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CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sentenza n. 2239/2024 del 24-06-2024

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex artt. 615 c.p.c. e 29 D.Lgs. n. 46/1999, applicabile anche agli avvisi di addebito ex D.L. n. 78/2010 come convertito, l'eccezione di prescrizione successiva, decorrente dalla data di notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito non opposti nei termini di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, non è soggetta ad alcun termine di decadenza.

La richiesta di mero rigetto della domanda di accertamento negativo del debito, formulata dal convenuto, può costituire domanda idonea a interrompere la prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., qualora sia volta a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità della Notifica degli Avvisi di Addebito e Prescrizione dei Crediti Contributivi: Un'Analisi della Decisione della Corte d'Appello


La Corte d'Appello si è pronunciata su una controversia relativa all'impugnazione di un diniego di sgravio da parte dell'### in merito a diversi avvisi di addebito per contributi previdenziali. La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un contribuente avverso il diniego dell'### di sgravio relativo a diversi avvisi di addebito, contestando la mancata notifica degli atti impositivi, la decadenza dell'### dall'iscrizione a ruolo e la prescrizione dei crediti.
Il Tribunale aveva parzialmente accolto il ricorso, dichiarando l'insussistenza del credito contributivo sotteso a uno degli avvisi di addebito per intervenuta prescrizione quinquennale, mentre aveva dichiarato inammissibile il ricorso per il resto. Il Tribunale aveva ritenuto che l'### avesse validamente notificato gli avvisi di addebito mediante raccomandata postale, perfezionando il procedimento notificatorio per compiuta giacenza per un avviso e per consegna a mani del destinatario per gli altri.
Il contribuente ha proposto appello, lamentando l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione successiva e la nullità della notifica delle cartelle esattoriali. La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado.
In primo luogo, la Corte ha rilevato che si era formato il giudicato interno sulla pronuncia di avvenuta prescrizione dei crediti di cui a un determinato avviso di addebito, in quanto l'### non aveva impugnato tale punto della sentenza.
Nel merito, la Corte ha esaminato la questione della validità delle notifiche degli avvisi di addebito. Ha osservato che il Tribunale aveva correttamente ritenuto applicabile l'articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973, che disciplina la notifica degli atti mediante il servizio postale ordinario. La Corte ha rilevato che l'appellante non aveva contestato la riconduzione della fattispecie concreta nell'ambito di tale norma.
Con riferimento alle notifiche effettuate per consegna a mani del destinatario, la Corte ha ritenuto che le argomentazioni dell'appellante fossero inconferenti. Per quanto riguarda l'avviso notificato per compiuta giacenza, l'appellante non aveva indicato lo specifico vizio che affliggerebbe il relativo procedimento notificatorio.
Infine, la Corte ha affrontato la questione della prescrizione successiva. Ha precisato che per proporre tale eccezione non è richiesto il rispetto di alcun termine, trattandosi di opposizione all'esecuzione. La Corte ha poi analizzato la durata del termine di prescrizione, tenendo conto della legislazione emergenziale promulgata durante la pandemia da ###-19, che ha comportato la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi in determinati periodi. La Corte ha concluso che, all'atto dell'introduzione del giudizio di primo grado, i contributi portati da tutti gli avvisi d'interesse erano ancora esigibili, tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA ### composta dai ### Dott. #### relatore #### all'udienza del 5 giugno 2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2699/2022 del ### - ### e #### con l'Avv. S. Cosi giusta procura in atti ####, anche quale mandatario di ### spa in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. M.C. Attanasio giusta procura in atti ### - ### in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. F.F. Franco giusta procura in atti ### OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di ### n. 8290/2022, pubblicata in data 12 ottobre 2022 e non notificata.  CONCLUSIONI: ### dagli atti delle parti.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'originario ricorso ### impugnava il diniego dell'### delle ### - ### prot. 2022 ADERISC ### dell'8 febbraio 2022 alla sua istanza di sgravio relativa ai seguenti avvisi di addebito: n. #### n. #### n. #### n. #### n. #### n. #### n. #### n. ####, aventi a oggetto il pagamento all'### della somma complessiva di ### per contributi previdenziali, oltre sanzioni di legge. 
