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CORTE D'APPELLO DI ANCONA

Sentenza n. 1327/2023 del 15-09-2023

principi giuridici

In tema di responsabilità sanitaria, la qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. comporta che il paziente creditore ha l'onere di provare il proprio credito alla prestazione sanitaria, il danno da inadempimento contrattuale di cui richiede il risarcimento e l'esistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento contrattuale e il danno subito, mentre la struttura sanitaria debitrice ha l'onere di provare il corretto adempimento ovvero l'impossibilità di adempiere all'obbligazione contrattuale.

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da responsabilità sanitaria, qualora si accerti un aggravamento delle condizioni fisiche del paziente, il danno deve essere liquidato stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva e convertendola in denaro, poi stimando in punti percentuali l'invalidità preesistente e convertendola in denaro, sottraendo il secondo importo dal primo, applicando le tabelle di cui alla legge ### vigenti al momento della liquidazione, devalutando gli importi al momento del sinistro e rivalutandoli alla data della sentenza, con maggiorazione degli interessi legali dal sinistro al saldo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità Medica: Erroneità del Trattamento e Aggravamento delle Condizioni del Paziente


La Corte d'Appello si è pronunciata su un caso di presunta responsabilità medica derivante da un intervento chirurgico al piede. La paziente, dopo essersi sottoposta a un'osteotomia correttiva, lamentava un peggioramento delle sue condizioni, con dolori, perdita di sensibilità e difficoltà nella deambulazione, tali da determinare un'invalidità superiore a quella preesistente all'intervento.
In primo grado, il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria, basandosi sulle conclusioni di un consulente tecnico d'ufficio (CTU). La Corte d'Appello, tuttavia, ha ribaltato la decisione, accogliendo l'appello della paziente.
I giudici di secondo grado hanno rilevato una contraddizione nelle risultanze peritali. Il CTU aveva affermato la necessità dell'intervento, ma allo stesso tempo aveva evidenziato che, da una radiografia eseguita prima dell'operazione, non emergeva una situazione di gravità tale da giustificare il ricorso alla chirurgia. In sostanza, l'intervento, pur essendo stato eseguito, non avrebbe dovuto esserlo, in quanto non supportato da adeguate evidenze diagnostiche.
La Corte ha inoltre sottolineato che l'intervento aveva avuto esiti peggiorativi per la paziente, determinando un aumento del grado di invalidità. Il CTU aveva anche indicato la necessità di un ulteriore intervento correttivo per armonizzare l'accorciamento di un osso metatarsale, ma la paziente aveva rifiutato, ritenendo che l'esito sarebbe stato quello di riportare il piede alla condizione precedente, con un residuo di invalidità.
Alla luce di tali elementi, la Corte d'Appello ha ritenuto sussistente la responsabilità della struttura sanitaria per erroneità del trattamento. Richiamando la legge ###, ha ribadito che la responsabilità della struttura è di natura contrattuale e che, nel caso specifico, la paziente aveva dimostrato il proprio credito alla prestazione sanitaria, il danno subito e il nesso causale tra l'intervento e il peggioramento delle sue condizioni.
Per la quantificazione del danno, la Corte ha fatto riferimento alle tabelle della legge ###, tenendo conto dell'età della paziente al momento del fatto, del grado di invalidità permanente e temporanea, e sottraendo il valore dell'invalidità preesistente. La somma così determinata è stata devalutata al momento del sinistro, rivalutata alla data della sentenza e maggiorata degli interessi legali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

