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TRIBUNALE DI SASSARI

Sentenza n. 518/2022 del 06-05-2022

principi giuridici

In caso di fallimento del debitore, il curatore subentra nell'azione revocatoria ordinaria proposta dal singolo creditore, con conseguente improcedibilità delle domande originariamente formulate da quest'ultimo.

Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, la scientia fraudis del debitore, in caso di atto a titolo oneroso consistente nella costituzione di una società e nel conferimento di un ramo d'azienda, sussiste qualora il debitore sia consapevole del pregiudizio che l'atto arreca alla garanzia patrimoniale del creditore, e tale consapevolezza si estende alla società conferitaria qualora le due società presentino stretti legami, quali l'identità della sede, la sovrapposizione degli organi amministrativi e la partecipazione del debitore alla compagine sociale della società conferitaria.

Nel rito sommario di cognizione, la domanda revocatoria ordinaria proposta dal curatore fallimentare nei confronti di un terzo chiamato in causa, non contraddittore necessario, successivamente all'introduzione del giudizio e all'estensione del contraddittorio disposta dal giudice, è inammissibile qualora introduca un petitum e una causa petendi nuovi e autonomi rispetto a quelli originariamente formulati dal creditore istante.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Azione Revocatoria e Trasferimento di Ramo d'Azienda: Profili di Inefficacia


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda di azione revocatoria ordinaria, promossa originariamente da una creditrice nei confronti di una società debitrice e successivamente proseguita dal curatore fallimentare a seguito della dichiarazione di fallimento della stessa. La controversia trae origine dalla risoluzione di un contratto preliminare a favore della creditrice, con conseguente condanna della società debitrice al pagamento di una somma significativa.
Nel corso del giudizio, la creditrice aveva appreso che la società debitrice, prima del fallimento, aveva costituito una nuova società, conferendovi un ramo d'azienda comprendente beni immobili di notevole valore, circostanza che, a suo dire, pregiudicava le sue ragioni creditorie. Il curatore fallimentare, subentrato nella posizione della creditrice, ha insistito per la dichiarazione di inefficacia degli atti dispositivi compiuti dalla società poi fallita, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 del codice civile.
Il giudice ha accolto la domanda revocatoria proposta dal curatore fallimentare, ritenendo sussistenti i requisiti previsti dalla legge. In particolare, è stata accertata la sussistenza del credito vantato nei confronti della società fallita, nonché l'esistenza del cosiddetto eventus damni, ovvero il pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale della creditrice a seguito del trasferimento del ramo d'azienda. Il giudice ha inoltre ritenuto provata la scientia fraudis della società debitrice, ovvero la consapevolezza del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni della creditrice, evidenziando la stretta connessione tra le due società coinvolte, la comunanza della sede legale e la sovrapposizione dei membri del consiglio di amministrazione.
Di contro, il giudice ha dichiarato inammissibili le domande revocatorie proposte dal curatore fallimentare nei confronti di un terzo soggetto, a cui la neocostituita società aveva successivamente alienato a titolo gratuito alcuni immobili. Tale decisione si fonda sulla tardività della proposizione di tali domande, avanzate solo in corso di causa e nei confronti di un soggetto non originariamente coinvolto nella controversia.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

