CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 22810/2022 del 20-07-2022
principi giuridici
In tema di contenzioso tributario, la proposizione del ricorso da parte del contribuente sana l'eventuale nullità della notifica dell'atto impositivo, in applicazione del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c.
È affetta da nullità per motivazione apparente la sentenza del giudice tributario che, in relazione alla contestata sussistenza di una stabile organizzazione in Italia di una società estera, si limiti ad affermare apoditticamente che la difesa, come la ### di ###, aveva ritenuto sussistente tale stabile organizzazione, senza esplicitare il percorso argomentativo seguito per la formazione del proprio convincimento e senza indicare i dati rilevanti ai fini probatori.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5210/15 R.G. proposto da: ### in persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avvocatura generale dello Stato , con domicilio legale in ####. - ricorrente - contro ###.G., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende congiuntamente all'avvocato ### - ricorrente e controricorrente incidentale - Avv. ### . IRESIRAP 2007 2 di 14 Avverso la sentenza della ### LOMBARDIA, ### 50, n. 3492/14, depositata in data 30 giugno 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 aprile 2022 dal consigliere dott.ssa ### Dato atto ch e il ### nerale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi con le statuizioni conseguenziali. ### 1.### achrome A.G. - società attiva n el commercio internazionali di minerali estrativi p roponeva appello innanzi alla C.t.r. della Lombardia avverso la sentenza nr. 63/36/13, emessa dalla C.t.p. di Milano, depositata in data ### con la quale veniva accol to parzialmente il ricorso della società ### A.G. avverso l'avviso di acc ertamento nr. ### 358/20 12, avente ad oggetto m aggiori imp oste ### ed ### interessi e sanzioni riferiti all'anno d'imposta 2007 (con rideterminazione del reddito prodotto in ### pari al 2% di q uello precedentemente contestato); l'### delle ### proponeva appello incidentale. La società ### A .G. si doleva che l'accertamento fosse basato su un PVC redatto dalla ### di ### di ### per il periodo 2004 - 2008 che affermava la sussistenza di una stabile organizzazione in ### cost ituita dalla medesima ### me A.G. presso la S.G. S. s.r.l., con sede ###; pertanto, contestava la asserita stab ile organizzazione in ### e il fatto che, d'ufficio, su richiesta della ### di ### le fosse stato attribuito un numero di partita ### Pure, si è rilevato come le comunic azioni alla società svizzera fossero pervenute via fax, in maniera irrituale e contra legem con conseguente nullità degli atti conseguenti. Quanto all'avviso di accertamento oggetto dell'im pugnazione, veniva ind icato come lo stesso era stato notificato in dat a 3 di 14 22/02/20212 in ### ivi ritenuta esiste nte la stabile organizzazione, e con tale att o veniva acc ertata una maggiore imposta ### per ### ed una maggiore imposta ### per ### ; veniva emessa una sanzione pecuniaria unica di ### ; si doleva, quindi, anche del calcolo della base imponibile e della incongruità delle sanzioni. ### si costituiva in giudizio, proponendo appello incidentale e rilevando come avesse provv eduto a notificare l'atto a norma dell'art. 60, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, mediante affissione alla casa comunale e come, successivamente, avvalendosi del potere di autotutela sostitutiva, avesse provveduto all'annullamento degli atti emessi in precedenza, provvedendo alla notifica in ### di nuovi atti impositivi. ### finanziaria rappresentava che la ### a di ### aveva rinvenuto, a seguito di accesso presso gli uffici della S.G.S. s.r.l., documentazione contabile ed extracontabile inerente alla società ### A.G. nonché confermava la leg ittimità dell'accertamento di una stabi le organizzazione personale, conformemente a q uanto sancito dall'art.5 della ###.C.S.E.; pure , lamentava che il giu dice di primo grado aveva erroneamente ritenuto di valutare l'imponibile in misura pari alla commissione che la società avrebb e incassato sulla base del contratto di commissio ne inte rcorrente con ### (### sedente nello ### ), pari al 2% dei corrispettivi incassati, anziché sul totale degli stessi, come invece aveva calcolato l' ### finanziaria in base al disposto dell'art.109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 2. ###.t.r., disposta la riunione dei procedimenti nr. RGA 5093/13 e 510 6/13 - per connession e oggettiva e soggettiva, essend o entrambi promossi al fine della censura della medesima sentenza del giudice di prime cure - respingeva sia l'appello della contribuente che quello del la ### delle ### così 4 di 14 