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TRIBUNALE DI TARANTO

Sentenza n. 841/2022 del 13-04-2022

principi giuridici

In caso di sanzioni amministrative che prevedono la decurtazione dei punti dalla patente, il termine di sessanta giorni per la comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, da parte del proprietario del veicolo o altro obbligato in solido, decorre dalla data di notifica del verbale di contestazione della violazione principale, e non dalla definizione dell'eventuale procedimento amministrativo o giurisdizionale di opposizione avverso quest'ultimo.

L'omessa comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, senza giustificato e documentato motivo, costituisce illecito istantaneo autonomo rispetto all'effettiva commissione della violazione presupposta, previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile.

L'impossibilità di fornire informazioni in ordine all'effettivo conducente del veicolo, addotta da una società esercente attività imprenditoriale, non integra un giustificato e documentato motivo idoneo ad escludere la responsabilità del proprietario, in virtù del dovere di controllo gravante sul trasgressore, che può venir meno solo in presenza di situazioni imprevedibili ed incoercibili.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Omessa Comunicazione dei Dati del Conducente: il Ricorso al Verbale Presupposto non Sospende i Termini


Una recente sentenza del Tribunale di ### ha affrontato la questione relativa all'obbligo di comunicare i dati del conducente di un veicolo in caso di violazione del codice della strada che comporti la decurtazione dei punti dalla patente.
Il caso traeva origine da un verbale elevato a una società per eccesso di velocità. A seguito di tale contestazione, veniva richiesto alla società, in quanto proprietaria del veicolo, di comunicare i dati del conducente al momento dell'infrazione. La società non ottemperava a tale richiesta e, di conseguenza, veniva sanzionata per la violazione dell'art. 126-bis del Codice della Strada.
La società impugnava il verbale di contestazione per omessa comunicazione, adducendo l'impossibilità di risalire all'identità del conducente, dato l'utilizzo promiscuo del veicolo da parte di diversi collaboratori. Inoltre, la società sosteneva che la richiesta di comunicazione dei dati non potesse essere effettuata prima della definizione del procedimento relativo all'accertamento della sanzione principale, ovvero quella per eccesso di velocità, che era stata oggetto di ricorso.
Il Giudice di ### accoglieva il ricorso della società, ritenendo che la proposizione del ricorso avverso il verbale di contestazione per eccesso di velocità sospendesse i termini per l'emanazione del verbale per omessa comunicazione dei dati del conducente.
Il Comune appellava la sentenza del Giudice di ### sostenendo che il termine per la comunicazione dei dati decorresse dalla notifica del verbale di contestazione della sanzione principale e non dalla definizione di eventuali procedimenti di opposizione.
Il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello del Comune. I giudici hanno chiarito che, in base all'attuale formulazione dell'art. 126-bis del Codice della Strada, il termine per la comunicazione dei dati del conducente decorre dalla data di notifica del verbale di contestazione della violazione principale e non è sospeso dalla proposizione di un ricorso avverso tale verbale. Il Tribunale ha evidenziato che l'omessa comunicazione costituisce un illecito istantaneo, autonomo rispetto all'effettiva commissione dell'infrazione stradale, e che la sua repressione è finalizzata a garantire la tempestiva identificazione del responsabile.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che l'impossibilità di identificare il conducente, addotta dalla società, non costituisse un giustificato motivo idoneo a escludere la sua responsabilità, in quanto una società che esercita attività imprenditoriale è tenuta a una particolare diligenza nell'affidamento delle proprie attività ai dipendenti.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

