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TRIBUNALE DI TARANTO

Sentenza n. 2360/2024 del 25-09-2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.1889-2023 RG, tra ### snc, rappresentata e difesa dall'Avv. ### - ricorrente; e Pozzessere Avv. ### procuratore ex se - resistente; nonché ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### -terza chiamata in causa; avente ad oggetto “inadempimento-responsabilità professionale -risarcimento danni”. 
Conclusioni: come in atti. 
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 18 settembre 2024) è stata riservata la decisione. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ### snc, premettendo che, in data 5 agosto 2014, si sviluppava un incendio doloso nell'immobile ubicato in ### -###, destinato alla sua attività commerciale di bar, gelateria, pasticceria, con diversi danni ai beni presenti nel locale, per i quali l'Avv.  ### formalizzava denuncia di sinistro alla ### in forza di polizza ### n.6/###425243, ha dedotto che: -la società di assicurazioni non ha provveduto alla liquidazione dell'indennizzo; -l'Avv.  ### ha, quindi, introdotto il giudizio n.3506-2019 dinanzi al Tribunale di Taranto; -il giudizio è stato definito con sentenza n.288-2021 che ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ### convenuta; -in sentenza è stata evidenziata l'assenza di atti interruttivi del termine di prescrizione dopo l'8 agosto 2016; -il professionista è responsabile per le omissioni che hanno determinato l'estinzione del diritto all'indennizzo per prescrizione; -la condotta negligente del legale è consistita, “in sostanza, nel non portare a termine il proprio mandato, di fatto, non tutelando il proprio assistito; l'avv. ### una volta inoltrata la messa in mora a mezzo racc. a/r non ha inoltrato ulteriore documentazione alla ### documentazione che pure era stata richiesta”; -tale condotta ha cagionato la perdita definitiva del diritto all'indennizzo per i beni distrutti dall'incendio o quantomeno ha determinato la perdita di chance. 
Ha, quindi, chiesto l'accertamento dell'inadempimento colpevole del resistente e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale per ### o, in subordine, al risarcimento del danno per perdita di chance da liquidare in via equitativa. 
Il resistente ha contestato la domanda ed ha evidenziato che: -dopo le richieste stragiudiziali, ha notificato un primo atto di citazione nell'agosto 2016, non seguito da iscrizione a ruolo; -l'attività professionale si è svolta anche mediante interlocuzione scritta e personale con l'agenzia ### di ### che gestiva il sinistro; -la ### non ha inteso liquidare l'indennizzo per gravi carenze documentali; -su insistenza della parte assistita, si notificava altra citazione nel 2018; -la ### oltre ad eccepire la prescrizione, sollevava fondate contestazioni in ordine alla inoperatività della polizza; -il Tribunale, nella sentenza n.288-2021, accogliendo l'eccezione di prescrizione, non ha pronunciato condanna alle spese nei confronti della ### snc; -non è configurabile alcuna condotta negligente posto che la documentazione in suo possesso è stata trasmessa alla ### -la società attrice non ha dimostrato di aver consegnato documenti, poi non trasmessi alla compagnia; -la società di assicurazioni, nel giudizio n. n.3506-2019, definito con sentenza n.288-2021 che ha dichiarato la prescrizione, ha svolto specifiche difese escludenti il diritto all'indennizzo, come quelle relative all'esito del sopralluogo ricognitivo da parte del perito fiduciario, quelle relative alla inoperatività della polizza, quelle riguardanti la rimozione dei beni danneggiati prima del sopralluogo del perito; -la ### non avrebbe potuto ricevere alcun indennizzo, a prescindere dalla declaratoria di prescrizione del diritto; -la proposta domanda risarcitoria non è sorretta dai due elementi della condotta colposa e del danno da risarcire, non avendo la ### neppure subìto la condanna alle spese processuali. 
Ha concluso, previa chiamata in causa della società di assicurazioni con cui ha stipulato polizza professionale, per il rigetto della domanda.  ### ha aderito alla linea difensiva dell'assicurato-chiamante in causa; ha anche contestato l'an ed il quantum del risarcimento richiesto dalla ricorrente.   *** ** *** 
La domanda non è fondata. 
