blog dirittopratico

3.659.268
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sentenza n. 2286/2022 del 24-05-2022

principi giuridici

In tema di usucapione di bene comune, qualora tra i compossessori sia intervenuta una divisione di fatto della res, è sufficiente che il condomino continui ad esercitare il possesso esclusivo del bene o di parte di esso per il tempo necessario all'usucapione, senza che siano necessarie un'interversione del titolo o un'interversione di fatto.

In tema di scioglimento della comunione e divisione della proprietà immobiliare, l'atto scritto è necessario ai sensi dell'art. 1350 n. 11 c.c., mentre non occorre per la semplice attribuzione, ferma rimanendo la comproprietà, fra gli aventi diritto, di un godimento separato del bene comune, che può essere validamente attuata anche con convenzione verbale.

Ai fini dell'interruzione del termine utile per l'usucapione, non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti tassativamente dall'art. 2943 c.c., richiamato dall'art. 1165 c.c., con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti a ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Usucapione di Beni Comuni: la Divisione di Fatto e i Limiti della Formalizzazione


La pronuncia in commento affronta la complessa tematica dell'usucapione di beni originariamente in comunione, focalizzandosi in particolare sul valore probatorio di una divisione di fatto e sulla necessità o meno di un atto formale per il perfezionamento dell'acquisto a titolo originario.
La vicenda trae origine da un'azione di divisione promossa da alcuni eredi di un soggetto che, in vita, aveva acquistato diversi immobili in comunione con altri familiari. I convenuti, a loro volta, si sono opposti alla divisione, eccependo l'intervenuta usucapione dei beni, fondata su un accordo verbale di divisione risalente a diversi anni prima. In primo grado, il Tribunale ha accolto le domande riconvenzionali di usucapione, rigettando la domanda di divisione.
La Corte d'Appello, investita della questione, ha confermato sostanzialmente la decisione di primo grado, pur riformandola in parte relativamente alla regolamentazione delle spese processuali. I giudici di secondo grado hanno rigettato le censure mosse dagli appellanti, ritenendo che la prova orale raccolta in primo grado avesse sufficientemente dimostrato l'esistenza di un accordo divisionale, seppur verbale, e il conseguente possesso esclusivo e ultraventennale dei beni da parte dei convenuti.
La Corte ha sottolineato come, in presenza di un accordo divisionale di fatto, non sia necessaria la prova dell'interversione del possesso, essendo sufficiente che il condomino continui ad esercitare il possesso esclusivo del bene per il tempo necessario all'usucapione. In altre parole, una volta che i comproprietari hanno concordato una divisione, anche solo verbalmente, e hanno iniziato a possedere le rispettive porzioni in modo esclusivo, il possesso si presume uti dominus, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà.
La sentenza ha inoltre chiarito che le trattative successive all'accordo divisionale, volte a formalizzare la divisione stessa, non costituiscono atti interruttivi dell'usucapione, in quanto non comportano la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, né sono equiparabili ad atti giudiziali diretti ad ottenere la privazione del possesso.
Infine, la Corte ha ritenuto applicabile al caso di specie anche la disciplina dell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, in quanto i beni oggetto di usucapione erano fondi rustici situati in zona montana e di dimensioni tali da consentire un'autonoma unità produttiva.
La pronuncia in commento evidenzia come, in materia di usucapione di beni comuni, la prova di un accordo divisionale di fatto possa assumere un ruolo determinante, consentendo di superare la difficoltà di dimostrare l'interversione del possesso e di agevolare l'acquisto a titolo originario del bene. Tuttavia, la sentenza sottolinea anche l'importanza di una rigorosa istruttoria, volta ad accertare l'effettiva esistenza dell'accordo divisionale e la sussistenza dei requisiti del possesso esclusivo, pacifico e ultraventennale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

#### di ### di Napoli - II sezione civile, in persona dei ### dott.ssa ### dott. ### dott.ssa ### est.  ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.r.g. 4800/2020 assunta in decisione con i termini dell'art. 190 alla pubblica udienza del 2 febbraio 2022 tenuta secondo le modalità indicate dall'art. 83 comma VII lett. h) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 TRA ### c.f. ###; ### c.f. ###; ### c.f. ###; #### c.f. ###, in proprio e nella qualità di eredi di ### nata il ### a Castelfranco in #### e deceduta il ### ad ####, tutti rappresentati e difesi dall'### insieme al quale elettivamente domiciliano in Napoli alla ### presso lo studio dell'### giusta procura a margine della citazione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata ##### c.f. ###; ### c.f. ### e ### c.f. ###; ### c.f. ### e ### c.f. ### tutti rappresentati e difesi dall'### nel cui studio in ### alla via ### elettivamente domiciliano, giusta mandati a margine delle comparse di costituzione e risposta nel primo grado del giudizio, indirizzo di posta elettronica certificata ####: appello alla sentenza n. 1651/2020 emessa dal Tribunale di Benevento nel giudizio iscritto al n.r.g. 4998/2016 in materia di divisione di beni non caduti in successione, pubblicata in data 19 novembre 2020 e notificata a mezzo pec in data 23 novembre 2020 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta pervenute nei termini assegnati.  RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ##### e ### anche quali eredi di ### con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 21 dicembre 2020, hanno impugnato la sentenza n. 1651/2020 con cui il Tribunale di Benevento ha accolto le domande riconvenzionali proposte da #### e ### e ### e ### dichiarando che costoro hanno usucapito i beni indicati da ciascuno, mandando alla ### la trascrizione, condannandoli alle spese del giudizio. 
