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CORTE D'APPELLO DI LECCE

Sentenza n. 717/2024 del 02-09-2024

principi giuridici

La successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., non estingue il diritto del cedente, il quale conserva l'interesse ad agire e la veste di sostituto processuale dell'acquirente, salvo il diritto del successore di intervenire nel processo o di essere chiamato in causa.

In materia di immissioni intollerabili, non è esigibile dal danneggiato l'effettuazione di interventi strutturali nella propria abitazione al fine di mitigare le immissioni, non potendo tale condotta essere considerata quale concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., salvo che non si tratti di attività non gravose o eccezionali o tali da determinare notevoli rischi o rilevanti sacrifici.

La legittimazione passiva nelle azioni ex art. 844 c.c. spetta al soggetto che ha il diritto e la facoltà di fare cessare le immissioni e/o di adottare le misure contenitive, identificabile nell'ente gestore e proprietario del fondo da cui provengono le immissioni.

L'art. 844 cod. civ. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, l'obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili determinate dall'uso delle proprietà attuato nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio; al di fuori di tale ambito, si è in presenza di un'attività illegittima di fronte alla quale non ha ragion d'essere l'imposizione di un sacrificio, ancorché minimo, all'altrui diritto di proprietà o di godimento, e non sono quindi applicabili i criteri dettati dall'art. 844 c.c., in tema di normale tollerabilità, di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso, ma, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 c.c.

Il limite della tutela della salute deve sempre considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione, anche qualora queste ultime siano equiparabili ad esigenze pubblicistiche.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Immissioni Acustiche da Area Ludica: Valutazione della Tollerabilità e Risarcimento del Danno alla Salute


Una recente pronuncia della Corte d'Appello di Lecce ha affrontato una controversia relativa alle immissioni acustiche provenienti da un'area ludica comunale e il conseguente risarcimento del danno alla salute lamentato dai proprietari di un'abitazione limitrofa.
I proprietari di un immobile adiacente a un'area verde comunale, trasformata in parco giochi, avevano citato in giudizio il Comune, lamentando l'intollerabilità delle immissioni sonore derivanti dalle attività ludiche. In particolare, gli attori avevano evidenziato schiamazzi, vociare e rumori molesti che compromettevano la loro qualità della vita e causavano danni alla salute, quantificati in una sindrome ansioso-depressiva. In primo grado, il Tribunale aveva accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni, condannando il Comune a realizzare opere di insonorizzazione e a risarcire il danno non patrimoniale subito dai proprietari.
Il Comune ha impugnato la sentenza, contestando l'ordine di esecuzione delle opere di insonorizzazione, in quanto l'immobile era stato venduto nel corso del giudizio. Inoltre, l'ente locale ha contestato il risarcimento del danno alla salute, sostenendo che i proprietari non avevano adottato misure per mitigare le immissioni e che la patologia psichica non era direttamente riconducibile ai rumori provenienti dal parco giochi.
La Corte d'Appello ha confermato la sussistenza dell'interesse ad agire dei proprietari, nonostante la vendita dell'immobile, in quanto il trasferimento non estingue il diritto al risarcimento del danno subito nel periodo in cui erano titolari del bene. I giudici hanno inoltre ritenuto non esigibile che i danneggiati effettuassero interventi strutturali nella loro abitazione per mitigare le immissioni, in quanto ciò avrebbe limitato il pieno esercizio del diritto di proprietà. La Corte ha evidenziato che il dovere di correttezza non può comportare una limitazione nell'esercizio del diritto di proprietà in ordine agli edifici costruiti.
Tuttavia, la Corte d'Appello ha parzialmente accolto il motivo di gravame relativo alla prova del nesso causale tra le immissioni e il danno alla salute. Pur confermando l'esistenza del danno, i giudici hanno ritenuto che la quantificazione operata dal Tribunale fosse eccessiva, tenuto conto della difficoltà di accertare con certezza l'origine della sindrome ansiosa e della mancanza di prova che gli attori avessero seguito una terapia per limitare gli effetti della patologia. Pertanto, la Corte ha ridotto del 50% l'importo del risarcimento del danno non patrimoniale.
