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CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

Sentenza n. 111/2023 del 14-08-2023

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### composta dai magistrati dott. ### presidente dott. ### consigliera rel.  dott. ### consigliera ###udienza del 9.2.2023, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. RG. 284/2021 promossa da ### - appellante - Avv.ti ### e ### - ### CARRARA - appellato - Avvocatura distrettuale dello Stato di ### ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1740/2019 del Tribunale di ### pubblicata il ### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza 6.12.2019 il Tribunale di ### ha parzialmente accolto l'opposizione proposta da ### avverso l'ordinanza ingiunzione notificatale il ### dall'### di ### - ### e con la quale era stato ingiunto alla parte privata il pagamento della sanzione amministrativa di ### in relazione a varie violazioni che sarebbero state accertate all'esito di un'indagine ispettiva, conclusasi con verbale 19.9.2013, condotta dall'ITL sull'attività di impresa della società ### S.r.l., di cui ### era amministratore unico e legale rappresentante e che all'epoca gestiva due locali in ### un ristorante con insegna ### e un bar con insegna L'### Caffè ### In specie era contestato a ### a) di avere impiegato nei locali gestiti dalla sua società la prestazione di un lavoratore senza alcuna formalizzazione e di vari altri in periodi ulteriori rispetto a quelli formalizzati e oltre l'orario risultante dalla documentazione aziendale, così omettendo le prescritte comunicazioni ai competenti uffici come pure la consegna ai lavoratori dei documenti di assunzione ed eseguendo sui libri aziendali annotazioni infedeli; b) di non avere registrato per intero gli importi corrisposti ai dipendenti a titolo di compenso per straordinario; c) di avere violato le disposizioni in materia di riposi e limiti allo straordinario in relazione alle posizioni di vari dipendenti; d) di avere omesso di fornire a diversi dipendenti le informazioni dovute, in esito alla variazione delle condizioni della prestazione (segnatamente il trasferimento da un'unità produttiva all'altra). 
Gli ispettori avevano imputato tali violazioni sia a ### all'epoca, come è pacifico amministratrice unica e legale rappresentante della società, che ad ### che avrebbe in fatto gestito le due attività e diretto il relativo personale su incarico dell'odierna appellante.  ### aveva opposto l'ordinanza davanti al Tribunale di ### contestando nel merito alcune delle violazioni (censura su cui non merita soffermarsi perché parzialmente accolta in primo grado e per il residuo non coltivata nella presente fase di giudizio), ma prima assumendo di non dovere alcunché per essere stata ### a occuparsi in via esclusiva della gestione dei due locali. Sarebbe stata solo lei infatti ad assumere e poi a dirigere il personale, a tenere i rapporti con i fornitori decidendo gli ordini e stabilendo i prezzi di vendita dei prodotti e i menu a disposizione della clientela, a gestire gli incassi e a organizzare gli eventi che si tenevano nei locali.  ### aveva resistito e il Tribunale, svolta l'istruttoria richiesta e acquisiti altresì i verbali delle prove svolte in un altro giudizio avente ad oggetto i crediti contributivi rivendicati dall'### in esito al medesimo verbale di cui anche qui si fa questione, ha, come detto, parzialmente accolto l'opposizione. 
In motivazione ha, in fatto, dichiarato di aderire, quanto alla sussistenza delle singole violazioni, alle conclusioni assunte dal giudice del lavoro nella sentenza che aveva chiuso nel grado il giudizio contro l'### (si tratta della sentenza 387/2019 dell'11.7.2019, acquisita nel presente giudizio su ordine della Corte1), ma ha respinto la prospettazione dell'opponente circa la sua estraneità alle violazioni ritenute accertate.  ### il Tribunale, infatti, sebbene sia certo che la società fosse stata “materialmente gestita da Pistoresi”, non di meno, “essendo le violazioni amministrative punite anche a titolo di colpa, delle stesse deve rispondere chi, rivestendo la carica formale di rappresentante ed essendo conseguentemente tenuto a condotte di verifica e controllo, è coinvolto negli illeciti quanto meno a titolo di colpa per negligenza (sotto il profilo omissivo), in concorso colposo nelle violazioni dolose eventualmente addebitabili all'amministratore effettivo” (così testualmente la decisione di primo grado). 
