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CORTE D'APPELLO DI LECCE

Sentenza n. 304/2024 del 05-04-2024

principi giuridici

Nel rapporto interno tra struttura sanitaria e medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva del medico deve essere ripartita in misura paritaria, salvo che la struttura dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, imprevedibile ed improbabile devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute.

L'obbligo per le strutture sanitarie di garantire il medico, relativamente all'attività di servizio, mediante polizza assicurativa, attiene al personale medico dipendente e non si estende ai professionisti operanti in regime libero-professionale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Ripartizione di Responsabilità Medica e Strutturale: Limiti alla Rivalsa in Caso di Errore Chirurgico


La Corte d'Appello si è pronunciata su una complessa vicenda di responsabilità medica, originata da un intervento di rivascolarizzazione miocardica. Un paziente aveva citato in giudizio una struttura sanitaria, lamentando danni conseguenti a presunte negligenze mediche durante e dopo l'intervento. La struttura aveva chiamato in causa il medico chirurgo, chiedendo di essere manlevata in caso di condanna. Il medico, a sua volta, aveva chiamato in causa la propria compagnia assicurativa.
Il Tribunale di primo grado aveva accertato la responsabilità della struttura sanitaria e del medico, condannando entrambi al risarcimento del danno. In particolare, aveva condannato il medico a rifondere integralmente alla struttura quanto da questa versato al paziente e aveva condannato l'assicurazione del medico a manlevare quest'ultimo.
La compagnia assicurativa del medico e il medico stesso hanno impugnato la sentenza. La Corte d'Appello, pur confermando la sussistenza di profili di colpa nella condotta del medico, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado. I giudici hanno ritenuto che, nel caso di specie, non sussistessero i presupposti per una rivalsa integrale della struttura sanitaria nei confronti del medico.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel rapporto interno tra struttura sanitaria e medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva del medico deve essere ripartita in misura paritaria, salvo che la struttura dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, imprevedibile ed improbabile devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute. Nel caso in esame, pur riconoscendo un errore tecnico da parte del medico, la Corte ha escluso che tale errore integrasse una devianza di tale portata. Di conseguenza, ha limitato il diritto di rivalsa della struttura sanitaria alla metà di quanto versato al paziente.
La Corte ha inoltre rigettato la richiesta di annullamento del contratto di assicurazione, presentata dalla compagnia assicurativa, ritenendo non provato che il medico fosse a conoscenza della richiesta di risarcimento danni avanzata dal paziente al momento della stipula della polizza. Infine, ha respinto la tesi secondo cui la struttura sanitaria, in quanto obbligata per legge a dotarsi di una copertura assicurativa per i propri medici, non potesse esercitare azione di rivalsa nei confronti del medico stesso. La Corte ha rilevato che, nel caso di specie, il medico operava presso la struttura in regime libero-professionale e che il contratto stipulato tra le parti prevedeva espressamente l'obbligo per il medico di stipulare una propria polizza assicurativa.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce - ### civile - composta dai ### 1) Dott. ### - Presidente 2) Dott.ssa ### - ### 3) Dott.ssa ### - ### rel.  ha pronunciato la seguente ### nella causa in grado d'appello iscritta al n. 696/2021 del ###, promossa DA ### S.P.A. (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ###, ### e ### mandato in atti ####À ### & ### S.R.L. (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti #### di #### e ### mandato in atti ### CONTRO ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### mandato in atti ### e ### NONCHÉ CONTRO #### e ### nella qualità di eredi di #### procuratori delle parti hanno precisato le loro conclusioni come da note scritte depositate per l'udienza del 07.11.2023, da intendersi qui per integralmente riportate.  ### atto di citazione del 20.03.2015, ### - premesso che: -dall'08.10.2009 al 10.10.2009 il deducente si trovava ricoverato presso l'U.O. di cardiologia di ### di ### S.r.l. dove, a seguito di esame coronografico, gli veniva riscontrata la presenza di “stenosi critica del ramo discendente anteriore ostiale ed occlusione totale poco dopo l'origine”; -pochi giorni dopo veniva nuovamente ricoverato e, in data ###, veniva sottoposto ad intervento di “rivascolarizzazione miocardica a cuore battente mediante anastomosi, longitudinale mediana”; -in data ###, in seguito ad esame radiografico di controllo, emergeva “irregolarità diffusa del disegno polmonare da bronco pneumopatia cronica ostruttiva da pregressa sternotomia mediana”, tanto che il ### veniva nuovamente sottoposto ad intervento chirurgico di confezionamento di flap di muscoli pettorali; -nei mesi successivi, a seguito di esami di controllo, emergeva la presenza di diastasi dello sterno e alterazioni morfostrutturali con lamentata “toracoalgia mediana, subcontinua, esacerbazione della sintomatologia alla massima espansione del mantice respiratorio che risulta limitata ed associata a crepiti ossei”; -le condizioni in cui versa il sig. ### sono diretta conseguenza della negligente ed imprudente condotta tenuta dai sanitari che hanno eseguito gli interventi, in conseguenza della quale lo stesso lamenta allo stato un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 6% del totale, oltre all'inabilità temporanea; -la responsabilità dei danni è da attribuirsi alla struttura sanitaria presso la quale il deducente è stato sottoposto alle cure sopra descritte - conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di #### di ### S.r.l., al fine di far accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta per tutti i danni non patrimoniali subiti e, per l'effetto, ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento del pregiudizio subito, quantificato nella somma di ### Instaurato il contraddittorio, si costituiva ### di ### S.r.l., chiedendo in via preliminare di essere autorizzata alla chiamata in giudizio del dott. ### primo operatore della procedura chirurgica eseguita sull'attore, per essere da questo manlevata in caso, denegato, di condanna. Nel merito, in via principale chiedeva il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti e, in subordine, la condanna del dott. ### a risarcire i danni occorsi all'attore; in via gradata chiedeva altresì, previo accertamento e determinazione delle rispettive responsabilità, dichiararsi ### di ### S.r.l. tenuta al risarcimento limitatamente alla sua quota di competenza e dichiararsi il terzo chiamato tenuto a rimborsare alla stessa la somma da questa dovuta all'attore, in forza del vincolo di solidarietà passiva; sempre in via subordinata, dichiarare il dott. ### tenuto a manlevare e tenere indenne ### di ### S.r.l. da quanto quest'ultima fosse stata tenuta a pagare in ragione di sue accertate responsabilità e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di tanto in favore di parte attrice. 
Autorizzata la chiamata, si costituiva il dott. ### il quale chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa la ### S.p.A. al fine di essere manlevato in ipotesi di sua soccombenza. Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande di parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto; in subordine, di limitare la somma da risarcire in quella ritenuta di giustizia, dichiarando la propria assicuratrice tenuta a manlevarlo e tenerlo indenne da quanto fosse obbligato a pagare in conseguenza dei fatti descritti in citazione e, per l'effetto, condannarla al pagamento di ogni somma posta a suo carico; in ogni caso, ai sensi dell'art. 1917, terzo comma, c.c., porre a carico della convenuta compagnia assicurativa le spese da esso sostenute per resistere all'azione promossa nei suoi confronti. 
