TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sentenza n. 645/2021 del 09-04-2021
principi giuridici
È funzionalmente incompetente il giudice del lavoro a conoscere dell'opposizione avverso l'avviso di addebito limitatamente alle domande afferenti le sanzioni amministrative comminate per violazione di illeciti amministrativi in materia di lavoro.
Nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito, le censure relative ai vizi formali dell'indagine ispettiva e, in generale, ai vizi procedurali dell'attività di riscossione dei contributi, in quanto afferenti al quomodo della riscossione, sono soggette al termine decadenziale di venti giorni previsto per la proponibilità delle opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.
In tema di esoneri, sgravi e benefici contributivi, grava sul datore di lavoro richiedente l'onere di provare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti legislativi per poter usufruire dell'esonero dal versamento degli oneri contributivi, ivi compreso il pieno rispetto della contrattazione collettiva applicata.
Nel giudizio di accertamento negativo del debito contributivo promosso avverso l'avviso di addebito, grava sull'### l'onere di provare i fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale ispettivo non riveste efficacia probatoria piena.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
R.G. n. 3269 /2017 REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di ### civile settore lavoro - in composizione monocratica nella persona del dott. ### - ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 221, comma 4 D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, previo riscontro del deposito telematico di note delle parti contenenti la richiesta di trattazione scritta della controversia mediante lo scambio ed il deposito telematico di note, #### - parte ricorrente - Avv. ##### - parte resistente - Avv. #### OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad avviso di addebito notificato in data ### Conclusioni: come da note delle parti depositate ai sensi dell'art. 221, comma 4 D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020. RAGIONI della DECISIONE Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, lamentando l'insussistenza dei debiti contributivi originati da un verbale di accertamento ispettivo in cui erano state contestate irregolarità ed omissioni per violazione della disciplina convenzionale sull'orario lavorativo applicato ritenute insussistenti; dolendosi dei vizi della procedura osservata nelle diverse fasi dell'indagine ispettiva e dell'erroneità delle sanzioni applicate; opponendosi alle conclusioni ed alle risultanze ispettive, agiva in giudizio per l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, previa sospensione cautelare della sua efficacia esecutiva, e del verbale unico di accertamento presupposto ed in subordine per la riduzione della misura delle sanzioni, con il favore delle spese di lite. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie. Si costituiva l'### per eccepire il difetto di giurisdizione e la tardività della promossa opposizione. Nel merito affermava la fondatezza delle pretese avanzate a titolo di recupero dei contributi dovuti per il lavoratore ### per violazione della disciplina convenzionale sull'orario lavorativo e sulla retribuzione spettante, circostanza ostativa alla permanenza delle agevolazioni contributive usufruite, ed a titolo di maggiore contribuzione per il lavoratore ### in forza del diverso impegno lavorativo emerso in sede ispettiva, e domandava, di conseguenza, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie. La controversia vaniva istruita con l'assunzione di una sola prova testimoniale. All'udienza già fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione. Preliminarmente occorre affermare l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro adito a conoscere della promossa opposizione nei limiti delle domande formulate inerenti sanzioni comminate per violazione di illeciti ammnistrativi in materia di lavoro alla luce del recente arresto a sezioni unite della ### Corte1. Pertanto, deve essere rimessa davanti al giudice civile ordinario, previa trasmissione degli atti al presidente della sezione civile per ogni opportuno provvedimento utile alla riassegnazione del fascicolo, la restante parte del presente giudizio che in questa sede non verrà definita riguardante le domande afferenti alle sole sanzioni amministrative. Ed ancora: alla luce delle allegazioni delle parti e della produzione documentale versata in atti, deve essere affermata l'inammissibilità, per maturata decadenza, della proposta azione nei limiti delle doglianze riguardanti i vizi formali dell'intrapresa attività di riscossione. Ed infatti, deve ritenersi provato che la notificazione a mezzo pec dell'avviso di addebito opposto si sia perfezionata in data ###2 e che il ricorso sia stato depositato in via telematica il ###. Pertanto, la sola proposizione delle doglianze di merito avverso l'intrapresa riscossione è da ritenersi tempestiva poiché intervenuta nei 40 giorni utili di cui all'art. 24 D.L.vo n. 46/19993. Deve ritenersi, invece, inutilmente spirato il termine di cui all'art. 617 c.p.c. necessario per la proposizione tempestiva di doglianze afferenti al quomodo della procedura di riscossione. In particolare, le censure sollevate dalla parte ricorrente sui vizi formali dell'indagine ispettiva ed in generale sui vizi procedurali dell'attività di riscossione dei contributi per cui è causa, in quanto afferenti al quomodo della riscossione risultano assoggettate al 1 Cfr. Cass. sez. un., 29/01/2021, n. 2145. 