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TRIBUNALE DI COMO

Sentenza n. 87/2023 del 25-01-2023

principi giuridici

In materia di responsabilità contrattuale, lo scontrino rilasciato dall'impianto automatico di distribuzione di carburante costituisce prova sufficiente dell'avvenuto rifornimento da parte dell'attore, ai fini della dimostrazione del nesso causale tra il rifornimento e il successivo malfunzionamento del veicolo.

Il produttore/fornitore di prodotti petroliferi, che non riveste la qualità di rivenditore diretto del carburante, è privo di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento danni derivante dal rifornimento di carburante avariato, proposta dall'utente nei confronti del gestore/rivenditore del distributore.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità del Gestore di Stazione di Servizio per Carburante Contaminato


La pronuncia in commento trae origine da una richiesta di risarcimento danni avanzata da un automobilista nei confronti del produttore-fornitore e del gestore-rivenditore di una stazione di servizio, a seguito di un rifornimento di carburante risultato contaminato. L'attore lamentava che, dopo aver effettuato un rifornimento di gasolio presso la stazione di servizio gestita dalla società convenuta, la sua autovettura aveva subito gravi danni al motore a causa della presenza di impurità nel carburante.
Il Tribunale ha rigettato la domanda nei confronti del produttore-fornitore, accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il giudice ha infatti rilevato che non sussisteva alcun rapporto contrattuale diretto tra l'automobilista e la società produttrice, in quanto quest'ultima si limitava a fornire il carburante al distributore, senza essere coinvolta nella vendita al dettaglio.
Diversamente, il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda nei confronti del gestore della stazione di servizio. In particolare, il giudice ha valorizzato lo scontrino rilasciato dall'impianto automatico, ritenendolo prova sufficiente dell'avvenuto rifornimento da parte dell'attore. Decisiva è risultata anche la perizia tecnica disposta nel corso del giudizio, la quale aveva accertato che il malfunzionamento del veicolo era direttamente ed esclusivamente riconducibile alla presenza nel serbatoio di un carburante inquinato da particelle solide.
In conseguenza di ciò, il Tribunale ha condannato il gestore della stazione di servizio a risarcire all'automobilista i danni materiali subiti, quantificati nel costo delle riparazioni necessarie per ripristinare il corretto funzionamento del veicolo, nonché il costo del carburante risultato inutilizzabile. È stato riconosciuto anche il risarcimento per le spese sostenute per il noleggio di un'auto sostitutiva e per l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi durante il periodo di indisponibilità del veicolo danneggiato. Sono state invece rigettate le richieste di risarcimento per i giorni di ferie fruiti e per il danno esistenziale, in quanto non adeguatamente provate.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 3035/2019 promossa da: ### (C.F. ###), difeso ed assistito dall'avv.  ### come in atti domiciliato, #### (C.F. ###),difesa ed assistita dall'avv. ### come in atti domiciliata, #### (C.F. ###), difesa ed assistita dall'avv. #### come in atti domiciliata, #### parti hanno concluso come da atti introduttivi e come da fogli inviati in via telematica all'udienza di precisazione delle conclusioni. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ### la presente vicenda da richiesta risarcitoria avanzata dall'attore ### nei confronti del produttorefornitore ( ### spa) e gestore-rivenditore (### srl) per i danni subiti sull'autovettura ### 1 di sua proprietà in data 10 settembre 2018 in seguito a rifornimento di carburante contaminato presso il distributore di gasolio ### spa in ####, gestito da ### srl .  ### sosteneva che in data ### avendo l'auto, un'autonomia di 40 Km, si recava presso la stazione di servizio ### di #### n. 93, S.P. 101 Km 1, gestita da ### dove effettuava un rifornimento di gasolio dell'importo di ### corrispondente a circa 29 litri di carburante. Poi si metteva in marcia in direzione ####, quando, all'altezza di ### il veicolo BMW iniziava a manifestare problemi di prestazione al motore, tali da costringerlo ad uscire dall'autostrada ed a richiedere l'intervento del soccorso stradale che, giunto sul luogo dell'arresto, trasportava la vettura presso l'### di ### L'### rilevava che i malfunzionamenti accusati dal veicolo dell'attore erano riconducibili alla presenza di “gasolio sporco” all'interno del serbatoio che aveva danneggiato l'impianto di alimentazione dell'autovettura. Le riparazioni all'autovettura erano preventivate dall'autofficina di ### in ### Non avendo trovato riscontro positivo le richieste di risarcimento del danno inviate a ### e al gestore del punto vendita di ### (###, ### l'attore, nel mese di ottobre 2018, depositava avanti al Tribunale di ### un ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.  ### concludeva le operazioni peritali accertando che “Le cause del malfunzionamento del veicolo sono direttamente ed esclusivamente riconducibili alla presenza nel serbatoio di un carburante inquinato da particelle ### solide, che hanno messo fuori uso il sistema di alimentazione della vettura” ( doc. n.10 fascicolo attore) e che “Il danno, inteso, come il costo richiesto dalla casa costruttrice dell'autoveicolo per la riparazione del guasto, ammonta ad ### oltre #### conveniva, come detto prima, in giudizio, ### e il gestore della stazione di servizio di ### (###, ### per sentirli condannare, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali subiti, quantificati dal CTU in ### (Iva inclusa), oltre ad ### per il noleggio di auto sostitutive e per l'utilizzo di mezzi alternativi dal giorno  ### al giorno 17.12.2019, oltre ad ### per fruizione di n. 13 giorni di ferie e, infine, ### per danno esistenziale e, così, complessivamente la somma di #### si costituiva eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda ex art. 3 D.L. n. 132/2014 e s.m.i., nonché la propria carenza di legittimazione passiva, avendo l'attore promosso una domanda di risarcimento danni di natura contrattuale; nel merito, ### contestava la fondatezza della domanda attorea, insistendo per l'integrale rigetto. 