### -### del ###- TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO Prima Sezione Civile Il Tribunale di Taranto, ###, in composizione monocratica nella persona del Presidente della ### dott.ssa ### D'### in funzione di giudice di appello, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n. 2962/2021 R.G. promossa da: ###, in persona del ### p.t., con l'avv. ### APPELLANTE contro SOCIETÀ ### S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv.  ### APPELLATA decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 31.03.2022 e riserva del deposito dei motivi entro 30 giorni.  MOTIVI DELLA DECISIONE### e ### atto di citazione del 27.04.2021 il ###, nella persona del ### p.t., proponeva appello avverso la sentenza n. 2593/2020 del G.d.P. di Taranto, dott.ssa C. Cesareo, depositata in data ###, con la quale quest'ultima, in accoglimento del ricorso depositato il ### da SOCIETÀ ### S.R.L., annullava il verbale n. ### reg. 43323/2020 del 12.09.2020 elevato dal ### di ### per la violazione dell'art.  126-bis C.d.S. che sanziona la mancata comunicazione dei dati dell'effettivo trasgressore della violazione contestata con il verbale n. ### n. reg. 6163/2020, emesso per violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S. commessa dall'ignoto conducente del veicolo tg. ### di proprietà della società appellata; condannava altresì il ### al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessive ### di cui ### per spese ed ### per compensi, oltre spese generali 15% CAP e IVA come per legge.  ### appellante chiedeva la riforma della sentenza e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. 
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.11.2021, si costituiva in giudizio la società appellata, la quale instava per il rigetto del gravame e per la conferma della censurata sentenza con la condanna dell'appellante alle spese di lite. 
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 31.03.2022, il Tribunale decideva l'appello mediante lettura del dispositivo e riservava il deposito della motivazione entro 30 giorni. 
Occorre preliminarmente ricostruire le vicende che hanno portato all'odierno giudizio d'appello. 
In data ### veniva notificato alla SOCIETÀ ### S.R.L. il verbale di contestazione n. ### n. reg. 6163/2020, con cui la ### di ### contestava la violazione di cui all'art. 142, comma 8, C.d.s., poiché l'autoveicolo tg. ### di proprietà della società citata circolava eccedendo il limite di velocità, nonché avvertiva che la violazione comportava - oltre al pagamento della sanzione amministrativa - la decurtazione di 3 punti dalla patente, con conseguente obbligo in capo al proprietario del veicolo di comunicare all'organo di ### i dati del conducente trasgressore, così come disposto dall'art. 126-bis C.d.s.. 
A seguito della presentazione di ricorso al ### in data ### veniva elevato nei confronti della società un secondo verbale di contestazione n. ### n. reg. 43323/2020, per la violazione di cui all'art. 126-bis, comma 2, C.d.S., ossia per non aver ottemperato senza giustificato e documentato motivo all'invito di fornire informazioni sui dati personali e sulla patente di guida del conducente. 
Avverso tale provvedimento la società proponeva opposizione dinnanzi al G.d.P. di ### con ricorso depositato in data ###, chiedendone l'annullamento e rilevando l'impossibilità oggettiva di risalire alla persona che si trovava alla guida del veicolo, in ragione dell'utilizzo congiunto dell'autovettura da parte di numerosi collaboratori della società durante il giorno della presunta infrazione. 
Peraltro, la società opponente rilevava l'illegittimità del verbale, sostenendo che ai sensi del comma 2 dell'art. 126-bis C.d.S. la richiesta circa la comunicazione dei dati identificativi del conducente non potesse essere effettuata al proprietario del veicolo prima della definizione del procedimento giurisdizionale relativo all'accertamento della sanzione principale, che nel caso in esame è costituito dal procedimento avviato innanzi al ### di ### relativamente al primo verbale di contestazione. 
Il giudice di prime cure con sentenza n. 2593/2020 riteneva fondato il ricorso in opposizione, sostenendo che la proposizione del ricorso avverso il verbale di contestazione prodromico a quello avente ad oggetto la violazione di omessa comunicazione da parte del proprietario del veicolo dei dati del conducente trasgressore “sospende i termini per l'emanazione del verbale di cui all'art.  126-bis C.d.S., oltre quelli per la comunicazione della perdita del punteggio da parte dell'organo accertatore all'anagrafe degli abilitati alla guida”; in tale prospettiva, quindi, il proprietario del veicolo che propone ricorso avverso il primo verbale di contestazione non è obbligato ad alcuna comunicazione fin quando la contestazione non risulta definita. 