Infine, la Corte d'Appello ha rigettato l'appello incidentale dei proprietari, volto ad ottenere il risarcimento del danno per il deprezzamento dell'immobile, in quanto non era stata fornita la prova del minor valore di mercato del bene rispetto alla data di acquisto.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

n. 511/2022 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce - ### 2a civile - composta dai ### 1) Dott. ### - Presidente 2) Dott.ssa ### - ### rel.  3) Dott.ssa ### - ### sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 09.04.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 511/2022 R.G., promossa da ### (C.F.: ###), in persona del ### p.t. dott. ### rappresentato e difeso dall'avv. ### contro POTI' ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### E ### CONCLUSIONI pag. 2/12 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni da intendersi qui per integralmente riportate.  ### sentenza n. 1052 emessa l'11-13.04.2022, pubblicata in data ###, il Tribunale di Lecce decidendo sulla domanda formulata da ### e ### con atto di citazione notificato nei confronti di Comune di ### in persona del sindaco p.t., così provvedeva: “### che le immissioni in questione superano la normale tollerabilità; per l'effetto, ordina al Comune di ### di eseguire le opere indicate dal CTU arch. Gregoriadis come specificamente indicate in parte motiva; condanna il Comune di ### al pagamento, in favore di ciascuno degli attori ### e ### della somma di ### oltre interessi legali sulla somma come annualmente rivalutata a decorrere dalla domanda (ipotesi di mora ex re), e quindi dal 22-7-2015, sino all'effettivo soddisfo; condanna il Comune di ### al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi ### di cui ### per spese vive ed ### per onorari, oltre ### CAP e rimb. spese forf. come per legge; pone interamente a carico del convenuto Comune le spese di entrambe le ###, nella misura già liquidata”. 
Con atto di citazione notificato il ###, ### e ### citavano in giudizio il Comune di ### in persona del ### p.t., dinanzi al Tribunale di Lecce per ivi sentirlo condannare, previa declaratoria dell'intollerabilità delle immissioni ex art.  844 c.c., al risarcimento ex art. 2043 c.c. dei danni patrimoniali e non patiti nel corso di lunghi anni. 
Gli attori, premesso di essere proprietari dell'appartamento a p.t. con annesso giardino sito in ####, destinato ad abitazione principale e confinante con proprietà comunale, esponevano che da quando, a far data dal 15.06.2013, sul terreno adiacente, il locale Comune aveva aperto al pubblico su area di verde attrezzato una zona ludica destinata a giochi per i bambini, si erano verificate immissioni sonore intollerabili costituite da schiamazzi di bambini e ragazzi intenti al gioco, vociare di genitori e amici a causa delle quali era diventato impossibile dormire per un adeguato numero di ore e svolgere una serena e normale vita familiare di relazione. 
Chiedevano, pertanto, accertarsi l'intollerabilità delle immissioni con condanna del Comune al compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per la cessazione delle immissioni oltre al risarcimento dei danni subiti.  pag. 3/12 Lamentavano, inoltre, una sindrome ansioso-depressiva che aveva causato loro un danno biologico del 15% oltre al deprezzamento dell'immobile pari ad ### Si costituiva il Comune di ### assumendo il preminente interesse pubblicistico della destinazione d'uso del terreno per la comunità e che l'attività svolta era lecita e consentita, concludendo per il rigetto della domanda. 
La causa veniva istruita con prova testimoniale e due CTU ( sulla natura ed entità delle immissioni, e sul danno biologico) e veniva decisa con la sentenza in epigrafe. 
Il primo giudice accoglieva parzialmente la domanda, riducendo il quantum richiesto. 
