blog dirittopratico

3.659.300
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sentenza n. 1962/2024 del 17-05-2024

principi giuridici

In materia di regolamentazione delle spese processuali, costituisce erronea e contraddittoria la decisione del giudice di merito che, pur rilevando il ritardo dell'### nell'adempimento della prestazione assistenziale riconosciuta, ponga tale circostanza a fondamento della compensazione delle spese, in assenza di ragioni di pari o maggiore gravità ed eccezionalità rispetto a quelle tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

Nella liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. 37/2018, il giudice, pur tenendo conto dei valori medi espressi dalle tabelle di cui al d.m. 55/2014, può diminuire tali valori, in applicazione dei parametri generali, in ogni caso non oltre il 50%, ovvero, per la fase istruttoria, non oltre il 70%, prevedendo il citato decreto delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base che sono inderogabili.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Assegno di Invalidità e Compensazione delle Spese Legali: Prevale il Principio di Soccombenza


La Corte d'Appello di Roma si è pronunciata su una controversia relativa al mancato pagamento di un assegno di invalidità da parte dell'### a seguito di un decreto di omologa ottenuto tramite accertamento tecnico preventivo. Il beneficiario, dopo aver notificato il decreto all'### e non avendo ricevuto il pagamento, aveva avviato un'azione legale. Nel corso del giudizio di primo grado, l'### aveva provveduto al pagamento, portando il giudice a dichiarare cessata la materia del contendere e a compensare integralmente le spese legali tra le parti, motivando tale decisione con l'assenza di questioni giuridiche complesse e con il deposito del ricorso in prossimità della scadenza del termine di 120 giorni previsto per il pagamento della prestazione assistenziale.
Il beneficiario ha impugnato la sentenza in relazione alla compensazione delle spese, ritenendola in contrasto con il principio di soccombenza e con l'inderogabilità dei minimi tariffari professionali. L'### non si è costituito in appello.
La Corte d'Appello ha accolto l'appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado. I giudici hanno richiamato l'articolo 92 del codice di procedura civile, che disciplina la compensazione delle spese legali, sottolineando che tale facoltà è subordinata alla sussistenza di soccombenza reciproca o di "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione.
La Corte ha evidenziato che la motivazione del giudice di primo grado, basata su un presunto lieve ritardo nel pagamento da parte dell'###, risultava contraddittoria e non idonea a giustificare la compensazione delle spese, soprattutto in considerazione del fatto che il pagamento era avvenuto solo dopo l'avvio dell'azione legale. I giudici hanno ribadito che, una volta accertato il ritardo nell'adempimento, tale circostanza non poteva essere utilizzata per giustificare la compensazione delle spese, in quanto l'### era risultato pienamente soccombente.
Di conseguenza, la Corte d'Appello ha condannato l'### al pagamento delle spese legali del giudizio di primo grado, liquidandole in base ai minimi tariffari previsti dal decreto ministeriale n. 55/2014, come modificato dal decreto ministeriale 37/2018, tenendo conto della semplicità della controversia e dell'assenza di particolari attività processuali. Anche le spese del giudizio di appello sono state liquidate secondo i minimi tariffari e poste a carico dell'###.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

### nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V ### composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa ### - Presidente relatore Dott.ssa ### - ###.ssa ### - ### ha pronunciato, all'udienza del 17 maggio 2024, la seguente ### nella controversia in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 460 del ### dell'anno 2024, vertente ### rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in #### 5 , giusta procura in atti; ### - ### in persona del legale rappresentante pro tempore ### contumace ### appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di ### sezione II lavoro, n.###/2023 depositata il ###.  CONCLUSIONI: come in atti e verbale d'udienza. 
FATTO E DIRITTO Verbale di prima udienza n. cronol. 860/2024 del 17/05/2024
Con ricorso depositato in data ###, ### ha proposto tempestivo appello chiedendo la parziale riforma della sentenza in oggetto, relativamente al solo capo delle spese di lite, che assume essere state illegittimamente compensate . 
Con l'originario ricorso introduttivo, depositato in data ###, l'allora ricorrente domandava la corresponsione dell'assegno di assistenza ex art.13 legge n.118 del 1971 , con decorrenza dalla domanda amministrativa - come stabilito dal Tribunale con decreto di omologa ex art.445 bis c.p.c.  , notificato all'### in data ### , con invio della necessaria documentazione il successivo 26.7.2023 - stante la relativa mancata erogazione da parte dell'#### non si costituiva A definizione del giudizio, il Tribunale , preso atto dell'intervenuto pagamento della prestazione pensionistica dichiarava cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite per l'assenza di questioni giuridiche sottese alla controversia e il deposito del ricorso a ridosso della scadenza del termine di 120 giorni previsti per il pagamento della prestazione assistenziale ### ha proposto appello parziale avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere - quanto alla domanda, originariamente proposta nei confronti dell'### e diretta ad ottenere la condanna dell'### al pagamento delle somme dovute a titolo di assegno di invalidità , riconosciuta con decreto di omologazione notificato nel luglio 2023 - all'esito di accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. - e, poiché la prestazione era stata pagata, seppure dopo la notifica del ricorso introduttivo, sono state compensate integralmente tra le parti le spese di lite. Parte appellante ha impugnato tale ultima statuizione, perché adottata in violazione del principio della soccombenza e del principio di inderogabilità dei minimi della tariffa professionale. 
L'### non si è costituito ed è dichiarato contumace.  ### è fondato.   Occorre ricordare che la possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite tra le parti è disciplinata dal 2° comma dell'art. 92 c.p.c. che - nel testo applicabile ratione temporis alla controversia in esame (quello, cioè, successivo alla modifica apportata a decorrere dal 1° marzo 2006 dall'art. 2 della legge 28-12-05 n. 263 e succ. modif. ex art. 45, co. 11, l. 18 giugno 2009, n. 69 e nel testo novellato dall'art. 13, comma 1, del citato d.l. n. 132 del 2014, quale convertito in legge, e da ultimo ricondotta a legittimità costituzionale dalla sentenza della Corte cost. n. 77/2018 ) - attribuisce tale facoltà al giudice se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.   Riguardo all'interpretazione della norma, è utile richiamare l'orientamento di gran lunga prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dall'art. 
Verbale di prima udienza n. cronol. 860/2024 del 17/05/2024 2 della L. 28 dicembre 2005, n. 263, disponeva che il giudice potesse compensare le spese, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca ovvero nel concorso di altre "gravi ed eccezionali ragioni", esplicitamente indicate nella motivazione. La compensazione delle spese è dunque subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni e tale esigenza non è soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese "per motivi di equità", non altrimenti specificati - Cass. n. 21521 del 20/10/2010- Peraltro, si è chiarito che l'art. 92 cit. costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede ###quanto fondato su norme giuridiche - Cass. n. 2883/2014-, pure aggiungendosi che le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa - cfr. Cass. n. 16037/2014- ( vedi da ultimo Cass. 21 maggio 2015 n. 14546). Da ultimo, la stessa Corte cost. - nel sancire l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni - ha ritenuto che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, ###) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, ###) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, ###) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti (Corte. ### n. 77/2018 cit.).   Tanto precisato, osserva il Collegio che, nella situazione in esame, il giudice di prime cure ha compensato le spese di lite in quanto ha giudicato lieve il ritardo con cui l'### dopo essere stato evocato in giudizio, aveva provveduto a liquidare la prestazione, tenuto conto della scadenza dei 120 giorni per adempiere . La motivazione appare tuttavia contraddittoria e non è idonea a giustificare la compensazione delle spese pur in assenza di quelle ragioni di pari o maggiore gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata, così come addotto dalla su richiamata pronuncia del Giudice delle ### Verbale di prima udienza n. cronol. 860/2024 del 17/05/2024 Per vero, non è in discussione la circostanza che l'### ha emesso il provvedimento di liquidazione il ### e ha provveduto a pagare la prestazione il 22 gennaio 2024 , laddove il decreto di omologa gli era stato notificato il ### e il ricorso giudiziale col decreto di fissazione di udienza il ### . 
