CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Sentenza n. 1216/2019 del 24-05-2019
principi giuridici
È nulla la clausola di riserva di usufrutto contenuta in un atto di donazione, con cui il donante si riservi la facoltà di designare con testamento un terzo beneficiario del diritto reale, stante l'inammissibilità di un'offerta contrattuale in favore di persona indeterminata e l'impossibilità del perfezionamento della donazione dell'usufrutto con l'accettazione da parte del donatario dell'offerta del donante, prima della morte di quest'ultimo.
Il contratto preliminare di vendita, in quanto accordo obbligatorio volto alla successiva stipula di un contratto definitivo traslativo della proprietà, non è qualificabile o assimilabile ad un contratto di vendita, poiché quest'ultimo regola l'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà non abbisogna di un ulteriore atto negoziale.
Ai fini della ricomprensione di un bene nella comunione legale tra i coniugi, occorre fare riferimento alla data di stipulazione del contratto di trasferimento del diritto di proprietà ovvero, in caso di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., al momento del passaggio in giudicato della stessa, poiché solo con tale evento il promittente acquirente, coniugato in regime di comunione legale dei beni, acquista irrevocabilmente la proprietà del bene.
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testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'### La Corte d'### di ### - ### - composta da: 1) Dott. ### 2) Dott.ssa ### rel. ed est. 3) Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2338/2017 R.G., avente per oggetto: “successione”; TRA ### nato a ### il ###, c.f. ###, e ### nata a ### il ###, c.f. ###, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ### giusta procura in atti; ### CONTRO ### nata a ### il ###, c.f. ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura in atti; ### all'udienza del 4 marzo 2019 venivano precisate le conclusioni come da verbale in atti. ### sentenza n. 650/2017 dell'11 aprile 2017 il Tribunale di Siracusa rigettava la domanda formulata dai fratelli ### e ### nei confronti di ### avente ad oggetto la declaratoria di nullità della clausola di riserva dell'usufrutto a favore del terzo, contenuta negli atti di donazione del 15 febbraio 1982, e accoglieva la domanda riconvenzionale e dichiarava che la ### era proprietaria per la quota di un mezzo indiviso degli immobili siti in ### via ### - via ### e dichiarava che la ### era titolare del diritto di abitazione; rimetteva la causa sul ruolo come da separata ordinanza. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello ### e ### e hanno chiesto, in riforma della stessa per i motivi di seguito esaminati, di dichiarare che il diritto di usufrutto si è consolidato con la nuda proprietà dei beni oggetto delle donazioni del 15 febbraio 1982 disponendo la cancellazione della trascrizione del 20 dicembre 1983 e denuncia di successione; di dichiarare che il de cuius, ### era proprietario esclusivo degli immobili siti in ### via ### - via ### Instauratosi il contraddittorio, si è costituita ### e ha eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto per la riserva di appello formulata dalla parte appellante all'udienza del 21 giugno 2017; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione perché infondata. Indi, all'udienza del 4 marzo 2019 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va esaminata l'eccezione formulata dalla parte appellata di inammissibilità dell'appello proposto immediatamente avverso la sentenza non definitiva, nonostante una riserva di impugnazione formulata nel giudizio di primo grado. Detta eccezione appare infondata e va, di conseguenza, rigettata. Ed infatti, è vero che la formulazione della riserva di appello ai sensi dell'art. 340 c.p.c. preclude la proponibilità dell'appello immediato, tuttavia nella fattispecie in esame non sussiste un rituale esercizio della facoltà di riserva di impugnazione; in particolare, dall'esame del verbale di udienza del 21 giugno 2017, la prima successiva alla pubblicazione della sentenza dell'11 aprile 2017, il difensore dei ### chiede la revoca dell'ordinanza di rimessione sul ruolo e di nomina del consulente tecnico di ufficio «in quanto la sentenza non è divenuta irrevocabile, sentenza per la quale fa riserva di appello» (cfr. verbale dell'udienza sopra cit.). Orbene, osserva il collegio che il riferimento alla “irrevocabilità” della sentenza al fine di procedere alla continuazione dell'attività istruttoria e la mancata scadenza dei termini di impugnazione, rende evidente la volontà della parte di impugnare immediatamente la sentenza in questione e l'espressione “riserva” di appello viene evidentemente utilizzata nel senso di riserva entro il termine per impugnare immediatamente la sentenza medesima. Detto ciò e passando all'esame del merito, con il primo motivo di impugnazione i ### censurano la sentenza del primo giudice di rigetto della declaratoria di nullità della riserva di usufrutto, apposta ai contratti di donazione, a favore di persona