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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sentenza n. 2845/2022 del 21-06-2022

principi giuridici

In tema di adempimento dell'obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere eseguita non impone alla parte adempiente l'obbligo di costituire in mora la controparte ex art. 1454 c.c. ovvero di far ricorso al giudice per la fissazione di un termine per adempiere, potendo essere sufficiente, in relazione alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza.

La transazione che presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo ha efficacia novativa, dando luogo ad un nuovo rapporto costitutivo di una autonoma obbligazione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Esigibilità del Credito e Valore Probatorio della Transazione: Un'Analisi della Pronuncia


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma di denaro derivante da un atto di transazione. La vicenda, in sintesi, riguarda un pregresso rapporto obbligatorio, scaturito da un contratto preliminare di compravendita immobiliare e da una successiva azione revocatoria. Le parti, al fine di dirimere la controversia, avevano stipulato un accordo transattivo, prevedendo un pagamento rateale con una clausola che rimandava a un successivo incontro la definizione delle modalità di estinzione del debito residuo.
Il Tribunale, in primo grado, aveva rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. I giudici avevano ritenuto che, pur non essendosi tenuto l'incontro previsto per definire le modalità di pagamento del residuo, si fosse perfezionato un accordo tacito tra le parti per la prosecuzione della rateizzazione. In subordine, il Tribunale aveva richiamato il principio generale di cui all'art. 1183 del codice civile, secondo cui, in mancanza di un termine stabilito per l'adempimento, il creditore può esigere immediatamente la prestazione.
La Corte d'Appello, investita della questione, ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l'appello. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che, a seguito del mancato incontro tra le parti per la definizione delle modalità di pagamento del debito residuo, l'obbligazione fosse divenuta immediatamente esigibile ai sensi del primo comma dell'art. 1183 c.c.. La Corte ha sottolineato come fosse trascorso un lasso di tempo considerevole tra la conclusione dell'accordo transattivo e la proposizione del ricorso monitorio, tale da superare ogni limite di normale tolleranza e da giustificare la richiesta di pagamento immediato, senza necessità di preventiva messa in mora o di fissazione giudiziale di un termine.
Inoltre, la Corte d'Appello ha ribadito l'efficacia novativa della transazione, che ha determinato la sostituzione del rapporto obbligatorio originario con una nuova obbligazione di pagamento. Di conseguenza, le vicende relative al rapporto sottostante, costituito dal contratto preliminare di vendita, non potevano assumere rilevanza nella fattispecie, essendo state integralmente superate dal contenuto novativo del contratto di transazione. La Corte ha quindi riconosciuto la validità del titolo su cui si fondava la pretesa creditoria.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI -###- così composta: dott. ### dott. ### dott. ### ausiliario ### riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 4012 del R.G.A.C. dell'anno 2017, riservata in decisione all'udienza collegiale del 3 novembre 2021, vertente tra ### codice fiscale ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### codice fiscale ###, e con lo stesso elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### in Napoli, ### D'### n. 18, come da procura in atti appellante e ### codice fiscale ###, rappresentato e difeso, dall'avv.  ### codice fiscale ###, ed elettivamente domiciliat #######, ####, come da procura in atti appellato nonché ### codice fiscale ### appellato contumace ### appello avverso la sentenza n. 117/2017 dell'11 gennaio 2017 resa dal Tribunale di ### e pubblicata il 13 gennaio 2017 ### l'appellante: “a) in rito, dichiarare l'ammissibilità del proposto appello a norma degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; b) nel merito in accoglimento del proposto appello, riformare sui capi e parti impugnati la sentenza oggetto di gravame n. 117/2017 emessa dal Tribunale di ### G.U. dott. ### de ### depositata in cancelleria in data 013-01-2017 rep.  170/2017 nel giudizio R.G. n. 2061/2014 non notificata per i motivi di cui innanzi e violazione degli artt. 1183, 1326, 1454 e 1988 cc modificando la stessa nel senso sopra prospettato e per l'effetto: - revocare il D.I. n. 86/14 emesso dal ### del Tribunale di ### in data ### e depositato il ### in quanto nullo, inesistente, inammissibile ed infondato per carenza dei presupposti di cui all'art. 633, s.s. c.p.c. per le motivazioni ampiamente supra esposte; - in caso di accoglimento della domanda attorea dichiarare tenuto e condannare il sig. ### a tenere indenne e manlevare la sig. ### da ogni e qualsiasi pretesa da parte del sig. ### condannando lo stesso al pagamento di quanto a quest'ultimo eventualmente dovuto a qualsiasi, titolo, diritto o ragione. Sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio stante la pregiudizialità con il pendente processo penale. Dichiarare tenuta e condannare parte opposta al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio”. 