Venendo all'odierno giudizio d'appello, i motivi a fondamento del gravame sono stati indicati nella ### e falsa applicazione dell'art. 126-bis C.d.S. e Illogicità e manifesta contraddittorietà della sentenza, avendo il giudice di primo grado applicato al caso in esame il disposto dell'art. 126- bis C.d.S. nella sua formulazione precedente alla riforma del 2006, senza considerare che il “dies a quo” per la comunicazione dei dati decorre dalla notifica del verbale di contestazione della sanzione principale e non dalla definizione di eventuali procedimenti di opposizione aventi ad oggetto l'accertamento di quest'ultima. 
Tanto premesso, l'appello risulta fondato. 
In particolare, la questione concerne la corretta applicazione dell'art. 126-bis C.d.S., il quale - in caso di sanzioni amministrative che prevedono la decurtazione dei punti dalla patente - comporta che, da un lato, il proprietario del veicolo (oppure altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196), debba fornire all'organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, dall'altro, l'organo di polizia ricevente tali informazioni debba comunicare i dati del conducente, entro 30 giorni dalla definizione dell'eventuale contestazione del verbale cd.  presupposto, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della decurtazione dei punti dalla patente; la disposizione, infine, prevede al comma 4 il pagamento di una sanzione amministrativa da parte del proprietario del veicolo che non abbia comunicato i citati dati, senza addurre un giustificato e documentato motivo. 
La versione attuale della norma deriva dal D.L. n. 262 del 2006, convertito in legge con la L. n. 286 del 2006, il quale ha modificato la disciplina prevista in caso di applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente, inserendo altresì nella disposizione in esame il sintagma “senza giustificato e documentato motivo”. 
Tale intervento normativo deriva da una precedente sentenza della Corte Costituzionale (n. 244 del 2006), che aveva evocato la possibilità di attribuire rilievo esimente alla condotta di colui che, “presentandosi o scrivendo”, avesse rappresentato l'esistenza di motivi idonei a giustificare l'omessa comunicazione dell'identità del conducente e quindi esonerare l'agente da responsabilità. 
Nello specifico, in tale occasione la Corte, investita del giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis e 180, comma 8 C.d.S., ha ribadito che la scelta della sanzionabilità sul piano patrimoniale della condotta del proprietario del veicolo che ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente non è da considerare irragionevole, piuttosto si presenta coerente con l'obbligo di vigilanza posto a carico di chi ha la disponibilità del veicolo, dall'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dagli artt. 196 e 214, comma 1-bis, del codice della strada. 
È indubbio, quindi, che la ratio della norma sia da ravvisarsi nell'esigenza per cui il proprietario dell'autoveicolo ha il dovere di conoscere l'identità dei soggetti ai quali sia affidata la conduzione del mezzo, gravando sullo stesso un dovere di controllo che può venir meno solo in caso di giustificato motivo, come la cessazione della detenzione del mezzo o la presenza di situazioni imprevedibili ed incoercibili, che gli abbiano impedito di essere a conoscenza di chi fosse alla guida, nonostante l'adozione di misure idonee, conformi all'ordinaria diligenza (vd. Cass. Civ.  II, 29 novembre 2018, n. ###: nella specie la S.C. ha indicato, come esempi di «giustificato motivo», la sottrazione illecita del mezzo o la sua dazione in comodato a terzi, prima della commissione dell'illecito, con contratto regolarmente registrato e con assunzione, da parte del comodatario, dell'obbligo di comunicare l'identità del conducente in presenza di una infrazione). 
Per effetto della nuova normativa, quindi, in difetto di comunicazione in ordine ai dati del conducente-trasgressore del veicolo, il proprietario è responsabile della circolazione dello stesso e quindi obbligato al pagamento della sanzione amministrativa nei confronti della pubblica amministrazione. 
Occorre, peraltro, rilevare che la sanzione prevista per il proprietario del veicolo - attualmente contenuta nel comma 4 dell'art. 126-bis - non è riconducibile alla trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale ma è collegata alla sanzione prevista dall'art. 180, comma 8, C.d.S.; in particolare, quest'ultima disposizione prevede il pagamento di una sanzione amministrativa a carico di colui che non ottemperi all'invito dell'autorità di presentarsi all'ufficio di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni sanzionate nel codice della strada. 
È evidente, quindi, la ratio della norma essendo la stessa diretta a reprimere non un'infrazione stradale, bensì l'omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all'autorità amministrativa al fine di consentirle di effettuare i necessari e previsti accertamenti. Da ciò deriva che la sanzione pecuniaria de qua colpisce il solo comportamento di chi si disinteressi completamente della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, e non di chi, «presentandosi o scrivendo», espliciti, invece, le ragioni che gli impediscono di ottemperare all'invito a rispondere, fornendo una giustificazione «legittima e ragionevole» (Corte costituzionale 244/2006). 
