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CORTE D'APPELLO DI LECCE

Sentenza n. 729/2023 del 18-09-2023

principi giuridici

Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, concretizzandosi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

La violazione dell'obbligo di custodia delle somme pignorate da parte del terzo pignorato non preclude l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti del debitore che, pur consapevole del vincolo, abbia disposto delle somme medesime, determinando un ingiustificato arricchimento a suo favore e un correlativo depauperamento del terzo che abbia dovuto adempiere all'ordinanza di assegnazione.

L'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2036 c.c. presuppone l'esecuzione di un pagamento non dovuto per errore, elemento non ravvisabile qualora il solvens adempia ad un ordine del giudice.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Pignoramento presso terzi e indebito arricchimento: la responsabilità del debitore che dispone delle somme vincolate


La pronuncia in commento affronta una questione complessa relativa al rapporto tra pignoramento presso terzi, obblighi del terzo pignorato e azione di indebito arricchimento. La vicenda trae origine da un pignoramento presso terzi eseguito da un creditore nei confronti di un debitore, titolare di un conto corrente presso un istituto bancario. A seguito della notifica dell'atto di pignoramento, la banca rendeva dichiarazione positiva e bloccava una somma sul conto corrente del debitore. Quest'ultimo, tuttavia, proponeva opposizione al pignoramento, ottenendone la sospensione, e contestualmente estingueva il conto corrente. Successivamente, il giudice ingiungeva alla banca di versare al creditore procedente la somma pignorata. L'istituto di credito, pur non essendo più debitore del correntista, ottemperava all'ordine giudiziale.
La banca agiva quindi in giudizio nei confronti del correntista, chiedendo la restituzione della somma versata al creditore procedente, invocando, in via principale, l'azione di ripetizione dell'indebito e, in subordine, l'azione di indebito arricchimento. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non provato che la banca avesse prelevato "somme proprie" per adempiere all'ordine del giudice e contestando la validità degli estratti conto prodotti in giudizio.
La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, ha accolto l'azione di indebito arricchimento. I giudici di secondo grado hanno ritenuto inammissibile la contestazione degli estratti conto operata dal debitore, in quanto generica e non circostanziata. Dagli estratti conto, infatti, emergeva che il debitore, dopo la notifica del pignoramento e fino all'estinzione del conto, aveva continuato a disporre delle somme presenti sul conto corrente, effettuando pagamenti di vario genere.
La Corte ha evidenziato che la banca, in quanto terzo pignorato, era tenuta a vincolare le somme oggetto del pignoramento e a non consentire al debitore di disporne. Tuttavia, la violazione di tale obbligo non poteva giustificare un ingiustificato arricchimento del debitore, che aveva continuato a utilizzare le somme pignorate a proprio vantaggio. Pertanto, la Corte ha condannato il debitore a restituire alla banca la somma versata al creditore procedente, riconoscendo la sussistenza dei presupposti dell'azione di indebito arricchimento.
La Corte ha precisato che l'azione di ripetizione dell'indebito, proposta in via principale, non era ammissibile, in quanto mancava l'elemento dell'errore, presupposto necessario per l'esercizio di tale azione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

