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TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

Sentenza n. 1980/2023 del 05-12-2023

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, grava sull'### l'onere di provare, in caso di contestazione, l'esistenza di elementi concreti e specifici idonei a confutare la veridicità delle dichiarazioni del datore di lavoro, non potendo basarsi su mere presunzioni o su dati statistici generici.

In materia di indebito previdenziale, il soggetto che ha percepito la prestazione ha l'onere di provare l'esistenza del titolo che legittima la percezione, dimostrando di aver fornito tutti gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione stessa.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamento del rapporto di lavoro agricolo subordinato e onere della prova a carico del lavoratore


La pronuncia in esame affronta la questione del riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e, conseguentemente, della spettanza delle relative prestazioni previdenziali, nonché dell'accertamento negativo dell'indebito previdenziale. La controversia trae origine dalla parziale riduzione delle giornate lavorative denunciate da una società agricola in favore della ricorrente, a seguito di verifiche effettuate dall'### che aveva riscontrato, sulla base dei dati pluviometrici, l'impossibilità di svolgere attività lavorativa all'aperto in alcune delle giornate indicate.
Il Tribunale, dopo aver rigettato le eccezioni preliminari sollevate dall'### relative all'inammissibilità del ricorso e alla decadenza dall'azione giudiziaria, si è concentrato sul merito della questione. Il Giudice ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell'### grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, ai sensi dell'art. 2094 del codice civile.
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che la riduzione delle giornate lavorative operata dall'### si fondava su un criterio astratto, basato sui dati pluviometrici, senza tener conto della concreta realtà aziendale e della possibilità di svolgere attività lavorativa in altre zone o in momenti diversi della giornata. Le testimonianze raccolte nel corso del giudizio hanno confermato che la lavoratrice svolgeva regolarmente la propria attività, anche in condizioni meteorologiche avverse, grazie alla possibilità di spostarsi in altre aree dell'azienda. Inoltre, la produzione di bonifici bancari attestanti il pagamento delle retribuzioni ha ulteriormente corroborato l'esistenza del rapporto di lavoro.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto della lavoratrice all'iscrizione negli elenchi per l'intero numero di giornate originariamente denunciate dall'azienda e dichiarando non dovute le somme richieste dall'### a titolo di indebito previdenziale. La decisione si basa sulla valutazione complessiva delle prove acquisite, che hanno dimostrato l'effettività del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura e l'inadeguatezza del criterio utilizzato dall'### per la riduzione delle giornate lavorative.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - ### nella persona del Dott. ### ha pronunciato, all'udienza del 5 dicembre 2023, all'esito della camera di consiglio, la seguente ### giudizi riuniti iscritti ai nn. r.g. 2585/2020 e 2205/2021 TRA ### nata in ### l' ###, ###, residente ######, elettivamente domiciliata in ### A.U.  ####, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE E ### CF ###, con sede ###### in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ##### e ### in virtù di procura alle liti per atto del ### di ### n. 80974 del 21.7.2015 ed elettivamente domiciliato in ### presso la sede dell'### giusta procura in atti; RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE ### Con ricorsi riuniti, la parte ricorrente conveniva in giudizio l'### affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura negli anni 2017-2018 -precisamente nel periodo dal 4.11.2016 al 31.3.2017, dal 01.11.2017 al 31.3.2018 e dal 6.10.2018 al 31.3.2019 - per n.104 nel 2017 e n.103 giornate per il 2018, alle dipendenze dell'### s.n.c., (####), con sede in contrada ####. 
Lamentava, in particolare, che con il terzo elenco nominativo trimestrale 2019 di variazione dei lavoratori agricoli OTD del comune di ### - ### subiva una parziale riduzione delle giornate lavorative da n. 104 a n.84 per l'anno 2017 e da n. 103 a 93 per l'anno 2018. 
Evidenziava, inoltre, che l'### con nota datata 26.04.2020, comunicava che, sulla prestazione di disoccupazione n.###45, relativa all'anno 2018, risultava un indebito residuo pari ad ### 175,44. 
Deduceva di aver proposto ricorsi amministrativi rimasti inevasi e, pertanto, agiva in giudizio chiedendo l'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro e del conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per tutte le giornate originariamente denunciate dall'azienda. Agiva, altresì, per l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale, con vittoria di spese e distrazione a favore del procuratore antistatario. Allegava documentazione ed avanzava richieste istruttorie. 
