CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Sentenza n. 169/2023 del 14-04-2023
principi giuridici
Nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dell'indennizzo previsto per i soggetti affetti da sindrome da talidomide, la prova dell'assunzione del farmaco da parte della madre durante la gravidanza e del nesso causale tra tale assunzione e le malformazioni del figlio può essere fornita anche per presunzioni, qualora sussistano indizi gravi, precisi e concordanti che rendano verosimile, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, l'assunzione del farmaco e la sua correlazione con le malformazioni riscontrate, tenuto conto della difficoltà di acquisire prove dirette a distanza di molti anni dagli eventi.
Il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo previsto per i soggetti affetti da sindrome da talidomide decorre non dalla mera conoscenza della patologia, ma dal momento in cui il soggetto, usando l'ordinaria diligenza, è in grado di individuare la causa della patologia e di rapportare la propria malattia alla sindrome da talidomide.
I ratei delle prestazioni assistenziali non ancora liquidati sono soggetti al termine di prescrizione ordinario decennale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Corte d'Appello di ##### N.185/2022 @-### - talidomide 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Ancona, ### e ### composta dai seguenti magistrati: Dr. ### relatore Dr.ssa #### nella camera di consiglio tenutasi in data 13 Aprile 2023 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data ###, e vertente tra Ministero della #### contro ####, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°139/2022 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data ###. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E ### Con ricorso depositato in data ###, il Ministero della ### ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da ### con cui questi aveva chiesto, sul presupposto di essere affetto da malformazioni agli arti superiori correlate eziologicamente all'assunzione di farmaci a base di talidomide da parte della madre durante la gravidanza, l'accertamento del suo diritto a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 363 della ### n.244/2007, oltre rivalutazione e interessi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge, e la condanna del Ministero della ### al pagamento del suddetto indennizzo nella somma di ### Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero della ### che ha censurato la sentenza sotto molteplici profili, lamentando: 1) l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2 comma 363 della L. 244/2007, poiché trattandosi di malformazioni resesi evidenti già al momento della nascita, ex art.2935 c.c. il ricorrente avrebbe potuto esercitare il suo diritto già da prima della presentazione della domanda di indennizzo, avanzata solo nel 2017; 2) l'assenza di prova in ordine all'assunzione di farmaci a base di talidomide in gravidanza da parte della madre dell'originario ricorrente, nonché la mancata prova del nesso di causalità tra l'assunzione del talidomide e le malformazioni riportate agli arti superiori; 3) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha qualificato la prescrizione come decennale, facendo così decorrere i ratei di indennizzo dal 01.01.2008 (data di entrata in vigore della L 244/2007), laddove invece il termine di prescrizione è da ritenersi quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c.. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Ancona, previa - ove ritenuta necessariarinnovazione della ### rigettare le domande proposte da ### siccome inammissibili ed infondate ed in ogni caso per essere le pretese azionate estinte per prescrizione”. La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame. 1- Con il secondo motivo di gravame, cui si ritiene di dare la precedenza per motivi di propedeuticità logica, il Ministero della ### censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto provata l'assunzione del farmaco contenente talidomide da parte della madre del ### durante la gravidanza, nonché per aver ritenuto dimostrato, recependo acriticamente la consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure, del nesso di causalità tra l'assunzione di detto farmaco ed il danno subito dall'appellato. I due profili, che per motivi di evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono entrambi infondati. La causa s'incentra sulla dimostrazione che la patologia diagnosticata al ricorrente è conseguenza dell'assunzione del talidomide da parte della