All'esito dell'articolazione dei motivi di gravame oggetto di successivo esame hanno così concluso: “### il proposto appello per tutti i motivi di appello come formulati, caducando di efficacia la sentenza resa inter partes per quanto impugnato; conseguentemente dare ingresso alla domanda introduttiva formulata in primo grado e quindi «ordinare lo scioglimento della comunione degli immobili descritti in parte narrativa con attribuzione ai singoli partecipanti delle quote ad ognuno spettante; porre le spese a carico dei condividenti medesimi e in caso di opposizione condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio»; emettere ogni altro provvedimento … in relazione alle domande svolte in primo grado che devono intendersi qui per ripetute e ribadite …; condannare le parti appellate in via solidale alla refusione delle spese e competenze tutte di lite sia di questo grado del giudizio che di primo grado, oltre I.V.A. e C.N.P.A.  nelle aliquote di legge nonché al rimborso di quanto corrisposto sulla base della sentenza di primo grado”.  2. Si sono costituiti in giudizio con distinte comparse tutti gli appellati per resistere all'impugnazione, a loro dire inammissibile, oltre che infondata, chiedendo il favore delle spese.  3. Non è stata svolta attività istruttoria in grado di appello. 
È stato acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio. 
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato con le note di trattazione scritta per l'udienza del 2 febbraio 2022 tenuta secondo le modalità indicate dall'art. 83 comma VII lett. h) D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la ### ha assunto la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali ed il deposito delle memori di replica con ordinanza di pari data.  4. Per la migliore comprensione dei fatti di causa giova riferire che con citazione notificata il 16 novembre 2016 ###### e ### eredi legittimi del defunto ### deceduto in data 18 febbraio 2006, hanno evocato dinanzi al Tribunale di ###### e ### per sentire sciolta la comunione sugli immobili indicati con attribuzione delle quote per legge spettanti a ciascun partecipante. 
Hanno a tal fine riferito che il de cuius ### ha acquistato:  in comune ed in parti uguali con i germani ### e ### con atto per notar ### del 7 maggio 1977 rep. 1448 racc. 807, i fondi rustici siti in agro di ### alla ### S. ### in catasto al foglio 6, particelle ### al foglio 1 particella ###  in comunione legale con la moglie ### ed in comune ai coniugi ### e ### ai coniugi ### e ### e al germano ### con atto per notar ### del 6 settembre 1982 rep.  128139 racc. 18215 il fondo rustico sito in agro di ### in ### in ### foglio 36 particelle ### nella seguente misura: ¼ coniugi ### ¼ coniugi ### ¼ coniugi ### ¼ ### il fondo rustico in agro di ### in ### in ### foglio 36 particella ### nella seguente misura: ¼ coniugi ### ¼ coniugi ### ¼ coniugi ### ¼ ### il fondo rustico in agro di ### in ### in ### foglio 36 particella ### nelle seguenti misure: ¼ coniugi de ### ¼ coniugi ### ¼ coniugi ### ¼ ###  in comunione legale con la moglie ### insieme ai coniugi ### ai coniugi ### ed al germano ### con atto per notar ### del 4 marzo 1988 rep. 179083 il fondo rustico sito in agro di ### in ### in ### foglio 40 particella ### nella seguente misura: ¼ coniugi ### ¼ coniugi ### ¼ coniugi ### ¼ ###  in comunione legale con la moglie ### insieme ai coniugi ### ai coniugi ### ed al germano ### con atto per notar ### del 4 febbraio 1984 rep. 7981 racc. 4455 il fondo rustico sito in agro di ### in ### in ### foglio 40 particella ### nella seguente misura: ¼ coniugi ### ¼ coniugi ### ¼ coniugi ### ¼ ###  in comunione con i germani #### e ### con decreto di trasferimento del Tribunale di ### reso nel fallimento di ### e ### i fondi rustici siti in ### in ### località ### in catasto foglio 35 particella ### foglio 40 particelle ### foglio 41 particelle ### . 
Tanto premesso, hanno domandato lo scioglimento della comunione essendo rimasta infruttuosa la mediazione.  4.1. Si sono costituiti tutti i convenuti opponendosi alla domanda e spiegando ciascuno per quanto d'interesse domanda riconvenzionale di usucapione. Hanno infatti riferito che tutti i comproprietari hanno fortemente voluto e condiviso una divisione consensuale esitata nella formazione di singole quote, fisicamente individuate, possedute singulatim senza obiezione da alcuno, ritenendo che simile negozio d'accertamento sia possibile anche senza la forma scritta. In ragione dell'accordo divisionale raggiunto si sono per questo opposti alla domanda di scioglimento della comunione. Ad ogni modo, risalendo l'accordo divisionale all'anno 1990, hanno chiesto che in via riconvenzionale si accerti l'acquisto a titolo originario dei beni da allora posseduti in via esclusiva, ricorrendo le condizioni sia dell'art. 1158 c.c. sia dell'art. 1159 bis c.c. [### ha dedotto di avere acquistato per usucapione, il fondo rustico sito in agro di ### in ### in ### foglio 36 particelle ### di are 80; 19 di ettari 1.60; 20 di are 20; 29 di are 25 di cui al rogito per notar ### del 6 settembre 1982; il fondo rustico sito in agro di ### in ### in ### foglio 40 particella ### di are 24 seminativo e are 26 pascolo di cui al rogito per notar ### del 4 marzo 1988; il fondo rustico sito in agro di ### in ### alla ### al foglio 40, particella ### di are 70 di cui al rogito per notar ### del 4 febbraio 1984; il fondo sito in ### in ### alla ### foglio 4, particelle ### di are 84 e 43 di ettari 4.83 seminativo e ettari  ### pascolo di cui al decreto di trasferimento del Tribunale di ### del 16 aprile 1980; ### e ### hanno dedotto di avere acquistato per usucapione il fondo rustico in agro di ### in ### in ### foglio 36 particella ### di ettari 2 are 99 seminativo di cui al rogito per notar ### del 6 settembre 1982 e il fondo in ### alla ### S. ### foglio 6, particelle ### pascolo classe 2 di ettari 4.05.40 e 123 pascolo classe 2 di ettari 3.59.60 di cui al rogito per notar ### del 7 maggio 1977; ### e ### hanno dedotto di avere acquistato per usucapione il fondo rustico in agro di ### in ### in ### foglio 35 particella ### di are 75 nonché foglio 41 particelle ### di ettari 2.80; 11 di are 30; 12 di are 80; 13 di ettari 5.40; 14 - ora 44 - di ettari 2.59; 15 - ora 45 - di ettari 5.32 e 46 fabbricato colonico e il fondo rustico di cui al rogito per notar ### del 6 settembre 1982 in ### al foglio 36 particelle ### di ettari 1.63; 19 di ettari 2.15; 20 di are 25; 29 di are 32].  4.2. Il giudizio è stato istruito con prova orale ed indi posto in decisione.  5. Con la sentenza impugnata il Tribunale, ritenendo fondate le domande di usucapione, ha respinto quella di divisione. Dalle acquisizioni orali ha ritenuto provato che nell'anno 1990 gli odierni contraddittori hanno diviso bonariamente ed amichevolmente i beni e che ciò è avvenuto alla presenza degli stessi genitori dei germani ### che diedero anche indicazioni su come formare le quote e che, da allora in poi, ciascun condividente è stato immesso nel possesso dei cespiti assegnati. Sul punto è stata data preminenza alle testimonianze di ### e ### sorelle dei condividenti, ma anche ai lavoranti contoterzisti incaricati della cura dei terreni da ciascuno. La prova orale è stata corroborata da quella documentale relativa a richieste di contributi e sovvenzioni e dall'una e dall'altra è stata tratta la dimostrazione dell'elemento oggettivo del possesso ultraventennale, pacifico, pubblico ed ininterrotto. 
