TRIBUNALE DI SASSARI
Sentenza n. 127/2023 del 09-02-2023
principi giuridici
Nel giudizio di risoluzione contrattuale, qualora il debitore eccepisca l'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. come causa della mancata esecuzione della propria prestazione, grava sul creditore l'onere di provare l'esatto adempimento delle obbligazioni a suo carico.
La domanda di condanna all'esatto adempimento è incompatibile con la pronuncia di risoluzione contrattuale per inadempimento.
Nel giudizio di risarcimento danni, è onere della parte allegare specificamente e provare il preciso e concreto pregiudizio subito per effetto della condotta inadempiente dell'avversario, non potendo supplire a tale onere né la valutazione equitativa, né la consulenza tecnica d'ufficio con funzione esplorativa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
#### di ### Il Giudice monocratico, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1334/2021 R.G., promossa DA ### S.P.A., in persona del legale rappresentate ### con l'avv. ### RICORRENTE CONTRO ### S.A.S., in persona del legale rappresentante ### e ### con l'avv. #### in punto di risoluzione contrattuale, trattenuta in decisione sulle seguenti ### Per parte ricorrente: 1) dichiarare e/o accertare la risoluzione, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. dell'ordine d'acquisto stipulato tra le parti in data ###, a causa dell'inadempimento totale e parziale della società convenuta; e per gli effetti 2) condannare i convenuti, in solido tra loro e per i titoli di legge, ai sensi e per gli effetti della clausola penale di cui all'art. 6) del suddetto contratto, al pagamento della somma di ### oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, dalla data della diffida ad adempiere all'effettivo saldo; 3) dichiarare e/o accertare la risoluzione dell'accordo pubblicitario del 05.10.2016, a causa dell'inadempimento della società resistente, all'art. 6) dello stesso; e per gli effetti; 4) condannare i convenuti, in solido tra loro e per i diversi titoli di legge, al pagamento della somma di ### prevista quale clausola penale, in favore di ### spa oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, dalla data della diffida ad adempiere all'effettivo saldo; 5) con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre ### CPA e contributo forfettario come per legge. Per parte convenuta: in via preliminare, accertare la propria incompetenza e dichiarare che la causa è di competenza del ### di ### qualora il ### ritenga la propria competenza: in via pregiudiziale, sospendere il presente procedimento e ordinare all'attore che esperisca la mediazione civile obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010; nel merito accertare e dichiarare che il contratto di fornitura/ordine di acquisto e il contratto pubblicitario stipulati in data ### tra ### di ### e la ### s.p.a. si sono risolti ex lege ai sensi dell'art. 1457 c.c. per lo spirare del termine essenziale per la società convenuta, per esclusivo inadempimento della società attrice; in ogni caso, accertare e dichiarare che il contratto di fornitura/ordine di acquisto e il contratto pubblicitario stipulati in data ### tra ### di ### e la ### s.p.a. si sono risolti ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c. per esclusivo e importante inadempimento della società attrice. In via riconvenzionale, nel merito: condannare la ### s.p.a. a corrispondere alla signora ### la somma di ### come stabilito nell'art. 4 del ### in data ###; accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti dalla ### S.a.s. in conseguenza della vicenda in atti, condannare la società ### s.p.a. al pagamento in favore della ### di ### S.a.s. a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti, della somma complessiva di ### 50.000,00 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, compresi ### CPA e spese forfettarie come per legge. ### ricorso ex art 702 bis c.p.c. la s.p.a. in intestazione esponeva di aver stipulato con la s.a.s. convenuta in data ### un contratto per la fornitura di caffè presso il suo esercizio commerciale in ### e il successivo 5.10.2016 un accordo pubblicitario in forza del quale doveva essere corrisposto alla ### l'importo di ### 12.070,00 oltre IVA a fronte dell'impegno della stessa di promuovere, utilizzare pubblicizzare i prodotti a marchio ### per un periodo di 60 mesi. Esponeva altresì di avere emesso in data ### l'ultima fattura nei confronti della resistente che aveva interrotto arbitrariamente gli acquisti, contravvenendo agli impegni assunti. Affermava di avere inviato in data ### una diffida ad adempiere, avvertendo che in caso di inadempimento il contratto di fornitura si sarebbe risolto ex art 1455 c.c. e sarebbe stata dovuta la penale