blog dirittopratico

3.659.279
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI FOGGIA

Sentenza n. 2937/2023 del 27-11-2023

principi giuridici

In tema di revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., è revocabile il pagamento di un debito pecuniario scaduto ed esigibile effettuato mediante delegazione di pagamento, configurandosi tale modalità come mezzo anormale di estinzione dell'obbligazione.

In tema di revocatoria fallimentare, ai fini della prova della non conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, ai sensi dell'art. 67, comma 1, l.fall., grava sul convenuto l'onere di dimostrare positivamente la sussistenza di circostanze tali da indurre una persona di ordinaria prudenza a ritenere che l'imprenditore si trovasse in una situazione di normale esercizio dell'impresa.

In caso di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare, l'obbligazione restitutoria che ne deriva ha natura di debito di valuta, con conseguente decorrenza degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Revocatoria Fallimentare: Anomalia del Pagamento Mediante Delegazione e Conoscenza dello Stato di Insolvenza


La pronuncia in esame affronta un caso di azione revocatoria fallimentare promossa da una società in liquidazione coatta amministrativa nei confronti di una società creditrice, in relazione a un pagamento ricevuto nel periodo sospetto. La società attrice, precedentemente ammessa al concordato preventivo e successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, agiva per ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, della Legge Fallimentare, di un pagamento di € 20.000,00 effettuato in suo favore dalla società convenuta. Tale pagamento era stato eseguito tramite delegazione di pagamento, con un terzo debitore della società attrice che aveva adempiuto direttamente all'obbligazione verso la società convenuta.
La società attrice sosteneva che il pagamento, avvenuto nel periodo sospetto e con modalità anomale, fosse soggetto a revocatoria fallimentare, in quanto effettuato in un momento in cui la società debitrice versava già in stato di insolvenza, circostanza, a suo dire, nota alla società creditrice. Quest'ultima si difendeva eccependo la tardività dell'azione, la normalità del pagamento effettuato con mezzi propri dal terzo delegato e l'assenza di consapevolezza dello stato di insolvenza della società debitrice.
Il Tribunale ha respinto l'eccezione di tardività, ritenendo applicabile l'art. 69 bis della Legge Fallimentare, che prevede la retrodatazione del periodo sospetto in caso di consecuzione tra procedure concorsuali. Nel merito, il giudice ha accolto la domanda di revocatoria, ritenendo che il pagamento effettuato tramite delegazione costituisse un mezzo anomalo di estinzione del debito, idoneo a ledere la par condicio creditorum. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, secondo cui sono considerati mezzi normali di pagamento solo quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come assegni circolari e bancari, e vaglia cambiari. La delegazione di pagamento, invece, non rientra in tale categoria.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che la società convenuta non avesse fornito la prova di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza della società debitrice. A tal proposito, il giudice ha evidenziato che la società convenuta era fornitrice della società debitrice da tempo, intrattenendo rapporti commerciali sin dal 2012, e che dal bilancio al 31/12/2012, regolarmente depositato, emergeva un grave squilibrio economico, patrimoniale e finanziario della società, con consistenti perdite. Tali circostanze, unitamente all'emissione di numerosi decreti ingiuntivi e pignoramenti presso terzi ai danni della società debitrice, deponevano nel senso della conoscenza, o quantomeno della conoscibilità, dello stato di insolvenza da parte della società convenuta.
Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia del pagamento e ha condannato la società convenuta alla restituzione della somma di € 20.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda di mediazione. Il giudice ha precisato che l'obbligazione di restituzione derivante dalla revocatoria fallimentare ha natura di debito di valuta, e non di valore, con conseguente decorrenza degli interessi dalla domanda giudiziale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