Proc. n. 695/2020 RG - 1 - dott.ssa ### est.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce - ### - composta dai ### dott. ### - Presidente dott.ssa ### - ### dott.ssa ### - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente ### nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 695 del ### delle cause dell'anno 2020, #### (c.f. ###), già ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### come da mandato in atti; - APPELLANTE - E ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### come da mandato in atti; - APPELLATO - All'udienza del 12 ottobre 2022 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.  ### atto di citazione ritualmente notificato ### di ### ha chiesto al ###
Proc. n. 695/2020 RG - 2 - dott.ssa ### est.  nale di Brindisi la condanna di ### ai sensi dell'art. 2036 co. III cod. civ. o in subordine dell'art. 2041 cod. civ., al pagamento in suo favore della somma di ### oltre interessi a far data dal pagamento delle somme in favore del creditore procedente, eseguito in ottemperanza dell'ordine del ### ce, fino al soddisfo. 
Ha dedotto che in data ###, ad istanza del sig. ### veniva notificato al ### di ### un atto di pignoramento presso terzi in danno del sig. ### ritenuto debitore della cifra di ### e dato che il debitore era effettivamente un correntista della pignorata banca, la stessa provvedeva a rendere una dichiarazione positiva al creditore procedente, a comunicare al correntista sig. ### che si provvedeva ad apporre un blocco per ### sul conto corrente a lui intestato per effetto di tale notifica. Successivamente il sig. ### proponeva opposizione avverso tale pignoramento, provocando la sospensione del processo esecutivo e procedendo nelle more del giudizio di opposizione all'estinzione del rapporto di c/c ed ogni altro rapporto in essere con il ### di ### Solo in data ### veniva notificato alla società attrice, il provvedimento del 22/04/2013 con cui il ### di Brindisi - sez. distaccata di ### - ingiungeva alla ### il pagamento della somma di ### oltre le spese di registrazione della relativa ordinanza, in favore del sig. ### quale creditore procedente, di fronte al quale il ### di ### poteva solo ottemperare all'ordine del ### ce, sebbene l'### non fosse più debitore del sig. ### per avere questi estinto i rapporti in essere con lo stesso. Tale operazione comportava per la ### ca l'esborso di somme proprie per un importo di ### e ciò in quanto la ### n. 695/2020 RG - 3 - dott.ssa ### est.  somma di ### era stata incamerata al momento dell'estinzione del rapporto di c/c intrattenuto dall'odierno convenuto. Di qui il suo diritto ad ottenere la restituzione della somma di ### Si è costituito il convenuto contestando la domanda e chiedendo il rigetto. 
La causa istruita mediante produzione documentale è stata decisa con sentenza 831/2020 pubblicata in data ### con la quale il ### di Brindisi ha rigettato la domanda con la seguente motivazione: “### sostiene che l'importo di ### sia costituito da " somme proprie". Tale assunto è rimasto privo di idonea prova. In particolare, non risulta provato che l'### successivamente all'apposizione del vincolo del pignoramento, abbia effettuato, di fatto, alcun prelevamento delle stesse, con conseguente violazione, da parte dell'attrice, dell'obbligo di custodia su di essa gravante, per effetto della mera notifica del pignoramento. Ai sensi dell'art. 546 c.p.c. (obblighi del terzo) la ### quale terzo pignorato, dal giorno della notifica dell'atto di pignoramento era soggetta agli obblighi che la legge impone al custode, e quindi, avrebbe avuto l'obbligo di astenersi dall'adempiere o dal riconsegnare il bene al proprio creditore diretto (debitore esecutato). Parte convenuta ha tempestivamente contestato e disconosciuto tutta la documentazione prodotta dalla banca con la memoria ex art. 183 n. 2, e in particolare gli estratti conto e gli scalari relativi al conto corrente n. 27-1256 dal 30/09/2005 al 17/06/2008. In assenza di una richiesta di verificazione di conformità all'originale, ma soprattutto di altri elementi probatori a supporto di quella che deve qualificarsi quale allegazione unilaterale della banca, deve ritenersi che non vi sia prova che detti estratti riportino annotazioni veritiere. ###, l'efficacia probatoria dell'estratto conto è stata delineata dalla Cassazione n. 12935/2017, secondo cui l'estratto conto, quale estratto analitico di tutti i movimenti del conto corrente e delle singole partite contabili capaci di giustificare le pretese creditorie, può costituire una prova nella fase dell'opposizione al decreto ingiunti### n. 695/2020 RG - 4 - dott.ssa ### est.  vo, a condizione che sia previamente comunicato e non vi sia stata contestazione circa la debenza delle somme dovute. Nel caso de quo la banca non ha fornito alcuna prova di aver inviato gli estratti conto al sig. ### nè ha assolto al proprio onere di produrre tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto al fine di dimostrare il proprio diritto di credito (Cassazione n. 1584/2017, n. 11543/2019, n. 24948/2017, n. 23313/2018) secondo cui la banca che intendeva fare valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento. dall'inizio del rapporto dunque, e senza soluzione di continuità (tra le altre si vedano in specie Cass. n. 21092/2016; Cass. n. 4102/2018). Peraltro, la ### ha anche omesso di produrre le ricevute dei prelievi che l'### avrebbe effettuato dopo il pignoramento; ricevute che nella prassi bancaria, costituiscono la prova "regina", perché socialmente tipica, degli atti dispositivi della propria provvista, compiuti dal correntista in proprio favore”. 
