TRIBUNALE DI SALERNO
Sentenza n. 419/2022 del 10-03-2022
principi giuridici
In tema di notifica di un atto impositivo o processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il giudice riconosca fondata anche solo parzialmente l'opposizione, deve revocare integralmente il decreto opposto, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo.
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testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### Il Giudice della ### del Tribunale di Salerno dott. ### all'udienza del 10.3.2022 ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 48 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2018 vertente TRA ### rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### con le quali è elettivamente domiciliat ###presso lo studio del primo avvocato; - OPPONENTE - ### - #### -, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### coi quali è elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### - OPPOSTA - OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. ### ricorso depositato in data #### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 827/2017 emesso dal Tribunale di ### - ### col quale gli era stato ingiunto di pagare ### in favore dell'### - ### di ### e ### per gli ### ed ### - a titolo di contributi e sanzioni per diverse annualità (segnatamente dal 2002 al 2005 e dal 2007 al 2015). Sosteneva fondamentalmente l'intervenuta prescrizione ormai del credito. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo. Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'### la quale sosteneva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione avendo in particolare in passato inoltrato all'opponente utili atti interruttivi della prescrizione. Chiedeva, quindi, la conferma in toto del decreto ingiuntivo opposto. La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna udienza questo ### subentrato nella trattazione del procedimento, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 83, comma 7, lett. h) del d.l. 18/2020, ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE ### proposta dal ### è soltanto parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti che si vengono a indicare. Preme anzitutto sottolineare che oggetto della domanda monitoria sono i contributi dovuti e non versati per diversi anni (segnatamente per gli anni dal 2002 al 2005 e dal 2007 al 2015) e le correlate sanzioni per le medesime annualità. E circostanze dedotte e non specificatamente contestate sono: 1) l'attività di ingegnere del ### 2) la sua iscrizione all'### sin dal 1984 assumendo così l'obbligo di versare contributi e accantonamenti nonché di comunicare annualmente la propria posizione reddituale; 3) il mancato pagamento di detti contributi per gli anni dal 2002 al 2005 e dal 2007 al 2015 così come il mancato pagamento delle sanzioni per le predette annualità. ### sostiene però che non sarebbe tenuto a pagare detti contributi e sanzioni in quanto ormai prescritti. Sul punto è da rilevare che, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza, la legge 8 agosto 1995 n. 335 ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, cosicché la prescrizione è quinquennale anche per i contributi previdenziali spettanti alle Casse professionali. Risultano agli atti ricevute di avvenuta consegna debitamente firmate senza contestazioni e inoltrate all'indirizzo di residenza comunicato dallo stesso ### di tre raccomandate postali con le quali l'### ha più volte chiesto negli anni il pagamento dei contributi, di volta in volta, ancora non versati (segnatamente in data ###, ###, 26.10.2011). ### contesta di aver mai ricevuto queste tre raccomandate. Senonchè, senza necessità di addentrarsi nella più complessa questione dell'effettiva ricezione o meno delle prime tre raccomandate, non può non rilevarsi ictu oculi e nell'immediatezza, per il principio della ragione più liquida, che il successivo sollecito di pagamento contributi da parte dell'### risale a ottobre 2015, è stato inviato sempre tramite raccomandata postale ma manca qui una ricevuta di ritorno debitamente firmata. Più precisamente sulla raccomandata compare il timbro compiuta giacenza e scritta a penna la dicitura avvisato il 22/10 ma mancano le ricevute postali di invio e recapito della raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito in giacenza, presso l'ufficio postale, degli atti oggetto di notificazione. Anche di detto sollecito il ### ne contesta la ricezione. La censura è fondata, dovendosi dare continuità al principio secondo cui "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021). Poiché nel caso di specie il ### non era stato reperito presso il suo domicilio per momentanea assenza, era onere dell'ente di previdenza fornire la prova dell'avvenuto rispetto della descritta procedura, mediante il deposito non soltanto dell'avviso di giacenza affisso alla porta o immesso nella cassetta postale del destinatario della notificazione, ma anche delle ricevute di invio e ricezione della raccomandata informativa e tanto l'### non ha fatto. Ecco allora che - tenuto conto che ulteriore utile atto interruttivo della prescrizione agli atti è soltanto il decreto ingiuntivo qui opposto notificato al ### il ### e che, per regola generale, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione va individuato nel giorno di scadenza del termine per il pagamento dei contributi (e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa) e, quindi, dal 16 giugno dell'anno solare successivo a quello di riferimento - risultano estinti per prescrizione i contributi per tutte le annualità chieste col decreto ingiuntivo qui opposto anteriori al 2012 (quindi i contributi fino al 2011). Per i contributi dal 2012 al 2015 (tali sono le ulteriori annualità di contribuzione oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto e, come appena rilevato, non coperte da prescrizione), l'ammontare delle somme dovute all'opposta non è stato oggetto di specifica e puntuale contestazione nel suo ricorso da parte dell'opponente (che si è limitata a dedurre del tutto genericamente di versamenti effettuati a favore della ### opposta nel 2006 e 2007 da intendere allora necessariamente, per forza di cose, e in disparte qualsiasi altra considerazione, riferiti ad annualità anteriori al 2012 per le quali, quindi, come appena sottolineato, in ogni caso, l'opposizione è da accogliere). Ne deriva che detto credito deve considerarsi esattamente calcolato. Né può tenersi conto, come pure richiesto nel frattempo in corso di causa da parte opponente, dei due mandati di pagamento in suo favore del Comune di ### n. 1071 e 1072 datati 26.7.2018 e depositati successivamente in giudizio. Segnatamente parte opponente chiede di detrarre dall'importo ingiunto gli importi indicati in detti due ordinativi nel frattempo emessi in suo favore come creditore del predetto Comune in quanto tali importi sarebbero stati interamente trattenuti dall'### ma si tratta d'una circostanza non risultante in alcun modo dai predetti mandati di pagamento e, in ogni caso, nulla attesta che si tratti di importi riconducibili alla contribuzione per cui è causa. ### è, quindi, fondata soltanto relativamente ai contributi e sanzioni per le annualità fino al 2011. Per le annualità successive va completamente rigettata anche in ordine all'ammontare dell'importo ingiunto. Il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato e parte opponente deve essere condannata al pagamento di quanto sopra come da dispositivo. Va, infatti, condiviso quanto stabilito dalla Suprema Corte la quale ritiene che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice, qualora riconosca fondata anche solo parzialmente l'opposizione, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi dei credito all'originario decreto ingiuntivo (Cass. S.U. 7448/93: Cass. n. 22489/06). Spese di lite compensate tenendo conto della reciproca soccombenza rappresentata dall'accoglimento parziale dell'opposizione. P.Q.M. Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 48 del ruolo generale lavoro dell'anno 2018, promosso da ### nei confronti dell'### - ### di ### e ### per gli ### ed ### -, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: 1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiarati prescritti i crediti di cui ai contributi e alle sanzioni per le annualità fino al 2011, revoca il decreto ingiuntivo n. 827/2017 emesso dal Tribunale di ### - ### e condanna il ### al pagamento in favore dell'### della sola somma a titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti e di sanzioni per le sole annualità dal 2012 al 2015 per come cristallizzata nell'estratto conto agli atti; 2) compensa interamente tra le parti le spese di lite. ### 10.3.2022.Il Giudice
della #### n. 48/2018




sintesi e commento
Prescrizione dei Contributi Previdenziali e Onere Probatorio nelle Opposizioni a Decreti Ingiuntivi
La pronuncia in esame affronta la questione della prescrizione dei contributi previdenziali dovuti ad ### e l'onere probatorio gravante sull'ente previdenziale in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, un professionista aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di ### su istanza di ### per il mancato versamento dei contributi previdenziali relativi a diverse annualità, eccependo l'intervenuta prescrizione del credito. L'### si era costituita in giudizio, sostenendo l'infondatezza dell'opposizione e producendo documentazione relativa a precedenti atti interruttivi della prescrizione.
Il Tribunale, pur riconoscendo l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ai contributi previdenziali, ha esaminato la documentazione prodotta dall'### al fine di accertare l'esistenza di validi atti interruttivi. In particolare, il giudice ha rilevato che, a fronte della contestazione da parte del professionista della ricezione di alcune raccomandate contenenti solleciti di pagamento, l'### non aveva fornito la prova del perfezionamento della procedura notificatoria, non avendo prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunicava l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
In applicazione del principio secondo cui, in caso di mancato recapito dell'atto al destinatario per assenza temporanea, è onere del notificante provare l'avvenuto rispetto della procedura prevista dalla legge n. 890/1982, il Tribunale ha ritenuto non provata l'interruzione della prescrizione per le annualità antecedenti al quinquennio precedente la notifica del decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, il giudice ha accolto parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando il professionista al pagamento dei soli contributi relativi alle annualità non prescritte, in quanto non specificamente contestati nel loro ammontare. Il Tribunale ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.