Eccepiva la mancata notifica degli atti impositivi, la decadenza dell'### dall'iscrizione a ruolo e la prescrizione dei crediti per contributi, sanzioni e interessi. 
Concludeva chiedendo di accertare l'illegittimità dell'atto impugnato per effetto dell'omessa o non provata notifica dei titoli, dell'intervenuta decadenza e della prescrizione delle partite esattoriali.  2. Nel contraddittorio con l'### anche quale mandatario di ### spa, e con l'### delle ### -### con la sentenza in oggetto il Tribunale così decideva: “Dichiara l'insussistenza del credito contributivo sotteso all'avviso di addebito ###740719 per intervenuta prescrizione quinquennale. 
Dichiara nel resto il ricorso inammissibile. 
Compensa tra il ricorrente e l'### un terzo delle spese di lite e condanna ### a rifondere all'### la quota residua di spese, che liquida in ### per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa. 
Condanna infine ### a rifondere all'### delle ### le spese di lite, che liquida in ### per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa”. 
A fondamento, premesse varie considerazioni circa la natura e i limiti dell'azione d'impugnazione dell'estratto di ruolo esattoriale, poneva le seguenti ragioni: - l'### ha documentato di aver provveduto a notificare i seguenti avvisi di addebito mediante raccomandata postale: o n. #### consegnato a mano in data ### o n. #### consegnato a mano in data ### o n. #### consegno a mano in data ### o n. #### consegno a mano in data ### o n. #### consegnata a mano in data ### o n. #### notificato in data ###. Dal fascicolo della resistente ### infatti, risulta che in tale data è stato notificato al ricorrente, mediante consegna a mano, il preavviso di fermo n. 097 80 ###9 000, cui risulta sotteso l'avviso di addebito in questione. Dunque, dalla data del 23.09.2019 decorreva il termine perentorio di cui all'art. 24 D.lgs. n. 46/99 per proporre opposizione avverso tale atto impositivo ; o n. #### risulta notificato a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza; - la notifica degli atti è stata eseguita validamente con raccomandata diretta ai sensi dell'art.  30, comma 4 del D.L. 78/2010, conv. con legge n. 122/2010, e dell'art. 26 D.P.R.  602/1973; - invece per l'avviso di addebito n. #### non risultano prodotte relate di notifica andate a buon fine. Di conseguenza, i contributi previdenziali cui l'atto impositivo si riferisce (complessivi ### ) sono prescritti per decorso del termine quinquennale di legge, in quanto relativi al periodo 2010/2013; - nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese di lite nei confronti dell'### vanno poste per due terzi a carico del ricorrente e compensate nel resto, in considerazione del parziale accoglimento della domanda; - le spese di lite nei confronti dell'### delle ### -### seguono la soccombenza del ricorrente.  3. In data 19 ottobre 2022 ### depositava tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art.  434 cpc e chiedeva: “I). ###: riformare la sentenza e dichiarare la nullità dei provvedimenti contenuti nelle pretese allegate al presente ricorso in appello, per tutti i motivi ivi racchiusi”). 
