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CORTE D'APPELLO DI TORINO

Sentenza n. 276/2022 del 30-05-2022

principi giuridici

L'ipotesi di revocazione di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c. presuppone che un documento decisivo preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione; detta ipotesi non può essere utilmente invocata facendo riferimento ad un documento che solo dopo la decisione è divenuto decisivo, quale la sentenza che, pur essendo stata emessa prima, è passata in giudicato dopo quella da revocare e che, pertanto, al momento dell'adozione di quest'ultima, era sprovvista di efficacia vincolante e rimessa al libero apprezzamento del giudice.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Revocazione di Sentenza: Inammissibilità per Documento Non Preesistente al Giudicato


La pronuncia in commento affronta un ricorso per revocazione avverso una sentenza della ### territoriale, divenuta definitiva per mancata impugnazione. Il ricorrente fondava la propria istanza sull'art. 395 c.p.c., invocando la sopravvenuta scoperta di un documento decisivo, nello specifico una sentenza, che a suo dire non aveva potuto produrre in precedenza per ragioni temporali legate alla definizione del giudizio di primo grado.
Nel caso di specie, un soggetto, precedentemente soccombente in un giudizio relativo al riconoscimento di punteggio in graduatorie scolastiche, ha promosso un'azione di revocazione contro la sentenza sfavorevole. Il motivo alla base di tale azione risiedeva nell'ottenimento di una successiva pronuncia giudiziale, emessa da un diverso Tribunale, che accertava l'inadempimento contributivo di un istituto paritario presso il quale il soggetto aveva prestato servizio. Tale accertamento, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto incidere sulla valutazione del suo punteggio nelle graduatorie.
La ### ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. I giudici hanno richiamato un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale l'art. 395 n. 3 c.p.c. richiede che il documento "decisivo" sia preesistente alla sentenza impugnata e che la sua mancata produzione in giudizio sia dovuta a causa di forza maggiore o a fatto dell'avversario. Nel caso in esame, la sentenza invocata dal ricorrente era stata emessa in data successiva al passaggio in giudicato della sentenza che si voleva revocare. Pertanto, al momento della decisione impugnata, tale sentenza non possedeva efficacia vincolante e non poteva essere considerata un documento "non producibile" per le ragioni previste dalla legge.
La ### ha altresì escluso la rilevanza della data di iscrizione a ruolo della causa presupposta, sottolineando che l'elemento determinante è la data di formazione del documento decisivo. Infine, ha escluso la possibilità di applicare l'art. 395 n. 5 c.p.c., non solo perché non invocato dal ricorrente, ma anche perché la sentenza successiva non era passata in giudicato e si poneva in contrasto con la sentenza precedente, munita di autorità di cosa giudicata.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

