CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 175/2023 del 17-01-2023
principi giuridici
La convivenza more uxorio protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto, connotando nell'essenziale l'istituto del matrimonio nell'ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di "ordine pubblico italiano" ed è ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'"ordine canonico" nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale.
La convivenza more uxorio, come situazione giuridica d'ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, ed in quanto connotata da una "complessità fattuale" strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all'assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, deve qualificarsi siccome eccezione in senso stretto opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall'altro coniuge.
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testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli - sezione ### e ### - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ###ssa ###ssa ### D'### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2800/2021 del ### degli affari contenziosi, avente ad oggetto: riconoscimento di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, riservata per la decisione nella udienza collegiale del 23.3.2022 e vertente TRA ### (C.F. ###) nato il ###, a ### (NA, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. ### (C.F. ###) presso il cui indirizzo pec elettivamente domicilia#### attore E ### nata a ### di ### il 21 maggio 1975 (c.f. ###) rappresentata e difesa, come da mandato in atti dall'avv. ### (c. f. ###) presso il cui indirizzo pec elettivamente domicilia PEC: ### convenuta #### presso la Corte di Appello di Napoli interventore ex lege ### I procuratori delle parti si riportano alle rispettive conclusioni già rassegnate in atti. ###.G. chiede il rigetto della domanda. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE §1- Con atto di citazione ritualmente notificato, ### esponeva: -di aver contratto matrimonio concordatario in data 08 ottobre 1998, in ### di ####, con la convenuta ### nata a ### di ####, il ###, matrimonio regolarmente trascritto nei ### di ### del Comune di ### di ### nel registro dei matrimoni dell'### 1998, al N. 452, ###, ### A; - di aver introdotto giudizio di nullità matrimoniale presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo che, con Sentenza resa in data ###, dichiarava la nullità del suddetto matrimonio rispondendo affermativamente al dubbio concordato in limine litis: “se consti la nullità del matrimonio delle parti per i seguenti capi di nullità: esclusione della prole da parte della convenuta (can. 1101, § 2 C.D.C.)”; il Supremo Tribunale della ### ha dato esecutività alla suddetta sentenza canonica con decreto del 12.1.2021. - che avverso detta sentenza la parte convenuta, ### non costituita nel processo canonico, non proponeva appello. ###, intendendo dare esecutività civile alla suddetta sentenza del Tribunale Ecclesiastico, conveniva innanzi a questa Corte, ### per sentir accertare l'efficacia civile della stessa sentenza. La convenuta si costituiva in giudizio e si opponeva alla domanda eccependo l'insussistenza dei presupposti in considerazione della durata della convivenza matrimoniale per undici anni come emerso anche nella sentenza ecclesiastica prodotta dal ricorrente. ### generale concludeva per il rigetto della domanda. La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 23.3.2022, a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti, come indicate in epigrafe, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. -2. Passando al merito, osserva preliminarmente la Corte che costituisce jus receptum il fatto che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 64 della legge 31.5.1995 n. 218 la dichiarazione di efficacia nella ### delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai ### è rimasta regolata dall'art. 8 dell'accordo del 18 febbraio 1984 di revisione del ### del 1929 e dall'art. 4 del protocollo addizionale (resi esecutivi dalla l. 25 marzo 1985 n. 121), poiché l'art. 2 della legge 218/95 espressamente prevede che le disposizioni di tale legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore, sicché è necessaria una pronuncia di delibazione del competente Giudice italiano per dare efficacia nel territorio nazionale a tali sentenze ecclesiastiche. Nella specie, reputa la Corte che non sussistono le condizioni per il riconoscimento della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo del 29.11.2017, oggetto del presente giudizio di delibazione, poiché risultano fondati i rilievi formulati dalla difesa convenuta in merito al requisito della durata ultratriennale della convivenza. In merito alla eccepita non riconoscibilità della sentenza di nullità