A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione: a) omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione c.d. “successiva”; b) omesso rilievo della nullità della notifica delle cartelle esattoriali.  4. L'### anche quale mandatario di ### spa, depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello, in specie rilevando la tardività e l'inammissibilità del ricorso originario anche per quanto concerne l'eccepita prescrizione, non essendo stato rispettato il termine di 40 giorni previsto dalla legge per le contestazioni di merito, né quello di 20 giorni di cui all'art. 617 cpc, termini entrambi decorrenti dal momento in cui il contribuente aveva avuto conoscenza delle cartelle oggetto di causa.  5. L'### delle ### -### depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello.  6. All'udienza del 5 giugno 2024 la causa è stata decisa come in dispositivo.  7. Preliminarmente, osserva la Corte che si è formato il giudicato c.d. “interno” sulla pronuncia di avvenuta prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n. ####, in quanto l'### soccombente sul punto, non l'ha devoluta al grado.  8. Ancora preliminarmente, osserva la Corte che l'eccezione di tardività e inammissibilità dell'originario ricorso in opposizione del ### sollevata dall'### non è esaminabile nel grado.  9. Infatti, il Tribunale ha verificato nel merito l'eccezione di prescrizione e l'ha ritenuta in parte fondata, così implicitamente ritenendo ammissibile l'opposizione proposta del ### Di conseguenza l'### soccombente sul punto, non può ora limitarsi a riproporre al grado la questione ex art. 346 cpc, ma avrebbe dovuto farla valere con appello incidentale.  10. Nel merito, l'appello è infondato.  11. In specie e iniziando la disamina dei motivi d'impugnazione dal secondo, per priorità logica, osserva la Corte che il Tribunale ha ritenuto validamente notificati gli avvisi di addebito oggetto di causa sull'assunto che alla fattispecie si applica l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e dunque le norme concernenti il servizio postale ordinario, nonché sull'assunto che il procedimento notificatorio si era perfezionato per un avviso di addebito (n. ####) con la c.d. “compiuta giacenza”, mentre per tutti gli altri vi era stata la consegna del plico a mani del destinatario.  12. ### non ha devoluto al grado la prima premessa della ratio decidendi, dacché non contesta la riconduzione della fattispecie concreta nell'alveo dell'art. 26 citato (affermazione peraltro corretta, giusta consolidati conformi principi di diritto: v., ex multis, Cass. n. 8293/2018, n. 12083/2016).  13. Con riguardo alla seconda premessa, invece, l'appellante si è limitato a richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale: -impone al notificante l'onere di dimostrare l'avvenuta notifica dell'atto; - ritiene viziata di nullità la notifica ove le generalità del notificato siano errate e tali da ingenerare incertezza assoluta sulla sua identità; -attribuisce rilevanza alla mancata indicazione, nella copia dell'atto consegnato, della data di consegna e ciò nel caso in cui dalla notificazione decorra in termine perentorio per l'esercizio di un diritto o per proporre opposizione.  14. Nondimeno, si tratta di argomenti che, all'evidenza, sono inconferenti rispetto alle notifiche degli avvisi per i quali il Tribunale ha accertato l'avvenuta consegna a mani del destinatario ### e che sono invece privi di qualsiasi efficacia emendativa rispetto all'avviso notificato per compiuta giacenza, dacché l'appellante non indica lo specifico vizio che affliggerebbe il relativo procedimento notificatorio e che -asseritamentenon sarebbe stato rilevato dal Giudice di primo grado.  15. Di conseguenza, anche nel grado resta accertato che gli avvisi di addebito oggetto di causa sono stati notificati nelle date indicate nella sentenza impugnata.  16. Con riguardo al secondo motivo di appello, vale precisare che per proporre l'eccezione di prescrizione c.d. “successiva”, decorrente dalla data di notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito non opposti nei termini di cui all'art. 24 D.lgs. n. 46/1999, non è richiesto il rispetto di alcun termine, vertendosi in ipotesi di opposizione all'esecuzione ex artt. 615 cpc e 29 D.lgs. n. 46/1999, applicabile anche agli avvisi di addebito ex D.L. n. 78/2010 come convertito.  17. Va poi osservato che anche questo termine è quinquennale, come chiarito dalle ### della Suprema Corte con la sentenza n. 23397/2016, che ha dato origine a un orientamento in merito ormai consolidato.  18. Sulla durata del termine incide peraltro la legislazione emergenziale promulgata nel periodo della pandemia da ### -19. 
In specie, l'art. 37, co. 2 D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 ha disposto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. 
La norma ha quindi comportato l'effetto giuridico di sospendere il corso della prescrizione dei crediti contributivi dal 23 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020. 
Successivamente, l'articolo 11, co. 9 del D.L. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.  21/2021 ha disposto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. 