#### D'#### Composta da: Dott. ### ssa #### rel.  ha pronunciato la seguente ### nella causa di lavoro iscritta al n. 69/2022 R.G.L. promossa da: ### (c.f. ###), nato a ### il ###, rappresentato e difeso come da procura in calce al ricorso dall'avv. ### del foro di ### e con domicilio eletto in ####, C/da ### n. 55; il difensore dichiara, ex artt. 170. co.4, e 176 co. 2, c.p.c., di voler ricevere tutte le comunicazioni e notifiche ai seguenti recapiti: fax n. ### o alla pec ### -Ricorrente ### dell'### dell'### e della ### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello ### di ### domiciliat #######.  -Resistente
Oggetto: ricorso per revocazione. 
Conclusioni. 
Per il ricorrente: come da ricorso depositato il ###. 
Per il resistente: come da memoria di costituzione depositata il ###. 
Fatti di causa Con separati ricorsi, poi riuniti, ### adìva il Tribunale di Asti e, premesso di essere inserito nelle graduatorie di istituto e di circolo di III fascia, relative al profilo professionale di collaboratore scolastico, lamentava l'illegittimità dei provvedimenti assunti in data ### e in data ###, a mezzo dei quali il dirigente scolastico dell'### comprensivo ### di ### aveva rettificato il punteggio attribuito al ricorrente con esclusione del servizio prestato presso l'### e quindi revocato il contratto di lavoro; impugnava inoltre il provvedimento in data ###, con il quale il dirigente scolastico del ### 2 Cuneo aveva disposto la decadenza dal servizio. 
Si costituiva il ### sollevando eccezione di carenza di legittimazione passiva degli istituti comprensivi evocati in giudizio e contestando nel merito la domanda avversaria. 
Il Tribunale, con sentenza 164/2020, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'### e dell'### 2, ### e respingeva il ricorso ponendo le spese di lite a carico del ricorrente. 
Il Tribunale di Asti respingeva le domande azionate dal ### in base agli argomenti di seguito sintetizzati.  ###. 7 DM 640/2017 impone ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere all'atto del primo rapporto di lavoro ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati relativamente ai titoli utili ai fini dell'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ### aventi validità nel triennio 2014-2017. Il motivo posto a fondamento del provvedimento di rettifica del punteggio, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente risiede nel disconoscimento, da parte dell'amministrazione del rapporto di lavoro, con l'### paritario ### dichiarato dal ricorrente in sede di presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie. Nel decreto di rettifica del 15.1.2019 il dirigente scolastico dell'### comprensivo di ### rilevava la presenza di irregolarità nelle dichiarazioni rese dall'aspirante e riscontrate ai sensi dell'art. 7 del citato DM, ma facendo cenno all'omissione contributiva. Ricadeva sul ricorrente l'onere di provare l'effettività della prestazione lavorativa e tale onere non era stato assolto, in relazione all'inidoneità dell'attestazione esibita a provare la circostanza.  ### proponeva appello.  ### resisteva al gravame. 
Con sentenza depositata in data ### questa ### territoriale rigettava l'appello e condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in #### ha respinto ambedue i motivi di doglianza proposti dal ### rilevando quanto segue. 
Il motivo addotto a sostegno della rettifica del punteggio non è il disconoscimento del rapporto di lavoro, ma l'assenza di riscontri in ordine ai versamenti contributivi (rif. doc. prot. 19/VII 18.1.2019). I provvedimenti di disconoscimento del punteggio e di risoluzione del rapporto si fondano sul disconoscimento del servizio in favore degli istituti paritari.  ###, in capo all'attore, di dimostrare il fatto costitutivo della domanda non era stato assolto, in ragione del fatto che, a fronte della specifica contestazione sollevata dall'### convenuta, nulla il ### aveva allegato e dedotto. 
La constatazione dell'omissione contributiva quanto al presunto rapporto di lavoro implicava ed equivaleva a tutti gli effetti al disconoscimento del rapporto di lavoro, con l'ulteriore corollario dell'esclusione dei rapporti dalla graduatoria.  ### motivo di doglianza, concernente la censura proposta per aver il Tribunale ritenuto indimostrato il rapporto di lavoro con l'### a fronte dell'attestazione di servizio rilasciata dallo stesso, è stato parimenti ritenuto infondato. Tale attestazione è stata ritenuta inidonea a dimostrare l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, dal momento che la potestà certificatoria dell'ente privato è limitata alle funzioni didattiche (L. 62/2000, art. 1, co.3) e non investe quindi la gestione economica, né può assumere rilievo di certificazione pubblica in merito al servizio del personale impiegato (cfr. già ### di ### di ### sent. 461/2020). 
Nessun elemento di prova in ordine a natura e tipicità del rapporto assertivamente instaurato è stato allegato dal ### il quale non ha dimostrato, per esempio, l'avvenuto pagamento della retribuzione o l'articolazione oraria delle prestazioni lavorative assertivamente rese. 
La sentenza 213/2021 di questa ### è passata in giudicato per non essere stata impugnata. 
Avverso la pronuncia della ### il ### ha proposto ricorso per revocazione. 
