CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 2489/2022 del 03-06-2022
principi giuridici
In tema di responsabilità professionale sanitaria, la valutazione dei postumi permanenti subiti dal paziente è attività che segue e non precede l'accertamento del nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso, nonché della colpa professionale.
In tema di responsabilità professionale sanitaria, in presenza di questioni che richiedono elevate cognizioni tecniche, è preferibile recepire le argomentazioni del consulente tecnico d'ufficio, assistite da presunzione di imparzialità, rispetto alle contrapposte argomentazioni del consulente di parte, meno attendibili perché influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente.
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testo integrale
#### D'### sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente - - dr. ### - ### - -dr. ### - ### - ha pronunziato la seguente: ### nel processo civile d'appello iscritto al n. 3510/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2719/2016, pronunziata dal Tribunale di Avellino, pubblicata in data ###, assunto in decisione all'esito dell'udienza del 4.3.2022, pendente TRA ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dall'avvocato ### (C.F.: ###), in forza di procura in calce all'atto di appello; ### di Avellino, (P.IVA: ###), in persona del ### dr.ssa ### rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione ed in virtù di delibera di pag. 2/16 conferimento incarico n. 1240/2017, dall'avv. ### (C.F.: ###); ###: responsabilità professionale sanitaria. Conclusioni: per l'appellante: “insiste per l'accoglimento del proposto gravame, siccome fondato in fatto e in diritto, con conseguente riforma della sentenza n. 2719/2016 emessa dal Tribunale di Avellino in data ###, non notificata, e conseguente condanna della convenutaappellata al risarcimento dei danni in favore dell'attore ### nella misura quantificata o anche in quella diversa ritenuta in ### nonché al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da liquidarsi ai sensi del D.M 55/2014 e segg. in favore del sottoscritto avvocato antistatario”; per l'appellata: “a) accogliere le suesposte eccezioni e deduzioni espresse nelle comparsa costitutiva dell'### nonché di quelle espresse nel giudizio di prime cure, e per l'effetto, rigettare integralmente il proposto gravame, confermando in toto l'impugnata sentenza n.2719/2016 emessa dal Tribunale di Avellino in data ###, resa a definizione del giudizio inter partes RG n. 4760/2012- mai notificata-; b) Rigettare ogni altra richiesta formulata da parte appellante in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto; c) Condannare parte appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pag. 3/16 § 1. Con atto di citazione, notificato in data in data ###, ### conveniva, innanzi al Tribunale di Avellino, l'### di ### per sentirla condannare, per colpa professionale dei medici del nosocomio “### Frangipane” di ### al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che assumeva di avere subito, a seguito di un intervento chirurgico cui veniva sottoposto presso l'indicato ospedale. A fondamento della domanda, l'attore deduceva che: a seguito di una rovinosa caduta, avvenuta sul posto di lavoro in data ###, esso istante si infortunava gravemente e veniva d'urgenza trasportato presso il citato ospedale, ove i sanitari gli diagnosticavano una “frattura biossea pluriframmentaria alla gamba sinistra”; in data ###, veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di “riduzione a cielo chiuso ed osteosintesi frattura tibiale con fissatore esterno ### monotube”, con conseguente posizionamento di “due fishes sul moncone prossimale e tre fishes sul moncone distale”; nel post-operatorio gli veniva somministrata “terapia antitrombotica, antibiotica ed antalgica, monitoraggio dell'emocromo e medicazioni” ed esso istante veniva dimesso dal reparto di ### e ### in data ###; successivamente, si sottoponeva a molteplici controlli ambulatoriali ed alla conseguente rimozione del F.E., in data ###; in seguito gli veniva confezionato un apposito stivaletto gessato, rimossogli dopo circa un mese, con prescrizione di deambulazione assistita con tutore ### tuttavia, a causa della pag. 4/16 persistenza di concrete difficoltà riscontrate nel camminare, si vedeva costretto ad affidare la sua cura ad altro sanitario presso la ### di ### che gli diagnosticava una “pseudoartrosi in vizio di allineamento di frattura pluriframmentaria della gamba sn.”. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta ### contestando la fondatezza della domanda e negando la propria responsabilità. Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva, quindi, istruita con l'espletamento di una CTU medico legale, finalizzata ad accertare la sussistenza di profili di negligenza professionale nell'operato dei sanitari, del nesso di causalità tra la condotta dei medici e, eventualmente, a quantificare il danno lamentato dall'attore. All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale respingeva la domanda, condannando l'attore alla rifusione delle spese processuali. § 2. Avverso la suddetta sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., ### con atto ritualmente notificato all'### in data ###, nel rispetto del termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., interponeva appello, instando per l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. pag. 5/16 Si costituiva ritualmente l'### eccependo l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e contestandone, nel merito, la fondatezza. Dopo la verifica della rituale instaurazione del contraddittorio, la ### rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 4.3.2022. All'esito di detta udienza, celebrata nella forma della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la ### assegnava la causa a sentenza, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Prodotti dalle parti gli scritti difensivi finali, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione. § 3. Il Tribunale di ### rependo le conclusioni cui era pervenuto il nominato ### ha ritenuto “che vi sia stata da parte degli operatori sanitari arianesi, una corretta indicazione dei mezzi di sintesi, in relazione alla tipologia della frattura scomposta e pluriframmentaria”. In replica al rilievo dell'attore, che imputava ai sanitari di avere installato un numero di fiches inadeguato in rapporto al tipo di frattura, il Giudice, condividendo le considerazioni del proprio ausiliare, osservava “ .. che di norma è proprio “l'operatore a decidere se utilizzare due, tre o quattro fiches prossimali o distali, in relazione alla stabilità della frattura valutata intra operatoriamente e che, riguardo alla eventualità di posizionare una fiches transcalcaneare, non vi era alcuna necessità di irrigidire la caviglia, considerando il tipo di frattura”. Inoltre, nella specie, “.. dai radiogrammi effettuati sia nell'immediato pag. 6/16 post-chirurgico, che nei controlli medici successivi, è emerso chiaramente che la riduzione della frattura ottenuta, poteva definirsi “soddisfacente e con un buon allineamento dei monconi, sia sul piano frontale, che su quello sagittale”. Di conseguenza, ad avviso del primo Giudice, la secrezione dalla fiches distale costituiva una complicanza non ascrivibile alla responsabilità dei sanitari, avendo gli stessi correttamente individuato il trattamento chirurgico più consono al tipo di frattura de qua e considerato “che il numero, nonché il posizionamento delle fiches utilizzate dagli operatori, sia stato di per sé sufficiente a stabilizzare la frattura ben ridotta, dato che la “la scomposizione è intervenuta solo dopo la rimozione del F.E.”. Infine, osservava il Tribunale, “Lo stesso intervento chirurgico definito “riparatore” dall'attore, eseguito dai medici della ### di ### ed avvenuto in data ###, fu reso necessario “dalla pseudoartrosi ipertrofica al 1/3 distale di tibia sinistra, venutasi a creare a causa del ritardo di consolidazione del focolaio di frattura, da attribuirsi esclusivamente alla gravità della lesione subita dall'attore […] essendo esente da ogni profilo di responsabilità professionale l'equipe medica del P.O. di ### le cui scelte terapeutiche sono risultate irreprensibili ed avulse da censure di carattere tecnico scientifico”. § 4. Con un unico motivo di appello, il ### ha sottoposto a censura la sentenza, lamentando che: la ### alla quale il Tribunale aveva ritenuto di prestare adesione, fosse inattendibile, alla stregua dei rilievi svolti dal CT di esso attore e delle risultanze documentali prodotte in pag. 7/16 giudizio; il Tribunale non aveva idoneamente apprezzato le prove documentali in atti ed aveva ingiustamente negato l'ammissione della pure articolata prova testimoniale. § 5. ### è infondato. ###, al fine di dimostrare l'inattendibilità della ### opina che, mentre l'ausiliare del primo Giudice riteneva di ascrivere i gravi postumi residuati al ### solo alla particolare intensità del trauma da questi sofferto, invero, in base alle tabelle ### la lesione prodottasi avrebbe potuto determinare un danno biologico variabile tra il 6 ed il 9%. Pertanto, avendo lo stesso ### riconosciuto al ### un'invalidità permanente del 18%, la differenza tra i due valori era di per sé sintomo dell'imperizia e negligenza dei sanitari. A conforto di tale rilievo, l'istante invoca il tenore della relazione del proprio CT, dott. ### dalla quale emergerebbe che i postumi residuati all'attore vadano stimati in misura pari al 20%, di cui solo l'8% rappresentava una conseguenza normale del trauma, mentre il residuo 12% doveva ritenersi danno iatrogeno, in rapporto causale con l'intervento