CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 5095/2022 del 01-12-2022
principi giuridici
In tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9, comma 1, del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, traendo la sua forza cogente dai commi 8 e 9 dell'art. 41-quinquies della legge urbanistica, e prescrivendo, per la zona A, per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, che le distanze tra gli edifici non possano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, è disciplina integrativa dell'art. 873 c.c. immediatamente idonea a incidere sui rapporti interprivatistici, per cui, sia in caso di adozione di strumenti urbanistici contrastanti con la norma citata, sia, a maggior ragione, in caso di mancanza di contrasto e quindi in presenza di disposizioni di divieto assoluto di costruire, sussiste l'obbligo per il giudice di merito, nel primo caso mediante disapplicazione della disposizione illegittima, nel secondo caso mediante diretta applicazione della norma di divieto, di dare attuazione alla disposizione integrativa dell'art. 873 c.c., ove il costruttore sia stato proprietario di un preesistente volume edilizio, mediante condanna all'arretramento di quanto successivamente edificato oltre i limiti di tale volume o, qualora invece non sussistesse alcun preesistente volume, mediante condanna all'integrale eliminazione della nuova edificazione.
Le norme sulle distanze legali dettate dal d.m. 1444/1968, in quanto poste a tutela di interessi generali, sono inderogabili per accordo tra privati e prevalgono sulle eventuali servitù prediali contrarie.
Le distanze legali, incluse quelle previste dall'art. 9 del d.m. 1444/1968, devono essere rispettate anche in presenza di una costruzione priva di titolo edilizio, atteso che l'abusività della costruzione rileva nei rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione, ma non nei rapporti tra privati.
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testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### dai seguenti ### dott. ### dott. ### dott. ### rel. Ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al numero 2395 del ruolo generale dell'anno 2018 vertente tra ### (C.F. ###), ##### difesi dall'avv. ### gusta procura in atti ### E ### (C:F. ###) e ### difesi dall'avv. ### giusta procura in atti ### E ### contumace ### 1.Con denuncia di nuova opera del, ### conveniva in giudizio ### e deduceva che questa, confinante sul lato sud-est con il fabbricato di sua proprietà, sito in ### alal via ### dopo aver conseguito la concessione edilizia del Comune di ### n. 21 del 25.1.1984, per la realizzazione di una terrazza e di un portico, aveva dato inizio ai lavori edilizi; che il Comune di ### all'epoca era munito di ### che prevedeva norme anche in materia di distanze legali tra costruzioni, integranti l'art. 873 c.c. e che le opere che stava realizzando la ### - terrazza e portico - dovevano ritenersi illegittime in quanto effettuate in violazione dell'art. 873 Chiedeva l'immediata sospensione delle opere in corso. 2. Si costituiva ### e chiedeva il rigetto del ricorso. 3. Con altro atto di denuncia di nuova opera, ### conveniva in giudizio ### e deduceva che questa, in forza della concessione edilizia n. 21 del 25.1.1984, stava realizzando una costruzione di una terrazza in prosieguo al piano rialzato di sua proprietà, ed un sovrastante portico; che tale costruzione doveva ritenersi illegittima, in quanto contrastante con il ### vigente all'epoca nel Comune di ### divenuto esecutivo il ###, integrativo delle norme del codice civile in materia di distanze legali dalle costruzioni su fondi confinanti, che prevedeva il distacco minimo tra edifici di 10 metri e dai confini di almeno 5 metri; che la costruzione in atto da parte di ### veniva a trovarsi a soli 2,50 metri dal confine e dall'ala sud-ovest del fabbricato di esso ### Chiedeva in via di urgenza la sospensione delle opere; nel merito, la conferma del provvedimento di sospensione con l'emanazione dell'ordine di demolizione delle opere realizzate in contrasto alle norme di legge e regolamento in materia di distanze legali da fabbricati e confini. 4. Si costituiva ### e chiedeva il rigetto del ricorso. 5. Con sentenza del 26.2.1994 il Pretore rimetteva le parti dinanzi al tribunale di Napoli, dichiarando la propria incompetenza per valore. 6. Riassunto il giudizio, con sentenza n. 1051, pubblicata il 11 settembre 2002, il tribunale di Napoli accoglieva le domande proposte da ### e ### e, per l'effetto, condannava gli eredi di ### (#### e ###, in solido, ad arretrare il nuovo corpo di fabbrica a 5 metri dal confine divisorio con ### e ### e, in ogni caso, a 10 metri dai fabbricati preesistenti di costoro nel tratto in cui si fronteggiavano, mediante demolizione delle porzioni dell'edificio che ricadevano in tale fascia; condannava inoltre gli eredi di ### in solido, al pagamento delle spese di lite, distratte in favore del difensore di ### e ### rigettava ogni altro capo di domanda. 7. #### e ### proponevano appello e chiedevano l'annullamento della sentenza del tribunale; con vittoria di spese. Con un primo motivo censuravano la violazione degli artt. 83, 125, 163 e 307 cpc, la violazione dell'art. 125 disp. att. cpc; l'irritualità dell'atto di riassunzione; il mancato rilascio di nuova procura al difensore; l'improponibilità e la improseguibilità del giudizio. Con un secondo motivo eccepivano la nullità della sentenza per omessa trascrizione ed esame delle conclusioni formulate dalle parti. Con un terzo motivo lamentavano la violazione dell'art. 82 disp. att. cpc; la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; la irritualità dell'espletamento della prova per testi innanzi al ### Con un quarto motivo lamentavano la manifesta erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione del ### regolatore ### del comune di ### 5071 del 22.6.1983; l'inesistenza di norme regolamentari integrative dell'art. 873 in materia di distanze tra costruzioni; la erroneità della ctu redatta dall'arch. ### l'omesso esame della sentenza n. 10440/96 del tribunale di Napoli in materia di distanze legali tra costruzioni (caso analogo a quello in esame). 