TRIBUNALE DI UDINE
Sentenza n. 673/2022 del 07-07-2022
principi giuridici
Nel contratto di compravendita, l'eccezione di prescrizione del diritto alla garanzia per vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1495 c.c., è fondata qualora il compratore, pur avendo tempestivamente denunciato i vizi, non abbia esercitato l'azione nel termine annuale dalla consegna, non potendo considerarsi interruttivo del termine prescrizionale il mero riconoscimento tacito dei vizi da parte del venditore, consistente nella presa in carico del bene per accertarne le cause del malfunzionamento ed eseguire le riparazioni, in assenza di un impegno univoco del venditore ad eliminare a proprie spese i vizi, sul presupposto della sua responsabilità e del diritto del compratore alla garanzia.
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testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello sub R.G. n. 2715/2021, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata il ###, ###' ### S.R.L., con sede ###persona del legale rappresentante sig. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### del ### di ### domiciliatario; attrice appellante; CONTRO ### COOP. ###.L. ###, con sede legale a ### di ### (###, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ### rappresentata e difesa dagli avv. ### e ### del ### di ### domiciliatari; convenuta appellata; in punto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di ### n. 364/2021; azione di adempimento del contratto di appalto. ### l'appellante: disattesa ogni contraria domanda eccezione e conclusione, così provvedere: in via principale e nel merito, in parziale riforma della sentenza n. 364/21 resa “inter partes” dal Giudice di ### di ### in data ### e depositata in data ### nella causa avente RG 212/2020 e mai notificata ed in accoglimento del proposto gravame, disattesa ogni contraria eccezione, domanda e conclusione nonché previo accertamento dei fatti descritti in narrativa dichiarare tenuta e quindi condannare la ###forestale-### Coop. ###.L. "###", in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede ####### - ### 20, al pagamento in favore della società concludente della somma di ### (duemilaquattrocentotrentadue/12) relativa alla fattura n. 2287 del 17/12/2018 di cui in premessa oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio. Per l'appellata: nel merito: rigettarsi l'appello e per l'effetto confermarsi la sentenza 364/2021 del Giudice di pace di ### depositata il ###. Spese totalmente rifuse di entrambi i gradi di giudizio. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione avanti al Giudice di pace di #### s.r.l., premesso di svolgere attività di commercio e di riparazione di trattori stradali e macchine agricole, di aver eseguito un intervento meccanico richiesto da ### soc. coop. a r.l. ### sul mezzo ### 80 1333 H 4951, di aver emesso in relazione allo stesso due fatture nn. 2287 del 17.12.2018 per ### e 335 del 20.3.2019 per ### che le fatture non erano state pagate, evocò in giudizio avanti al Giudice di pace di ### la predetta ### chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di ### oltre interessi moratori ex D.Lvo n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, della somma di ### per la spesa sostenuta per l'assistenza legale stragiudiziale, oltre accessori di legge ex art. 6 del D.L.vo 231/2002. Si costituì la ### soc. coop. a r.l. ###, esponendo, in linea di fatto, di aver acquistato dall'attrice un trattore usato ### targato ### per ### con l'assicurazione del suo perfetto funzionamento, che le era stato consegnato presso la sua sede il ###. Verificata una perdita di olio, l'attrice aveva eseguito un primo intervento manutentivo alla fine del mese di ottobre 2018; al tentativo di utilizzarlo all'inizio di novembre 2018, il trattore si era rivelato non funzionante, per ignoti problemi meccanici; il fatto era stato segnalato telefonicamente alla venditrice, che, riconosciuto il difetto del mezzo, aveva eseguito un intervento presso la stessa sede della convenuta, che si era rivelato non risolutivo; ### s.r.l. aveva quindi prelevato il mezzo per eseguire le riparazioni necessarie presso la sua sede, ove erano stati sostituiti la frizione, lo spingidisco ed eseguiti interventi sullo sterzo e sui freni; successivamente era stato necessario un ulteriore intervento sul cardano per cippatore, interventi in relazione ai quali l'attrice aveva emesso le due fatture. La convenuta contestò la pretesa attorea, sostenendo che gli interventi per i quali si richiedeva il compenso costituivano esecuzione dell'obbligo di garanzia assunto con la vendita, oltre che comportamento doveroso secondo buona fede; l'offerta di riparare il bene avrebbe integrato un riconoscimento del debito. La convenuta concluse per l'accertamento dell'insussistenza del credito azionato, con vittoria di spese. ### s.r.l. eccepì che il trattore era stato acquistato usato, con una percorrenza di circa 225.000 km., nello stato in cui si trovava “accettato visto e piaciuto” e non ne era stato affatto garantito il perfetto funzionamento; negato di aver eseguito un intervento nell'ottobre 2018, la convenuta eccepì poi la prescrizione della garanzia ex art. 1495 c.c., essendo decorso un anno dalla consegna del trattore senza che la convenuta avesse mai denunciato i presunti difetti meccanici nel termine di otto giorni. Ancora, nessun riconoscimento si era verificato, in