Autorizzata la chiamata, si costituiva l'### S.p.A. la quale chiedeva di dichiarare inammissibile la domanda avanzata nei confronti del dott. ### e di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del proprio assicurato nonché la responsabilità diretta ed esclusiva di ### di ### S.r.l. anche per quanto riferibile al medico intervenuto, laddove fosse configurabile un inadempimento colpevole. Nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto di tutte le domande avanzate nei confronti del dott. ### siccome infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata, in caso di accertata responsabilità professionale del medico convenuto, di accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria diretta ed esclusiva, in ragione del suo operato, della struttura sanitaria o, comunque, il diritto del dott. ### ad essere tenuto indenne da quest'ultima e/o dalla compagnia assicuratrice dell'ente, con conseguente condanna di queste ultime a pagare direttamente ex art. 1917 c.c. a parte attrice il risarcimento eventualmente dovuto. In via ulteriormente subordinata, per il caso di mancata stipula della polizza assicurativa da parte della struttura sanitaria convenuta o di mancata operatività della garanzia, chiedeva di accertare l'inadempimento di quest'ultima all'obbligo imposto ex lege e dal contratto collettivo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità verso terzi in favore del proprio personale sanitario e, conseguentemente, di condannarla a risarcire il dott. ### dei danni subiti in dipendenza di detto inadempimento; in via ulteriormente subordinata, rigettare la domanda proposta dalla struttura verso il dott. ### siccome inammissibile e infondata. In ulteriore subordine, laddove il giudizio dovesse estendersi anche in punto di quantum, accertare e dichiarare l'esatta natura ed entità dei danni effettivamente risarcibili; quanto ai rapporti assicurativi con le compagnie assicuratrici della struttura sanitaria, chiedeva di accertare e dichiarare la operatività delle polizze stipulate da quest'ultima anche in favore del dott. ### e quindi il diritto dello stesso ad essere tenuto indenne da ogni conseguenza pregiudizievole; per l'effetto, condannare direttamente la compagnia di assicurazione della struttura ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 secondo comma c.c. a corrispondere a parte attrice quanto fosse ritenuto dovuto. Infine, con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal dott. ### nei propri confronti chiedeva il rigetto della domanda in quanto eccepiva l'inoperatività della polizza non vertendosi in tema di colpa grave; in via subordinata chiedeva di accertare e dichiarare la operatività in secondo rischio della polizza stipulata con ### S.p.A.. 
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale e c.t.u. medico-legale. 
All'esito, con sentenza n. 1498/2021, depositata in data ###, il Tribunale adito: 1. condannava ### di ### S.r.l. al pagamento in favore di ### della somma di ### oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo, a titolo di risarcimento danni, condannandola altresì al pagamento delle spese di lite e c.t.u.; 2. condannava il dott. ### a rifondere la struttura di quanto tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento danni e spese di lite e c.t.u.; 3. condannava ### S.p.A. a manlevare e tenere indenne il sanitario per quanto costretto a corrispondere a ### di ### S.r.l.. 
Avverso tale sentenza, ### S.p.A. ha proposto appello, dinanzi a questa Corte, per le ragioni che saranno in seguito prese in esame.  ### di ### & ### S.r.l.  ### altresì ### il quale ha proposto a sua volta appello incidentale.  #### e ### nella qualità di eredi di ### pur regolarmente citati, sono rimasti contumaci. 
All'udienza del 07.11.2023, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo deposito di note di trattazione scritta e il Collegio tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE I primi tre motivi d'appello principale e il motivo d'appello incidentale, attesa l'intrinseca connessione, meritano trattazione congiunta. 
Con il primo motivo d'appello, la ### S.p.A. censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha condannato il dott. ### a rifondere integralmente alla struttura sanitaria quanto da essa dovuto al paziente a titolo di risarcimento danni. A dire dell'appellante, il decisum si pone in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte che ritiene che, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico, la responsabilità deve essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata. Viene pertanto esclusa la possibilità che la struttura, nel caso di colpa esclusiva del sanitario, ad eccezione del caso in cui si manifesti un evidente iato tra (grave e straordinaria) malpractice e fisiologica attività economica d'impresa, eserciti un diritto di rivalsa integrale nei confronti del medico. Fermi i limiti della rivalsa, atteso che nel caso di specie non appaiono ravvisabili i presupposti di una grave e straordinaria malpractice, l'appellante contesta altresì che sia ravvisabile una colpa nella condotta tenuta dal dott. ### e ciò in considerazione sia della storia clinica del paziente, sia della complessità della vicenda, sia della correttezza, attestata dal ### dell'opzione terapeutica adottata nella scelta della rivascolarizzazione miocardica mediante ### sia infine del fatto che il secondo intervento chirurgico riparatore eseguito da altra equipe, di cui non faceva parte il dott. ### si è rivelato inadeguato e non risolutivo. 
Con il secondo motivo, l'appellante si duole, ancor più specificamente, che il Tribunale abbia definito la condotta del medico come “gravemente colposa”, ovverosia connotata da grossolana trascuratezza, nonostante alcuna prova possa dirsi raggiunta in tal senso. 
Con la prima parte del terzo motivo, l'appellante evidenzia che il Tribunale ha errato nel ritenere operante la garanzia assicurativa in favore del sanitario: l'art. 16 punto 4 delle condizioni generali di contratto esclude la copertura in caso di azione di rivalsa esercitata dalla struttura nei confronti del medico, a meno che questi non abbia agito con colpa grave, situazione questa che, nel caso di specie, come già ribadito, non si è verificata e comunque non è stata dimostrata. 