di osteosintesi con F.E. alla gamba sinistra. Tanto, inoltre, riceverebbe conferma alla stregua della copiosa bibliografia citata dal predetto CT, cui faceva da contraltare la scarna valutazione svolta, in assenza di citazioni bibliografiche, dal ### § 6. I rilievi che precedono non colgono nel segno. pag. 8/16 Infatti, il riconoscimento, al ### di una percentuale di invalidità permanente, da parte dell'### non prova in alcun modo la responsabilità dei sanitari dell'### ma si spiega unicamente in ragione del fatto che il danno, per il quale si controverte, è stato subito dall'attore, come del resto posto in risalto dal ### a seguito di una caduta sul posto di lavoro. Né, del resto, il semplice richiamo alla percentuale di invalidità corrispondente alla lesione è elemento sufficiente per consentire di ritenere provata la responsabilità dei medici che ebbero in cura il ### presso il P.O. di ### Come noto, infatti, la valutazione dei postumi è attività che, in ambito medico legale, segue e non precede quella di accertamento del nesso causale e della colpa dei sanitari. In tal senso, del resto, in replica alla medesima censura in questa sede riproposta dal ### già si esprimeva il CTU nell'elaborato peritale agli atti (cfr. pag. V della sintetica valutazione delle osservazioni delle parti). § 7. Del tutto disancorata dal contenuto della CTU è, poi, l'obiezione dell'appellante, a mente della quale l'ausiliare avrebbe basato il suo convincimento sulla relazione di parte redatta dal responsabile del reparto di ortopedia, del P.O. arianese, nonché capo dell'equipe medica che eseguiva l'intervento, ignorando, invece, la relazione di parte, a firma del dott. ### da esso prodotta. pag. 9/16 Invero, la censura è, in parte qua, generica, avendo l'appellante omesso di chiarire quali punti della CTU siano basati sulle deduzioni difensive del sanitario che curava, per conto dell'### la redazione di una perizia di parte. Al contrario, come emerge chiaramente dalla lettura della ### l'ausiliare, nell'esercizio di una facoltà conferitagli dal Tribunale, si è avvalso del parere espresso da uno specialista ortopedico di sua fiducia. § 8. Quanto al merito delle affermazioni del ### l'appellante, richiamando il contenuto delle critiche svolte da proprio CT, sostiene che i medici del PO di ### avendo accertato in data ###, all'esito di esame radiografico, l'assenza di callo osseo soddisfacente, non avrebbero dovuto togliere il fissatore esterno e confezionare un inutile gambaletto gessato, ma procedere con immediatezza ad un intervento chirurgico di stabilizzazione, poi successivamente eseguito dal ### presso altra struttura sanitaria (la ### di ###. § 9. La deduzione è priva di pregio. Come del resto correttamente osservato anche dal primo Giudice, il CTU ha riscontrato l'obiezione del CT dell'attore, rilevando che il preteso intervento riparatore eseguito in data ### presso la ### si rendeva necessario per l'insorgere di una pseudoartrosi ipertrofica al 1/3 distale di tibia sinistra, che rappresenta una complicanza tardiva determinata dall'interruzione dei pag. 10/16 normali processi di guarigione della frattura, ascrivibile alla gravità del trauma ed alla sede di localizzazione della frattura e non, invece, alla negligenza dei sanitari. Tra l'altro, a riprova dell'inconsistenza sul piano medico legale dell'obiezione, il CTU poneva in risalto il dato per cui lo stesso medico che sottoponeva il ### all'intervento chirurgico presso la ### quando visitava per la prima volta l'odierno istante in data ###, consigliava al paziente di attendere circa un mese per verificare se potesse determinarsi un fenomeno di guarigione autonomo della frattura, in assenza del quale sarebbe stata necessaria la via dell'intervento. Tale elemento induce a ritenere corretta la scelta attendista dei sanitari dell'### compiuta ad ottobre del 2011, quando, in occasione della rimozione del fissatore esterno, resasi necessaria a causa dell'intolleranza ai mezzi di sintesi manifestata dal paziente, i predetti decidevano per il confezionamento di un gambaletto gessato, avente il fine di stimolare l'attività osteogenica e favorire la guarigione del ritardo di consolidazione (cfr. pagg. VII, VIII delle sintetiche valutazioni alle osservazioni delle parti, operata dal ###. § 10. ###, anche sul punto reiterando obiezioni già svolte dal proprio CT in primo grado, imputa al CTU di avere ritenuto corretto l'operato dei sanitari, nonostante gli stessi avessero impiantato tre sole fiches prossimali, distanti dalla linea di frattura, piuttosto che inserirne pag. 11/16 un'altra in sede calcaneare o metatarsale e suggerire un carico precoce, così da favorire i tempi di consolidazione. Peraltro, la scelta di confezionare lo stivaletto gessato si era, inoltre, rivelata inutile ed inadeguata in rapporto al tipo di lesione. Anche sotto tale