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TRIBUNALE DI NOLA

Sentenza n. 508/2024 del 29-02-2024

principi giuridici

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto del segretario comunale alla retribuzione di risultato, riconosciuto con provvedimento sindacale che ne quantifica l'ammontare in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati, non può ritenersi soddisfatto per il solo fatto che in un precedente giudizio, avente ad oggetto la ripetizione di somme indebitamente percepite dal dipendente a titolo di retribuzione di risultato per annualità diverse, sia stato accertato il diritto del medesimo a percepire tale emolumento in relazione al complessivo periodo lavorativo.

L'esercizio frazionato di pretese creditorie derivanti dal medesimo rapporto di lavoro non determina l'improponibilità della domanda giudiziale, potendo tale condotta rilevare unicamente sul piano della regolamentazione delle spese di lite.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

### Riconoscimento della Retribuzione di Risultato: Un Caso di Mancato Pagamento e Accertamento Giudiziale
La pronuncia in esame affronta la questione del diritto alla retribuzione di risultato di un ex segretario comunale, in relazione ad una specifica annualità. La controversia trae origine dalla mancata corresponsione di tale emolumento, nonostante il formale riconoscimento da parte dell'ente locale.
Nel caso di specie, l'ex segretario comunale ha adito il Tribunale del Lavoro per ottenere il pagamento della retribuzione di risultato relativa all'anno 2009. La ricorrente fondava la propria pretesa su un decreto sindacale che le aveva riconosciuto tale indennità, commisurata al 10% del compenso percepito nell'anno di riferimento. Il Comune convenuto, pur non contestando l'esistenza del decreto, eccepiva l'avvenuto pagamento, asserendo che la questione fosse stata già definita in una precedente sentenza, e sollevava altresì l'eccezione di prescrizione del diritto.
Il Giudice del Lavoro ha respinto l'eccezione di prescrizione, rilevando la presenza di atti interruttivi prodotti dalla ricorrente. Quanto al merito, il Tribunale ha accertato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, la precedente sentenza non aveva ad oggetto la retribuzione di risultato per l'anno 2009. L'ente locale, nel precedente giudizio, aveva chiesto la restituzione di somme indebitamente percepite dal segretario comunale a titolo di retribuzione di risultato, ma il riferimento era limitato ad annualità diverse. Inoltre, la domanda riconvenzionale formulata dall'odierna ricorrente nel precedente giudizio riguardava arretrati stipendiali e non la retribuzione di risultato per l'anno 2009.
In definitiva, il Tribunale ha accolto la domanda della ricorrente, condannando il Comune al pagamento della retribuzione di risultato per l'anno 2009, maggiorata degli accessori di legge. Tuttavia, il Giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, motivando tale decisione con il fatto che la ricorrente avrebbe potuto far valere il proprio diritto già nel precedente giudizio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro, dr.ssa ### viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti; pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro, dr.ssa ### previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data ###, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente ### nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5911/2019 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: retribuzione di risultato; #### rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/02/2024 ricorrente ###, in persona del ### p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso la casa comunale ####; resistente ### PER PARTE RICORRENTE: 1- ### e dichiarare il diritto della dott.ssa ### alla retribuzione di risultato dell'anno 2009 nei confronti del Comune di ### in persona del ### quale legale rappresentante, domiciliat ###### alla ### 1, per i motivi di cui innanzi, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione per i motivi di cui al ricorso; 2- Conseguentemente condannare il Comune di ### in persona del ### quale legale rappresentante pro-tempore, domiciliat ###### alla ### 1, in favore della Dott.ssa ### della somma di ### relativa alla retribuzione di risultato per l'anno 2009, come da calcolo specificativo, o alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione al soddisfo; 3- ### di spese competenze ed onorari di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.  ###: il giudice adito rigetti la domanda di retribuzione di risultato così come chiesta dalla ricorrente per tutte le argomentazioni contenute nei capi 1), 2), 3) e 4) di cui alla premessa in fatto e in diritto del presente atto, e da aversi qui per integralmente ripetute e trascritte, con vittoria di spese e competenze di lite. 