da nominare con testamento; infatti, a dire degli appellanti, la riserva di usufrutto deve essere fatta nei confronti di una persona determinata, a cui la proposta di donazione del diritto reale deve essere indirizzata e non può essere in incertam personam. Inoltre, sempre a dire degli stessi, in caso di donazione con riserva di usufrutto ex art. 796 c.c. non è possibile disporre del diritto di usufrutto mortis causa perché l'usufrutto del de cuius si è estinto con la morte. Indi, chiedono di accertare che il diritto di usufrutto di ### con la morte del predetto, si è consolidato con la nuda proprietà di essi appellanti e di conseguenza di disporre la cancellazione delle trascrizioni contro. Detto motivo appare fondato e va, di conseguenza, accolto. Ed invero, dall'esame degli atti di donazione del 15 febbraio 1982 risulta che ### dona rispettivamente ai figli ### e ### un tratto di terreno sito in territorio di ### contrada “Dagala” in catasto, il primo tratto, al foglio 72 part. 172 e, il secondo, al foglio 72 part. 163, e che in entrambi gli atti il donante si riserva il diritto di usufrutto in suo favore vita natural durante e in favore di un terzo da designare nel testamento. Con successivo testamento pubblico del 20 dicembre 1983 ### designa la moglie, ### quale terza titolare del diritto di usufrutto riservato con gli atti di donazione. Questa clausola è nulla. Infatti, secondo quando statuito dalla S.C. «Mentre la donazione con riserva di usufrutto in favore del donante configura un negozio unitario, avente ad oggetto il trasferimento immediato della nuda proprietà ed, a termine, il trasferimento dei diritti corrispondenti all'usufrutto, mantenuti temporaneamente dal donante, la donazione con riserva di usufrutto in favore di un terzo dà luogo a due distinti negozi: un trasferimento della nuda proprietà in favore del donatario, ed un'offerta di donazione dell'usufrutto in favore del terzo, improduttiva di effetti fino a che non intervenga l'accettazione del terzo medesimo, prima della morte del costituente, nella prescritta forma dell'atto pubblico. Da tanto consegue che, qualora il donante riservi l'usufrutto sui beni donati a proprio vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di un terzo, come consentito dall'art. 796 c.c., il donatario della nuda proprietà acquista il pieno dominio alla cessazione dell'usufrutto del donante, se il terzo riservatario non abbia accettato prima della morte del donante stesso; consegue altresì la non configurabilità di una riserva di usufrutto in favore di un soggetto non determinato al momento della donazione, ma da nominarsi con testamento, stante l'inammissibilità di un'offerta contrattuale in favore di persona indeterminata e comunque l'impossibilità del perfezionamento della donazione dell'usufrutto, con l'accettazione da parte del donatario dell'offerta del donante, prima della morte di quest'ultimo» (Cass. n. 2899/1975). ###.C. recentemente ribadisce che «La donazione dell'usufrutto in favore di un terzo, contenuta nella donazione con riserva di usufrutto di cui all'art. 796 c.c., si perfeziona con l'accettazione da parte del donatario, la quale può essere contenuta nel medesimo atto ovvero intervenire con atto pubblico posteriore, richiedendosi in quest'ultimo caso, ai fini del perfezionamento della fattispecie, la relativa notificazione al donante» (Cass. ord. n. 7444/2019), derivando da ciò che «Il donante che si sia riservato l'usufrutto ex art. 796 c.c. non può trasmetterlo “mortis causa”, poiché esso si estingue con la morte del titolare a norma dell'art. 979 c.c.; nella diversa ipotesi del legato di usufrutto, il testatore ha la piena proprietà al tempo dell'apertura della successione, sicché può legare l'usufrutto, scindendolo dalla nuda proprietà trasmessa ad altro successore» (Cass. n. 20788/2015). Indi, va dichiarata la nullità della clausola con cui il donante negli atti di donazione di cui sopra si riserva il diritto di nominare con testamento un terzo cui donare l'usufrutto del bene donato e della successiva clausola del testamento pubblico di designazione del terzo nella persona della moglie, ### con conseguente consolidamento, alla morte di ### dell'usufrutto con la nuda proprietà. La domanda di cancellazione della trascrizione del testamento e della dichiarazione di successione non può essere accolta sia perché non formulata nel giudizio di primo grado e, quindi, nuova in questo grado, sia perché, in ogni caso, manca la prova della trascrizione di questi atti. Con il secondo motivo di impugnazione i ### censurano la sentenza del primo giudice per aver accolto la domanda riconvenzionale della ### di accertamento della proprietà per la quota di un mezzo degli immobili siti in ### via ### e via ### oggetto della sentenza di trasferimento ex art. 2932 del 13 aprile 2001, dovendosi i beni essere compresi nella comunione legale dei beni tra i coniugi ### e ### A dire degli appellanti, invece, i detti beni erano stati oggetto di un contratto preliminare stipulato dal de cuius prima del matrimonio e, pertanto, il diritto di credito collegato al