Le trattative per la predisposizione di un progetto di divisione mai formalizzato per iscritto non sono state ritenute atti d'interruzione né di rinuncia all'usucapione, a fondamento della quale - invece - è stata valutata ammissibile una divisione di fatto della cosa comune, con richiami alla giurisprudenza della ### sul tipo di possesso che segue la divisione amichevole cui non occorre, per conseguire l'acquisto in proprietà esclusiva, la prova della interversione da uso promiscuo in individuale. In ragione del fatto che i beni sono stati posseduti singolarmente senza contestazione dai comunisti, ma anzi con il consenso di tutti, e stante la materiale separazione dei cespiti, è stata esclusa, per effetto della maturata usucapione, ogni comunione di beni passibile di essere giudizialmente divisa. 
Le spese sono state liquidate in dispositivo applicando il IV scaglione, sebbene la motivazione faccia anche riferimento a ragioni per la loro compensazione.  6. Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'impugnazione in quanto eseguita nel termine breve dell'art. 325 c.p.c.. 
Essa è anche ammissibile avendo rispettato il paradigma dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione successiva all'anno 2012. Ed infatti, la citata disposizione va intesa nel senso che l'atto d'appello debba contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ancorché senza l'impiego di particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado, occorrendo che siano attinte da critica e richiesta di revisione in base ad argomenti contrari e muniti di maggior persuasività, tutte le rationes decidendi spese dal primo giudice. Solo ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, diversamente occorrendo un confronto con la decisione, piuttosto che la mera reiterazione delle pretese non riconosciute fondate. ### di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Ciò che la legge impone all'appellante è - piuttosto - porre il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare. 
Di tutto ciò sussiste sufficiente indicazione nella citazione in appello che, pur riproponendo in parte argomenti difensivi già svolti, specialmente nella comparsa conclusionale di primo grado, censura i passaggi motivazionali da cui è dipeso l'esito sfavorevole del giudizio, peritandosi di evidenziarne gli errori. 
Per l'effetto, è possibile alla ### di prossimità accedere alla disamina relativa.  7. Con il primo motivo di impugnazione (pagina 9 della citazione) è stata censurata la sentenza che, accogliendo le domande riconvenzionali di usucapione, non ne avrebbe considerato la manifesta improcedibilità per avere i convenuti omesso di esperire previamente il procedimento obbligatorio di mediazione, in base all'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010. 
Con l'occasione si è osservata l'irrilevanza a tal fine della mediazione esperita dagli attori prima di promuovere l'azione di divisione.  7.1. Il motivo è infondato. 
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione dev'essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'### dal giudice, non oltre la prima udienza. Ciò non è avvenuto nel corso del giudizio di primo grado, come dimostra la lettura di quanto verbalizzato dai difensori presenti all'udienza del 21 marzo 2016, per cui trova applicazione il principio per cui nell'ipotesi in cui l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice di primo grado, la parte che impugna e il giudice di appello non possono rilevarla, non trattandosi di eccezione rilevabile d'### in ogni stato e grado del giudizio. Il tentativo di mediazione cui il giudice d'appello può invitare le parti, senza nondimeno esserne obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo, è cosa diversa da quello che genera l'effetto dell'improcedibilità della domanda in primo grado che, una volta consumata l'eccezione o l'officiosa sua rilevabilità, non ammette regressioni né preclusioni alla possibilità di delibare nel merito la domanda (in argomento, Cassazione civile, sez. III, 13.05.2021, n. 12896; Cassazione civile, sez. III, 10.11.2020, n. 25155; Cassazione civile, III, 13.12.2019, n. ###).  8. Con il secondo motivo d'appello (pagina 11 della citazione) si è deprecata l'ingiustizia della sentenza di rigetto della domanda di scioglimento della comunione nonostante la contraddizione della difesa degli allora convenuti che, da una parte, hanno richiamato l'accordo divisorio raggiunto con l'ausilio dell'ing. ### e, dall'altra, stante la mancata sua formalizzazione, l'usucapione. Nel ritenere l'atto formale doveroso in base all'art. 1350 n. 11 c.c. e altrettanto necessaria la sottoscrizione da tutti i condividenti affinché esso possa essere trascritto ai sensi degli artt. 2646 e 2685 c.c., gli appellanti hanno negato che l'assenza del documento scritto sia ovviabile per facta concludentia, mai potendo il comportamento delle parti configurare un contratto di scioglimento della comunione. Per conseguenza di ciò, si è censurata la decisione nella parte in cui ha dato ingresso alla riconvenzionale di usucapione nonostante questa fondi su presupposti del tutto confliggenti con l'esistenza dell'accordo. ### il rilievo degli appellanti, infatti, la domanda di accertamento dell'esistenza di una divisione operata solo di fatto implicherebbe un “compossesso” passibile di essere sciolto solo giudizialmente o con un atto pubblico di divisione, laddove l'usucapione postula il possesso esclusivo, ininterrotto, uti dominus ed ultraventennale ex art. 1158 c.c. che riguardi singolarmente ciascun bene da ognuno distintamente degli usucapienti.  8.1. La dedotta incompatibilità tra le iniziative giudiziali proposte in via subordinata l'una all'altra non sussiste. 