8. Si costituivano ### e ### e chiedevano il rigetto dell'appello; con vittoria di spese da distrarre. 9. Con sentenza n. 301, pubblicata il ### la Corte d'Appello di Napoli accoglieva l'appello nei soli confronti di ### e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da ### nei confronti di ### rigettava l'appello proposto nei confronti di ### confermando nel resto la sentenza di primo grado; compensava le spese tra gli appellanti e ### e condannava gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese in favore di ### In motivazione, per quel che ancora rileva, si deduceva che: - il quarto motivo era fondato nei confronti di ### - dalla consulenza tecnica emergeva che in sede di definitiva formulazione del PRG del comune di ### le zone ### e ### venivano riclassificate come sotto zone A, ### e ### ed in particolare l'area in cui ricadevano le costruzioni oggetto di causa veniva indicata come sotto zona ### di “rilevante interesse ambientale”, per la quale l'art. 7 bis prevedeva l'impossibilità di nuove costruzioni anche in zone edificate mentre ammetteva interventi di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia per gli immobili privi di interesse storico, artistico o ambientale; - il ctu aveva evidenziato che nell'area oggetto di controversia non venivano indicati vincoli di distanze; di conseguenza la regolamentazione delle distanze legali, per la zona urbanistica di interesse, andava ricercata nell'art. 873 c.c.; - dalla consulenza disposta dalla Corte di appello, confermativa di quanto già rilevato dalla precedente ctu espletata nel corso del giudizio di primo grado, e dai chiarimenti offerti dallo stesso ctu, risultava accertato che ### aveva realizzato il terrazzo e il porticato oggetto di causa in violazione delle norme codicistiche rispetto alla proprietà di ### in quanto il terrazzo realizzato dalla predetta distava dalla proprietà ### di m. 0,71 mentre il porticato parimenti edificato dalla stessa ricadeva sul confine con la proprietà ### e il pilastro uno si trovava a distanza di metri 1.91 dalla parte a sbalzo della proprietà del ### e a m. 2,87 dal porticato del ### - era evidente la violazione delle distanze minime previste dalla predetta norma; - era smentita dalla ctu la circostanza allegata dagli appellanti secondo cui la costruzione di ### era antecedente a quella di ### - l'appello era invece fondato nei confronti di ### - dagli accertamenti peritali emergeva che i quattro pilastri costituenti la struttura su cui poggiava il terrazzo realizzato da ### erano risultati a distanza di metri uno e metri 2.34 dal lato sud e a metri 3,35 dal lato est della proprietà al piano seminterrato di ### e pertanto tali manufatti erano situati a distanza inferiore rispetto a quella imposta dall'art. 873 c.c. quanto meno per il lato sud; - doveva ritenersi che dall'atto di donazione del 9 maggio 1980 in favore di ### risultava che il donante genitore ### all'epoca ancora proprietario del contiguo immobile successivamente attribuito al figlio ### solo per successione testamentaria dal padre deceduto nel 1983, costituiva servitù ad edificare in favore del fondo donato a ### e a carico della parte di fondo successivamente attribuito ad ### conferendo alla donataria “la facoltà di prolungare di 3 m. verso sud e per l'intero fronte, le fabbriche degli appartamenti descritti alla lettera A, costruendo due o tre pilastri di cemento armato nel sottostante giardino, senza che il donante possa eccepire violazione di distanze o limitazione di luce aria o altro”; - detta clausola comportava deroga alla disciplina delle distanze legali, integrando una servitù a carico del fondo attribuito a ### e in favore di quello donato a ### servitù che doveva ritenersi valida, essendo le norme sulle distanze di cui all'art. 873 c.c., a differenza delle prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi, derogabili. 10. #### e ### hanno proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 301/2012. Con il primo motivo hanno eccepito la violazione e la erronea applicazione degli art. 91 e 92 cpc, nonchè l'omessa motivazione in merito ai giusti motivi che hanno giustificato la compensazione delle spese. Con il secondo motivo hanno lamentato la nullità della sentenza per contrasto tra il dispositivo e la motivazione in relazione al rigetto dell'appello proposto dagli eredi di ### nei confronti di ### nella parte in cui è stata accolta la domanda di ### e sono stati condannati gli eredi di ### ad arretrare il nuovo corpo di fabbrica a 5 metri dal confine divisorio con ### ed in ogni caso a dieci metri dal fabbricato preesistente di questi, oltre che alla refusione delle spese del giudizio di appello e con il terzo motivo hanno lamentato la contraddittorietà della motivazione in merito alla inapplicabilità delle disposizioni regolamentari del PRG del comune di ### che prevedono distacchi assoluti dal confine. In particolare hanno dedotto che mentre in motivazione la corte distrettuale ha escluso l'applicazione della regolamentazione edilizia locale, ritenendo applicabile l'art. 873 c.c., poi ha rigettato l'appello degli eredi di ### - invece di accoglierlo - ed ha confermato la decisione di primo grado, con cui gli eredi della ### erano stati condannati all'arretramento dell'edificio fino a 5 metri dal confine o comunque a dieci metri dall'edificio del ### La Corte, invece, avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 873 c.c. e riconoscere la legittimità della costruzione in aderenza. Con il quarto motivo hanno lamentato la violazione degli artt. 873, 880 e 885 c.c. e l'omessa, insufficiente e contradditoria motivazione su un fatto controverso e cioè che la proprietà di ### e di ### erano delimitate da un muro di fabbrica, comune, che costituiva la linea di confine ed in aderenza al quale entrambi avevano realizzato le loro rispettive costruzioni. 