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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 8014/2023 del 07-08-2023

principi giuridici

In tema di condominio negli edifici, è inammissibile l'impugnazione della delibera assembleare con cui è stato conferito mandato all'amministratore di concludere una transazione, qualora tale incarico non abbia avuto esecuzione e ciascun condomino abbia definito individualmente il proprio debito, difettando in capo all'impugnante l'interesse ad agire.

La transazione parziale, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Impugnazione di delibera assembleare: interesse ad agire e mandato a transigere


La pronuncia in esame affronta la questione dell'impugnazione di una delibera assembleare condominiale relativa all'autorizzazione all'amministratore a definire una transazione in merito a una pregressa sentenza di condanna del condominio.
Nel caso di specie, una condomina impugnava la delibera assembleare che autorizzava l'amministratore a transigere una controversia legale, lamentando vizi nel processo decisionale e potenziali pregiudizi derivanti dalla transazione. La condomina contestava, in particolare, le modalità di definizione della transazione e la liquidazione del compenso al legale del condominio.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per carenza di interesse ad agire. Il giudice ha rilevato che, sebbene l'assemblea avesse deliberato di autorizzare l'amministratore a transigere la controversia, tale mandato non era stato eseguito. La stessa condomina impugnante aveva affermato che il contratto di transazione non era mai stato sottoscritto dall'amministratore e che i singoli condomini avevano provveduto individualmente a definire la propria posizione debitoria con la controparte.
Il Tribunale ha evidenziato che l'azione di annullamento di una delibera è volta a impedire che la stessa produca effetti. Nel caso in esame, poiché la delibera non aveva avuto seguito e le transazioni erano state concluse individualmente dai condomini, la condomina non aveva un interesse concreto e attuale a ottenere l'annullamento di un atto che non era più idoneo a produrre effetti giuridici nei suoi confronti.
Il giudice ha inoltre respinto le argomentazioni della condomina relative a un presunto pregiudizio derivante dalla mancata conoscenza dei termini delle transazioni concluse dagli altri condomini. Il Tribunale ha precisato che tali circostanze attengono al rapporto tra creditore e debitori solidali e non sono rilevanti rispetto all'eventuale transazione che avrebbe dovuto essere firmata dall'amministratore. Inoltre, ha escluso l'applicabilità dell'articolo 1304 del codice civile, relativo agli effetti della transazione nei confronti dei condebitori solidali, alla fattispecie in esame.
Infine, il Tribunale ha rilevato una contraddizione nelle argomentazioni della condomina, la quale, da un lato, chiedeva l'annullamento della delibera e, dall'altro, lamentava il mancato adempimento dell'amministratore all'incarico di concludere la transazione. Tale contraddizione ha ulteriormente confermato la mancanza di un reale interesse ad agire da parte della condomina.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, ### re ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27104/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020; avente ad ### “### e ### impugnazione di delibera assembleare”; vertente TRA ### nata a NAPOLI ### il ### (COD. FISC. ###), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e #### E ### 244 NAPOLI (### FISC.  ###), in persona del proprio amministratore, dott.  ### rappresentato e difeso dall'Avv.  ##### da processo verbale del 13 dicembre 2022.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ### premessa la propria qualità di partecipante al ### di ### in Napoli, ha impugnato la delibera assembleare del 23 luglio 2020 rispetto a quanto deliberato con riguardo ai seguenti punti dell'ordine del giorno: - punto n. 1: “Sentenza emessa dal #### bunale di ###.11452/2019, notificata al condominio in data 02/###, tra ### zoni n.244, (vedi delibera assemblea del 15/01/2020) esame e valutazione ipotesi di transazione con gli ### del pendente giudizio d'appello, ed altri, come emersa dalle trattative di bonario componimento portate avanti dalla condomina ### con gli ### ed i ###ri Vitobello, ### bello, tramite i loro rispettivi avvocati; esame e delibere conseguenziali”; - punto n. 2: “Ipotesi transattiva, di cui al capo 1), analisi di tutte le variabili, condizioni e conseguenze. Determinazioni del caso e delibera conseguenziale”; - punto n. 3: “Competenze ed onorari da liquidare all'Avv.  #### limitatamente al giudizio d'appello esame e delibere conseguenziali”. 
Nello specifico, l'### condominiale era chiamata a decidere circa le determinazioni da assumere rispetto alla sentenza n. 11452/2019, che aveva definito il procedimento intrapreso da #### e ### tea contro il ### di ### e ### ra, con la chiamata in causa della I.### srl e con l'intervento volontario della ### quale condomina. 
In quel processo, gli attori, nelle loro rispettive qualità di nude proprietarie e di usufruttuario di un appezzamento di terreno sito in Napoli alla ### n. 242, chiedevano di essere risarciti dei danni subiti a seguito di infiltrazioni idriche provenienti dall'edificio condominiale (originariamente appartenente per l'intero alla I.### srl che, previa ristrutturazione, aveva alienato i singoli appartamenti) e da un terrapieno di proprietà esclusiva di ### Il Tribunale di Napoli all'esito dell'attività istruttoria, affermata l'esclusiva responsabilità del ### di ###, condannava quest'ultimo al risarcimento del danno, in favore delle sole nude proprietarie, ### ed Attena ### quantificato in ### oltre interessi e spese legali, con attribuzione in favore dell'Avv. ### quale difensore distrattario di parte attrice. Rigettava ogni ulteriore domanda e regolamentava le spese di lite tra le altre parti processuali. 
