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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 1604/2021 del 26-01-2021

principi giuridici

Il patto fiduciario avente ad oggetto beni immobili, qualora si innesti su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non richiede la forma scritta ad substantiam, sicché, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento gravante sul fiduciario.

La dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo trasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronunciatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Patto Fiduciario Immobiliare: Onere della Prova e Dichiarazioni Contraddittorie


La vicenda in esame trae origine da una controversia relativa ad un presunto patto fiduciario avente ad oggetto un compendio immobiliare. Un soggetto agiva in giudizio sostenendo che alcuni familiari avevano acquistato, con denaro dallo stesso fornito, un immobile, impegnandosi a trasferirlo successivamente a lui o a persona da lui designata. In sostanza, l'attore chiedeva al giudice di accertare l'interposizione reale e di disporre il trasferimento dei beni in suo favore.
Nel corso del giudizio di primo grado, l'attore e alcuni dei convenuti raggiungevano un accordo transattivo, prevedendo il trasferimento degli immobili ad un terzo, con contestuale obbligo di rimborso di una somma di denaro. La sentenza di primo grado accoglieva la domanda attorea.
Una delle convenute, estranea all'accordo transattivo, impugnava la sentenza di primo grado, contestando l'esistenza di un valido patto fiduciario, la sua opponibilità e l'eventuale prescrizione del diritto dell'attore. La Corte d'Appello confermava la decisione di primo grado.
La questione giungeva quindi all'attenzione della Suprema Corte, che, con una prima pronuncia a Sezioni Unite, ha stabilito importanti principi in materia di patto fiduciario immobiliare. In particolare, è stato affermato che, nel caso di acquisto di un immobile da parte del fiduciario per conto del fiduciante, non è necessaria la forma scritta ad substantiam per la validità del patto fiduciario. Di conseguenza, una volta provato in giudizio, tale accordo è idoneo a giustificare l'esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento gravante sul fiduciario. Inoltre, la dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, con cui riconosce l'intestazione fiduciaria dell'immobile e promette il suo trasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha un effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario.
Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto fondato uno dei motivi di ricorso, relativo all'omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente aveva evidenziato l'esistenza di una scrittura privata, successiva di pochi giorni a quella ritenuta ricognitiva del patto fiduciario, nella quale l'attore dichiarava di aver versato ad un fratello una somma di denaro, con l'obbligo per quest'ultimo di ripartirla con altri familiari. Tale circostanza, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a dubitare dell'esistenza di un valido accordo fiduciario, in quanto poneva l'attore, che avrebbe dovuto essere il fiduciante, in una posizione debitoria nei confronti dei presunti fiduciari.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello affinché valutasse specificamente tale documento e sciogliesse l'apparente contraddizione tra le due scritture.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 8770-2015 proposto da: ### elettivamente domiciliata in ### C.### 252, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ###, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro D'### elettivamente domiciliato in #### 27, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### LANZARA, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1760/2014 della CORTE ### di NAPOLI, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2020 dal ### udito il P.M. in persona del ###. ### che ha concluso per l'inammissibilità del terzo e quarto motivo di ricorso; ### 1. ### D'### premesso che il proprio fratello ### e la di lui coniuge, ### nonché ### vedova di altro fratello, avevano acquistato, con denaro dell'esponente, un compendio immobile e che i convenuti non avevano onorato il patto fiduciario dì trasferimento in favore del loro congiunto, o di persona da lui nominata, aveva chiesto che il giudicep dichiarasse l'interposizione reale e trasferisse all'attore i beni immobili in parola. 
In corso di causa l'attore e i convenuti ### D'### e ### transigevano la lite, disponendo il trasferimento degli immobili in capo a ### tenuto a rimborsare la somma di C 25.000,00. 
Avverso la sentenza di primo grado, che accoglieva la domanda, insorgeva ### lamentando che: - la scrittura del 28/3/2002, con la quale i convenuti, secondo l'assunto attoreo, avevano riconosciuto il patto fiduciario e l'interposizione, costituendo mero atto confessorio, non integrava la forma prescritta per il patto in discorso, riguardante beni immobili; - la transazione non vincolava l'appellante poiché inter alios; - alla data della scrittura di cui detto il diritto dell'appellato si era prescritto e l'appellante non aveva in alcun modo rinunziato a far valere la prescrizione. 
La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, confermava la statuizione di primo grado. 
Avverso quest'ultima sentenza ### ha proposto ricorso, esponendo quattro motivi di censura, ulteriormente illustrati da memoria.  ### resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memorìa.  3 Il processo, trattato all'adunanza camerale del 20/3/2019, veniva rimesso alla pubblica udienza. In vista di quest'ultima il D'### depositava ulteriore memoria. 
Con ordinanza interlocutoria del 5/8/2019 gli atti venivano rimessi al ### per eventuale assegnazione alle S.U., in relazione a questione di massima importanza concernente ricostruzione giuridica e forma del negozio fiduciario.  ###.U. pronunciavano la sentenza n. 6459 del 6/3/2020.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa 1,4 applicazione degli artt. 1325, corna 1, n. 2, 1418, 1324 e 2697, cod.  civ., 115, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod.  proc. cív., esponendo quanto segue. 
La Corte locale aveva scomposto la scrittura del 28/3/2002 in tre distinte parti: a) nella prima veniva riconosciuta la proprietà degli immobili in capo al ### síbbene acquistati dalla ### nel 1984 a nome proprio e poi completati dal primo; b) nella seconda si riconosceva che il ### aveva effettuato i lavori di restauro e rimborsato spese e tasse alla congiunta; c) nella terza, l'intestataria si era impegnata a trasferire a semplice richiesta gli immobili al ### o a persona da lui indicata. 