La mancanza di un accordo divisionale trasfuso in un atto scritto, se ha indubbiamente precluso la possibilità di agire per l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni al fine di ottenere un atto passibile di essere trascritto, non ha impedito l'esame della domanda di usucapione, proposta in via subordinata, ancorché basata su un medesimo presupposto fattuale: la cessazione dello stato di compossesso l'indomani dei raggiunti accordi tra i condividenti che, al trascorrere del tempo, avrebbe consentito l'acquisizione in titolarità esclusiva. ### rilevante per la decisione è il fatto che l'esistenza di un accordo ancorché verbale osservato dai condividenti ha potuto rendere superflua la prova dell'interversione dalla condizione di compossesso in altra di possesso ad excludendum dei beni conseguiti in comunione dalle parti, come stabilito dal precedente della ### regolatrice richiamata dal Tribunale (si tratta della sentenza Cassazione civile, sez. II, del 20 agosto 2002, n. 12260 nel passo in cui rileva che “In tema di usucapione di bene comune, deve tenersi distinta l'ipotesi in cui la res commune venga posseduta pro indiviso dai pari comunisti da quella in cui tra questi sia intervenuta una divisione di fatto della stessa res. In questa seconda ipotesi, essendo il condomino già titolare - di fatto - del possesso esclusivo del bene o di parte di esso, è sufficiente che egli lo continui a esercitare in siffatta guisa per il tempo necessario all'usucapione, senza che siano necessarie una interversione del titolo o una interversione di fatto”). 
I beni conseguiti in comunione tra le parti in lite (e nel caso degli appellanti dal loro comune dante causa) sono i seguenti: - giusta atto per notar ### del 7 maggio 1977 rep. 1448 racc. 807: i fondi rustici in agro di ### alla ### S. ### in catasto al foglio 6, particellla ### (H.  4.05.40) e 123 (H. 3.59.60); foglio 1 part. 45 (H. 6.38.95), estesi complessivamente ettari 14.03.95; - giusta atto per notar ### del 6 settembre 1982 rep. 128139 racc. 18215: fondo rustico in agro di ### in ### in ### foglio 36 particelle ### (are 71.90), 29 (are 91.00), 18 (H. 4.97.30), 21 (H. 3.02.80), estesi complessivamente H.  9.63.00; - giusta atto per notar ### del 4 marzo 1988 rep. 179083: fondo rustico in agro di ### in ### in ### foglio 40 part. 40 estesa H. 1.04.40; - giusta atto per notar ### del 4 febbraio 1984 rep. 7981 racc. 4455: fondo rustico in agro di ### in ### in ### foglio 40 part. 39 estesa 1.09.60; - giusta decreto di trasferimento del 24 settembre 1981 del Tribunale di ### nel fallimento di ### e ### fondi rustici siti in ### in ### località ### in catasto foglio 35 particella ### (are 96.50), foglio 40 particelle ### (H. 1.76.80) e 43 (H. 13.93.80) e foglio 41 particelle ### (H. 3.27.60), 11 (H.  6.90.00) 12 (are 6.10), 13 (are 19.80) e 14, 44 (H. 6.35.85). 
Tra essi sono inclusi esattamente i beni di cui ciascuna parte convenuta ha reclamato per sé un personale possesso ad usucapionem che ne avrebbe fatto uscire una parte dallo stato di comunione.  8.2. I beni residui, su cui non è stata dal Tribunale pronunciata l'usucapione degli allora attori, in base alla condizione formale tuttora “comuni” alle parti, non sono stati oggetto di specifica domanda di acquisizione a titolo originario dagli allora attori, né di divisione di talché, non avendovi interesse gli appellanti e avendo gli appellati sostanzialmente declinato ogni pretesa su di essi, potrà eventualmente essere altra l'iniziativa per il riconoscimento in titolarità individuale al fine di ottenere un titolo trascrivibile. 
La notazione si premette alla successiva disamina in quanto il Collegio osserva che effettivamente negli atti del giudizio in primo grado sono contenute talune ammissioni riguardo al fatto che vi sia stata una divisione dei beni e soprattutto un possesso dei beni formalmente comuni con modalità d'uso esclusivo. Come meglio esposto nei paragrafi successivi, infatti, la tesi attorea in replica alla pretesa usucapione degli avversari è stata nel senso che alla formalizzazione dell'accordo divisionale come predisposto dall'ing. ### officiato dai comunisti non si sia pervenuti per la contrastata idea di “perequare” la quota degli eredi di ### e sulla misura della superficie dei terreni da “rendere agli attori per perequare le quote di tutti i comunisti” (così testualmente la formulazione del quinto capitolo di prova articolato dall'### nell'interesse dei suoi assistiti nella seconda memoria istruttoria).  9. Con il terzo motivo di appello (pagina 13 della citazione) si è negata la possibilità di usucapire beni comuni per i quali sarebbero stati congiuntamente esercitati alcuni diritti di godimento. ### gli appellanti sarebbe un non senso giuridico l'usucapione dei beni comuni detenuti collettivamente per “quote” di particelle ### senza una distinzione esatta e chiara della res posseduta da cui siano stati esclusi gli altri comunisti, con ampi riferimenti giurisprudenziali all'insufficienza del disinteresse di taluni; all'irrilevanza della tolleranza presunta dalla stessa relazione familiare; al carattere “neutro” del comportamento di coltivazione dei fondi con destinazione agricola; alla necessità della prova di una manifestazione di dominio esclusivo che sia ostentata da un'attività durevole, apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui. Detta prova, a carico della parte che agisce in usucapione, sarebbe appunto mancata.  9.1. Il motivo è infondato. 