11. Si sono costituiti ### e ### quali eredi di ### ed hanno chiesto il rigetto del ricorso. 12. Si è costituita ### quale erede di ### Ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. Ha proposto ricorso incidentale ed ha censurato l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui 1) il PRG non prevedeva distanze legali nella zona ###, nella quale ricadevano gli immobili in questione, b) di conseguenza doveva farsi applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 873. La censura è stata articolata attraverso i seguenti motivi. Con il primo motivo a) ha dedotto che il PRG del comune di ### per la zona ### aveva previsto il divieto di nuove edificazioni, ma non aveva impedito di realizzare ampliamenti delle costruzioni esistenti: ed infatti, ### aveva provveduto ad un ampliamento nella misura consentita del 10%. Per le edificazioni consentite, il PRG aveva previsto la distanza di dieci metri fra fabbricati e di cinque metri dai confini. Pertanto, a tali specifiche avrebbe dovuto adeguarsi la ### nell'attività di ampliamento. Con il secondo motivo b) ha dedotto che l'edificazione della ### avrebbe dovuto essere in ogni caso demolita non in applicazione dell'art. 873 c.c., ma delle disposizioni del ### il quale prevedeva la distanza di dieci metri tra fabbricati. Con un terzo motivo c) ha lamentato l'inadeguatezza della motivazione della sentenza in merito alla esistenza ed ai limiti della servitù costituita con l'atto donativo. La servitù consentiva un ampliamento che non superasse la larghezza di tre metri verso sud, sorretto da due o al massimo tre pilastri. Contravvenendo al contenuto della donazione, ### aveva realizzato quattro pilastri. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre la riduzione in pristino delle opere non conformi al contenuto della servitù e, quanto meno, disporre la demolizione dei due pilastri posti parallelamente ai primi due. 13. Non si sono costituiti ####### 14. Con sentenza n. 16161, pubblicata il 23 gennaio 2018, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale e dichiarato assorbiti i motivi del ricorso principale, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli. In motivazione si è dedotto che: - quanto al profilo sub a) del ricorso incidentale, la corte d'appello non aveva trattato il profilo relativo alla vigenza delle disposizioni di cui alle tabelle delle distanze allegate al PRG in relazione alla zona ###; pertanto, a seguito dell'accoglimento del ricorso incidentale e del rinvio, gli accertamenti dovevano essere svolti; - l'art.9 del d.m. 1444/1968, per le zone A, prevede che “per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale”; - tale disciplina è integrativa della disciplina codicistica (artt. 873 e ss. c.c.), per cui deve essere applicata in caso di mancata approvazione di strumenti particolareggiati esecutivi e, in caso di adozione da parte degli enti locali di strumenti urbanistici contrastanti, sussiste l'obbligo per il giudice di merito non solo di disapplicare la disposizione illegittima, ma anche di applicare direttamente la disposizione dell'art. 9, divenuta parte integrante dello strumento urbanistico per inserzione automatica; - aderendo ad un precedente indirizzo giurisprudenziale di legittimità, il quale contemplava che il dettato dell'art. 9 del d.m. 1444/1968 avesse valenza solo pubblicistica, ma non riguardasse i rapporti tra privati, si sarebbe giunti al paradosso che a) di fronte ad un divieto di edificare ritenuto operante sul solo piano pubblicistico, il giudice sarebbe stato sempre chiamato ad individuare altrimenti una norma volta a dettare distanze per costruzioni per altro verso illegittime, o in alternativa lo strumento urbanistico, nel dettare il divieto assoluto, avrebbe comunque dovuto prescrivere una distanza volta al solo fine di integrare l'art. 873 c.c.; b) proprio nelle zone A, ove lo strumento urbanistico avesse dettato un divieto a maggior tutela del territorio, il giudice civile avrebbe dovuto applicare una distanza di norma irrisoria, mentre nelle zone B meno tutelate la distanza minima tra pareti finestrate sarebbe stata di 10 metri; - il più recente indirizzo interpretativo, invece, si armonizza con la ratio della disciplina urbanistica di assicurare l'ordinato sviluppo edilizio senza rinunciare a utilizzare la nozione codicistica di distanza per le costruzioni; infatti, anche le norme di divieto assoluto di edificare dettate da strumenti urbanistici deve ritenersi che contengano comunque un implicito riferimento all'art. 873 c.c. Va dunque confermato che i divieti assoluti di edificazione posti da una normativa urbanistica cogente riferita anche implicitamente alla nozione di distanza per le costruzioni costituiscono disposizioni integrative dell'art. 873 c.c., con conseguente invocabilità ex art. 872 c.c. della riduzione in pristino, per relationem alle distanze de facto preesistenti tra edifici eventualmente anche non eccessivamente prossimi, le quali potranno consistere in una distanza in senso stretto ove il costruttore sia stato proprietario di un preesistente volume edilizio, mentre si tradurranno in un divieto assoluto di edificazione, qualora invece non sussistesse alcun preesistente volume; - la sentenza impugnata va cassata, per cui il giudice del rinvio, svolti gli opportuni accertamenti documentali relativi al regime delle distanze applicabile, ove risulti un divieto di nuove edificazioni, dovrà procedere a rinnovato esame della specie, ritenendo le distanze pari a quelle individuate dai volumi preesistenti all'entrata in vigore del divieto, non derogabili dall'autonomia privata, applicando il seguente principio di diritto: “in tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9 comma prima del d.m. 02/04/1968, n. 1444 - traendo