Con un unico motivo di appello incidentale, il dott. ### si duole, al pari di quanto dedotto dall'appellante principale, che il Tribunale abbia ritenuto la sua condotta caratterizzata da grave negligenza. Più precisamente, il deducente sostiene che si sarebbe dovuto tenere in adeguato conto innanzitutto che l'intervento oggetto del presente giudizio e da questi effettuato era di chirurgia di alta specializzazione ed inoltre che il secondo intervento, al quale invece egli non aveva preso parte, non è stato risolutivo, come emerso in sede di c.t.u.: per tali ragioni, al massimo potevano essere ritenuti sussistenti profili di colpa lieve. In subordine, a suo dire, la rivalsa della ### doveva almeno contenersi nella misura del cinquanta per cento. 
Il primo motivo di appello principale e l'appello incidentale sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito indicate. 
In primo luogo deve ritenersi l'infondatezza delle doglianze avanzate dagli odierni istanti in ordine all'assenza di colpa nella condotta del dott. ### Dalla lettura della perizia in atti redatta dalla dott. ### medico legale, emerge invero che l'evento “diastasi sternale” rappresenta una complicanza nota della sternotomia mediana post intervento cardiochirurgico, correlabile ad un fattore di rischio intra-operatorio da errata tecnica chirurgica. A dire del perito, la condotta del cardiochirurgo rivela dei profili di responsabilità professionale per prestazione negligente ed imperita per errore nella tecnica chirurgica nell'atto di chiusura sternale, condotta che si pone in correlazione causale con l'attuale situazione in cui versa il sig. ### che presenta uno sterno completamente disastato, con segni importanti di pseudoartrosi. 
Le predette considerazioni non risultano confutate alla luce dei motivi d'appello, non potendo in particolare essere valorizzati in tal senso i fattori di rischio preoperatori rappresentati dalle pregresse condizioni del paziente (affetto da obesità, diabete e ###. Il consulente, infatti, pur avendo dato atto della sussistenza di detti rischi, li ha ritenuti non rappresentativi nel caso di specie (v. pag. 20 CTU) e ha concluso per la preponderanza causale dei fattori intraoperatori dovuti ad una tecnica chirurgica errata. Nessun rilievo può poi all'evidenza essere attribuito al fatto che la scelta terapeutica sia stata corretta, atteso che oggetto del giudizio non sono le conseguenze dannose ascrivibili alla procedura in sè di rivascolarizzazione miocardica mediante ### cui il ### è stato sottoposto. 
Tanto premesso, infondata deve altresì ritenersi la censura in ordine all'assenza di colpa grave nella condotta del cardiochirurgo. 
Come noto, la condotta del medico va esaminata con riguardo alla specializzazione esercitata, adeguata alla natura e al livello di pericolosità della prestazione, implicante scrupolosa attenzione ed elevata preparazione professionale: in altri termini, ai diversi gradi di specializzazione corrispondono diversi gradi di perizia, per cui chi assume un'obbligazione nella qualità di specialista, o una obbligazione che presuppone una tale qualità, è tenuto alla perizia che è normale attendersi dalla sua categoria. 
Orbene, nel caso di specie, cinque mesi dopo l'intervento, il ### presentava una deiescenza sternale con diastasi riparata in quanto dolorosa ed instabile; in buona sostanza presentava uno sterno completamente disastato. 
Come argomentato dal consulente d'ufficio, la diastasi sternale rappresenta una complicanza nota della sternotomia mediana post-intervento cardiochirurgico: era dunque ragionevole attendersi che l'operatore prestasse particolare cura al fine di ottenere una fissazione stabile e duratura, anche perché erano presenti dei fattori di rischio pre-operatori. Né risulta dimostrato che nel corso dell'operazione siano intervenute delle complicanze che abbiano influito negativamente sulla chiusura sternale. Non ultimo, spettava al chirurgo valutare attentamente i fattori di rischio e, se del caso, optare per un approccio mini-invasivo, atteso che le tecniche oggi disponibili sono le più varie e la scelta chirurgicoterapeutica deve essere ristretta all'opzione interventistica che dimostri basse recidive e/o complicanze (vedi ###. 
