CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sentenza n. 148/2022 del 12-05-2022
principi giuridici
Ai fini della costituzione della servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c., il requisito dell'interclusione sussiste anche quando il proprietario del fondo dominante sia comproprietario del fondo interposto tra la sua proprietà esclusiva e la via pubblica, non potendo il comunista asservire il fondo comune al proprio.
In materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini e aie ad esse attinenti, opera solo se il proprietario del fondo intercluso possa scegliere tra più fondi per attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze. Tale norma non si applica qualora, rispettando l'esenzione, l'interclusione non possa essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio del transito attraverso cortili, aie, giardini e simili.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'##### composta dai sigg. ###. ##### - relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 464 del ### per gli affari contenziosi dell' anno 2019 promossa da: ### (###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### come da procura in atti; appellante e ### (###), rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti; ### s.r.l. (c.f. e p.Iva ###), con sede ###persona del legale rappresentante p.t.,r rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### come da procura in atti; appellati ######## e ### appellati contumaci ### negatoria servitutis ###udienza del 17 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti ###interesse dell'appellante: “…Che l'###ma ### d'### di Sassari, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 436/2019 resa dal Tribunale di Nuoro, #### nell'ambito del giudizio N.R.G. 167/2012 pubblicata in data ### con deposito in cancelleria e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che anche qui si riportano: In via ### reiterando la richiesta formulata nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di prime cure, si chiede disporsi il rinnovo della CTU alla luce delle contestazioni mosse alla consulenza d'ufficio in primo grado e di quanto risultante dagli atti e documenti di causa al fine di accertare se al momento della divisione ereditaria il lotto attribuito al sig. ### fosse o meno intercluso. Nel merito A) Dichiarare l'inesistenza di servitù di passaggio gravante sul terreno di proprietà della ### ra ### sito in san ### (### località “### di Supra”, distinto al foglio 6, particelle ### in favore del fondo del sig. ### e dei suoi aventi causa anch'esso sito in ### (### località “### di Supra” distinto al foglio 6, particelle ### Per l'effetto, B) ### all' odierno appellato ### e i suoi aventi causa la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà della sig. ra ### C) ### ogni domanda formulata da ### nei confronti di ### in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto. In via ### reiterando la richiesta formulata nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di prime cure, si chiede disporsi il rinnovo della CTU alla luce delle contestazioni mosse alla consulenza d'ufficio in primo grado e di quanto risultante dagli atti e documenti di causa al fine di accertare se al momento della divisione ereditaria il lotto attribuito al sig. ### fosse o no intercluso. Con vittoria nelle spese del doppio grado di giudizio”. ###interesse di ### “Per le motivazioni suesposte, si confida nel rigetto dell'impugnazione, col favore delle spese.” ###interesse di ### s.r.l.: ###: - rigettare l'istanza formulata dalla sig.ra ### di sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza n. 436/2019 depositata dal Tribunale di Nuoro in data 17 luglio 2019, in quanto non sussistono gravi e fondati motivi; ### - rigettare l'istanza formulata dalla sig.ra ### di sostituzione del CTU ing. Marra e di rinnovazione delle indagini peritali in quanto infondata in fatto e in diritto; ### - rigettare l'impugnazione e le relative pretese avanzate dalla sig.ra ### in quanto infondate in fatto e in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 436/2019 depositata dal Tribunale di Nuoro in data 17 luglio 2019; ### - con vittoria di onorari e spese di lite del presente giudizio di appello”. #### Con sentenza n. 436/2019, pubblicata il ###, il Tribunale di Nuoro, nel decidente la controversia insorta tra ### e ### privilegiando la ragione più liquida accertava lo stato d'interclusione del fondo di ### derivante dalla divisione e costituiva una servitù coattiva di passaggio a carico del fondo di #### aveva citato in giudizio il ### in negatoria servitutis per accertare l'inesistenza sul suo fondo, a ### località “### di Supra”, di una servitù di passaggio a favore del fondo del ### assumendo di averne tollerato l'occasionale transito durante i lavori di edificazione dei rispettivi fabbricati per ragioni di buon vicinato, nonostante non esistesse alcun rapporto di asservimento tra i due fondi. Tanto più che il ### pretendeva di attraversare il