preliminare non era caduto in comunione ai sensi dell'art. 177 lett. a) c.c. e, trattandosi di un bene personale, la controparte non era proprietaria della metà del detto bene iure proprio, bensì solo della quota ereditaria spettante sull'asse relitto dal marito. Detto motivo appare infondato e va, di conseguenza, rigettato. Ed infatti, per poter identificare il momento in cui il bene oggetto di un preliminare di acquisto cade in comunione occorre considerare due aspetti, e cioè il contratto preliminare attribuisce un diritto (di credito) per la stipula di un altro contratto ### in quanto il contratto preliminare non ha efficacia reale, ed, inoltre, la comunione legale dei beni ha ad oggetto beni non crediti, in quanto le norme in tema di comunione legale si riferiscono a beni materiali e non a diritti di credito. Il contratto preliminare di vendita, cioè l'accordo obbligatorio con cui le parti si impegnano ad una successiva manifestazione di volontà traslativa della proprietà, non è qualificabile o assimilabile ad un contratto di vendita, poiché il contratto di vendita regola l'ipotesi diversa nella quale il trasferimento della proprietà non abbisogna di un ulteriore atto negoziale. Orbene, la comunione legale fra i coniugi, di cui all'art. 177 c.c., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della “res” o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi le semplici situazioni obbligatorie, (diritto di credito ad ottenere la stipula di un altro contratto) per la loro stessa natura relative e personali, pur se strumentali all'acquisizione di una “res”. Da ciò consegue che, al fine di stabilire se il bene ricada, o meno, nella comunione legale tra i coniugi, bisogna fare riferimento alla data della stipulazione del contratto di trasferimento del diritto di proprietà e nella specie, alla sentenza costitutiva di trasferimento del bene ex art. 2932 c.c., poiché solo con il passaggio in giudicato della detta sentenza, il promittente acquirente, coniugato in regime di comunione legale dei beni, acquista, irrevocabilmente, la proprietà dei beni ( in questo senso Cass. n. 13570/2018, dettata in tema di acquisto della titolarità dell'immobile da parte del singolo socio di una cooperativa, secondo cui «In tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale, il momento determinativo dell'acquisto della titolarità dell'immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada, o meno, nella comunione legale tra coniugi, è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale …, poiché solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprietà dell'alloggio …, mentre la semplice qualità di socio, e la correlata “prenotazione”, in tale veste, dell'alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della “communio incidens” familiare»). Alla stregua delle superiori considerazioni, nella specie non sussistendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 179 c.c. - o meglio non sussistendo la prova -, gli immobili in questione devono ritenersi sottoposti al regime della comunione legale, Con il terzo motivo di appello la parte appellante censura, più che la sentenza emessa dal primo giudice, l'ordinanza con cui il giudice dispone consulenza tecnica di ufficio conferendo l'incarico di valutare anche i beni donati da portare in collazione. Con il quarto motivo di appello i ### censurano i poteri istruttori esercitati dal primo giudice richiedendo, al fine dell'istruzione della domanda di divisione formulata dalla ### di verificare la regolarità urbanistica dei fabbricati da dividere. Questi motivi, più che infondati, sono inammissibili. Infatti, secondo la giurisprudenza della S.C. in caso di impugnazione di sentenza non definitiva, il giudice dell'appello deve limitare il proprio esame alla materia che ha formato oggetto della decisione di primo grado e non può estenderlo alle questioni ed ai profili della causa per i quali vi sia stata riserva di tale decisione ( in questo senso Cass. n. 24163/13, Cass. n. 7666/94, Cass. n. 595/92 e Cass. n. 2435/85). Indi, nella specie il primo giudice, con la sentenza non definitiva, si pronuncia solo sulla nullità della clausola di riserva di usufrutto apposta alle donazioni sopra indicate, nonché sulla domanda relativa alla proprietà degli immobili di via ### - via ### il primo giudice rimette la causa sul ruolo per l'istruttoria della domanda di divisione, al cui esito viene riservata la decisione. ### di questa Corte, quindi, deve essere necessariamente limitato esclusivamente alle questioni decise dal primo giudice. Esula, poi, da questo giudizio la questione relativa alle ripercussioni della presente decisione sulle domande da essa dipendenti dalla presente decisione, che ancora debbono essere esaminate e decise dal primo giudice. Quanto alle spese processuali, il giudice del gravame che, in via definitiva, decida sull'appello avverso una sentenza non definitiva, esaurisce, con la sua pronuncia, l'ambito del “thema decidendum”, chiudendo il processo davanti a sé e, pertanto, deve statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, restando la