#### di ### Il Giudice monocratico, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2055/2019 R.G., promossa DA ### con l'avv. ### RICORRENTE CONTRO FALLIMENTO G.B. COSTRUZIONI & ### S.R.L., in persona del curatore fallimentare ### con l'avv. ####.B.### S.R.L.  ###'#### in persona del legale rappresentante ### con l'avv. #### in punto di azione revocatoria, trattenuta in decisione sulle seguenti ### Per parte ricorrente: ritenuta l'accoglibilità della domanda principale e della preliminare richiesta di estromissione della sig.ra ### formulata dal ### condannare le convenute, soc. G.B. Costruzioni & ### S.r.l. e soc. ### S.r.l., in solido fra loro, a rifondere in favore della ricorrente sig.ra ### le spese anticipate, come meglio specificate e documentate con le suindicate note del 12/2/2020 alle quali si rimanda. 
Per parte convenuta: in via preliminare, estromettere la sig.ra ### e dal giudizio per sopraggiunta carenza di interesse e di legittimazione attiva, a seguito dell'intervenuto ### il: 17/05/2022 n.1605/2022 importo 200,00 fallimento della G.B. Costruzioni & ### S.r.l. - in liquidazione; nel merito 1) in accoglimento del ricorso, accertare la sussistenza dei presupposti di all'art. 2901 c.c. e revocare l'atto di disposizione patrimoniale in data ###, a rogito ### di ### rep. n°1004/862, con il quale la debitrice, soc. G.B. Costruzioni & ### S.r.l., oggi in liquidazione, (P.IVA ###) ha costituito la società denominata GB ### S.r.l. (P.IVA ###), in qualità di unico socio, conferendovi il ramo d'azienda, comprendente i beni immobili meglio descritti e identificati alla lettera E) delle premesse e costituente l'intero patrimonio immobiliare di cui era proprietaria; e conseguentemente, 2) dichiarare inefficace nei confronti del ### G.B. Costruzioni & ### S.r.l., l'atto di disposizione patrimoniale in data ###, a rogito ### di ### rep. n°1004/862; 3) accertare la sussistenza dei presupposti di all'art.  2901 c.c. e revocare l'atto di disposizione patrimoniale in data ###, a rogito ### di ### rep. n°1735/ racc. 1494, registrato a ### il ###, 7804, serie ###, trascritto a ### il ###, rg 11942 rp 8693, con il quale la GB ### S.r.l. (P.IVA ###) ha costituito la società denominata ### ed ha conferito a titolo gratuito nel patrimonio dell'associazione predetta, tra le altre, la porzione immobiliare posta in Comune di #### n. 2, distinta al ### al F. 8, mapp. 4072 sub. 64 (ex F. 8, mapp. 4072 sub. 15, 16 17) con pertinenziale area urbana distinta al ### al F. 8, mapp. 4072 sub. 58; e conseguentemente, 4) dichiarare inefficace nei confronti del ### G.B. Costruzioni & ### S.r.l. l'atto di disposizione patrimoniale in data ###, a rogito ### di ### rep. n°1735/ racc. 1494) emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalla domanda che precede, anche con riferimento alla trascrizione dell'emananda ordinanza nei ### nonché all'annotazione della stessa a margine dell'atto di conferimento in società, sollevando il ### dei ### da ogni responsabilità;5) rigettare tutte le domande proposte dalla ### in quanto infondate in fatto e diritto; 6) con vittoria di spese e compensi. 
Per la terza chiamata in causa: 1) revocare l'ordinanza assunta all'udienza del 13.02.2021, contenente la diposizione del mutamento del rito e l'autorizzazione del fallimento G.B. 
Costruzioni e ### s.r.l. alla chiamata in causa del terzo ### accertare il difetto e/o la carenza di legittimazione passiva in capo a quest'ultima nell'odierno giudizio e, nel merito, rigettare l'avversa domanda di revocatoria dell'atto di disposizione della G.B.  ### s.r.l. in favore di essa ### del 13.09.2018, rogito notaio ### il: 17/05/2022 n.1605/2022 importo 200,00 ### rep. n.1735 racc. 1494, registrato a ### il ###, n.7804, serie 1, ivi trascritto il ###, rg 11492 rp 8693, in quanto inammissibile e/o comunque destinata di ogni fondamento fattuale e giuridico; 2) con vittoria di spese ed onorari come per legge.  ### ricorso ex art 702 bis c.p.c. la ricorrente in intestazione - premesso che con ordinanza definitiva del 05/12/2016 il ### di ### aveva pronunciato la risoluzione del contratto preliminare da lei sottoscritto con la società G.B. Costruzioni & ### s.r.l. per grave inadempimento di quest'ultima che era stata condannata a pagarle la somma di ### oltre interessi fino al saldo - esponeva di aver agito in via esecutiva, procedendo alla notifica di un atto di pignoramento immobiliare, e di avere appreso che nelle more la società debitrice con atto del 30/06/2017 aveva costituito la G.B. ### s.r.l., di cui era socio unico e a cui aveva conferito il ramo d'azienda nel quale erano ricompresi molti immobili di cui era proprietaria la sua debitrice. Sosteneva che gran parte di quei beni, costituenti la garanzia del suo credito, fossero stati successivamente alienati dalla società di nuova costituzione, alla quale erano rimasti soltanto alcuni cespiti. 