La tesi propugnata dagli appellanti, con il richiamo a copiosa giurisprudenza nota e condivisibile quanto all'usucapione dei beni comuni, non confuta adeguatamente l'affermazione del principio di diritto che il Tribunale ha posto a fondamento della sua decisione, ossia di ritenere che l'accordo divisionale bonario ancorché verbale raggiunto dai comunisti significativo della traditio in possesso esclusivo delle porzioni immobiliari da allora - e per il successivo ventennio - possedute in maniera individuale e singolare. 
La generica rimostranza che il possesso del comproprietario prima della divisione non sia mai nomine proprio e che i comproprietari lo continuino ad esercitare anche solo nudo animo, occorrendo la dimostrazione della interversione dal possesso comune in esclusivo (come insegna Cassazione civile sez. II, 12.05.2020, n. 8780) non si confronta adeguatamente con l'affermazione del Tribunale per cui nel 1990 tra le parti in lite o loro danti causa sia avvenuta una divisione bonaria o amichevole inclusiva di quelli che alla morte sarebbero stati anche i cespiti relitti dalle successioni dei genitori, al tempo viventi, dei germani ### e l'ulteriore, ugualmente contenuta nella sentenza impugnata, per cui da allora “le parti … acquisivano il possesso dei beni loro attributi in sede di divisione a tale possesso conservavano nel corso degli anni”. Se è ripetutamente sostenuto dalla ### regolatrice che ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (da ultimo, Cassazione civile, sez. II, 22.10.2021, n. 29594; Cassazione civile, sez. II, 08.10.2021, n. 27376), non può negligersi, nella soluzione della fattispecie di causa, il principio per cui il compossessore pro indiviso di un immobile che consegua il possesso esclusivo di fatto ed incontestato di una porzione di esso in esito a divisione, non necessariamente formalizzata per iscritto, ai fini dell'usucapione di tale porzione può invocare la precedente relazione materiale con il bene appreso illo tempore anche unendo al proprio il possesso precedentemente esercitato dai condividenti medesimi (in argomento, Cassazione civile, sez. II, 01.12.2021, n. ###.). 
Pur convenendosi, allora, con la difesa degli appellanti quanto all'indifferenza, ai fini della prova del possesso ad excludendum alios, degli atti meramente gestori (Cassazione civile, sez. II, 20.01.2022, n. 1796) e alla necessità dell'emersione di comportamenti significativi di un'inequivoca volontà di possede ###più uti condominus (Cassazione civile sez. II, 03.05.2018, n.10494; Cassazione civile sez. II, 12.04.2018, n.9100), alla soluzione del caso deve pervenirsi solo verificando l'esito della fase istruttoria. 
Dalla testimonianza raccolta all'udienza del 18 ottobre 2018 dell'ing. ### concordemente incaricato della redazione di un progetto di divisione da tutti i comunisti, è risultato quanto segue: “E' vero tutti gli eredi mi hanno conferito l'incarico verbale per fare una ricognizione dei terreni e un'ipotesi di divisione … sono andato sui luoghi oggetto del giudizio per fare le misurazioni … preciso che come attore è stato sempre presente ### e come convenuto #### e ### Augusto… Sui luoghi di causa oggetto del mio elaborato sono stato accompagnato da ### e ho incontrato qualcuno degli zii ma non ricordo quali”. Costui ha anche confermato le sue perizie agli atti. 
Dalla prova da cui il Collegio ritiene di prendere le mosse è emerso che realmente le parti abbiano concordato una divisione e che da allora ciascuno dei comunisti (i fratelli ### con le rispettive consorti) sia stato immesso nella sua quota (della quale sostanzialmente l'iniziativa degli attori in primo grado ha voluto evidenziare una “sperequazione” a suo danno, per le osservazioni svolte al § 8.2.).  ### parte appellante le testimonianze raccolte non sarebbero utili a tal fine perché generiche in quanto prive di riferimenti temporali e materiali circa l'estensione dei terreni oggettivamente posseduti, con le esatte indicazioni catastali e con puntuali riferimenti ai confini.  ### territoriale, scrutinata l'ampia prova raccolta in primo grado, non conviene con la doglianza. 
Sul punto altamente significative appaiono le dichiarazioni di ### e ### dalla cui testimonianza si apprende come l'intenzione dei fratelli tutti sia stata quella di dividere una serie di beni (parte in comunione ordinaria, parte oggetto della futura successione dei comuni genitori, la qual cosa spiega anche una certa confusione contenuta negli atti a proposito della qualità della comunione, stigmatizzata dagli appellanti alla pagina 16 della loro impugnazione, che si conferma tuttavia ordinaria e non ereditaria). Proprio nell'intenzione di una migliore allocazione di tutti i beni, compresi quelli ancora nel patrimonio dei disponenti (di cui tuttavia non si discute nel presente giudizio) le parti hanno di comune intesa diviso i terreni tra i fratelli e da loro acquistati con i titoli indicati in citazione e da allora iniziato a possedere gli stessi, il tutto con il benestare anche dei genitori al tempo viventi e delle sorelle (non interessate alla divisione della comunione ordinaria ma partecipi alle trattative esitate nell'accordo quali future chiamate alle eredità dei genitori). 
Il solo elemento utile per l'odierna decisione, da cui correttamente il Tribunale ha preso le mosse, è che da allora i comunisti e condividenti posseggono e godono, in maniera assoluta ed esclusiva, la porzione dei beni loro assegnata e così anche gli eredi di ### odierni appellanti, quanto meno fino alla morte di costui senza rimostranza alcuna, avendo solo in seguito avanzato richieste di “perequazione” della propria quota come fino ad allora posseduta, a loro dire inferiore a quanto sarebbe spettato. 
