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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sentenza n. 2415/2022 del 31-05-2022

N. 2877/2016 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'#### d'### di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### d'### dott. ### dott. ### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. R.G. 2877/2016, vertente tra ### (C.F. ###), rapp.ta e difesa dall'Avv.to ### elettivamente dom.ta presso lo studio del proprio difensore, in ### alla ### 279; appellante e ### (C.F. ###), rapp.to e difeso dagli Avv.ti ### e ### elettivamente dom.to presso lo studio dei propri difensori in Napoli, ### n. 21; appellato ### Per parte appellante: come da note di trattazione scritta; Per parte appellata: come da note di trattazione scritta.  RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Premessa sistematica La risoluzione della presente vertenza richiede breve ricostruzione delle vicende che hanno interessato le parti in causa, tenuto conto, nondimeno, delle allegazioni delle stesse e della produzione offerta, non sempre completa. 
Ebbene, dall'esame dell'atto di appello si ricava che parte appellata, in data ###, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino il coniuge, attuale appellante, per chiedere lo scioglimento della comunione di un appartamento (sito in ### Via prima traversa, ### n. 38/B), acquistato prima del matrimonio ed adibito a casa coniugale. 
In quel giudizio parte convenuta, in via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento della sua esclusiva proprietà del bene, per averlo acquistato con denaro proprio, prima del matrimonio; deduceva inoltre che, con scrittura del 21.5.2003, il Sig. ### si era obbligato a trasferire la quota del 50% dell'immobile senza compenso alcuno. 
Parte convenuta, per come allegato nell'appello, chiedeva emettersi una pronuncia di accertamento della proprietà esclusiva del bene nonché di accertamento della natura obbligatoria della scrittura con la quale, appunto, il ### si obbligava al trasferimento quota del 50% dell'immobile e senza compenso. 
Nell'impugnazione si legge anche che, il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 160/2006, dichiarava inammissibile la domanda di divisione, rilevando che la stessa, in quanto avente ad oggetto la casa coniugale, non potesse aver luogo prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione; dichiarava, altresì, inammissibili le domande riconvenzionali, stante la loro tardiva proposizione. 
Avverso questa statuizione l'attuale appellato proponeva impugnazione e la ### d'### di Napoli, nel giudizio n. 3187/2006, con sentenza non definitiva del 4.03.2010, riformava la sentenza di primo grado, rilevando che l'immobile era stato acquistato prima del matrimonio in regime di comunione ordinaria e quindi non rientrava nella comunione legale. 
Sempre nell'appello si evidenzia che ### instaurava autonomo giudizio e conveniva ### innanzi al Tribunale di Avellino, proponendo le medesime domande dichiarate inammissibili con sentenza n. 160/06. 
Parte attrice, in particolare, chiedeva “accertare e dichiarare che gli immobili siti in #### n.38/B, piano primo, di tre vani ed accessori nonché il locale garage al piano interrato di circa mq.22, … appartengono in via esclusiva alla sig.ra ### per averli acquistati interamente con danaro proprio prima del matrimonio ed accertata e dichiarata la natura obbligatoria, nonché il carattere negoziale dei patti sanciti dalle parti con scrittura privata sottoscritta in data ###, emettersi sentenza costitutiva del trasferimento della quota parte del 50% degli immobili anzidetti, oggi ancora in capo a ### all'istante ### con ogni altra consequenziale e pertinente statuizione di legge”. 
Il procedimento veniva iscritto al n. 4420/2012; si costituiva in giudizio ### contestando l'avverso dedotto. 
Per come allegato nell'impugnazione, l'originario giudizio di appello (come accennato, iscritto al n. 3187/2006) si concludeva con la pronuncia n. 1036/2013, con la quale, la ### tra l'altro, assegnava il bene a ### avendo questi fatto richiesta in comparsa conclusionale. 
Questa pronuncia veniva impugnata con ricorso per cassazione. 