Per l'appellato ### “rigettare il gravame proposto dalla ### avverso la sentenza nr. 117 emessa il 13 gennaio 2017 dal Tribunale di ### siccome inammissibile, improcedibile ed infondato sia in fatto che in diritto, condannandola altresì, sussistendone le condizioni di cui all'art. 96 cod. proc. civ., al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta equa, denegando, altresì, l'altrui richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della impugnata sentenza. In via gradata, chiede che sia stabilito un termine per l'adempimento della prestazione di che trattasi. Le spese del grado seguano la soccombenza con distrazione”.  ### 1 - Con atto di citazione notificato il ###, ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 86/2014, depositato il ###, con cui il Tribunale di ### le aveva ingiunto di pagare, in favore di ### la somma di ### oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura liquidate in ### oltre CPA ed ### 1.1 - Il ricorso per decreto ingiuntivo si fondava su un atto di transazione sottoscritto dalle parti il ###, con cui le stesse avevano posto fine alla controversia giudiziaria R.G. 3419/2006 tra loro pendente avanti il Tribunale di ### Il procedimento transatto era stato introdotto da ### al fine di ottenere la revocatoria del contratto di compravendita con cui ### aveva alienato a ### un immobile che aveva precedentemente promesso in vendita al ### e per il quale quest'ultimo aveva già corrisposto alla promittente venditrice l'importo di ### a titolo di acconto sul prezzo. In virtù della suddetta transazione la ### si obbligava a corrispondere al ### la somma di ### mediante pagamenti rateali di ### mille al mese a decorrere dal 30/11/2009 e fino al 30/10/2010, data in cui le parti si sarebbero incontrate per stabilire le modalità di pagamento del debito residuo.  1.2 - A fondamento dell'opposizione, ### deduceva l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., essendo stato, il decreto ingiuntivo, emesso in difetto del requisito dell'esigibilità, atteso che, dopo il pagamento delle rate concordate, le parti non si erano più incontrate per stabilire le ulteriori modalità di pagamento del residuo debito di ### Affermava l'insussistenza del credito, non essendo stata fornita dalla controparte alcuna prova del rapporto obbligatorio sottostante. Assumeva che la scrittura transattiva, depositata agli atti del giudizio monitorio, non costituiva prova scritta del rapporto sostanziale in virtù del quale sarebbe sorta l'obbligazione di pagamento. Deduceva che il rapporto sostanziale si fondava su un preliminare di compravendita a cui essa opponente era rimasta sostanzialmente estranea. Chiamava, quindi, in causa il di lei genitore, ### dal quale pretendeva di essere manlevata e garantita e che, ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace.  2 - Si costituiva in giudizio ### il quale deduceva l'infondatezza dell'avversa opposizione e l'esigibilità del credito. Affermava che ### si era resa inadempiente, così decadendo dal beneficio del termine. Assumeva di aver fornito idonea prova scritta della sussistenza del credito e chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.  3 - Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il Tribunale di ### riservava la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti. 
Con sentenza n. 117/2017, il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo 86/2014, condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opposto, con attribuzione al difensore antistatario.   3.1 - Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i seguenti rilievi: 1) la tesi dell'opponente, relativa all'inesigibilità del credito per il periodo successivo al 30/10/2010, non può essere accolta. Infatti, pur non essendoci stato alcun incontro tra le parti per stabilire le modalità di pagamento del debito residuo, cosi come previsto dall'accordo transattivo, si è comunque perfezionato un accordo tacito tra le parti per la prosecuzione della rateizzazione secondo le modalità già concordate. 2) Con missiva dell'1/12/2010 il difensore della opponente ha formulato la proposta di estinzione del debito mediante la corresponsione di pagamenti rateali mensili di ### mille ciascuno. Detti pagamenti sono stati effettuati in favore del ### fino a gennaio 2011 e sono stati, da quest'ultimo, accettati. 3) Dall'accettazione dei suddetti pagamenti si desume la formazione di un accordo tacito tra le parti cui la ### dopo l'ultimo versamento del dicembre 2011, non ha più ottemperato. 4) ### consente di ritenere che il debitore sia decaduto dal beneficio del termine, con conseguente diritto del creditore ad esigere immediatamente l'intera prestazione, così come pattuito tra le parti nella scrittura transattiva del 14/10/2009. 5) Pur volendo escludere la formazione dell'accordo tacito tra le parti, l'esigibilità del credito azionato dal ### va, comunque, affermata sulla base del principio espresso dall'art. 1183 c.c., per il quale, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. 