Riteneva che il conferimento del ramo d'azienda avesse determinato un depauperamento del patrimonio della società debitrice che era rimasta impossidente ed aveva così compromesso gravemente le sue ragioni creditorie che non potevano essere soddisfatte con altri valori. Sosteneva anche che il conferimento del ramo d'azienda fosse stato effettuato dai soci e dagli amministratori della debitrice nella consapevolezza del pregiudizio che ne sarebbe per lei derivato, dati anche gli strettissimi rapporti tra i due soggetti giuridici. Agiva, pertanto, ex art. 2901 c.c., ritenendo ricorrenti tutti i presupposti dell'azione che illustrava puntualmente. 
Con comparsa depositata il ### si costituiva il ### della G.B. Costruzioni & ### s.r.l., rilevando come dopo la notifica del ricorso introduttivo fosse stata aperta la procedura concorsuale e come la ricorrente avesse notificato l'atto introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza direttamente alla curatela senza prima attendere la dichiarazione di interruzione del processo. Per ragioni di economia processuale dichiarava comunque di costituirsi non per resistere alla domanda della ricorrente, ma per sostituirsi alla singola creditrice nell'esercizio dell'azione ed insistere per la dichiarazione di inefficacia degli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori insinuatisi nella procedura. Chiedeva, pertanto, l'estromissione dell'originaria ricorrente e nel merito riteneva che l'atto di disposizione patrimoniale del 30/06/2017 con cui l'ha fallita aveva costituito la G.B.  ### il: 17/05/2022 n.1605/2022 importo 200,00 ### s.r.l., sottoscrivendo una quota di ### 10.000 pari al 100% del capitale sociale, ma conferendo un patrimonio immobiliare di ### 568.449,00 (comprendente tutti gli immobili di cui era proprietaria e costituenti la garanzia della massa dei creditori) fosse stato effettuato nella consapevolezza sia dei crediti che del pregiudizio che ne sarebbe derivato per i creditori. In particolare, a dimostrazione dei suoi assunti evidenziava come le due società avessero identica sede sociale e condividessero anche le persone fisiche dei membri del consiglio di amministrazione, legati da rapporti di parentela. Concludeva in conformità. 
Con ordinanza del 28.1.2021 il Giudice disponeva il mutamento del rito, fissando udienza ex art 183 c.p.c. ad autorizzando la chiamata in giudizio della ### a cui la neocostituita s.r.l. aveva alienato a titolo gratuito alcuni immobili. 
Si costituiva la predetta terza che eccepiva l'improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza della domanda proposta dalla curatela nei suoi confronti, rilevando come a seguito della sua spontanea costituzione il ### avrebbe potuto sostituirsi all'originaria ricorrente, ma solo nei limiti della domanda revocatoria da questa proposta. 
Sosteneva, pertanto, che l'ampliamento dell'azione revocatoria anche agli atti di disposizione patrimoniale conseguenti eseguiti in suo favore fosse inammissibile e che il giudizio su dette domande, mai prima proposte, avrebbe integrato una pronuncia ultra petita. In subordine rilevava come, anche a ritenerla ammissibile, la domanda revocatoria ordinaria proposta nei suoi confronti in relazione all'atto di disposizione del 3.9.2018 fosse tardiva, perché avanzata a termini di decadenza spirati. Ancora, rilevava come la possibilità per il Giudice di chiedere chiarimenti alle parti ex art. 183 IV co. c.p.c. non consentisse affatto il superamento delle decadenze già verificatesi secondo il rito prescelto. Rassegnava le conclusioni sopra riportate. 
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era infine trattenuta in decisione sulle sopra riportate conclusioni.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preso atto della dichiarazione di fallimento della società debitrice della ricorrente, della costituzione della procedura in data ### per l'udienza del 10.12.2019 e delle domande proposte da questa nella comparsa di costituzione nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c., occorre verificare quali conseguenze tali eventi producano sul piano processuale. 
Ora, come peraltro chiesto sia dalla ricorrente che dal convenuto, stante il fallimento della G.B. Costruzioni & ### s.r.l. che è subentrato nell'azione proposta dalla signora #### il: 17/05/2022 n.1605/2022 importo 200,00 alla curatela va riconosciuta la legittimazione e l'interesse ad agire e a proseguire nel giudizio nello stato in cui questo si trova, mentre le domande della ricorrente devono essere dichiarate improcedibili (così Cass. S. U. n. 29420 del 2008, seguite da Cass. 3862 del 2020 e n. 40745 del 2021), senza che possa farsi luogo alla sua estromissione dal giudizio, istituto che vede diversi presupposti (artt. 108 e 109 c.p.c.). 
Va, invece, accolta la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. che la curatela ha fatto propria. 
Della previsione di cui all'art. 2901 c.c. sussistono tutti i presupposti. 
È anzitutto pacifica la sussistenza del credito nei confronti della società poi dichiarata fallita, come da ordinanza del 5.12.2016 con cui, tra l'altro, la società convenuta è stata condannata al pagamento della somma di ### 87.000,00, oltre interessi legali dal 30.3.2013 al saldo e spese. 