cortile della ### in violazione dell'art. 1051 c.c., che sottrae all'imposizione del relativo onere reale le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti. ### si costituiva in giudizio e contestava le pretese attoree. Sosteneva infatti che l'individuazione del passaggio da lui utilizzato come “strada comune” era frutto dell'accordo tra i condividenti del compendio ereditario, tanto che la stessa attrice nella richiesta di concessione edilizia l'aveva individuato come “strada comune”. Evidenziava come tale passaggio, che non attraversava affatto il fondo della ### in quanto posto fuori dal muro perimetrale del suo fabbricato, in ogni caso costituiva anche l'unica possibilità di accesso al suo lotto (mappali 1395, 1412 e 1416). In via riconvenzionale concludeva per il riconoscimento del suo diritto di transito pedonale e carrabile sul tratto di terreno indicato come “strada comune” nella tavola allegata al progetto per la ### di ### da adibire a unità abitative in forza di accordo delle parti; in via subordinata accertarsi in ogni caso il suo diritto al passaggio ai sensi dell'art. l054 comma 2 c.c., mentre in via ulteriormente subordinata concludeva per la costituzione della servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c., essendo il suo fondo completamente intercluso. Su richiesta del convenuto il contraddittorio veniva esteso ai restanti condividenti, dei quali tre si costituivano in giudizio e riconoscevano l'esistenza di un accordo per il passaggio del ### ai limiti della quota attribuita alla ### Resisteva la ### alle avverse domande, negando tanto l'esistenza di un accordo che lo stato d'interclusione del fondo del ### che avrebbe potuto fruire di ben due passaggi alternativi. Assumeva inoltre di aver subito danni alla propria privacy domestica a causa del continuo transito di autovetture e mezzi pesanti di proprietà del ### e dei suoi aventi causa, per il quale domandava il risarcimento del danno di ### oltre alla rifusione delle spese sostenute nella fase possessoria. Il Tribunale, istruita la causa con documenti e ctu, decideva come in premessa, costituendo coattivamente una servitù di passaggio a carico del fondo ### in favore di quello del ### in corrispondenza del passaggio già utilizzato dal convenuto. Richiamava, per appropriarsene, le conclusioni del consulente tecnico sullo stato di interclusione del fondo e sul fatto che il passaggio utilizzato dal ### non attraversasse il giardino o cortile della ### trovandosi al di fuori del muro di recinzione, e costituisse anche l'unica possibilità di accesso al suo fondo. Il tribunale riteneva inoltre tardive le eccezioni sollevate dall'attrice soltanto in sede di ctu sul fatto che il fondo del ### fosse divenuto intercluso in conseguenza delle opere da lui stesso realizzate e dei successivi frazionamenti. Contro la sentenza è stato proposto appello da ### affidato ai seguenti motivi: i) errata valutazione delle circostanze di fatto in relazione alla rilevata sussistenza della interclusione - violazione di legge ed errata interpretazione e applicazione dell'art. 1054 nonché carenza di motivazione: il giudice, indotto in errore dalle false affermazioni del ctu sullo stato dei luoghi, aveva ingiustamente accertato l'interclusione del fondo del ### all'attualità e non alla data della divisione, trascurando che il convenuto era l'artefice dell'interclusione, mentre al tempo dell'atto di divisione, unico momento rilevante ai fini dell'indagine demandata al giudice, il ### era comproprietario del mappale ### confinante (part. n. 1411) sul quale ben avrebbe potuto realizzare un passaggio con minor pregiudizio per l'altrui proprietà; ii) per violazione e distorta applicazione dell'art. 1054 c.c. per aver ritenuto tardiva l'eccezione sollevata dall'attrice nell'unico momento utile sul fatto che ### fosse anche l'artefice dell'interclusione del suo fondo; iii) per inesistenza di un accordo dei condividenti sulla costituzione di una servitù di passaggio sul fondo dell'attrice; iv) per violazione dell'art. 1051 c.c. in virtù del quale sono esenti dall'imposizione di servitù di passaggio i cortili, i giardini e le aie; v) per aver erroneamente considerato intercluso il fondo del ### nonostante godesse di un comodo accesso pedonale, laddove il collegamento con la via pubblica ben poteva essere realizzato sul lotto confinante, di cui il ### era comproprietario. Ha resistito all'appello ### insistendo nella legittimità e correttezza della sentenza del Tribunale, della quale ha domandato l'integrale conferma con vittoria delle spese di lite. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il ### si è costituita in giudizio la società ### s.r.l., avente causa dal ### e pertanto interessata agli esiti del giudizio d'appello, associandosi alle difese del ### stesso e concludendo per il rigetto dell'impugnazione. Nonostante la ritualità della notifica sono rimasti contumaci i restanti convenuti. La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17 dicembre 2021 sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, previa assegnazione di termini per lo scambio di scritti conclusionali. ****** Preliminarmente deve darsi atto della legittimità dell'intervento di ### s.r.l. che, in quanto acquirente del diritto controverso (con atto del 19/12/2018), non soggiace ai limiti dell'art. 344 c.p.c. ma può intervenire “in ogni caso” nel processo (art. 111 c.p.c.), dunque anche nel giudizio di appello. In conseguenza dell'intervento del successore nella res litigiosa sarebbe al limite la parte originaria, in quanto non più titolare del diritto controverso, ad assumere la posizione sostanziale di terzo. E' noto infatti che “il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione; pertanto il suo intervento - che è regolato dall'art. 111 c.p.c. e non dall'art. 105 c.p.c. e dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario - non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente e, se svolto in appello, mediante mera riproposizione dei motivi dell'impugnazione proposta dal dante causa, non soggiace ai limiti di cui all'art. 344 c.p.c. e non integra un'impugnazione incidentale tardiva. ( Sez. 3, Sentenza n. 18767 del 28/07/2017). Nel merito l'appello è interamente destituito di fondamento per le ragioni di seguito indicate. Con i motivi sub i), ii) e v) la ### lamenta il travisamento dei fatti nel quale sarebbe incorso il Tribunale nell'accertamento dello stato d'interclusione del fondo del ### all'attualità e non invece all'atto di divisione, così a suo dire cadendo in un errore di prospettiva, non avvedendosi del fatto determinante che l'appellato era anche l'artefice dell'interclusione, dovuta ai diversi frazionamenti compiuti per l'edificazione del terreno. Mutazione dello stato dei luoghi che la ### aveva eccepito sin dal primo grado del giudizio all'atto del deposito della relazione tecnica, ossia nel primo momento utile per avvedersene, così che doveva considerarsi ingiusta la decisione del giudice di tardività e decadenza dal potere di sollevare la relativa eccezione. Prima della trasformazione e del ripetuto frazionamento del lotto il ### avrebbe potuto infatti realizzare un comodo accesso alla pubblica via sul confinante mappale ### del quale era comproprietario. Ebbene, nessuna delle censure esposte coglie nel segno. Il tribunale, e prima ancora il consulente tecnico, non è incorso infatti in alcun travisamento dei fatti, e ancor meno in un'errata valutazione delle risultanze di causa. ### del contendere riguardava l'esistenza di una servitù di passaggio a carico del fondo della ### e a favore del confinante mappale ### assegnato al ### unitamente ai contigui 1412 e 1416 nella divisione di quello che era originariamente un compendio unico, appartenuto ai coniugi ### e ### servitù costituita volontariamente dalle parti, ovvero da costituirsi coattivamente dal giudice stante la condizione di interclusione del fondo del ### I lotti di terreno, dunque anche quello assegnato al ### erano infatti tutti destinati all'edificazione di case di residenza, così che si poneva sin dall'origine, e a maggior ragione successivamente alla loro edificazione, la questione dell'accesso pedonale e carrabile alla quota assegnata al ### (mappali 1395, 1412 e 1416). Ciò consente di affermare che non si sia verificato alcun mutamento dello stato dei luoghi che possa aver modificato la condizione di originaria interclusione del fondo, ben visibile nella planimetria riportata anche dal ctu, che rappresenta la situazione al tempo della divisione, dove la quota del ### (part. 1416, 1412 e 1395) è innegabilmente interclusa tra quella assegnata alla ### (mappali 1394, 1413 e 1415) e il mappale ### ffettivamente rimasto in comune tra i condividenti. Non è vero allora che lo stato d'interclusione ricostruito dal ctu rispecchi lo stato dei luoghi successivo ai lavori di edificazione eseguiti sul fondo, e non invece una condizione originaria, rimasta invariata, della quota assegnata al ### la cui soluzione certamente preferibile, se non unica, è proprio quella individuata dal Tribunale in sentenza. Il fatto che il ### sia comproprietario del mappale ### non fa venir meno lo stato d'interclusione del suo fondo, con conseguente infondatezza dello specifico motivo di censura (sub v). ### un orientamento univoco della ### di Cassazione “ai fini della costituzione della servitù di passaggio ex art. 1051 c.c., il requisito dell'interclusione deve ritenersi sussistente anche quando il proprietario del fondo sia comproprietario dei fondi interposti tra quello di sua esclusiva proprietà e la via pubblica, in quanto il comunista non può asservire il fondo comune al proprio”. (Cassazione, ### 2, Sentenza n. 7318 del 22/03/2017) Dunque l'eccezione, così come formulata dalla ### nonostante l'innegabile ammissibilità, in quanto tesa a ricostruire lo stato dei luoghi, già appartenente al thema decidendum e oggetto di indagini del ctu, non muta la soluzione della controversia, nel senso che neppure l'appellante non ha