Le predette considerazioni portano a ritenere che nel caso di specie la condotta del sanitario sia stata caratterizzata da un grave errore tecnico, attesa la divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi da uno specialista di nota competenza e preparazione, e ciò a maggior ragione a voler considerare che si trattava di un intervento d'elezione. 
Quanto al fatto che il successivo intervento riparatore, al quale il dott. ### non ha preso parte, si sia dimostrato inadeguato e non risolutivo, la circostanza non vale ad esimere da responsabilità il professionista, atteso che, come sopra argomentato, il danno lamentato dal sig. ### è riconducibile agli errori compiuti nel corso dell'intervento da quest'ultimo eseguito. 
Passando all'esame del motivo attinente il quantum della rivalsa disposta dal Tribunale in favore della ### di ### S.r.l., va richiamata la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, in ipotesi di rivalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva del medico dev'essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo di cui all'art. 1298 c.c., comma 2, e art. 2055 c.c., comma 3, ciò in quanto, la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, imprevedibile ed improbabile devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione. Vi è da precisare che, per superare l'assetto anche interno così ricostruito, non è sufficiente ritenere che l'inadempimento sia ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il composito e duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, pertanto sarà onere del solvens: a) provare non solo la colpa esclusiva del medico riguardo all'evento di danno, ma la derivazione causale di quell'evento dannoso da una condotta del tutto distaccata rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni; b) provare che alla descritta colpa del medico si affianchi l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli finalizzati ad evitare rischi dei propri incaricati, da valutare in fatto, da parte del giudice di merito, in un'ottica di duttile apprezzamento della fattispecie concreta ( così tra molte Cassazione civile sez. III, 16/06/2023, n.17405). 
In linea con il predetto orientamento, deve dunque ritenersi che, in assenza di prova in ordine al fatto che la condotta tenuta dal sanitario, odierno appellato, dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, imprevedibile ed improbabile devianza del medesimo dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione, e potendosi viceversa escludere la sussistenza di indizi probatori in tal senso, il diritto di rivalsa della ### di cura nei confronti del medico va limitato alla metà di quanto essa dovrà corrispondere al sig. ### in adempimento della condanna di cui al capo 1 della sentenza impugnata. 
Per ragioni di pregiudizialità logico giuridica, prima della seconda parte del terzo motivo e prima del quarto motivo, va esaminato il quinto motivo con cui l'appellante si duole che il Tribunale abbia rigettato la richiesta di annullamento del contratto sulla base del combinato disposto degli artt. 17 delle condizioni generali di contratto e 1892 c.c.. A parere dell'appellante, inverosimile appare la circostanza che, al momento della stipula del contratto di assicurazione, il dott. ### non fosse a conoscenza della richiesta di risarcimento danni avanzata dal ### o non potesse ipotizzare che tale richiesta avrebbe potuto essere proposta, in quanto, per un verso, risulta poco credibile che la struttura sanitaria, ricevuta la richiesta risarcitoria, non abbia chiesto un resoconto di quanto accaduto al medico operante, e, per altro verso, perché lo stesso era consapevole dell'intervento eseguito e degli esiti che questo aveva avuto e dunque ben avrebbe potuto ritenere quantomeno probabile che tale richiesta sarebbe stata avanzata: per tali ragioni il Tribunale doveva annullare il contratto di assicurazione, avendo l'assicurato reso dichiarazioni inesatte o reticenti con dolo o colpa grave, tali che l'assicuratore non avrebbe dato il proprio consenso se avesse conosciuto lo stato reale delle cose. 
La censura è infondata. 
A giudizio della Corte gli assunti dell'appellante si fondano su asserzioni ipotetiche che, all'esito del giudizio, risultano prive di prova. Nessuna prova vi è infatti che il dott. ### al momento della stipula del contratto di assicurazione (17.10.2013), fosse stato messo a conoscenza da parte della ### della richiesta risarcitoria alla stessa pervenuta dal ### con lettera del 13.12.2012. Né risulta dimostrato che il predetto sanitario sapesse che nel corso dell'esame radiografico eseguito sul paziente in data ### era stata rilevata una diastasi sternale. 