Avverso la sentenza notificata in data ### ha proposto appello ### con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data ### chiedendone la riforma con tre motivi. 
Si è costituito l'appellato resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. 
All'udienza ### del 12 ottobre 2022 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto valido il disconoscimento degli ee/cc relativi al periodo a far data dalla notifica del pignoramento presso terzi in danno dell'appellato e la chiusura del rapporto di conto corrente, ossia gli estratti del c/c n. 27/1256 dal 30/09/2005 al 17/06/2008 ef### n. 695/2020 RG - 5 - dott.ssa ### est.  fettuato dall'### Detto disconoscimento sarebbe inammissibile perché generico-In ogni caso gli ee/cc, anche se non debitamente consegnati al correntista o tempestivamente disconosciuti, sarebbero apprezzabili dal giudice quale fonte di prova. 
Da tale documentazione, se correttamente apprezzata dal ### si rileverebbe che il correntista “ha utilizzato tutte le somme giacenti sul proprio conto corrente al momento della notifica del pignoramento presso terzi, ad accezione di ### importo incamerato dall'### di credito al momento dell'estinzione del conto corrente intrattenuto dal convenuto” (cfr. appello). 
Ulteriore errore commesso dal ### sarebbe avvenuto allorquando lo stesso ha ritenuto che la banca ha omesso di produrre le ricevute dei prelievi operati dall' ### Tale decisione sarebbe frutto della errata lettura degli estratti conto da parte del ### Ove questi fossero stati adeguatamente letti, il ### si sarebbe avveduto che le somme in parola sono state utilizzate dall'appellato nei modi più vari, dalle disposizioni di pagamento, ai rid bancari, ai prelievi bancomat, al pagamento delle utenze; per tale ragione non sarebbe stato possibile da parte dell'attrice dimostrare diversamente i propri assunti se non con gli ee/cc. 
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza circa l'incompletezza degli ee/cc. ### del ### non varrebbe nella fattispecie in quanto il credito vantato dalla banca sorge a seguito della condotta tenuta dal correntista successivamente alla notifica di un atto di pignoramento presso terzi ad istanza di un suo creditore. Quindi, trattandosi di attività ben individuabile nel tempo (pignoramento notificato il ###, per un importo di ### e relativa ordinanza di assegnazione del 22/04/2013 per una somma di ### ) non si ### n. 695/2020 RG - 6 - dott.ssa ### est.  ravvedrebbe la necessità di depositare gli estratti conto relativi all'intera vita del rapporto, non essendo oggetto di contestazione tra le parti il rapporto intercorso dall'accensione del conto corrente sino al 16/11/2005. 
Con il terzo motivo l'appellante sottolinea che il riferimento del tribunale alla mancata custodia delle somme da parte della ### sarebbe errato perché irrilevante rispetto alla domanda di restituzione formulata nei confronti del convenuto. 
I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. 
Si premette che il convenuto, in primo grado, non ha contestato, costituendosi, che il conto corrente di cui si discute è quello oggetto del pignoramento in oggetto. 
La banca con riferimento a detto conto corrente ha prodotto, con le note ex art.  183 co. VI n. 2 cod. proc. civ. gli estratti del c/c n. 27/1256 dal 30/09/2005 al 17/06/2008. 
La contestazione di detti ee/cc da parte dell'### effettuata con le note ex art. 183 co. VI n. 3 cod. proc. civ. ha il seguente contenuto: “Con la presente memoria il sig. ### nel riportarsi integralmente a quanto già dedotto, eccepito nelle precedenti difese, contesta e disconosce la documentazione prodotta dalla ### con la memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c. in particolare gli estratti conto e gli scalari relativi al conto corrente 27-1256 dal 30/09/2005 al 17/06/2008. Si evidenzia che gli estratti conti non hanno alcuna validità giuridica. Infatti, si tratta di un “atto unilaterale” proveniente dal creditore stesso e come tale non può avere valore di prova”. 
La contestazione e/o disconoscimento che dir si voglia operato dal convenuto degli ee/cc risulta vieppiù generico ed è perciò inammissibile. 
Val la pena, all'uopo, rammentare che gli estratti conto prodotti dalla banca non sono copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti, ma costitui### n. 695/2020 RG - 7 - dott.ssa ### est.  scono riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a dire della stampa di un'elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca. La disciplina del disconoscimento di tali registrazioni, pertanto, deve essere rinvenuta, non già nell'art. 2719 cod. civ., che si riferisce alle copie fotografiche di scritture, ma nell'art. 2712 cod. civ., con la conseguenza che sussiste l'onere di contestare la veridicità delle singole operazioni registrate (conformi Cass. 14686/2018 e n. 11269/2004). ### canto, va ricordato pure che la copia fotostatica o fotografica di un documento ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, quando non sia formalmente disconosciuta dalla parte contro la quale è prodotta. La volontà di disconoscere il documento, pur non dovendo manifestarsi con formule sacramentali, deve, tuttavia, risultare da un'impugnazione di specifico e chiaro contenuto, tale cioè da potersi da essa desumere gli estremi della negazione dell'autenticità del documento - in tal senso si è espressa la Cassazione con sentenza n. 1391 del 18/02/1985. 