Acclarato che la mancata comunicazione o il ritardo, senza giustificato e motivato motivo, sono condotte autonome dall'illecito presupposto oggetto della sanzione principale e, quindi, punibili a norma di quanto previsto dall'art. 180, comma 8, C.d.S., è possibile risolvere la questione relativa all'individuazione del “dies a quo” da cui decorre il termine di sessanta giorni entro cui effettuare la comunicazione dei dati del conducente. 
In altri termini, in forza del principio generale dell'autonomia delle due condotte sanzionabili - ossia quella relativa all'infrazione per la quale è prevista la decurtazione dei punti dalla patente ex art. 126-bis, comma 2, C.d.S., e quella attinente all'omessa o ritardata comunicazione delle generalità del conducente ex art. 180, comma 8, C.d.S. - è possibile affermare l'autonomia della seconda non solo dall'esistenza della prima condotta ma anche dagli esiti degli eventuali procedimenti giurisdizionali o amministrativi aventi ad oggetto l'accertamento di quest'ultima. 
Da ciò deriva che nel caso in cui sia stata proposta opposizione avverso l'accertamento della violazione principale, il termine per la comunicazione dei dati del conducente decorre dalla data di notifica del verbale principale e non dalla definizione del relativo procedimento amministrativo o giurisdizionale di opposizione (Cass. 9569/2021), essendo l'omessa comunicazione un illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile e del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito. 
In conclusione, applicando tali principi di diritto al caso in esame, la proposizione del ricorso giurisdizionale di opposizione avverso il verbale presupposto n. ### n. reg. 6163/2020 relativo alla violazione di cui all'art. 142, comma 8, C.d.S., contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, non sospende né interrompe il termine di sessanta giorni per la comunicazione dei dati del conducente del veicolo, in quanto la pendenza del giudizio in ordine alla legittimità dell'accertamento della violazione principale non ha alcuna influenza sul termine perentorio previsto dall'art. 126-bis, secondo comma, secondo capoverso C.d.S.. 
Peraltro, l'attuale formulazione di quest'ultima disposizione indica la definitività della contestazione quale “dies a quo” del termine di trenta giorni per la comunicazione dei dati del trasgressore da parte dell'organo di polizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, e non di quello di sessanta giorni relativo all'onere di comunicazione gravante in capo al proprietario del veicolo. 
Pertanto, in totale riforma della sentenza di primo grado, il verbale di contestazione ### n. reg.  43323/2020 deve essere confermato, non essendo lo stesso illegittimo solo perché notificato durante la pendenza del ricorso dinnanzi al ### nondimeno, il “giustificato e documentato motivo” idoneo ad escludere la responsabilità del proprietario, non può ritenersi sussistente con riferimento alla comunicazione effettuata dalla società appellata, in quanto l'addotta impossibilità di fornire informazioni in ordine all'effettivo conducente del veicolo il giorno dell'infrazione per una società che esercita attività imprenditoriale e quindi è tenuta a una particolare diligenza nell'affidamento delle proprie attività ai dipendenti, anche in considerazione delle responsabilità che a vario titolo (civilistico, del lavoro, penale) ne potrebbero discendere, non integra una giustificazione legittima e ragionevole, in virtù del dovere di controllo gravante sul trasgressore, che può venir meno solo in presenza di situazioni imprevedibili ed incoercibili, non ricorrenti nella fattispecie in esame. 
Quanto al regolamento delle spese, la appellata SOCIETÀ ### S.R.L. deve essere condannata, in applicazione del principio generale della soccombenza, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. 
PTM ### - I ### - In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### D'### Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### in persona del ### p.t., nei confronti della #### in persona del legale rappresentante p.t., avente ad oggetto: ### ord. Ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981 (violazione del codice della strada), così provvede: 1) ACCOGLIE l'appello e, in totale riforma della sentenza n. 2593/2020 emessa dal Giudice di ### di ### in data ###-25.01.2021, RIGETTA l'opposizione proposta dalla #### e, per l'effetto: 2) CONFERMA il verbale n. ### n.reg. 43323/20; 3) CONDANNA la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi ### da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e ### Riserva il deposito della motivazione entro 30 giorni.  ### 08.03.2022.   ### (dott.ssa S. D'### RG n. 2962/2021

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