N. R.G. 889 2020 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'### in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati #### ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 889 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 18/04/2023 e promossa #### con l'Avv. ######'AVV. ### 44
LORETO . ### ex art. 702 bis c.p.c. tribunale di Ancona del 10/07/2020 RAGIONI DI FATTO E ### è stata sottoposta in data ###, presso l'unità operativa di ### e traumatologia dell'ospedale di ### da parte del #### ad un intervento chirurgico di osteotomia correttiva base ### del piede sinistro e sintesi con placca e viti in titanio a fronte di una diagnosi di “piede cavo interno di Meary”.
Successivamente all'intervento, la paziente ha accusato dolore nel camminare e nel rimanere in piedi per periodi prolungati, perdita di sensibilità, dolore e callo plantare a livello del 2°, 3° e 4° raggio metatarsale del piede sinistro, impossibilità di indossare normali scarpe con il tacco, difficoltà nel praticare sport che presuppongono un appoggio ripetuto del piede; tutte problematiche acuitesi nel corso del tempo.
In definitiva, secondo la ### l'intervento, lungi dal risolvere od alleviare i suoi problemi fisici ha determinato un peggioramento delle condizioni, consistente nella insufficienza del primo raggio con grave metatarsalgia del 2°, 3° e 4° metatarso del piede sinistro, con supinazione del bordo mediale del piede e derivata alterazione della statica e della marcia, che provocano un aggravamento della sintomatologia algica del ginocchio sinistro a carico del comparto esterno, tali da costituire un danno all'integrità fisica e ripercussione dinamica negativa sulle attività della vita di relazione e quelle ludico ricreative, comprensive del maggior danno in ambito lavorativo, valutabile nella misura dell'8% della totale invalidità.
Inutilmente espletata procedura di mediaconciliazione ed svolto ### la ### ha proposto, contro
ASUR, ricorso al Tribunale di Ancona ex art. 702 bis c.p.c. chiedendo, nel merito, di accertare l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte con i l rapporto contrattuale; di accertare che a causa di tale inadempimento la ricorrente ha riportato una grave metatarsalgia del 2°, 3° e 4° metatarso del piede sinistro con relativa ipercheratosi e supinazione del bordo mediale del piede, con alterazione della statica e della marcia tali da comportare una lesione all'integrità psicofisica quantomeno nella misura di 5% punti invalidità; di condannare la ### a risarcire il danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a rimborsare rimborsare le spese sostenute per la consulenza preventiva ed i relativi compensi per assistenza legale da mediazione, oltre alla condanna della controparte al pagamento di una somma da liquidarsi equitativamente ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.. ### ha resistito.
Il Tribunale, chiamato il Ctu a chiarimenti, ha respinto la domanda, condannando la ricorrente alle spese.
Ha tempestivamente impugnato la decisione la ### si è costituita ### resistendo.
Col primo motivo, l'appellante lamenta la erroneità e contraddittorietà delle risultanze peritali e la conseguente erroneità/ingiustizia dell'ordinanza in quanto fondata su inesistenti presupposti di fatto considerati dal ###
Il motivo è fondato.
Il primo giudice è stato tratto in inganno dalle conclusioni del Ctu circa la necessità di procedere all'intervento, che contraddicono quanto lo stesso Ctu afferma a pagina 12 della relazione depositata nella fase di istruzione preventiva, che “in relazione all'evoluzione della patologia e alla sua riducibilità, il trattamento può essere fisioterapico o con presidi ortesici. Si ricorre alla tecnica chirurgica in caso di grave deformità, rigida o spastica, e quando i trattamenti incruenti falliscono. Le indicazioni all'atto chirurgico vengono quindi poste dopo un attento controllo clinico e dopo valutazione radiografica”.
Tutttavia lo stesso Ctu (e qui si apprezza la palese contraddizione tra le emergenze di fatto e le conclusioni proposte in perizia) afferma che nessuna radiografia fu eseguita prima di consigliare all'intervento, con referto del 19.04.2005.
Non solo, il Ctu nel rispondere alle note critiche del dr. #### nel procedimento di istruzione preventivo (pag. 22), afferma: “che la situazione clinica non fosse così complessa, come d'altra parte emerge dall'esame della radiografia del 21/04/2005” che evidenzia “modesto grado di valgismo dell'avampiede. modesto grado di piattismo dell'arco della volta plantare” (così sempre il Ctu a pag. 17 del primo elaborato).
Dunque, dopo aver disposto l'intervento, ma prima di eseguirlo, la radiografia fu eseguita, ma dalla stessa non risultò la situazione del piede di complessità tale da legittimare l'intervento, che fu comunque eseguito e non avrebbe dovuto esserlo. ### ha avuto esiti sicuramente peggiorativi delle condizioni fisiche della paziente, che prima del medesimo soffriva una invalidità permanente del 3% mentre dopo soffre una invalidità dell'8% secondo la stima del ###
Del resto, lo stesso Ctu ha chiarito che a seguito dell'intervento “sarebbe stato necessario armonizzare l'accorciamento del primo osso metatarsale, con restanti segmenti” in quanto l'osteotomia del primo metatarso ha determinato “un'ipercorrezione con conseguente alterazione dell'appoggio plantare e relativo sovraccarico del secondo e terzo metatarso”, intervento al quale, non senza ragione, la paziente non ha inteso sottoporsi, anche in considerazione del fatto che verosimilmente l'effetto sarebbe stato quello di riportare il piede alla situazione precedente, con residuo di invalidità.
Infatti, ancora il ### nel verbale dell'udienza del 5.2.2019, confermando il gradiente invalidante attuale del 5%, chiarisce che lo stesso equivale alla differenza tra l'attuale 8% e quello che sarebbe residuato all'esito anche del secondo intervento del 3%.  ###à del trattamento, quindi, determina la responsabilità per inadempimento della struttura.