confermando la sentenza della C.t.p. d i ### Nel merit o confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui riteneva che l'imponi bile dovesse essere quantificato in mis ura pari alla commissione che la società avrebb e incassato sulla base d el contratto di commission e in essere nella misura pari al 2% dei corrispettivi incassati, anziché sul totale degli stessi, in base al disposto dell'art.109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Sia la contribuente che l'### delle ### hanno proposto ricorso avverso la sentenza della C.t.r., la contribuente sulla scorta di sette motivi e l'### delle ### sulla scorta di due motivi. ### si è costituita con controricorso avverso il ricorso della l'### delle ### proponendo ricorso incidentale. 4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione nella pubblica udienza del giorno 08 aprile 2022, nelle forme di cui all'art.23, comma 8 bis del d.l. 28.10.2020, convertito, con mod. dalla legge 18 dicembre 2020 n.176. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il prim o motiv o di ricorso, rubricato «### e falsa applicazione dell'art.109, quarto comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art. 32, quarto e quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, n onché dell'ar t. 2697 cod. civ. , in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.», l'### delle ### si lamenta che la sentenza d'appello ha limitato il reddito imponibile della società all'im porto delle provvigioni determinate in b ase al contratto di commissione (2%), sulla mera base della produzione di quest'ultimo, peraltro effettuata per la prima volta nel giudizio di primo grado. Sottolinea l'### come nel verbale d'accertamento si fosse dato atto della mancata produzione di documentazione contabile ed in particolare del bila ncio e della d ichiarazione dei redditi, per cui, mancando un conto economico, no n si poteva non tassare sulla base dei ricavi rilevati, no n pote ndosi in tal caso de durre i costi 5 di 14 come st abilito dall'art.109, quarto comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Svi luppa, poi, la ricorrente la quest ione dell'inutilizzabilità delle produzioni effettuate in corso di g iudizio dalla controparte, ai sensi dell'art. 32 d.P.R . n.60 0 del 1 973, in quanto non esibiti e trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio nella fase amminist rativa, con particolare riguardo al contratto di commissione, nonché la deduzione degli indici da cui si ricaverebbe la stabil e organizzazione in ### c onsiderazioni che l'Ag enzia deduceva di aver già proposto in appello. La ricorre nte principale si doleva che, a fro nte di ciò, la C.t.r. avesse attribuito valore decisivo proprio al cont ratto di commissione prodotto solo in g iudizio dalla ### e intercorrente fra e ssa e ### per ricavarne la soggezione ad imposta della sola commissione ad essa spettante in base al suddetto contratto. Sotto que sto profilo, il giudice d'ap pello avrebbe violato sia l'art. 109, quarto comma, d.P.R. n . 917 del 1986, sia l'art. 2697 cod. civ., posto che l'onere della prova circa i costi da dedursi gravava sul contribuente - ma questi si era limitato a produrre ### solo il contratto - sia infine l'art. 32 del d.P.R. 29 settembr e n. 600 del 1973, perché aveva comunque valorizzato un docume nto prodot to per la prima volta solo in giudizio. 1.2 Con il secondo motivo di ricorso, rubricato «### e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, n.4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 3 60, primo comm a, n.4 c.p.c. (omissione di motivazione)», l'### delle entrate lamenta che, nella sentenza impugnata, si omette la motivazione su un punto controverso, costituito dall'avere o meno la ### trattenuto la sola percentuale del 2 %, posto che il generico rinvio a risultanze degli atti di causa non consente di comprendere se e come il secondo giudice abbia valutat o gli elementi addotti dalle parti sul punto. Tale omissione risulterebbe confermata dall'avere 6 di 14 la C.t. r. negato la deduz ione dal corrispettivo della Ce ntachrome delle presunte commissioni corrisposte a sua volta da questa alla ### S.A., pari all'uno e mezzo per cent o, giustific ando tale esclusione col fatto che si trattava di elementi non documentati in sede di accertamento. 