madre nel periodo di gestazione. Si tratta d'un farmaco commercializzato tra il 1957 ed il 1662 ed impiegato allora diffusamente dalla puerpere come antinausea, ritenuto responsabile di malformazioni, in particolare la focomelia, accertate su molte migliaia di bambini. Con decreto pubblicato nel luglio 1962 ne venne revocata l'autorizzazione al commercio. In punto di diritto, l'indennizzo previsto per i soggetti affetti da sindrome da talidomide è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 2, comma 363, della ### 24 dicembre 2007, n. 244, a norma del quale “### di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia”. Successivamente, l'art. 31 del ### 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla ### 27 febbraio 2009, n. 14, ha così modificato la norma: “1-bis. ### di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelleforme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965”. Infine, l'art. 21 ter del ### 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla ### 7 agosto 2016, n. 160 ha nuovamente modificato la disciplina dell'indennizzo per i talidomidici, prevedendo che “1. ### di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto[...]” (norma dichiarata incostituzionale per contrarietà, fra i molti, al principio di non discriminazione sancito dall'art. 3 Cost. - v. Corte Cost. sentenza 6 febbraio -20 marzo 2019 n. 55). Va premesso che, in effetti, in atti non v'è prova diretta che la madre del ### abbia assunto talidomide durante la sua gravidanza. Va tuttavia tenuto presente che i principi sul nesso causale - anche per il riconoscimento dell'indennizzo de quo - non si discostano da quelli che sono enunciati per l'accertamento del diritto alla generalità dei benefici assistenziali che abbiano, tra i rispettivi presupposti, la necessaria correlazione tra fatti specifici ed una patologia. La prova a carico del ricorrente ha in questi casi ad oggetto “il nesso causale tra i primi e la seconda, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica” (Cass., sez. lav., 17 gennaio 2005, n. 753). Orbene, è noto il principio giurisprudenziale, cui la Corte non intende discostarsi, secondo cui “### prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ovvero che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza. Il giudice che ricorra alle presunzioni, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto, deve rendere apprezzabili i passaggi logici posti a base del proprio convincimento” (cfr. per tutte Cass. n. 14762 del 30/05/2019). In punto di fatto, dagli elementi documentali e dalla valutazione clinica effettuata dal CTU emerge che ### è portatore di una malformazione congenita agli arti superiori, di natura bilaterale e costituita da: a) difetti del polso mano DX, che si qualificano come difetto longitudinale preassiale nei ragionevoli termini di un'insufficienza radiale longitudinale; b) ipoplasia 5 raggio mano sinistra, che si qualifica come difetto longitudinale postassiale. Tali malformazioni congenite, come asseverato dal ### sono riconducibili a quelle tipiche derivanti dalla talidomide, atteso che l'elaborato peritale specifica sul punto “come rientrino tra gli effetti teratogeni noti della talidomide le alterazioni del 1° dito ### e degli arti superiori, in termini sia di assenza che di ridotto sviluppo. Circa detti effetti, in termini generali, la letteratura tende ad affermare come l'interessamento degli arti sia generalmente bilaterale ma non necessariamente simmetrico”. In buona sostanza, il ### dopo aver constatato la presenza di malformazioni non solo alla mano destra del ricorrente, ma anche alla mano sinistra, ha accertato come le stesse siano identificabili con quelle tipicamente conseguenti all'assunzione di talidomide durante la gravidanza. La consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure, che appare completa e dettagliata, esclude la sussistenza di una malformazione di tipo amputazione, ovvero l'esistenza di cause eziologiche di difetti morfologici-dimensionali di arti a carico della gestante, ed ancora, nega la presenza di patologie genetiche. In particolare, si legge nell'elaborato quanto segue: “va ricordata nel caso di specie l'assenza di patologie genetiche ed anormalità citogenetiche (…) la riconducibilità delle attuali manifestazioni cliniche alle patologie genetiche comunemente richiamate nella diagnosi differenziale con la embriopatia da talidomide (…) appare quindi esclusa o comunque non consentita”. Infine, la medesima relazione peritale, dopo aver elencato i tipi di malformazioni non attribuibili al farmaco (che