La legge ### all'art. 7, dispone in maniera espressa quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, qualificando la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 e ss. c.c..
La qualificazione della responsabilità civile della struttura sanitaria come contrattuale importa l'applicazione delle regole di riparto dell'onere probatorio del nesso causale previste dalla disciplina della responsabilità contrattuale. 
In particolare: il debitore-struttura sanitaria ha l'onere di provare il corretto adempimento, ovvero l'impossibilità di adempiere all'obbligazione contrattuale; il creditore-paziente è chiamato a provare: -il proprio credito alla prestazione sanitaria, -il danno da inadempimento contrattuale di cui richiede il risarcimento; -l'esistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento contrattuale e il danno subito.
Nella fattispecie, il contratto di spedalità intercorso tra paziente ed ### dimostra il credito alla prestazione, mentre l'intervento è pacificamente la causa del peggioramento.
Quanto al danno, si deve considerare che nella fattispecie si è avuto un aggravamento delle condizioni fisiche della paziente.
Il relativo danno deve quindi essere liquidato, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. 11.11.2019 n. 28986) stimando in punti percentuali la invalidità complessiva e convertendola in denaro, poi stimando in punti percentuali la invalidità preesistente e convertendola in denaro e quindi sottraendo il secondo importo dal primo. 
Si possono applicare le tabelle della legge ### la ### corte ha infatti enunciato il seguente principio di diritto: "Non intervenendo a modificare con efficacia retroattiva gli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile (negando od impedendo il risarcimento di conseguenze - dannose già realizzatisi), il D.L. 13 settembre 2012, n. 138, art. 3, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2012, n. 189 (cd. legge Balduzzi che dispone l'applicazione, nelle controversie concernenti la responsabilità - contrattuale od extracontrattuale - per esercizio della professione sanitaria, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del CAD - criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, confermati anche dalla successiva L. 8 marzo 2017, n. 24 cd. ### -), trova diretta applicazione in tutti i casi in cui il ### sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, con il solo limite della formazione del giudicato interno sul "quantum". Non è ostativa, infatti, la circostanza che la condotta illecita sia stata commessa, ed il danno si sia prodotto, anteriormente alla entrata in vigore della legge, o che l'azione risarcitoria sia stata promossa prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legge; né può configurarsi una ingiustificata disparità di trattamento tra i giudizi ormai conclusi ed i giudizi pendenti, atteso che proprio e soltanto la definizione del giudizio - e la formazione del giudicato - preclude una modifica retroattiva della regola giudiziale a tutela della autonomia della funzione giudiziaria e del riparto delle attribuzioni al potere legislativo e al potere giudiziario. Neppure può ravvisarsi una lesione del legittimo affidamento in ordine alla determinazione del valore monetario del danno non patrimoniale, in quanto il potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno, riservato al ### di merito, si colloca su un piano distinto e comunque al di fuori della fattispecie legale della responsabilità civile: la norma sopravvenuta non ha, infatti, modificato gli effetti giuridici che la legge preesistente ricollega alla condotta illecita, né ha inciso sulla esistenza e sulla conformazione del diritto al risarcimento del danno insorto a seguito del perfezionamento della fattispecie" (Cassazione civile, sentenza n. 28990/2019).
Dunque occorrerà prendere la tabella di riferimento2022-2023
Età del danneggiato alla data del sinistro 34 anni
Percentuale di invalidità permanente8%
Punto base danno permanente ### Danno biologico permanente### Quanto all'invalidità preesistente, applicando gli stessi parametri si avrà un danno di ### La differenza rappresenta il danno biologico permanente: ### (cfr, Cass. 11.11.2019 n. 28986 ex multis). 
Venendo alla inabilità temporanea, questa può stimarsi, secondo le indicazioni fornite dal Ctu in:
Invalidità temporanea totale15 gg ### Invalidità temporanea parziale al 75% 20 gg. ### Invalidità temporanea parziale al 50% 20 gg.### Invalidità temporanea parziale al 25% 30 gg### Totale danno biologico temporaneo### Gli importi, calcolati sulle tabelle attuali, andranno devalutati al momento del sinistro (04.05.2005) e l'importo così ottenuto rivalutato alla data della sentenza, con maggiorazione di interessi legali dal sinistro al saldo.
Il secondo motivo, che lamenta insufficiente consenso informato e richiede il medesimo danno per tale diversa causale, risulta assorbito.
La decisione dovrà quindi essere integralmente riformata, con condanna alle spese dell'### che sono liquidate in dispositivo. 
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ### nei confronti di ### , così provvede: in riforma della impugnata ordinanza, condanna ### al pagamento in favore di ### della somma di ### devalutata al momento del sinistro (04.05.2005) e l'importo così ottenuto rivalutato alla data della sentenza, con maggiorazione di interessi legali dal sinistro al saldo. ### al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in ### per il giudizio, ### per il procedimento di #### per il procedimento di mediaconciliazione, oltre per tutti 15% sg cassa ed iva, oltre ### per onorari della consulenza tecnica preventiva, e per l'appello in ### oltre 15% sg cassa ed iva.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 18 luglio 2023 ###
Avv. #### n. 889/2020

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