TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Sentenza n. 62/2022 del 01-03-2022
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, quale attore in senso sostanziale, è gravato dell'onere di provare il fatto costitutivo del credito azionato in sede monitoria, fornendo gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito.
La cessione di credito, formalizzata in atto pubblico, costituisce idonea prova scritta del credito ceduto, qualora indichi espressamente l'importo ceduto, il debitore ceduto e la causale del credito, derivante da prestazioni di servizi rese dal cedente al debitore.
La mancata contestazione della cessione di credito da parte del debitore ceduto, a seguito di regolare notifica, può essere valutata quale elemento indiziario di accettazione tacita della cessione stessa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTAGIRONE SEZIONE CIVILE Il Giudice Onorario, Avv. ### nella causa civile iscritta al 758/2016 R.G. promossa da: ### in persona del suo ### legale rappresentante pro tempore, Avv. ### con sede in ### P.zza Buglio n° 40 (P.I.V.A. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ####Ì NUNZIA, nata a ### il ### (C.F. ###) ed ivi residente ###rappresentata e difesa dall' Avv. #### emesso la seguente SENTENZA ### E ### con atto di citazione notificato il ### il Comune di ### ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 142/2016 reso dal Giudice di Tribunale di ### il 7 Aprile 2016 e notificato l'11.05.2016 con il quale è stato ingiunto all'Ente di pagare, in favore della ###ra Calì Nunzia la somma di ### oltre agli interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo e alle spese del procedimento. ###.ra Calì Nunzia, quale dipendente della ### a r.l. essendo creditrice della stessa, per emolumenti relativi alle ultime mensilità e al ### della somma di ### al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali, sottoscriveva, col ### rappresentante della cooperativa, contratto di cessione dei crediti a suo favore, del 7.7.2015, rogato in ### notificato all'Ente in data ###, col quale veniva ceduto alla stessa, pro solvendo, limitatamente alla quota di ### il credito vantato dalla ### a r.l.. nei confronti del Comune di ####, col superiore atto di citazione, fondava la propria opposizione su quattro motivi: 1. Col primo motivo preliminare sul processo l'Ente ha eccepito l'incompetenza per materia del Tribunale ordinario di ### ritenendo che le somme per cui la ricorrente avrebbe chiesto l'ingiunzione di pagamento derivassero da un credito di lavoro per cui competente per materia sarebbe stato il Tribunale del lavoro di ### e non quello ordinario; 2. col secondo motivo il Comune ha eccepito l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., oltre all'erronea applicazione degli artt. 1260 e seguenti del c.c.. Infatti, la ricorrente non avrebbe prodotto a corredo della propria domanda i documenti probatori del credito che il cedente avrebbe dovuto consegnare alla cessionaria. Pertanto il decreto ingiuntivo non doveva essere emesso in quanto carente dei presupposti; 3. col terzo motivo il Comune, facendo seguito a quanto argomentato sull'insufficienza della prova della notifica della cessione di credito, ha eccepito la mancanza della prova della prestazione di servizio eseguita ai sensi dell'art. 633 c.p.c.; 4. infine col quarto motivo di opposizione l'Ente ha eccepito l'impossibilità per l'Entedi individuare la pretesa creditoria con conseguente violazione del diritto di difesa. All'udienza del 13 gennaio 2020, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190cpc. ********************** La domanda dell'Ente opponente va integralmente rigettata per le ragioni che seguono: In ordine alla eccezione di incompetenza, nella comparsa di costituzione l'opposta creditrice, eccepiva che in altro procedimento identico a quello oggetto della presente controversia, proposto dal #### collega di lavoro della ###ra Calì Nunzia, è stato adito il Tribunale del lavoro con ricorso per l'emanazione di decreto ingiuntivo che il Giudice rigettava rilevando che tra il ricorrente ed il debitore Comune di ### non era intercorso un rapporto di lavoro nei termini di cui all'art. 409 c.p.c. ma un diverso rapporto contrattuale di cessione di credito previsto e disciplinato dall'art. 1260 c.c.. Soluzione che questo decidente condivide pienamente. Per altro riconosciuta, dalla difesa dell'opponente che, all'udienza del 20.10.2016, ha espressamente rinunciato all'eccezione di incompetenza per materia. In ordine alla seconda eccezione, l'opponente ha eccepito, nella presentazione del ricorso per D.I. la Sig.ra Calì non avrebbe rispettato il disposto dell'art. 633 c.p.c. che prevede che chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili può fare ricorso al giudice competente che pronuncia ingiunzione di pagamento se del diritto fatto valere si dà prova; la ricorrente, infatti, a supporto della propria pretesa creditoria avrebbe