la sua forza cogente dai commi 8 e 9 dell'art. 41 quinquies l. urb. e prescrivendo, per la zona A, per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, che le distanze tra gli edifici non possano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti - è disciplina integrativa dell'art. 873 c.c. immediatamente idonea a incidere sui rapporti interprivatistici, per cui, sia in caso di adozione di strumenti urbanistici contrastanti con la norma citata, sia con ancora maggior fondamento in caso di mancanza di contrasto e quindi in presenza di disposizioni di divieto assoluto di costruire, sussiste l'obbligo per il giudice di merito - nel primo caso mediante disapplicazione della disposizione illegittima, nel secondo caso mediante diretta applicazione della norma di divieto - di dare attuazione alla disposizione integrativa dell'art. 873 c.c., ove il costruttore sia stato proprietario di un preesistente volume edilizio, mediante condanna all'arretramento di quanto successivamente edificato oltre i limiti di tale volume o, qualora invece non sussistesse alcun preesistente volume, mediante condanna all'integrale eliminazione della nuova edificazione”; -quanto al motivo sub c) del ricorso incidentale, anche in ordine ad esso la doglianza è fondata quanto al vizio motivazionale, assorbito l'altro profilo. La censura deve essere esaminata per l'ipotesi che, all'esito del rinnovato esame, il giudice ritenga, per ragioni diverse da quelle di cui alle statuizioni determinanti la cassazione, applicabile la distanza di cui all'art. 873 c.c., e quindi possibile una deroga ad opera dell'autonomia privata. Con riferimento a tale aspetto, a fronte della clausola dell'atto di donazione, che collega a determinati requisiti dimensionali e costruttivi la possibilità di edificazione in prolungamento accordata a ### la corte d'appello non ha adeguatamente approfondito il tema relativo al se l'edificazione fosse condizionata al rispetto dei predetti requisiti dimensionali e costruttivi e, in ipotesi positiva, se questi ultimi risultassero osservati in concreto. Anche su questo, la sentenza deve essere cassata; - il primo motivo del ricorso principale, relativo al governo delle spese, e il terzo e il quarto motivo nella parte di quest'ultimo riferita alla carenza di motivazione, devono ritenersi assorbiti dall'accoglimento del ricorso incidentale, visto che, in sede di rinvio, spetterà alla corte territoriale, procedendo a rinnovata valutazione dei profili concernenti la disciplina delle distanze applicabile a tutte le edificazioni per cui è causa, delibare se e in quali limiti l'eventuale situazione di costruzione in aderenza renda legittima l'edificazione, nonché governare ex novo le spese; - il secondo e il quarto motivo del ricorso principale - quest'ultimo nlla parte in cui si deduce la violazione di legge, sono connessi ai temi sollevati nel ricorso incidentale, per cui l'accoglimento di questo assorbe i primi due. In ordine al secondo motivo, se da un lato la corte distrettuale, nell'affermare ai fini dell'individuazione del regime delle distanze per le costruzioni nell'area in discussione l'applicabilità dell'art. 873 c.c., ritenendo la norma codicistica, che prescrive la distanza di tre metri tra costruzioni frontistanti, non integrata dalle disposizioni del piano regolatore, prevedenti divieto assoluto di nuove edificazioni, ha tuttavia - senza adeguatamente esaminare le deduzioni in appello della parte ricorrente - contraddittoriamente dato poi applicazione, mediante conferma della sentenza di prime cure, a quelle norme integratrici dell'art. 873 c.c. prevedenti distanze dal confine di metri cinque e dalle costruzioni di metri dieci al fine di determinare l'arretramento da effettuarsi rispetto alle fabbriche del ### d'altro lato la pronuncia in ordine alla dedotta nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, pur sussistente, non può separarsi dall'individuazione del regime delle distanze effettivamente da attuare, di cui al quarto motivo. Quanto al quarto motivo, affrontandosi con esso la questione giuridica relativa al se nelle zone in cui lo strumento urbanistico vieti del tutto l'edificazione si applichi la disciplina residuale dell'art. 873 c.c. o il medesimo regime di inedificabilità previsto dallo strumento, deve rilevarsi l'identità della questione rispetto a quella attinta dai motivi a) e b) del ricorso incidentale; - rimane ferma la necessità di accertamenti circa la disposizione sulle distanze concretamente applicabile e di revisione, a seconda delle risultanze dell'indagine, delle conclusioni (in tema di derogabilità delle distanze da parte dell'autonomia privata) fatte discendere dalla premessa dell'applicabilità dell'art. 873 c.c., alla luce del venir meno della premessa, in esito alla cassazione della sentenza. 15. ##### e ### hanno riassunto il giudizio ed hanno formulato le seguenti conclusioni: “1) voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Napoli in accoglimento della domanda originaria proposta da ### e da ### dichiarare che le opere edilizie di cui in premessa realizzate da ### violano le inderogabili distanze legali previste dal ### regolatore del Comune di ### del 22.6.1983 che prescrive nella zona A in cui ricadono le rispettive proprietà la distanza di cinque metri dal confine e di dieci metri fra fabbricati, nonchè delle distanze della legge antisismica; 2) voglia, pertanto, l'ecc.ma Corte di Appello di Napoli, in accoglimento dell'insegnamento della Corte di Cassazione, confermare le statuizioni di cui alla sentenza del tribunale di Napoli 10541/02, della Corte di Appello di Napoli, anche per quanto attiene la distanza dal fabbricato di ### erede di ### e condannare gli intimati all'arretramento delle loro fabbriche nei limiti delle predette distanze; 3) voglia condannare i convenuti al risarcimento dei danni cagionati agli istanti con le fabbriche illegittime, che hanno violato le distanze, deprezzato gli immobili degli istanti alla somma di ### cinquantamila per ciascuna parte o in ogni altro importo che sarà ritenuto equo anche fino alla permanenza in sito delle costruzioni; 4) voglia quindi condannare i convenuti alla refusione delle spese giudiziarie e degli onorari del primo e del secondo grado, nonché del giudizio di rinvio da assegnare al sottoscritto difensore per anticipo fattone”. 