profilo la censura è destituita di fondamento. Giova premettere che lo stesso CT dell'odierno appellante abbia riconosciuto la correttezza del protocollo chirurgico seguito dai sanitari nel trattamento della lesione subita dal ### A giudizio dell'ausiliare del primo Giudice non è, poi, ravvisabile alcuna negligenza nella scelta del numero e delle modalità di impianto delle fiches, trattandosi di soluzione imposta, tra l'altro, dalla stessa conformazione dell'arto interessato e dalle dimensioni del fissatore esterno impiegato. ### di un'ulteriore fiche, suggerita dal CT dell'appellante, risulta, quindi, non giustificata da alcuna evidenza scientifica. Quanto allo stivaletto gessato, il CTU ha chiarito che si trattava di una soluzione obbligata, una volta rimosso il fissatore esterno per intolleranza dei mezzi ed in attesa che potesse determinarsi un'auto-risoluzione del focolaio di frattura, indispensabile prima di poter procedere ad un intervento di stabilizzazione (cfr. pag. XIII, ###). Generica è, poi, la deduzione dell'appellante, a mente della quale il CTU si sarebbe limitato a recepire quanto sostenuto da altri professionisti, senza apportare alcun contributo personale. pag. 12/16 Invero, l'inconferenza del rilievo è resa palese dal tenore della ### nella quale l'ausiliare ha dato conto, con esame approfondito ed esaustivo, di tutti i punti nodali della vicenda, pervenendo a conclusioni idoneamente argomentate sotto il profilo medico scientifico, alle quali, del resto, l'appellante non è stato in grado di frapporre argomentazioni di eguale consistenza. § 11. Con ulteriore deduzione, l'appellante sottopone a censura la sentenza, per avere il Tribunale omesso di conferire la dovuta rilevanza alle considerazioni di carattere medico legali svolte nella consulenza tecnica di parte da esso versata agli atti. Il rilievo è privo di pregio, in quanto è fondato sulla mera riproposizione della tesi per cui l'esito non favorevole del consolidamento della frattura e la successiva sottoposizione del ### ad un intervento di stabilizzazione, eseguito presso la ### siano causalmente ricollegabili all'incongruo trattamento della lesione da parte dei medici di ####, come sopra detto, fa, quindi, valere nuovamente le opinioni del proprio consulente di parte, che hanno ricevuto motivata risposta nella relazione di CTU versata agli atti del giudizio, alla quale, pertanto, può farsi riferimento, tenuto conto, tra l'altro, che nelle materie che richiedono elevate cognizioni specifiche, è in via di principio preferibile recepire le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite da presunzione d'imparzialità, rispetto alle contrapposte argomentazioni del pag. 13/16 consulente di parte, meno attendibili perché influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente (cfr. Cass. 23362/12). § 12. ### censura l'operato del primo Giudice, per avere lo stesso omesso di dare ingresso alla prova testimoniale da esso articolata in primo grado, prova il cui espletamento sarebbe, ad avviso dell'istante, risolutore, in quanto da espletare con l'audizione dei sanitari esecutori dell'intervento chirurgico riparatore, praticato presso la ### Anche siffatta deduzione non merita adesione, dovendosi, per l'effetto, rigettare la richiesta di ammissione della prova reiterata in questo grado di giudizio dal ### per l'assorbente ragione che la prova orale verte sulle stesse questioni già ampiamente esaminate dal ### Né, invero, la qualificazione professionale dei testi (i sanitari che sottoponevano il ### all'intervento di consolidamento della frattura) giustifica, di per sé, l'assunzione del mezzo di prova. Tra l'altro, il CTU ha opportunamente valutato l'esito della visita cui il dott. ### che si identifica in uno dei testi che l'appellante intenderebbe escutere, sottoponeva l'attore a gennaio del 2012 e, dal tenore della diagnosi elaborata dal citato sanitario, già desumibile dalle risultanze istruttorie in atti, ha, come dinanzi detto, tratto ulteriore argomento per giungere ad escludere profili di colpa nell'operato dei medici dipendenti dell'### pag. 14/16 In definitiva, quindi, l'appello deve essere rigettato, non essendo emersi elementi che consentano di ritenere integrata la prova del nesso di causalità, tra operato dei medici del PO di ### e lesioni lamentate dal paziente. § 13. Da ultimo, assolutamente pretestuosa si rivela la contestazione di nullità della sentenza, sollevata dall'appellante sulla base del rilievo per cui la stessa veniva redatta da parte di persona estranea al processo. In contrario, è sufficiente rilevare che la sentenza di primo grado veniva sottoscritta dal Giudice assegnatario del fascicolo, il quale, in tal modo, sanciva la paternità della decisione adottata. Del resto, nel dare atto di essersi avvalso, nella redazione del provvedimento, della collaborazione di un altro