2.1 Passando ad illustrare i m otivi di ricorso della ### A.G., con il primo mo tivo di ricorso, rubricato «### della sentenza per violazione d egli artt. 11 2 e 115 cod. proc. ci v. in relazione al n. 4, primo comma, dell'art.360 cod. proc. civ. e all'art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» la contribuente si duole che la C.t.r. ha omesso di pronun ziarsi sul primo motivo di app ello incidentale. Con esso la socie tà ### achrome av eva eccepito l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione del proprio diritto alla difesa, e videnziando che l'invio a mezzo fax delle relative comunicazioni istruttorie da parte della ### di ### non era consentito d al «diritto sovrano svizzero” e dal “diritto internazionale pubblico », que st'ultimo asseritamente violato laddove proprio il mancato rispetto dei principi del diritto svizzero in tema di notifica avrebbe determinato la violazione della sovranità dello stato estero, la cui normativa avrebbe attribuito effetto alle sole not ificazioni effettuate per via diplomat ica o consolare. Afferma, inoltre, la ### che l'accoglimento del mo tivo doveva discendere comunque dalla mancata conte stazione del motivo da parte dell'### appellante principale. 2.2 Con il secondo motivo d i ricorso, rubricato «### della sentenza per violazione d egli artt. 11 2 e 115 cod. proc. civ. in relazione al n. 4, primo comma, dell'art.360 cod. proc. civ. e all'art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546», la ### A.G. propone identica q uestione in relazione alla notif icazione dell 'avviso di accertamento, effettuata tramite il servizio postale pur in assenza di accordo con lo Stato d i destin azione, e n ella rite nuta inapplicabilità del ### CE n. 1348 de l 29/05/20 00 (per la non 7 di 14 appartenenza della ### era alla UE) o della Co nvenzione di ### del 24/11 /1997 sulla no tificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa, alla quale la ### non ha aderito. Anche su tale specifica questione viene de nunciat a l'omessa motiva zione e l'assenza di contestazione d a parte dell'### circa il motivo spiegato n el ricorso inci dentale d'appello. 2.3 Con il terzo motivo di ricorso, rubricato «### della sentenza per violazione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 132 cod. proc. civ. in relazione al n. 4, primo comma, dell'art. 360 cod. proc. civ. e dell'art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992», proposto in via subordinata, è dedotta la nullità della sentenza per difetto di motivazione, rit enendo si che, ove mai si rite nesse che implicitamente la C.t.r. aveva pur inte so respingere l'ap pello incidentale, la sentenza doveva considerarsi nul la per a ssenza di motivazione sul punto, essend osi la st essa C.t.r. limitata ad osservare che l'atto orig inariamente imp ugnato era stato correttamente notificato, pur dovendosi, in realtà, ritenere riferita tale proposizione alla questione della tempestività d ella notificazione rispetto al termine di cui all'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, oggetto della sentenza di primo grado. 2.4 Con il quarto motivo di ricorso, rubricato «### della sentenza per omessa motivazione in violazione dell'art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 115 cod. proc. civ. in relazione al n. 4 e al n. 5, primo comma, del l'art. 360 cod. proc. civ.», la ### A.G. lamenta l'error in procedendo e l'om essa motivazione nella sentenza im pugnata sulla critica - proposta innanzi al Giudice di appello - in ordine alla ### esistenza di una stabile organizzazione in ### così come ipotizzato dall'### accertatore, avendo essa condiviso in modo apodittico le allegazioni svolte sul punto dall'### finanziaria. Tanto, nonostante la ricorre nte incidentale ### avesse provato di essere 8 di 14 mandataria in base a contratto di com missione di ### dalla quale percepiva una percentuale pari al 2 %, e di aver a sua volta nominato quale subagente in ### la ### socie tà di diritto lussemburghese, alla quale venivano pagate le relative provvigioni come dimostrato dalla relativa documentazione bancaria prodotta in primo grado. 2.5 Con il quinto motivo di ricorso, rubricato «### della sentenza per violazione dell'art. 109, quarto comma, lett. b) ultima parte del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3», lame nta l'error in udicando per avere la C.t.r. lombarda respinto la richiesta di riconosci mento dei costi per le provvigioni passive pagate alla ### (società lussemburghese sub-agente di ### A.G.). In sostanza, pur nella creduta sussistenza di una stabile organizzazio ne in ### Ce ntachrome aveva dedotto in entrambi i gradi di giudizio l'erron ea determinazione del proprio reddito, che doveva essere determinato nello 0,5%, al net to, quindi, della commissione riconosciuta a ####.t.r. avrebbe dunque errato nel non ammettere in deduzione i costi da lei sostenut i a tit olo di corrispettivo in fav ore della subagente, trattandosi di spese che emergevano in modo preciso dal contratto di subagenzia 2.6 Con il sesto motivo di ricorso, rubricato «### della sentenza per motivazione contraddittoria o omessa in violazione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 115 