N. 5266/2018 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA Terza Sezione Civile Il Tribunale, in persona del Giudice Monocratico - dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi al n. 5266/2018 R.G.  ###À ### in ### (cod. fisc. ###), in persona del #### con il patrocinio dell'avv. ### - attrice - CONTRO ### srl (cod. fisc. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ### - convenuta - OGGETTO: “### fallimentare ex art. 67 L.F.”. 
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza del 5/4/2023, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte. 
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il ###, la ### Coop. per azioni in ### ha convenuto in giudizio la ### srl per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale - revocare, ex art. 67 comma 1 n. 2 R.D. 267/42, il pagamento effettuato da ### s.c.p.a. in data 3 ottobre 2013 in favore della convenuta, e comunque nei sei mesi antecedenti il ###, attraverso delegazione di pagamento nei confronti del terzo debitore ### del ### scarl, per la somma di ### conseguentemente condannare la convenuta ### srl, a versare a ### s.c.p.a. in ### in persona del ### liquidatore, la somma di ### oltre interessi legali dalla domanda di mediazione (24/01/2018) al saldo effettivo, per tutti i motivi esposti in narrativa. In via subordinata - revocare, ex art. 67 comma 2 R.D. 267/42, il pagamento effettuato da ### s.c.p.a. in data 3 ottobre 2013 in favore della convenuta, e comunque nei sei mesi antecedenti il ###, attraverso delegazione di pagamento nei confronti del terzo debitore ### del ### scarl, per la somma di ### conseguentemente condannare la convenuta ###erba ### srl, in quanto all'atto del pagamento ricevuto era consapevole dello stato di insolvenza di ### scpa, a versare a ### s.c.p.a. in ### in persona del ### liquidatore, la somma di ### oltre interessi legali dalla domanda di mediazione (24/01/2018) al saldo effettivo, per tutti i motivi esposti in narrativa; II) condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge”. 
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto che: - prima dell'instaurazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, la ### per ### svolgeva l'attività di costruzione di edifici residenziali e non, nonché l'attività di impiantistica sia elettrica che idraulica, in relazione a commesse private e pubbliche; - manifestatosi lo stato di insolvenza già nel corso dell'anno 2012, in data 5 dicembre 2013, la ### depositava domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità ai sensi dell'art. 161 L. F., con contestuale iscrizione nel registro ### - con decreto depositato in data 15 luglio 2014, il Tribunale di Foggia dichiarava aperta la relativa procedura di concordato preventivo n. 7/2013; - successivamente, con decreto del Ministero dello ### n. 45 del 30 gennaio 2015, la ### per ### veniva assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e, pertanto, con decreto depositato in data 3 marzo 2015, il Tribunale di Foggia dichiarava l'improcedibilità della procedura finalizzata all'omologazione del concordato preventivo 7/2013; - con sentenza n. 40/2016 depositata in data 14 aprile 2016, il Tribunale di Foggia dichiarava lo stato di insolvenza della ### in L.C.A.; - in data ###, il ### liquidatore della ### provvedeva al deposito dello stato passivo di cui all'art. 209 L.F., con relativa ammissione di crediti privilegiati per ### (di cui ### con riserva) e crediti chirografari per ### (di cui ### con riserva); - ### nel periodo precedente l'instaurazione della procedura concorsuale, aveva intrattenuto rapporti commerciali, tra gli altri, con la società convenuta (ditta fornitrice di pavimentazione da utilizzare per la realizzazione del ### del ###; quest'ultima società risultava essere, alla data del 31/7/2013, creditrice della ### scpa per la complessiva somma di ### ; - in data ### la ### non riuscendo ad onorare il debito nei confronti della società convenuta, delegava la società ### del ### ad eseguire il pagamento di ### in favore della società ### srl (oltre il pagamento di altri fornitori), atteso che ### del ### era sua debitrice per le opere eseguite in favore di quest'ultima, in virtù del contratto di appalto del 17/1/2011; - in data #### del ### eseguiva il pagamento in favore della convenuta, con relativa compensazione del maggior credito vantato da ### - ### scpa eseguiva, pertanto, in favore di ### srl, nel c.d. periodo sospetto e nella consapevolezza del creditore dello stato di insolvenza di ### scpa, un pagamento anomalo da sottoporre a revocatoria fallimentare ex art. 67 comma 1 n. 2) L.F. o ex art. 