La norma ha quindi comportato l'effetto giuridico di sospendere il corso della prescrizione dei ridetti crediti dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021.  19. Osserva allora la Corte che, vertendosi in ipotesi di sospensione della prescrizione, la valutazione dell'utilità, o meno, di tali norme rispetto alla fattispecie controversa dev'essere apprezzata verificando previamente se i crediti contributivi al vaglio fossero ancora esigibili all'inizio del periodo “neutro”, per non essere in quel momento già spirato il termine quinquennale di legge.  20. Ebbene, all'atto dell'introduzione del giudizio di primo grado in data 9 febbraio 2022 i contributi portati da tutti gli avvisi d'interesse erano ancora esigibili. Infatti: a) n. #### consegnato a mano il 10 novembre 2019; il termine di prescrizione scade il 10 novembre 2024, cui vanno aggiunti i due periodi di sospensione covid; b) n. #### consegnato a mano 10 agosto 2018; il termine di prescrizione scade il 10 agosto 2023, cui vanno aggiunti i due periodi di sospensione covid; c) n. #### consegnato a mano il 23 settembre 2019; il termine di prescrizione scade il 23 settembre 2024, cui vanno aggiunti i due periodi di sospensione covid; d) n. #### notificato a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza il 29 ottobre 2017 (v. annotazioni sulla busta del plico, in copia in atti, da cui si evince che l'avviso di mancato recapito era stato lasciato al notificato in data 29 settembre 2017, con compimento dei trenta giorni di legge al 29 ottobre 2017); il termine di prescrizione scade il 29 ottobre 2022, cui vanno aggiunti i due periodi di sospensione covid; e) n. #### consegnato a mano 6 marzo 2015; il termine di prescrizione scade il 6 marzo 2020. Il termine è stato interrotto dal preavviso di fermo amministrativo del 5 giugno 2015 notificato ex art. 60 D.P.R. citato e art. 143 cpc con attestazione del deposito nella casa comunale in data 2 maggio 2016 (docc. 4 e 5 fascicolo primo grado ###. La notifica di questo atto si è quindi perfezionata come per legge il 22 maggio 2016 (ventesimo giorno successivo al deposito nella casa comunale). Da tale data decorre un nuovo termine di prescrizione, a scadere al 22 maggio 2021. Questo termine è stato interrotto per 129 giorni dal D.L. n. 18/2020 dal 23 febbraio fino al 30 giugno 2020 ed era pertanto ancora pendente all'entrata in vigore del decreto ### n. 183/2020, che ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021. Il termine, quindi, non era ancora spirato alla data di introduzione del giudizio di primo grado; f) n. #### consegnato a mano il 29 novembre 2016; il termine di prescrizione scade il 29 novembre 2021. Valgono le osservazioni svolte per il precedente avviso di addebito circa il differimento della data di scadenza giusta le sospensioni di legge e l'esigibilità del credito al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado; g) n. ####, consegnato a mano 18 maggio 2016; il termine di prescrizione scade il 18 maggio 2021. Valgono le osservazioni svolte per i due precedenti avviso di addebito circa il differimento della data di scadenza giusta le sospensioni di legge e l'esigibilità del credito al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado.  21. Di questi contributi, peraltro, l'### ha rivendicato il pagamento resistendo apertamente all'opposizione avversaria e professandosi creditore con indicazione delle ragioni a sostegno dalla pretesa, con ulteriore effetto di costituzione in mora del debitore (Cass. n. 21799/2021: “La richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2 c.c., ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio”).  22. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.  23. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022: - tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito per cui è causa nel grado); - in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado. 
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da n. 5289/2023); - secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, nonché dell'impegno procuratorio profuso.  24. Le spese, per come liquidate, sono distratte in favore del procuratore di ### per dichiarazione di antistatarietà (art. 93 cpc).  25. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.  ### l'appello. 
Condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese del secondo grado di giudizio, che liquida per ciascuna di esse in ### oltre 15% spese generali, IVA e ### con distrazione in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.  n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.  ### 5 giugno 2024 ##### n. 2699/2022

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