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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sentenza n. 111/2024 del 12-01-2024

principi giuridici

È nulla la notificazione telematica di un atto giudiziario effettuata all'Avvocatura dello Stato ad un indirizzo di posta elettronica certificata pertinente alla corrispondenza istituzionale, ma diverso da quello specificamente previsto per il processo telematico e, pertanto, non presente nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), anche qualora detto indirizzo risulti presente in altri registri.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità della Notifica via PEC all'Avvocatura dello Stato: Conseguenze Processuali


La pronuncia in esame affronta una questione di rilevante importanza pratica relativa alla validità della notifica di atti giudiziari effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'Avvocatura dello Stato. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un soggetto e di una società per il pagamento di una sanzione amministrativa, irrogata a seguito di una presunta violazione della normativa in materia di antiriciclaggio.
Il soggetto ingiunto, ritenendo illegittimo il provvedimento sanzionatorio, adiva il Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del decreto. Il Tribunale accoglieva il ricorso, annullando il decreto ingiuntivo e condannando le Amministrazioni convenute al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione, le Amministrazioni soccombenti proponevano appello, eccependo la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. In particolare, le appellanti sostenevano che la notifica era stata effettuata ad un indirizzo PEC non corretto, ovvero ad un indirizzo utilizzato per la corrispondenza amministrativa e non a quello presente nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), l'unico indirizzo valido ai fini delle notifiche telematiche degli atti giudiziari.
La Corte d'Appello ha accolto l'appello, ritenendo fondata l'eccezione di nullità della notifica. I giudici di secondo grado hanno richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui la notifica di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE è nulla, anche se tale indirizzo risulti da altri registri. Nel caso di specie, la Corte ha accertato che la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stata effettuata presso un indirizzo di posta elettronica dell'Avvocatura dello Stato diverso da quello censito nel ReGIndE.
Pertanto, la Corte d'Appello ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e ha disposto la rimessione degli atti al Tribunale, affinché il giudizio venisse nuovamente celebrato nel rispetto del principio del contraddittorio. Infine, la Corte ha condannato la parte appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'### - ### - La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: Dott. ##### ha emesso la seguente ### nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2646/2018 R.G.A.C., decisa alla udienza collegiale del 6-12-2023 mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi degli artt. 437 e 352 c.p.c. e vertente ### dell'### e delle ### (C.F. ###) - ### dello Stato (C.F. ###), ### territoriale dello Stato di Napoli (C.F. ###), in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi ope legis dall'### dello Stato di Napoli (C.F. 
ADS###), presso i cui uffici, in ###, domicilia per legge; #### nato il ###, ad Ischia e residente in ####, alla ###, C.F.  ###, in proprio e nella qualità di rappresentante p.t.  della ### S.r.l., con sede ######, C.F. ###, rappr.ti e difesi dall' Avv. ### (C.F.  ###), presso il cui studio in ### d'####, alla ### n. 26, sono elettivamente domiciliati; APPELLATI FATTO E DIRITTO Il ###, il Sig. ### in proprio e nella qualità di amministratore legale rappresentante p.t. della ### S.r.l., ricorreva al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di ### al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, del decreto n. 149029, emesso dal ### della ### dello Stato di Napoli in data ### e notificato a mezzo PEC in data ###, con cui la P.A. in epigrafe aveva ingiunto ai medesimi di pagare in solido ### di cui ### per le spese e ### a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per aver trasferito la somma di ### a mezzo di assegno bancario, privo della clausola di trasferibilità, in violazione dell'art. 58, comma I, D. Lgs. n. 231/2007, come modificato dall'art. 20, comma II, lettera b, D.L. n. 78/2010, convertito in ### n. 122/2010. 
A sostegno dell'illegittimità del provvedimento, il ricorrente adduceva la violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, non avendo ricevuto alcun atto di contestazione dell'illecito. 
Il sig. ### sosteneva che, non essendovi stata notifica del verbale di accertamento, non vi era stato alcun atto interruttivo della prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunte, con conseguente estinzione della sanzione amministrativa e della corrispondente obbligazione pecuniaria.  ### venivano dal Giudice di prime cure erroneamente considerate contumaci. 