liquidazione di quelle di primo grado affidata al giudice corrispondente, che dovrà provvedervi all'atto della emanazione della sentenza definitiva. Sussistono giustificati motivi, in relazione al parziale accoglimento dell'appello, di compensare tra le parti le spese per metà, mentre per l'altra metà le spese di questo giudizio di secondo grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellata nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, entrato in vigore il 3 aprile 2014, che all'art. 28 stabilisce che «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore» e tenuto conto del valore della controversia (da ### a ### ). P.Q.M. La Corte di ### di ### definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2338/2017 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da ### e da ### avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 650/2017 dell'11 aprile 2017, dichiara la nullità della clausola con cui il donante, ### negli atti di donazione del 23 febbraio 1982 in favore dei figli ### e ### si riserva il diritto di nominare con testamento un terzo cui donare l'usufrutto del bene donato, nonché la successiva clausola del testamento pubblico di designazione del terzo nella persona della moglie, ### Rigetta per il resto l'appello. ### al rimborso in favore dei ### di metà delle spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in complessivi ### per compensi, di cui ### (metà di ### ) per fase di studio della controversia, ### (metà di ### ) per fase introduttiva del giudizio ed ### (metà di ### ) per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e ### Compensa la restante metà. Così deciso in ### il 21 maggio 2019 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di #### (dott.ssa ### (dott. ### RG n. 2338/2017




sintesi e commento
Nullità della Riserva di Usufrutto a Favore di Terzo Indeterminato in Atto di Donazione
La Corte d'### si è pronunciata su una controversia ereditaria originata da una domanda di nullità di una clausola contenuta in atti di donazione. La vicenda trae origine da un atto con il quale un soggetto donava ai propri figli dei terreni, riservandosi il diritto di usufrutto non solo a proprio favore, ma anche a favore di un terzo, da designarsi con testamento. Successivamente, con testamento pubblico, il donante designava la propria moglie quale beneficiaria di tale diritto di usufrutto.
I figli del donante, in qualità di appellanti, contestavano la validità della riserva di usufrutto a favore di un terzo, sostenendo che tale riserva dovesse essere fatta nei confronti di una persona determinata e non potesse essere lasciata all'individuazione testamentaria.
La Corte d'### ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado. I giudici hanno dichiarato la nullità della clausola con cui il donante si era riservato il diritto di nominare, tramite testamento, un terzo cui donare l'usufrutto del bene donato, nonché la successiva clausola testamentaria di designazione del terzo nella persona della moglie. La decisione si fonda sul principio secondo cui la donazione con riserva di usufrutto a favore di un terzo dà luogo a due distinti negozi: un trasferimento della nuda proprietà in favore del donatario e un'offerta di donazione dell'usufrutto in favore del terzo, improduttiva di effetti fino a che non intervenga l'accettazione del terzo medesimo, prima della morte del costituente, nella prescritta forma dell'atto pubblico. La Corte ha richiamato precedenti pronunce della Suprema Corte, sottolineando l'inammissibilità di un'offerta contrattuale in favore di persona indeterminata e l'impossibilità del perfezionamento della donazione dell'usufrutto con l'accettazione da parte del donatario dell'offerta del donante, prima della morte di quest'ultimo. Di conseguenza, alla morte del donante, l'usufrutto si è consolidato con la nuda proprietà.
Nel prosieguo della trattazione, la Corte ha affrontato la questione della proprietà di alcuni immobili, oggetto di una sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c., e la loro inclusione nella comunione legale dei beni tra i coniugi. Gli appellanti sostenevano che tali beni fossero stati oggetto di un contratto preliminare stipulato dal de cuius prima del matrimonio e che, pertanto, il diritto di credito collegato al preliminare non fosse caduto in comunione. La Corte ha rigettato tale motivo di appello, affermando che, ai fini della comunione legale, occorre fare riferimento alla data della stipulazione del contratto di trasferimento del diritto di proprietà, ovvero alla sentenza costitutiva di trasferimento del bene ex art. 2932 c.c. Pertanto, non sussistendo alcuna delle ipotesi di esclusione dalla comunione legale previste dall'art. 179 c.c., gli immobili in questione sono stati ritenuti sottoposti al regime della comunione legale.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di appello relativi ai poteri istruttori esercitati dal giudice di primo grado, in quanto tali questioni non avevano formato oggetto della decisione non definitiva impugnata.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.