16. Si sono costituiti ### e ### nella qualità di aventi causa di ### Hanno eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della riassunzione per il mancato rispetto del termine di tre mesi ex art. 392 cpc. Hanno dedotto che la notifica della citazione deve ritenersi inesistente per mancanza del soggetto cui imputare l'attività notificatoria, in quanto sull'atto vi è imposta solo la richiesta di notifica ma non vi è la relata che avrebbe dovuto essere redatta dall'ufficiale giudiziario. Sempre in via preliminare, hanno eccepito l'improcedibilità della riassunzione in quanto la citazione non è stata notificata a ##### e ### parti processuali nel giudizio di cassazione. Ancora in via preliminare hanno eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato deposito della copia autentica della sentenza della corte di cassazione. Hanno eccepito l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, in quanto proposta per la prima volta con l'atto di riassunzione, e l'infondatezza della stessa domanda, per difetto di allegazioni specifiche. Nel merito hanno chiesto il rigetto della domanda sia degli eredi di ### sia degli eredi di ### in quanto non fondate. Con vittoria di spese da distrarre. ### non si è costituito. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di ### il quale, benchè raggiunto da corretta e tempestiva notifica a mezzo posta dell'atto di riassunzione, non si è costituito. 2. ### di nullità/inesistenza della notifica dell'atto di riassunzione per assenza della relata di notifica redatta dall'### giudiziario non è fondata. La notifica dell'atto di riassunzione è stata operata, a mezzo posta, dal difensore di ##### e ### ai sensi della legge 53/1994 - benchè la formula utilizzata “si notifichi copia dell'antescritto atto, acquisito al numero 452 del cronologico rilasciato dal Consiglio dell'Ordine…” possa dare adito a qualche incertezza - e non a mezzo di ### motivo per cui non doveva essere redatta alcuna relata di notifica a cura di quest'ultimo. Infatti, oltre alla relata redatta e sottoscritta dall'avvocato notificatore, avv. ### agli atti sono allegate le prove della spedizione dei plichi raccomandati contenenti l'atto da notificare e le ricevute di ritorno della spedizione. Escluso che nella specie possa configurarsi una ipotesi di inesistenza della notifica, ove pure fossero ravvisabili dei vizi comportanti la nullità della stessa - in ragione della denunciata assenza della relata -, la avvenuta costituzione dei destinatari della notifica - i quali hanno anche spiegato nel merito le loro difese - ha avuto efficacia sanante della eventuale nullità in forza del raggiungimento dello scopo ex art. 156 cpc (v. Cass. 19563/2014). 3. ### di improcedibilità dell'atto di riassunzione in ragione della mancata notifica di questo anche nei confronti di altri eredi di ### e ### - già evocati dai ### nel giudizio di cassazione - non è fondata. I ### hanno evocato nel giudizio di cassazione anche ##### e ### ma non hanno fornito alcuna prova che questi abbiano accettato l'eredità di ### e ### benchè fosse loro onere provare la legittimazione passiva dei chiamati e non essendo sufficiente la mera chiamata all'eredità (v. Cass. 17295/2014). Inoltre, a fronte della eccezione di ### e ### di essere loro le uniche eredi di ### - v. nota del 14.5.2019 -, sarebbe sempre spettato ai convenuti provare l'esistenza di ulteriori eredi - e non meri chiamati all'eredità - (v. Cass. 19400/2019; 13571/2006). 4. ### di improcedibilità della riassunzione per mancato deposito della copia autentica della sentenza di cassazione non è fondata. Ai sensi del primo comma dell'art. 394 cpc, nel giudizio di rinvio dopo la cassazione della sentenza, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione. La mancata produzione della sentenza in questione non comporta l'improcedibilità del giudizio di rinvio, ma onera il giudice di assegnare un termine, da rispettare a pena di estinzione del giudizio, entro cui produrre il documento (v. Cass. 11180/2001). Nella specie in esame, gli attori, in data ###, hanno prodotto copia autenticata della sentenza della corte di cassazione n. 1616/2018, rilasciata dal funzionario dell'ufficio copie della Corte di Cassazione. Deve dunque escludersi non solo la improcedibilità della domanda, ma anche la necessità di assegnare alle parti un termine per la produzione della copia della sentenza. 5. ### di inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni formulata dagli eredi di ### e ### è fondata. Con l'atto di citazione che ha introdotto il presente giudizio in primo grado, ### e ### non formularono alcuna domanda di risarcimento del danno, ma si limitarono a chiedere il rispetto delle distanze legali con conseguente arretramento della costruzione di ### (come emerge dalla sentenza di primo grado del tribunale di Napoli). Ne consegue che la domanda di risarcimento dei danni, avanzata con l'atto di riassunzione, integra una domanda nuova, come tale inammissibile, atteso che non possono essere proposte domande nuove nel giudizio di rinvio, visto il carattere “chiuso” di questo (v. Cass. 9843/2002). Per completezza, deve osservarsi che, in ogni caso, ove anche gli attori avessero avanzato, in primo grado, una domanda di risarcimento del danno, questa dovrebbe ritenersi abbandonata nel prosieguo del giudizio. Il tribunale, infatti, non ha pronunciato su alcuna domanda di risarcimento del danno; pertanto, ### e ### avrebbero dovuto proporre appello incidentale avverso l'omessa pronuncia del tribunale. Ove invece debba ritenersi che il tribunale abbia implicitamente rigettato anche una domanda di risarcimento con la statuizione “rigetta ogni altro capo della domanda”, contenuta al punto 3 del dispositivo, allora ### e ### avrebbero dovuto proporre appello incidentale avverso il rigetto della domanda. In sede di appello, però, questi ultimi hanno solo insistito solo per il rigetto del gravame proposto dagli eredi di ### senza proporre alcun motivo di appello. 