TRIBUNALE DI FIRENZE
Sentenza n. 927/2023 del 24-03-2023
principi giuridici
Nell'interpretazione del testamento, l'attribuzione della qualità di erede deve evincersi dalla disposizione che comprenda l'universalità o una quota dei beni del testatore, mentre l'attribuzione di beni determinati configura, di norma, una disposizione a titolo particolare, salvo che risulti la volontà del testatore di assegnare tali beni come quota del patrimonio.
La formale cointestazione di un conto corrente con il de cuius determina una presunzione di comproprietà in pari quota tra i cointestatari, salvo prova contraria.
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testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 04 Quarta sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 8513/2021 promossa da: ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 166/A 56021 CASCINA ### presso il difensore avv. ### ATTORI contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### 750 Loc. Arancio null 55100 Lucca; , elettivamente domiciliato in ### 2 50131 FIRENZE presso il difensore avv. #### ad oggetto: ### istituti relativi alle successioni ### Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni #### e ### “Voglia l'###mo Giudice adito, letti gli atti di causa, ritenuta la propria competenza, sentite le parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le motivazioni sopra indicate: a) Nel merito: accertare l'entità delle somme che erano depositate sul ### n° 185011867.67 cointestato tra la ###ra ### e la ###ra ### e tutti i titoli che erano depositati sul ### titoli n. 11867 cointestato tra la ###ra ### e la ###ra ### aperti presso l'### 46 di ### del ### dei ### di ### alla data del 22 luglio 2019. b) Ancora nel merito: accertare e dichiarare che il 100% delle somme depositate sul ### n° 185011867.67 cointestato tra la ###ra ### e la ###ra ### e dei titoli depositati sul ### titoli n. 11867 cointestato tra la ###ra ### e la ###ra ### aperti presso l'### 46 di ### del ### dei ### di ### alla data del 22 luglio 2019, erano di proprietà esclusiva della ###ra ### per le motivazioni espresse in narrativa. c) Ancora nel merito: accertare e dichiarare che il 100% delle somme depositate sul ### n° 185011867.67 cointestato tra la ###ra ### e la ###ra ### e dei titoli depositati sul ### titoli n. 11867 cointestato tra la ###ra ### e la ###ra ### aperti presso l'### 46 di ### del ### dei ### di ### alla data del 22 luglio 2019, in forza del testamento della ###ra ### debbono essere considerate parte del patrimonio ereditario trasmesso dalla ###ra ### ai propri nipoti ### come individuati in narrativa. d) Ancora nel merito: in conseguenza di quanto sopra accertare e dichiarare che gli odierni ### sono esclusivi titolari nella misura di 1/7 ciascuno del 100% delle somme depositate sul ### n° 185011867.67 cointestato tra la ###ra ### e la ###ra ### e dei titoli depositati ### titoli n. 11867 cointestato tra la ###ra ### e la ###ra ### aperti presso l'### 46 di ### del ### dei ### di ### alla data del 22 luglio 2019. e) Sempre nel merito: accertare e dichiarare che la ###ra ### successivamente alla data del 22 luglio 2019 ha indebitamente prelevato delle somme dal ### n° 185011867.67, nella misura di ### o in quella maggiore o minore che emergerà in corso di causa. f) Sempre nel merito: ### la ###ra ### a restituire agli ### nella rispettiva quota di 1/7 ciascuno della somma di ### quale differenza tra l'importo ### che era stato prelevato e l'importo già restituito, o quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa. g) Sempre nel merito: ### la ###ra ### a restituire agli ### nella misura della quota di 1/7 ciascuno relativa al 50% dei titoli e/o delle relative somme ricavate dalla vendita degli stessi, giacenti sui conti titoli cointestati con la ###ra ### alla data della scomparsa di quest'ultima con vittoria di spese diritti ed onorari in ogni ipotesi conclusiva”. ###: “Piaccia all'Il.mo Tribunale adito, ogni ulteriore istanza reietta e disattesa: ### E ### previo accertamento della qualità di legatari della “de cuius”, dichiarare la carenza di legittimazione ad agire degli attori #### e ### avendo gli stessi dichiarato di agire in giudizio contro la convenuta ### quali eredi della ###ra #### dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o l'infondatezza delle domande promosse degli attori in quanto dirette all'ottenimento di una pronuncia incompatibile con la