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data ###, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio per il pagamento della retribuzione di risultato per l'anno 2009, riferendo che: - con Decreto n. 10 del 27.09.2000, era stata nominata ### titolare presso la ### dello stesso Comune e ciò sino al 02.09.2009 (e per completamento degli atti in corso sino a tutto il ###); - l'art. 42 CCNL 16.05.2001 prevedeva per i segretari comunali e provinciali un compenso annuo denominato retribuzione di risultato “…correlato al raggiungimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di ### Generale” e pari al 10% al monte salari calcolato sull'anno di riferimento; - con nota del 01.02.2010 aveva fatto richiesta della retribuzione di risultato relativa all'anno 2009; - il ### dopo un attento esame delle attività da lei svolte, con ### n. 4 del 15.02.2010, le aveva riconosciuto la retribuzione di risultato per l'anno 2009 (dal 01.01.2009 al 02.09.2009), nella misura del 10%, del compenso percepito nell'anno 2009, trasmettendo l'atto al ### del ### finanziario che avrebbe dovuto provvedere al pagamento della indennità; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/02/2024 - ciò nonostante a tale provvedimento non era stato dato seguito, nonostante i solleciti e le diffide del luglio 2012 e del luglio 2017. 
Rivendicando il proprio diritto alla retribuzione di risultato per l'anno 2009, quantificato in ### conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, il Comune di ### per l'accoglimento delle suesposte conclusioni. 
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'### convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio, rappresentando di aver versato alla dott.ssa ### la retribuzione di risultato relativa all'anno 2009, come accertato nella sentenza definitiva del Tribunale di Nola 1784/2017. 
Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione quinquennale del credito, nonché l'improponibilità della domanda per “parcellizzazione del credito”. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea. 
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza - celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c..  2. ### giudizio muove dalla domanda tesa al riconoscimento della retribuzione di risultato per l'anno 2009 dell'allora segretario comunale del Comune di ### Va preliminarmente osservato che, nella fattispecie, non si discute in ordine alla spettanza del diritto, essendo documentale che il Comune avesse riconosciuto la retribuzione di risultato alla ricorrente per quell'annualità, sulla scorta del positivo raggiungimento da parte della stessa degli obiettivi e risultati prefissati. 
Invero, con ### n. 4 del 15.02.2010 (all. 1 ricorso), il ### aveva attribuito “al ### dott.ssa ### per l'anno 2009 l'indennità di risultato di cui all'art 42 del ### sottoscritto 16.05.2001, nella misura del 10% del monte salari riferito allo stesso anno”, disponendo poi la trasmissione dell'atto al ### per la liquidazione dell'importo dovuto. 
Ciò che è, invece, controverso è l'avvenuto pagamento di tale emolumento.  3. Va, in primis, disattesa l'eccezione di prescrizione, pure, sollevata dall'### resistente, in ragione della produzione da parte della ricorrente di diversi atti interruttivi della prescrizione, del 26.07.2012 e del 17.07.2017 (all. 4 e 5 ricorso).  4. Nel merito della pretesa fatta valere, l'### resistente deduce nella propria memoria che: “A) Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Nola/Sez. lavoro del 26/11/2012 il Comune di ### chiedeva a) di accertare e dichiarare l'indebito arricchimento realizzato dal segretario comunale, dott.ssa ### in danno del Comune per la somma complessiva di ### come da conteggi analitici redatti dal Comune nella persona della rag. ###, responsabile del II servizio economico-finanziario, e notificati alla stessa a mezzo raccomandata del 18/10/10 (prot. n. 2010-###) e ricevuti in Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/02/2024 data 22/10/10; b) di accertare e dichiarare che la ### ha diritto a ricevere dal Comune di ### la somma di ### a titolo di arretrati; c) di accertare e dichiarale la compensazione ex art. 1241 e ss. cc.; d) di condannare la ### al pagamento in favore del Comune di ### nella misura di ### B) Sempre nel ricorso di cui al punto A) il Comune di ### riconosceva alla dott.ssa ### tra gli altri emolumenti, anche la retribuzione di risultato pari al 10% del monte salari dell'anno di competenza e questo dall'inizio del rapporto di lavoro 27/09/2000 sino alla conclusione dello stesso al 02/09/2009, però ne contestava il calcolo effettuato e - alla luce dei conteggi elaborati dal rag. ### - chiedeva la restituzione delle somme eccedenti attribuite a titolo di indennità di risultato. 