ecclesiastica in ragione dell'ostacolo costituito dalla preesistenza di un rapporto matrimoniale ultra-triennale, occorre premettere il quadro normativo di riferimento, che è in sostanza quello delineato dalla giurisprudenza a ### della Corte di Cassazione (sentenza 17 luglio 2014, 16379), la quale, a composizione di un pregresso contrasto giurisprudenziale, ha affermato due distinti principi di diritto: a) <<La convivenza "come coniugi" deve intendersi - secondo la ### (artt. 2, 3, 29, 30 e 31), le ### dei diritti (art. 8, paragrafo 1, della ### dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'###, come interpretate dalla ### dei diritti dell'uomo, ed il ### civile - quale elemento essenziale del "matrimonio - rapporto", che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari. In tal modo intesa, la convivenza "come coniugi", protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio "concordatario" regolarmente trascritto, connotando nell'essenziale l'istituto del matrimonio nell'ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di "ordine pubblico italiano" e, pertanto, anche in applicazione dell'art. 7 Cost., comma 1, e del principio supremo di laicità dello Stato, è ostativa - ai sensi dell'### con ### addizionale, firmato a ### il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al ### lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la ### reso esecutivo dalla L. 25 marzo 1985, n. 121, (in particolare, dell'art. 8, n. 2, lett. c, dell'### e del punto 4, lett. b, del ### addizionale), e dell'art. 797 c.p.c., comma 1, n. 7, - alla dichiarazione di efficacia nella ### delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'"ordine canonico" nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale>>. b) <<La convivenza "come coniugi" - intesa nei sensi di cui al su enunciato principio di diritto (cfr., supra, n. 3.9.) -, come situazione giuridica d'ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella ### delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, ed in quanto connotata da una "complessità fattuale" strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all'assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, deve qualificarsi siccome eccezione in senso stretto (exceptio juris) opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall'altro coniuge e, pertanto, non può essere eccepita dal pubblico ministero interveniente nel giudizio di delibazione né rilevata d'ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità - dinanzi al quale, peraltro, non può neppure essere dedotta per la prima volta -, potendo invece essere eccepita esclusivamente, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto in tale giudizio interessato a farla valere, il quale ha inoltre l'onere sia di allegare fatti e comportamenti dei coniugi specifici e rilevanti, idonei ad integrare detta situazione giuridica d'ordine pubblico, sia di dimostrarne la sussistenza in caso di contestazione mediante la deduzione di pertinenti mezzi di prova anche presuntiva. Ne consegue che il giudice della delibazione può disporre un'apposita istruzione probatoria, tenendo conto sia della complessità dei relativi accertamenti in fatto, sia del coinvolgimento di diritti, doveri e responsabilità personalissimi dei coniugi, sia del dovere di osservare in ogni caso il divieto di "riesame del merito" della sentenza canonica, espressamente imposto al giudice della deliba-zione dal punto 4, lett. b), n. 3, del ### addizionale all'### fermo restando comunque il controllo del giudice di legittimità secondo le speciali disposizioni dell'### e del ### addizionale, i normali parametri previsti dal codice di procedura civile ed i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia>>. Orbene la sentenza citata - oltre a ribadire, il principio secondo cui la convivenza, quale elemento essenziale del "matrimonio-rapporto”, non debba essersi protratta per più di tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario - individua con precisione quali siano le regole di ripartizione dell'onere della prova per cui formulata da parte del convenuto, nel giudizio di riconoscimento della sentenza di nullità, la specifica exceptio juris, dovrà ritenersi che proprio sull'attore, secondo le generali regole in materia, incomba, a sua volta, l'onere di provare circostanze impeditive della proposta eccezione. Nella fattispecie risulta accertata la eccepita convivenza ultratriennale "come coniugi" delle parti in causa quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimoniosulla base dalle circostanze di fatto acquisite nel giudizio ecclesiastico. Va rilevato, al riguardo, che l'attore, nel presente giudizio, a fronte della specifica contestazione della controparte, nulla deduce, né prova o chiede di provare sull'epoca in cui sarebbe intervenuta la cessazione