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 62 d.lgs. n. 546 de l 1992», ripropo ne la censura relativa alla reiezione della rich iesta di riconosciment o dei costi p er le provvigioni passive pagate alla ### (società lu ssemburghese sub-agente di ### A .G.) m a sotto il profilo dell'error in procedendo e della contraddittorietà della motivazione laddove nel 9 di 14 provvedimento impugnato si asserisce che i costi non sarebbero stati documentati in sede ###il settim o motivo d i ricorso, rubricat o «### della sentenza per violazione deg li artt. 112 e 115 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, ed all'art. 62 del d.lgs. 31 dicemb re 1992, n. 546», lame nta l'omesso esame della questione afferente all' illegittimità delle sanzioni, ap plicate nella misura massima. 3. Tanto premesso, in base al principio declinato nel l'art. 276, secondo comma, cod. p roc. civ. va a nteposto l'esame dei motivi proposti dalla ricorrente incidentale, in quanto involgono la stessa sussistenza del rapporto tributario gravante sulla medesi ma, laddove i motivi pro post i dalla ricorrente principale lo presuppongono. 4. Il primo motivo di ricorso proposto dalla contribuente è infondato oltre che inammissibile. Deve esclu dersi, innanzitutto, la sussiste nza del vizio di omessa pronuncia, dal momento che, come ritenuto da questa Corte, «Non ricorre il vizio di mancata p ronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qu alora essa, anche se non espressam ente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa de ll'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere n on già quale omessa pron unzia, e, dun que, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 cod. proc. civ.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legit timità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività d el punto non preso in considerazione» (Cass. 06/11/2020, n.24953). Sotto questo profilo , sebbene implici tamente, la decisione della C.t.r. ha rigettato l'eccezione in discorso non reputando violato il diritto alla difesa ed entrando nel merito. 10 di 14 Va, peraltro, riconosciuto come nello svilu ppo del motivo è censurata la decisione sotto il profilo della violazione di norme, ed in particolare delle norme svizzere e del diritto internazionale, per cui seguen do il solco delle decisi oni di questa Corte in ordine all'ipotesi di ritenuto rigetto imp licito, può essere esaminato il profilo dell'eventuale violazione di legge ai sensi dell'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. In proposito, può ricordarsi come questa Corte abbia già stabilito che l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua riqualificazione e sussunzione in altre fattispecie di cui all'art.360 cod. proc. civ, se da ll'articola zione del motivo sia chiaramente individuabile il tip o di vizio denunziato ( 27/10/2017, n.25557). Ed è sotto tale profilo che il motivo si appalesa inammissibile. Esso è senz 'altro affetto da genericità riferen dosi a n on meglio precisate «comunicazioni via fax» notificate in violazione «del diritto internazionale e d el diritto sovrano svizzero» , null'a ltro precisando in relazione al conten uto di tali comunicazioni e alle norme asseritamente violate, laddo ve era senz'altro imposta la puntuale indicazione dei precetti asseritamente disattesi. In partic olare, si deduce come il diritto svizze ro imporr ebbe la notifica solo per via consolare, m a manca l'ind icazione specifica delle norme di diritto violate, sostituita da indicazioni incontrollabili affidate ad acronimi, deci sioni di au torità giudiziarie senza indicazioni di fonte e pareri d i autorità probabilmen te amministrative. Elementi questi che non consentono di individuare contenuto e fonte delle norme asseritamente violate. 5. Il second o motiv o del ricorso incident ale è in parte inammissibile. Con esso, si allude alla violazione della portata sia del regolamento CE n. 1348/2000 (reputato inapplicabile alle notifiche in ### paese non facente parte dell'###, ch e di varie 11 di 14 convenzioni internazionali (Con venzione europea ### n. 094 di ### del 24 novembre 1997, ### dell'Aja 1 marzo 1954). Si tratta però di profili mai denunciati nei precedenti gradi di giudizio. Il mot ivo poi è manifestament e infondato la ddove deduce l'inapplicabilità del principio della sanatoria per raggiungiment o dello scopo ai sensi dell'ar t.1 56 cod. proc. ci v., come invece osservato dal giudice di primo grado. In fatti, per un costante orientamento di questa Corte la propo sizione del ricorso del contribuente che si difende n el merito, come ne lla specie, sana l'eventuale nullità della notifica dell'atto opposto (avviso o cartella). La n atura amministrativa e non processuale deg li atti impositivi, quale