendole al 50% a carico dei soli condomini proprietari degli appartamenti e dei posti auto siti nel fabbricato ### (ex artt. 5 e 7 del regolamento condominiale) ed il restante 50% a carico dei soli proprietari dei piani sottostanti (ex art. 1125 c.c.) tra cui il locale commerciale di ### 2000 srl. Come sancito da univoco orientamento della Suprema Corte, ribadito anche di recente: “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo” (Cassazione civile sez. III, 17/01/2022, n.1165). ### viene pertanto integralmente respinto, rimanendo assorbita ogni altra questione. Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna dell' appellante al pagamento delle stesse in favore dell' appellato ### come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. p.q.m. La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. Respinge l'appello proposto da ### 2000 S.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 1552/2016; 2. Condanna l' appellante al pagamento in favore dell' appellato ### delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi ### oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. Così deciso in ### nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 ### estensore ### dott.ssa ### D'### dott. ### n. 1456/2017
ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato ma non infallibile: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.
N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.
Quanto ritieni utile questo strumento?
4.4/5 (20242 voti)
©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza
pagina generata in 0.713 secondi in data 21 maggio 2025 (IUG:DC-0B7A9D) - 390 utenti online