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CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sentenza n. 1835/2022 del 27-05-2022

principi giuridici

In tema di aiuti comunitari, l'obbligo di restituzione di cui all'art. 7, par. 1, Reg. UE 809/2014 non è escluso qualora il pagamento indebito sia conseguenza dell'esercizio del potere-dovere di riduzione del diritto all'aiuto da parte dello Stato membro, esercitabile ex post successivamente alla presentazione delle domande, all'individuazione delle categorie degli interessati e alla valutazione delle categorie da soddisfare in via prioritaria, tenuto conto del plafond di spesa assegnato a ciascun Stato membro.

In tema di aiuti comunitari, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di restituzione di cui all'art. 7, par. 3, Reg. UE 809/2014, la diligenza qualificata richiesta all'imprenditore agricolo che richiede l'erogazione di contributi pubblici impone allo stesso di conoscere e informarsi circa le modalità e le condizioni che regolano l'erogazione e la revoca degli stessi, costituendo tale onere un limite al principio del legittimo affidamento.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Aiuti Comunitari in Agricoltura: Erroneità del Pagamento e Obbligo di Restituzione


La sentenza in commento affronta una controversia relativa alla legittimità del recupero, da parte di un ente regionale, di somme erogate a titolo di aiuti comunitari ad un'azienda agricola. La vicenda trae origine dalla domanda presentata dall'azienda per l'anno 2015, a seguito della quale aveva ricevuto un determinato importo. Successivamente, l'ente erogatore, a seguito di verifiche e ricalcoli resisi necessari per rispettare i limiti di spesa imposti dalla normativa comunitaria, aveva ridotto l'ammontare degli aiuti dovuti, procedendo al recupero delle somme precedentemente versate mediante compensazione con importi spettanti all'azienda per annualità successive.
L'azienda agricola aveva quindi adito il Tribunale, contestando la legittimità del recupero e chiedendo la restituzione delle somme compensate, invocando l'articolo 7 del Regolamento UE n. 809/2014, il quale prevede un'eccezione all'obbligo di restituzione in caso di errore dell'autorità competente non ragionevolmente rilevabile dal beneficiario. Il Tribunale aveva accolto la domanda dell'azienda, ritenendo sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'eccezione.
L'ente regionale ha impugnato la decisione di primo grado, contestando sia la sussistenza dell'errore, sia la buona fede dell'azienda agricola. La ### d'### ha accolto l'appello, riformando integralmente la sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado hanno evidenziato che l'azienda non contestava la correttezza del ricalcolo operato dall'ente, ma si limitava ad eccepire l'esistenza di una causa impeditiva del recupero.
La ### ha ritenuto che l'azienda non avesse fornito la prova dei presupposti necessari per l'applicazione dell'articolo 7 del Regolamento UE n. 809/2014. In particolare, i giudici hanno escluso la sussistenza di un errore imputabile all'ente regionale, evidenziando che la riduzione degli aiuti era stata determinata dalla necessità di rispettare i limiti di spesa imposti dalla normativa comunitaria e di dare priorità a determinate categorie di beneficiari. Tale operazione, intrinsecamente connessa alla natura stessa degli aiuti comunitari, non poteva configurarsi come un errore nel senso richiesto dalla norma.
Inoltre, la ### ha sottolineato che l'azienda agricola, in quanto operatore professionale, era tenuta ad informarsi sulle modalità e le condizioni di erogazione degli aiuti, e che la possibilità di una riduzione lineare era stata comunicata agli agricoltori. Di conseguenza, non poteva invocare la propria buona fede per sottrarsi all'obbligo di restituzione.