Inoltre la Cassazione con la sentenza n. 2117 del 28/01/2011, ha statuito che in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod.  civ., il "disconoscimento" che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova - e che va distinto dal "mancato riconoscimento", diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite -, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (In senso analogo Cass. 8998/2001 e n. 15966/2020).  ### n. 695/2020 RG - 8 - dott.ssa ### est. 
Orbene, dagli ee/cc de quibus, che ricomprendono un periodo antecedente la notifica del pignoramento, avvenuto in data ###, fino alla chiusura del conto, risultano eseguiti da parte del debitore, appena dopo la data dell'eseguito pignoramento e per tutto il periodo fino alla estinzione una serie innumerevole di addebiti: es. pagamenti ### , pagamenti rata polizza, emissione di numerosissimi assegni -tutte operazioni che non richiedevano di certo le cd ricevute a firma del correntistacui fa riferimento la sentenza. Trattasi di operazioni tutte ben specificate rispetto alle quali era onere del debitore effettuare una contestazione specifica con onere della prova contraria per il noto principio della vicinanza della prova. 
La banca invero oltre agli ee/cc non avrebbe potuto fornire altra prova circa l'andamento del conto nel periodo che interessa ai fini del decidere, periodo che copre esclusivamente quello che va dalla notifica del pignoramento fino alla estinzione del conto, non avendo alcun rilievo il resto del rapporto che non è in contestazione. 
Perciò possono ritenersi provate le allegazioni della ### come specificate nell'atto introduttivo di primo grado. 
Certamente in base, alle stesse allegazioni della banca, e per quanto risulta platealmente dall'andamento del conto (sul quale il debitore, anche dopo il pignoramento ha continuato ad operare indisturbato fino alla chiusura dello stesso con numerosi addebiti di spese, emissione assegni ecc.) risulta che la stessa ha violato l'obbligo di vincolo e custodia delle somme pignorate - vincolo che-si rammenta permaneva anche a seguito della sospensione della esecuzione (“In caso di instaurazione del merito dell'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., e comunque fino all'eventuale ### n. 695/2020 RG - 9 - dott.ssa ### est.  estinzione ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c., il processo esecutivo - pur sospeso - rimarrà pendente (resteranno in particolare fermi gli effetti del pignoramento: in caso di pignoramento presso terzi, le somme pignorate resteranno vincolate” (cfr. Corte di Cassazione n. 15615 del 22/06/2017).). Poiché la violazione di tale obbligo non è opponibile al creditore, la ### ha dovuto adempiere al pagamento dell'ordinanza di assegnazione in favore del creditore. 
Tuttavia alla violazione dell'obbligo di custodia della banca (sicuramente censurabile) non può essere ammissibile che il vero debitore si arricchisca ai danni della ### non restituendole la somma sborsata per effetto dell'ordinanza di assegnazione. 
Infatti non si ravvisa alcuna causa giustificatrice che consenta una tale ipotesi per cui la generale azione ex art. 2041 cc di arricchimento proposta dalla banca deve trovare accoglimento con condanna dell'### al pagamento in suo favore della somma di ### A tale somma, stante l'evidente mala fede del debitore, per avere eseguito operazioni di addebito sul conto in spregio dell'obbligo di non disporre delle somme ivi presenti, in quanto fatte oggetto di pignoramento, devono aggiungersi gli interessi a far data dal pagamento delle somme da parte della banca in favore del creditore procedente, eseguito in ottemperanza dell'ordine del ### fino al soddisfo. 
Si precisa a proposito dell'accoglimento dell'azione di arricchimento proposta in via subordinata dalla ### che la domanda ex art. 2036 cod. civ., proposta in via principale, non è nella specie ammissibile in quanto non sussiste l'elemento “errore” previsto dalla norma.  ### n. 695/2020 RG - 10 - dott.ssa ### est. 
Ne deriva l'accoglimento dell'appello, con condanna dell'appellato al pagamento in favore dell'appellata delle spese del doppio grado e di quanto da quest'ultima eventualmente pagato in esecuzione della sentenza oltre interessi dalla data del pagamento al soddisfo.  P.Q.M.  la Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata: accoglie la domanda ex art. 2041 cod. civ. proposta dall'attrice; condanna ### al pagamento in favore di ### in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della somma di ### oltre interessi come da parte motiva; condanna ### al pagamento in favore di ### di quanto da questa eventualmente pagato in esecuzione della sentenza oltre interessi come da parte motiva; condanna ### al pagamento in favore di ### delle spese del doppio grado che liquida quanto al primo in complessivi ### oltre ### CAP e RF al 15% e quanto al secondo in complessivi ### di cui 382,50 per spese oltre ### CAP e RF al 15% Così deciso in ### nella camera di consiglio del 20 luglio 2023.  ### estensore ### (dott.ssa ### (dott. ### 

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