2 Cfr. in all.ti parte ricorrente. 3 Cfr. in all.ti parte ricorrente. termine decadenziale dei venti giorni previsti per la proponibilità delle opposizioni agli atti esecutivi. A tal proposito, infatti, occorre preliminarmente puntualizzare come ai sensi del D.L.vo n. 46/1999 le opposizioni proponibili avverso la riscossione mediante ruolo possono essere di due tipi: di merito ed esecutive. Le prime attengono alla fondatezza delle pretese contributive e si rivolgono all'iscrizione a ruolo delle somme domandate dall'ente impositore ai sensi dell'art. 24, comma 5, per le quali opera lo stretto termine decadenziale dei quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione. Le opposizioni cc.dd. esecutive a loro volta disciplinate dall'art. 29, comma 2 decreto cit. possono riguardare sia il merito ovvero l'an della stessa esecuzione inteso come il diritto stesso a procedere ad esecuzione forzata, sia i vizi procedurali della esecuzione afferenti al quomodo del procedimento. Per tali ultime due tipologie di opposizione, per il rinvio operato dalla norma citata alle forme ordinarie, deve farsi riferimento agli artt. 615 e 617 c.p.c. Di conseguenza, solo per le opposizioni agli atti esecutivi attinenti ai vizi c.c.d.d. formali opera lo stringente termine decadenziale dei venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. e non per le opposizioni all'esecuzione tout court per le quali non vi è termine decadenziale, ma solo uno finale, costituito dal compimento della stessa esecuzione, superato il quale non sarà più possibile proporre alcuna opposizione4. Ne consegue la declaratoria di tempestività della promossa azione oppositiva nei limiti dei soli motivi afferenti al merito. Tanto chiarito, entrando nel merito delle doglianze di merito formulate dalla parte ricorrente, occorre affermare sin da subito la parziale fondatezza delle domande azionate. Innanzitutto, deve essere rigettata per infondatezza la domanda di accertamento negativo del debito contributivo riguardante la posizione del dipendente ### per mancato assolvimento dell'onere della prova del diritto all'agevolazione contributiva reclamata in questo giudizio. Ed infatti, alla luce delle difese dell'### non specificamene contestate dal ricorrente, le pretese contributive riguardanti la posizione del lavoratore ### sono scaturite dalla inosservanza della disciplina convenzionale applicata al rapporto lavorativo circa l'orario di lavoro osservato di fatto e la retribuzione effettivamente erogata. Tali circostanze sarebbero ostative al riconoscimento del diritto alle agevolazioni contributive di cui la parte ricorrente ha usufruito in occasione dell'assunzione del dipendete ### ai sensi dell'art. 1, comma 118 L. n. 190/2014 che si riporta: << Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti 4 In tal senso cfr. Cass. 31.03.2007, n. 8061 che chiarisce: “Ai fini della legittimità dell'esecuzione forzata, è sufficiente che il titolo esecutivo sussista quando l'azione esecutiva è minacciata o iniziata e che la sua validità ed efficacia permangano durante tutto il corso della fase esecutiva, sino al suo termine finale. Ne consegue che, così come è inammissibile per tardività una opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. proposta dopo il materiale compimento dell'esecuzione forzata, allo stesso modo non è possibile travolgere gli atti di una procedura esecutiva assistiti sino al suo termine finale da valido titolo esecutivo e rispetto alla quale la successiva caducazione del titolo esecutivo non può avere valenza retroattiva per inferirne la invalidità di una procedura legittimamente iniziata e portata a definitivo compimento (fattispecie in cui l'azione esecutiva era stata iniziata ed ultimata sulla base di un decreto ingiuntivo revocato dopo che l'esecuzione era stata completata).”. dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'### nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 ### su base annua. ### di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. ### di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. ### di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'### provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.>>. Si tratta di norma speciale di stretta interpretazione in quanto derogatoria dell'ordinario e generale assoggettamento all'obbligo di versamento contributivo. Detta agevolazione in ogni caso è subordinata al rispetto della contrattazione collettiva nazionale applicata o applicabile in forza di quanto previsto dall'art. 1, comma 1175 L. n. 296/2006 che si riporta: << A decorrere dal 1º luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.