Ne consegue, che una volta rilevato il ritardo nell'adempimento, la medesima causa non poteva essere posta a base della valutazione relativa alla regolamentazione delle spese processuali avuto riguardo all'esito della lite che ha visto l'### previdenziale pienamente soccombente.   Si appalesa pertanto erronea e intrinsecamente contraddittoria la decisione del primo giudice , ragione per cui, assorbito ogni altro profilo di censura, il motivo di censura deve essere accolto.   Pertanto, in accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, l'### deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.   Riguardo alla liquidazione, converrà osservare come il regolamento di cui al D.M. n. 55 del 2014, emanato in forza della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6, in un assetto ordinamentale che già contemplava l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (D.L.  n. 1 del 2012, art. 9 convertito, con modificazione, dalla l. n. 27 del 2012), disciplini i parametri dei compensi all'avvocato per la prestazione professionale resa in ambito giudiziale. Tali parametri, indicati dall'art. 4, comma 1 citato D.M., operano come fattori di concretizzazione della liquidazione del compenso professionale, che muove da valori medi (indicati nella tabelle allegata allo stesso D.M.  n. 55 del 2014) su cui poter effettuare, poi, aumenti e diminuzioni secondo determinate percentuali (aumento fino all'ottanta per cento, diminuzione fino al cinquanta per cento; per la fase istruttoria, l'aumento è possibile fino al cento per cento e la diminuzione fino al settanta per cento).   Non sussistendo più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali (L. n. 794 del 1942, art. 24; cfr. anche Cass. 18167/2015, sebbene in riferimento al precedente D.M. n. 140 del 2012), i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal D.M. n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, hanno costituito criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale. Sicché, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto a indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso; scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest'ultimo caso fermo restando il limite di cui all'art. 2233 c.c., comma 2, che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione ( vedi tra tante Cass. 28113/2020; Cass. 10343/2020). Lo scenario è tuttavia mutato Verbale di prima udienza n. cronol. 860/2024 del 17/05/2024 a seguito dell'entrata in vigore del d.m. 37/2018 (applicabile ratione temporis alla liquidazione operata nella sentenza di primo grado) che, in particolare, con l'art. 1, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), ha sostituito alle parole “diminuzione fino al 50%” le parole “diminuzione in ogni caso non oltre il 50%” e riferito alla voce “### istruttoria” ha sostituito alle parole “diminuzione fino al 70%“ le parole “diminuzione in ogni caso non oltre il 70%” così prevedendo delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base che sono inderogabili, cioè al di sotto delle quali il giudice non può scendere.   Il giudice, in sostanza, nella determinazione del compenso, deve tenere conto dei valori medi espressi dalle tabelle che, in applicazione dei parametri generali (caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), possono essere aumentati, di regola, fino all'80%, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%. 
La nuova formulazione mantiene l'inciso “di regola” solo in relazione all'aumento del valore, vincolando così il giudice al rispetto del limite del 50% per la diminuzione. 
Analogamente per la fase istruttoria il giudice potrà aumentare i valori di regola fino al 100% e diminuirli in ogni caso non oltre il 70%.   E' opportuno precisare che, per la fase istruttoria, l'espressione, contenuta alla fine del primo comma dell'articolo 4 d.m. 55/2014, "diminuzione di regola fino al 70%", è stata costantemente interpretata, in conformità al suo chiaro tenore letterale, nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una percentuale non superiore al 70% del medesimo, ossia nel senso che l'importo minimo liquidabile corrisponde al 30% di tale valore medio; non già nel diverso senso che l'importo minimo liquidabile corrisponda al 70% del valore medio, ossia che la diminuzione applicabile sul valore medio non possa eccedere il 30% del medesimo (v., in termini, Cass. 7482/19).   Ne consegue che, con riferimento allo scaglione compreso tra ### ed ### nel quale rientra l'ammontare del titolo controverso, il compenso dovuto è da computarsi, ai sensi degli artt. 1 e 4, d.m. n. 55/2014 ( e come ora modificato dal d.m. 37/2018 applicabile ratione temporis) tra il minimo ed il massimo delle tariffe e, pertanto, anche con riferimento ai minimi (cfr. Cass. nn.  18167/2015 e 2386/2017), qui individuabili, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza) in ### (risultanti dalla somma di ### per la fase di studio, ### per la fase introduttiva del giudizio, ### per la fase istruttoria/trattazione - ed ### per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50%, ex art. 4, d.m.  55/2014).   In tal senso, non vi è oltremodo ragione di dolersi della liquidazione secondo i minimi tariffari e non secondo quelli medi, tenuto conto dell'assoluta semplicità della controversia, per come desumibile Verbale di prima udienza n. cronol. 860/2024 del 17/05/2024 dalla mera lettura del ricorso introduttivo nonché dell'assenza di qualsiasi particolare attività processuale ### in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l'### deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nei termini che precedono.   Quanto al presente grado, che ha ad oggetto una somma pari all'ammontare delle spese del giudizio di primo grado (v. Cass. 6345/2020; Cass. S.U. 19014/2007), la liquidazione va anch'essa effettuata, come in dispositivo, secondo i minimi tariffari in ragione alla semplicità della fattispecie, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario e senza la fase istruttoria, mancante.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: a) in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, condanna l'### al pagamento delle spese di lite che si liquidano in ### oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.  b) Condanna l'### al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del presente grado che liquida in complessivi ### oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. 
Così deciso in ### il #### est. 
Dott.ssa ### di prima udienza n. cronol. 860/2024 del 17/05/2024

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato ma non infallibile: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22486 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.403 secondi in data 14 dicembre 2025 (IUG:4A-066F0A) - 2155 utenti online