6) In caso di mancata pattuizione del termine per l'adempimento dell'obbligazione, il giudice, anche se il creditore non ha proposto un'istanza di fissazione del termine, può ritenere che si sia verificato un inadempimento ove reputi che il ritardo del debitore sia incompatibile con la natura della prestazione e riveli, perciò, la volontà di non adempiere. 7) Nel caso di specie, deve ritenersi superato -valutato il tempo trascorso dal momento della conclusione dell'accordo ad oggiogni limite di normale tolleranza e, quindi, concludersi per l'attualità dell'obbligo di pagamento senza la necessità di fissazione di apposito termine da parte del giudice.  8) Nel corso del giudizio è stato provato il rapporto obbligatorio sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo. Difatti, il titolo per il pagamento delle somme richieste dall'opposto è costituito dalla transazione del 14/10/2009. La sottoscrizione non è stata disconosciuta dall'opponente e costituisce una ricognizione di debito che, come tale, determina un'inversione dell'onere della prova, facendo sorgere a carico di chi ha effettuato la ricognizione l'onere di allegare e dimostrare l'inesistenza del rapporto sottostante, allegazione e prova che, nel caso di specie, non sono state fornite dall'opponente. 9) Non rileva la tesi dell'opponente circa la riconducibilità del rapporto sottostante al padre, ### che si era obbligato, in solido con la figlia, nel preliminare di compravendita. Infatti, il titolo del credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo è costituito dall'accordo transattivo intervenuto tra ### ed ### che ha natura novativa e rispetto al quale il terzo chiamato in causa deve ritenersi del tutto estraneo.  4 - Avverso detta sentenza, ### ha proposto appello con contestuale istanza di sospensione della provvisoria esecuzione; istanza che è stata disattesa da questa Corte con ordinanza del 21-23 febbraio 2018. Ha resistito ### eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'avverso appello. ### non si è costituito, per tanto se ne deve dichiarare la contumacia.  5 - All'udienza del 3/11/2021, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.  MOTIVI DELLA DECISIONE 6 - Deve essere disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., proposta da ### con la comparsa di costituzione. 
Infatti, secondo il consolidato disposto della Corte di Cassazione, il requisito codicistico in esame “deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure e alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione” (Cass. civ. sent. n. 1164/2017). 
Pertanto non va dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. quando (come nel caso di specie) dalla lettura complessiva dell'atto sia possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado.  7 - Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto l'esigibilità del credito azionato. 
Sotto un primo profilo, afferma che le parti avevano “congiuntamente procrastinato ad un successivo incontro la determinazione dei modi e tempi dell'adempimento”; ragion per cui -in difetto di tale “incontro” o di una formale messa in mora da parte del creditore ex art. 1454 c.c.- il credito non poteva considerarsi esigibile ed essere immediatamente richiesto in pagamento dall'opposto; infatti, il tempo dell'adempimento doveva essere rimesso alla “determinazione del giudice”. Deduce che, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi del secondo comma dell'art. 1183 c.c. e non quella del primo comma che disciplina la diversa ipotesi in cui le parti non abbiano fissato un termine per l'adempimento.  7.1 - Sotto un ulteriore profilo, la ### censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ritiene raggiunto un accordo tacito sulla ulteriore rateizzazione del residuo credito. Afferma che “l'incameramento” da parte del ### dell'importo di 1.000,00 ### -pagato dalla ### a seguito della proposta formulata dal difensore della stessa, in data ###, di estinguere il debito mediante il pagamento di rate mensili di ### ciascunanon può “ritenersi quale manifestazione univoca della accettazione” del contenuto della proposta; accettazione che doveva risultare “espressa”. 
Deduce che, quand'anche si volesse ritenere raggiunto l'accordo sull'ulteriore rateizzazione, al detto accordo dovrebbe riconoscersi “carattere novativo” rispetto a quanto concordato nella scrittura transattiva, con la conseguenza che la previsione di decadenza dal beneficio della rateizzazione in caso di omesso pagamento anche di una sola rata, contenuta nella scrittura transattiva, non potrebbe più trovare applicazione perché non ribadita con il nuovo accordo di rateizzazione “novativo”. 
Assume che, in ogni caso, la “proposta” di rateizzazione contenuta nella missiva del difensore della opponente non reca la sottoscrizione della ### e, per tanto, risulta priva di rilevanza giuridica perché non è riconducibile all'opponente.  8 - Il motivo non è fondato. 
Dall'atto di transazione depositato in giudizio emerge che i paciscenti avevano convenuto che il pagamento della somma di ### (oggetto dell'accordo transattivo) dovesse avvenire con le seguenti modalità: “### al mese a decorrere dal 30 novembre 2009 al 30 ottobre 2010, data in cui le parti si incontreranno per stabilire le modalità di pagamento del debito residuo”. 