Il ###, il Giudice adito, Tribunale di Napoli - ### distaccata di ### depositava in cancelleria la sentenza n. 25/17, con cui annullava il decreto n. 149029, emesso dal ### della ### dello Stato di Napoli, dichiarando non dovuto il pagamento richiesto con detto atto e condannando le ### convenute al pagamento delle spese processuali. 
Avverso la detta sentenza proponevano impugnazione le odierne appellanti, sollevando le seguenti censure: NULLITÀ ###### 354 C.P.C. ###. ART 327, ###, C.P.C. 
Gli appellanti deducevano al riguardo che l'art. 327, co.2, c.p.c.  dispone che l'appello può essere proposto decorso il termine di impugnazione nella ipotesi in cui “la parte contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità […] della notificazione […]”. Indi, censuravano la parte della sentenza di primo grado laddove, a pagg. 2 e 3, il Tribunale afferma che “le parti convenute erano gravate dell'onere di dimostrare, all'opposto, che tale contestazione era stata ritualmente effettuata. Ma sono rimaste contumaci, rinunciando, per ciò solo, a dimostrare fatti e circostanze ad esse favorevoli. Per tale inerzia processuale ciascuna parte convenuta, all'evidenza, imputet sibi”.   ### gli appellanti la pronuncia impugnata è illegittima laddove annulla il decreto della ### dello Stato di Napoli, senza che questa sia mai stata parte del giudizio e senza che, dunque, abbia mai potuto svolgere alcuna attività difensiva, non avendo ricevuto la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del relativo decreto di fissazione della prima udienza. Infatti, la notifica a mezzo PEC della parte ricorrente non sarebbe stata effettuata ad un valido indirizzo di posta elettronica certificata, in quanto il ricorrente ha notificato il ricorso introduttivo del giudizio non all'indirizzo PEC ###, risultante dal REGINDE (l'unico processualmente utilizzabile a norma di legge) ed asseritamente destinato al processo telematico, ma alla PEC amministrativa ###, che viene utilizzata dall'Avvocatura non per la propria attività processuale ma per interagire amministrativamente con l'esterno (gare gestite in proprio, corrispondenza con l'amministrazione, contatti con i fornitori). 
Deducevano ancora gli appellanti che: “###. 14 del DPCM 40/2016 dispone, al secondo comma, che “Le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611”. In origine l'art. 16-ter del D.L. 179/2012 richiamava l'intero art. 16 del DL 185/2008, compreso, dunque, il comma 8, che prevedeva l'obbligo per le ### di istituire una casella PEC e di comunicarla al ### (ora ###. Tuttavia, tale possibilità è ora da escludere, in quanto, a seguito delle modifiche operate sull'art.  16-ter dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del DL 90/2014, tra gli elenchi da cui è possibile estrarre gli indirizzi cui effettuare notifiche viene espressamente richiamato il solo comma 6, relativo al registro delle imprese: pertanto l'### dal 2014, non può più essere considerato un pubblico elenco utilizzabile ai fini della notificazione a mezzo ### Tale nullità della notifica integra il primo presupposto dell'art. 327, co. 2, c.p.c. ovvero la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. Tale nullità ha compromesso l'attività defensionale di questa Avvocatura: essendo pervenuta ad un canale PEC non istituzionalmente riservato alla ricezione degli atti giudiziari, la notifica non è stata trattata come tale con la conseguenza che ricorre nella specie anche il secondo presupposto richiesto dall'art. 327, co. 2, c.p.c. ovvero la prova della mancata conoscenza del processo. Pertanto, le Pa in epigrafe non potevano essere considerate contumaci nel giudizio di primo grado: da quanto affermato e provato risulta, infatti, palese che le odierne appellanti non hanno rinunciato a difendersi, ma non ne hanno avuto la possibilità”. 
Inoltre, in via subordinata, gli appellanti chiedevano la rimessione in termini ex art. 153,c. 2, c.p.c. con conseguente ammissione del presente appello e remissione del giudizio al giudice di prime cure e in via ulteriormente subordinata chiedevano la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. con conseguente ammissione del presente appello e della documentazione non prodotta in primo grado e rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato. 
