blog dirittopratico

3.659.316
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI IMPERIA

Sentenza n. 780/2023 del 13-12-2023

principi giuridici

Nel giudizio risarcitorio, la parte che agisce per il risarcimento del danno emergente derivante dalla perdita di beni a seguito di incendio ha l'onere di allegare e provare la titolarità del diritto di proprietà sui beni stessi.

La mera allegazione dell'impossibilità di funzionamento della società a seguito della perdita di beni strumentali e materiali edili non è sufficiente a supportare la domanda risarcitoria per mancato guadagno, in assenza di specifica allegazione e prova del valore oggettivo e soggettivo della perdita di avviamento.

Nel caso di giudizio iniziato dopo il 28 febbraio 2023, la "mancanza della procura" al difensore, sanabile ai sensi dell'art. 182 c.p.c., si riferisce anche all'inesistenza della procura stessa, non solo alla sua mancata produzione in giudizio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Onere della Prova e Titolarità del Diritto al Risarcimento Danni


La pronuncia del Tribunale di Imperia affronta una controversia relativa a una richiesta di risarcimento danni conseguente a un incendio. La parte attrice, agendo sia in proprio che in qualità di legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, chiedeva il risarcimento per i danni subiti a seguito dell'incendio, quantificati nella perdita di valore di beni e attrezzature.
Nel corso del giudizio, la parte convenuta eccepiva l'inesistenza della procura alle liti in capo al difensore della società attrice. Il Tribunale, tuttavia, ha respinto tale eccezione, ritenendo sanabile il vizio alla luce della documentazione prodotta in corso di causa e della novella dell'art. 182 c.p.c., che consente la regolarizzazione della procura anche in caso di sua mancanza originaria.
Il fulcro della decisione risiede, tuttavia, nella valutazione del merito della domanda risarcitoria. Il Tribunale ha rilevato una genericità nelle allegazioni della parte attrice in merito alla titolarità dei beni danneggiati dall'incendio. In particolare, non è stata fornita prova sufficiente che dimostrasse la proprietà, da parte della società attrice, delle attrezzature e dei materiali edili per i quali si chiedeva il risarcimento. L'assenza di idonea documentazione contabile, come il libro cespiti, ha impedito di accertare la titolarità e il valore dei beni.
Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che la documentazione fiscale prodotta si riferiva a una società in nome collettivo (S.N.C.) diversa dalla società a responsabilità limitata (S.R.L.) attrice, senza che fosse stato allegato o provato alcun rapporto giuridico rilevante tra le due entità. Tale circostanza ha ulteriormente minato la pretesa risarcitoria, in quanto non è stata dimostrata la titolarità attiva del diritto al risarcimento in capo alla società attrice o all'attore in proprio.
Il Tribunale ha altresì ritenuto insufficiente la perizia di parte prodotta, in quanto basata su assunzioni non suffragate da riscontri contabili certi. Anche la domanda relativa al mancato guadagno è stata respinta per insufficienza di allegazioni e prove, in particolare in relazione alla situazione finanziaria della società attrice prima dell'incendio.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato integralmente le domande risarcitorie, ritenendo assorbite le ulteriori questioni dibattute tra le parti, come il nesso di causalità tra la condotta della convenuta e il danno. La parte attrice è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, con una riduzione per la fase decisionale in ragione della sua oralità.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