Non è in contestazione fra le parti (art.115 primo comma cpc) che: -il diritto all'indennizzo fosse prescritto nel momento in cui la società ### ha ricevuto la notifica del secondo atto di citazione, iscritto a ruolo al n.3506-2019; -del pari, non è in contestazione che la società ### snc abbia prestato acquiescenza alla sentenza n.288-2021 con cui è stata dichiarata la prescrizione del diritto all'indennizzo. 
La società istante ha ascritto al professionista convenuto la responsabilità, sostanzialmente, per due profili: -il primo, riguardante l'omesso compimento di atti interruttivi del termine di prescrizione dopo l'agosto 2016; -il secondo, riguardante l'omessa trasmissione di documenti alla ### In relazione al primo, va detto che le evidenze documentali, la mancanza di contestazioni specifiche da parte dell'interessato, il contenuto delle difese svolte dalla società di assicurazioni nel giudizio n.3506-2019, la motivazione della sentenza n.288-2021 non fanno residuare dubbi sul decorso del termine di prescrizione previsto dall'art.2952 secondo comma c.c.. 
In relazione al secondo, il resistente ha prodotto vari documenti tra cui le richieste di un lungo elenco di documenti riguardanti il sinistro da parte dell'### di ### ebbene, a fronte di ciò, avendo il professionista allegato che i “documenti richiesti dall'agenzia ### non gli sono stati mai consegnati dalla società ### snc” spettava a quest'ultima dimostrare il contrario in termini positivi di “consegna di specifici documenti al legale”.  *** ** *** 
Per affermare la responsabilità dell'avvocato non è sufficiente l'allegazione della condotta professionale negligente, ma è necessaria la prova del risultato utile conseguibile attraverso l'attuazione della condotta conforme alla dovuta diligenza e perizia.  *** ** *** 
In termini generali, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà. Come chiarito dalla Suprema Corte "la responsabilità professionale dell'avvocato deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art.  2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto ### ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti; a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole" ( 24544/2009). Più in particolare "l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (cfr. Cass. civ. Sez. II, 11-08-2005, n. 16846). Trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.). Come generalmente ammettono dottrina e giurisprudenza, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza. Quanto al riparto dell'onere probatorio, da tutto quanto precede deriva che il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo; b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale; c) l'esistenza del danno; d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (### Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238). 
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2017, n. 25112, Rv.  64645101; Cass. Sez. 3, ord. 6 maggio 2020, n. 8516, Rv. 657777-01; Cass. Sez.6 13 gennaio 2021 n.410). 
Nella fattispecie, non può stabilirsi una relazione equazionale tra “omessi atti interruttivi della prescrizione” nel lasso temporale dal 2016 (notifica primo atto di citazione) al 2018 (notifica secondo atto di citazione) e “responsabilità professionale”, dovendo accertarsi il vulnus prodotto dalla condotta non diligente sulla sfera giuridica della parte assistita. 
Ebbene, le evidenze processuali del giudizio n.3506-2019, definito con la declaratoria di prescrizione del diritto, sembrano escludere il diritto della ### snc all'indennizzo giacchè: 1) in sede di sopralluogo (subito dopo l'evento del 5 agosto 2014) sono state riscontrate caratteristiche dell'immobile non rispondenti a quelle descritte in polizza, in particolare per gli aspetti di incombustibilità; 2) in sede di sopralluogo (sempre, dopo l'evento del 5 agosto 2014) sono state riscontrate difformità tra l'attività indicata in polizza e l'attività concretamente esercitata; 3) l'operatività della polizza è stata esclusa dalla ### per tali rilievi, per il fatto che l'immobile in cui si svolgeva l'attività commerciale non fosse assicurato, nonostante l'obbligo posto dall'Ente concedente a carico della società ###concessionaria, per il fatto che l'incendio doloso avesse riguardato solo la zona in cui erano collocate le attrezzature per le quali era chiesto l'indennizzo; 4) la ### per sostenere la richiesta di indennizzo, non ha dimostrato (sia nel giudizio n.3506-2019, sia in questo giudizio) di aver messo a disposizione una distinta dei danni lamentati con preventivi e fatture, nonché le fatture attestanti l'acquisto delle merci, dei macchinari, delle attrezzature danneggiate dall'incendio; 5) la ### prima dell'accesso del perito fiduciario della ### ha eliminato i beni danneggiati impedendo l'esame ispettivo e violando le condizioni di polizza in ordine alla conservazione delle tracce del sinistro sino al sopralluogo del perito. 