La ### ha quindi rigettato la domanda dell'azienda agricola, confermando la legittimità del recupero delle somme indebitamente percepite.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

#### D'### Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. ### dr. ### rel dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 262/2021 promossa in grado d'appello DA ### (C.F. 8005005015), elettivamente domiciliata in ### di ### 1 20124 ### presso la sede dell'###, assistita e difesa dall'avv. ### unitamente all'avv. ### CONTRO ### E ### - ### - ### (C.F.  ###), elettivamente domiciliata in ### 5 Giornate, 5 20129 ### presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ### avente ad oggetto: ### controversie di diritto amministrativo sulle seguenti conclusioni.  ### “Voglia l'###ma ### di ### adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza del Tribunale di ### n. 3388/2020 pubblicata il ###: in via pregiudiziale - dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo con riferimento alla pretesa dell'azienda alla conservazione del contributo revocato, nonché sulla domanda di accertamento dell'errore invocato quale presupposto ex art. 7, par. 3, Reg. UE 809/2014 per escludere l'obbligo di restituzione; in via preliminare - dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ### nella determinazione del valore del ### pagati all'azienda comportante il supposto errore, nonché nella individuazione delle percentuali di riduzione in quanto di competenza di ### nel merito - respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto; - condannare l'appellata a restituire quanto percepito in forza della sentenza di primo grado per capitale, interessi e spese di lite. 
Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.  ### E ### - #### - ### “Si chiede che l'appello opposto sia dichiarato inammissibile e comunque infondato, con vittoria di spese e onorari”. 
A- Il giudizio di primo grado Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la ### - ### “####”, esercente l'attività agricola in zona svantaggiata di montagna, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di ### la ### chiedendo che fosse accertato e dichiarato che la ### non aveva il diritto di recuperare dalla ricorrente gli aiuti eurounitari ad essa parte versati per l'anno 2015 (nella misura di circa 11 mila ### complessiva), con conseguente condanna della predetta ### a pagare all'impresa individuale l'indicata somma, siccome recuperata mediante compensazione (sugli aiuti dovuti per periodi successivi). 
Il Tribunale di ### preso atto della contraria costituzione dell'amministrazione resistente, valutata la documentazione prodotta e disattese le preliminari eccezioni in rito formulate dalla ### in accoglimento della proposta domanda, condannava la ### a pagare all'attore la somma di ### oltre interessi e spese di giudizio. 
B- I motivi di appello e le difese della controparte Avverso la detta decisione ha interposto appello la soccombente ### formulando le seguenti ragioni di doglianza: Erroneità e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui disattende l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice; Errata istruttoria - ### di istruttoria - ### interpretazione - ### nella parte in cui disattende l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'### Nel merito ### 1307/13 art. 30 e 31 - ### della decisione; Insussistenza dell'errore ravvisato dal Giudice di primo grado; Insussistenza buona fede dell'accipiens; insussistenza legittimo affidamento; ### art. 8 ter L. 33/2009 e 5 ter del #### n. 1034/2008; ### art. 6 del Reg. EU 1307/2013; ### art. 2033 c.c.; Nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c. su un motivo posto a fondamento della difesa, nullità per omesso esame di un fatto decisivo per la quantificazione della somma richiesta e che è stato oggetto di discussione tra le parti; Sulle spese di lite. 
Si è costituita nel grado la parte appellata, formulando contrarie difese - a supporto della correttezza dell'impugnata decisione - ed instando per il rigetto del proposto appello. 
Così costituito il pieno contraddittorio, all'udienza in data ### (celebrata con la modalità della trattazione scritta) i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni (come in epigrafe riportate) e la ### ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito degli scritti difensivi finali. 
C- La valutazione della ### la ### deve osservare come la presente controversia si inserisca nell'ambito di un più ampio contenzioso che vede contrapposti, da un lato, molteplici imprese agricole che hanno subito la riduzione di importi erogati a titolo di aiuti comunitari per le annate agrarie 2015 e 2016 e, dall'altro, la ### (ente che ha effettuato le originarie erogazioni ed ha provveduto, su mandato di ### ai successivi recuperi mediante compensazione con le maggiori somme dovute per gli anni successivi). 
In tale contesto circa 140 aziende hanno introdotto il contenzioso con il ministero del medesimo difensore, avv. ### essendo i correlati procedimenti attualmente in fase di primo grado ### ovvero di appello ###. 
Sempre in tale ambito, osserva la ### come le pronunce di primo grado (quanto alle pronunce del Tribunale di ### siano state favorevoli alle aziende agricole, a differenza di quanto accaduto nel grado di appello (che, al momento, ha visto la pronuncia di tre sentenze, tutte favorevoli alla ### e, pertanto, fatte oggetto di ricorso per Cassazione a cura delle aziende agricole soccombenti). 
