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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 6698/2024 del 13-03-2024

principi giuridici

La motivazione apparente della sentenza, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, e sottraendosi illegittimamente al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione.

La riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, rendendo denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Servitù di Elettrodotto: Necessaria Chiarezza Motivazionale nelle Decisioni Giudiziarie


La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una controversia relativa a una servitù di elettrodotto, originata da un'azione di reintegrazione promossa da una società di distribuzione di energia elettrica nei confronti di un'altra società, proprietaria del fondo servente. La società di distribuzione lamentava l'impedimento al passaggio di cavi interrati, in occasione di lavori per l'installazione di una nuova cabina. La proprietaria del fondo servente contestava l'aggravamento della servitù e chiedeva il risarcimento dei danni.
Il Tribunale aveva inizialmente accolto l'azione possessoria e, successivamente, condannato la proprietaria del fondo servente al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento del danno. La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, aveva invece rigettato le domande della società di distribuzione.
La questione è giunta dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale ha accolto il ricorso della proprietaria del fondo servente, rilevando un vizio di motivazione nella sentenza della Corte d'Appello. In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato come la Corte territoriale non avesse adeguatamente affrontato le argomentazioni poste a base della decisione del Tribunale, limitandosi a esprimere un generico dissenso senza un'effettiva disamina delle ragioni che avevano condotto il giudice di primo grado alla sua decisione.
La Corte di Cassazione ha ribadito che la motivazione di una sentenza deve essere chiara e comprensibile, in modo da rendere percepibile il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse meramente apparente, non consentendo di comprendere le ragioni per le quali il giudice di secondo grado avesse deciso in modo difforme rispetto al Tribunale.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello in diversa composizione, affinché riesaminasse la vicenda alla luce dei principi enunciati, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione sottolinea l'importanza di una motivazione puntuale e argomentata nelle sentenze, al fine di garantire la comprensibilità e la controllabilità delle decisioni giudiziarie.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 17380/2019 R.G. proposto da: CRM - ### I ### S.R.L., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio ### & ### S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati ### e ### in virtù di procura in atti; - ricorrente - contro E-### S.P.A., elettivamente domiciliata in ####, presso lo studio degli avvocati #### e ### che la rapprese ntano e difendono in virtù di procura in atti; - controricorrente - avverso la senten za n. 9 52/2019 della ####'APPELLO di BOLOGNA, depositata in data ###; udita la relazione d ella causa svolta nella pub blica udienza d el 27.02.2024 dal ### 2 di 10 Udito il P.M. in persona del ### procuratore #### che ha concluso per l'accoglimento dei motivi dal primo al quinto con assorbimento dei restanti. 
Uditi l'avvocato ### per la ricorr ente e l'avvocato ### su delega dell'avvocato #### per la controricorrente. 