Come anticipato al § 8.2., simile affermazione (contenuta nelle memorie istruttorie e nella redazione dei capitoli destinati alla prova) collide con la negazione del possesso esclusivo - sia proprio, sia altrui - e con l'affermazione che i beni siano tuttora comuni, prodromo per l'utile esercizio della domanda di divisione. 
È - dunque - verosimile quanto osservato dagli appellati sulle ragioni dell'incarico successivo all'ing. ### stabilire quanta superficie sarebbe stata necessaria trasferire (il che significa trasmettere dall'attuale proprietario ad altri) per fare sì che i beni conseguiti dagli appellanti corrispondano alla quota di diritto dell'originaria comunione (non più esistente tuttavia per effetto dell'usucapione che, com'è noto, pur perfezionandosi al compimento del tempo all'uopo occorrente, retrodata i suoi effetti dal puntuale compimento del primo atto di possesso; in argomento, Cassazione civile, sez. II, 23.12.2015, n. 25964).  9.2. Parte appellata ha invocato la sussunzione dell'accordo bonario di divisione tra i germani ### e rispettive consorti nel negozio di accertamento che, in quanto funzionale alla cessazione di uno stato di incertezza in relazione ad un rapporto giuridico preesistente, non necessariamente richiede la forma scritta.  ### ritiene piuttosto, sebbene per pervenire a conclusioni sostanzialmente analoghe, che, come segnalato da una risalente ma incontrastata massima giurisprudenziale, “l'atto scritto, che è necessario per lo scioglimento della comunione e la divisione della proprietà immobiliare, ai sensi dell'art. 1350 n. 11 c.c., non occorre invece per la semplice attribuzione, ferma rimanendo la comproprietà, fra gli aventi diritto, di un godimento separato del bene comune che può essere validamente attuata anche con convenzione verbale” (Cassazione civile, sez. II, 28.02.1984, n. 1428). Ed è esattamente ragionando in termini di convenzione orale per il godimento separato dei beni comuni che il Tribunale ha potuto accogliere, al ricorrere delle prove del corpus e dell'animus possessionis, le domande riconvenzionali di usucapione, laddove la difesa appellante sembra confondere, protestando la violazione dell'art. 1350 n. 11 c.c., tra lo scioglimento della comunione con assegnazione in proprietà esclusiva dei singoli beni in relazione alle rispettive quote, che indubbiamente richiede la partecipazione di tutti i condividenti e, ove abbia ad oggetto, come nella specie, diritti reali immobiliari, la stipulazione per atto pubblico a pena di nullità, con la convenzione di attribuzione frazionata del godimento separato di un bene o diritto comune che, non comportando direttamente lo scioglimento della comunione, è immediatamente vincolante anche ove assunto verbalmente (in argomento, Cassazione civile, sez. III, 15.07.1987, n. 6225).  9.3. Né coglie nel segno l'obiezione degli appellanti per cui nelle iniziative per la divisione degli anni 2008 e 2009 sarebbero tangibili atti d'interruzione del corso dell'usucapione, avendo la Cassazione ammonito che, poiché con il rinvio fatto dall'articolo 1165 all'articolo 2943 c.c., risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso, non è consentitolo attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti a ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente, con l'importante precisazione che agli effetti della interruzione del termine utile per la usucapione sono inefficaci le semplici diffide e contestazioni rivolte contro gli atti di possesso, richiedendosi che il titolare del diritto notifichi al possessore l'atto giudiziale diretto alla riaffermazione del suo diritto sul bene (in tema, Cassazione civile, sez. II, 08.09.2021, n. 24176). 
Per l'effetto, nessuna valenza interruttiva può riconoscersi neppure alla missiva del procuratore degli appellanti del 20 ottobre 2010 che non si annovera tra gli atti tipici indicati tassativamente dal codice e che sicuramente non ha in sé la capacità di privare materialmente il destinatario del potere di fatto sulla cosa, né è equipollente ad un atto giudiziario (sulla necessità dell'atto giudiziale diretto ad ottenere ope iudicis la perdita del possesso da parte del possessore usucapente e l'insufficienza della messa in mora o diffida, Cassazione civile, sez. II, 19.11.2019, n. ###; Cassazione civile, sez. II, 31.08.2017, n. 20611; Cassazione civile, sez. II, 29.07.2016, n. 15927 che ha evidenziato la diversa valenza di essi in materia di diritti di obbligazione e di diritti reali; analogamente Cassazione civile, sez. II, 06.05.2014, n. 9682). 
Ebbene, la citazione data novembre 2016 e dunque essa è pervenuta a ventennio già ampiamente decorso a cominciare dal 1990 allorquando le testimoni ### e ### confermando quanto sostenuto dagli odierni appellati, hanno datato l'accordo.  10. Con il quarto motivo di gravame (pagina 16 della citazione) si è protestata genericità nell'indicazione del dato normativo applicato per la pronuncia di usucapione: se l'art. 1158 c.c. o l'art. 1159 bis c.c..  10.1. Il motivo è infondato. 
Il Tribunale ha ritenuto esistente il tempo utile all'usucapione che dal 1990 al 2016 (anno dell'introduzione della lite) copre ampiamente il ventennio all'uopo occorrente ai sensi dell'art. 1158 c.c.. 
Sennonché la prova orale acquisita e la documentazione agli atti è ampiamente sufficiente a ritenere applicabile anche la disposizione dell'art. 1159 bis c.c. introdotta dalla legge 346 del 1976 con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo. 
Nulla questio sulla possibilità di invocazione congiunta delle norme, al ricorrere dei presupposti per entrambe (Cassazione civile, sez. II, 20.11.2019, n. ### che ha spiegato in che termini è possibile invocare l'usucapione speciale per la prima volta finanche in grado d'appello). 