Orbene, questo essendo il contesto nel quale è inserita anche l'odierna controversia ed avendo le parti ampiamente argomentato, nei rispettivi scritti difensivi, sulla bontà delle contrarie ricostruzioni effettuate in diritto dai giudici che si sono, fino al momento, pronunciati in subiecta materia, ritiene la ### - per ragioni di necessaria sinteticità espositiva, per evitare di appesantire la trattazione delle questioni con inutili ripetizioni e per contemperare le contrapposte esigenze di celere definizione del contenzioso e di adeguatezza della motivazione - di fare pieno ed integrale rinvio (su singoli aspetti del contendere) alla motivazione espressa nei precedenti già pronunciati sul tema, trattandosi di pronunce su cui le parti hanno pienamente contraddetto in causa (avendole prodotte ed avendole commentate negli scritti difensivi) e di cui le stesse hanno, comunque, avuto piena cognizione (avendo svolto il patrocinio difensivo anche nei giudizi di cui ai detti precedenti).   Il tutto in adesione all'orientamento espresso sul punto dalla ### e sulla cui scorta “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art.  118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17640 del 06/09/2016; nello stesso senso ordinanza Sez. 5, n. 2861 del 31/01/2019). 
Ancora in via preliminare, la ### deve dare atto dell'opportunità che il coacervo di questioni e difese articolate dalle parti nel presente giudizio, venga qui trattato con modalità necessariamente sintetica, dandosi - invece - preminenza al profilo decisorio ritenuto assorbente dalla ### siccome idoneo a definire il giudizio nel merito nonché conforme a quanto ritenuto dalla ### laddove ha evidenziato che “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (### U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014). 
Ciò in considerazione della preminenza di un approccio interpretativo connotato dalla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, onde deve ritenersi consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. 
A tal fine e sempre in via preliminare, pare opportuno chiarire, anche ai fini di un compiuto esame delle censure svolte in rito da parte appellante, quale sia l'oggetto del contendere tra le parti. 
Esso è costituito, unicamente, dalla richiesta formulata dall'azienda agricola (e positivamente delibata dal Tribunale) di accertamento dell'insussistenza del diritto della ### di procedere al recupero delle somme all'azienda medesima già corrisposte in relazione alla domanda di aiuti presentata per l'anno 2015. 
Il tutto in applicazione del disposto di cui all'art. 7 del Regolamento n. 809/2014 della ### del 17 luglio 2014, che così recita: “1. In caso di pagamento indebito il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo due.  2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. 
Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.  3. ### di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario. 
Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento”. 
Ciò in quanto la parte istante ha - già all'atto dell'introduzione della lite e come evidenziato anche dal giudice di prime cure - ammesso di non contestare la correttezza del calcolo in diminuzione operato dalla ### (così come, peraltro, applicato negli anni successivi), ma ha, semplicemente, formulato un'eccezione tesa a paralizzare la richiesta restitutoria, sulla scorta della normativa sopra citata. 
Da ciò deriva che, non facendosi questione di titolarità del potere (in capo all'### procedente) di dare corso alla rideterminazione della misura dell'indennità dovuta né essendo lamentato un vizio nella esperita attività di calcolo dell'indicata misura, devono ritenersi infondati i motivi di appello svolti in rito da parte appellante (quanto alla lamentata carenza di giurisdizione del giudice ordinario e quanto alla propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda azionata). 
Ed infatti, non sussiste la dedotta carenza di giurisdizione poiché l'oggetto del contendere non è costituito dal sindacato sul corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti nel prosieguo, non facendosi questione di esercizio di discrezionalità in ordine all'an, al quid ed al quomodo dell'erogazione, ma solamente - data per corretta la quantificazione in diminuzione operata dalla PA - di contrapposto diritto di ritenzione in virtù di una disposizione normativa speciale. 
Non sussiste la lamentata carenza di legittimazione poiché il pagamento dell'aiuto in questione è stato effettuato da ### tramite il suo ### ufficio interno privo di autonoma personalità giuridica, ed analogamente la richiesta di restituzione è stata dal medesimo soggetto effettuata (ed operata tramite la compensazione con ulteriori aiuti dovuti), onde nei confronti del medesimo soggetto è stata correttamente instaurata la richiesta di accertamento dell'insussistenza del diritto al recupero per l'annualità in esame. 