C) Nel detto ricorso il Comune di ### chiedeva di accertare l'indebito arricchimento realizzato dalla dott.ssa ### nella qualità di segretario ### dall'inizio del rapporto di lavoro 27/09/2000 sino alla conclusione dello stesso al 02/09/2009, e questo per tutte le funzioni svolte dal segretario comunale, ivi compresa la cosiddetta retribuzione di risultato relativa all'anno 2009. … D) Con memoria difensiva del 16/04/2014 la dott.ssa ### si costituiva in giudizio e spiegava domanda riconvenzionale. La stessa, in merito alla retribuzione di risultato, la riteneva corretta e contestava il diritto del Comune alla restituzione dell'indebito. ### chiedeva il pagamento della somma di ### … E) Il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Nola sezione lavoro, recante n. di R.G. 5976/12, si concludeva con la pubblicazione in data ### della sentenza n. 1784/17 della dott.ssa ### In tale sentenza il giudice: a) accerta e dichiara il diritto del Comune di ### a ripetere dalla parte convenuta la somma complessiva netta di ### oltre interessi legali dalla data della domanda (22/10/10) sino al soddisfo; b) condanna la ### al pagamento in favore della parte ricorrente della somma ed accessori di cui al capo precedente; c) accerta e dichiara il diritto della parte convenuta al pagamento della somma lorda di ### a titolo di differenza retributive oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo; d) condanna il Comune al pagamento della parte convenuta della somma degli accessori di cui al capo precedente; e) compensa le spese di lite tra le parti. 
Per quello che ci occupa in tale giudizio il Giudice a pagina 9 della sentenza n. 1784/17 scrive: “### è stata, poi, riconosciuta l'indennità di risultato ex art. 42 del ### dei segretari comunali e provinciali”. “Essa è stata computata anno per anno, nella fattispecie in esame, nella misura del 10% del monte salari dell'anno di competenza”. 
Il giudice non ha accolto ed ha rigettato la domanda del Comune di ### tesa alla restituzione delle somme versate in eccedenza ed attribuite a titolo di retribuzione di risultato. 
Tale sentenza - passata in giudicato - ha preso posizione sull'intero periodo di lavoro svolto quale segretario ### dalla dottoressa ### presso il Comune di ### Ha accertato il diritto della dottoressa ### a percepire la retribuzione di risultato dal Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/02/2024 27/09/2000 al 2/11/2009 ed ha stabilito che il Comune non aveva diritto alla ripetizione di quanto indebitamente versato a titolo di retribuzione di risultato.  ### di ### pertanto, ha regolarmente versato alla dottoressa ### la retribuzione di risultato relativa all'anno 2009. Soltanto che il Giudice non ha riconosciuto il diritto alla ripetizione delle somme versate in eccedenza”. 
A fronte di tali deduzioni, parte ricorrente ha contestato che sulla retribuzione di risultato per l'anno 2009 vi fosse stato qualunque tipo di accertamento, né era stata formulata alcuna domanda avente tale oggetto.  5. ### dell'### è infondato. 
Va, preliminarmente, rilevato come difetti nella fattispecie la prova del pagamento della retribuzione di risultato per l'anno 2009; l'ente resistente assume apoditticamente che la prova della corresponsione dell'emolumento in parola si desuma dalla citata sentenza n. 1784/2017 del Tribunale di Nola (all. 8 memoria), ma in realtà così non è. 