6. ### proposto dai ### non merita accoglimento, ai sensi della motivazione che segue. 7. Il comune di ### si dotava di PRG con decreto dell'assessore regionale all'urbanistica del 22.6.1983 n. 5071, pubblicato sul ### n. 41 del 18.7.1983. La zona che rileva, in origine, nella deliberazione consiliare n. 17 del 12.11.1973, rientrava nella zona ### (vecchi centri a carattere urbano, di rilevante interesse storico, artistico ed ambientale). In sede di approvazione del ### regionale, le zone ### e ### vennero riclassificate come sottozone A, ### e ###; l'area in cui insistono le fabbriche in questione ricadono nella zottozona ###, qualificata come “di rilevante interesse ambientale”. ###. 7 bis delle ### di ### del PRG di ### recita: “### omogena ###. Territori urbano di rilevante interesse ambientale. Nelle aree comunque inedificate ricadenti nella sottozona non sono consentite nuove costruzioni, né alterazioni del suolo, opere di sbancamento e di riporto, disalberamenti ed aperture di nuove strade. A condizione che non vengano modificate le destinazioni d'uso, sono ammissibili interventi di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia - così come definito dalle lettere c) e d) di cui all'art. 31 della legge 457/78 - a parità di superficie utile per gli immobili privi di interesse storico, artistico o ambientale. Esclusivamente nella ipotesi di restauro conservativo sono consentiti minimi incrementi per l'adeguamento dei servizi igienici degli alloggi che ne sono carenti, con un limite massimo del 10% della superficie utile dell'unità abitativa accatastata e comunque, con un minimo di 4 mq. e non superiore a mq. 8 per la dotazione dei servizi igienici. Eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia - lettere c) e d), art. 31, legge 457/78 -, questa ultima senza modificazione delle destinazioni d'uso, degli edifici esistenti, restano vincolati alla formazione dei piani particolareggiati esecutivi (P.P.E.). Potrà consentirsi, anche in assenza del piano particolareggiato e mediante rilascio di concessione edilizia in deroga integrata da convenzione, con l'osservanza della procedura dell'art. 3 della legge 1357/1955, l'adeguamento e l'ammodernamento delle attrezzature alberghiere e ricettive esistenti, in analogia alle condizioni di quanto disposto per la sottozona A, e potrà consentirsi inoltre la conversione in strutture alberghiere e ricettive a rotazione d'uso dell'edilizia esistente. Gli interventi sulle attrezzature alberghiere esistenti saranno consentiti soltanto se le stesse furono a suo tempo realizzate in conformità alle disposizioni di legge in materia edilizia ed urbanistica”. ### del PRG sono allegate delle tabelle. Da tali tabelle emerge che per le zone di rilevante interesse ambientale ### il distacco tra edifici deve essere di 10 metri e il distacco dal confine deve essere di 5 metri (v. tabelle prodotte dalle parti). 8. Per la sottozona ###, dunque, le prescrizioni del PRG prevedono che, in generale, non sono ammesse nuove costruzioni; sono ammesse solo limitate deroghe alla regola generale. Il soggetto che si avvale di tali deroghe - e quindi che non sottosta' alle regole della non edificabilità di nuovi volumi - deve sottostare al rispetto delle distanze dettate dalle tabelle allegate alle ### che proprio per la zona ### prevendo la distanza di 10 metri tra edifici e di 5 metri dal confine. Rispondendo alle istanze sorte dalla sentenza di cassazione, deve rilevarsi che il ### oltre a prevedere la non edificabilità per la zona ###, prevede - facendo proprie le disposizioni del d.m. 1444/1968 - anche le distanze minime da rispettare (tra edifici e dal confine) nell'ipotesi, pure contemplata, che vengano realizzati degli ampliamenti delle costruzioni esistenti: per cui non corrisponde al vero che il PRG preveda esclusivamente la non edificabilità della zona ### e nulla preveda in tema di distanze, circostanza che comporterebbe l'applicazione suppletiva dell'art. 873 c.c. e quindi delle distanze da questa norma previste. Inoltre, deve evidenziarsi che, ove anche il PRG non avesse previsto le distanze tra edifici e dal confine per la sottozona ###, in ogni caso, per questa, non si sarebbe fatta applicazione della norma di cui all'art. 873 c.c.: come evidenziato dalla sentenza della Corte di cassazione, sarebbe paradossale che per le zone A - quelle ove è maggiore l'esigenza di maggiore tutela -, ove fosse possibile costruire, si dovrebbe fare applicazione di una distanza di tre metri (quella prevista dall'art. 873 c.c.), mentre in altre zone, meno tutelate, le distanze da rispettare sarebbero di gran lunga maggiori. Dato che la normativa dettata dal PRG e dalle NTA ripete il suo contenuto dall'art. 9 del d.m. 1444/1968, il quale trova il suo fondamento nella legge, la stessa ha carattere inderogabile ed è applicabile direttamente nei rapporti tra privati - come evidenziato dalla Corte di cassazione -. Questo vuol dire che le norme sopra riportate devono essere applicate nei rapporti tra le parti in causa e che le stesse non possono essere derogate dalla autonomia negoziale - in ragione proprio del carattere cogente, rinveniente dallo scopo di tutela di interessi della collettività -. Ancora di più: ove anche il PRG avesse previsto norme distoniche rispetto a quanto previsto dal d.m. 1444/1968, le prescrizioni del ### regolatore avrebbero dovuto essere disapplicate in sede giudiziale, prevalendo le norme inderogabili del decreto ministeriale. 