Osservava che l'istruttoria espletata aveva permesso di accertare la sussistenza delle dedotte immissioni rumorose - i testi escussi avevano tutti concordemente riferito di schiamazzi, continuo vociare, musica ad alto volume, rimbombo delle palle da gioco, lanci di bottiglie e litigi provenienti dal parco giochi adiacente con la proprietà degli attori - e il superamento del limite della normale tollerabilità previsto dall'art. 844 cc. - il CTU arch. Gregoriadis aveva accertato che le immissioni acustiche superavano i livelli del rumore di fondo di oltre 10 dB### e, dunque, i limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive -. 
Risultava altresì accertato dalla CTU medica del dott. ### che la prolungata esposizione, soprattutto nel periodo primavera-estate, alle intollerabili immissioni aveva provocato agli attori un danno psichico che veniva quantificato in complessivi ### per ciascuno di essi (180 gg di inabilità totale, 90 gg di inabilità temporanea parziale al 50% e 90 gg di inabilità parziale al 50%). 
Rigettava la richiesta di risarcimento per il dedotto deprezzamento del valore dell'immobile in quanto non provato e anzi smentito dall'avvenuta vendita, da parte degli attori, dell'immobile nel dicembre 2015, per come dagli stessi riferito al CTU senza alcun riferimento al prezzo di vendita e senza comparazione ad un ipotetico valore dell'immobile in epoca precedente alle immissioni. 
Condannava il Comune convenuto ad eseguire le opere indicate dal CTU arch. Gregoriadis sia nell'appartamento degli attori sia nella zona comunale al fine di far rientrare i valori rilevati entro i limiti di tollerabilità.  pag. 4/12 Condannava altresì il Comune al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, della somma di ### a titolo di risarcimento del danno dagli stessi subito in conseguenze delle immissioni. 
Le spese seguivano la soccombenza e le spese di CTU poste a carico del Comune. 
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il Comune di ### in persona del ### p.t., con atto di citazione notificato il ###, articolando diversi motivi di gravame, più avanti sintetizzati, ed insistendo nelle originarie deduzioni e richieste. 
Si sono costituiti in giudizio con comparsa depositata in data ###, ### e ### chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato e spiegando appello incidentale per le ragioni di seguito riportate, con vittoria di spese del presente grado di giudizio. 
All'udienza del 09.04.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di appello principale si impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha accolto la domanda di esecuzione di opere di insonorizzazione nell'immobile degli attori anziché dichiarare la cessazione della materia del contendere. 
Deduce l'Ente appellante che avrebbe errato il primo giudice ad accogliere la domanda di un facere, costituito dalla realizzazione delle opere finalizzate alla riduzione dell'impatto delle immissioni entro i limiti di tollerabilità, laddove invece la vendita dell'immobile aveva di fatto determinato la cessazione della materia del contendere. 
Si evidenzia che il primo giudice, pur avendo correttamente rigettato la richiesta di risarcimento relativa al deprezzamento dell'immobile sul presupposto della mancanza di prova del danno anzi smentito dell'avvenuta vendita, non ha poi tenuto conto della detta vendita con riferimento alla domanda di condanna relativa alle opere da eseguirsi nell'immobile degli attori. 
A seguito della vendita dell'immobile, infatti, gli originari attori non avrebbero alcun interesse giuridicamente rilevante ad ottenere un intervento su un immobile del quale non dispongono più della titolarità dominicale e, pertanto, si chiede riformarsi la sentenza nella parte in cui condanna l'amministrazione comunale ad eseguire le opere indicate dal CTU pag. 5/12 nel primo grado.  2.Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui accoglie la domanda risarcitoria per pregiudizio alla salute senza valutare la condotta dei danneggiati ai sensi dell'art. 1227 cc. 
Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe omesso di valutare la condotta colposa degli attori, per quanto emerso dall'istruttoria, rilevante ai fini della valutazione della domanda di risarcimento.   ###, infatti, ha indicato le misure che adottate nell'immobile da parte degli attori avrebbero determinato la riconduzione delle immissioni sonore entro il limite di tollerabilità, quali la sostituzione degli infissi con altri di tipologia isolante, la realizzazione di una barriera fonoisolante sul prospetto cieco dell'edificio e lungo il perimetro del giardino confinanti con il parco pubblico, la piantumazione di arbusti, il tutto per un importo di ### La normale diligenza imponeva, pertanto, al danneggiato di adoperarsi attivamente per eliminare o ridurre il pregiudizio, adottando le misure necessarie e risolutive - non potendo peraltro pretendere la cessazione dell'attività ludica in quanto di pubblico interesse (in effetti mai richiesta e tantomeno disposta dalla sentenza) - al fine di evitare un superiore pregiudizio economico quale quello alla salute psicofisica e al valore dell'immobile, peraltro per un modico importo rispetto al danno lamentato e liquidato e di cui si sarebbe poi ben potuto rivalere sul Comune. 
La considerazione di tale condotta colposa degli attori, cui il giudice era tenuto ai sensi dell'art. 1127 c.c. applicabile anche ex officio, avrebbe condotto, a dire dell'appellante, al rigetto della domanda atteso che l'adozione delle misure suggerite dal CTU avrebbe eliminato in radice il problema, con la conseguenza di dover ritenere interrotto dalla detta omissione ogni nesso causale.  3.Con il terzo motivo di appello si censura l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda risarcitoria ex art. 2043 cc in difetto dei presupposti di legge. 
In presenza di due diverse pretese fatte valere in giudizio da parte attrice, l'una con la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. e l'altra con l'azione inibitoria ex art 844 c.c., lamenta l'appellante che pur accertato il superamento della tollerabilità delle immissioni, ciò non comporta in automatico l'accoglimento anche della domanda aquiliana, essendo necessario pag. 6/12 accertare sempre e comunque il comportamento antigiuridico, il pregiudizio e il nesso causale tra gli stessi. 
Nella fattispecie, si evidenzia, difetterebbe il comportamento contra ius del comune convenuto non potendosi attribuire all'attività comunale de qua (creazione di un parco giochi ed espletamento di attività ludiche e ricreative), volta anzi al soddisfacimento di un interesse collettivo, carattere antigiuridico con la conseguenza di dovere ritenere inapplicabile l'art. 2043 Sotto tale profilo la condotta del Comune è quella di aver destinato il terreno ad una finalità pubblica e lo stesso non può essere chiamato a rispondere ex art. 2043 c.c. delle condotte rumorose degli utilizzatori del parco. 
In sostanza, in difetto di una condotta illegittima posta in essere dal Comune non può ritenersi l'esistenza di un danno “ingiusto” come previsto dalla responsabilità aquiliana e, anche qualora sussista il superamento del limite di tollerabilità delle immissioni, la domanda risarcitoria formulata ex art. 2043 cc andrebbe rigettata.  4.Con il quarto motivo di appello si censura la decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistente il nesso causale tra le lamentate immissioni sonore e la sindrome psichica allegata dagli attori. 
Il primo giudice avrebbe acriticamente recepito le conclusioni del CTU il quale, denunzia l'appellante, ha basato la propria valutazione sulle sole allegazioni delle parti e senza alcun riscontro oggettivo. 
Lo stesso CTU dott. ### nell'elaborato peritale, oltre a dare atto della difficoltà nell'esprimere un parere per il lungo tempo trascorso tra gli eventi e l'indagine, evidenzia l'assenza di certificazioni e/o prescrizioni psichiatriche successive a quelle predisposte dagli attori ai fini del giudizio finendo per fondare la propria valutazione sulle sole dichiarazioni degli attori. 
Si denunzia, inoltre, il difetto di nesso di causalità tra le immissioni per cui è causa e la patologia psichica dedotta alla luce del fatto che, per stessa affermazione del ### trattasi di patologia riguardante circa il 20% della popolazione e che è risultato che gli attori sono affetti da altre patologie, di cui il CTU ha dato atto - esofago di ### con riferimento al ### e reflusso gastrointestinale riguardo alla ### -sottolineando come esse ingenerino nel ### “gravi preoccupazioni” e nella ### ansia e depressione.  pag. 7/12 In difetto di prova certa del danno lamentato, pertanto, la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere rigettata.  5.Con il quinto motivo di appello, infine, si censura l'erroneità della sentenza per errata applicazione dell'art. 844 cc. 
