TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 481/2023 del 25-01-2023
principi giuridici
Il divieto di frazionamento del credito non opera qualora sussistano le condizioni di legge per agire in via monitoria limitatamente alla parte di credito già liquida.
Nel contratto di agenzia, grava sulla parte preponente l'onere di allegare e provare la specifica condotta inadempiente posta in essere dall'agente, non essendo sufficiente la mera contestazione del mancato raggiungimento dei risultati sperati o di stime presunte di fatturato, in assenza di pattuizioni contrattuali in tal senso.
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testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice del lavoro, dott.ssa ### a seguito di note depositate ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 16025/2021 R.G. ###-### in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### come in atti - opponente - CONTRO ### rappresentato e difeso dall'avv. ### come in atti - opposto FATTO E DIRITTO Con ricorso del 27.07.2021, la società in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 871/2021, concesso da questo Giudice, in data ###, per il pagamento dell'importo di ### oltre alle spese della procedura monitoria, in favore del sig. ### Tale somma corrispondeva ad un insoluto relativo alle fatture dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 oltre alle provvigioni maturate per i medesimi periodi, che l'agente rivendicava in virtù del contratto di agenzia volto al procacciamento di nuovi clienti, sottoscritto con la A -### s.r.l. in data ###. La società ha eccepito, a sostegno dell'opposizione, l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per essere la strategia difensiva in contrasto con il divieto di frazionamento del credito. Ha quindi eccepito l'infondatezza delle pretese, stante l'inadempimento del sig. ### ai propri obblighi contrattuali. Nello specifico, ha rilevato che in costanza di rapporto contrattuale il ### non raggiungeva i risultati sperati (“non ha mai raggiunto i risultati sperati né tampoco quelli dallo stesso indicati. A fronte, infatti, di una aspettativa di fatturato indicata dallo stesso in ### annui, l'agente è a stento riuscito a raggiungere il 6,1% degli obiettivi indicati”) e non realizzava quanto pattuito in virtù del contratto accessorio a quello di agenzia (nello specifico, non aveva “realizzato un piano commerciale ad hoc per le esigenze della mandante, né … implementato il piano commerciale selezionando il personale di vendita adeguato”). Ha, quindi, spiegato domanda riconvenzionale, al fine di ottenere la restituzione di tutti gli importi corrisposti in virtù del contratto di coordinamento sottoscritto, stante l'evidente inadempimento dell'odierno opposto. Ha, quindi, concluso per la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o infondatezza, in fatto ed in diritto, del D. Ing. n. 871/2021 del 03.09.2021 e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, per la condanna del sig. ### al pagamento della somma di ### previa compensazione con le somme eventualmente dovute. Si è costituita la parte opposta, resistendo all'avversa opposizione e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ha, in particolare, eccepito che non vi era alcuna prova del presunto inadempimento dell'agente che invece aveva espletato l'incarico in conformità agli obblighi contrattuali assunti e che la mandante, a causa delle sue carenze gestionali, non aveva consentito al ### di entrare in contatto con altri agenti operanti nella zona e di realizzare proposte commerciali. Depositate ritualmente le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa. ### è infondata. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo per avere la parte indebitamente frazionato il credito scaturente da un unico rapporto giuridico, proponendo plurime richieste giudiziali di adempimento. Tanto si dovrebbe evincere, secondo gli assunti della società opponente, dalla riserva espressa nel ricorso per ingiunzione “di richiedere con separato giudizio il maggior danno da ritardato adempimento ex art. 1224 c.c., nonché indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro ex art. 1751 c.c.” . Invero, è principio di diritto pacifico che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio di frazionare il credito in plurime richieste di adempimento, in quanto in contrasto con i canoni di correttezza e buona fede a cui devono improntarsi tutti i rapporti obbligatori . Tuttavia, il divieto di parcellizzazione della domanda non sussiste quando solo per una parte del credito vi siano le condizioni richieste dalla legge per agire con lo strumento giudiziario più spedito, per la parte di credito già liquida ( Cass. Civ. ###, sentenza 7 novembre 2016, n. 22574). Ciò posto, nel merito le doglianze della società opponente risultano generiche. Il credito dell'agente risulta documentalmente provato dalle fatture che la società non disconosce, limitandosi ad eccepire che tali documenti contabili non siano sufficienti a comprovare autonomamente la pretesa creditoria. A tale riguardo, invero, la società, pur contestando la valenza probatoria delle fatture, non ha obiettato la debenza di tali somme, riconoscendo piuttosto l'intercorrenza del rapporto di lavoro e la sospensione dei pagamenti, a causa della prestazione non soddisfacente dell'agente. Quanto all'asserito inadempimento, peraltro, le censure risultano assolutamente