Nelle more, il Tribunale, con l'impugnata sentenza, ha dichiarato le domande inammissibili, per l'esistenza di un precedente giudicato, rappresentato dalla sentenza non definitiva 1649/2010, resa dalla ### d'### di Napoli in data ###.  ### ha censurato la sentenza impugnata deducendo l'errata valutazione da parte del giudice di primo grado in ordine alla formazione del giudicato relativamente alle domande proposte. 
Nel corso del giudizio è stata prodotta sentenza resa dalla ### (n. 15926 del 13.6.2019) a seguito dell'impugnazione promossa da ### avverso la pronuncia 1036/2013 della ### d'### di Napoli.  2. Il merito ### si reputa non possa essere accolto, anche se va integrata la motivazione del Giudice di prime cure. 
Ed infatti, “in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (in tal senso Cass. Sez. 3, n. 20652 del 25/09/2009). 
Parte appellante ha dedotto che la ### d'appello, nel giudizio n. 3187/2006 R.G. e con la sentenza non definitiva n. 1649/2010, si sarebbe limitata a dichiarare ammissibile la domanda di divisione avente ad oggetto l'immobile in regime di comunione ordinaria; statuizione, quest'ultima, che non avrebbe precluso la possibilità di accertare la sussistenza, in capo alla parte appellata, dell'obbligo contrattualmente assunto di trasferire la quota del 50% della proprietà dell'immobile, nonché, comunque, della proprietà esclusiva del bene in capo all'appellante. 
Tali conclusioni non possono essere condivise ed in ogni caso non possono condurre a risultato sperato dall'istante. 
Non si ignora il principio a tenore del quale la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata; essa, pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio (cfr. Cass. Sez. VI - ###., 16/04/2019, n. 10641). 
Ma nella specie va precisato che, all'esame delle stesse domande, osta l'accertamento, comunque compiuto e non più oggetto di rivisitazione, in ordine alla natura comune del bene. 
Ed in ragione della pronuncia resa dalla ### pure regolante il rapporto in esame, e naturalmente non più oggetto di valutazione, si è comunque formato il giudicato sul detto rapporto (quantomeno per le questioni che qui interessano, stante il rinvio operato dalla ### per altri motivi inerenti ai frutti ed alle spese del giudizio di divisione). 
Va subito chiarito che, si reputa, l'indicata pronuncia, in ragione degli effetti che produce nell'intestato giudizio, è esaminabile d'ufficio. 
Vale richiamare il principio generale a tenore del quale, nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto (Cass. civ.  lavoro Ord., 21/04/2022, n. 12754). 
Peraltro, e solo per completezza, stante la rilevanza autonoma di quanto appena detto, si evidenzia che la sentenza è stata emessa in data ### ed è stata prodotta in data ###, a fronte del rinvio dell'udienza del 24.5.2019 alla successiva del 13.3.2020 (a sua volta rinviata d'ufficio).  ### i giudici di legittimità, la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la l. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione (come noto, quest'ultima parte è stata espunta con le modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con L. n. 134 del 2012), purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo (cfr. Cass. civ. Sez. ###., 10/05/2019, n. 12574). 
Ciò posto, appare utile riportare passo motivazionale della citata sentenza del 13.6.2019, 15926: “5. Con il quinto motivo di ricorso, viene dedotta la violazione dell'art. 295 c.p.c., per non avere la corte territoriale disposto la sospensione del giudizio di divisione in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto il trasferimento coattivo della metà indivisa del bene ex art. 2932 c.c., introdotto dopo che il giudice di primo grado, con sentenza irrevocabile, aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale, avente identico petitum e causa petendi. 
Deduce la ricorrente la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio avente ad oggetto il trasferimento coattivo della quota del 50% ed il giudizio di divisione, in quanto l'eventuale pronuncia di sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., farebbe cessare la materia del contendere del giudizio di divisione, sicché sarebbe errato ancorare la prosecuzione del giudizio a ragioni di speditezza processuale.  5.1 Il motivo non è fondato, ma la motivazione deve essere corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c..  5.2 Occorre prendere le mosse dalla natura e dalla struttura speciale del giudizio di divisione, articolata in modo da consentire che, qualora l'attore non chieda il preventivo accertamento del suo diritto e, comunque, non sorgano contestazioni, si proceda alle operazioni divisionali in virtù di semplice ordinanza, salva la possibilità di contestazioni, nel corso ulteriore del processo, sui diritti delle parti. 