capacità di agire in giudizio concessa dalla legge ai legatari; ### rigettare le domande promosse dagli attori #### e ### contro ### in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui in premessa. Voglia altresì l'###mo Tribunale adito, attesa la manifesta infondatezza delle domande ex adevrso promosse, condannare attori #### e ### al pagamento, a favore della ###ra ### di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Il tutto con ogni conseguenziale pronuncia di ragione di legge e con vittoria, in ogni caso, delle competenze e delle spese del giudizio”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri #### e ### hanno convenuto in giudizio ### per veder accertato dinanzi a questo Tribunale l'esatto atteggiarsi della vicenda successoria relativa alla sig.ra ### deceduta senza figli in data 22 luglio 2019, autrice di testamento olografo, pubblicato, come da verbale in atti, dal ### in ### il dì 5 settembre 2019, in presenza dei testimoni ### e ### ed in assenza degli odierni attori. In detto testamento, la de cuius manifestava le proprie ultime volontà, disponendo il trasferimento della totalità delle sue proprietà mobiliari ed immobiliari in favore della nipote ### ad eccezione di quanto espressamente individuato, e segnatamente: la cappella nel cimitero di ####, attribuita a ### e ### e la quota di proprietà sui depositi presso la ### M.P.S. di ### da dividersi in parti uguali tra i nipoti ######## e ### Ivi si precisava che, in caso di mancanza dell'erede designato alla data dell'apertura della successione, la parte spettante a quest'ultimo avrebbe dovuto essere ripartita tra i suoi eredi. I sigg.ri ### hanno rappresentato di agire in qualità di eredi, lamentando un illegittimo svolgimento delle operazioni successorie ed il mancato riconoscimento delle somme spettanti in ragione del testamento de quo. Parte attrice ha dedotto che, in epoca successiva al decesso della de cuius, l'istituto bancario ### dei ### di ### - ### n. 46 di ### non abbia bloccato il conto corrente ed il conto titoli cointestati tra ### e ### consentendo a quest'ultima irregolari spostamenti di denaro in proprio favore. A fronte, dunque, della formulata istanza di accertamento dell'esatta situazione patrimoniale della defunta alla data del decesso, avanzata nei confronti della banca menzionata in data 16 dicembre 2019, gli attori apprendevano un mese più tardi, a seguito di comunicazione via pec, la precisa consistenza delle posizioni aperte a nome di ### pari ad ### suddivisi in un conto corrente 185011867.67, su Ag. 46 di ### cointestato con la sig.ra ### un conto titoli n. 11867 su Ag. 46 di ### cointestato con la sig.ra ### un conto titoli n. 1011867 su Ag. 46 di ### con intestazione esclusiva alla de cuius; un deposito risparmio al portatore n. 80905403, intestato alla sig.ra ### su Ag. 32 di ### Hanno aggiunto i nipoti ### che, pur vera la formale cointestazione dei conti, come riportata, tra la de cuius e la ### somme e titoli fossero stati alimentati con risorse e redditi di esclusiva titolarità della sig.ra ### e che la convenuta non potesse vantare alcuna pretesa circa la proprietà di quanto depositato, non avendo in alcun modo contribuito ad approvvigionare, con proprie sostanze, l'entità del capitale, pur avendo invece effettuato con lo stesso, dopo la morte della ### anche pagamenti nel proprio personale interesse. Con reiterate richieste nel corso della prima metà dell'anno 2020, gli attori intimavano alla ### di attivarsi per l'integrale ripristino del patrimonio mobiliare (titoli, depositi e conto corrente) come era alla morte della de cuius, chiedendo l'immediata messa a disposizione degli eredi ### mediante lo svincolo delle somme giacenti sul conto corrente n. 185011867.67, pari al 50% del totale, oltre allo sblocco del 100% dei titoli intestati solo alla sig.ra ### e del 50% dei titoli cointestati. In data 4 febbraio 2020 i nipoti #### e ### instauravano procedimento di mediazione nei confronti dell'odierna convenuta, richiedendo il rimborso delle somme indebitamente prelevate dal conto corrente sopra indicato dopo la morte della sig.ra ### ed affermando la titolarità della de cuius del 100% dei titoli cointestati con la sig.ra ### Detto procedimento giungeva a conclusione negativa in data 31 marzo 2020, a seguito della mancata comparizione della convenuta. Il giorno 3 luglio 2020 gli eredi ### si recavano presso l'Ag. 46 di ### del M.P.S., per sottoscrivere atto