quanto ### esercitava abitualmente attività di assistenza e di riparazione e si era limitata ad intervenire per eseguire la riparazione, emettendo la relativa fattura, che non era stata contestata nemmeno dopo la diffida del legale. La causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale indicata dalla convenuta. Con la sentenza n. 364/2021, del 10.2-29.4.2021, il Giudice di pace di ### premesso che la clausola “vista e piaciuta” escludeva la garanzia per i soli vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, ha ritenuto che l'impossibilità di funzionare del trattore rappresentasse un vizio occulto tempestivamente denunciato e che le riparazioni eseguite, di cui alla fattura n. 2287/2018, costituissero l'adempimento dell'obbligo del venditore di consegnare un bene immune da vizi, a differenza di quelli di cui alla fattura di minore importo del marzo 2019; ha pertanto accolto la domanda dell'attrice limitatamente all'importo di ### oltre interessi moratori al tasso di cui al D.L.vo n. 231/2002, dalla scadenza di pagamento della fattura 335/2019 al saldo, compensando integralmente le spese di lite. Avverso la sentenza ha proposto appello ### s.r.l., denunciando in primo luogo che il Giudice di pace avesse omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione della garanzia ex art. 1495 c.c., azionata per la prima volta in data ### con la costituzione in giudizio, a fronte di una consegna del bene avvenuta il ###. ### non aveva provato alcun riconoscimento del vizio, in quanto al momento del ritiro del trattore le cause del mancato funzionamento dovevano ancora essere accertate, ragion per cui non vi era possibilità di riconoscere alcunché. ### della clausola “visto e piaciuto” era significativa di per sé della piena efficienza del trattore al momento dell'acquisto, non essendo pensabile la sua sottoscrizione senza la messa in moto e una prova; il fatto, riferito dal testimone escusso, che il trattore non andasse né avanti né indietro non poteva evidentemente costituire un vizio occulto. Né era provata la sussistenza dei vizi; gli interventi eseguiti erano riconducibili alla manutenzione ordinaria su un trattore che aveva percorso 225.000 km. e certo non lo rendevano inidoneo all'uso, come dimostrato dal fatto che non erano mai state richieste la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. ### ha concluso per la riforma della sentenza e per la condanna dell'appellata al pagamento della somma di ### di cui alla fattura 2287 del 17.12.2018, oltre interessi moratori ex D.L.vo 231/2002 dalla scadenza della fattura sino al saldo, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio. Si è costituita l'appellata ### soc. coop. a r.l. ###, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata, in quanto il vizio era stato tempestivamente denunciato, ### aveva inviato un meccanico per eseguire le riparazioni necessarie e si era impegnata a ritirare e riparare il mezzo difettoso; il riconoscimento dei vizi, infatti, poteva avvenire anche tacitamente. Il fatto che il mezzo non avesse forza motrice costituiva un vizio occulto non coperto dalla garanzia “visto e piaciuto e la circostanza che il mezzo fosse usato non valeva ad escludere l'obbligo di consegnare un trattore perfettamente funzionante. ### è fondato e merita accoglimento. Il diritto della convenuta appellata di far valere la garanzia deve infatti ritenersi prescritto. ### s.r.l. ha azionato il proprio diritto al corrispettivo per attività manutentiva svolta sulla base del fatto costitutivo -dapprima implicito, poi meglio circostanziato nella memoria ex art. 320 c.c.- di un incarico all'esecuzione di attività di riparazione, da ricondursi al contratto d'opera o all'appalto. ### convenuta per l'esecuzione di tale contratto, ha sostenuto la riconducibilità delle riparazioni all'adempimento dell'obbligo di garanzia ex art. 1490 c.c. gravante sulla società attrice in ragione del contratto di compravendita del trattore già intercorso tra le parti. Di recente la Suprema Corte, a ### ha evidenziato, al fine di ribadire l'onere della prova dei vizi della cosa in capo al compratore, che “la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativa alla immunità della cosa da vizi…ai fini dell'esatto adempimento dell'obbligazione di consegna, il venditore non deve fare altro che consegnare la cosa…, indipendentemente dalla eventuale presenza di vizi nelle stesse…l'obbligo di garanzia pone il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto piuttosto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore…(Cass., SS.UU. Civ., 3.5.2019, n. 11748). Non è contestato tra le parti che l'odierna appellante svolga professionalmente -e principalmente, per quanto si evince dalla visura cameraleanche attività di riparazione di macchine agricole e di altri mezzi, oltre a quella di commercio di tali veicoli, né è in discussione la data di consegna del trattore alla compratrice, che entrambe le parti individuano nel 3.10.2018. ### svolta in primo grado ha consentito di accertare che, nella prima decade di ottobre 2018, il dipendente della convenuta sig. ### segnalò a ### s.r.l. che il trattore perdeva olio, e che, successivamente, nel novembre 2018, il medesimo dipendente riscontrò che il trattore, messo in moto, non era in grado di spostarsi, segnalò la situazione all'odierna appellante, che, due o tre giorni dopo, inviò un operaio che caricò su un camion il