non ha riscontrato nel paziente), precisa come “ le malformazioni oggi evidenziate non presentino i criteri di esclusione richiamati dai pareri emessi dal ### di ### del 17.01.2017 e 13.06.2017 (…) Si desume che dette menomazioni, sulla base del criterio del <<più probabile che non>> possano essere considerate riconducibili agli effetti teratogeni del farmaco talidomide assunto in gravidanza”. Dalle dichiarazioni testimoniali in atti, seppure non si evinca una prova immediata e diretta dell'assunzione di farmaci a base di talidomide da parte della madre del ### emerge univocamente che quest'ultima durante la gravidanza versava in uno stato di diffuso malessere caratterizzato da nausea e ripetuti episodi di vomito (cfr. deposizioni testimoniali testi ##### e ###. A parere della Corte, non può non tenersi conto della estrema difficoltà di fornire una prova diretta di circostanze avvenute ben sessanta anni prima, per cui si deve necessariamente ricorrere a ragionamenti di natura presuntiva, fondati su un criterio di ragionevole probabilità scientifica. In una simile prospettiva ermeneutica, ritiene la Corte che rientra sicuramente nel fatto notorio la circostanza che la talidomide venisse all'epoca comunemente usata come farmaco antinausea per le gestanti. Si aggiunga che l'odierno appellato è nato nel 1961, anno in cui i farmaci a base di talidomide erano ancora comunemente in commercio, atteso che in ### il decreto di revoca della produzione e commercializzazione di tutti i medicinali contenenti talidomide è stato adottato soltanto nell'anno 1962. Pertanto, si rinvengono in atti indizi gravi, precisi e concordanti, come tali idonei a fondare il convincimento del giudice, che rendono verosimile, sulla base di un criterio di ragionevole probabilità scientifica, l'assunzione di farmaci a base di talidomide da parte della madre dell'originario ricorrente nel corso della gravidanza. La consulenza tecnica d'ufficio e il compendio testimoniale del primo grado consentono del resto di affermare che: a) la malformazione dell'appellato è sicuramente di natura congenita; b) la madre del ### soffriva di nausee durante la gravidanza (v. prova testimoniale), che l'hanno costretta ad assumere farmaci; c) all'epoca della gravidanza (anno 1961), i farmaci a base di ### venivano comunemente prescritti ed erano di comune reperibilità sul mercato, essendo stati ritirati dal commercio solo nel 1962; d) come rilevato dal ### la menomazione riscontrata rientra tra le manifestazioni tipiche conseguenti all'assunzione della talidomide da parte della gestante; e) non è stata neanche allegata la sussistenza di fattori alternativi che possano aver originato la specifica malformazione (quali, ad esempio, la presenza di patologie genetiche). In definitiva, le informazioni acquisite attraverso l'audizione dei testimoni, la circostanza che all'epoca della gravidanza i farmaci a base di talidomide fossero comunemente in commercio e venissero abitualmente prescritti alle gestanti con problemi di nausea, la riconducibilità delle malformazioni riscontrate tra gli effetti tipici della ### da ### e l'esclusione di fattori causali alternativi, fanno ritenere che sussistono indizi gravi, precisi e concordanti, come tali idonei a fondare il convincimento del giudice circa la sussistenza del nesso causale, secondo una legge di ragionevole probabilità scientifica fondata sul criterio del più probabile che non, tra l'assunzione del farmaco a base di talidomide e la malformazione accertata. In quest'ordine di concetti, può ritenersi raggiunta prova sufficiente sia dell'utilizzo di farmaci a base di talidomide da parte della madre dell'appellato nel periodo gestazionale, sia del nesso di causalità tra tali farmaci e le menomazioni riscontrate nel caso di specie. Tali conclusioni non risultano scalfite dai rilievi contenuti nel presente appello, in cui si esprimono valutazioni soggettive non supportate da elementi diagnostici degni di maggior rilievo rispetto a quelli già presi in esame dal CTU in prime cure e si evidenziano valutazioni medico legali già prese in adeguata considerazione dall'ausiliario. Sul punto, il Ministero della ### si limita ad esporre un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni peritali di cui sopra, senza corroborare la sua pretesa con argomentazioni scientifiche tali da evidenziare l'illogicità del parere tecnico, se non facendo riferimento a considerazioni di ordine generale di cui il Ctu ha già tenuto conto. In un simile contesto, non ricorrono le ragioni per l'esercizio, da parte di questa Corte, del potere discrezionale di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio. Alla luce di quanto sin qui esposto, e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, ritiene il Collegio di condividere le valutazioni operate dal primo giudice, il quale ha scrupolosamente vagliato la fattispecie sottoposta al suo esame e, applicando i corretti principi giuridici, ne ha tratto le dovute conseguenze, giungendo alla condivisibile conclusione che le menomazioni di ### sono eziologicamente riconducibili agli effetti teratogeni del farmaco talidomide assunto in gravidanza dalla madre dell'appellato. Il secondo motivo di gravame va dunque respinto. *** 2.