>> Ebbene, per la fattispecie sottoposta al vaglio del decidente in cui è controverso il diritto della parte ricorrente alla fruizione di benefici contributivi occorre dare continuità all'orientamento oramai costante della giurisprudenza di legittimità sulla distribuzione dell'onere della prova in tema di esoneri, sgravi e benefici contributivi. ### con pronunce dello stesso tenore ripetute nel tempo, in diverse fattispecie concernenti il diritto a benefici contributivi ha affermato che: << … ###… è il richiedente lo sgravio a dover sostenere l'onere di provare le circostanze utili (Cass. n. 5137/2006; 13473/2017) … ###…>>5 Tanto chiarito, alla luce delle irregolarità contestate in sede ispettiva soprattutto circa l'inosservanza della disciplina convenzionale sull'orario lavorativo osservato 5 Così letteralmente Cass. 26/01/2018, n. 2019. effettivamente dal dipendente ### occorre ritenere che la parte ricorrente non abbia fornito la prova adeguata della ricorrenza dei presupposti e dei requisiti legislativi per poter usufruire dell'esonero dal versamento degli oneri contributivi qui contesi, limitandosi ad allegare e provare l'orario lavorativo osservato dai suoi dipendenti di 40 ore settimanali. Risulta omessa l'offerta della prova del pieno rispetto della contrattazione collettiva applicata soprattutto in riferimento alle specifiche violazioni contestate. Tanto chiarito, occorre ritenere insussistente il diritto all'esonero dal versamento degli oneri contributivi in capo alla parte ricorrente in mancanza di prova certa della sussistenza di tutti i requisiti disciplinati dalle disposizioni sopra richiamate ed in particolare del pieno rispetto della contrattazione collettiva sull'orario lavorativo. Tanto conforta il rigetto del promosso ricorso nei limiti delle pretese contributive riguardanti la posizione del lavoratore ### Diversamente è a dirsi per gli altri contributi pretesi per il diverso e maggior impegno lavorativo del dipendente ### accertato in sede ###questa ipotesi, infatti, vige tra le parti processuali l'ordinaria distribuzione degli oneri di allegazione e prova dei crediti contesi. Pertanto, spetta all'### di fornire la prova della ricorrenza dei presupposti legittimanti l'insorgenza dell'ulteriore obbligo a carico della parte ricorrente di versamento dei contributi per il maggior impegno lavorativo del dipendente ### accertato in sede ###concreto, la proposta opposizione avverso l'avviso di addebito ed avverso il verbale unico di accertamento ispettivo con il quale è stato ritenuto sussistente a carico della parte ricorrente l'obbligo del versamento di ulteriori oneri previdenziali in favore del lavoratore ### per il maggior impegno lavorativo accertato anche in forza di una sua dichiarazione resa in sede ispettiva è da qualificarsi quale accertamento negativo del debito contributivo. Ebbene, in ogni caso, l'onere della prova dei fatti costituivi del diritto di credito preteso dall'### (maggiori contributi previdenziali per il lavoratore ### per diversi periodi di impiego) grava sull'istituto che si afferma creditore anche in questo giudizio teso all'accertamento negativo del debito contributivo6. Ebbene, alcuna prova in questo giudizio è stata fornita dall'### presunto creditore dei contributi in esame sebbene fosse a ciò tenuto. In concreto la parte resistente si è limitata a fare espresso rimando alle risultanze ispettive producendo i verbali di accertamento ed a formulare capitoli di prova tesi a confermare le circostanze acclarate in sede ispettiva. 6 Cfr. Cass. 18.05.2010, n. 12108 così massimata: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'### sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'### previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell'### l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria).”. Ebbene, il verbale di accertamento ispettivo da solo non può costituire una sufficiente prova dei fatti costitutivi del vantato diritto di credito previdenziale per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità7. Ciò posto, deve ritenersi non adeguatamente provata l'effettiva prestazione lavorativa del dipendente ### contestata in sede ispettiva nei diversi periodi e, di conseguenza, deve ritenersi non provata la sussistenza dei crediti previdenziali pretesi per quella posizione lavorativa e nemmeno il connesso obbligo a carico della parte ricorrente di versamento degli ulteriori oneri contributivi, mancando in questa sede processuale la prova del fatto costitutivo di detto obbligo. In concreto, sebbene debba darsi atto delle risultanze ispettive e della loro generale portata probatoria8, in questo giudizio non è stata offerta la prova del credito vantato dall'### non potendo riconoscere al verbale ispettivo versato in atti efficacia probatoria del credito contributivo per cui è causa relativo alla posizione del dipendente ### Risulta omessa l'offerta della prova della prestazione lavorativa dallo stesso resa nell'interesse della parte ricorrente per i periodi contestati. Non solo: sebbene intimato come teste in questo processo non è stata possibile l'escussione del dipendente ### Pertanto, la dichiarazione resa in sede ispettiva dallo stesso lavoratore ### in ogni caso liberamente valutabile, non è stata mai confermata in questo giudizio. Tanto conforta l'accoglimento delle domande promosse nei limiti delle pretese relative alla posizione del dipendente ### in forza di tutto quanto appena sopra chiarito. Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate dalle parti. Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra ### ed ### per le controversie previdenziali previsto nella ### allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore 7 In tal senso cfr. Cass. 04.10.2013, n. 22724 nella parte in cui chiarisce: “… ###… Ne consegue che tale documentazione non avrebbe dovuto essere ignorata dalla ### d'appello, tanto più che, in base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del "credito contributivo" di un istituto previdenziale, "preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'### con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria" (si cita, fra le altre, Cass. 18 maggio 2010, n. 12108). … ###…”. 8 Sulla portata probatoria dei verbali ispettivi cfr. anche Cass. 08.01.2014, n. 166 nella parte in cui chiarisce: “…###… Ha poi esattamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro : a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario. Ciò in conformità all'orientamento di questa ### (Cass. n. 6565\07; 9919\06; n. 11946\05). …###…”. dal 03.04.2014, dal valore desunto da quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio, ridotti fino al 50% per natura, valore e non particolare complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza. P.Q.M. Il TRIBUNALE di CASTROVILLARIin composizione monocratica nella persona del dott. ### in funzione di GIUDICE del ### - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - dichiara l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro adito nei limiti delle domande afferenti a sanzioni amministrative e, per l'effetto, rimette gli atti al presidente della sezione civile per ogni opportuno provvedimento circa la riassegnazione della controversia nei limiti appena sopra prospettati; - accerta e dichiara l'inammissibilità per tardività del ricorso nella parte in cui sono formulate doglianze formali avverso la procedura di riscossione; - rigetta per infondatezza le domande avanzate con l'atto introduttivo del giudizio nei limiti delle pretese contributive riguardanti la posizione del lavoratore ### - accoglie la restante parte del promosso ricorso e, per l'effetto, dichiara inesigibili i contributi e le somme accessorie pretesi con l'avviso di addebito opposto per la posizione lavorativa del dipendente ### - compensa per la metà tra le parti le spese processuali e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quelle già compensate, liquida in complessivi ### di cui ### per esborsi ed ### a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre ### Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014. Così deciso in ### in data ###Il GIUDICE
del ### dott. ### RG n. 3269/2017




sintesi e commento
Opposizione ad Avviso di Addebito: Ripartizione dell'Onere Probatorio e Vizi Procedurali
La sentenza in commento trae origine da un ricorso ex art. 442 c.p.c. presentato da un datore di lavoro avverso un avviso di addebito emesso dall'###. Il datore di lavoro contestava la sussistenza dei debiti contributivi, derivanti da un verbale di accertamento ispettivo che aveva rilevato irregolarità in merito all'orario di lavoro applicato e all'erronea fruizione di agevolazioni contributive. Il ricorrente lamentava vizi nella procedura ispettiva e l'eccessività delle sanzioni applicate, chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito e del verbale presupposto, o in subordine, la riduzione delle sanzioni.
L'### si costituiva eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice del lavoro per le sanzioni amministrative e la tardività dell'opposizione. Nel merito, l'### sosteneva la legittimità delle pretese contributive, derivanti dalla violazione della disciplina convenzionale sull'orario di lavoro e sulla retribuzione di un dipendente, circostanza che precludeva la fruizione delle agevolazioni contributive. Contestava, inoltre, un maggior impegno lavorativo di un altro dipendente, non dichiarato.
Il Tribunale ha innanzitutto dichiarato la propria incompetenza funzionale in relazione alle domande riguardanti le sanzioni amministrative, rinviando gli atti al giudice civile ordinario. Successivamente, ha dichiarato inammissibile, per decadenza, l'azione nella parte in cui contestava i vizi formali della procedura di riscossione, in quanto proposta oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c.
Quanto al merito, il giudice ha rigettato la domanda di accertamento negativo del debito contributivo relativo al primo dipendente. Il Tribunale ha evidenziato che, in tema di agevolazioni contributive, spetta al datore di lavoro dimostrare di aver rispettato le condizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi per poter beneficiare degli sgravi. Nel caso specifico, il datore di lavoro non aveva fornito la prova del pieno rispetto della disciplina convenzionale sull'orario di lavoro, come contestato dall'###.
Diversamente, il Tribunale ha accolto il ricorso in relazione ai contributi pretesi per il maggior impegno lavorativo del secondo dipendente. In questo caso, ha affermato il giudice, gravava sull'### l'onere di provare l'effettiva prestazione lavorativa del dipendente e la sussistenza dei presupposti per l'obbligo contributivo. Il Tribunale ha ritenuto che l'### non avesse fornito una prova sufficiente, non potendo il verbale ispettivo da solo costituire prova del credito contributivo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.