prodotto, semplicemente, la copia del contratto di cessione dei crediti con il quale la ### gli avrebbe ceduto parte del credito (### ) che la stessa vantava nei confronti del Comune di ### a titolo di prestazione in luogo dell'adempimento ex artt. 1197 e 1198 c.c. oltre alla copia della diffida inviata all'Ente in data ###. Rileva sempre l'opponente che nella cessione di credito offerta in comunicazione dalla ricorrente al punto B) si dichiarache la ### è creditrice nei confronti del Comune di ### per prestazioni non meglio specificate eseguite per conto dello stesso della complessiva somma di ### tra l'altro giusta le fatture dalla 131 alla n. 156 senza indicare l'anno delle stesse. Lamentava, pertanto, che la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo non solo non avrebbe fornito al giudice la prova del credito preteso e che lo stesso fosse certo, liquido ed esigibile, ma non ha consentito nemmeno all'ente ingiunto di individuare i documenti a supporto della pretesa creditoria, l'anno di riferimento e quant'altro e ciò al fine di poter effettuare una idonea e legittima valutazione e conseguentemente esercitare la giusta difesa o comunque predisporre i necessari atti amministrativi per il relativo pagamento. Dall'esame di tale documento, si evince che lo stesso ### rogante ebbe a notificarlo, a mezzo ### al Comune di ### in data 18 luglio 2015, a mani dell'impiegata ### delegata alla ricezione degli atti. Ebbene, né a seguito di tale notifica né a seguito di diffida del 12.11.2015, l'Ente opponente ha dato prova di avere mai richiesto chiarimenti ne contestato la cessione del credito. ###.633cpc prevede che la domanda può essere proposta dal soggetto titolare di un diritto di credito riferito a qualsiasi diritto ad una prestazione altrui purché tutelabile direttamente, ovvero un diritto di credito avente ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, una determinata quantità di cose fungibili, la consegna di una cosa mobile determinata. Si tratta di un concetto di diritto di credito assai ampio, da cui però devono essere esclusi i crediti di fare e non fare, quelli di rilascio di cose immobili o aventi ad oggetto quantità di danaro o di altre cose mobili fungibili se non determinate o non determinabili. Anche il concetto di prova scritta deve essere inteso in senso ampio, andando al di là dei limiti di cui all'art. 2702 c.c., attribuendo efficacia probatoria anche agli scritti provenienti da un terzo o dal debitore pur se non riconosciuti da questi ultimi. La norma apre una serie di disposizioni che regolano il procedimento di ingiunzione. Si tratta di un procedimento speciale caratterizzato dal fatto che il titolare di un diritto di credito, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, può ottenere un decreto di condanna (decreto ingiuntivo) nei confronti del debitore in forme più celeri ed agevoli rispetto a quelle tipiche del processo ordinario di cognizione. ### di mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo: La cessione di credito, è stata validamente ritenuta, prova del credito sia per la sua veste di atto pubblico: rogito notarile, nel quale viene espressamente indicato l'importo ceduto ### il terzo debitore ceduto e che tale credito deriva da prestazioni di servizi della ### a favore del Comune di ### Dalla documentazione allegata al decreto ingiuntivo si evince che la cessione è stata regolarmente notificata a mezzo di ### di questo Tribunale, a cura dello stesso ### che ha curato la redazione dell'atto, il 13 luglio 2015 ed è stato seguito da diffida inviata all'Ente in data ###. Ebbene l'Ente non ha mai riscontrato tali comunicazioni, di fatto accettando tacitamente la cessione del credito. La documentazione versata a corredo del ricorso secondo la valutazione del Giudice, è stata sufficiente per ottenere il decreto ingiuntivo ma essendo documentazione ove l'Ente non ha partecipato alla sua formazione, perde tale valenza in caso di opposizione. In questo caso è l'opposto che deve dare prova piena del proprio credito. Il procedimento di ingiunzione si articola in due fasi: a) la prima, detta monitoria in senso stretto, sempre necessaria va dal deposito del ricorso a quella della notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo, tale fase è caratterizzata dal fatto di essere un procedimento sommario tipico, caratterizzato da una cognizione parziale e superficiale in assenza di contraddittorio; b) la seconda fase: “l'opposizione”, invece, è solamente eventuale può mancare determinando il consolidarsi del provvedimento che acquisirebbe forza di giudicato, oppure essere avviata, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, dal soggetto ingiunto, il quale, a seguito della notifica di un atto di citazione, si opponeva al decreto ingiuntivo che ritiene ingiusto, introducendo così un procedimento ordinario di cognizione piena, destinato a concludersi con sentenza. La odierna opposizione a decreto ingiuntivo dando luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, impone al giudice di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate. La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che ”In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (nel caso in esame la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato)” (cfr. Tribunale Roma, X, 22/01/2015, n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34). Nel caso di specie l'opposta ha integralmente adempiuto al proprio onere della prova depositando la documentazione comprovante il fondamento del proprio credito: copia fatture indicate in seno all'atto di cessione del credito; copia estratto scritture contabili della cedente, autenticato da notaio; copia sentenza n. 343/14 Tribunale di ### copia determina dirigenziale n. 433 del 20.07.2015, e con le dichiarazioni rese dai testi escussi. Le risultanze istruttorie rendono chiaro ed incontrovertibile che la cedente ha prestato dei servizi al Comune di ### per i quali ha emesso le fatture indicasti in seno al rogito ed allegate nel presente giudizio, senza che esse siano state mai liquidate. Viceversa, tutte le doglianze dell'opponente sono state superate risultando inidonee a paralizzare in alcun modo la pretesa avanzata dall'opposta. Per i motivi esposti l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo va confermato. La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, secondo gli importi medi dei parametri previsti dal D. M. 2014/55, ed in riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra ### a 26.000,00, in virtù del criterio del decisum, ex art. 55, segue la soccombenza. P.Q.M. Il Giudice dott. ### deduzione disattese, così provvede: - rigetta l'opposizione proposta dal Comune di ### per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 142/16 emesso dal Tribunale di ### - condanna il Comune di ### alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da ### che liquida in complessivi ### per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge ### deciso in ### 28.02.2022 ###.O.P. Avv. ### n. 758/2016




sintesi e commento
Cessione di Credito: Onere della Prova e Validità del Decreto Ingiuntivo
La pronuncia in esame affronta una controversia scaturita dall'opposizione di un Comune a un decreto ingiuntivo ottenuto da una creditrice cessionaria. La vicenda trae origine da un contratto di cessione di credito, stipulato tra una società cooperativa e una sua dipendente, in relazione a somme che la cooperativa vantava nei confronti del Comune per prestazioni eseguite. La dipendente, divenuta cessionaria del credito, agiva in via monitoria per ottenere il pagamento di quanto ceduto.
Il Comune opponeva il decreto ingiuntivo sollevando diverse eccezioni, tra cui l'incompetenza del giudice ordinario, l'inammissibilità del decreto per mancanza dei presupposti di legge e l'assenza di prova della prestazione del servizio da parte della cooperativa. Contestava, inoltre, l'impossibilità di individuare la pretesa creditoria, lamentando una violazione del proprio diritto di difesa.
Il giudice ha rigettato integralmente l'opposizione del Comune. In primo luogo, ha aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in casi analoghi, la competenza spetta al giudice ordinario e non al giudice del lavoro, in quanto il rapporto giuridico rilevante non è quello di lavoro subordinato, bensì quello di cessione del credito. Peraltro, il Comune aveva rinunciato formalmente all'eccezione di incompetenza.
Quanto all'eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo, il giudice ha evidenziato che la cessione di credito, formalizzata con atto pubblico notarile, costituisce una prova idonea del credito, soprattutto in considerazione del fatto che l'atto indicava espressamente l'importo ceduto, il debitore ceduto e la causale del credito. Inoltre, il giudice ha rilevato che la cessione era stata debitamente notificata al Comune, il quale non aveva sollevato alcuna contestazione né richiesto chiarimenti, accettando tacitamente la cessione.
Il giudice ha poi richiamato i principi generali in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Ha precisato che, in tale contesto, spetta al creditore opposto, attore in senso sostanziale, fornire la prova del fatto costitutivo del credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito. Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che la creditrice opposta avesse adempiuto pienamente al proprio onere probatorio, depositando la documentazione comprovante il fondamento del credito, tra cui copie delle fatture, estratti delle scritture contabili della cedente e una sentenza del Tribunale. Di contro, le contestazioni del Comune opponente sono state ritenute inidonee a paralizzare la pretesa creditoria.
Alla luce di tali considerazioni, il giudice ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando il Comune al pagamento delle spese di giudizio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.