di “ogni rapporto interpersonale” fra le parti. Per converso, occorre evidenziare che dalla sentenza ecclesiastica versata in atti, emerge che l'attore, nel giudizio ecclesiastico, ha ammesso che la convivenza “ è durata undici anni” ed ha aggiunto che, malgrado la scoperta dei tradimenti da parte della moglie, peraltro dalla stessa ammessi con il marito “ io ho sempre cercato di recuperare il rapporto con ### e darle fiducia anche perché pensavo che il figlio fosse nostro…ma poi quando fu chiaro che ### non era mio figlio non volli più continuare la convivenza con ### e la lasciai nel gennaio 2010” , lasciando intendere che la fine del rapporto risalirebbe ad epoca successiva alla conoscenza della reale paternità del minore ### che, evidentemente, va collocata, temporalmente, nel 2009 e, quindi, non prima del decorso di un triennio dalla celebrazione del matrimonio ( 1998). In conclusione deve ritenersi che non merita accoglimento la domanda proposta dal ### per il riconoscimento della sentenza di nullità ecclesiastica, dato l'ostacolo costituito da una convivenza delle parti “come coniugi” per un periodo certamente eccedente il triennio, così come tempestivamente eccepito dalla convenuta, in presenza del già acquisito elemento di prova (per ammissione dell'attore nel giudizio ecclesiastico) in merito all'esistenza di una convivenza coniugale per un periodo largamente eccedente il triennio, che depone per un rapporto coniugale effettivo, sentito tale dalle parti e tale apparente all'esterno (12 anni di convivenza nella stessa casa eletta a domicilio familiare, con comunione del talamo, tentativi congiunti di superamento delle crisi coniugali successivamente sopravvenute, riconoscimento dei diritti ). -3. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione diretta al procuratore di parte convenuta, avv. ### il quale ne ha formulato espressa e tempestiva richiesta P.Q.M. ### di Appello di Napoli, sezione persona e famiglia, pronunziando sulla domanda proposta con citazione dall'attore indicato in epigrafe, così provvede: a) rigetta la domanda proposta da piccirillo ### nei confronti di ### per ottenere il riconoscimento nell'ordinamento della ### della sentenza in data in data 27 maggio 2020 del Tribunale ecclesiastico regionale campano e di appello e resa esecutiva nell'ordinamento di provenienza con il decreto del Supremo Tribunale della ### con decreto del 12.1.2021 per la sua incidenza su di un rapporto qualificato da convivenza matrimoniale di durata eccedente il triennio; b) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite che liquida in ### oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione diretta al procuratore antistatario. Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 23.11.2022 ### estensore (dott.ssa ### D'#### (dott. ### RG n. 2800/2021




sintesi e commento
Riconoscimento di Sentenza Ecclesiastica di Nullità: Ostacolo della Convivenza Ultratriennale
La Corte d'Appello di Napoli si è pronunciata in merito al riconoscimento di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, sollevando questioni rilevanti in tema di delibazione di sentenze canoniche nell'ordinamento italiano.
Il procedimento trae origine dalla domanda di un soggetto che, ottenuto dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo una sentenza di nullità del proprio matrimonio concordatario, chiedeva alla Corte d'Appello di Napoli di dichiararne l'efficacia civile. La nullità era stata pronunciata per esclusione della prole da parte della moglie. La convenuta si opponeva alla domanda, eccependo l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in ragione della durata della convivenza matrimoniale, protrattasi per undici anni. Il Procuratore Generale interveniva chiedendo il rigetto della domanda.
La Corte d'Appello ha rigettato la domanda di delibazione. I giudici hanno richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha stabilito come la convivenza "come coniugi", protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto, costituisca una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di "ordine pubblico italiano". Tale situazione è ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la convivenza ultratriennale era stata accertata sulla base delle circostanze di fatto emerse nel giudizio ecclesiastico. In particolare, l'attore aveva ammesso, nel corso del giudizio canonico, che la convivenza era durata undici anni. La Corte ha sottolineato che, a fronte della specifica contestazione della controparte, l'attore non aveva dedotto né provato circostanze impeditive della proposta eccezione. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto sussistente l'ostacolo della convivenza ultratriennale, rigettando la domanda di riconoscimento della sentenza ecclesiastica.
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