9. Premesso che è ormai cosa acquisita al giudizio che la costruzione (ampliamento dell'edificio precedente) di ### sia stata successiva all'edificazione di ### e che la prima si sia avvalsa della facoltà di ampliare un suo edificio già preesistente - in forza delle deroghe previste dall'art. 7 bis delle NTA - (circostanza, quest'ultima espressamente riconosciuta anche dagli attori), si osserva che nei rapporti tra ### - e, per questa, i suoi eredi - e ### - e, per questo, i suoi eredi - la prima, nell'ampliare la sua edificazione, avrebbe dovuto rispettare la distanza di 10 metri dall'edificio del germano e di 5 metri dal confine, come imposto dal PRG e dalle ### A nulla vale che il comune dante causa dei germani ### abbia, con donazione del 9.5.1980, disposto una servitù di edificazione in favore di ### autorizzando questa a costruire due o tre pilastri verso la porzione di proprietà donata ad ### come già detto, le norme sulle distanze dettate dal d.m. 1444/1968 e fatte proprie dal PRG non sono derogabili dalla autonomia negoziale, per cui la disposizione donativa in merito alla servitù non ha alcuna efficacia, ove in contrasto con il dettato del d.m. 1444/1968 e del ### per cui ### nel momento dell'ampliamento, doveva osservare le prescrizioni del PRG e non avvalersi di quanto disposto nell'atto di donazione. Pertanto, l'appello proposto dagli eredi di ### deve essere rigettato e, per l'effetto, va accolta la domanda formulata in origine da ### e condannati gli eredi di ### all'arretramento di quanto edificato in ampliamento del preesistente edificio fino ad una distanza di 10 metri dall'edificio di ### e di 5 metri dal confine. 10. Come già accennato, le prescrizioni contenute nell'art. 9 del d.m. 1444 del 1968 hanno carattere inderogabile e cogente, per cui non solo sono vincolanti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ma hanno diretta applicazione anche nei rapporti tra privati, atteso che il preminente scopo di tutela di interessi collettivi le rende inderogabili dalla autonomia privata. Da ciò deriva che le prescrizioni in esame vanno applicate sia nell'ipotesi che gli strumenti urbanistici locali nulla prevedano in materia, sia nell'ipotesi che gli stessi strumenti contengano disposizioni in contrasto con il dettato normativo. In ragione dell'evidenziato carattere inderogabile e necessario della normativa sulle distanze dettata dall'art. 9 de D.M. 1444/1968, non può farsi applicazione neanche dell'art. 877, il quale consente, in deroga alle prescrizioni in materia di distanze, la costruzione in aderenza. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che ai sensi dell'art. 9 del d.m. 1444 del 1968, nel caso di esistenza, sul confine tra due fondi, di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell'area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, con esclusione, nel caso considerato, della possibilità di esercizio della facoltà di costruire in aderenza (v. Cass. 13547/2011; 11685/2018; ### di St. 844/2013). Nella specie, i ### ancora nel loro atto di costituzione nel presente giudizio, hanno evidenziato come già dalle ctu svolte nel corso dell'intero processo sia emerso che il ### abbia edificato il suo porticato su due livelli - con il livello superiore chiuso - a ridosso di un muro che segna il confine tra le due proprietà, muro di circa 2,50 di altezza e di 50 cm di spessore. Posto che ### ha costruito quindi appoggiando la sua fabbrica al muro di confine, ### non poteva costruire anch'essa in aderenza, né a una distanza che non fosse di 10 metri dalla fabbrica del germano, come imposto dall'art. 9 citato. Va invece rilevato che la ### ha costruito il terrazzo distante 0,71 m dalla proprietà di ### che il porticato ricade sul confine con la proprietà ### e che il pilastro 1 dista m. 1,91 dalla proprietà del ### come evidenziato dal ctu ing. Nappi -. Alcuna rilevanza ha la circostanza - evidenziata dai ### - che il ### abbia edificato in modo abusivo. La natura abusiva della costruzione - preventivamente edificata - per carenza di titolo abilitativo o per difformità da questo ha rilievo solo nei rapporti tra il cittadino e la P.A., ma non nei rapporti tra privati. Tra privati, infatti, deve aversi riguardo esclusivamente al rapporto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perché queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva, con la conseguenza che, così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia allorquando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'aver eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni. Quindi le distanze legali - anche quelle previste dall'art. 9 del d.m. 1444/1968, v. ### di St. 2086/2017 - devono essere rispettate anche nei confronti di una costruzione priva di titolo edilizio (v. Cass. 2637/2021; 21354/2017; 5143/1998). In conclusione, l'appello proposto dai ### quali eredi di ### deve essere rigettato anche nei confronti degli eredi di ### va accolta la domanda formulata da questi e, per l'effetto, i ### devono essere condannati all'arretramento dell'ampliamento della loro costruzione fino alla distanza di 10 metri dall'edificazione realizzata da ### e di 5 metri del confine tra le due proprietà. 