TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sentenza n. 1666/2022 del 18-11-2022
principi giuridici
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli ingiunti, fondata sulla pretesa emissione del decreto nei loro confronti in proprio e non in qualità di eredi del debitore originario, è infondata qualora il ricorso monitorio sia stato rivolto nei confronti degli opponenti espressamente in qualità di eredi e il giudice del monitorio abbia richiamato nel decreto il contenuto del ricorso.
L'art. 752 c.c. regola esclusivamente la ripartizione interna dei debiti ereditari tra i coeredi e non nei confronti dei terzi creditori, mentre l'art. 754 c.c. stabilisce che gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti ereditari personalmente in proporzione della propria quota ereditaria.
L'art. 754 c.c. deroga per legge alla solidarietà tra i coeredi per i debiti ereditari, e tale norma deve essere automaticamente applicata in sede esecutiva, qualora sia riconosciuta la qualità di coeredi degli ingiunti.
L'art. 1295 c.c. attiene all'ipotesi di divisione dell'obbligazione tra gli eredi di un debitore in presenza di più condebitori in solido, e non trova applicazione nel caso di un solo debitore originario.
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testo integrale
n. 5566/2019 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Il Tribunale di ###, ###, nella persona della dott.ssa ### quale Giudice unico, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5566 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto ‘opposizione a decreto ingiuntivo', riservata per la decisione all'udienza del 7.7.2022, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente TRA ### cod. fisc. ###, ### cod. fisc. ###, e ### cod. fisc. ###, in proprio e quali eredi del sig. ### nato a ### dè ### il ### ed ivi deceduto in data ###, rapp.ti e difesi dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in ### alla ### de ### nr.14; #### S.p.a già ### dell'#### P. IVA ###, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### con studio in ### de' #### al C.so G. ### n. 34, dove dichiara di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni e le notifiche al n. di fax 089.4688739 ed alla pec ### OPPOSTA FATTO E DIRITTO Sentenza n. 1666/2022 pubbl. il ### RG n. 5566/2019 Repert. n. 2531/2022 del 18/11/2022 1. Con atto di citazione ritualmente notificato #### e ### proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1496/2019 (r.g. 4410/2019) del 21.8.2019, con il quale il Tribunale di ### ingiungeva loro il pagamento in favore dell'opposta di ### oltre accessori e spese del monitorio, quale ripetizione delle somme versate dalla banca a ### de cuius degli opponenti, in ottemperanza alla sentenza di primo grado n. 194/11 del 04.07.2011 del Tribunale di #### distaccata di ### de' ### depositata il ###, a lui favorevole, poi integralmente riformata con Sentenza della Corte d'Appello di ### 594/17 del 12.06.2017, pubblicata il ###, in senso favorevole alla banca e, pertanto, indebitamente trattenute dal de cuius degli opponenti. In particolare, parte opponente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo emesso il decreto impugnato nei confronti degli opponenti in proprio e non quali eredi del debitore originario e, di conseguenza, in solido tra i condebitori e non pro quota ereditaria, in violazione degli artt. 752, 1294, 1295 c.c. e 112 c.p.c. Per le suddette ragioni, l'opponente concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e di conseguenza la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite da attribuirsi al procuratore, dichiaratosi antistatario. Si costituiva l'opposta, la quale deducendo la totale infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'opposizione proposta ne chiedeva la reiezione con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite. Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, come da verbale depositato al fascicolo telematico, le parti depositavano le proprie memorie istruttorie, senza chiedere l'ammissione di alcun mezzo di prova. In relazione al tentativo di mediazione, nonostante le eccezioni di improcedibilità sollevate da entrambe le parti, deve ritenersi lo stesso correttamente esperito, atteso che gravando su parte opposta l'onere di attivare la procedura di mediazione, con le relative conseguenze in tema di revoca del decreto ingiuntivo, al fine della verifica della sussistenza della condizione di procedibilità è necessario e sufficiente che la parte onerata sia stata presente alla mediazione, pur non avendola attivata, come avvenuto nel caso di specie. Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.7.2022. In tale ultima udienza, in trattazione scritta, le parti rassegnavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini dell'art. 190 c.p.c. 2. Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono. Innanzitutto, il credito dell'opposta, parte attrice in senso sostanziale, non è stato mai contestato nel merito da parte opponente, né in relazione al quantum richiesto, né ai titoli posti a sostegno del monitorio (le sentenze di primo grado e di appello sopra citate). ### parte, il credito da ripetizione di quanto indebitamente percepito dal de cuius è stato cristallizzato, nel corso del presente giudizio, dall'ordinanza della Corte di Cassazione 27776/2019 del 24.9.2019 (all. 25 prod. opposta), che ha definitivamente rigettato il gravame confermando la decisione d'appello e dunque, in sostanza, privando di giustificazione causale il pagamento effettuato dalla banca al de cuius in ragione di una sentenza di condanna ormai caducata. Né, del resto, gli opponenti hanno negato l'effettivo incasso delle somme da parte del de cuius e di essere eredi dello stesso, pertanto, tali circostanze devono ritenersi provate ai sensi dell'art.115 c.p.c. e il credito della banca risulta adeguatamente provato anche nell'an. Venendo ai motivi di opposizione, gli stessi risultano infondati in fatto. Invero, la banca creditrice ha rivolto il proprio