trattore e lo portò via, dicendo che avrebbero accertato quale fosse il problema e l'avrebbero risolto. In data ###, ### s.r.l. ha emesso la fattura azionata, che prevedeva il pagamento a vista. La convenuta appellata non ha contestato di aver ricevuto la fattura, né di aver ricevuto i solleciti prodotti dall'odierna appellante e non ha prodotto alcuna documentazione finalizzata a far valere quella garanzia che soltanto nel giudizio ha inteso azionare. Può ritenersi provato che la ### abbia tempestivamente denunciato la perdita d'olio e la mancanza di trazione del trattore, non invece che abbia fatto valere la garanzia nel termine prescrizionale annuale, decorrente dalla consegna. Non è infatti stato provato l'asserito riconoscimento dei pretesi vizi, idoneo a interrompere il citato termine prescrizionale. Se è vero che tale riconoscimento può anche avvenire tacitamente, per fatti concludenti, è comunque necessario che tali fatti abbiano un'efficacia rappresentativa univoca. Nel caso di specie, appare provata soltanto la presa in carico del mezzo al fine di accertare le causa del malfunzionamento ed eseguire le riparazioni, seguita dall'emissione di una fattura per il corrispettivo; appare evidente che soltanto un impegno del venditore di eliminare a sua cura e spese i vizi, sul presupposto della sua responsabilità per gli stessi e del diritto del compratore alla garanzia può interrompere il termine prescrizionale. Il teste ### si è limitato a dichiarare “### spese per la riparazione nulla so”. In difetto di prova dell'interruzione del termine prescrizionale, la domanda attorea deve essere accolta anche per la parte disattesa in primo grado. Stante la soccombenza, in riforma della sentenza del Giudice di pace, l'appellata deve essere condannata al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, che liquida come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, pertinenti rispetto al valore della causa, ai valori medi per le quattro fasi per il primo grado, a valori intermedi tra quelli minimi e medi, attesa la ripetitività delle difese, per le fasi studio, introduttiva e decisionale del secondo grado. P.Q.M. Il Tribunale Ordinario di ### seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello suindicata: 1) in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza n. 364/2021 del Giudice di pace di ### (depositata il ###), condanna la convenuta appellata al pagamento in favore dell'attrice appellante dell'importo di ### di cui alla fattura n. 2287 del 17.12.2018, aumentato per gli interessi moratori, al tasso di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 231/2002, con la decorrenza di cui all'art. 4 lett. b) del citato D.L.vo sino al saldo; 2) condanna la convenuta appellata a rifondere all'attrice appellante le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in ### per esborsi e in ### per compenso, quanto al secondo grado, in ### per esborsi e in ### per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al CPA e all'### se dovuta in quanto costo effettivo. ### 5 luglio 2022.Il Giudice
dott.ssa ### n. 2715/2021




sintesi e commento
Garanzia per vizi della cosa venduta: onere di tempestiva azione e riconoscimento del vizio
La pronuncia in commento trae origine da una controversia relativa a un contratto di compravendita di un trattore usato. La società acquirente, a seguito di presunti vizi riscontrati nel mezzo, aveva richiesto alla venditrice l'esecuzione di interventi di riparazione. Quest'ultima, eseguiti i lavori, aveva emesso fattura per il corrispettivo. Il mancato pagamento aveva dato luogo a un'azione legale da parte della società venditrice per l'adempimento del contratto d'opera.
La società acquirente si era difesa eccependo che gli interventi di riparazione rientravano nell'ambito della garanzia per vizi della cosa venduta, essendo il trattore affetto da difetti preesistenti alla vendita. Il Giudice di Pace, in primo grado, aveva parzialmente accolto la domanda della società venditrice, ritenendo che solo una parte degli interventi eseguiti non rientrasse nella garanzia per vizi.
Il Tribunale, in sede di appello, ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo integralmente la domanda della società venditrice. I giudici hanno posto l'accento sull'eccezione di prescrizione del diritto alla garanzia per vizi sollevata dalla società venditrice. Pur riconoscendo che la società acquirente aveva tempestivamente denunciato i vizi riscontrati, il Tribunale ha rilevato che non era stata fornita la prova di un valido riconoscimento dei vizi da parte della venditrice, idoneo a interrompere il termine prescrizionale annuale previsto dalla legge.
Il Tribunale ha precisato che il riconoscimento dei vizi, pur potendo avvenire anche tacitamente, deve manifestarsi attraverso fatti concludenti che abbiano un'efficacia rappresentativa univoca. Nel caso di specie, la mera presa in carico del mezzo per accertare le cause del malfunzionamento e l'emissione di una fattura per il corrispettivo degli interventi eseguiti non sono stati ritenuti sufficienti a configurare un riconoscimento dei vizi tale da interrompere il termine prescrizionale. Pertanto, il diritto della società acquirente di far valere la garanzia per vizi è stato dichiarato prescritto, con conseguente condanna al pagamento dell'intero importo fatturato per gli interventi di riparazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.