Da ciò la sentenza aveva ricavato che, in presenza d'interposizione reale (l'alienante vendette effettivamente al fratello e alle cognate dell'attore), il patto fiduciario, equiparato al contratto preliminare, avrebbe dovuto rivestire, a pena di nullità, la forma scritta e poiché una tale forma non risultava essere stata rispettata un tale patto non poteva che essere nullo. Dopo aver chiarito che l'atto ricognitivo, avente valore confessorio, non era idoneo a provare la proprietà sui beni immobili, il Giudice di secondo grado, a parere della ricorrente, era andato incontro a un salto logico, tanto grave, da pregiudicare radicalmente l'essenza della giustificazione 4 motivazionale, e, comunque, in evidenti errori giuridici, in quanto aveva assegnato alla terza parte della scrittura il valore di una dichiarazione unilaterale, con la quale la ### si era assunta l'obbligo di trasferire la propria quota immobiliare al ### senza avvedersi che di un tal negozio mancava la causa giuridica, che non avrebbe potuto essere identificata nell'esistenza di un previo (cioè anteriore all'acquisto) patto fiduciario, esistenza che la stessa Corte locale aveva prima negato.  2. Con il secondo motivo la ### prospetta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1174 e 1346, cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc.  La ricorrente, pur tenendo conto dell'orientamento di legittimità (cita la sentenza n. 10633/014 di questa Corte) che valorizza la natura di scopo dell'accordo fiduciario, tanto da giungere a reputare non indispensabile che esso rivesta la forma scritta, anche ove abbia ad oggetto beni immobili, esclude che nel caso in esame a un tale accordo avrebbe potuto darsi esecuzione in forme equivalenti a quanto previsto dall'art. 2932, cod. civ., poiché il bene non risultava essere stato puntualmente individuato con l'espressione: «riconosco che mio cognato ### D'### è l'unico proprietario dell'intero complesso immobiliare sito in ### alle vie dei ### e dei ### 1»; né avrebbe potuto sopperire l'atto pubblico di acquisto, stante che l'impegno a trasferire preso dalla ### non poteva di certo concernere il bene indiviso intestato a più soggetti, ma solo «la corte pertinenziale e i locali cantinati con conseguente esclusione di tutte le altre 12 unità immobiliari dal regime della comproprietà tra le quali le 4 unità di proprietà esclusiva della ### distinte e autonome da quelle In proprietà esclusiva al D'### In ogni caso, poiché l'acquisto aveva riguardato il solo terreno sul quale era edificato un immobile allo stato semirustico, l'atto non riportava gli estremi catastali dei beni di 5 esclusiva proprietà della ### alla data del 28/2/2002, cioè al momento dell'assunzione dell'impegno a trasferire.  3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc.   Riferisce la ### che la Corte d'appello non aveva preso in considerazione la scrittura privata del 22/3/2002 (quindi pochi giorni dopo l'altra del 28/2/2002), con la quale il ### con firma apposta in presenza di due testimoni, dichiara di aver versato al fratello ### il quale si era assunto l'obbligo di ripartire la somma in parti uguali con gli altri fratelli ### (marito della ### e ### l'ammontare degli affitti indebitamente percepiti dall'ottobre 1988 al febbraio 2002. Un tal documento, più volte segnalato, nel contraddittorio, all'attenzione del giudice, ove esaminato, avrebbe smentito la presupposta sussistenza di un accordo fiduciario.  4. Con il quarto motivo viene allegata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 46, d.P.R. n. 380/01, 40, I. n. 47/85 e 2932, cod. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc.  Nell'atto del 1984 risultava trasferito uno stacco di terreno con un rustico, edificato con licenza edilizia del 1973 e successive varianti del 1975. Al momento dell'atto di compravendita i titoli edilizi erano ampiamente decaduti e sarebbe occorsa una nuova concessione. In ogni caso, il trasferimento giudiziale non avrebbe potuto essere disposto senza l'esatta indicazione dei titoli edificatori.  5. ###.U., con la sentenza n. 6459 del 6/3/2020 enunciavano i seguenti principi di diritto: a) «Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare 6 raccoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento gravante sul fiduciario»; b) «La dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo trasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronunciatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria». 
In conseguenza di tale enunciazione la sentenza di questa Corte a S.U. rigettava i primi due motivi del ricorso, rimettendo alla ### il vaglio del terzo e del quarto.  6. Il terzo motivo è fondato. 
La circostanza che il ### a distanza di pochi giorni dalla scrittura del 28/2/2002, ritenuta ricognitiva del patto fiduciario, abbia, a sua volta, dichiarato, in presenza di due testimoni, di aver versato al fratello ### il quale si era assunto l'obbligo di ripartire la somma in parti uguali con gli altri fratelli ### (marito della ### e ### l'ammontare degli affitti "indebitamente percepiti" dall'ottobre 1988 al febbraio 2002, costituisce indubbiamente fatto decisivo e dibattuto, che la Corte di merito avrebbe dovuto vagliare specificamente, essendo necessaria l'interpretazione del giudice al fine di sciogliere l'apparente antinomia derivante dal confronto fra i due scritti, il secondo dei quali pone quello che avrebbe dovuto essere il fiduciante, quindi la persona per conto delY-quale l'acquisto era stato effettuato, nella condizione debitoria di chi, non avendo titolo, aveva riscosso i canoni locativi.  7 7. Il quarto motivo non supera lo scrutinio d'ammissibilità: non constando che della questione sia stata investita la Corte territoriale, la doglianza è nuova.  8. In relazione al accolto motivo la sentenza deve essere cassata con rinvio, rimettendo al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M.  accoglie il terzo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il quarto, cassa la sentenza impugnata, in relazione all'accolto motivo, e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Napoli, altra sezione. 
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 

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