67 comma 2 L.F.; - il termine dell'azione revocatoria fallimentare proposta, tenuto conto della consecuzione delle procedure concorsuali, decorreva dalla data di pubblicazione della domanda di concordato, ovvero dal 5/12/2013, ai sensi dell'art. 69 bis, co. 2, l.f.; - la procedura di mediazione attivata da ### in LCA il ### aveva avuto esito negativo, poiché la convenuta aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per la mediazione; - la ### era in stato di insolvenza già dal 2012, come si apprendeva dal bilancio d'esercizio al 2012, da tutte le procedure esecutive pendenti a quella data, dal rapporto intercorso tra le parti; nonché, dalla garanzia fideiussoria prestata agli inizi del 2013 dalla ### srl nei confronti della ### srl (società partecipata da ### per il 38%), in virtù della quale la ### srl, a marzo 2014, corrispondeva l'intero importo dovuto da #### srl, costituendosi in giudizio, ha contestato la domanda, eccependo: la tardività dell'azione formulata ai sensi dell'art. 67, comma 1 n. 2) L.F., in quanto il termine a ritroso del periodo sospetto decorerebbe dalla data della sentenza (n. 40/2016 depositata in cancelleria il ###) con la quale il Tribunale di Foggia aveva accertato lo stato di insolvenza di ### mentre il pagamento da parte di ### del ### era stato eseguito il ### e, quindi, ben oltre il termine dell'anno anteriore alla data della menzionata sentenza; che il pagamento non era revocabile, in quanto effettuato dal terzo “### del Gargano” con mezzi propri e non essendovi alcuna prova circa l'eventuale azione di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti della ### che la ### srl non era a conoscenza dello stato di insolvenza della ### all'atto del pagamento oggetto di revocatoria. 
Negando, dunque, la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere la revocatoria dell'atto dispositivo per cui è causa, ha concluso, chiedendo volersi: “### la tardività dell'azione revocatoria fallimentare proposta; ### la domanda per le ragioni di cui in premessa; ### controparte alle spese e competenze di giudizio secondo il principio della soccombenza”.   La causa è stata istruita con prove documentali e a mezzo di prove orali (interrogatorio formale e prova per testi). All'udienza del 5/4/2023, il Giudice ha riservato la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  ********** 
La domanda formulata in via principale dalla ### scpa in ### ai sensi dell'art. 67, comma 1 2) L.Fall., è fondata e deve trovare accoglimento.   Dispone l'articolo 203 L.Fall. che, accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo ### sezione ### ovvero gli artt. 64 e ss. L.Fall. in tema di azioni revocatorie. 
E', dunque, applicabile al caso di specie l'art. 67 l.fall., attesa la messa in liquidazione coatta della ### in data 30 gennaio 2015, e la successiva dichiarazione dello stato di insolvenza giusta sentenza n. 40/2016 depositata in data 14 aprile 2016 del Tribunale di Foggia, ai sensi degli artt. 202 e 203 l.fall. 
Prevede l'art. 67, 1° co. n. 2), L.F., che: “### revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: (...) 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”.   Ciò premesso, deve essere in primo luogo disattesa, perché infondata, l'eccezione di tardività dell'azione, sollevata da parte convenuta. 
Il pagamento di cui si chiede la revoca è avvenuto nel periodo sospetto in quanto eseguito in data ### e pertanto nell'anno anteriore alla data di deposito, eseguito il ###, della domanda di concordato da parte della società attrice. Il cd. periodo sospetto deve essere, infatti, calcolato con riferimento alla data di deposito della domanda di concordato preventivo da parte della debitrice ### (5/12/2013), dovendo trovare applicazione l'art. 69 bis co. 2 L.F. (in vigore al momento della presentazione della domanda di concordato da parte della società attrice), che sancisce il principio della retrodatazione del periodo sospetto nel caso di consecuzione tra procedure concorsuali. ### applicabile anche alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in ragione del rinvio in blocco, di cui si è detto, operato dall'art. 203 co. 1 L.F. alle disposizioni di cui al titolo II, capo ### sezione III della ### A tal proposito, occorre precisare che la c.d. consecutio tra procedure concorsuali di cui all'art. 69 bis L.F. deve intendersi come sviluppo processuale di una vicenda unitaria di insolvenza (cfr.  11.6.2019 n. 15724), e che il mero dato formale della presenza di una soluzione di continuità tra procedura concorsuale minore e liquidazione coatta amministrativa non vale di per sé a spezzare la consecuzione medesima, salvo che si dimostri che le due procedure hanno tratto scaturigine da situazioni di dissesto diverse. Con la conseguenza che, nel caso di specie, il dies a quo per l'esercizio delle azioni revocatorie va fatto retroagire alla data della prima procedura, ossia alla data di pubblicazione, da parte della ### della domanda di concordato nel registro delle imprese avvenuta, nel caso di specie, il ###.   