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TRIBUNALE DI FIRENZE

Sentenza n. 2175/2021 del 02-09-2021

principi giuridici

In tema di responsabilità medica, qualora l'intervento chirurgico sia caratterizzato da corretta pianificazione ed adeguata esecuzione, l'insorgenza di complicanze imprevedibili ed imprevenibili, legate ad eziologia multifattoriale ancora sconosciuta, non determina responsabilità professionale del medico, anche in caso di cattiva gestione del post-operatorio, qualora quest'ultima non abbia inciso sul risultato estetico dell'intervento.

L'assenza di qualsivoglia riferimento clinico non consente di riconoscere il nesso causale tra l'intervento chirurgico e l'asserito malfunzionamento psichico del paziente, in mancanza di documentazione probante che ne comprovi la motivazione e lo sviluppo nel tempo, sino alla costituzione di una vera e propria malattia con carattere permanente.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Mastoplastica Additiva: Assenza di Responsabilità Medica in Caso di Complicanze Imprevedibili


La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa ad un intervento di mastoplastica additiva. La paziente, già provata da un pregresso intervento di gastrectomia, si era sottoposta all'operazione al fine di migliorare il proprio aspetto estetico e superare il disagio psicologico derivante dal cedimento del seno. A seguito dell'intervento, tuttavia, si era manifestata una complicanza, definita "double bubble", consistente in una deformità della mammella sinistra.
La paziente ha quindi adito le vie legali, contestando la carente informazione preoperatoria, l'errata scelta del tipo di intervento, nonché l'esecuzione non corretta dello stesso, imputando al chirurgo la responsabilità per i danni subiti. Il professionista si è difeso eccependo la corretta informazione fornita alla paziente, la corretta esecuzione dell'intervento e l'imprevedibilità della complicanza manifestatasi.
Il Tribunale, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) disposta nel corso del giudizio, ha rigettato integralmente le domande della paziente. I periti, pur rilevando un post-operatorio non gestito in maniera ottimale, hanno accertato che la complicanza "double bubble" era da ascriversi ad una condizione genetica dell'intervento, seppur rara, e comunque imprevedibile e non prevenibile, legata ad una eziologia multifattoriale sconosciuta.
Il giudice ha quindi ritenuto che, pur sussistendo un risultato estetico insoddisfacente, tale esito non fosse imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia del chirurgo, ma ad una complicanza indipendente dalla sua condotta. Inoltre, il Tribunale ha rilevato l'assenza di elementi probatori idonei a dimostrare un nesso causale tra l'intervento e il presunto danno psicologico subito dalla paziente. In ragione della peculiarità della vicenda, il giudice ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, ponendo le spese di CTU a carico di entrambe in solido.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 04 Quarta sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 1353/2018 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### SPADARO 6 50136 FIRENZE presso il difensore avv. #### contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### GRAMSCI 53 50121 FIRENZE presso il difensore avv. #### Per parte attrice ### il Tribunale pronunciarsi come segue: accertata la carente e scorretta informazione da parte del Dott. ### alla signora ### in relazione all'intervento di cui è causa e la conseguente invalidità e/o nullità del relativo consenso, la superficiale ed insufficiente valutazione e considerazione da parte dello stesso delle condizioni di salute della signora ### susseguenti all'intervento subito nel 2012, l'errata scelta del tipo di intervento, l'errata esecuzione dell'intervento e, dunque, le responsabilità del Dott. ### in relazione all'intervento eseguito in data ### sulla signora ### ed i postumi dello stesso, condannare il Dott. ### al risarcimento dei danni nella misura di ### 79.684,00 oltre alle spese del nuovo intervento chirurgico di rimozione e sostituzione protesica e impianto in nuova sede ###circa 9.000,00 ### o la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia. 
Per parte convenuta voglia il Tribunale, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, rigettare la domanda proposta dalla signora ### perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa. 
In fatto La signora ### si sottoponeva, nel 2012, ad intervento chirurgico e alle connesse terapie a causa di un adenocarcinoma gastrico che le aveva comportato la perdita in poco tempo di quasi 10 Kg. con conseguente svuotamento e cedimento del seno; tale condizione estetica comportava un aggravamento della sua precaria situazione psicologica per cui decideva di rivolgersi al Dott.  ### chirurgo estetico, per sottoporsi ad un intervento di mastoplastica additiva. 