Costituitasi la parte resistente ### eccepiva, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., la maturata decadenza ex art. 22, comma 1 D.L. n. 7/1970 convertito con modificazioni nella L. n. 83/1970 e la intervenuta decadenza dal diritto di proporre l'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 30.4.1970 n. 639.   Nel merito domandava il rigetto di tutte le domande promosse per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità del dedotto rapporto in agricoltura secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo versato in atti, con il favore delle spese di lite. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie. 
Svolta l'attività istruttoria, all'odierna udienza, sentite le conclusioni delle parti, la causa viene decisa.   ******  ###' ###'ART. 414 C.P.C. 
Nullità per violazione ex art. 414 c.p.c. 
Quanto alla preliminare questione di nullità del ricorso, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 27.5.2008 n. 13825; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11. 6.  88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87, n. 6619; Cass. 5.6.86, n. 3777). 
Nel caso di specie, l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda è sufficiente a consentire una corretta instaurazione del contraddittorio fra le parti sulle principali questioni oggetto della controversia ed a rendere intelligibili il petitum e la causa petendi. 
Ed invero, l'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo (ed i riferimenti anche documentali dell'istanza, attesa la sua natura di componente della domanda dell'unitario processo di cognizione ( cfr., da ultimo, Cass., sez., lav., 21.9.2004 n. 18930) consente di affermare che il ricorso contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 414 cpc, con particolare riferimento alla determinazione dell'oggetto della domanda ed alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda, con le relative conclusioni.  ###. 22, ####.LGS. 3 FEBBRAIO 1970, N. 7 Da rigettare è, altresì, l'eccezione sollevata dall'### di decadenza dall'azione giudiziaria, in quanto la ricorrente ha tempestivamente proposto ricorsi amministrativi in data 27 gennaio 2020 avverso l'avvenuta riduzione delle giornate, pubblicata telematicamente dal 17 dicembre 2019 al 31 dicembre 2019, con il terzo elenco di variazione trimestrale dell'anno 2019 (cfr. doc. ###. Considerato, dunque, lo svolgimento dell'iter amministrativo con la formazione del silenzio-rigetto, il ricorso, depositato in data ###, è stato promosso nel rispetto del termine di 120 giorni di cui all'articolo 22, comma 1, d.l. 3 febbraio 1970, n. 7.  ###'ART. 47 del D.P.R. 30.4.1970 n. 639 Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza sollevata dalla resistente ex art. 47 del D.P.R.  n.639/70. 
Ed infatti la decadenza ivi prevista opera esclusivamente per le azioni giudiziali dirette ad ottenere per la prima volta una prestazione previdenziale mai erogata in via amministrativa e non potrebbe invocarsi per le azioni, come quella in esame, tese a paralizzare indebiti che presuppongono l'avvenuto pagamento delle prestazioni contese. 
Tanto si evince chiaramente dall'inequivoco tenore letterale della disciplina appena richiamata nella parte in cui è fatto espresso riferimento ad azioni giudiziarie per prestazioni, da un lato, per circoscrivere la decadenza in esame, ed alla reiezione (evidentemente in via amministrativa) della domanda di prestazione, dall'altro lato, per disciplinare il decorso degli interessi legali.  ******  ### DIRITTO Ciò posto, nel merito, è necessario premettere che l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, nonché della spettanza delle prestazioni previdenziali e, quindi, anche l'accertamento negativo dell'indebito, presuppone un prius, costituito dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura. 
Sul punto, giova rammentare che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “### di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'### a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ.  lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845). Tali principi sono stati da ultimo ribaditi sia da Cass. Civ., Sez. L., 19/08/2003, n. 12133 (“l'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs.  212 del 1946, incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione; l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente” sia da Cass. Civ.  lav. 28 giugno 2011 n. 14296 (“In tema di rapporti di piccola colonia, l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'### a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'articolo 9 del d.lgs. n. 375 del 1993). Ne consegue in tal caso che, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”), nonchè da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877 (“Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”). 
In definitiva, può essere affermato che in assenza di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che costituisce uno strumento di agevolazione probatoria, parte ricorrente è tenuta a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, pienamente e direttamente riconducibile al tipo legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di una specifica disciplina normativa di taluni suoi aspetti. Deve, quindi, farsi riferimento all'ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Non costituiscono, invece, di per sé requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione in argomento, Cass., n. 12033/1992, n. 11178/1996, n. 11502/2000, n. 14414/2000). 