Quindi, chiedevano: “dichiarare integralmente nulla la Sentenza 25/2017 per i motivi di diritto addotti e, per l'effetto, rimettere gli atti al ### di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.; - in subordine, previa rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., ritenere ammissibile il presente appello e nulla la Sentenza 25/2017 con conseguente rimessione degli atti al ### di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. - in via ulteriormente subordinata, previa rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., ritenere ammissibile il presente appello nonché la documentazione allegata con conseguente rigetto nel merito dell'avversa pretesa; - condannare l'appellato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale”. 
Si costituivano le parti appellate, che chiedevano: “voglia dichiarare, in via pregiudiziale, inammissibile l'appello principale ex adverso proposto, dichiarando il Ministero dell'### e delle ### e la ### dello Stato carenti di legittimazione e di interesse. 
In via gradata, voglia dichiarare detto gravame del tutto infondato, condannando, nell'uno come nell'altro caso, gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado, disponendone la distrazione con ogni accessorio. In via gradatissima e salva impugnazione, nel caso di ritenuta fondatezza del gravame e, quindi, in tutto o in parte, del fatto contestato, voglia disporre la mitigazione della sanzione pecuniaria inflitta, alla stregua dello ius superveniens, di cui al comma 1 bis, inserito nell'art. 63 D.Lgs n. 231/1997 dall'art. 9 bis, comma 1, del D.L. 23.10.2018, n. 119, convertito dalla ### 17.12.2018, n. 136, entrata in vigore il ###, ben dopo l'instaurazione del presente giudizio di appello”. 
In via preliminare, si rileva che lo svolgimento della udienza con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. consente che il ### di provvedere all'esito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. 
Nel merito, l'appello è fondato in relazione al primo motivo, con assorbimento degli altri due, proposti in via successivamente subordinata. 
In punto di diritto, si rileva che “è nulla la notifica telematica dell'appello effettuata all'Avvocatura dello Stato ad un indirizzo pec pertinente alla corrispondenza istituzionale ma diverso da quello previsto per il processo telematico e quindi non presente nel Reginde anche se detto indirizzo è presente in altri registri” (cfr. Cass. n. 287 del 9 gennaio 2019). 
In particolare, la Cassazione afferma che “Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel ### degli #### gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali e idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'### degli Indirizzi di ### (###” (cfr. Cassazione civile, sez. II, ordinanza 16 giugno 2022, n. 19351; (Cass. n. ### del 2017; n. 13224 del 2018; Cass. n. 3709 del 2019). 
Nel caso di specie, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado risulta essere stato notificato presso l'### dello Stato di Napoli all'indirizzo ###, che è l'indirizzo per la corrispondenza relativa all'attività legale (e amministrativa), mentre l'indirizzo PEC per le notificazioni (###, Penale e Amministrativo), censito nel registro denominato "Reginde", previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011 e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012 è invece ###. 
Dunque, poiché la notificazione del ricorso presso un indirizzo di posta elettronica dell'### dello Stato diverso da quello inserito nel ReGIndE non è idonea ad una corretta istaurazione del contraddittorio, ne va dichiarata la nullità, per cui non essendo stata questa ultima stata sanata dal raggiungimento dello scopo in quanto gli odierni appellanti non si erano costituiti rel giudizi di primo grado, deve essere dichiarata la nullità della gravata sentenza e per l'effetto deve disporsi la rimessione degli atti al primo giudice ex art. 354 c.p.c. 
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022. 
PTM La Corte, pronunziando sull'appello avverso la sentenza appellata n.  25/17 del Tribunale di Napoli - ### distaccata di ### proposto da Ministero dell'### e delle #### dello Stato e ### territoriale dello Stato di Napoli nei confronti di ### in proprio e nella qualità di rappresentante p.t. della ### S.r.l., con atto di citazione notificato, così provvede: i dichiara la nullità della sentenza appellata per nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti degli odierni appellanti e per l'effetto dispone la rimessione degli atti al primo giudice ex art. 354 c.p.c.; i condanna gli appellati in solido fra loro a rifondere in favore della parte appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano per il primo grado nella somma di ### per compenso, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovute come per legge e per il presente grado nella somma di ### per spese vive e in quella di ### per compenso, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovute come per legge. 
Così deciso nella camera di consiglio del 6-12-2023.  ####### n. 2646/2018

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