Risulta pacifico tra le parti che il ### il suddettoincontro non si è tenuto e, per tanto, non sono mai state stabilite le modalità di pagamento del residuo debito di ### Ragion per cui, a far data dall'1/11/2010, l'obbligazione di pagamento è rimasta senza un termine per adempiere. 
Nel caso di specie ricorre, quindi, l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 1183 c.c. per cui, in difetto di fissazione negoziale del termine per l'adempimento, l'obbligazione è immediatamente esigibile. Non trova, invece, applicazione il secondo comma del suddetto articolo che disciplina le ipotesi in cui sia prevista la rimessione del termine alla volontà del debitore o del creditore. 
Orbene, in tema di adempimento dell'obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non impone alla parte adempiente l'obbligo di costituire in mora la controparte ex art. 1454 c.c. ovvero di far ricorso al giudice per la fissazione di un termine per adempiere. Infatti, in relazione alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, può essere sufficiente che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza (Cass. n. 1149/2003; n. 14243/2020; Cass. n. 16447/2021). Nel caso di specie -tenuto conto della natura del rapporto negoziale per cui è giudizio, finalizzato a porre fine ad una lite già da tempo insorta tra le partisi deve ritenere che tra la data di conclusione del contratto di transazione (14/10/2009) e quella di deposito del ricorso monitorio (17/11/2013) fosse decorso un consistente lasso di tempo (oltre quattro anni) tale da far ritenere superato ogni limite di normale tolleranza e da giustificare, quindi, la proposizione della domanda di pagamento, senza la necessità di preventiva messa in mora del debitore o di fissazione giudiziale di un termine.  ### profilo di censura, inerente il raggiungimento di un accordo tacito sulla ulteriore rateizzazione del residuo credito, deve ritenersi assorbito.  9 - Con il secondo motivo di appello, ### si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto che l'opponente avesse fornito prova della sussistenza del credito azionato con il ricorso per ingiunzione di pagamento. 
Ribadisce quanto già dedotto in primo grado sulla circostanza che la scrittura transattiva del 14/10/2009 non costituisce prova del credito in quanto il rapporto sottostante -relativo ad un contratto preliminare di venditaera intercorso unicamente tra ### e ### rapporto, quest'ultimo, a cui l'opponente era rimasta estranea, non avendo mai incamerato l'importo di ### versato dal ### a titolo di acconto prezzo. Poiché, dunque, il ### non ha fornito prova dell'effettivo pagamento dell'acconto prezzo ad essa opponente, non sussiste alcun obbligo di restituzione in capo alla ### Assume che il Tribunale avrebbe dovuto, quindi, accertare “il reale rapporto sostanziale e la sua esistenza”.  10 - Il motivo non coglie nel segno e non può essere accolto. 
La scrittura transattiva, su cui si fonda la domanda di pagamento in esame, ha efficacia novativa in quanto presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente (contratto preliminare di compravendita e conseguente azione revocatoria ex art. 2901 c.c., proposta dal ### quale promissario acquirente, in conseguenza della vendita del bene da parte della promittente venditrice in favore di un terzo) e quello originato dall'accordo transattivo. 
Con la suddetta scrittura le parti hanno, infatti, inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di una autonoma obbligazione di pagamento in capo alla ### tanto è vero che si sono dati esplicitamente atto che il contratto preliminare di compravendita doveva intendersi risolto, con ciò manifestando inequivocabilmente la volontà di instaurare un nuovo rapporto mediante l'estinzione di quello originario (Cass. n. 4455/2006). Quindi, l'originario “rapporto sottostante” -costituito dal contratto preliminare di vendita, asseritamente riconducibile al ### non può assumere alcuna rilevanza nella fattispecie in esame in quanto integralmente sostituito dal contenuto novativo del contratto di transazione che prevede, in capo alla ### l'obbligazione di pagamento dell'importo di ### in favore del ### e che, per tanto, costituisce titolo idoneo a supporto della domanda di condanna per cui è giudizio. In conseguenza del rigetto di tutti i motivi di appello la decisione del Tribunale deve essere confermata.  11 - Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, nella misura prossima ai minimi tariffari, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni esaminate sulle quali si fonda la decisione. Nulla per le spese con riguardo all'appellato contumace. 
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  la Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando sull'appello proposto da #### così provvede: - dichiara la contumacia di ### - rigetta l'appello; - condanna ### al pagamento in favore di ### delle spese processuali del grado, da distrarsi in favore del difensore antistatario, che si liquidano in ### per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa; - dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. 
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022 ### estensore ##### 

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