indicato in quella sede ###l'atto d'appello, la concreta possibilità di realizzare su tale mappale ### comune un accesso altrettanto agevole per il fondo intercluso con il minor danno per il fondo servente. Viceversa, il percorso indicato dal ctu, che è poi quello utilizzato dal ### e dai mezzi impegnati nei lavori di edificazione, non solo è preferibile ma è addirittura l'unico, con conseguente infondatezza anche delle restanti ragioni di censura. Sino ad oggi la ### che pur si duole della soluzione adottata dal primo giudice sulla scorta delle risultanze della ctu, non ha indicato infatti possibili percorsi alternativi della pretesa servitù di passaggio, necessaria a far cessare l'innegabile stato d'interclusione in cui si trova la quota spettata al ### preferibili perché maggiormente rispondenti al bilanciamento tra esigenze del fondo dominante e minor danno del fondo servente. A tale proposito l'accertamento tecnico ha scongiurato che il percorso indicato come unico attuabile attraversi il cortile o il giardino dell'appellante. Il passaggio si trova inequivocabilmente all'esterno del muro di recinzione del fabbricato della ### (si vedano le foto allegate alla ctu) e ha tutte le caratteristiche esteriori della strada: è pavimentata nonché delimitata su entrambi i lati dalle proprietà finitime e visibilmente carrabile. Soluzione che ha trovato indiretto conforto nelle diverse tavole di progetto e rappresentazioni planimetriche prodotte in giudizio anche dalla stessa appellante. ### tavola di “### territoriale” del progetto predisposto dall'arch. Decandia per conto della stessa ### completo di timbro e sottoscrizione del funzionario del Comune di ### approvato il ###, dunque nell'immediatezza della divisione, certamente prima di ogni sviluppo edilizio, il passaggio indicato dal ctu è rappresentato come il prolungamento della strada. Poco conta che il termine “strada comune”, pur presente in alcune copie, non figuri nel progetto c.d. ufficiale, perché della strada ha in ogni caso tutte le caratteristiche grafiche: l'ampiezza, è interamente delimitato dalle proprietà finitime, è palesemente carrabile, visto che consente di accedere, addentrandosi verso la proprietà ### a ben sette box-auto numerati (4,5,6,7,8,9,10), per quel che interessa in questa sede il tracciato termina verso la proprietà ### con una linea tratteggiata, segno grafico inequivocabilmente indicativo di un varco carrabile. Che tale soluzione sia la preferibile, come puntualmente rilevato anche dal ctu, trova ulteriore conforto nella planimetria riportante la dicitura “### in quote della zona Bf”, redatta dall'arch. ### e controfirmata da tutti i condividenti, dove il passaggio che consente l'accesso alla proprietà ### viene indicato come “strada comune”. Stato dei luoghi, come già ripetutamente detto, ben visibile anche nelle fotografie allegate alla ctu, dove il passaggio, asfaltato, lungi dall'attraversare il cortile o il giardino dell'appellante (privo in quel tratto persino di varchi), lo costeggia all'esterno dell'alto muro di recinzione con caratteristiche esteriori inequivocabili di strada carrabile. Sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è chiaro e inequivocabile nell'affermare che “ai fini dell'esenzione dalla costituzione coattiva della servitù di passaggio prevista dall'art. 1051, ultimo comma, cod. civ., deve qualificarsi "cortile" uno spazio scoperto, generalmente recintato, posto a disimpegno esclusivo di una o più case e, qualora tale spazio non sia recintato, occorre aver riguardo alla destinazione che, in relazione alla situazione dei luoghi, è concretamente impressa allo spazio stesso, alla stregua di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass, sez. 2, Sentenza n. 2706 del 27/03/1996). Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità ne ha inoltre notevolmente ridimensionato la portata applicativa, affermando che “in materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, quarto comma, cod. civ., in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse; la norma indicata non trova invece applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili. Nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell'eventuale destinazione industriale del fondo intercluso, contemperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti interessi ( Sez. 2, Sentenza n. 14102 del 03/08/2012). Per quanto non possa realmente attribuirsi alla sottoscrizione da parte dei condividenti delle tavole progettuali valore impegnativo, costitutivo del relativo diritto, in ogni caso la reiterata previsione della strada di accesso alle quote più interne al compendio immobiliare nei diversi progetti che si sono succeduti nel tempo è indicativa quantomeno del fatto che si trattasse anche della situazione preferibile, maggiormente rispettosa dello stato dei luoghi e implicante il minor sacrificio per le rispettive quote. Non è un caso che anche nell'originario atto di divisione l'accesso ai vari lotti dovesse avvenire attraverso la