di cui all'art. 6 del contratto mentre quanto all'accordo pubblicitario sarebbe sorto l'obbligo di pagare la penale pari all'importo di ### 1.810,00. Invocando la previsione di cui agli artt. 1453 e 1454 c.c. e il grave inadempimento della controparte, chiedeva di accertare o pronunciare la risoluzione del contratto di fornitura di caffè e dell'accordo pubblicitario e di condannare la s.a.s. in solido con il suo socio accomandatario al pagamento delle penali previste. Si costituivano le convenute che, eccepita l'incompetenza territoriale del ### adito, evidenziavano come in forza del primo contratto la ricorrente si fosse impegnata ad eseguire regolari consegne dei quantitativi della miscela di caffè indicata in contratto avvalendosi di due rappresentanti che, ricevuti telefonicamente gli ordini, provvedevano alla consegna della merce o si recavano comunque periodicamente presso l'esercizio di ### Si dolevano di come a partire dal giugno del 2018 le visite dei rappresentanti fossero diminuite, tanto da rendere necessari solleciti telefonici per la consegna di caffè, del quale in più occasioni il bar era rimasto sprovvisto con grave pregiudizio per l'attività al punto che era stato necessario approvvigionarsi diversamente del prodotto più importante. Lamentavano, altresì, la consegna di una qualità di caffè diversa da quella pattuita e la mancata assistenza che doveva essere prestata per i macchinari. Quanto all'accordo pubblicitario sostenevano la corretta ed esatta esecuzione delle prestazioni, a fronte delle quali ### non aveva adempiuto ai suoi obblighi, omettendo il versamento delle somme dovute. Sostenevano, pertanto, che i contratti si fossero già risolti ex art 1457 c.c. per lo spirare del termine essenziale e che andassero risolti ex art. 1453 c.c. Concludevano in conformità, insistendo anche per la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni subiti. Previo mutamento del rito, la causa, istruita con produzioni documentali, con gli interrogatori formali delle parti e prova testimoniale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.11.2022 con la concessione dei termini di quell'articolo 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza del Giudice adito in favore del ### di ### la causa è stata proposta nanti il ### di ### in forza delle previsioni di contratto che hanno stabilito per entrambi i rapporti la competenza esclusiva del foro di ### per ogni controversia inerente l'esecuzione. Le clausole, poi, sono state espressamente approvate per iscritto dalla società convenuta, sicché ogni censura mossa ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. deve ritersi superata. Nel merito è' pacifico che tra le parti del giudizio sia intervenuta la conclusione di due contratti, uno del 3.10.2016 con cui la s.a.s. convenuta si è impegnata all'acquisto di almeno 40 kg di caffè al mese per 60 mesi al prezzo indicato di ### 22,95 oltre IVA al kg. e l'altro del 5.10.2016 con cui a fronte del pagamento della somma di ### 12.700,00 oltre ### da versare dietro presentazione della fattura, la s.a.s. si è impegnata a utilizzare, promuovere e pubblicizzare i marchio ### con le prestazioni meglio indicate agli artt. 2 e 3. Ora, è noto che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto (che miri ad una pronuncia dichiarativa o costitutiva non rileva) è tenuto solo a provare la fonte negoziale del suo diritto di credito e il termine entro cui la prestazione avrebbe dovuto essere eseguita in suo favore, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte ed incombendo sul debitore l'onere di provare la causa estintiva dell'obbligazione (per tutte si cita unicamente la più recente Cass. 20150 del 2022). Tale regime di distribuzione degli oneri probatori trova limite nel caso in cui il debitore si avvale della forma di autotutela di cui all'art. 1460 c.c., perché, se eccepisce l'inadempimento di controparte come causa dalla mancata esecuzione della prestazione cui era tenuto, è il creditore a dover provare il suo esatto adempimento, dal quale scaturisce il suo diritto alla prestazione (così Cass. n. 3587 del 2021 e 25584 del 2018). È quanto si è verificato nel caso di specie, in cui la s.a.s. ha lamentato la mancanza o il diradarsi delle forniture e dunque l'inadempimento all'obbligo di consegna del prodotto nel termine essenziale, fatto da cui sarebbe derivata la risoluzione stragiudiziale del contratto ex art 1457 c.c. o comunque sarebbero maturati i presupposti per la pronuncia costituiva della risoluzione ex art. 1453 Tanto chiarito, occorre verificare se parte ricorrente abbia dato prova di aver correttamente eseguito le prestazioni cui era tenuta e a tal fine è necessario attingere alle dichiarazioni rese dai testi escussi in giudizio. Il teste ### ha dichiarato che la s.a.s si è rifornita da ### fino al settembre del 2018, quando la sua legale rappresentante ha comunicato di volersi approvvigionare altrove, che l'ultima fattura emessa per fornitura di caffè è stata quella del 24.9.2018, che all'interruzione del rapporto la ### doveva ancora acquistare kg. 1805 di miscela, che da giugno a settembre del 2018 con la medesima cadenza settimanale sono state effettuate regolarmente tutte le forniture previste in contratto, senza che la s.a.s. si sia mai doluta di alcunché e che la convenuta ha regolarmente eseguito le prestazioni oggetto dell'accordo pubblicitario, rimanendo parzialmente inadempiente agli obblighi di acquisto. Praticamente sovrapponibili sono state le risposte dei teste ### pure dipendente della s.p.a. con mansioni di amministrativo, che ha confermato che fino a quando la Lai non comunicò di voler cambiare fornitore l'agente di ### passava ogni settimana, eseguendo tutte le forniture settimanali previste in contratto. A fronte delle dichiarazioni di tali testi, peraltro tuttora dipendenti della ricorrente, vi sono quelle dei testi di parte convenuta, non legati da alcun vincolo con le parti e per questo particolarmente attendibili. E così la teste ### che ha un negozio vicino all'esercizio gestito dalla ### e ne è assidua frequentatrice, ha confermato che più volte la ### non avendo ricevuto le forniture di caffè ed essendo rimasta sprovvista di quella che per un bar è certamente la merce più importante, le chiese di recarsi al supermercato lì vicino per acquistarlo (a detta richiesta la teste accondiscese tutte le volte in cui gli impegni della sua attività glielo consentivano); la stessa, poi, ebbe modo di assistere ad alcune telefonate nelle quali la legale rappresentante della convenuta si lamentava della mancata consegna delle forniture di caffè o alle quali addirittura non riceveva risposta. Anche detta teste ha confermato che il bar aveva in dotazione ed utilizzava tutto il materiale a marchio ### Il teste Zedda pure si recò più volte al supermercato per acquistare il caffè che non veniva fornito al bar e con questo anche zucchero, dolcificanti, the in bustina etc . Egli ha ricordato le telefonate con cui la Lai sollecitava le consegne e riferito di aver litigato con lei, sollecitandola ad avere un atteggiamento più risoluto nei confronti di ### date le gravi conseguenze che derivavano dal suo inadempimento. Egli ha anche rammentato la latitanza dell'agente della ricorrente che non rispondeva alle telefonate, tanto che lo ### iniziò a credere che quello non lavorasse più per ### Il medesimo teste ha confermato che nel bar erano regolarmente in uso l'insegna, le zuccheriere, le salviette, le tazzine, le teiere, qualche tazza da cioccolata, zucchero e altri prodotti alimentari forniti dalla s.p.a. Alla luce di tali elementi deve ritenersi che ### non abbia adeguatamente provato di aver eseguito con la cadenza settimanale le consegne di caffè che, data la tipologia di prodotto e di attività svolta dalla convenuta, andavano certamente intese come da eseguire in termini settimanali essenziali. Tale omissione ha giustificato il mancato acquisto del caffè e determinato la risoluzione del contratto di fornitura, ma per grave inadempimento della ricorrente ed ex art. 1457 II co. c.c. Di conseguenza le domande dirette alla risoluzione (con pronuncia dichiarativa o costitutiva) del contratto per grave inadempimento della convenuta e alla condanna al pagamento della penale formulate dalla ricorrente devono essere rigettate e deve invece trovare accoglimento la domanda riconvenzionale della s.a.s. di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto per mancata esecuzione delle forniture di caffè nei termini essenziali settimanali previsti. Quanto all'accordo pubblicitario, le dichiarazioni rese da tutti i testi escussi (sia quelli di parte ricorrente che quelli di parte convenuta) hanno dato conto del suo adempimento da parte della s.a.s. con conseguente rigetto delle domande di risoluzione e di condanna al pagamento della penale formulate dalla s.p.a. che non ha provato di aver pagato la somma di ### 12.070,00 oltre IVA previsti e di cui alla fattura in atti (la cui emissione non è certamente anche prova del versamento cui la ### era tenuta). Da tale conclamato inadempimento deriva la pronuncia (questa sì costitutiva, non essendo previsto nell'accordo pubblicitario alcun termine essenziale) di risoluzione del contratto, cui non può, tuttavia, seguire quella ### di condanna all'esatto adempimento e dunque di condanna al pagamento della somma in questione. Non può, infine, trovare accoglimento la riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata dalla convenuta che avrebbe dovuto prima allegare specificamente e poi provare il preciso e concreto pregiudizio subito per effetto della condotta inadempiente dell'avversaria. Certamente a tale deficit processuale non possono supplire né la valutazione equitativa (che richiede la prova dell'an di un danno di cui è arduo dimostrare anche il quantum) né la consulenza tecnica cui verrebbe affidata un'inammissibile funzione esplorativa e surrogatoria degli oneri di allegazione e prova di parte. Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza. #### definitivamente pronunciando: - rigetta le domande proposte da ### s.p.a. nei confronti di ### s.a.s. e di ### - dichiara il contratto del 3.10.2016 risolto per grave inadempimento di ### s.p.a. nell'esecuzione delle forniture di caffè nei termini essenziali settimanali previsti; - risolve per grave inadempimento di ### s.p.a. l'accordo pubblicitario del 5.10.2016; - rigetta la domanda di condanna al pagamento della somma di ### 12.070,00 e di risarcimento dei danni proposte nei confronti di ### s.p.a.; - condanna ### s.p.a. alla rifusione in favore di ### s.a.s. e di ### delle spese di lite liquidate in complessivi ### 5.100,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge. ### 9.2.2023Il Giudice
Dott.ssa ###




sintesi e commento
Inadempimento Contrattuale e Risoluzione: L'Importanza della Prova dell'Adempimento
Una recente pronuncia giudiziaria ha affrontato una complessa vicenda contrattuale, incentrata sulla fornitura di caffè e su un accordo pubblicitario collegato. La controversia è nata da presunti inadempimenti reciproci, con una società fornitrice che richiedeva la risoluzione dei contratti e il pagamento di penali, e la controparte che eccepiva l'inadempimento della fornitrice e chiedeva il risarcimento dei danni.
La società fornitrice aveva stipulato due contratti con un esercizio commerciale: uno per la fornitura di una determinata quantità di caffè mensile e l'altro per la promozione del marchio attraverso attività pubblicitarie. La fornitrice sosteneva che l'esercizio commerciale avesse interrotto gli acquisti di caffè e non avesse rispettato gli accordi pubblicitari, chiedendo quindi la risoluzione dei contratti e il pagamento delle penali previste. L'esercizio commerciale, al contrario, contestava l'inadempimento, affermando che la fornitrice non aveva regolarmente consegnato il caffè, causando gravi disagi all'attività commerciale.
Il giudice, nel valutare la controversia, ha ribadito un principio fondamentale in materia di risoluzione contrattuale: il creditore che agisce per la risoluzione deve provare la fonte del suo diritto e il termine per l'adempimento, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Tuttavia, quando il debitore eccepisce l'inadempimento del creditore come causa del proprio inadempimento (eccezione di inadempimento), spetta al creditore provare il proprio esatto adempimento.
Nel caso specifico, l'esercizio commerciale aveva eccepito che la fornitrice non aveva regolarmente consegnato il caffè, rendendo impossibile l'adempimento degli obblighi di acquisto. Il giudice ha quindi valutato le prove testimoniali, riscontrando che la fornitrice non aveva adeguatamente dimostrato di aver eseguito le consegne con la regolarità pattuita. In particolare, le testimonianze hanno evidenziato come l'esercizio commerciale fosse rimasto più volte sprovvisto di caffè a causa della mancata consegna, costringendolo ad approvvigionarsi altrove.
Di conseguenza, il giudice ha rigettato le domande della fornitrice volte alla risoluzione del contratto di fornitura e al pagamento delle penali, accogliendo invece la domanda riconvenzionale dell'esercizio commerciale di accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento della fornitrice.
Per quanto riguarda l'accordo pubblicitario, il giudice ha rilevato che l'esercizio commerciale aveva adempiuto alle proprie obbligazioni, mentre la fornitrice non aveva provato di aver pagato la somma pattuita. Pertanto, ha pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento della fornitrice, rigettando la domanda di condanna al pagamento della somma dovuta.
Infine, il giudice ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni formulata dall'esercizio commerciale, ritenendo che non fossero stati adeguatamente allegati e provati i danni subiti a causa dell'inadempimento della fornitrice.
La sentenza sottolinea l'importanza di una corretta allegazione e prova dell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, soprattutto quando si agisce per la risoluzione del contratto e si richiede il risarcimento dei danni. La mancata prova dell'adempimento può comportare il rigetto delle proprie domande e l'accoglimento delle pretese della controparte.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.