Procedendo oltre nell'esame della fondatezza della domanda, la ### ha chiesto la revoca del pagamento per cui è causa, eseguito in favore della ### ai sensi dell'art. 67, comma 1 2) L.F., assumendo che la delegazione di pagamento debba essere considerata mezzo non normale di pagamento. ### srl ha sostenuto, invece, l'inapplicabilità della menzionata norma, per essere stato il pagamento effettuato con denaro proprio della delegata (### del ###, a mezzo assegno bancario e senza rivalsa nei confronti della ### E' fondato l'assunto di parte attrice. ### la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di azione revocatoria ex art. 67, primo comma, n. 2 L.F. , mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, sono soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari. Ne consegue che, ai sensi della suddetta disposizione di legge, va di certo affermata la revocabilità, quale mezzo anormale di pagamento idonea a ledere la "par condicio creditorum", di una delegazione che il debitore abbia posto in essere allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile, non rilevando la convinzione del creditore, che risulti consapevole dello stato d'insolvenza dell'obbligato, in ordine alla utilizzazione da parte del "solvens" di denaro proprio (Cass. 15691/2011; Cass 25928/2015; Cass. 14316/2022). 
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito che “in tema di fallimento, è assoggettabile a revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., in quanto anomalo, il pagamento di un debito scaduto ed esigibile effettuato nel contesto di una delegazione in virtù della quale il delegato paghi con un proprio assegno al soggetto indicato dal proprio creditore, in tal guisa estinguendo anche il debito di questi verso il terzo” (Cass. n. 21585 del 07/07/2022). 
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti (documento dell'1/10/2013) emerge che la ### vantando un credito nei confronti della società ### del ### per lavori eseguiti in favore di quest'ultima in virtù del contratto di appalto del 17/1/2011, delegava la ### del ### a pagare direttamente diversi propri creditori. 
Pertanto il pagamento per cui è causa, eseguito a mezzo delegazione, deve considerarsi anormale, avendo il terzo ### del ### debitore di ### eseguito il pagamento mediante denaro a quest'ultima dovuto e quindi con danaro della ### E rimane irrilevante che con il pagamento eseguito a favore della ### srl sia stato estinto -parzialmentesia il debito che la ### aveva nei confronti della convenuta sia il debito che la ### del ### aveva verso la ### È, difatti, certamente revocabile il pagamento del terzo che sia debitore del fallito, se eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il solvens obbligato verso il debitore (successivamente fallito) e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti ( n. 25928/2015). 
Né parte convenuta ha dimostrato, per come richiede l'art. 67, comma 1, L.F. di non conoscere lo stato di insolvenza della società attrice. 
Al riguardo precisa la Suprema Corte che “In tema di revocatoria fallimentare, al fine di vincere la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza, posta dall'art. 67, primo comma, n. 1 legge fall.  grava sul convenuto l'onere della prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo, e non può quindi essere assolta con la sola dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa” (Cass. n. 17998/2009). 
Nel caso in esame, parte convenuta, che pure ha allegato di non essere a conoscenza dello stato di decozione della ### s.c.r.l., ha affidato la dimostrazione del proprio assunto alla prova per testi. I testimoni, tuttavia, si sono limitati a riferire dell'esistenza di diversi cantieri della ### aperti in diverse parti d'### ed in regolare attività, nel periodo in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, ma è evidente che tale fatto, di per sé solo considerato, è insufficiente a dimostrare che l'imprenditore non si trovasse in condizione di insolvenza, ma piuttosto “di normale esercizio dell'impresa” per come sostenuto dalla parte. 