Tale intervento veniva eseguito in data 22 aprile 2014 dal Dott. ### presso la clinica ### di #### attrice assumeva che, poco dopo l'intervento, si sarebbe manifestato un ulteriore cedimento del seno con comparsa di un avvallamento circolare nella parte inferiore della mammella sinistra. ###. ### l'avrebbe rassicurato circa la normalità del decorso postoperatorio invitandola ad attendere la stabilizzazione dell'intervento salvo poi constatarne, alla visita di controllo del 3 novembre 2015, il mancato cambiamento e suggerendo un intervento di rimodellamento non chirurgico mediante la somministrazione di gel di acido ialuronico macromolecolare
A seguito dell'aggravamento delle anomalie, il Dott. ### le avrebbe proposto un ulteriore intervento chirurgico di rimozione delle protesi mastopessi con inserimento di nuove protesi sempre in posizione retroghiandolare con una spesa di #### attrice consultava altri chirurghi plastici, Dott. ### e Dott.  ### i quali avrebbero rilevato la deformità della superficie cutanea della zona mediana dei quadranti inferiori della mammella sinistra “quale complicanza della precedente mastoplastica additiva eseguita dal Dott. Rampino” e le avrebbero suggerito di effettuare un intervento chirurgico di riposizionamento e/o sostituzione protesica con un costo di circa 9.000,00 #### promuove la presente causa sostenendo la responsabilità del Dott.  ### per: - carente e scorretta informazione alla paziente in relazione all'intervento, sue finalità, tecnica, difficoltà, alternative, complicazioni, possibili disagi, inestetismi prevedibili, per cui la paziente non è stata messa in condizione di prestare un valido; circostanza aggravata dalle condizioni di salute della signora ### susseguenti all'intervento di gastrectomia totale subito nel 2012; - superficiale ed insufficiente valutazione e considerazione delle condizioni di salute della signora ### susseguenti all'intervento subito nel 2012; - errata scelta del tipo d'intervento in considerazione dell'ipotrofia mammaria con protesi di II grado che si evidenziavano nella fase pre impianto; - errata esecuzione dell'intervento. 
Si costituiva in giudizio alla prima udienza del 7 maggio 2018 il Dott. ### contestando integralmente la ricostruzione dei fatti e le relative domande proposte da parte attrice e chiedendo il rigetto della domanda proposta dalla #### convenuta assumeva che la ### in data 22 aprile 2014 aveva sottoscritto il cosiddetto “### di ### di prestazione di medicina e/o chirurgia estetica” dichiarando espressamente di essere stata esaustivamente informata dallo stesso circa la tipologia di intervento chirurgico da eseguire, dei vantaggi e dei rischi connessi allo stesso e dell'eventualità, data l'assenza quasi completa del polo mammario inferiore, che a distanza di tempo si potessero prospettare eventuali interventi secondari e/o ritocchi di completamento. 
Sosteneva, inoltre, che vista la corretta esecuzione dell'intervento chirurgico da parte dello stesso, non era a lui imputabile il grave disagio psicologico che avrebbe determinato la ### ad una terapia di sostegno psicologico e che, comunque, la condizione psicologica della parte attrice risultava già precaria prima dell'intervento di mastoplastica additiva a motivo del pregresso intervento chirurgico di gastrectomia con linfoadenectomia regionale e delle conseguenti terapie. 
All'udienza del 7 maggio 2018, su richiesta concorde delle parti, venivano assegnati i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c. e veniva fissata l'udienza dell'1 ottobre 2018 per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. A tale udienza le parti insistevano nelle proprie richieste istruttorie riportandosi ai propri atti difensivi. Il giudice si riservava. 
Con ordinanza del 7 gennaio 2019, a scioglimento della riserva, ammetteva CTU medico legale nominando il Dott. ### quale CTU medico legale e la Dott.ssa ###, quale specialista in materia di chirurgia plastica. 
In data 18 settembre 2019 i ### nominati depositavano la relazione peritale. 
All'udienza del 21 aprile 2021 venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.  per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e veniva trattenuta la causa in decisione. 
Motivi della decisione ### questione relativa alla presunta violazione del consenso informato La consulenza peritale, rispondendo ad un quesito posto dal giudice, ha rilevato che il consenso informato, condizione imprescindibile di ogni atto medico, svincolato da rigidi schemi, seppur originando dei dubbi e delle perplessità sulla reale informazione che la signora ### riferisce di aver realmente subito, risulta formalmente e correttamente eseguito, redatto e sottoscritto. 