soggetto, la dott.ssa ### il ### ha fatto legittimo esercizio di facoltà e poteri contemplati dalle disposizioni in tema di ### per il processo, la cui originaria previsione risale all'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che prevede l'istituzione dell'### per il processo, presso le ### di appello ed i ### ordinari. Infatti, sul punto si deve rammentare che ai tirocinanti ex art. 73, comma 8-bis d.l. 69/2013, che costituisce uno dei primi strumenti di attuazione dell'### ed alla cui figura è ragionevolmente riconducibile la posizione della dott.ssa ### in assenza di ulteriori indicazioni, possa essere affidato dal pag. 15/16 magistrato, tra gli altri compiti, anche quello di provvedere alla redazione di bozze di sentenza. § 14. Al rigetto dell'appello segue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali, relative al presente grado di giudizio. La relativa liquidazione viene operata, come indicato in dispositivo, a norma D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 37/18, con applicazione dello scaglione relativo alle cause, celebratesi dinanzi alla ### di ### di valore da ### ad ### in ragione del disputatum. Tenuto conto della ridotta attività difensiva in concreto espletata in questo grado, appare congruo riconoscere i compensi minimi del ridetto scaglione, inclusa la fase di trattazione/istruttoria, che, in ragione della formulazione, da parte dell'appellante, di istanze istruttorie, oggetto di esame da parte di questa ### con ordinanza del 4.12.2019, va, comunque, riconosciuta. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto. P.Q.M. ### d'### definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### con atto di citazione notificato ad ASL pag. 16/16 di ### in data ###, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: a) rigetta l'appello; b) condanna ### alla rifusione, in favore della ASL di ### delle spese processuali del grado di appello, che liquida in ### per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio, in data ###. ### relatore ### dr. ### dr. ### n. 3510/2017




sintesi e commento
Responsabilità Medica: Correttezza delle Scelte Terapeutiche e Nesso Causale
La pronuncia in commento affronta un caso di presunta responsabilità professionale medica, originato da un intervento chirurgico eseguito a seguito di una frattura pluriframmentaria alla gamba. Il paziente, dopo essere stato sottoposto a un intervento di riduzione e osteosintesi con fissatore esterno presso una struttura sanitaria, lamentava la persistenza di difficoltà deambulatorie, sfociate in una diagnosi di pseudoartrosi in vizio di allineamento.
In primo grado, il Tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria, ritenendo corretta l'indicazione dei mezzi di sintesi utilizzati e la valutazione intraoperatoria della stabilità della frattura. Il giudice aveva inoltre considerato la secrezione dalla fiches distale come una complicanza non imputabile a negligenza dei sanitari, dato che la scomposizione era intervenuta solo dopo la rimozione del fissatore esterno.
L'appellante contestava l'attendibilità della consulenza tecnica d'ufficio (CTU), ritenendo che i postumi riscontrati fossero superiori a quelli ascrivibili alla sola gravità del trauma iniziale. Lamentava, inoltre, che i sanitari non avessero proceduto tempestivamente a un intervento chirurgico di stabilizzazione dopo aver accertato l'assenza di callo osseo soddisfacente, preferendo invece la rimozione del fissatore e l'applicazione di un gambaletto gessato.
La Corte d'Appello ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l'appello. I giudici hanno ritenuto che la percentuale di invalidità permanente riconosciuta al paziente dall'### non fosse di per sé prova della responsabilità dei sanitari, ma conseguenza della caduta sul posto di lavoro. Hanno inoltre evidenziato che la valutazione dei postumi segue, e non precede, l'accertamento del nesso causale e della colpa medica.
La Corte ha condiviso le conclusioni della CTU, secondo cui l'intervento riparatore successivo era stato reso necessario dall'insorgenza di una pseudoartrosi ipertrofica, complicanza tardiva legata alla gravità del trauma e alla sede della frattura, e non a negligenza dei sanitari. La scelta attendista dei medici, che avevano optato per il confezionamento del gambaletto gessato dopo la rimozione del fissatore, è stata ritenuta corretta, in quanto finalizzata a stimolare l'attività osteogenica in attesa di una possibile auto-risoluzione del focolaio di frattura.
Infine, la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale, in quanto vertente su questioni già ampiamente esaminate dal CTU. La Corte ha concluso che non erano emersi elementi sufficienti per ritenere provato il nesso di causalità tra l'operato dei medici e le lesioni lamentate dal paziente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.