La parte privata impugna la decisione davanti a questa Corte, non contestando oltre, come detto, il merito delle violazioni, ma argomentando non esserle esse imputabili.  ### la sua prospettazione, infatti, il Tribunale avrebbe violato in primo luogo il principio, portato nell'art. 3 della L. 689/1981, secondo cui la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e non potrebbe perciò seguire alla “mera posizione formale di amministratore della società” (così l'atto di appello). Un principio cui seguirebbe la responsabilità esclusiva dell'autore materiale delle condotte illecite, ove per la realizzazione dell'illecito sia richiesta necessariamente una condotta positiva.   E nella specie già dalle conclusioni dell'indagine ispettiva, ma comunque univocamente dall'esito dell'istruttoria svolta in giudizio sarebbe emersa l'esclusiva riferibilità a ### della gestione dei rapporti di lavoro intrattenuti 1 Il giudice del lavoro aveva ritenuto: a) indimostrato lo svolgimento di lavoro straordinario quanto a due lavoratrici (### e ###, per le quali esso era stato contestato; b) invece provato lo svolgimento della prestazione per alcuni giorni (dall'8 al 12 novembre 2010) prima della formale assunzione quanto alle posizioni di 5 lavoratori (###### e ###; b) dimostrato il pagamento al nero di compensi per lavoro straordinario per 1.600 ### quanto alla posizione della lavoratrice ### c) in relazione alla posizione di ### dimostrata l'esecuzione della prestazione per 56 ore settimanali (ma non un diverso importo della retribuzione pattuita, né i mancati riposi); d) dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo  ###-18.3.2021 (più breve di quanto affermato nel verbale) in relazione al lavoratore ### con lo stesso orario accertato per il collega ### e) dimostrata l'effettività del rapporto di lavoro con ### mai formalizzato, rapporto protrattosi dal 13 novembre 2010 al 15 gennaio 2012. Aveva per il resto confermato l'esito dell'accertamento.  dalla società ### s.r.l., mentre per “la violazione delle prescrizioni da cui sono scaturite le sanzioni” sarebbe stato “richiesto un comportamento positivo”. 
Il ruolo asseritamente marginale dell'odierna appellante nell'organizzazione aziendale sarebbe stato del resto confermato dall'esito del giudizio penale nel quale ### era stata imputata per avere impiegato senza alcuna formalizzazione la prestazione di uno dei lavoratori interessati all'accertamento, cittadino straniero all'epoca irregolare sul territorio nazionale. Quel processo si era infatti concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione, ex art. 530 2° comma c.p.p., per avere il giudice penale ritenuto non provato in maniera certa che ### fosse a conoscenza della condizione di irregolare del lavoratore in questione, ciò proprio in ragione della riferibilità a ### della gestione dei rapporti di lavoro e anche della gestione della cassa dei locali. 
In ogni caso, secondo la difesa dell'appellante, la propria responsabilità avrebbe dovuto essere esclusa ex art. 6 comma 11 del D.L.gs. n. 150/2011, per non esservi in atti, a suo dire, prova sufficiente di tale responsabilità, sotto il profilo oggettivo come soggettivo. 
La parte privata ha concluso quindi per la riforma della decisione impugnata e per l'accertamento negativo della sua responsabilità per le violazioni contestate. 
Si è costituita l'amministrazione per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria. 
Nel suo atto difensivo l'appellato ha sostenuto la correttezza della decisione di primo grado quanto alla responsabilità di ### argomentando non essere affatto necessario, come invece sostenuto dall'attrice, per la violazione delle prescrizioni di interesse, un comportamento positivo, rilevando invece anche la mera omissione, in specie la mancata sorveglianza dell'amministratore unico sull'operato dell'amministratore di fatto, come ritenuto dal Tribunale. 
Acquisita la sentenza n. 387/2019 dell'11.7.2019 del giudice del lavoro di ### all'udienza indicata in epigrafe, le parti hanno discusso richiamandosi ai loro atti e il collegio ha deciso nei termini che seguono. 
Così riassunta la presente vicenda processuale e le ragioni delle parti, nel merito rileva in primo luogo la Corte come nel presente grado non si faccia più questione della fondatezza degli addebiti portati nell'ordinanza ingiunzione (confermati dal Tribunale nei limiti di quanto già deciso dal giudice del lavoro con la ricordata decisione n. 387/2019 dell'11.7.2019, il cui decisum si è riportato in nota), bensì unicamente della loro imputabilità a ### che è pacifico fosse, nel periodo cui si riferiscono le violazioni, amministratrice unica (oltre che socia di ### s.r.l.), titolare, secondo lo statuto sociale, di tutti i poteri gestori e di quelli di firma e rappresentanza della società. 
Ancora, è del tutto pacifico, perché accertato già in sede ispettiva, come nel periodo de quo, la società ### s.r.l. gestisse due locali in ### (un ristorante e un bar), della cui direzione si occupava ### che era formalmente legata alla società da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 
Più specificamente, secondo quanto accertato dagli ispettori, ### aveva selezionato il personale, dava a tutti gli addetti direttive giornaliere e ne organizzava del lavoro, redigendo i turni di servizio, autorizzando ferie e permessi. 
Teneva inoltre i rapporti con i fornitori ed eseguiva gli ordini, gestiva gli incassi dei due esercizi commerciali, si occupava dell'organizzazione degli eventi che si tenevano nei locali aziendali. 
Ancora, dava ai professionisti esterni di cui la società si avvaleva, in primo luogo, per quanto interessa, il consulente del lavoro, le necessarie comunicazioni. 