di manleva e quietanza del 50% delle somme presenti sul conto corrente e dei ricavi derivanti dalla vendita del 50% dei titoli. In data 7 dicembre 2020 gli odierni attori notificavano alla ###ra ### invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, al fine di accertare e ricostruire il patrimonio ereditario della ###ra ### al momento del suo decesso e, in particolare, per accertare l'esclusiva proprietà in capo alla de cuius di tutti i titoli e le somme liquide presenti sui conti (corrente e titoli) accesi presso il ### dei ### di ### di ### compresi quelli formalmente cointestati con la convenuta, con eventuale restituzione di quanto indebitamente prelevato e/o trattenuto da quest'ultima. ### veniva declinato dalla convenuta mediante comunicazione del 22 dicembre 2020, comunicando di aver beneficiato delle somme che la ### le aveva corrisposto dopo le opportune verifiche. Veniva dunque radicato dai sigg.ri ### il procedimento de quo, rubricato al R.G. n. 8513/2021, in cui la sig.ra ### si costitutiva regolarmente, contestando le pretese attoree, alle quali ha opposto preliminarmente eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori, in quanto non qualificabili, alla luce delle disposizioni testamentarie, alla stregua di eredi, ma come meri legatari ex art. 588 c.c.. Ha dunque osservato parte convenuta come anche l'espressione utilizzata dalla de cuius “erede designato”, nella previsione per cui “Se alla mia morte dovesse mancare l'erede designato la sua parte dovrà essere divisa fra i suoi eredi”, debba intendersi riferita al solo soggetto da considerarsi come tale, ossia la sig.ra ### Ha in effetti dedotto la resistente di non aver mai riconosciuto, neanche per comportamenti concludenti, la qualità di eredi in capo agli attori. ### canto, ha ulteriormente rilevato la convenuta che la stessa ### dei ### di ### con la comunicazione di cui in atti, indirizzata a ### definisce i nipoti della de cuius, fra cui gli attori, come “legatari”, riconoscendo, diversamente, la qualità di erede testamentaria alla sig.ra #### della dicitura “la parte di mia proprietà” in seno al testamento è stato inoltre usato dalla sig.ra ### come argomento a sostegno della titolarità in capo alla de cuius solo di una frazione del totale delle somme depositate, che ben avrebbe saputo di esserne proprietaria solo al 50%. Dopo la pubblicazione del testamento, la sig.ra ### ha ritenuto di dare legittimamente esecuzione allo stesso in autonomia, in qualità di unica erede, affermando, per altro verso, di non aver mai intaccato la parte di conferimenti destinata ai legatari, potendosi imputare, piuttosto, le operazioni compiute (compresi il pagamento del funerale e la liquidazione della badante della sig.ra ### alla sola quota dei depositi già di sua proprietà, in quanto cointestataria dei conti. Chiesti e concessi termini ex art. 183, c. 6 c.p.c., all'esito delle tre memorie depositate dalle parti, in sede di udienza tenutasi il dì 7 giugno 2022, si dava atto che gli attori avevano ricevuto, previo accordo con la controparte, il 50% delle somme presenti al momento dell'apertura della successione sul conto corrente cointestato tra la de cuius e la convenuta ### Stante la natura documentale della causa, avente ad oggetto questioni puramente interpretative del testamento olografo non impugnato, è stata fissata udienza ex art 185 bis c.p.c., tenutasi da remoto in data 22 settembre 2022, nel corso della quale parte resistente ha manifestato la propria ferma contrarietà rispetto all'ipotesi conciliativa, attesa la preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva della controparte. Ritenuta dunque definibile la causa allo stato degli atti, le parti sono state rimesse all'udienza dell'1 dicembre 2022 per la precisazione delle conclusioni, con concessione in tale sede di termini per comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c., poi regolarmente depositate. ***** In virtù della necessità di fornire soluzione in via esegetica al contenuto della scheda testamentaria, sì da determinare in particolare se la de cuius abbia inteso istituire eredi gli odierni attori ovvero abbia voluto attribuire a questi ultimi un mero legato, è opportuno premettere, a mente dell'art. 588, commi 1 e 2 c.c., che “le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario. - ### di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio”. Sotto il profilo strettamente metodologico, “nell'interpretazione