Tribunale Ordinario di ###'### del 13 dicembre 2023 ex art. 281-sexies c.p.c. 
N. R.G. 1124/2023 Oggi 13/12/2023 alle ore 12.25 davanti al giudice dott.ssa ### sono comparsi: ### l'avv.to #### l'avv.to ### Al fine della pratica forense, è presente la dott.ssa ### I difensori delle parti si riportano ai rispettivi atti e alle conclusioni rassegnate nel foglio di p.c. già depositato telematicamente. 
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. 
All'esito, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., come da seguito del presente verbale, dandone lettura e provvede all'immediato deposito in ### di 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI IMPERIA Dott.ssa ### controversia N. 1124/2023 ### da: ### nato a ### il ###, C.F.  ###, residente ###proprio e quale legale rappresentante della ### s.r.l., corrente in #### il ### n. 12/23 C.F. ###, rappresentati e difesi - giusta procura in calce all'atto di citazione - congiuntamente e/o disgiuntamente - dall'Avv. ### (C.F. ###” / P.I. “###) e dall'Avv. ### de ### (C.F.  ###) entrambi del ### di ### elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito a ### in ### n. 24 int.  6, (P.E.C.: ###); #### (C.F. ###), nata a ### il ### e residente in #### - ### del ### 17 - ### Poggi, elettivamente domiciliata in ### - ### 7/6 presso e nello studio dell' Avv. ### (CF: ###; fax: 010/5700574; ####) che la rappresenta e difende giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ### In esito alla discussione orale alla odierna udienza del 13.12.2023, il tribunale in persona del giudice dr.ssa ### ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.  #### All'esito della disamina degli atti del presente procedimento, deve preliminarmente rilevarsi che, a fronte dell'eccezione sollevata dalla difesa di ### qui convenuta, di inesistenza della procura per rappresentare in giudizio la società ### parte attrice ha prodotto la procura rilasciata in data ### all'Avv. ### dal legale rappresentante della ### con spendita della detta qualità. 
In considerazione di ciò, ritenuto il collegamento della procura al giudizio n.rg. 1124/2023 che ci occupa, evincibile dalla indicazione, nel testo della procura, della locuzione “presente procedimento” e dal suo deposito in corso di causa e in allegato alla prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. (all. G alla memoria del 13.10.2023), va disattesa l'eccezione di insanabilità del difetto di procura per contrasto con l'art. 125 c.p.c. co. 2. 
Ciò in quanto trova applicazione alla fattispecie la versione dell'articolo 182 c.p.c. novellata dalla ### (trattandosi di giudizio iniziato dopo il ###). In tale versione è stato espressamente indicato, diversamente rispetto alla disposizione precedente, il caso della “mancanza della procura” al difensore, di modo che, ad avviso del giudicante, è preferibile interpretare il termine “mancanza” con riferimento alla inesistenza della procura, e non solo alla mancata produzione agli atti processuali di procura esistente ma non ### 4 di 8 prodotta. Depongono in tal senso l'ampiezza del termine utilizzato, nonché il riferimento alla nullità quale conseguenza del solo difetto di rappresentanza sostanziale (e non anche di procura) e la non pertinenza, alla eventualità della procura esistente ma non prodotta, della assegnazione giudiziale di un termine “per il rilascio” della procura. 
Inoltre, la qualità di legale rappresentante della s.r.l., che trova riscontro nella visura camerale della s.r.l. prodotta in atti da parte attrice, ove ### è indicato come amministratore unico della società, discende dalla disposizione normativa di cui all'art. 2475 bis c.c. salvo deroghe da parte dell'atto costitutivo della società che, essendo un atto pubblico, era onere del convenuto produrre a sostegno di una eventuale contestazione specifica circa il difetto di potere rappresentativo. 
Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento avanzata dalla difesa della parte convenuta in quanto - precisato il termine di prescrizione in sei anni (in caso di delitto) decorrenti dalla commissione del fatto, essendosi in presenza nella specie di un fatto astrattamente costituente reato (l'incendio colposo ex art. 449 c.p. e 157 c.p.) - la contestazione per cui la convenuta non avrebbe ricevuto la missiva prodotta dalla controparte (sub ###H 01) è in se stessa generica e non merita condivisione, potendo desumersi da tale documento il nr. della raccomandata, la data del 20.4.2013 del timbro di spedizione e la indicazione dell'indirizzo della destinataria, oggi convenuta, e potendo presumersi, alla luce della documentata ricezione della successiva missiva del 17.4.2018 presso il medesimo indirizzo, che anche la prima sia stata verosimilmente recapitata. 
Venendo all'esame della domanda attorea va osservato che il sig. ### agisce dichiaratamente in proprio e in nome della ### 5 di 8 ### e chiede, in tale qualità, il risarcimento del preteso danno emergente che, nella genericità delle allegazioni assertive, va letto, in considerazione dell'elenco dei beni descritti nella denuncia presentata alla P.G.  (produzione D pg. 14 depositata il ### dall'attore) e della valutazione agli stessi attribuita in data ### dal perito di parte (produzione E), come danno da perdita del valore dei beni al momento dell'incendio. 
Orbene in primo luogo va dato atto che non risulta allegato, né provato alcun danno eventualmente patito in relazione alla serra o al terreno. 