Chiarita l'articolazione dell'onere della prova che governa il presente giudizio, nonché l'oggetto della prova, per cui se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione negli elenchi, o assume di avere diritto alle prestazioni previdenziali in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e del relativo diritto alla prestazione pretesa (cfr., tra le altre, Corte di Cassazione sent. n.2739/2016) è possibile passare all'analisi della fattispecie di che trattasi.  ### ricorrente è stata destinataria di una riduzione parziale delle giornate di lavoro denunciate dall'azienda “### Fruit” per gli anni 2017 e 2018, in conseguenza dell'avvenuto disconoscimento, da parte di ### delle giornate dichiarate nelle quali, secondo le rilevazioni pluviometriche dell'### a cui l'### ha fatto riferimento, non era possibile svolgere prestazioni all'aperto essendo la pioggia superiore a 3 mm. 
In particolare, il criterio che ha guidato gli ### nell'individuazione dei rapporti di lavoro fittizi (poi, di fatto, disconosciuti) per gli anni dedotti in giudizio, non appare sufficiente a supportare la riduzione delle giornate rivendicate dalla odierna istante. 
La riduzione delle giornate asseritamente colpite da precipitazioni piovose, non è corroborata da ulteriori elementi di riscontro concreti, obiettivi e riferiti ai singoli rapporti di lavoro della odierna ricorrente ed appare per tale motivo certamente insufficiente a legittimare l'operato dell'### (sul punto, vedi ### Foggia, sent. 1273/2021). 
Difatti, non appare ragionevole ipotizzare - come preteso da quest'ultimo - che eventi atmosferici (quali pioggia, neve, ecc.) si presentino con la medesima intensità in tutte le parti di un territorio di dimensioni certamente non piccole (quale è quello ove sono compresi i terreni di proprietà della azienda ### per come indicato anche nel verbale ispettivo e dichiarato dal legale rappresentante ###. 
In sostanza, il disconoscimento parziale delle giornate di lavoro subordinato denunciate e qui rivendicate dalla parte ricorrente è stato in parte frutto di una mera operazione inferenziale e deduttiva operata dall'### facendo ricorso anche alla c.d. stima tecnica ed in parte derivato dalla analisi di tabelle pluviometriche che metterebbero in evidenza l'impossibilità oggettiva di lavorazioni all'aperto in determinati giorni di caduta di pioggia di una certa entità.  ### ogni caso, occorre evidenziare che, nel corso del giudizio, sono stati escussi due testi (### e ###, i quali hanno posto in evidenza - per quel che qui maggiormente interessa che: “Conosco la ricorrente, perché abbiamo lavorato insieme per ### di ### Curia”; ADR: Dal 2002 lavoro per la ### come raccoglitore; ADR: Anche la ricorrente era una bracciante addetta alla raccolta dei frutti; ADR: Posso dire che ha lavorato una decina di anni per la ### sicuramente posso affermarlo con certezza per il 2017, 2018 e 2019. Posso inoltre dire che dall'anno scorso non ha lavorato più con me. 
ADR: ### di lavoro era dalle 7.30 alle 15.30 con una pausa di un'ora per pranzare; l'orario variava a seconda della presenza o meno della brina, che faceva ritardare l'inizio del lavoro, seppur noi eravamo presenti; ADR: ### ha terreni in tutta la ### di ### tra cui c.da Ogliastretto, ##### e molte altre, anche distanti tra loro; ADR: per la raccolta dei frutti utilizzavamo le forbici; ADR: Raccoglievamo clementine; ADR: Io lavoravo insieme alla ricorrente. Specifico che a volte poteva capitare che non lavorassimo insieme poiché eravamo tanti lavoratori, ma il più delle volte lavoravamo insieme. 