Ed invero all'applicazione dell'usucapione speciale occorre che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, senza che neppure sia necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della possessio ad usucapionem, sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva, cosa della quale sia i titoli di acquisto (molti rogiti sono stati stipulati dai germani ### e rispettive consorti con i benefici della piccola proprietà contadina), sia gli acclusi certificati di destinazione urbanistica, sia i catastali danno ampia contezza. 
Neppure è dubitabile la localizzazione dei predi in territorio montano che gli allora attori in riconvenzionale hanno provato richiamando - e producendo con le memorie istruttorie - sia la circolare del Ministero delle ### n. 9 del 14 giugno 1993 che riporta il Comune di ### in ### tra i comuni montani della provincia di ### sia la certificazione della ### del ### che lo indica anche svantaggiato ai sensi della legge 984/77 e ### 75/268. 
Inoltre, per tutti i fondi individualmente usucapiti (le cui esatte estensioni sono state riportate sia nelle comparse di costituzione e risposta che contengono le riconvenzionali, sia nella sentenza impugnata che le ha riepilogate alle lettere A, B e C così come riportate al § 4.1.) non è stata validamente contestata la sola condizione richiesta dalla norma a proposito dei limiti superficiari, ossia il fatto che essi siano sufficienti alla coltivazione in zona montana e che abbiano dunque attitudine a costituire un'autonoma unità produttiva (in argomento, Cassazione civile, sez. II, 13.04.2010, n. 8778). ### allora riferito di un'estensione assai rilevante che tradirebbe lo spirito della legge che è quella di favorire la piccola proprietà rurale non merita condivisione, a maggior ragione in quanto la misura globale va sostanzialmente scorporata nelle quattro quote equivalenti agli allora condividenti.  11. Con il quinto motivo di appello (pagina 20 della citazione) è stata infine protestata l'assenza dei presupposti per pervenire all'accertamento della maturata usucapione.  11.1. Il motivo è infondato. 
Senza ripetere le considerazioni già svolte al § 9.1. a proposito di quanto dichiarato dal teste ### riguardo al suo mandato quale conferito da tutti i germani ### e la validità del principio per cui la convenzione verbale divisionale possa decretare l'inizio del godimento separato del bene comune, il Collegio osserva che la prova acquisita ha realmente avvalorato l'affermazione del possesso individuale delle porzioni immobiliari reclamate dai convenuti per il tempo sufficiente all'acquisto a titolo originario, in quanto, ad onta delle proteste di parte appellante, il possesso esclusivo si è svelato tale sia nel corpus sia nell'animus, in termini incompatibili con il permanere del compossesso altrui e con i riferimenti, altrimenti corretti in linea teorica, che si leggono a pagina 21 della citazione, all'art. 1102 c.c.. 
Ma conviene procedere con ordine, per rispondere a ciascun profilo perplesso secondo la prospettazione degli appellanti. 
A dimostrazione del comportamento materiale che esteriorizzi in modo non equivoco l'intento di possede ###maniera esclusiva sono i seguenti argomenti, tutti valorizzati dai testi:  l'abitazione negli immobili edificati sui fondi come da ognuno dei nuclei familiari dei fratelli ### posseduti, a nulla rilevando che taluni di questi siano stati eretti in precedenza (così sia detto in primis dell'abitazione toccata al dante causa degli appellanti in ### in ### secondo un desiderio specifico del genitore, per come riferito da ###;  la coltivazione individuale in base alle qualità di ciascun terreno dai singoli possessori, usando il lavoro individuale e di proprie manovalanze e macchine agricole;  la stipula a tal fine di contratti con contoterzisti per le attività agricole necessarie;  l'apprensione solitaria dei frutti, documentata dalle fatture di vendita dei prodotti cerealicoli;  l'iscrizione all'A.G.E.A. di ciascun attore in riconvenzionale per i terreni come individualmente dichiarati e le pratiche per i benefici agrari all'A.I.M.A. nelle cui domande di compensazione sono riportati sia il nominativo del titolare dell'azienda, sia i terreni della rispettiva superficie aziendale completi dei dati catastali e della superficie coltivata. 
Riguardo al tempo del possesso, come già anticipato, ### all'udienza del 19 marzo 2019, ha risposto affermativamente al primo capitolo della prova aggiungendo “ci siamo riuniti per dividere tutti i beni in comproprietà e tanto in buono accordo. Tale riunione è avvenuta nel 1990” e, proseguendo nel raccolto, ha precisato: “A seguito di tale accordo anche concretamente si possedeva materialmente la propria quota, anche noi donne”, riferendosi a lei e alla sorella ### Quest'ultima, all'udienza del 29 gennaio 2018, confermando le divisioni, ha anche dichiarato di avere trasferito al fratello ### proprio nell'anno 1990, la quota dei terreni che le sarebbe spettata della terra dei genitori (riferimento non immediatamente attinente con i fatti per cui è causa ma confermativo della convenzione divisionale all'origine dei possessi separati) e che consente di datare al 1990 l'inizio dell'attività possessoria che, da allora, è stata patente per chiunque e per gli stessi comunisti che, come ricordato da ### nulla si sono vicendevolmente contestati.  ### possidendi uti dominus è disvelato dalla stessa condotta di possesso solitario dopo il raggiunto accordo divisionale che ha, come già anticipato, consolidato la relazione materiale senza necessità d'interversione del titolo di possesso, nulla in contrario essendo stato dedotto od indicato. Si applica quindi il principio, licenziato per la comunione ereditaria ma estensibile quella ordinaria, per cui “il comproprietario coerede che sia stato, a seguito di amichevole divisione del compendio ereditario, immesso nel possesso di un bene in assenza di un contestuale mandato ad amministrare da parte degli altri coeredi … prende in tal modo a possedere a titolo esclusivo il bene assegnatogli de facto senza che sia necessaria una formale interversione del titolo del possesso tale da escluderne il pari godimento da parte degli altri coeredi” (Cassazione civile, sez. II 4.10.2012 n. 16896). 