11. Atteso che la sentenza di primo grado del tribunale di Napoli è stata confermata, questo Collegio deve provvedere alla liquidazione delle spese del grado di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio. Atteso che l'appello dei ### è stato rigettato, le spese dei tre gradi di giudizio in questione devono gravare sugli stessi ai sensi dell'art. 91 cpc. La liquidazione avviene - in favore del difensore antistatario degli attori - alla luce dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrati dal d.m. 147/2022. Il valore della controversia deve stimarsi come indeterminabile. Dagli atti di causa non emergono né la rendita catastale degli immobili - al momento della proposizione della domanda -, né altri elementi da cui desumere il valore di questi; per cui, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15 cpc, la causa deve ritenersi di valore indeterminabile. Ai sensi dell'art, 5, comma 6 del d.m. 55/2014 (“le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a ### e non superiore a ### tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”), in considerazione del fatto che si tratta di distanze tra immobili di non ridotto valore, il Collegio ritiene di fare applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra ### ed ### Quanto al giudizio di appello, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, deve farsi applicazione del compenso medio, ridotto del 50%. Pertanto va liquidata la somma di ### a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa. Quanto al giudizio di cassazione, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, facendo applicazione del valore medio, ridotto del 50%, va liquidata la somma di ### a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa. Quanto al giudizio di rinvio, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, applicando i valori medi ridotti del 50%, va liquidata la somma di ### a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa. 12. I compensi dei ctu, già in precedenza liquidati, devono gravare, in via definitiva sui ### P.Q.M. La Corte d'appello di Napoli, definitivamente pronunciando così decide: a) rigetta l'appello proposto da #### e ### e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10541, pubblicata l'11 settembre 2002; b) condanna #### e ### in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario di ##### e ### liquidando le seguenti somme: 1) quanto al giudizio di appello, ### a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa; 2) quanto al giudizio di cassazione, ### a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa; 3) quanto al giudizio di rinvio, ### a titolo di compenso, oltre rimborso dele spese generali nella misura del 15%, iva e cpa; c) pone in via definitiva i compensi dei ctu a carico di #### e ### in solido. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29.11.2022 #### est. ####




sintesi e commento
Distanze tra costruzioni: prevalenza delle norme del PRG e inderogabilità convenzionale
La Corte d'Appello è stata chiamata a pronunciarsi nuovamente su una complessa vicenda riguardante il rispetto delle distanze legali tra costruzioni confinanti, a seguito di una sentenza di cassazione che aveva cassato con rinvio una precedente pronuncia della stessa Corte. La controversia trae origine da una denuncia di nuova opera presentata da un soggetto, proprietario di un fabbricato, nei confronti del confinante, il quale aveva intrapreso lavori di realizzazione di una terrazza e di un portico. Il denunciante lamentava la violazione delle distanze minime previste dal Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune, all'epoca vigente, che a suo dire integrava le disposizioni del codice civile in materia di distanze tra costruzioni.
In primo grado, il Tribunale aveva accolto le domande del denunciante, condannando gli eredi del confinante, nel frattempo deceduto, ad arretrare il nuovo corpo di fabbrica a determinate distanze dal confine e dai fabbricati preesistenti. La Corte d'Appello, in una precedente pronuncia, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l'appello solo nei confronti di uno dei soggetti coinvolti, ma la Cassazione aveva cassato tale decisione con rinvio, invitando la Corte d'Appello a riesaminare la questione alla luce di alcuni principi di diritto.
In particolare, la Cassazione aveva evidenziato la necessità di accertare la vigenza delle disposizioni sulle distanze contenute nelle tabelle allegate al PRG, con specifico riferimento alla zona in cui ricadevano gli immobili oggetto di causa. Inoltre, la Suprema Corte aveva affermato che l'art. 9 del D.M. 1444/1968, che prevede distanze minime tra edifici, è una norma integrativa dell'art. 873 del codice civile, immediatamente idonea a incidere sui rapporti interprivatistici, e che i divieti assoluti di edificazione posti da una normativa urbanistica cogente costituiscono disposizioni integrative dell'art. 873 c.c., con conseguente invocabilità della riduzione in pristino.
Nel riesaminare la vicenda, la Corte d'Appello ha preliminarmente rigettato le eccezioni di rito sollevate dai convenuti, ritenendo valida la notifica dell'atto di riassunzione e sussistente la legittimazione passiva dei soggetti evocati in giudizio. Ha poi dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento danni, in quanto proposta per la prima volta con l'atto di riassunzione.
Nel merito, la Corte ha accertato che il PRG del Comune, pur prevedendo in generale il divieto di nuove costruzioni nella zona interessata, ammetteva deroghe per interventi di restauro conservativo e ristrutturazione edilizia, subordinandoli al rispetto delle distanze minime previste dalle tabelle allegate al PRG stesso. La Corte ha quindi ritenuto che, nel caso di specie, il confinante, nell'ampliare la sua edificazione, avrebbe dovuto rispettare la distanza di 10 metri dall'edificio del vicino e di 5 metri dal confine, come imposto dal PRG.
La Corte ha inoltre affermato che le norme sulle distanze dettate dal D.M. 1444/1968 e dal PRG non sono derogabili dall'autonomia negoziale, per cui la servitù di edificazione, eventualmente costituita tra le parti, non poteva prevalere sulle prescrizioni urbanistiche. Infine, la Corte ha precisato che le distanze legali devono essere rispettate anche nei confronti di una costruzione priva di titolo edilizio, in quanto la natura abusiva della costruzione rileva solo nei rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione, ma non nei rapporti tra privati.
In definitiva, la Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando gli eredi del confinante ad arretrare l'ampliamento della loro costruzione fino alle distanze previste dal PRG.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.