ADR: Preciso che io e la ricorrente lavoravamo nella stessa squadra di raccolta; ADR: preciso che al mattino uno dei fratelli ### nello specifico ### ci dava le disposizioni per la giornata lavorativa; ADR: venivo pagato con bonifico, così come tutti i lavoratori della ditta; ADR: Preciso che nelle giornate piovose, a seconda della quantità di pioggia, o aspettavamo che spiovesse oppure, nel caso in cui pioveva molto, ci spostavamo su terreni dove non pioveva, essendo la zona coltivata molto vasta. Ad esempio, se pioveva a la ### noi andavamo a ### dove non pioveva; ADR. Io mi recavo a lavoro con la mia auto, così come la ricorrente, che veniva con altre persone, tra cui ### e ### (### udienza dell'11.07.2023) e che: “conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme per la ### dei fratelli Curia” ADR: lavoro per la ### sin dal 2002 ed ancora oggi; ADR: ho lavorato con la ricorrente dal 2017 al 2020; ADR: io sono autista, mentre la ricorrente fa la bracciante agricola e raccoglieva limoni, arance o mandarini; ADR: io trasportavo i mandarini, per cui il mio orario lavorativo dipendeva da quello degli operai; ADR: Io personalmente andavo a caricare il camion alle 9/9.30 e giravo con lo stesso camion per tutti i terreni presso cui si effettuava la raccolta. Finivo circa verso le 16.00 con un'ora di pausa pranzo; ADR: Una volta terminato il giro dei terreni andavo a scaricare i mandarini al magazzino, in ### - ### ADR: Posso dire che la ### aveva molti terreni nella propria disponibilità, anche distanti tra loro, come ###### e molte altre; ADR: Preciso che il mio lavoro consisteva nel girare presso i medesimi terreni più volte al giorno, e precisamente i terreni erano ###### Preciso che al mattino portavo le cassette vuote su ogni terreno e per questo posso dire di aver visto la ricorrente tutti i giorni presso il terreno dove lavorava a seconda delle indicazioni; ADR: Posso dire che se pioveva forte non partivamo proprio la mattina, ma se pioveva poco cominciavamo più tardi; ADR: Se io non andavo voleva dire che nemmeno gli operai erano andati a lavorare; ADR: io venivo pagato con bonifico, e posso dire che le direttive al mattino venivano impartite dal ### e da ### (### udienza dell'11.07.2023). 
Altra circostanza comprovante la fondatezza della promossa domanda che si evince dalla espletata prova testimoniale è la conoscibilità del ricorrente da parte dei testi sentiti ai quali sono state mostrate alcune fotografie scattate nei luoghi per cui è causa. 
In sostanza la prova testimoniale svolta, il cui esito non è particolarmente dettagliato, come d'altronde a monte il tenore delle allegazioni, conduce all'accoglimento del ricorso soprattutto in quanto letta insieme al carattere presuntivo dell'accertamento svolto dall'### che si è basato su un dato astratto, ossia quello del rilievo pluviometrico, senza considerare la concreta realtà aziendale, che prevedeva invece la possibilità di uno svolgimento di attività lavorative dopo il termine del fenomeno piovoso e/o lo spostamento su altri terreni dove non vi erano fenomeni piovosi, stante l'ubicazione diversa degli stessi, dato che l'### ha omesso di considerare nel suo accertamento e che è emerso dall'istruttoria (sulla stessa linea, si veda Corte d'### Catanzaro, sent. 140/2022). 
Ad avvalorare ulteriormente la ragionevolezza della pretesa v'è la copia dei bonifici prodotta dalla istante, eseguiti dalla ### in suo favore e relativa alle mensilità lavorate negli anni indicati; anche detta documentazione comprova la reale esistenza del rapporto di lavoro in questione. 
Con riferimento, poi, alla domanda di accertamento negativo dell'indebito previdenziale in cui è controverso il diritto a trattenere prestazioni già ricevute, è da dire che la stessa è fondata avendo fornito l'accipiens la prova di tutti gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione percepita e, dunque, l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto. 
Il ricorso va, dunque, accolto, con il conseguente riconoscimento del diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'intero numero di giornate originariamente denunciate dall'azienda, ossia 104 per l'anno 2017 e 103 per il 2018 ed alle prestazioni previdenziali pretese. 
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.  ### spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.   ### di ### - in composizione monocratica nella persona della dott. ### in funzione di Giudice del ### - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina la re-iscrizione di ### negli elenchi dei braccianti agricoli del comune di residenza per l'anno 2017 per n. 104 giornate e per l'anno 2018 per n.103 giornate totali con tutte le conseguenze di legge in ordine alle indennità eventualmente richieste; - Dichiara non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall'### a titolo di indebito per l'annualità 2018; - Condanna l'### alla refusione delle spese di lite, che liquida in ### oltre IVA e cpa come per legge, con attribuzione all'avvocato ### dichiaratosi antistatario.  ### 05.12.2023 Il Giudice del #### presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della ###ssa ### - ### all'### del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021 RG n. 2585/2020

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