La predetta norma, evidenzia l'appellante, impone di aver riguardo alla condizione dei luoghi, laddove invece il Tribunale ha accolto la domanda attorea senza alcuna valutazione della peculiarità dei luoghi e, quindi, della loro destinazione. 
In particolare, nella valutazione del superamento della “normale” tollerabilità sarebbe stata trascurata la legittima destinazione del terreno comunale a verde attrezzato e parco giochi, per di più volta al pubblico interesse, che imponeva invece di fare riferimento a quello che è il normale rumore di fondo di un parco giochi cittadino e non di una zona residenziale. 
Nella sua valutazione, il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare, aderendo alla ratio della norma, la specificità della situazione tenuto conto del legittimo utilizzo del terreno e valutando le immissioni sonore dallo stesso provenienti in rapporto al livello ordinario di produzione sonora di un parco giochi analogo. 
Al contrario nessuna valutazione è stata effettuata al riguardo con conseguente erroneità del ritenuto superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni. 
Inoltre, l'appellante reputa erroneo l'accenno del giudice di prime cure all'assenza di cause giustificatrici delle immissioni per esigenze della produzione, attesa la finalità di interesse pubblico perseguita dal Comune mediante l'area attrezzata a verde pubblico e che non può essere ritenuta irrilevante ai fini indicati dall'art. 844 Conclude chiedendo, per tutte le argomentazioni svolte, la riforma della sentenza impugnata, con condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio e delle spese delle CTU espletata nel corso del primo grado.  6.Gli appellati ### e ### hanno formulato un unico motivo di appello incidentale avverso il capo della sentenza che ha rigettato la domanda risarcitoria per il deprezzamento dell'immobile determinato dalla intollerabilità delle immissioni sonore provenienti dal contiguo parco giochi comunale. 
Deducono gli stessi che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere il detto deprezzamento non provato e anzi contraddetto dalla avvenuta vendita dell'immobile, basandosi sul criterio del “valore di scambio” dell'appartamento, con necessità delle relative prove.  pag. 8/12 Avrebbe il Tribunale omesso di considerare che, al momento dell'introduzione del giudizio, il trasferimento non era ancora avvenuto per cui la pretesa attorea non poteva che fondarsi sul valore di “uso” e sulla diminuzione di godimento dell'appartamento come danno oggettivo in conseguenza delle accertate intollerabili immissioni. 
Trattasi di danno consistente nella ridotta idoneità del bene a fornire l'utilità usuale per il periodo che va dalla inaugurazione del parco giochi (15.06.2013) al trasferimento di proprietà (dicembre 2015), che si chiede liquidarsi in via equitativa contenendo l'ammontare dell'indennizzo nella misura di ### per ciascuno degli attori, oltre interessi sulle somme rivalutate. 
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.  7. 1.Va rigettato il primo motivo di appello. Sussiste l'interesse ad agire anche successivamente alla vendita dell'immobile. 
Il trasferimento dell'immobile , configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti che sul piano processuale, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. determina la prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, salvo il diritto del successore a titolo particolare di intervenire nel processo o di essere chiamato in causa atteso che detto trasferimento non determina l'estinzione del diritto del cedente, il quale per espressa disposizione di legge conserva, con l'interesse ad agire e la veste di sostituto processuale dell'acquirente , il potere di esercitare nel processo i diritti di quest'ultimo, salva la legittimazione, concorrente e non sostitutiva, del successore a titolo particolare. 
Va rigettato anche il secondo motivo di appello. In presenza di immissioni accertate come superanti i limiti di tollerabilità, non è esigibile che il danneggiato effettui interventi strutturali nella sua abitazione. Deve escludersi la ricorrenza nella fattispecie del disposto dell'art. 1227 II comma c.c. che disciplina il contenuto dell'obbligazione di risarcimento, che può essere negato nell'ipotesi di evitabilità da parte del creditore del danno usando l'ordinaria diligenza, evenienza che si verifica allorché il processo produttivo dell'evento dannoso si sia esaurito e subentri una autonoma condotta del danneggiato, il cui pregiudizio si presenti come una conseguenza ulteriore a lui esclusivamente addebitabile. 
