TRIBUNALE DI TARANTO
Sentenza n. 841/2022 del 13-04-2022
principi giuridici
In caso di sanzioni amministrative che prevedono la decurtazione dei punti dalla patente, il termine di sessanta giorni per la comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, da parte del proprietario del veicolo o altro obbligato in solido, decorre dalla data di notifica del verbale di contestazione della violazione principale, e non dalla definizione dell'eventuale procedimento amministrativo o giurisdizionale di opposizione avverso quest'ultimo.
L'omessa comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, senza giustificato e documentato motivo, costituisce illecito istantaneo autonomo rispetto all'effettiva commissione della violazione presupposta, previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile.
L'impossibilità di fornire informazioni in ordine all'effettivo conducente del veicolo, addotta da una società esercente attività imprenditoriale, non integra un giustificato e documentato motivo idoneo ad escludere la responsabilità del proprietario, in virtù del dovere di controllo gravante sul trasgressore, che può venir meno solo in presenza di situazioni imprevedibili ed incoercibili.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Omessa Comunicazione dei Dati del Conducente: il Ricorso al Verbale Presupposto non Sospende i Termini
Una recente sentenza del Tribunale di ### ha affrontato la questione relativa all'obbligo di comunicare i dati del conducente di un veicolo in caso di violazione del codice della strada che comporti la decurtazione dei punti dalla patente.
Il caso traeva origine da un verbale elevato a una società per eccesso di velocità. A seguito di tale contestazione, veniva richiesto alla società, in quanto proprietaria del veicolo, di comunicare i dati del conducente al momento dell'infrazione. La società non ottemperava a tale richiesta e, di conseguenza, veniva sanzionata per la violazione dell'art. 126-bis del Codice della Strada.
La società impugnava il verbale di contestazione per omessa comunicazione, adducendo l'impossibilità di risalire all'identità del conducente, dato l'utilizzo promiscuo del veicolo da parte di diversi collaboratori. Inoltre, la società sosteneva che la richiesta di comunicazione dei dati non potesse essere effettuata prima della definizione del procedimento relativo all'accertamento della sanzione principale, ovvero quella per eccesso di velocità, che era stata oggetto di ricorso.
Il Giudice di ### accoglieva il ricorso della società, ritenendo che la proposizione del ricorso avverso il verbale di contestazione per eccesso di velocità sospendesse i termini per l'emanazione del verbale per omessa comunicazione dei dati del conducente.
Il Comune appellava la sentenza del Giudice di ### sostenendo che il termine per la comunicazione dei dati decorresse dalla notifica del verbale di contestazione della sanzione principale e non dalla definizione di eventuali procedimenti di opposizione.
Il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello del Comune. I giudici hanno chiarito che, in base all'attuale formulazione dell'art. 126-bis del Codice della Strada, il termine per la comunicazione dei dati del conducente decorre dalla data di notifica del verbale di contestazione della violazione principale e non è sospeso dalla proposizione di un ricorso avverso tale verbale. Il Tribunale ha evidenziato che l'omessa comunicazione costituisce un illecito istantaneo, autonomo rispetto all'effettiva commissione dell'infrazione stradale, e che la sua repressione è finalizzata a garantire la tempestiva identificazione del responsabile.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che l'impossibilità di identificare il conducente, addotta dalla società, non costituisse un giustificato motivo idoneo a escludere la sua responsabilità, in quanto una società che esercita attività imprenditoriale è tenuta a una particolare diligenza nell'affidamento delle proprie attività ai dipendenti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.