Il danno lamentato attiene, invece, alle attrezzature e ai materiali edili di cui, tuttavia, non è specificamente allegato (né tanto meno provato) il soggetto proprietario. 
In particolare non è stato prodotto alcun libro cespiti della ### srl da cui poter evincere il riscontro contabile delle immobilizzazioni materiali con l'elenco di macchinari, attrezzature e automezzi, il relativo costo storico e il valore di ammortamento. 
Ed anzi la produzione documentale di parte attrice (vd. ###, pagine 11 e ss. depositata il ###) riguarda esclusivamente dichiarazioni dei redditi e documenti fiscali della ### S.N.C. in liquidazione, ossia di un soggetto giuridico che non è parte del presente giudizio (c.f.r. all. 14 prodotto dalla parte convenuta) (invero l'attore agisce in proprio e nessuna allegazione viene svolta in merito ad eventuali rapporti tra la s.n.c. e la ### srl, né viene allegato e provato alcun eventuale atto pubblico di trasformazione della snc in srl iscritto al registro delle imprese e relativa delibera di trasformazione). E' evidente pertanto la non conferenza rispetto alle domande proposte nel presente giudizio dei documenti fiscali afferenti alla ### s.n.c. in liquidazione e di quanto affermato nella memoria istruttoria ex art.  171 ter c.p.c. n. 2 da parte attrice (vd. pg. 5, capitoli di prova testimoniale nr.  11 e 12: “### che a seguito della sottoscrizione del compromesso di vendita veniva autorizzata la società ### e ### snc ad utilizzare la serra quale deposito dei materiali e mezzi utilizzati dalla società per la propria attività? 12. ### che a seguito dell'incendio si trovavano all'interno della serra materiali e beni di proprietà della società ### e ### snc?”), la qual deduzione dà conferma essa stessa della carenza di (prova della) titolarità attiva in capo alla società attrice (### srl) e all'attore, ### in proprio, del diritto di proprietà degli attrezzi e materiali perduti nell'incendio, titolarità attiva che, per principio consolidato, è profilo che attiene al merito del giudizio.  ### il carattere dirimente di quanto precede, si rileva che la perizia di parte (in data ### dell'### Petrini, produzione E), stima i beni in ### circa, sulla base di assunzioni circa il valore di ammortamento non suffragate dall'esame delle scritture contabili di alcuna impresa (o società) e di cui rimane incerta la corrispondenza al caso concreto. 
Sotto il profilo del mancato guadagno, emerge l'insufficienza della mera allegazione ad opera dell'attrice dell'impossibilità di funzionamento della società in seguito alla perdita dei beni strumentali e dei materiali edili, a supportare la domanda risarcitoria, anche in considerazione della argomentazione svolta dalla difesa della ### secondo cui non sarebbe configurabile la perdita di bilancio invocata e richiesta dall'attore in ### stante il fatto che la società, attiva soltanto dal 2009, risulta aver ### 7 di 8 registrato nell'ultimo bilancio precedente ai fatti di incendio - ossia nel bilancio ### relativo all'anno 2009 depositato in camera di commercio e prodotto in atti dalla parte convenuta - una perdita di esercizio di 6.046,00 ### A ciò si aggiunga che dal bilancio relativo all'anno 2009 risultano assenti beni di terzi in godimento alla società e un valore delle immobilizzazioni materiali di ### Nessuna allegazione specifica è stata offerta dalla ### attrice in merito alla perdita di avviamento, né nel suo valore oggettivo (valore dei beni e delle commesse), né nel suo valore soggettivo (capacità della impresa di accrescere la clientela). 
La domanda va pertanto rigettata in base al criterio della ragione più liquida della decisione, restando assorbite le ulteriori questioni dibattute tra le parti sul nesso di causalità tra la cosa in custodia o la condotta della convenuta e sul danno. 
In ordine al governo delle spese processuali, esclusa, a carico della parte attrice responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (non riscontrandosi precipui profili di temerarietà in ragione, comunque, della sussistenza del fatto di incendio sulla base del quale ha preso l'avvio il presente procedimento), essa va condannata al loro rimborso, in favore della convenuta, per la somma che viene determinata in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e ss.mod., in relazione allo scaglione di valore indeterminabile, complessità media, eccezion fatta che per la fase decisionale alla quale viene applicato il parametro minimo in considerazione della oralità della discussione (e così: ### per la fase studio, ### per la fase introduttiva, ### per la fase di trattazione, ### per la fase decisionale). P.Q.M.  Il Tribunale di ### - ### in composizione monocratica nella persona del ###ssa ### definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione delle parti disattesa così provvede: - rigetta le domande risarcitorie proposte dal #### in proprio e quale legale rappresentante della ### s.r.l.; - condanna ### in proprio e quale legale rappresentante della ### s.r.l al pagamento in favore di ### delle spese di lite, liquidate in ### per esborsi e in ### per compensi professionali, oltre spese forfettarie 15%, Iva e #### 13.12.2023 

Il giudice
###ssa ###

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato ma non infallibile: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22487 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.286 secondi in data 14 dicembre 2025 (IUG:4A-066F0A) - 1786 utenti online