via delle ### della quale il passaggio in contestazione rappresenta un innegabile prolungamento, come ben visibile nella “### di previsione della strada di accesso esterna al lotto in progetto (via delle isole)”, sottoscritta da tutti i condividenti e depositata in Comune il ###, prima ancora della formalizzazione della divisione. Al punto z) dell'atto notarile il terreno (mappali 1396, 1401, 1405, 1408, 1410,1414 e 1482) destinato a rimanere comune tra più quote per essere destinato a strada interpoderale, colorato in grigio, ne costituisce il necessario prolungamento nonché unico collegamento con la via pubblica dei mappali assegnati al ### compreso quello rimasto in comune (n. 1411). Lo stato d'interclusione, quantomeno parziale, del fondo del ### dove si trovano delle costruzioni residenziali, non sarebbe certo escluso dall'esistenza di eventuali accessi pedonali, che secondo la tesi della ### dovrebbero consentire il collegamento ad un ipotetico accesso da realizzare ancor auna volta sul confinante mappale ### dove la “maggior comodità” non deriverebbe dalle caratteristiche fisiche del terreno ma dal fatto che il ### ne sarebbe proprietario pro quota. Aspetto quest'ultimo evidentemente da solo insufficiente a rendere preferibile la costituzione di una servitù coattiva su tale fondo, non a caso esclusa dal ctu, che ha indicato come unica soluzione concretamente attuabile quella adottata in sentenza, in quanto rispettosa della vocazione naturale del terreno, visibilmente destinata al transito e all'accesso carrabile ai singoli lotti, esterna al muro perimetrale della proprietà ### Caratteristiche che assicurano il minimo sacrificio del fondo servente e viceversa la massima utilità al fondo dominante, con conseguente integrale rigetto dell'impugnazione. Le spese di lite sostenute da entrambi gli appellati, liquidate nei valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione della semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ### dandosi anche atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 bis e 1 quater DPR n. 115/2002. P.Q.M. ### definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) rigetta l'appello proposto dal ### avverso la sentenza n. 436/19 del Tribunale di Nuoro, pubblicata il 17 luglio 2019; 2) condanna l'appellante a rifondere in favore di entrambi gli appellati le spese del presente giudizio, che liquida in ### per compensi in favore di ciascuna parte, oltre quanto dovuto per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 bis e 1 quater DPR n. 115/2002. Così deciso in ### nella ### di ### del 5-05-2022 ### estensore ###ssa ####




sintesi e commento
Servitù di Passaggio Coattivo: Prevalenza della Condizione di Interclusione e Minimo Sacrificio del Fondo Servente
La Corte d'Appello si è pronunciata in merito a una controversia relativa all'esistenza di una servitù di passaggio. La vicenda trae origine da una divisione ereditaria, a seguito della quale un soggetto, ritenendo il proprio fondo intercluso, aveva richiesto la costituzione di una servitù coattiva di passaggio sul fondo confinante, di proprietà di un altro erede. In primo grado, il Tribunale aveva accolto la domanda, costituendo la servitù.
L'appellante contestava la decisione, sostenendo che l'interclusione del fondo del convenuto fosse successiva alla divisione e dovuta a frazionamenti e trasformazioni del terreno da lui stesso realizzati. Inoltre, evidenziava la possibilità di un diverso accesso alla via pubblica attraverso un fondo in comproprietà tra le parti.
La Corte d'Appello ha rigettato integralmente l'appello. I giudici hanno rilevato che la condizione di interclusione del fondo era preesistente alle modifiche successive alla divisione, e che il passaggio individuato dal Tribunale, oltre a non gravare su cortili o giardini, rappresentava l'unica soluzione concretamente attuabile per garantire l'accesso alla via pubblica, minimizzando il sacrificio del fondo servente.
La Corte ha inoltre sottolineato che la comproprietà di un fondo confinante non esclude di per sé lo stato di interclusione, poiché il comproprietario non può asservire il fondo comune al proprio esclusivo vantaggio. Pertanto, l'eccezione sollevata dall'appellante, pur ammissibile, non era idonea a modificare l'esito della controversia, non avendo indicato un percorso alternativo altrettanto agevole e meno gravoso per la proprietà altrui.
La decisione si fonda su una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, in particolare della consulenza tecnica d'ufficio, che aveva accertato l'interclusione del fondo e l'idoneità del passaggio esistente a garantire l'accesso alla via pubblica senza arrecare eccessivo pregiudizio al fondo servente. La Corte ha inoltre valorizzato la documentazione progettuale, che individuava il passaggio in questione come naturale prolungamento della via pubblica, confermando la sua destinazione all'accesso carrabile ai lotti interni al compendio immobiliare.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.