Dovendosi, quindi, procedere all'esame delle doglianze di merito svolte dall'odierna appellante sulla (dal Tribunale) ritenuta insussistenza del diritto a procedere all'indicato recupero (a ciò ostandovi il disposto dell'invocato art. 7 Reg. 809/2014), la ### osserva che l'appello proposto deve ritenersi fondato in relazione alle formulate censure, in esito alla valutazione di concreta insussistenza dei due requisiti cui l'invocata (da parte appellata) disposizione normativa (cioè l'art. 7 regolamento n. 809/2014) subordina il diritto di ritenzione in capo all'azienda agricola, vale a dire la configurabilità dell'errore in capo alla ### e la buona fede del destinatario del pagamento. 
Ed infatti, pacifica essendo la circostanza della correttezza dell'operato calcolo in diminuzione e la sussistenza, per regola generale di cui al richiamato art. 7 comma 1 Regolamento n. 809/2014, del correlato obbligo restitutorio, la parte attrice in primo grado ha eccepito la sussistenza di una circostanza impeditiva del disposto recupero, sub specie di configurabilità di un errore della PA nel disporre il pagamento e di buona fede di essa azienda agricola nel ritenerlo. 
Tali elementi, quindi, costituendo requisiti costitutivi della fattispecie invocata devono essere provati dalla parte agente (poiché “### probatorio gravante, a norma dell' art. 2697 c.c. , su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere” conf. Cassazione civile, sez. VI , 22/03/2021 , 8018), e tale prova non può ritenersi integrata nella fattispecie in esame, per le ragioni di seguito esposte: Quanto alla sussistenza dell'errore: Premesse, richiamate e fatte proprie le motivazioni già espresse da questa ### con le antecedenti sentenze n.2454/2021, est. Dott. Barbuto; n. 2635/2021, est. Dott.ssa ### n. 3540/2021 est. Dott.ssa Baccolini (pienamente note ed opponibili anche agli odierni litiganti, per le ragioni sopra già espresse), ad integrazione di quanto già rilevato sul punto in esame nelle interamente richiamate e condivise sentenze, deve osservarsi che: - È pacifico (oltre che normativamente previsto) che sia previsto un termine di pagamento degli aiuti comunitari (entro il 30 giugno dell'anno successivo alla presentazione della domanda); - È pacifico (oltre che normativamente previsto) che il pagamento debba avvenire dopo l'effettuazione dei controlli necessari alla valutazione di ammissibilità della domanda (art. 74 Reg. UE 1306/13); - È pacifico (oltre che normativamente previsto) che l'Ente erogatore debba soddisfare - con gli importi di cui alla riserva nazionale - le categorie privilegiate dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, dovendo, in caso contrario, procedere alla riduzione lineare di cui agli artt. 30 e 31 Reg. 1307/13, con facoltà di rettifica del numero e del valore anche dei titoli già assegnati, ex art. 23 Reg.  809/14; - E' pacifico che la vicenda in esame si sia svolta secondo l'indicata sequenza ed applicando la correlata riduzione (resasi necessaria per lo sforamento del plafond a carico della riserva), in esecuzione della relativa facoltà in capo all'Ente accertatore. 
In questo contesto, quindi, non è dato ravvisare il profilo di errore lamentato da parte attrice (idoneo a paralizzare la pretesa restitutoria ex art. 7 comma 3 Regolamento 809/2014) dal momento che “Non si ravvisa pertanto l'errore di ### nella sua tradizionale e generale accezione di falsa rappresentazione della realtà fattuale da parte del soggetto che cade in errore, atteso che non si era in presenza né di dati ignorati, né di dati non correttamente valutati, da parte di OPR al momento di erogazione degli aiuti. 
La rettifica in riduzione effettuata nel 2017 da ### infatti, è avvenuta sulla scorta di dati non conosciuti - (stante l'ambito di operatività regionale e non nazionale dell'### - da parte di ### nel momento in cui i contributi stessi venivano erogati per gli anni 2015, 2016. 