Difatti, nel ricorso allegato dal Comune resistente di ripetizione di somme indebitamente percepite dalla ricorrente (oggetto di quel giudizio) si fa riferimento alla retribuzione di risultato di cui ai ### nn. 4 del 21.05.2002, 6 del 19.05.2003, 5 del 20.04.2004, 5 del 10.05.2005, 4 del 17.05.2006, 4 del 19.02.2007, 5 del 22.02.2008 e 9 del 03.06.2009 (cfr. doc. 5 memoria, pag. 3 punto c) del ricorso dell'ente), mentre nessun riferimento è fatto al ### n. 4 del 15.02.2010 che ha riconosciuto alla ricorrente la retribuzione di risultato per l'anno 2009. 
È evidente, pertanto, che l'accertamento giudiziale di cui alla sentenza n. 1784/2017 del Tribunale di Nola non abbia potuto avere ad oggetto la retribuzione di risultato per l'anno 2009 attribuita alla ### con il ### n. 4 del 15.02.2010. 
La retribuzione di risultato per l'anno 2009 non è stata neppure oggetto della domanda riconvenzionale spiegata dall'odierna ricorrente in quel giudizio, in quanto la stessa aveva ad oggetto il pagamento degli arretrati stipendiali (cfr. all. 7 memoria), come confermato dalla invocata sentenza che fa riferimento (v. pag. 14) alle “…differenze retributive dovute alla resistente dal Comune a causa dell'adeguamento dello stipendio tabellare e tredicesima per il tardivo rinnovo dei ### (anni 2006 - 2009) avvenuto il ### e 1.3.2011, con riferimento al solo periodo dal 2006 al 2009 …”. 
Infine, ulteriore conferma dell'estraneità dell'odierna pretesa creditoria rispetto a quel giudizio si rinviene - come dedotto e documentato dalla ricorrente - nel verbale delle operazioni peritali espletate nel giudizio R.G. n. 5976/2012 (cfr. allegato alle note di parte attrice del 20.05.2021), ove si legge che “La dott.ssa ### fa presente che nel conteggio presentato dal Comune non è presente l'indennità di risultato dal 01.01.2009 al 02.09.2009 attribuita con decreto sindacale 4 del 15.02.2010 … ### di ### [difensore dell'ente] al riguardo sottolinea che la richiesta operata dalla dott.ssa ### risulta intempestiva, tardiva e trattasi di un diritto prescritto.”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/02/2024
Ne discende, pertanto, in assenza di idonea prova del pagamento del credito azionato nell'odierno giudizio, il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione di risultato per l'anno 2009.  6. Per quanto concerne l'eccezione di improponibilità della domanda per parcellizzazione del credito, avendo la parte ricorrente azionato il relativo diritto in diverso è separato giudizio, si osserva che non sussiste alcuna norma nel nostro ordinamento che stigmatizzi il c.d. abuso del processo con una improponibilità o inammissibilità della domanda giudiziale, potendo al più un siffatto comportamento rilevare sul piano delle spese del giudizio.  7. In conclusione, ed in accoglimento della domanda, va dichiarato il diritto della ricorrente al conseguimento della retribuzione di risultato per l'anno 2009, così come riconosciuta nel ### n. 4 del 15.02.2010; conseguentemente, va disposta la condanna del Comune di ### al pagamento in favore della ricorrente della somma di ### dovendosi condividere, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell'ente, dei conteggi effettuati dalla ricorrente in conformità alle norme della contrattazione collettiva così come interpretate dall'### Sulle dette somme competono anche gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (cfr., Cass. Sez. L. n 13624/2020).  8. Tenuto conto che parte ricorrente avrebbe potuto far valere il proprio diritto alla retribuzione di risultato per l'anno 2009 già nel giudizio R.G. n. 5976/2012 a mezzo della spiegata riconvenzionale, sussistono gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.  P.Q.M.  La dr.ssa ### quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1. In accoglimento del ricorso, condanna il Comune di ### al pagamento in favore della ricorrente della somma di ### oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, dalla maturazione al saldo; 2. Compensa integralmente le spese di giudizio. 
Manda alla ### per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.. 
Così deciso in ### lì 29/02/2024. Il Giudice Dr.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/02/2024

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