Svolgimento del processo 1. La vicenda al vaglio può riassumersi, per qu el che ancora rileva, nei termini seguenti.  1.1. ### s.p.a. ag ì in reintegrazione nei confronti di ###- ### M ontalbanese s.r.l. esponendo che la convenuta, la quale aveva stip ulato n el 1986 convenzione costitutiva di servitù di elettrodotto, aveva impedito, in occasione di lavori d'installazione d i una nuova cabina di distribuzione di media potenza, il passaggio dei cavi interrati nell'ultimo tratto.  ###, costituitasi, dedu sse che la controparte voleva indebitamente aggravare la servitù e formulò richiesta di risarcimento del danno.  2. ### ale accols e l'interdetto possessorio e il reclamo avverso il provvedimento venne rigettato.  2.1. Il Tribunale, all'esito del giudizio riguardante il c.d. merito possessorio, dichiarò cessata la materia del contendere in ordine alla domand a di reintegra, essendo stato i l provvedimento interdittale già eseguito. Nel merito, condannò ### a ripristinare lo stato dei luoghi, illegittimamente occupati, e a risarcire il danno, quantificato in #### d'appello, evocata in via principale da ### e in via incidentale dalla ### accolse l'impu gnazione principale e rigettò quella incidentale. 3 di 10 4. La diffor mità tra la sentenza di primo e quella di secondo grado, consiglia, sia pure in sintesi, di riprendere il ragionamento della ### d'appello di Bologna.  - Non poteva condividersi l'affermazione del primo Giu dice, il quale aveva reputat o di non prend ere in considerazione la circostanza dedotta da ### la quale aveva giustificato l a <<piccola deviazione>> rispetto al tracciato asservito, per avere la proprietaria del fondo servente occupato un a parte della fascia assoggettata alla servitù. La circostanz a, chiarisce il Giudice dell'appello, non poteva considerarsi tardivamente allegato poiché risultava accertata dal c.t.u. incaricato dal Tribunale.  - Era rima sto, quindi, provat o che la titolare della servitù d'elettrodotto non avrebbe potuto altrimenti posare i cavi.  - Andava soggiunto che con conv enzione del 1974 era stata costituita servitù aerea pe r il passaggio di cavi, e stesa per 210 metri e larga 9,50 metri, successivamente interrati con il consenso della ### Di co nseguenza era rimasto dimost rato che <<E- distribuzione aveva il possesso della porzione di terreno su cui, nel febbraio 2009, era stata costretta a interare i cavi; ciò in quanto CRM (all'uopo o nerata) non aveva for nito prova che il potere di fatto esercitato da E-distribuzione - possesso corrispondente alla servitù di elettrodotto originariamente aerea e successivamente in cavo interr ato - fosse conseguenza di atti d i tolleranza o cominciato senza “animus possidendi”>>.  5. ### talbanese s.r.l. propone ricorso sulla base di sette motivi. 
E-### s.p.a. resiste con controricorso. 
Entrambe le parti hanno de positato memorie e il P.G., conclusioni scritte. 
Ragioni della decisione 4 di 10 6. Con il primo motivo l a ricorrent e denu ncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, co. 2, e 183, co. 6, nn. 1 e 2, cod. proc.  Con il motivo si sostiene che la ### di ### afferma di non condividere la sentenza di primo grado senza sp iegare compiutamente le ragioni di un tale dissenso. 
Per contro, il Tribunale aveva puntualmente reputato tardive e comunque infondate le circostanze poste a base del convincimento della ### locale. 
In partic olare, il primo giudice aveva valutat o tardivo l'argomento della “deviazione necessaria”, esposto solo in comparsa conclusionale. Del pari tardiva era stata considerata la prospettazione di una preesistente servitù ae rea convertitasi in servitù di elettrodotto interrato.  6.1. La doglianza è fondata. 
La sentenza di primo grado è stata messa nella disponibilità del Collegio dalla ricorrent e; questi i due argomenti chiave posti a sostegno della decisione.  ### <<per la prima volta nell a comparsa conclusion ale dell'8.5.2012 [aveva affermato] di e ssere stata costretta (..) ad una “piccola deviazione” nella esecuzione degli scavi, stante la necessità di evitare gli impianti esistenti e le relative fognature che ingombravano la parte terminale della fas cia di ser vitù (…). La circostanza tuttavia, no n può essere presa in considerazione in quanto tardivamente allegata ben oltre lo scadere di tutti i termini di preclus ione e fortiori non dimostrata. Ad abu ndantia m essa è inidonea a dar prova dell'esistenza di un possesso tutelabile in capo ad ### sulla porzione di terrendo ove è stato eseguito lo scavo. 
Né può ritenersi dimostrato che CRM abbia acconsent ito all'interramento della servitù aerea costituita tra le parti con 5 di 10 scritture private del 17.5.1974 e 21.5.1974, circostanza anch'essa dedotta da ### oltre lo scadere dei termini di preclusione di questo giudizio e comunque non provata>>. 