La legge prevede, infatti, la duplice ipotesi di pronuncia sulla domanda di divisione, mediante sentenza, qualora sorgano contestazioni sul diritto alla divisione, e di pronuncia mediante ordinanza, nel caso contrario….  …Nel contesto del processo civile attuale, anche il processo divisorio non è immune da preclusioni, come del resto affermato da S.U. n. 14109/06 con riferimento a quelle dell'art.  167 c.p.c.. Nella citata sentenza, si afferma che le peculiarità del giudizio divisorio (nel senso che esso non deve necessariamente concludersi con una sentenza, ove le parti trovino l'accordo sul progetto di divisione), in mancanza di una norma ad hoc, non sono sufficienti da sole a giustificare una deroga alle preclusioni tipiche in tema di svolgimento di un normale giudizio contenzioso. 
Nè, per superare tali preclusioni, le ### ammettono che si possa fare ricorso alla figura dell'accertamento incidentale. 
A prescindere, infatti, dalla configurabilità come questione pregiudiziale di un accertamento diretto ad ampliare l'oggetto del giudizio di divisione, è da dimostrare che l'accertamento incidentale non sia soggetto alle preclusioni di cui alla L. n. 353 del 1990….  ...il giudizio di divisione si compone di una fase dichiarativa, avente ad oggetto l'accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento, e di una esecutiva, volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune. 
Con riferimento alla prima fase, l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 785 c.p.c., disponga la divisione, al pari della sentenza che, in base all'ultimo inciso della menzionata disposizione, statuisca in maniera espressa sul diritto allo scioglimento della comunione, ancorchè non possieda efficacia di giudicato, preclude un diverso accertamento in altra sede ###quanto la non contestazione attribuisce all'esito finale del procedimento, che si concluda con l'ordinanza non impugnabile ex art. 789 c.p.c., comma 3, la medesima stabilità del giudicato sul diritto allo scioglimento della comunione pronunciato con sentenza (Cassazione civile sez. II, 07/02/2018, n. 2951). 
Ne consegue che è precluso un diverso accertamento in altra sede giudiziale, successivo alla domanda di divisione, nell'ambito della quale vanno proposte le contestazioni al diritto di divisione, e ciò non in base all'efficacia di giudicato che non può attribuirsi all'ordinanza che dispone la divisione in assenza di contestazioni - ma in quanto la non contestazione attribuisce all'esito finale del procedimento la medesima stabilità del giudicato sul diritto allo scioglimento della comunione pronunciato con sentenza. 
Ne consegue che, se le parti del processo divisorio non contestano in esso il diritto alla divisione, questa ha luogo nelle forme di legge senza che né in tale processo (si concluda esso con ordinanza o con sentenza) né in altro separato giudizio, avente natura dichiarativa, sia più retrattabile. 
Tale preclusione, di tipo "causale", che discende dalla non contestazione non dà luogo al giudicato ma alla stabilità della divisione. 
Del resto, il processo di esecuzione è solo occasionalmente connotato da incidenti dichiarativi, che in quanto tali richiedono la sentenza, nelle ipotesi previste dall'art. 785 c.p.c., u.p., art. 787 cpv. c.p.c. e art. 789 c.p.c., comma 2, u.p., con la conseguenza che, conseguita la stabilità per la mancata previa contestazione ex art. 785 c.p.c., il diritto alla divisione non può più essere rimesso in discussione neppure in un separato giudizio dichiarativo.  5.3 In applicazione di tali principi, venendo al caso di specie, il giudizio di divisione non doveva essere sospeso in attesa della definizione della causa, promossa dalla L. avente ad oggetto il trasferimento della quota del 50% dell'immobile intestato al M., trattandosi di domanda che andava proposta nell'ambito del giudizio di divisione, e che la L. aveva proposto ma era stata dichiarata inammissibile. 