Gli appellati hanno stigmatizzato come la prova della convinzione dei germani ### di esercitare in via esclusiva e continuativa una signoria piena sui cespiti rispettivamente posseduti sia contenuta anche nella denuncia di successione di ### degli odierni appellanti che vi hanno, secondo quanto da loro stesso riportato nel documento, allegato una dichiarazione di possesso, al palese fine di far emergere la titolarità esclusiva dei fabbricati e dei capannoni agricoli presenti nell'appezzamento di terreno distinto con la particella ### già assegnata in forza del più volte ricordato accordo verbale del 1990 al loro dante causa. Effettivamente al quadro B relativo all'attivo ereditario, al n. 46 è riportato il terreno in contrada ### o ### in ### al foglio 2 particella ### di are 61,50 con entrostanti fabbricati e capannoni, per il quale la quota di possesso è dichiarata 1/1 come da dichiarazione di possesso che si dice allegata. Si tratta di affermazione che corrobora la testimonianza di ### che ha indicato proprio nel fondo in ### in ### i beni toccati a ### e da allora da lu solamente posseduti. Essa si giustifica solamente con il termine della condizione di compossesso sostenuta dagli eredi di ### e così a prescindere dal fatto che non sia realmente visibile la dichiarazione ridetta che la difesa di costoro ha ritenuto di non allegare in atti, ma la cui esistenza si trae dalla stessa denuncia di successione. 
La contestazione per la quale non sarebbero esattamente individuati i beni usucapiti non riflette adeguatamente l'esito della prova che, sebbene scevra dei riferimenti catastali, la cui menzione renderebbe altamente sospetta la genuinità di una deposizione così puntuale, ha adeguatamente descritto i cespiti di ciascuno, riferendone i comune di ubicazione e la contrada nonché ricordato i confini delimitati tangibilmente, mentre il fatto che i predi siano dislocati in località distinte di più comuni ne agevola l'individuazione e scongiura la possibilità che i testimoni possano essersi confusi, cosa che per altro gli appellanti hanno solo vagamente paventato.  12. Con l'ultimo motivo di impugnazione si è censurata la statuizione sulle spese e la contraddizione tra la motivazione della sentenza - in cui testualmente si legge che “### giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, per la natura della controversia e la peculiarità delle questioni giuridiche trattate” - e la “condanna gli attori al pagamento delle spese di lite” di cui al passo seguente, con l'individuazione dello scaglione preso a riferimento che per altro non risponderebbe a quello indicato dagli attori in riconvenzionale nella loro comparsa di costituzione e risposta in primo grado.  12.1. Il motivo è parzialmente fondato. 
Sussiste realmente il contrasto nella motivazione avendo il Tribunale esposto ragioni di compensazione, salvo poi accordare le spese ai vittoriosi attori in usucapione. 
Il valore della lite quale indicato non è affatto corrispondente al valore dei cespiti usucapiti quale dichiarato al momento della comparsa di costituzione e risposta. 
La motivazione sulle spese è dunque quanto meno perplessa. 
In questo senso la sentenza di primo grado va riformata.  13. In ragione dell'accoglimento dell'ultimo motivo dell'appello, va eseguita una nuova valutazione delle spese dell'intero giudizio.  ### osserva che la qualità delle parti; il fatto che l'iniziativa giudiziale degli attori in primo grado possa essere realmente parsa l'unica strada percorribile in mancanza della formalizzazione di un accordo che è avvenuto con il loro dante causa del quale teoricamente potrebbero non essere stati al corrente e di cui, in ogni caso, potrebbero avere equivocato i termini; la necessità di istruire il giudizio attraverso l'escussione di numerosi testimoni e l'esame di copiosa documentazione parte della quale non immediatamente disponibile per gli attori (così quella relativa alle pratiche contributive agrarie e ai contratti legati alla conduzione dei fondi), rende preferibile il passo della motivazione in cui il Tribunale ha appurato l'esistenza di giusti motivi per compensare le spese del giudizio, inclusa la controvertibilità e qualità delle questioni agitate. Da questo punto di vista, rilevano massimamente i riferimenti alla “controvertibilità” di talune questioni dedotte in giudizio, a cominciare dall'indicazione di una convenzione divisionale orale all'origine dei possessi esclusivi dei beni comuni, su cui non è ampia la giurisprudenza edita di cui si legge nella motivazione del Tribunale. Si tratta di profili che, nella loro sinergia, possono ben ricondursi alla disposizione dell'art. 92 c.p.c. nella lettura costituzionale l'indomani della nota pronuncia della ### delle leggi con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del capoverso della norma nel testo modificato dall'art. 13, comma 1° del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. 
Per l'effetto, le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti. 
Gli appellanti hanno domandato la restituzione delle somme che hanno dichiarato, fin dalla citazione in appello, di avere corrisposto in adempimento della sentenza impugnata. 
Tale generica affermazione si è colorata in occasione della redazione delle memorie di replica con l'indicazione di un deposito documentale curato insieme ad esse che darebbe la prova dell'esborso. Sennonché all'ispezione del fascicolo telematico simile dimostrazione è mancata e l'allegato alla memoria finale è piuttosto la sola nota delle spese dello studio legale ### Per l'effetto non è possibile alcuna statuizione sul punto in questa sede.  P.Q.M.  la ### di ### di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede: b in accoglimento dell'ultimo motivo di appello proposto da ##### e ### anche quali eredi di ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 1651/2020 pubblicata in data 19 novembre 2020 e notificata a mezzo pec in data 23 novembre 2020, riforma il capo sulle spese, con conferma nel resto; b compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. 
Così deciso nella ### di ### in data 11 maggio 2022 ### est. ### dott.ssa ### dott.ssa ### n. 4800/2020

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato ma non infallibile: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22484 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.931 secondi in data 14 dicembre 2025 (IUG:4A-066F0A) - 1392 utenti online