La sentenza d'appello censura quella di primo grado sulla base dei seguenti argomenti: (1) il c.t.u. aveva accertato <<che la fascia di terreno asservita (…) era occup ata da manufatti e sottoser vizi che non lasciavano all'odierna appellante il diritto di esercitare pienamente la servitù costituita mediante contratto del 15.12.1986>>, era irrilevante che il passag gio fosse divenuto solo meno comodo, valend o in proposito quanto prescritto dall'art. 1067, co. 2, cod.  (2) Il c.t.u. aveva rinvenuto il contratto del 1974 costitutivo di servitù aerea di elettrodotto. <<Questa servitù, che si estendeva per una lunghezza di ben 210 metri e per una larghezza di metri 9,50, è stata poi in terrata con il consenso di ### desumibil e anche solo dalla man cata o pposizione all 'interramento della linea elettrica di CRM la quale ha invece così avuto maggiore fruibilità nel transito degli autoveicoli e degli autocarri in entrata e in uscita>>.  (3) ### nto non aveva aggravato il vincolo originariamente aereo, versandosi in area non edificabile.  (4) Accertata la titolarità in capo all'appellante della suindicata servitù di elettrodott o in cavi aerei, <<resta dimost rato che E- distribuzione aveva il possesso della porzione di terreno su cui, nel febbraio 200 9, era stata costretta int errare i cavi; ciò in q uanto CRM (all'uopo onerata) non ha fornito prova che il potere di fatto esercitato da E-distribuzione -possesso corrispondente alla servitù di elett rodotto originariamente aerea e successivamente in cavo interratofosse conseguenz a di atti di t olleranza o co minciato senza animus possidendi>>. 6 di 10 È e vidente che la ### d'appello non affronta affatt o le argomentazioni poste a base della decisione dal Tribunale. 
La gius tificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente app arente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa ### allorquando essa, bench é graficamente esistente, non re nda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perch é recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragion amento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetich e congetture (### 6, n. 139 77, 23/5/2019, Rv.  654145; ma già S.U. n. 22232/2016). 
A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell'ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un model lo argomentativo a p riori, che prescinda dall'e ffettivo e specifico sindacato sul fatto. 
Come ha già avuto modo questa ### di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del si ndacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'ano malia mo tivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza imp ugnata, a prescindere dal confronto con le 7 di 10 risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sott o l'aspett o materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e d obietti vamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "suffic ienza" della motivazione (S. U., n. 8053, 7/4/2014, Rv.  629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). 
Alla luce dei richiamati principi la sen tenza della ### di ### deve essere dichiarata null a, poiché sorrett a da un costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, attraverso il qual e il giudice si è il legittimam ente sottratto al dovere di spiegare le ragioni de lla propria decisione, la quale s'impon e e giustifica proprio attraverso la p iena visibilità del percorso argomentativo, che non può ridursi al nudo att o di libera manifestazione del volere, avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratt o il pro prio convinci mento, no n essendo bastevole una sommaria evocazione p riva di un'approfond ita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (in tal senso, da ultimo, Cass. nn. 9105/2017, 20921/2019, 13248/2020). 
Restano, per vero, ignote le ragioni per le q uali il Giudice di secondo grado ha deciso difformemente da quello di primo. 
Le affermazioni della ### locale di non condivisione del primo verdetto, in assenza di uno specifico confronto con i punti salienti della motivazione del Tribunale, manifestano esercizio di un mero immotivato diverso volere. 
In particolare, la sentenza d'appello avrebbe dovuto contrastare l'affermata tardività dell a deduzione circa la parziale occupazione del percorso asservito; l'affermata non dimostrata impossibilità di 8 di 10 rispettare il percorso stabilit o per cont ratto; l'affermata mancata prova del possesso esercitato dal la odierna controricorre nte sulla parte di terreno occupata dai cavi interrati, ma estranea al percorso assoggettato. Ciò, ancor più alla luce dell'affermata tardività della deduzione secondo la quale l'odierna ricorrente avrebb e acconsentito l'interramento dei cavi in corrispondenza di una vecchia servitù aerea di elettrodotto. 