In ogni caso, l'ipotesi effettuata dal Tribunale, segnatamente, il fatto che ### disponesse - nel momento in cui provvedeva all'erogazione dei contributi - di tutti i dati necessari onde evitare pagamenti indebiti, non risulta supportata - dal punto di vista probatorio - da puntuale allegazione, né da adeguata documentazione” (parte motiva sentenza n. 2635/21 di questa ### già sopra richiamata). 
Nella fattispecie, di contro, si è avuto solamente l'esercizio del potere/dovere di riduzione del diritto all'aiuto che è - intrinsecamente e per sua stessa natura - un potere/dovere dello ### membro, esercitabile solo ex post, successivamente alla presentazione di tutte le domande da parte degli interessati, all'individuazione delle categorie cui gli stessi appartengono, alla valutazione delle categorie da soddisfare in via prioritaria e tenuto conto, anno per anno, del plafond di spesa assegnato a ciascun ### membro. 
Come rilevato da altra pronuncia (Tribunale Torino n. 5089/21) resa in subiecta materia (parimenti oggetto di dibattito anche nella presente sede ###giudizio dall'appellante e ben conosciuta dal difensore di parte appellata, che anche in detta diversa occasione ha svolto il suo ministero difensivo), “### di un dovere imposto dalla normativa comunitaria, dunque, non costituisce errore, né può essere sindacato il tempo impiegato da ### per completare l'operazione, non essendo previsto alcun termine per siffatta operazione”. 
Né, poi, le superiori considerazioni possono diversamente orientarsi sulla scorta della documentazione offerta da parte appellata (e proveniente dall'appellante) dalla quale risulterebbe che il ricalcolo all'origine del recupero qui contestato fosse qualificato come “errore p.a.”. 
Ed infatti, premesso che il mero utilizzo del termine “errore”, in comunicazioni provenienti dalla controparte, non vale a integrare la prova della sussistenza della fattispecie giuridica nell'accezione sopra indicata e premesso, altresì, come la finalità dell'utilizzo di una locuzione di tal fatta paia poggiare - all'evidenza - sull'esigenza di preannunciare il doveroso recupero senza esiti sanzionatori a carico dell'incolpevole agricoltore (conf. nota 16.3.18, doc. 41 appellato), deve ribadirsi come la valutazione complessiva della citata normativa di riferimento, comunitaria e nazionale, in ordine alle modalità, ai tempi previsti per l'erogazione e per i ricalcoli in riduzione, così come per i recuperi degli indebiti versati, escluda la sussistenza dell'errore dell'### Detta lettura appare del tutto coerente con il complesso normativo sopra esaminato, connotato dall'obbligatorietà dei controlli per evitare il superamento del plafond e dall'assenza di un termine per compiere la rettifica dei diritti (a differenza di quanto previsto in tema di termini perentori per effettuare il pagamento dei contributi agli agricoltori), con conseguente valutazione di sussistenza di un sistema dinamico di attribuzione dei titoli (correlato ai massimali ed all'esigenza di dare prioritaria soddisfazione ad alcune categorie privilegiate), e tale da escludere la ravvisabilità (e comunque la prova, da fornirsi in capo alla ditta attrice che vuol far valere la situazione impeditiva del recupero) della sussistenza di un errore colpevole. 
Né, infine, l'indicata ricostruzione risulta impedita dalle contrarie ricostruzioni articolate da parte appellata nelle sue difese, proprio a commento dei precedenti già espressi da questa ### e sulla cui scorta la riduzione operata nel caso oggetto del presente contenzioso, si collocherebbe al di fuori del perimetro della “riduzione lineare” di cui alla normativa sopra invocata e ciò sul presupposto che il ricalcolo in riduzione del 27,5%, operato da ### e comunicato con circolare 4 ottobre 2017, sia avvenuto con riduzione in numero e non in valore solo per i titoli “anti abbandono terre” e “compensazione di svantaggi specifici” rilasciati a carico della riserva nazionale e, quindi, non creando la provvista necessaria a carico di tutti i titoli compresi nel pagamento di base, come invece sarebbe previsto dalla normativa richiamata. 