Per contro è certo che, non solo i contratti di lavoro e ogni altro documento negoziale relativo ai rapporti intrattenuti dalla società con i dipendenti, ma anche gli assegni dati in pagamento delle retribuzioni fossero firmati da ### Risulta poi dalle deposizioni, ad avviso del collegio, molto rilevanti del consulente del lavoro (dott. ### e del commercialista (dott. ### della società, come ### non esercitasse in fatto alcun controllo sull'attività della formale collaboratrice, cui non sarebbe stato richiesto alcun rendiconto (così il teste ### “la ###ra ### dimostrò una fiducia assoluta nei confronti della ###ra ### tanto da delegarle di fatto qualsiasi incombenza, ivi compresa la selezione delle persone da assumere e la tipologia dei contratti individuali di lavoro”; e il teste ### “il rappresentante legale della società Sig.ra ### [...] di fatto non si occupava della gestione; la ### non era nemmeno tenuta a rendicontare la sua attività, per cui la rappresentante legale non era a conoscenza della gestione della società”). 
Assunti questi dati, merita poi rammentare come ex art. 3 prima comma della L. 689/1981 “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”. 
E ancora, deve rilevarsi come, diversamente da quanto assume l'odierna appellante, la generalità delle violazioni oggetto dell'accertamento sia realizzate da comportamenti omissivi: così le mancate comunicazioni di assunzione e cessazione dei rapporti di lavoro, l'omessa registrazione dell'intera retribuzione corrisposta ai lavoratori, le omesse informazioni ai lavoratori, il fatto infine di non avere fatto loro usufruire i riposi previsti dalla legge (violazione questa alla cui tipologia deve ricondursi anche il mancato rispetto dell'orario massimo lavorativo e il superamento dei limiti dello straordinario). 
Si tratta d'altra parte della violazione di obblighi basilari gravanti sul datore di lavoro, dal cui rispetto dipende con tutta evidenza la regolare formalizzazione dei rapporti di lavoro (sotto il profilo della loro durata, della misura della retribuzione, dell'orario osservato dai dipendenti o, nel caso di completa omissione di tali formalità, pure accertata nella specie, quanto alla stessa esistenza del rapporto per le competenti autorità e gli enti previdenziali). 
Né può trascurarsi il fatto che ### s.r.l. non avesse certamente un'organizzazione particolarmente complessa, trattandosi di una società all'epoca con due soli soci (oltre a ### la figlia di ### come risulta dal verbale), che gestiva, come si è detto un bar e un ristorante. 
Sembra allora al collegio di una certa evidenza che, investita di tutti i poteri di gestione sociale, compresi quelli inerenti i rapporti di lavoro, in ragione della sua carica, ### potesse delegare il compimento delle operazioni materiali necessarie all'adempimento degli obblighi de quibus, ma non potesse legittimamente sottrarsi al dovere di svolgere sulla condotta della delegata una vigilanza minimamente diligente, essa senz'altro esigibile, attese le dimensioni aziendali e tanto più considerato come la delega non si sia mai stata estesa alla firma (dei contratti e degli altri atti e comunicazioni riferibili alla società, compresi gli assegni delle retribuzioni). 
Ritiene quindi il collegio che proprio nella completa delega a ### di “qualsiasi incombenza” senza alcun controllo o obbligo di rendiconto, di cui hanno detto i testi ### e ### in relazione a obblighi datoriali fondamentali (delle cui violazioni si fa questione) risieda la colpa che deve imputarsi a ### Un'omessa vigilanza che ha consentito che nell'organizzazione aziendale di ### s.r.l. fosse impiegato personale senza alcuna formalizzazione (tra cui, per un periodo non modesto, un cittadino straniero irregolare), fossero corrisposte somme fuori busta, fosse svolto orario straordinario superiore anche al massimo consentito dalla contrattazione applicabile. 
Violazioni queste delle quali non sarebbe stato difficile accorgersi, da parte dell'amministratrice, date le dimensioni aziendali, esercitando sullo svolgimento dell'attività e in particolare sulla gestione dei rapporti di lavoro una vigilanza anche minima, quale quella implicata in primo luogo dal controllo sulla regolare assunzione di tutto il personale in servizio, ma non diversamente dovrebbe dirsi, per esempio, per la vigilanza sull'effettivo orario di lavoro del personale, del quale sarebbe stato agevole farsi un'idea sulla base dell'orario di apertura dei locali e degli orari formalizzati dei dipendenti (si consideri che per due dei lavoratori oggetto dell'indagine ispettiva è risultato accertato, dal giudice del lavoro di ### le cui conclusioni sono condivise dalla decisione qui impugnata, lo svolgimento di un orario settimanale di 56 ore per diversi mesi), o ancora dal controllo della cassa, che avrebbe consentito di accertare l'esistenza, non certo occasionale, di esborsi non contabilizzati (quali quelli indispensabili a remunerare le prestazioni al nero).   Deve quindi concludersi, come il Tribunale, per l'imputabilità anche a ### delle violazioni di cui si discute in ragione del suo incauto affidamento e dell'omessa vigilanza sull'attività della preposta alla direzione dei due locali.  ### deve essere quindi respinto e la sentenza impugnata confermata. 
Le spese del grado, come infra liquidate, seguono la soccombenza. 
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 deve infine darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  ###.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna la parte privata alla rifusione delle spese del grado, che liquida in ### oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. 
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  ###. 
Firenze, 9.2.2023 ###. ### consigliera est. 
Dott. ### n. 284/2021

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