l'avviso di accertamento, non osta che ad essi sia applicabile il regim e di sanatoria della n ullità de lla notificazione pe r raggiungimento dello scopo dell'atto, previsto per gli atti processuali dagli artt. 156 e 160 cod. proc. civ., considerato anche l'espresso richiamo alle norme sulle notificazioni dettate dal ### di procedura civile contenuto nell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Cass. 12/07/2017, n. 17198, Cass. 21/09/2016, 18480, Cass. 31/01/2011, n. 2272). Inoltre, in tema di atti impositivi la notificazione non è un requisito di giuri dica esistenza, ma una condizio ne integrativa d'efficacia, sicché la sua inesi stenza o invalidi tà non determina in via automatica l'inesistenza dell'a tto, quando ne risulti inconfutabilmente la piena conosce nza da p arte del contribuente entro il termine d i decade nza concesso per l'esercizio del po tere all'### finanziaria (Cass. 24/08/20 18, n. 21071), questione che nel caso di specie non è stata dedotta, e l'avvenuta proposizione del ricorso costituisce inequivoca prova della avvenuta conoscenza dell'atto. Altrettanto inammissibili sono poi entrambi i motivi laddove tendono a ritenere non contestata la violazione denunciata ai sensi 12 di 14 dell'art.115 cod. proc. civ., dal mome nto che i motivi di appel lo dell'### erano limitati alla questio ne inere nte all'applicabilità del raddoppio dei termini previsti dall'art.43, d.P.R. n.600 del 1973. Anzitutto il principio di non contestazione esime la parte che allega determinati fatti dalla relativa prova o ve appunto la contro parte non li abbia specificamente contestati, mentre nella specie si tratta di un motivo di appello basato sulla rite nuta applica bilità di una determinata (o meglio nella specie inde terminata) disciplina (straniera o internazionale). Inoltre, appare evidente come la linea difensiva dell'### in sede di appello, sia stata logicamente inconciliabile con il riconoscimento di tali violazioni. 6. Il terz o motiv o è inammissibile; esso, spiegato in subordine rispetto al mancato accoglimento dei precedenti, fond a sul presupposto erroneo che la sentenza nell'uso dell'espressione «correttamente notificati» si riferisse ad un ipotetico rigetto delle ragioni spiegate in ordine alla notifica de gli atti sopra indicati, laddove invece è evidente che la stessa espressi one si riferiva proprio alla questione del raddoppio dei termini, nell'ambito del cui ragionamento è contestualizzata. 7. Il quarto motivo di ricorso proposto dalla contribuente è fondato. Invero, in relazione alla doglianz a afferente alla addebitata esterovestizione, la C.t.r. lombarda si limita ad af fermare apoditticamente che «la difesa come la ### di ### avesse ritenuto sussistente una st abile organizzazione in ### della ### presso la sede della S.G.S. srl a partire dal 2004». Va qui ricordato che per le ### un ite di questa Corte la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in proceden do - allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fond amento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìt o dal giudice per la formazione del proprio convincimento , cioè tali da lasciare 13 di 14 all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetich e congetture (Cass. Sez. U. 19/ 12/2016 n . 26127, 14/12/2018, n. ###). Effettivamente, sui precipui punti in esame, la motivazio ne della sentenza di appello si profila insufficiente e trascura del tutt o i rilievi fattuali avanzati nel giudizio di merito e riprodotti in ricorso per cui il percorso argomentativo finalizzato all'accertamento della questione dedotta in lite è rimasto assolutamente inespresso con conseguente impossibilità d i controllare la coerenza logica del ragionamento. Nella sentenza impugnata, il giu dice d'appello non rende affatto percepibili le ragioni della sua decisione limitandosi ad affermare in maniera assiomatica il suo giudizio finale senza indicare i dati rilevanti ai fini probatori, né i mezzi di prova valutati come rilevanti ai fini del giudizio, n é illustrare la va lutazione delle risultanze d i prova. Tale contenut o decisorio è assolut amente inidoneo a far riconoscere l'iter logico seguito p er la formazione d el suo convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo su l ragionamento del collegio giudicante. In altri termini, il giudice d'appello non può limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto «statico» della decisione, ma deve anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ign oranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, ch e rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della decisione stessa. Né può essere lasciato al l'autonomo opinare del giudice di legittimità il compito d'ipotizzare, in via congetturale, le più varie giustificazioni - teoricamente prospettabili - della decisione adottata. 