Tali considerazioni risultano, da un lato, inammissibili poiché integrano un'eccezione attinente alla qualificazione del ricalcolo (non contestato nella sua legittimità) e, dall'altro, infondate, poiché espresse in assenza di impugnazione e contestazione della circolare ### 75117 del 4.10.2017, ove espressamente veniva comunicato che, dovendo utilizzare la riserva prioritariamente per soddisfare le categorie privilegiate di giovane e nuovo agricoltore, si era dovuto procedere ad una riduzione del 27,5% dei titoli da riserva per le fattispecie ‘abbandono terre' e ‘compensazione di vantaggi specifici' che “possono essere soddisfatte nei limiti del plafond residuo”. 
Conclusivamente ritiene la ### che, valutata l'insussistenza dell'errore della PA e documentato l'espletamento (non contestato da parte appellata) di legittima e doverosa attività di ricalcolo della misura dell'aiuto riconoscibile all'azienda agricola, non sussiste il presupposto per invocare l'applicazione del terzo comma dell'art. 7 Regolamento n. 809/2014, operando - invece - l'obbligo restitutorio di cui al primo comma della norma citata. 
La ritenuta insussistenza del primo dei presupposti per l'operatività dell'eccezione di cui al comma 3 (rispetto alla regola generale dell'obbligo restitutorio di cui al comma 1) esime la ### dal dover valutare la sussistenza del secondo presupposto di cui all'invocata eccezione, peraltro ugualmente insussistente in fatto. 
Ciò in quanto, da un lato, la possibilità ed i meccanismi sottesi all'eventualità di riduzione lineare erano stati comunicati agli agricoltori già con la circolare ### del 2015 (conf. sul punto ancora la sentenza n. 2635/21 di questa ### già sopra richiamata) e, dall'altro “la diligenza qualificata, che è richiesta a chi svolge attività imprenditoriale e che si determina a richiedere l'erogazione di contributi pubblici - nella specie, comunitari - impone all'interessato di conoscere e di informarsi circa le modalità e le condizioni che regolano l'erogazione e la revoca degli stessi; trattasi di limite al principio del legittimo affidamento - immanente anche nell'ordinamento comunitario - tale che il beneficiario di contributi indebiti può contestarne l'irripetibilità solo a condizione che, a sua volta, abbia agito secondo la diligenza qualificata e la buona fede richiesta dal caso concreto” (conf. Tribunale Torino 277/22, parimenti resa in subiecta materia, oggetto di dibattito anche nella presente sede ###giudizio dall'appellante e ben conosciuta dal difensore di parte appellata, che anche in detta diversa occasione ha svolto il suo ministero difensivo). 
Il tutto, peraltro, in conformità alla lettura che della diligenza dell'agricoltore e dei limiti ### di tutela del suo legittimo affidamento è stata resa dalla ### di ### (sentenza in data ###, nella causa C- 684/13, che si è pronunciata in tema di sostegno in favore degli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in relazione all'art. 73 quarto comma ### CE 796/2004, la cui formulazione era pressocché identica a quella dell'art. 7 par. 3 REG. 809/2014). 
Alle superiori considerazioni consegue, pertanto, l'accoglimento del proposto appello e, per l'effetto e assorbite le ulteriori questioni, in riforma dell'appellata sentenza, il rigetto delle domande originariamente proposte dalla ### nei confronti della ### Il naturale effetto restitutorio della presente pronuncia non può portare all'adozione della condanna restitutoria (come richiesto in conclusioni da parte appellante) in mancanza di puntuale prova dell'avvenuto pagamento delle somme portate dalla sentenza di primo grado, qui riformata. 
Quanto alle spese di lite, la novità delle questioni trattate e l'esistenza di contrapposti orientamenti nella giurisprudenza di merito, come invocati dalla stessa parte appellante nel capitolo conclusivo del proprio atto di appello, fondano ex art. 92, 2° comma, c.p.c.  la compensazione integrale delle stesse per entrambi i gradi di giudizio.  P.Q.M.  ### d'### di ### definitivamente pronunciando, così dispone: 1. In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 3388/2020 del Tribunale di ### rigetta la domanda proposta dalla ### nei confronti della ### 2. Compensa tra le parti le spese di lite. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio in data #### est ### n. 262/2021

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