Pertanto, la signora ### con l'atto di assenso di prestazione di medicina e/o chirurgia estetica sottoscritto in data 22 aprile 2014, dichiarava espressamente di essere stata personalmente ed esaurientemente informata del tipo, finalità e svolgimento dell'intervento richiesto, dei suoi vantaggi e svantaggi e di volersi sottoporre liberamente, coscientemente e consapevolmente all'intervento. 
Nel merito ### giudice ritiene di non doversi discostare dalle risultanze peritali. 
Si legge nella CTU “…il ### abbia eseguito sia una scelta corretta in termini di indicazione chirurgica che di materiale protesico impiantato in relazione alla diagnosi riportata in cartella”.  ### condotto dal Dott. ### in data 22 aprile 2014, fu caratterizzato da una corretta pianificazione e da un'adeguata esecuzione. 
I ### non rilevavano alcuna critica per la fase pre-operatoria e nelle scelte effettuate in fase intra-operatoria. In merito alla gestione post operatoria, il ### ha ottemperato agli obblighi di seguire la paziente nel post operatorio, anche se con intervalli temporali eccessivamente diradati, periodo nel quale il quadro clinico della mammella sinistra è andato aggravandosi progressivamente per un progressivo “scivolamento” causale della protesi dalla tasca sottoghiandolare, problematica che ha minato il risultato estetico, senza fortunatamente pregiudicare la salute della paziente. 
Si legge sempre nella CTU che “la doppia bolla era ascrivibile ad una complicanza genetica dell'intervento, seppur rara, è del tutto possibile e…. tanti fattori fisiologici possono aver determinato la comparsa e successivo aggravamento di tale complicanza, quali la qualità dei tessuti, gravidanza, perdita di peso in un breve lasso di tempo, cambiamenti ormonali etc.”. 
Ed, inoltre, “nel nostro caso l'abbassamento del solco di un seno asimmetrico sulla sinistra si è evidenziata con il tempo e col cedimento della ghiandola perché la pelle nella zona dell'adesione inframammaria è caratterizzata da fibre che lasciano una memoria orizzontale sulla pelle della mammella aumentata quando la protesi cala oltre l'attaccatura inframammaria originale. In più la pelle sotto il solco è meno spessa ed elastica e si evidenzia questa scalatura tipica del double bubble. A conferma di quanto affermato, difatti, vi è la circostanza che nel seno destro questo segno non si è evidenziato nonostante abbia percepito una ptosi simile alla sinistra.” Pertanto, i ### concludevano ritenendo che il post operatorio fu, purtroppo, caratterizzato da una complicanza che ebbe a manifestarsi indipendentemente da responsabilità dell'### essendo imprevedibile ed imprevenibile legata ad eziologia multifattoriale ancora sconosciuta. La cattiva gestione del post, seppur biasimevole sotto un profilo professionale, non avrebbe in alcun modo però potuto alleviare o ridurre il cattivo risultato estetico dell'atto operatorio. 
Pertanto, i ### ritenevano che quanto lamentato e residuato a carico della ### è unicamente rappresentato dall'antiestetico aspetto del seno sinistro, sede ###double bubble”, evento che rappresenta una complicanza possibile ma non prevedibile di ogni atto chirurgico similare e non attribuibile a colpa medica. 
Anche con riferimento alla richiesta di risarcimento danni per il grave disagio psicologico che avrebbe determinato parte attrice ad una terapia di sostegno psicologico occorre far proprie le risultanze della CTU da cui emerge che l'assenza di qualsivoglia riferimento clinico non permette di fare considerazioni medico legali motivate non avendo individuato fra quelli prodotti alcun elemento documentale utile a comprovare che in conseguenza dei fatti per cui è causa si sia sviluppato l'asserito malfunzionamento psichico. I ### osservano come tale disturbo psichico nel caso di specie non sia suffragato da documentazione probante che possa permettere di comprenderne la motivazione e lo sviluppo nel tempo, sino alla costituzione di una vera malattia con carattere permanente qual è il “### del ### dell'### in senso depressivo”. 
Quindi, alla luce delle considerazioni svolte nella relazione peritale, si ritiene che non sussista alcuna responsabilità professionale e, quindi, la domanda attorea deve essere rigettata. 
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese legali stante il particolare oggetto della causa.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, così provvede: rigetta la domanda attorea; spese di lite compensate e le spese di ### in via definitiva, sono poste a carico solidale delle parti. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.  ### 2 settembre 2021 

Il giudice
on. ###

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