8. Dall'accoglimento del motivo appena i llustrato discende l'assorbimento dei restanti motivi di ricorso proposti d alla 14 di 14 contribuente - e cioè quelli afferenti la richiesta di riconoscimento dei costi per le provvigioni passive pagate alla ### e l'omessa pronuncia sull'applicazione delle sanzioni - nonché di quelli prospettati dall'### delle ### nel proprio ricorso e relativi a come il reddito fosse stato computato ossia tenend o conto del contratto di commissione esistente con la ### (società operante nello Stato dello ### preposta alla commercializzazione dei minerali estratti in quel territorio) così dando valore - non all'intero fatturato ma - al 2% quale, appu nto, la percentuale pat tuita di commissione. In conclus ione, vanno rigettati il p rimo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso incidentale, mentre va accolto il quarto motivo; vanno dichiarati assorbiti i due motivi del ricorso principale nonché i restanti motivi di ricorso incidentale; indi, va cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla C.t.r. della Lombardia perché proceda, in diversa composizione, a n uovo e motivato esame nonché alla determinazione delle spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso incidentale mentre accoglie il quarto m otivo; dichiara assorbiti i due motivi de l ricorso principale nonché i restanti tre motivi di ricorso inciden tale; cassa la sent enza imp ugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla ### tributaria regionale della ### perché proceda, in diversa composizione, a n uovo e motivato esame nonché alla determinazione delle spese anche del giudizio di legittimità. Così deciso in ### in data 8 aprile 2022.




sintesi e commento
Accertamento Fiscale e Stabile Organizzazione: Necessaria Motivazione Analitica
La pronuncia in commento affronta una complessa vicenda relativa all'accertamento di maggiori imposte (### e ### a carico di una società estera, operante nel commercio internazionale di minerali, per l'anno d'imposta 2007. Il fulcro della controversia risiede nella contestata esistenza di una stabile organizzazione in Italia della società estera, elemento determinante per l'assoggettamento a tassazione nel territorio nazionale dei redditi prodotti.
L'### delle ### aveva basato l'accertamento su un processo verbale di constatazione redatto dalla ### di ### che individuava la presenza di una stabile organizzazione presso una società italiana. L'atto impositivo contestava maggiori imposte e sanzioni elevate. La società contribuente si opponeva, contestando l'esistenza della stabile organizzazione e la regolarità delle notifiche degli atti istruttori e dell'avviso di accertamento.
In primo grado, il giudice tributario accoglieva parzialmente il ricorso della società, rideterminando il reddito imponibile in misura pari al 2% dei corrispettivi incassati, corrispondente alla commissione che la società avrebbe percepito in base a un contratto di commissione con una società estera. Sia la società che l'### delle ### appellavano la decisione. La Commissione Tributaria Regionale rigettava entrambi gli appelli, confermando la sentenza di primo grado.
Avverso la pronuncia della CTR, sia la società che l'### delle ### proponevano ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha accolto il quarto motivo del ricorso incidentale proposto dalla società, ritenendo fondata la censura relativa alla carenza di motivazione in ordine all'esistenza della stabile organizzazione in Italia. I giudici di legittimità hanno rilevato che la CTR si era limitata ad affermare apoditticamente la sussistenza della stabile organizzazione, senza esplicitare le ragioni del proprio convincimento e senza analizzare adeguatamente i rilievi fattuali avanzati dalla società contribuente.
La Corte ha ribadito che la motivazione di una sentenza deve rendere percepibile il fondamento della decisione, consentendo di comprendere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Nel caso di specie, la motivazione della CTR è stata ritenuta insufficiente, in quanto non indicava i dati rilevanti ai fini probatori, né i mezzi di prova valutati come rilevanti, né illustrava la valutazione delle risultanze di prova.
In conseguenza dell'accoglimento di tale motivo, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della questione, fornendo una motivazione adeguata e analitica in ordine all'esistenza della stabile organizzazione. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi di ricorso, sia principale che incidentale, in quanto dipendenti dalla risoluzione della questione principale relativa alla stabile organizzazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.