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n. 19412/2017 r.g.a.c. ### nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Napoli - II sezione civile in composizione monocratica, ORDINANZA nel giudizio iscritto al n. 19412.17 r.g., e vertente TRA ### (c.f. ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### (c.f: ###), con ### in Napoli al ### a ### n. 60 #### S.p.a. ###, con sede ###### iscritta al ### delle ### di ### con il num. e cod. fisc. e partita IVA ###, e per essa, #### S.R.L. già ### S.R.L., società a socio unico, in persona del proprio ### dott. ### con sede in ### alla ###/b, cod. fisc. e P. Iva ###, giusta procura a rogito del ### di #### 53163, Racc. 13758, così rilasciatale dalla società ### s.p.a., con sede in #### alla ###, cod. fisc. e P.Iva ###, nella sua veste di procuratrice speciale (per atto a rogito del #### di #### 21237- Racc. n. 11540) di ### S.p.a., con sede in #### alla ###/F, cod. fisc. ###.Iva ###, prima mandataria di ### S.p.a. in Liquidazione (giusta procura a rogito #### di #### N. 21235 Racc. 11535), rappresentata e difesa, in virtù di mandato rilasciato in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. ### codice fiscale ###, ed elettivamente domiciliata in Napoli al ### 162, presso lo studio dell'Avv. ### codice fiscale ###, indicando, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134, 170 e 176 c.p.c., nonché a norma dell'art. 13, comma 3-bis, D.P.R. 115/2002, il numero di fax 02/76261696 e gli indirizzi di p.e.c. lacitignoFirmato Da: #### 2 Serial#: afa4d #####/### 20097 - ### MI telefono: 02/917.70.450 fax: 02/762.61.609 e.mail: ### 2 ### e ###; #### S.r.l. u.s., corrente in ### in ### codice fiscale e partita IVA ###, capitale sociale I.V. ### e per essa (giusta atto a rogito notaio ### di ### rep. 432/2018) la procuratrice ### S.r.l. u.s., codice fiscale ###, a tanto legittimata dalla prima mandataria ### S.p.a., titolare di procura (a rogito notaio ### rep. 42685/2018) rilasciata da ### in persona del direttore generale dr. ###, rappresentata e difesa, per delega unita al presente atto a mezzo di strumenti informatici, dall'avv. ### codice fiscale ###, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ###_codice fiscale ###, in ### 162 Napoli, e con indicazione dei numeri di fax ### e ### e degli indirizzi di posta elettronica certificata ### e ### Interventrice MOTIVI DELLA DECISIONE In limine, si premette che la sentenza che segue, sarà redatta in attuazione dell'art. 45 comma 17, legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data ###, che, novellando l'art. 132 n. 4 c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Parte opponete chiedeva revocarsi il decreto opposto premettendo i fatto e diritto quanto segue. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2480/2017 depositato il 13 marzo 2017 con formula apposta il 19 aprile 2017, avviato alla notifica - unitamente ad atto di precetto - il ### e consegnato il 15 maggio successivo, il Tribunale di Napoli ingiungeva al sig. ### di pagare al creditore convenuto/opposto la somma di ### oltre ad interessi come da domanda ed al rimborso delle spese legali di cui alla procedura monitoria, liquidate in ### per compenso, ### per spese, oltre accessori come per legge, Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 23 giugno 2017, il sig. ### citava la ### s.p.a. in liquidazione, per ivi sentir accogliere le conclusioni consistenti nel revocare il decreto opposto, dichiarare la nullità del decreto e la prescrizione del credito azionato. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la società ### S.p.A. in liquidazione in qualità di creditrice nonché convenuta/opposta contestando tutto quanto ex adverso esposto e chiedendo l'integrale rigetto di ogni domanda proposta con l'atto di opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze processuali. Nelle more del giudizio, il credito oggetto dell'odierno giudizio veniva ceduto alla ### s.r.l. giusta operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi degli articoli 1 e 4 della ### n. 130/1999, 58 del D. Lgs. n. 385/1993, nonché 13 e 14 del #### n. 2016/679 del ### europeo e del ### del 27 aprile 2016, efficace e opponibile in virtù dell'allegato avviso in ### n. 143 dell'11 dicembre 2018, e, per l'effetto, la si ### s.r.l., si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione ex art 111 c.p.c., chiedendo, altresì, l'estromissione della cedente ### s.p.a. in liquidazione; - all'udienza del 14/01/2022 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice introitava la causa per le decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Nel merito si osserva che le parti in causa hanno stipulato il contratto di finanziamento n. 1280242 con cui il sig. ### richiedeva alla ### s.p.a. l'importo di ### (importo liquidato in data ###) da rimborsare - unitamente alle spese di istruttoria pari ad ### ed al costo del finanziamento pari ad ### - in n. 30 rate mensili ciascuna dell'importo di ### al fine di acquistare una autovettura modello “micra diesel” (come documentazione in atti). ### opponente provvedeva al pagamento integrale delle prime 16 rate ed al pagamento parziale della rata n. 17 (in merito alla quale residuava l'importo di ### ). Stante il perdurare dell'inadempimento, in data ### il sig. ### consegnava alla finanziaria n. 10 cambiali, ciascuna dell'importo di ### con scadenza mensile dal 30.1.10 fino al 30.10.10, ma anche queste ultime restavano tutte insolute. In data ### veniva inviata diffida di pagamento ma anche tale missiva non sortiva effetti. Ad oggi, la pretesa creditoria vantata dalla ricorrente si compone di: a) ### a titolo di rate scadute ed impagate; b) complessivi ### a titolo di spese per insoluti effetti; c) ### a titolo di spese per insoluti ### d) complessivi ### a titolo di interessi di mora (e nello specifico: ### relativi al 2009, ### relativi al 2010; ### relativi al 2011; ### relativi al 2012; ### relativi al 2013; ### relativi al 2014; ### relativi al 2015 ed ### fino al 12.1.17. Nel premettere che parte opponente in modo generico ha disconosciuto l'intera documentazione in atti, con la conseguenza dell'irrilevanza di tale deduzione, si evidenzia che non sono contestati la sottoscrizione del contratto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo né di aver ricevuto l'importo né sono provati fatti estintivi impeditivi dell'adempimento a fronte della domanda di pagamento presentata da parte attrice. Unica questione da accertare è il quantum debeatur, specificatamente contestato dall'opponente in ogni sua voce. Parte opposta ha provato in modo univoco solo le somme a titolo di rate non pagate per ### ed interessi per ### mentre in atti non vi sono documenti giustificativi per gli insoluti rid e effetti cambiari. Ne consegue che l'opponente sarà debitore di ### oltre interessi contrattuali dal 12.'1.07 al soddisfo. Il decreto opposto andrà quindi revocato. La parte cedente del presente contratto, in mancanza di espresso accordo tra tutte le parti del giudizio non può essere estromessa e rimane titolare della legittimazione processuale, sebbene la sentenza faccia stato anche nei confronti dell'interventore. Le spese saranno compensate per il 10% e per il restante poste a carico di parte opponente attesa la soccombenza reciproca e si liquidano al di sotto dei valori medi attesa la scarsa attività istruttoria. P.Q.M. - accoglie in parte l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo; - condanna parte opponente al pagamento in favore di ### s.p.a. della somma di ### oltre interessi contrattuali dal 12.01.17 sino al soddisfo; - condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta ed interventrice, che si liquidano in ### oltre iva cassa e spese generali. Napoli, 27.04.22 Il Giudice Dr. ###
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