Deve precisarsi che, per gli esposti elementi, risultanti dalla documentazione prodotta dal resistente, la ricorrente si è limitata ad una generica contestazione senza fornire supporto probatorio contrario; inoltre, la relazione tecnica di parte e le fatture prodotte in questo giudizio non possono essere utilizzate per affermare “il diritto all'indennizzo” posto che la società ### snc era gravata dall'onere di dimostrare i reali beni danneggiati dall'incendio subito dopo l'evento ed invece non lo ha fatto, sottraendoli all'esame del perito della ### (dato non contestato in questo giudizio). 
Da qui, in base al criterio della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", scaturisce la negazione del diritto all'indennizzo e, dunque, la mancanza di responsabilità del professionista; infatti, ove l'epilogo processuale non fosse stato quello della declaratoria di prescrizione, la ### snc non avrebbe potuto comunque conseguire la richiesta utilità economica, neppure con l'ausilio tecnico-peritale di un ### infatti, la mancata verifica nel contraddittorio delle parti prima del giudizio e l'impossibilità di riscontrare obiettivamente i beni danneggiati nel giudizio, non avrebbe consentito l'istruttoria mediante Ctu poiché gli accertamenti tecnici nel giudizio non possono supplire alla carenza probatoria avendo la funzione di valutare con cognizioni specifiche dei dati fattuali e probatori acquisiti al processo. 
Da ultimo, deve osservarsi quanto segue. 
Il giudizio controfattuale (se il convenuto avesse agito nella maniera dovuta, il danno non si sarebbe verificato) è un giudizio sul nesso di causalità di tipo condizionalistico, poichè mira a stabilire se, eliminata mentalmente l'azione compiuta (o l'omissione) e sostituita con quella doverosa, l'evento si sarebbe verificato o se ne sarebbe verificato un altro. 
Ovviamente, in questa verifica può seguirsi la logica probabilistica, nel senso di ritenere sufficientemente provata l'efficienza causale se è probabile che, sostituita l'azione compiuta con quella doverosa, l'evento non si sarebbe verificato. 
Il giudizio controfattuale conduce a comparare il caso reale (ad es. l'avvocato ha dimenticato un adempimento) con quello ipotetico (cosa sarebbe successo se invece l'avesse compiuto), nel quale le circostanze, senza il fattore considerato, conducono al risultato il più probabile vicino al corso normale delle cose. 
Se questo risultato è analogo all'effetto reale, il fatto considerato (la negligenza del difensore) non ha alcuna incidenza causale. 
Se invece diverge si potrà ritenere l'efficacia causale del fatto considerato (l'omissione da parte del difensore) nella misura della differenza tra il risultato controfattuale e il risultato reale. 
Questa differenza (a volte, definita “chance”) è la misura del nesso causale; il controfattuale non mira a stabilire la percentuale di probabilità di vincere la causa da parte del cliente, ma mira a stabilire il corso ipotetico degli eventi in presenza della condotta doverosa e, dunque, il nesso di causa tra la condotta alternativa lecita e l'evento (Cass. 5641/2018; Cass.25778-2019). 
Nel caso in esame, le argomentazioni svolte per escludere in termini probabilistici il diritto all'indennizzo - per mancata prova sul fatto costitutivo - sono assorbenti anche per l'istanza risarcitoria connessa alla perdita di “chance”. 
La condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo segue la soccombenza; nel rapporto di chiamata in causa può disporsi un'equa compensazione delle spese.  P.Q.M.  Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.1889/2023 R.G., tra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: -rigetta la domanda; -condanna ### snc al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore dell'Avv. ### nell'importo di ### per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva.  -dispone la compensazione delle spese processuali tra il resistente e la società chiamata in causa. 
Così deciso il 23 settembre 2024.   

Il Giudice
annagrazia lenti

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