In disp arte e sullo sfond o resta, peraltro, l'opinabilità dell'assunto portante: la circostanza che il titolare del fondo servente abbia compiut o atti idonei a diminuire l'esercizio de lla servitù (art. 1067 cod. civ.), no n giustifica, ex se, l'ati pica “autotutela” della titolare della servitù, la quale avrebbe ben potuto adire il giudice per chiedere la manutenzione della servitù e non autonomamente collocare altrove l'elettrodotto.  7. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo, tra loro osmotici, viene denunciata violazione degli artt. 183, co. 6, 62, 194, 99, 112, 115 cod. proc.  Con il complesso censorio, da scrutinare unitariamente, stante l'intimo collegamento delle esposte critiche, in sintesi, s i deduce che: - il c.t.u., esorbitando dai suoi compiti, discendenti dai quesiti postigli, aveva acquisito la documentazione riguardante la servitù aerea convenuta nel 1974; - di conseguenza, male aveva fatto la ### di ### a porre a fondamento della decisione i documenti siffattamente acquisiti; - il Tribunale aveva escluso la sussistenza di possesso tutelabile in capo alla controparte, pe r contro la senten za d'appello aveva sostenuto il contrario, valorizzando quella servitù aerea di cui si è detto 9 di 10 7.1. Il complesso censorio resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.  ## disparte vale la pena ricordare che i principi in materia di poteri del c.t.u. sono stati ass ai di recente definiti in sede ###6, 01/02/2 022, Rv. 663786 - 03, Rv.  663786-06). 
Nel caso in esame, ovv iamente , essendo risultata vitto riosa ### questa, al fine di coltivare l'eventuale nullità, avrebbe dovuto sottoporre, a pena d'inammissibilit à, al giudice, con l'att o di costituzione, la questione (Sez . L., n. 7101, 29/07/ 1994, Rv.  487575; conf., ex pluribus, Cass. n. 2750/1999).  8. Con il quinto mot ivo vien e denunciata violazione dell'art .  183, co. 6, cod. proc. civ. , assumendo si che i sottoservizi erano stati collocati dall 'esponente ne l 1986, prima della convenzione costituiva della servitù d i elettrodotto interrat o e, per contro, la controparte aveva ricono sciuto di aver vi olato la servitù contrattuale, deviando i l percorso dei cavi, solo in comparsa conclusionale. Era così rimasto leso il contraddittorio.  9. Con il sesto motivo la ricorrente de nuncia violazione degli artt. 2697 e 1168 cod. civ., 112 e 115 cod. proc.  Viene lame ntato che la sentenza impugnat a aveva, in ogni caso, non ten uto conto della re lazione del c.t.u., il quale, rispondendo a specifico quesito, avev a esp ressamente affermato che la presenza dei sottoservizi non impediva il passaggio dei cavi elettrici, rispettand o la fascia asservita, e che l'opzione dell a deviazione era stata prescelta dalla controparte solo perché <<più semplice e di im mediata realizzazione>>, come ave va scrit to il consulente del giudice.  10. I due mo tivi che precedono restan o assorbiti dall'accoglimento del primo. 10 di 10 In disp arte va osservato che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 183 e correlata violazione del principio del contraddittorio, come si è visto esaminando il primo motivo, la ### d'appello non ha reso sp iegazione alcuna al fine di n egare la consumata violazione. 
Quanto al secondo profilo, resta fermo quanto si è anticipato esaminando il primo motivo, censurando la condotta della controricorrente, per avere collocato i cavi in area non asservita.   Né la sent enza spiega sulla base di quali evid enze d i causa abbia ritenuto che la CRM avesse acconsentito all'interramento dei cavi in corrispondenza di una vecchia servitù aerea, senza, peraltro, neppure accertare se essa fosse stata dismessa o meno.  11. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt.1063, 1168, 2043 e 2058 cod.  Ingiustamente era stato negato il diritto al risarcimen to sul presupposto erroneo che l''Ente di distribuzione di energia elettrica si trova sse nel legittimo po ssesso della servi tù a riguardo della zona di sconfinamento.  12. Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo.  13. In ragione di quan to esposto la sentenz a deve essere cassata. Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione all'accolto motivo e rinvia alla ### d'app ello di ### altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso n ella camera di consig lio di giorno 27 feb braio 

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