A tal riguardo non può addebitarsi agli attori la mancata utilizzazione nella costruzione del loro edificio di materiali particolari per i rivestimenti esterni o la adozione di barriere acustiche, sia perché ciò avrebbe limitato il pieno esercizio del diritto di proprietà che si pag. 9/12 estrinseca anche nell'impiegare nella realizzazione di un immobile i materiali che si preferiscono, sia perché l'emissione dei rumori dal parco giochi costituiva una circostanza assolutamente imprevedibile alla data dell'acquisto dell'immobile. 
Il dovere del danneggiato di evitare il pregiudizio che il fatto illecito altrui può produrre trova il suo fondamento nel dovere di correttezza che incombe anche sul creditore e che è finalizzato peraltro a non aggravare la condizione del debitore soltanto nei limiti in cui ciò non comporti per il primo un sacrificio eccessivamente gravoso: è infatti evidente che il riferimento alla "ordinaria diligenza" che avrebbe consentito al creditore di evitare i danni subiti in tutto o in parte contenuto nell'art. 1227 secondo comma C.C. è pur sempre finalizzato alla realizzazione dell'interesse del creditore: pertanto si intendono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza all'uopo richiesta a quest'ultimo soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da determinare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (Cass. 9.4.1996 n. 3250). Il dovere di correttezza sopra delineato non può certo comportare una limitazione nell'esercizio del diritto di proprietà in ordine agli edifici costruiti, cosicché non può addebitarsi ad essi l'impiego di materiali non idonei ad evitare o attenuare gli effetti pregiudizievoli della attività illecita altrui. 
Neppure il ritardo nella segnalazione delle immissioni può assumere rilievo ai fini di ritenere insussistente, in tutto o in parte, la responsabilità del Comune in ordine a tutti i danni verificatisi, escludendosi in modo assoluto la prevedibilità da parte dei danneggiati della realizzazione del parco giochi e della intollerabilità delle emissioni sonore. 
Infondato è anche il terzo motivo di appello in quanto la condotta contra ius è addebitabile esclusivamente al Comune ( e non ai singoli utenti). ### infatti è proponibile nei confronti del soggetto che ha il diritto e la facoltà di fare cessare le immissioni e\o di adottare le misure contenitive e tale soggetto è identificabile nell'Ente gestore e proprietario del parco. E' privo di legittimazione passiva il soggetto che, non essendo proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, non è in grado di provvedere a quelle modifiche della struttura che sia condannato a effettuare. 
Strettamente ricollegabile alla motivazione che precede è il quinto motivo di appello che pure va rigettato per le seguenti ragioni. 
La destinazione del terreno a fini pubblicistici di parco gioco, è avvenuta successivamente alla costruzione dell'immobile residenziale degli attori e pertanto correttamente il CTU ha pag. 10/12 fatto riferimento ai limiti di tollerabilità delle aree residenziali.  ###. 844 cod. civ. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, l'obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili determinate dall'uso delle proprietà attuato nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Al di fuori di tale ambito, si è in presenza di un'attività illegittima di fronte alla quale non ha ragion d'essere l'imposizione di un sacrificio, ancorché minimo, all'altrui diritto di proprietà o di godimento, e non sono quindi applicabili i criteri dettati dall'art. 844 c.c., in tema di normale tollerabilità, di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso, ma, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 c.c. ( Cassazione civile sez. III, 02/07/2021, n.18810). 
Quanto alle esigenze produttive alle quali l'appellante equipara quelle pubblicistiche, va osservato che l'articolo 844, comma 2, del c.c., nella parte in cui rimette alla valutazione del giudice il contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, va letto tenendo conto che il limite della tutela della salute deve sempre considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione.  7.2 approfondimento merita invece il quarto motivo di appello relativo alla prova del nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno alla salute. 