Vi sono, piuttosto, elementi di segno opposto, e cioè circostanze di fatto che depongono nel senso che, alla data del pagamento per cui è causa, non solo sussisteva lo stato di insolvenza della ### ma anche che questo fosse noto alla società convenuta. In particolare, la ### srl era fornitore della ### da lungo periodo, avendo intrattenuto rapporti commerciali con la società attrice sin dal 2012, e già questo costituisce un elemento di particolare pregnanza per ritenere che essa conoscesse profondamente la condizione di solidità o meno della propria cliente, anche in ragione dell'elevato volume di affari che con essa intratteneva. 
Inoltre, la documentazione in atti attesta l'emissione di diversi decreti ingiuntivi ai danni della ### nel periodo ottobre 2012 - dicembre 2013, e la notifica di pignoramenti presso terzi ai danni della stessa, atti i quali, sebbene non direttamente conoscibili dalla ### srl, alla luce dell'elevato numero, può ragionevolmente ritenersi che fossero il frutto di un sempre più crescente discredito commerciale che si diffondeva nei riguardi della ### nel settore di operatività della stessa, del quale faceva indubbiamente parte anche la società convenuta. 
Ma soprattutto, dal bilancio al 31/12/2012, regolarmente depositato dalla ### presso la CC.I.AA.  di Foggia il ###, risultavano un importante squilibrio economico, patrimoniale e finanziario della società, e consistenti perdite: l'esercizio 2011 risultava dal suddetto bilancio chiuso con una perdita di ### ; e l'esercizio 2012 chiuso con una perdita (di sei volte superiore rispetto a quella dell'anno precedente) di ### Sulla scorta degli evidenziati elementi, valutati nella loro concatenazione temporale rispetto al pagamento per cui è causa, tutti gravemente sintomatici della condizione di insolvenza in cui versava la ### elementi in parte del tutto verosimilmente direttamente noti alla ### srl, ed in parte esternati dalla società e pienamente conoscibili ai terzi (il riferimento è ai bilanci depositati), in particolare agli imprenditori operanti nel settore, quale la odierna convenuta, deve ritenersi che la ### srl, al momento dell'esecuzione del pagamento oggetto dell'odierna azione revocatoria, era e non poteva non essere a conoscenza dell'incapacità ormai sistematica della debitrice di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.   Conclusivamente, il pagamento impugnato va dichiarato inefficace e la ### srl va condannata alla restituzione, in favore della ### in ### della somma di ### In punto di accessori deve farsi applicazione dell'orientamento prevalente della Suprema Corte, secondo cui la sentenza che accoglie una domanda, ai sensi dell'art. 67 l.f., ha natura costitutiva e ciò che ne deriva è un'obbligazione avente non già natura di debito di valore, bensì di debito di valuta (Cass. 23.11.2018, n. ###; Cass. 15.12.2011, n. 27084), dal momento che, a seguito dell'inefficacia relativa dell'atto dispositivo nei confronti del fallimento, deve essere ristorata la situazione esistente prima del compimento di un atto che, va rilevato, è in origine non solo valido ma anche efficace. 
Ne discende il riconoscimento, sull'importo oggetto di restituzione, degli interessi a decorrere dalla domanda giudiziale (nel caso di specie sono stati richiesti dalla data della domanda di mediazione, che costituisce domanda giudiziale ai fini del decorso degli interessi ex art. 1284 comma quarto c.c.) (Cass. n. ###/2018; Cass. nn.12850/2018, 27084/2011, 12736/2011).   Ogni ulteriore questione rimane assorbita.   Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al dm n. 147/2022, avuto riguardo alla natura e al valore della causa, nonché all'attività difensiva concretamente espletata.  P Q M Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il ###, dalla ### Coop. per azioni in ### nei confronti della ### srl; ogni diversa eccezione e domanda disattesa o assorbita, così provvede: 1) revoca ex art. 67 primo comma n. 2 l.f. il pagamento per cui è causa, eseguito in data ###, e per l'effetto condanna la società ### srl a pagare in favore della ### Coop. per ### in liquidazione coatta amministrativa, in persona del ### la somma di ### oltre interessi legali dalla data della domanda di mediazione al saldo; 2) condanna la ### srl al pagamento, in favore di ### scpa in ### delle spese del giudizio che liquida in complessivi ### per compensi, ed in ### per spese, oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge. 
Foggia, così deciso il ###.  

Il Giudice
dott.ssa ###

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato ma non infallibile: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22485 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.42 secondi in data 14 dicembre 2025 (IUG:4A-066F0A) - 1309 utenti online