Si costituiva, altresì, ### la quale contestava, nel merito, la fondatezza della pretesa risarcitoria del ### chiedendo il rigetto della relativa domanda. 
Si osserva preliminarmente quanto segue: 1.Improcedibilità della domanda ex art. 3 D.L. n. 132/2014. Tale eccezione non può essere accolta in quanto l'invito alla negoziazione assistita non è obbligatoria nelle cause che hanno oggetto obbligazioni contrattuali che derivano da contratti conclusi tra consumatore e professionista come nel caso di specie.  2.carenza di legittimazione passiva di ### spa. Tale eccezione è fondata. 
La fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale poiché l'attore ha chiesto il risarcimento danni subiti dall'autovettura di sua proprietà in conseguenza del rifornimento avariato. 
Ma dalla documentazione prodotta risulta che non è configurabile alcun rapporto contrattuale (compravendita di carburante) tra ### e ### poiché quest'ultima, non è il rivenditore diretto del carburante, bensì il produttore/fornitore di prodotti petroliferi scaricati presso il distributore di ####. Rivenditore/gestore del predetto punto vendita è, infatti, “### Srl”. 
Pertanto la domanda di risarcimento svolta dall'attore nei confronti di ### non può essere accolta stante la sua carenza di legittimazione passiva di ### 3.Venendo al merito della causa la domanda di parte attrice nei confronti di ### appare fondata e sufficientemente provata alla luce delle risultanze documentali e dell'esperita istruttoria. Invero lo scontrino rilasciato dall'impianto automatico della convenuta è sufficiente prova, nell'ambito della responsabilità, dell'avvenuto rifornimento attoreo ( e della sua auto) nell'ora e nel giorno indicato nell'atto di citazione. 
Di poi il ### come detto anzi, concludeva le operazioni peritali accertando che “Le cause del malfunzionamento del veicolo sono direttamente ed esclusivamente riconducibili alla presenza nel serbatoio di un carburante inquinato da particelle ### solide, che hanno messo fuori uso il sistema di alimentazione della vettura” ( doc. n.10 fascicolo attore) e che “Il danno, inteso, come il costo richiesto dalla casa costruttrice dell'autoveicolo per la riparazione del guasto, ammonta ad ### oltre IVA . 
Circostanza confermata anche dal teste ### sentito all'udienza del 02 febbraio 2021. Gli altri testi sentiti ### e ### nulla di rilevante hanno dichiarato ai fini decisori. Pertanto è provato sia l'an che il quantum.  ###, in conclusione, ha diritto al risarcimento per l'errata fornitura pari ad ### corrispondente al prezzo corrisposto per l'acquisto del carburante oltre il prezzo di ### più IVA per la riparazione del veicolo come risulta dalla documentazione agli atti.  4.Per quanto riguarda le altre ulteriori voci di danno richieste si osserva: ### chiede la somma di ### per noleggio ed uso mezzi di trasporto per il periodo indicato in atti non avendo potuto usufruire del proprio veicolo allegando relativa documentazione. Tale richiesta è fondata attesa la adeguata prova raggiunta. 
Chiede inoltre ### per le ferie richieste di n.13 giorni per non essersi recato al lavoro non avendo il mezzo . Tale somma non è dovuta potendo l'attore trovare altro tipo di soluzione. 
Lo stesso vale per la richiesta di ### per danno esistenziale. Tale somma non è liquidata stante la mancanza di adeguata prova. 
Conclusivamente: la sola convenuta società ### srl è condannata al pagamento in favore di ### della somma di ### più iva su ### oltre interessi dal dovuto al saldo titolo di risarcimento danni oltre spese legali che vengono liquidate in dispositivo secondo dm 37/2018 . 
Mentre le spese processuali tra attore e convenuta ### spa integralmente compensate stante la reciproca sia pur differente soccombenza in rito e per giusti motivi. 
Spese dell'### CTU a carico in via definitiva a carico della convenuta ### srl nella misura già liquidata in corso di causa.  P.Q.M.  Il Tribunale Ordinario di ### definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata, così decide: 1.dichiara la carenza di legittimazione passiva di ### spa e per l'effetto assolve la predetta da ogni domanda.  2.accertato il diritto dell'attore al risarcimento dei danni - per responsabilità contrattualesubiti a seguito del rifornimento carburante contaminato condanna la società ### srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ### della somma di ### più iva su ### oltre interessi dal dovuto al saldo titolo di risarcimento danni.  3. condanna la società ### srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese legali in favore di ### nell'importo di ### per compensi professionali, oltre 15% rimb. forf., iva e cpa.  4.compensa le spese di lite tra ### e ### spa.  5. spese dell'### CTU a carico in via definitiva a carico della predetta convenuta ### srl nella misura già liquidata in corso di causa.  ### 24 gennaio 2023 

Il Giudice
dott.ssa ###

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