Le censure svolte dall'appellante sono parzialmente fondate nel senso che è vero che la CTU medico legale è intervenuta dopo che l'immobile era stato venduto a terzi e che si fonda su quanto riferito dalle parti. Inoltre non vi è prova che alla indicazione dei farmaci documentati nella prescrizione allegata dagli attori, sia seguita effettivamente la assunzione della terapia. 
Senza considerare che come rilevato dallo stesso ### la sindrome ansiosa rilevata può avere origine anche ( ma non solo) dalle patologie sofferte dagli attori. 
Tali considerazioni non incidono sulla esistenza del danno e sulla prova del nesso causale, che si fonda anche sulla prova testimoniale richiamata a pag 3 della sentenza impugnata, ma sicuramente incidono sulla sua quantificazione soprattutto alla luce del difetto di prova che gli attori abbiano seguito la terapia volta a limitare gli effetti della sindrome ansiosa . 
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, la Corte ritiene secondo prudente pag. 11/12 apprezzamento, di ridurre del 50% ( da ### a ### ciascuno), il risarcimento del danno non patrimoniale. Invariati gli accessori come determinati in sentenza.  8. Va rigettato l'appello incidentale volto al risarcimento del danno per il deprezzamento dell'immobile. E' sufficiente al riguardo sottolineare che non è stata fornita la prova non solo del prezzo ricavato dalla vendita a terzi, ma soprattutto del deprezzamento dell'immobile rispetto alla data dell'acquisto originario da parte degli attori. 
Il deprezzamento dell'immobile non può considerarsi inoltre automatico rispetto alle immissioni, tenuto conto della oscillazione dei prezzi del mercato immobiliare e delle variazioni del valore commerciale dipendenti da legittime variazioni del contesto urbano circostante. 
Tantomeno può tenersi conto di una limitazione del godimento in relazione al danno esistenziale, il cui ristoro è stato invocato solo genericamente ed astrattamente.  9. Il parziale accoglimento dell'appello principale, con la conseguente riduzione nella misura del 50% dell'importo condannatorio della sentenza di primo grado, impone la revisione delle spese di primo grado già liquidate in ### per onorari , considerato lo scaglione da 26.001 a 52.000. 
La riforma parziale e la riduzione dell'importo complessivo dovuto dal Comune in ### anche a voler considerare il valore indeterminato del giudizio per immissioni, impone però la riduzione delle spese in un importo più prossimo al minimo che si determina in ### Restano invariate le spese vive e gli accessori già liquidati. 
Le spese del giudizio di appello, vanno liquidate a carico del Comune di ### che resta comunque soccombente sulla domanda di risarcimento del danno e si determinano come in dispositivo applicando lo scaglione delle cause di valore indeterminato nella misura minima. 
Ai sensi art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115\2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso articolo, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Lecce, sezione seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da ### in persona del ### p.t., pag. 12/12 con atto di citazione notificato il ### nei confronti di #### e ### nonché sull'appello incidentale proposto da ##### e ### nei confronti di ### in persona del ### p.t., avverso la sentenza di primo grado n. 1052 del Tribunale di Lecce pubblicata il ###,così provvede: Accoglie l'appello principale per quanto di ragione e in parziale riforma della sentenza di primo grado, che conferma per il resto, condanna il ### di ### al pagamento in favore di ciascuno degli attori ### e ### , della somma di ### oltre interessi legali come nella sentenza di primo grado. 
Condanna il ### di ### al pagamento in favore di #### e ### , delle spese di lite di primo grado che si liquidano in complessivi ### per onorari, oltre ### per spese vive oltre iva, cap e rimborso forfetario come per legge. 
Condanna il ### di ### al pagamento in favore di #### e ### , delle spese di lite di secondo grado che si liquidano in complessivi ### per onorari, oltre iva, cap e rimborso forfetario come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115\2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio dell'11.07.2024 ### estensore ###.ssa ### dott ### F. ### 

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