generiche, lamentando la società che il ### non abbia raggiunto i risultati sperati, né quelli dallo stesso indicati. Orbene, sul punto si osserva che il contratto di agenzia in esame non prevedeva minimi di fatturato o stime presunte di fatturato, né la società ha allegato e provato l'assunzione da parte del ### di oneri in tal senso. Parimenti, non vi è alcuna prova di inadempimento del sig. ### a quanto contrattualmente stabilito. Invero, nel contratto di agenzia sottoscritto, gli obblighi dell'agente, previsti all'art. 6, sono: tutela degli interessi della preponente, uso di lealtà e buona fede ed adempimento dell'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute; comunicare alla preponente di volta in volta, il nominativo dei clienti acquisiti e/o potenziali con i quali ha in corso o ha avuto in precedenza trattative commerciali; trasmissione alla preponente di copia delle proposte d'ordine entro il termine perentorio di 48 ore dalla sottoscrizione; adempiere a qualsivoglia altra obbligazione anche fiscale e/o tributaria derivante a suo carico dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva. La società non ha eccepito, con la dovuta specificità, quale condotta inadempiente abbia effettivamente posto in essere l'agente, né ha fornito alcuna prova a riguardo. Quanto al dedotto inadempimento circa l'accordo di coordinamento, contratto accessorio al contratto di agenzia, la contestazione della mandante riguarda la mancata realizzazione di “un piano commerciale ad hoc per le esigenze della mandante” oltre alla mancata implementazione di un “piano commerciale selezionando il personale di vendita adeguato”. Anche in tal caso le censure risultano generiche, considerato che la mandante a sua volta avrebbe dovuto fornire all'agente le risorse da gestire o mettere in contatto il ### con gli altri agenti della zona, affinchè egli potesse coordinare il gruppo. Parimenti, non risulta dedotto e provato che la società si sia affidata al ### per lo sviluppo del nuovo piano commerciale. Deve altresì evidenziarsi come la società non abbia in alcun modo esplicitato le motivazioni del recesso dal contratto di coordinamento. La domanda riconvenzionale va dunque rigettata. In definitiva, il decreto ingiuntivo va confermato ,in quanto il credito dell'agente, oggetto di ingiunzione è documentato, atteso che, terminata la collaborazione tra le parti, risultava un insoluto portato dalle seguenti fatture, n. ### del 13.01.2020 mese ottobre 2019 ### ; n. ### del 13.01.2020 mese novembre 2019 ### ; n. ### del 13.01.2020 mese di dicembre 2019 ### ; - n. ### del 15.01.2020 provvigione ottobre 2019 ### ; n. ### del 15.01.2020 provvigione maturata novembre 2019 ### ; n. ### del 15.01.2020 provvigione maturata dicembre 2019 ### per un totale complessivo di ### del cui pagamento non v è prova. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: - Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo. - Rigetta la domanda riconvenzionale. - Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi ### oltre spese generali IVA e ### Così deciso in data ### ILGIUDICE dott.ssa ### n. 16025/2021




sintesi e commento
Validità delle Fatture e Onere della Prova nell'Agenzia Commerciale
La pronuncia in esame affronta una controversia tra una società e un agente commerciale, originata dall'emissione di un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di fatture e provvigioni. La società opponente contestava la validità del decreto, eccependo un presunto frazionamento indebito del credito e lamentando l'inadempimento dell'agente agli obblighi contrattuali. In particolare, la società sosteneva che l'agente non avesse raggiunto i risultati di fatturato sperati e non avesse adempiuto agli obblighi previsti da un contratto accessorio di coordinamento.
Il giudice ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. In primo luogo, è stata respinta l'eccezione di frazionamento del credito, richiamando il principio secondo cui tale divieto non opera quando solo una parte del credito è immediatamente esigibile tramite decreto ingiuntivo.
Nel merito, il giudice ha evidenziato come le contestazioni della società fossero generiche e prive di riscontri probatori. Pur contestando la valenza probatoria delle fatture, la società non aveva negato la debenza delle somme, ma aveva piuttosto giustificato la sospensione dei pagamenti con la presunta insoddisfacente prestazione dell'agente. Tuttavia, il giudice ha rilevato che il contratto di agenzia non prevedeva minimi di fatturato né obblighi specifici in tal senso a carico dell'agente.
Inoltre, la società non aveva fornito prove concrete delle condotte inadempienti dell'agente, limitandosi a lamentare genericamente il mancato raggiungimento dei risultati sperati. Analogamente, le contestazioni relative al contratto di coordinamento sono state ritenute generiche, in quanto la società non aveva dimostrato di aver fornito all'agente le risorse necessarie per l'espletamento dell'incarico.
Di conseguenza, il giudice ha confermato la validità del decreto ingiuntivo, ritenendo provato il credito dell'agente sulla base delle fatture non contestate e in assenza di prove concrete dell'inadempimento contestato. È stata altresì rigettata la domanda riconvenzionale della società, volta ad ottenere la restituzione degli importi corrisposti in virtù del contratto di coordinamento.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.