È innegabile, poi, l'eventus damni, essendo stata significativamente pregiudicata la garanzia patrimoniale della creditrice, dal momento che la stessa è stata spogliata dei beni di maggior valore (### 558.449,00) facenti parte del ramo d'azienda conferito nella neocostituita G.B. ### s.r.l., di cui oltretutto la debitrice era socia unica. 
Non essendo stato dimostrato che la consistenza dle residuo patrimonio avrebbe avuto piena capacità satisfattiva del credito, non può che farsi riferimento ai beni descritti alle pagine 8 e 9 del ricorso che verosimilmente non avrebbero coperto il valore del credito, con accessori e spese, ed avrebbero reso necessario un'esecuzione coattiva su vari cespiti con conseguente maggiore difficoltà e più lunghi tempi di realizzazione del diritto. 
La scientia fraudis della debitrice è certa: la G.B. Costruzioni & ### s.r.l., soccombente in via definitiva nel giudizio proposto dalla signora ### già dal dicembre del 2016, a distanza di qualche mese ha conferito gran parte dei suoi immobili alla società di nuova costituzione, non potendo dunque non essere consapevole del pregiudizio che tanto avrebbe comportato per la garanzia patrimoniale della sua creditrice. E tale consapevolezza (stante la natura di atto a titolo oneroso della costituzione della società e del conferimento del ramo d'azienda) va riconosciuta anche in capo alla neocostituita s.r.l.. 
Le due società paiono l'una il prolungamento dell'altra: la conferente è socia unica della conferitaria; le due società hanno in comune la sede; la compagine sociale della conferente era costituita da ### per il 34% e dai due figli, ### e ### per la quota del 33% ciascuno e gli stessi soggetti che componevano il consiglio di amministrazione (presidente la ### della conferente, ### e ### sono amministratori e legali rappresentanti della nuova s.r.l.  ### il: 17/05/2022 n.1605/2022 importo 200,00
Tali rapporti non possono che condurre ad affermare che anche la conferitaria fosse ben a conoscenza del pregiudizio recato alla creditrice. 
Devono, pertanto, accogliersi le domande come proposte dalla procedura nella sua comparsa di costituzione e risposta con conseguente dichiarazione di inefficacia nei confronti del ### G.B. Costruzioni & ### S.r.l. dell'atto di disposizione patrimoniale in data ###, a rogito ### di ### rep. N. 1004/862, con cui la G.B. Costruzioni & ### s.r.l., allora in liquidazione, ha costituito la società denominata G.B. ### s.r.l. e le ha conferito il ramo d'azienda, comprendente i beni immobili di cui alla lettera E) del ricorso introduttivo. 
Riguardo alle domande ex art. 2901 c.c. proposte nei confronti della terza chiamata in causa non può che dichiararsene l'inammissibilità. Le stesse sono state avanzate tardivamente dal ### che si è costituito nel procedimento intrapreso ex art. 702 bis c.p.c. solo il giorno precedente la prima udienza e che solo su indicazione del Giudice e in corso di causa ha chiesto di estendere il contraddittorio ad un terzo soggetto che non è neppure contraddittore necessario, ma destinatario di domande del tutto nuove ed autonome rispetto a quelle inizialmente formulate dalla ricorrente, nelle quali soltanto è subentrata la procedura. 
Le spese di lite relative al rapporto processuale tra ricorrente e ### vengono compensate per l'improcedibilità conseguente ad un evento successivo al deposito del ricoprso ex art. 702 bis c.p.c.. La ricorrente avrà invece diritto alla rifusione delle spese di lite dalla contumace che dovrà rifonderle (stante la sua soccombenza) anche al ### e per questo all'### stante l'ammissione della procedura al patrocinio a spese dello Stato (come da decreto del Giudice delegato del 19.12.2019). ### invece, sarà tenuto al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata in causa, a cui il giudizio è stato esteso con domande inammissibili.  #### definitivamente pronunciando: - dichiara improcedibili le domande proposte da ### - dichiara l'inefficacia nei confronti del ### G.B. Costruzioni & ### S.r.l.  dell'atto di disposizione patrimoniale in data ###, a rogito ### di ### rep. n. 1004/862, con cui la G.B. Costruzioni & ### s.r.l., allora in liquidazione, ha costituito la società denominata G.B. ### s.r.l. e le ha conferito il ramo d'azienda, comprendente i beni immobili di cui alla lettera E) del ricorso introduttivo; ### il: 17/05/2022 n.1605/2022 importo 200,00 - dichiara inammissibili le domande proposte dal ### G.B. Costruzioni & ### s.r.l. nei confronti di ### - compensa le spese di lite relative al rapporto processuale tra ### e il ### G.B. Costruzioni & ### s.r.l.; - condanna G.B. ### s.r.l. alla rifusione in favore di ### delle spese di lite, liquidate in ### 5.000,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge; - condanna G.B. ### s.r.l. al pagamento in favore dell'### delle spese di lite, liquidate in ### 5.000,00; - condanna il ### G.B. Costruzioni & ### s.r.l. alla rifusione in favore di ### delle spese di lite, liquidate in complessi ### 5.000,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.  ### 6/05/2022 Il Giudice Dott.ssa ### il: 17/05/2022 n.1605/2022 importo 200,00

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