ricorso monitorio nei confronti degli odierni opponenti non in proprio ma espressamente in qualità di eredi di ### dal canto suo, il giudice del monitorio non ha indicato gli ingiunti come debitori in proprio, ma ha espressamente richiamato il contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo, scrivendo “ingiunge (…) di pagare (…) per la causali di cui al ricorso”. Non essendo contestata dagli ingiunti la qualifica di eredi indicata dalla banca in ricorso e richiamata dal giudice nel provvedimento monitorio, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei debitori, tenuti alla ripetizione di quanto indebitamente percepito dal loro de cuius. Allo stesso modo, la banca ricorrente non ha chiesto la condanna in solido degli ingiunti quali eredi del debitore originario, né il giudice del monitorio ha specificato tale forma di responsabilità, non essendo espressamente indicato nel decreto ingiuntivo opposto che gli ingiunti fossero responsabili in solido per l'intera somma. Per queste ragioni, essendosi il giudice del monitorio espressamente riportato alla “causali di cui al ricorso”, quindi alla ricostruzione di fatto e diritto proposta dalla ricorrente, non vi è alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. ### parte, non vi è alcuna violazione dell'art. 752 c.c. il quale regola esclusivamente la ripartizione dei debiti ereditari “interna”, tra i coeredi, e non nei confronti dei terzi creditori. La norma di riferimento in materia di debiti ereditari è, invece, l'art. 754 c.c., secondo cui, per quanto qui interessa, “gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti ereditari personalmente in proporzione della propria quota ereditaria”. Nemmeno risulta violato l'art. 1294 c.c., secondo il quale “i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”, posto che proprio il suddetto articolo 754 deroga per legge alla solidarietà tra i coeredi per i debiti ereditari e dovrà essere, quindi, automaticamente applicato in sede esecutiva, essendo riconosciuta dalla ricorrente e dal giudice del monitorio la qualità di coeredi degli ingiunti; d'altra parte il decreto ingiuntivo, pur non indicando espressamente la responsabilità pro quota ereditaria in capo agli ingiunti, contiene un'espressa adesione al ricorso, pacificamente rivolto agli eredi, e, pertanto, non rappresenta un titolo idoneo ad escludere l'applicazione dell'art. 754 c.c., imposta dalla legge. Non va sottaciuto, del resto, che è la banca stessa ad aver specificato di aver rinunciato alla solidarietà dei debitori, richiamando la loro qualifica di eredi, già in sede di ricorso monitorio. Infine, non vi è alcuna violazione dell'art. 1295 c.c. che attiene all'ipotesi di divisione dell'obbligazione tra gli eredi di un debitore in presenza di più condebitori in solido, circostanza non verificatasi nel caso di cui all'odierno giudizio, essendovi un solo debitore originario, ### I motivi di opposizione sono, pertanto, infondati e la stessa va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria, in assenza di concreta attività istruttoria, e decisionale, in considerazione della ridotta complessità del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale di ###, nella persona del G.U. dott.ssa ### definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da #### e ### ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo 1496/2019 (r.g. 4410/2019) reso il ### dal Tribunale di ###; 2) #### e ### in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, che liquida in ### oltre ### CPA e rimb.spese forf. come per legge. Così deciso in ### con sentenza depositata telematicamente il ###. ###.U. Dott.ssa ###




sintesi e commento
Opposizione a Decreto Ingiuntivo: Ripartizione dei Debiti Ereditari e Limiti della Responsabilità degli Eredi
La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da alcuni soggetti, in qualità di eredi di un defunto, nei confronti di una società bancaria. Il decreto ingiuntivo intimava agli eredi il pagamento di una somma di denaro, a titolo di ripetizione di indebito, in relazione a somme che il de cuius aveva percepito in esecuzione di una sentenza di primo grado, successivamente riformata in appello e la cui decisione è stata confermata in Cassazione.
Gli opponenti contestavano la propria legittimazione passiva, sostenendo che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso nei loro confronti in proprio e non nella qualità di eredi, e che la responsabilità fosse stata erroneamente configurata come solidale anziché pro quota ereditaria.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendola infondata sia in fatto che in diritto. Il giudice ha rilevato che la banca creditrice aveva agito nei confronti degli opponenti espressamente nella loro qualità di eredi del debitore originario, e che tale qualifica non era stata contestata dagli ingiunti. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che il decreto ingiuntivo non specificava una responsabilità solidale degli eredi, ma si richiamava alle causali indicate nel ricorso monitorio, che faceva riferimento alla loro qualità di eredi.
Il Tribunale ha chiarito che l'articolo 752 del codice civile, invocato dagli opponenti, regola esclusivamente la ripartizione interna dei debiti ereditari tra i coeredi e non i rapporti con i creditori esterni. La norma di riferimento è invece l'articolo 754 del codice civile, che stabilisce che gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti ereditari personalmente in proporzione alla propria quota ereditaria. Il giudice ha precisato che tale norma deroga per legge alla solidarietà tra i coeredi per i debiti ereditari e che dovrà essere applicata in sede esecutiva.
Infine, il Tribunale ha escluso la violazione dell'articolo 1295 del codice civile, che disciplina l'ipotesi di divisione dell'obbligazione tra gli eredi di un debitore in presenza di più condebitori solidali, circostanza non ricorrente nel caso di specie, in cui vi era un solo debitore originario.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.