La successiva riproposizione è preclusa non già dal giudicato ma dalla stabilità della divisione, per la mancanza di contestazioni. 
Ne consegue che, conseguita la stabilità della decisione, il diritto alla divisione non può più essere rimesso in discussione neppure in un separato giudizio dichiarativo, e, pertanto, non sussiste alcuna pregiudizialità del successivo giudizio proposto dalla L.  rispetto al giudizio di divisione”. 
Dunque, come anche in parte rilevato dal giudice di primo grado (seppure con richiami non sempre condivisibili al giudicato), il giudizio in questione ha ad oggetto il medesimo rapporto giuridico accertato, in sede ###sentenza n. 1649/2010 e poi con sentenza n. 1036/2013, vale a dire la comproprietà dell'immobile tra ### e ### per cui l'accertamento della sussistenza, tra le odierne parti del giudizio, di una situazione iniziale di comunione ordinaria, preclude, quale logica conseguenza, che vi possa essere, da un lato, una nuova pronuncia dichiarativa della proprietà esclusiva del bene in capo alla parte appellante e, dall'altro, una pronuncia costituiva volta al trasferimento della quota del 50% della proprietà dell'immobile oggetto di causa. 
In altri termini - ci si ripete - è proprio la stabilità connessa sia alla sentenza non definitiva n. 1649/2010 (sull'ammissibilità della divisione), sia alla decisione definitiva n. 1036/2013, della ### d'### di Napoli (che ha disposto l'assegnazione dell'immobile in capo a ### circostanza allegata dallo stesso appellante e riportata nella pronuncia della ### di Cassazione), che preclude l'accoglimento di entrambe le richieste attrici. 
Ma in ogni caso e comunque, va aggiunto che la ### con la più volte citata pronuncia (15926/2019), ha anche rigettato il motivo con il quale è stata censurata “la violazione o falsa applicazione dell'art. 720 c.c., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, cpc, per avere la corte territoriale disposto l'assegnazione dell'immobile a ### nonostante la richiesta fosse stata tardivamente proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni e dopo che il medesimo aveva richiesto la vendita del bene all'incanto” (primo motivo di ricorso). 
Orbene, quale ulteriore, ed autonomo motivo di reiezione, come già peraltro accennato, va detto che il rigetto, da parte della ### dei suddetti motivi (inerenti alla richiesta di sospensione ed all'assegnazione), consacra il passaggio in giudicato delle relative statuizioni contenute della sentenza impugnata in quel giudizio (appunto, divisione ed assegnazione), per cui, ferme ed immutabili le statuizioni e le argomentazioni contenute della pronuncia della ### di Cassazione, non può che essere confermata l'inammissibilità, per altro verso, delle richieste di parte appellante (accertamento della proprietà esclusiva; pronuncia costitutiva del trasferimento della quota del 50% della proprietà dell'immobile). 
E va aggiunto che il vincolo del giudicato esterno presuppone che le cause, tra le stesse parti, abbiano ad oggetto un medesimo titolo negoziale od un medesimo rapporto giuridico ed una di esse sia stata definita con sentenza passata in giudicato: in tal caso, infatti, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo (Cass. civ. Sez. III, 23/10/2018, n. 26704). 
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, autonomamente e complessivamente considerati, l'appello va disatteso. 
Non occorre esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n. 12002; Cass. Sez. ### 08-05-2014, n. 9936).  3. Le spese Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.  P.Q.M.  ### d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata n 1061/2016, emessa dal Tribunale di Avellino nel procedimento 4420/2012, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: i rigetta l'appello; i condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da parte appellata, che liquida in ### oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, iva e c.p.a. come legge; i dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. 
Così deciso, in Napoli, in data ###.  ### estensore dott. ### dott. ### d'### n. 2877/2016

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