Si è costituito il ### chiedendo di dichiarare l'inammissibilità o comunque di respingere il ricorso avversario siccome infondato, con vittoria delle spese di lite. 
All'udienza del giorno 11 maggio 2022 la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo riprodotto in calce. 
Motivi della decisione 1. Con il ricorso depositato il ###, il ### ha dedotto come, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possano essere impugnate per revocazione se dopo le sentenze siano stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. 
Ha evidenziato come la sentenza emessa dal Tribunale di ### in data ### (nel procedimento iscritto al RG 1138/2020), a mezzo della quale era stato accertato l'inadempimento contributivo dell'istituto paritario e anche il riconoscimento dei contributi dovuti per le giornate lavorative (122 nell'anno 2015, 304 nell'anno 2016 e 304 nell'anno 2017), debba essere considerato documento decisivo che, a causa dei tempi di definizione del procedimento di primo grado (iscritto in data ###), non era stato possibile produrre prima. 
Ha ritenuto che tale sentenza potesse valere quale documento non producibile in precedenza nonostante l'iscrizione della causa a ruolo in epoca ancora antecedente rispetto alle sentenze del Tribunale di Asti e della ### di ### Ha quindi affermato la necessità di procedere alla revocatoria della sentenza di questa ### territoriale (n. 213/2021 pubblicata il ### e passata in giudicato), avuto riguardo all'avvenuto riconoscimento del periodo contributivo che era stato disconosciuto in fase di rettifica del punteggio nella graduatoria del ricorrente-odierno appellante.  2. Gli argomenti addotti a sostegno del ricorso per revocazione sono stati proposti sul presupposto di ritenere concretizzata, in base ad essi, la fattispecie di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c.. 
Diversamente da quanto propugnato dal ricorrente in revocazione la pretesa dallo stesso avanzata non rientra in quella fattispecie, né in alcuna altra previsione dell'art. 395 c.p.c.. 
Val la pena di ricordare come il ### abbia escluso la possibilità di ritenere integrata la previsione di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c., nel caso di sentenza che, pur essendo stata emessa prima, sia passata in giudicato in un momento successivo rispetto al giudicato della sentenza contro la quale è stata proposta la domanda di revocazione.  ###.C., infatti, ha ribadito il principio per il quale “### di revocazione di cui al n. 3) dell'art. 395 c.p.c. presuppone che un documento decisivo preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, sicché non può essere utilmente invocata facendo riferimento ad un documento che solo dopo la decisione è divenuto decisivo, quale la sentenza che, pur essendo stata emessa prima, è passata in giudicato dopo quella da revocare e che, pertanto, al momento dell'adozione di quest'ultima, era sprovvista di efficacia vincolante e rimessa al libero apprezzamento del giudice” (### Cass. 10.2.2017, n. 3591, rv 643102 - 01). Il principio in questione avvalora l'argomento per il quale il documento debba preesistere alla sentenza impugnata e risulti non prodotto a suo tempo per causa di forza maggiore o fatto dell'avversario, non ammettendo la norma la possibilità di essere utilmente invocata con riguardo a documento formato dopo la decisione (### Ord. 13.10.2015, n.205871; conf. Cass. 20.2.2015, n. 3362).  1 Il testo della massima dell'### 20587/2015 è il seguente: “### di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c. presuppone che un documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto produrre a suo tempo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, sicché essa non può essere utilmente invocata con riferimento a un documento formato dopo la decisione”. 
Nel caso di specie, la sentenza di cui si tratta è stata emessa il ### e quindi in epoca successiva al passaggio in giudicato dalla sentenza di questa ### (emessa il ###), non impugnata. 
Il fatto che la causa di cui si tratta sia stata iscritta a ruolo in data precedente rispetto a quella di emissione della sentenza di cui è chiesta la revocazione è privo di rilievo, potendo essere preso in esame soltanto il documento - di portata decisiva - formatosi in epoca precedente, di cui non sia stata possibile la produzione in giudizio per causa di forza maggiore o fatto dell'avversario. 
Né può venire in considerazione la previsione di cui al n. 5 dell'art. 395 c.p.c., non essendo la stessa invocata dal ### In ogni caso non si verterebbe comunque nell'ipotesa contemplata dalla norma in esame: nella specie, la sentenza 19.1.2022 non è passata in giudicato ed è questa pronuncia a porsi in contrasto con la sentenza di questa ### che, per contro, ha autorità di giudicato. 
Non sussistendo in radice il motivo di doglianza proposto dal ricorrente in revocazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.  3. Le spese ### riguardo all'esito del giudizio che vede il ricorrente, ### soccombente, le spese dell'impugnativa fanno carico al medesimo nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 integrati dal D.M.  37/2018.  P.Q.M.  Visto l'art. 437 c.p.c., dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al convenuto le spese del presente grado liquidate in ### oltre rimborso forfettario, Iva e ### Così deciso all'udienza dell'11.5.2022 ### est. ##### n. 69/2022

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