- Con il primo motivo di gravame, il Ministero della ### lamenta l'omesso esame dell'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo, assumendo che sarebbe decorso il termine quinquennale per l'esercizio del predetto diritto, dovendosi far risalire il dies a quo, ai sensi dell'art.2935 c.c., al momento della nascita del danneggiato, atteso che è a tale momento che l'appellato e/o i suoi genitori sarebbero venuti a conoscenza del danno in termini non solo di mera esistenza, ma anche di nesso di causalità tra l'assunzione del farmaco a base di talidomide e le menomazioni riportate. Il motivo è infondato. Nel caso di specie, come detto, la domanda rivolta dall'originario ricorrente e accolta dal Tribunale di Ancona è volta all'ottenimento dell'indennizzo previsto per i soggetti affetti da ### da ### introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 2, co. 363 L. n. 244/2007, il quale ha statuito che “l'indennizzo di cui all'art. 1 L. n. 229/2005 è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonomo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia”. La suddetta disposizione legislativa è entrata in vigore dall'1.01.2008, ad eccezione dell'art. 2, comma 13 e dell'art. 3, comma 36 che sono entrati in vigore dal 28.12.2017; pertanto, sicuramente l'appellato non avrebbe potuto proporre tale domanda prima della data di entrata in vigore della suddetta legge. A ciò si aggiunga che il D.M. 163/2009, all'art.2, prevede che “1. I soggetti, che intendono ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano le relative domande al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ### generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema, da ora denominata «### generale», entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. Tanto premesso, la domanda del sig. ### risulta trasmessa in data 17 gennaio 2017 e pervenuta al Ministero della ### in data 23 gennaio 2017. Ne segue che il termine decadenziale previsto dal D.M. 163/2009 risulta nella fattispecie pienamente rispettato. Ad ogni buon conto, rileva il Collegio che ciò che rileva non è tanto la conoscenza della patologia oggettivamente considerata, quanto piuttosto la conoscenza della sua eziologia, che è cosa diversa e corrisponde al momento conoscitivo ### giuridico, e quindi alla imputabilità, seppur astratta, della patologia alla assunzione del talidomide durante la gestazione. Tale conoscenza, che coincide con il dies a quo, si realizza infatti quando il soggetto è in grado, secondo un parametro di ordinaria diligenza, di individuare la causa della patologia a cui è affetto e rapportare quindi la propria malattia alla ### da ### non potendosi desumere tale conoscenza dalla mera insorgenza di una sintomatologia patologica. Per quanto sopra, deve ritenersi che, pur se non può negarsi che l'appellato avesse avuto immediata conoscenza della sua menomazione, la conoscenza “piena” della eziologia del danno da talidomide può essere collocata alla data della certificazione del Dott. ### del 16.01.2017 ovvero del referto specialistico del ### del 01.06.2017, certificazioni in cui si fa per la prima volta menzione della diagnosi di verosimile riconducibilità eziologica della malformazione del ### all'assunzione del ### da parte della propria madre durante la gravidanza (diagnosi poi confermata nella relazione medico legale del ### in data ###). Fino a tale momento, a parere del Collegio, non vi è prova univoca che l'istante abbia percepito la propria patologia come collegabile alla ### da ### assai risalenti nel tempo. Ne segue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione di cui al primo motivo di gravame. *** 3.- Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura infine la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale del diritto ai ratei dell'indennizzo richiesto, ai sensi dell'art. 2948 n.4 c.c.. La censura è infondata. ### condivide quanto statuito dal giudice di prime cure, richiamando il consolidato principio espresso dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.2563/2016, secondo la quale (in applicazione dell'orientamento espresso dalle ### con la sentenza n°178 del 30.12.2020) “I ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art. 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme (…)”. Tale pronuncia ha ribadito che “in tema di ratei di prestazioni assistenziali o previdenziali, occorre considerare, al fine della verifica del termine di prescrizione in concreto applicabile, se il credito sia o meno liquido e cioè se vi sia stata o meno messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme”. Nel caso di specie, trattandosi di ratei di prestazione assistenziale non liquidi, deve trovare applicazione l'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.. Ad ogni buon conto, ogni dubbio in proposito è stato fugato dall'art.1, comma 441 della legge n.178/2020, che ha espressamente chiarito che gli arretrati maturati dagli aventi diritto all'indennizzo di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 “sono corrisposti nel termine di prescrizione ordinaria di dieci anni”. Anche il terzo motivo di gravame va quindi disatteso. *** 4.- Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte di Appello di Ancona, ### e ### definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide: - rigetta l'appello; - condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi ### oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.; Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 13 Aprile 2023. ### est. ### (### sottoscritto digitalmente) Ha collaborato allo studio della controversia ed alla stesura della motivazione il ### U.P.P. Dr.ssa ### RG n. 185/2022




sintesi e commento
Indennizzo per Talidomide: Onere Probatorio e Prescrizione del Diritto
La Corte d'Appello di Ancona si è pronunciata in merito a una controversia relativa al diritto all'indennizzo previsto per i soggetti affetti da sindrome da talidomide, confermando la sentenza di primo grado favorevole all'appellato.
La vicenda trae origine dalla richiesta di un individuo affetto da malformazioni agli arti superiori, ritenute conseguenza dell'assunzione di farmaci a base di talidomide da parte della madre durante la gravidanza. L'interessato aveva invocato l'applicazione dell'articolo 2, comma 363, della legge n. 244/2007, che prevede un indennizzo per i soggetti affetti da tale sindrome. Il Ministero della ### aveva impugnato la sentenza di primo grado, sollevando eccezioni di prescrizione del diritto all'indennizzo, contestando la prova dell'assunzione del farmaco da parte della madre e del nesso di causalità tra l'assunzione e le malformazioni, nonché la qualificazione della prescrizione come decennale anziché quinquennale.
La Corte d'Appello ha respinto integralmente l'appello del Ministero. In primo luogo, ha ritenuto provata, seppur in via presuntiva, l'assunzione del farmaco da parte della madre durante la gravidanza. Pur in assenza di una prova diretta, i giudici hanno valorizzato il principio secondo cui, in materia di nesso causale, è sufficiente una ragionevole probabilità scientifica. A tal fine, hanno considerato la consulenza tecnica d'ufficio, che aveva accertato la natura congenita delle malformazioni e la loro riconducibilità agli effetti teratogeni della talidomide. Inoltre, sono state considerate le testimonianze che attestavano lo stato di malessere della madre durante la gravidanza, caratterizzato da nausea e vomito, e la circostanza, considerata fatto notorio, che all'epoca la talidomide fosse comunemente utilizzata come farmaco antinausea per le gestanti.
Quanto all'eccezione di prescrizione, la Corte ha ritenuto che il termine non potesse decorrere dalla nascita, bensì dal momento in cui l'interessato ha avuto piena consapevolezza dell'eziologia delle proprie malformazioni, ovvero quando è stato in grado di collegarle all'assunzione di talidomide da parte della madre. Tale consapevolezza è stata individuata nella data delle certificazioni mediche che per la prima volta menzionavano la possibile riconducibilità delle malformazioni all'assunzione del farmaco. Infine, la Corte ha confermato la natura decennale della prescrizione dei ratei dell'indennizzo, richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione e la successiva normativa che ha espressamente chiarito che gli arretrati maturati dagli aventi diritto all'indennizzo sono corrisposti nel termine di prescrizione ordinaria di dieci anni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.