Condivisibile appare peraltro la decisione del primo Giudice laddove ha ritenuto di non ammettere le prove testimoniali richieste dalla ### di ### in quanto i capitoli dedotti, lungi dal fare specifico riferimento al caso di specie, miravano alla generica ricostruzione delle prassi, a suo dire, normalmente in uso presso la ### di cura. 
Il motivo va pertanto rigettato. 
Con la seconda parte del terzo motivo l'appellante lamenta il mancato esame da parte del primo giudice di quanto già eccepito in primo grado con riferimento all'obbligo in capo alla struttura sanitaria di fornirsi di adeguata copertura assicurativa anche in favore dei medici operanti al proprio interno: a suo dire, da tale obbligo, imposto per legge, deriva, da un lato, la circostanza per cui la struttura non poteva esercitare azione di rivalsa nei confronti del medico, perché quest'ultimo doveva essere tutelato dallo stesso contratto di assicurazione della struttura e, d'altro lato, che, nella denegata ipotesi in cui la struttura non si fosse fornita della copertura assicurativa, la stessa azione di rivalsa sarebbe stata paralizzata dall'eccezione di inadempimento opponibile dal medico. In entrambi i casi, dunque, l'azione di rivalsa non avrebbe comunque meritato accoglimento. 
Il motivo è infondato. 
Gli obblighi normativi cui fa riferimento l'appellante (v. art. 25 CCNL di lavoro per il personale medico dipendente delle strutture sanitarie associate #### “### sanitarie debbono garantire il medico, relativamente all'attività di servizio, mediante polizza di assicurazione adeguata alla tipologia della ### presso una società assicuratrice di importanza nazionale, per la responsabilità civile derivante da eventuali azioni giudiziarie promosse da terzi..”) attengono incontestatamente al personale medico dipendente delle strutture sanitarie private. 
Il dott. ### viceversa, operava presso la ### di ### in regime libero-professionale, tant'è che il contratto sottoscritto tra il predetto e la struttura, per l'effettuazione di prestazioni di chirurgia cardiotoraco-vascolare ed assistenza di reparto, prevedeva espressamente a carico di ogni sanitario dell'equipe l'obbligo di stipulare, in proprio, una polizza assicurativa RC professionale di primo rischio. 
Il motivo va pertanto rigettato. 
Le argomentazioni sopra svolte risultano assorbenti rispetto al quarto motivo d'appello, con cui la ### si duole dell'illegittimità della sentenza impugnata laddove, nell'accogliere integralmente la rivalsa, ha posto a carico del medico un risarcimento imputabile pro quota anche alla struttura, senza considerare, nel rapporto contrattuale, la limitazione della copertura alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato.  >>>>>>>> Alla parziale riforma della sentenza di primo grado non consegue un nuovo governo delle spese di lite, così come richiesto con il sesto motivo d'appello, rimanendo invariati, sia pur nella riduzione della misura della rivalsa, i valori tabellari di riferimento dei compensi. 
In applicazione del principio di soccombenza, ### di ### S.r.l. va condannata alla rifusione in favore di ### e di ### S.p.a. delle spese del presente grado, liquidate come in dispositivo.  P. Q. M.  La Corte di Appello di ### - ### - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### S.p.A. nei confronti di ### di ### & ### S.r.l., nonché ##### e ### nella qualità di cui in epigrafe, avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 1498/2021, depositata in data ###, così provvede: 1) Accoglie l'appello principale e l'appello incidentale per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma del capo sub 4 della parte dispositiva dell'impugnata sentenza, condanna il dott.  ### a rivalere ### di ### nella misura della metà di quanto la stessa sarà tenuta a corrispondere a parte attorea e allo Stato in virtù delle statuizioni di condanna di cui ai capi 1, 2 e 3; 2) conferma nel resto la sentenza impugnata; 3) condanna ### di ### S.r.l. alla rifusione in favore di ### S.p.a. e di ### delle spese di lite che liquida, per ciascuno, in ### per onorari ed ### per contributo, oltre ### CPA e rimborso forfetario. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### della Corte d'Appello, in data 19 marzo 2024 ### rel. ###.ssa #### 

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