del testamento il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento: in particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni” (Cass., sent. 6 ottobre 2017, n. 23393, come richiamata ex multis da ### Bologna, sent. 4 marzo 2022, n. 560 - cfr. Cass. sent. 28 settembre 2022, n. 28259). Orbene, nello specifico, dal tenore letterale delle disposizioni testamentarie lasciate dalla sig.ra ### è possibile evincere chiaramente l'attribuzione della qualità di erede in favore della convenuta, cui si dispone il trasferimento di tutte le proprietà mobiliari ed immobiliari, ad esclusione di quanto espressamente indicato nelle righe successive. Se non vi sono criticità nell'individuare quale istituzione di legato il lascito avente ad oggetto la cappella nel cimitero di ### in favore di ### e ### non aventi qualifica di parti nel presente giudizio, deve ritenersi che il successivo paragrafo “la parte di mia proprietà sui depositi presso la ### M.P.S. di ### dovrà essere divisa in parti uguali Fra i miei nipoti […]” non di meno costituisca disposizione a titolo particolare, atteggiandosi come seconda eccezione rispetto alla previsione iniziale concernente il trasferimento delle proprietà (quindi tutte le altre) alla sig.ra ### Gli odierni attori sono pertanto da ritenersi semplici legatari, e non già eredi della de cuius. La locuzione “la parte di mia proprietà sui depositi”, usata dalla deceduta sig.ra ### lascia peraltro intendere un riconoscimento implicito della non esclusività di tali somme in capo a quest'ultima, in tal senso confermando la presunzione derivante dalla formale contitolarità dei conti con l'odierna resistente, che le considera, rectius considerava, comproprietarie entrambe per quota pari al 50% dell'intero, potendo pertanto beneficiare in via successoria i legatari soltanto di tale quantum. Per altro verso, con riferimento al periodo “se alla mia morte dovesse mancare ### designato la sua parte dovrà essere divisa fra i suoi eredi”, dalla sua collocazione in seno al testamento olografo, in posizione immediatamente successiva rispetto alla disposizione specifica relativa ai depositi di proprietà della de cuius di cui si è detto poc'anzi, ed, in particolare, dall'utilizzo dell'espressione “la sua parte”, che sembra richiamare la divisione “in parti uguali”, prevista in precedenza in favore dei nipoti ### non può escludersi che il termine “erede”, pur usato nella sua forma singolare, possa effettivamente ricondursi quanto meno anche agli attori, ma, in ossequio ad una lettura olistica e sistematica dell'intero scritto, non può che mantenersi preminente l'interpretazione volta ad individuare i suddetti quali meri legatari. E' in tal senso illuminante l'orientamento del ### di Vicenza, sent. 17 ottobre 2017, n. 2856, laddove afferma che “###interpretazione di un testamento si deve infatti mirare a stabilire il senso in cui le espressioni sono state intese dal testatore, il cui reale intendimento non può escludersi per l'uso di una espressione impropria: d'altra parte, occorre ribadire che, qualunque sia l'espressione usata dal testatore, le disposizioni testamentarie sono a titolo universale, ed attribuiscono la qualità di erede, soltanto se comprendono l'universalità od una quota di beni del testatore. Alle parole usate dal testatore può dunque essere attribuito un significato diverso da quello tecnico e letterale qualora dalla valutazione complessiva dell'atto […] non risulti una contrastante ed antitetica intenzione del de cuius, neppure ricavabile aliunde”. Inoltre, quand'anche persistessero dubbi, ed invero non vi sono, è opportuno ricordare, con riguardo alla qualificazione di attribuzioni testamentarie concernenti beni determinati, che queste debbano di norma considerarsi legati, e solo in via eccezionale istituzioni di erede, sì che il rapporto intercorrente tra legato ed institutio ex re certa è di regola ad eccezione (cfr. ### Savona, sent. 01 agosto 2019, 758). Deve dunque considerarsi fondata l'eccezione formulata da parte convenuta in ordine alla carenza di legittimazione attiva degli attori. Le spese seguono la soccombenza, liquidata come in dispositivo. P.Q.M. ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ### domande attoree dirette a veder accertati l'entità delle somme che erano depositate sul conto corrente n° 185011867.67, cointestato tra la ###ra ### e la ###ra ### e tutti i titoli che erano depositati sul ### titoli n. 11867, cointestato tra la ###ra ### e la ###ra ### aperti presso l'### 46 di ### del ### dei ### di ### alla data del 22 luglio 2019, in quanto inammissibili, stante la carenza di legittimazione attiva degli odierni attori, costituiti meri legatari e non eredi. ### gli stessi motivi le domande di restituzione e condanna al pagamento delle somme richieste, dichiarando che gli odierni attori sono contitolari nella misura di 1/7 ciascuno solo del 50% delle somme presenti sui predetti conti, tra l'altro dagli stessi già ricevute, come concordemente è stato dato atto dai difensori delle parti in sede di udienza del 7 giugno 2022. ### domanda di condanna di parte convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., dato l'esito del giudizio. ### attrice al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in ### per compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge, a favore della parte convenuta. Sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ai sensi del D.L. 18 ottobre 1995 n° 432, convertito con modificazioni nella L. 20.12.1995 n° 534. ### 24 marzo 2023Il Giudice
dott. ###




sintesi e commento
Qualificazione di Eredi e Legatari: Un'Analisi della Volontà Testamentaria
La recente pronuncia del Tribunale di Firenze ha affrontato una complessa questione successoria, incentrata sulla corretta interpretazione di un testamento olografo al fine di stabilire se determinate disposizioni testamentarie configurassero l'istituzione di eredi o la semplice attribuzione di legati.
La vicenda trae origine dalla successione di una persona deceduta senza figli, la quale aveva redatto un testamento designando una nipote come erede universale, con alcune eccezioni. Tra queste, figurava una disposizione relativa a una quota di proprietà sui depositi bancari presso un determinato istituto di credito, da dividersi in parti uguali tra altri nipoti. Questi ultimi, ritenendosi lesi nei loro diritti successori, avevano promosso un'azione legale nei confronti della nipote designata come erede, lamentando irregolarità nella gestione del patrimonio ereditario e chiedendo l'accertamento della loro qualità di eredi, nonché la restituzione di somme indebitamente prelevate.
Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha preliminarmente richiamato i principi cardine in materia di interpretazione testamentaria, sanciti dall'articolo 588 del Codice Civile. Tale norma, infatti, distingue le disposizioni a titolo universale, che attribuiscono la qualità di erede se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore, dalle disposizioni a titolo particolare, che attribuiscono la qualità di legatario.
Applicando tali principi al caso concreto, il giudice ha rilevato che il testamento designava chiaramente la nipote come erede universale, attribuendole la totalità delle proprietà mobiliari e immobiliari, ad eccezione di quanto espressamente indicato. La disposizione relativa ai depositi bancari, invece, è stata interpretata come un legato, in quanto attribuiva ai nipoti una quota specifica di un determinato bene, senza conferire loro la qualità di eredi.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato che l'espressione utilizzata dalla testatrice, "la parte di mia proprietà sui depositi", lasciava intendere un riconoscimento implicito della non esclusività di tali somme in capo alla stessa, confermando la presunzione derivante dalla formale cointestazione dei conti con la convenuta.
Di conseguenza, il Tribunale ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta, rigettando le domande degli attori volte ad accertare la loro qualità di eredi e a ottenere la restituzione di somme indebitamente prelevate. Il giudice ha infatti ritenuto che gli attori fossero meri legatari, titolari del diritto di ricevere la quota di depositi bancari loro attribuita dal testamento, ma non legittimati ad agire in qualità di eredi per contestare la gestione del patrimonio ereditario.
La decisione del Tribunale si fonda su una rigorosa applicazione dei principi di interpretazione testamentaria, che impongono di accertare l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico. Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che il testamento esprimesse chiaramente la volontà della testatrice di designare una nipote come erede universale, attribuendo agli altri nipoti unicamente un legato relativo a una quota di depositi bancari.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.