Notificata la sentenza di condanna, l'amministratore condominiale provvedeva a convocare l'assemblea condominiale per il 15 gennaio 2020 e in quella sede il procuratore costituito per il ### Avv. ### riferiva di aver già provveduto a proporre gravame e di essere stato contattato dalla controparte per un'eventuale ipotesi transattiva. A fronte di tali informazioni, i condomini decidevano di aggiornarsi per meglio valutare la possibilità di transigere, con contestuale invito rivolto all'Avv. ### di quantificare il compenso a lui spettante. 
Pertanto, veniva convocata una nuova riunione per il 23 luglio 2020 sui punti all'ordine del giorno sopra trascritti, dove l'assemblea così decideva: <<… la maggioranza dei condomini autorizza l'amministratore a definire il contratto di transazione conforme e coerente con le condizioni e nei termini con il gruppo ### avendo cura di rispettare le quote condominiali come da tabella millesimale generale A. Si autorizza altresì l'amministratore a definire e sottoscrivere la quietanza liberatoria conforme al testo al presente verbale allegato provvedendo alla raccolta della firma di tutti i condomini che hanno espresso voto favorevole e consegnandola all'avvocato ### rilascio di assegno circolare di ### intestato al ### salvo buon fine dello stesso. Sul punto 3 i presenti deliberano di liquidare all'avvocato ### . ### il compenso la somma di ### omnia comprensiva di competenze ed onorari e diritti ed inclusivi di quanto speso per l'iscrizione a ruolo dell'atto di appello importo che sarà corrisposto al netto di quanto lo stesso dovesse già aver ricevuto a titolo di acconto dal ### o dai condomini nell'interesse del ###>.  ### impugna tale deliberato ritenendosi pregiudicata da tela decisione. Si è costituito il ### contestando ogni avverso assunto.  ### è inammissibile per carenza di interesse ad agire, quale condizione dell'azione in senso proprio (c.d. “legittimatio ad causam”), come tale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. 
Trattandosi di un requisito di ammissibilità della domanda (peraltro, eccepito dallo stesso condominio, seppur sotto diverso aspetto), non occorre ulteriormente stimolare il contraddittorio tra le parti (si veda, Cass. 7356/2022). 
Non dovendosi esaminare il merito della controversia, è inutile elencare i singoli motivi di impugnazione. 
Occorre, però, muovere da una premessa. 
In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1135 cod.  civ., l'assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano (il consenso unanime dei condomini, invece, è necessario ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, cod. civ., solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni). 
Tuttavia, la delibera dell'assemblea che approvi un determinato atto di gestione - come nella specie una transazione con un creditore - non dà luogo ad un atto di autonomia negoziale configurabile quale proposta o accettazione ai fini del perfezionamento del contratto. ### non conclude contratti, potendo semmai costituire l'occasione per consacrare nel verbale della riunione un accordo stipulato all'unanimità, ma autorizza, quando occorre, l'amministratore a concluderli ed approva le spese conseguenti (si veda, Cass. 15302/2022). 
Anche nel caso in esame, l'assemblea condominiale con il deliberato oggetto di impugnazione non ha concluso un contratto di transazione, ma si è limitata a dare mandato all'amministratore di provvedervi, dettando seppure solo genericamente le relative condizioni. 
Sennonchè - e qui sta il punto - tale incarico non ha avuto seguito, giacchè in forza di quanto riferisce la stessa ### zia ### il “contratto di transazione, come deliberato dall'assemblea non è stato mai sottoscritto dall'### con i ###ri ### mentre ciascun condomino ha provveduto a definire individualmente con questi ultimi il proprio debito” (così a pag. 3 della comparsa conclusionale). 
Ebbene, poiché la declaratoria di “nullità e/o annullabilità” invocata dalla parte è volta ad impedire che il deliberato oggetto di impugnazione produca effetti, pare evidente che nessun interesse ha il condomino ad eliminare dal mondo giuridico ciò che - per sua stessa ammissione - più non esiste (né potrà più esistere, visto che le transazioni sono state stipulate separatamente). 
Per vero, nella propria memoria conclusiva parte attrice giustifica il proprio interesse nel modo che segue: <<l'interesse della attrice nasce dalla circostanza che la stessa non è a conoscenza dei termini e delle condizioni delle transazioni effettuate da ciascun condomino, anche perché mai comunicati, nonostante esplicita richiesta fatta all'amministratore, circostanza che reca alla stessa un pregiudizio ai sensi dell'art. 1304 c.c. ####.ssa ### non essendo a conoscenza del tenore delle transazioni intercorse con gli ### ai sensi dell'art. 1304 c.c. non è stata messa in condizione di poter valutare se godere o meno delle condizioni delle transazioni effettuate dagli altri condebitori solidali, ed, inoltre, non è a conoscenza della sua eventuale esposizione in caso di mancato pagamento nei confronti degli ### ed a nulla sono valse le richieste fatte all'amministratore di ricevere informazioni in merito non ultima quella dell'8 aprile 2021 rimasta senza riscontro>>. 
All'evidenza, trattasi di circostanze che riguardano il rapporto creditore-debitori solidali, che non rilevano rispetto all'eventuale transazione che avrebbe dovuto essere firmata dall'amministratore. Peraltro, rispetto a tale specifica fattispecie negoziale non avrebbe trovato applicazione l'art. 1304 (in tal senso, Cass. 821/2014 e Cass. 15302/2022). ### inapplicabile anche alla transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne (cfr., Cass. 14711/2020, che richiama 19541/2015 e Cass. Sez. U ###/2011). 
Infine, non si comprende come, per un verso, parte attrice chieda l'annullamento del deliberato con cui è stato dato incarico all'amministratore di concludere la transazione, mentre per altro verso affermi di aver “fatto affidamento sulla circostanza che l'amministratore avesse firmato l'accordo tra il condominio e gli ### secondo la ripartizione della tabella A come effettivamente deciso appunto dall'assemblea del condominio” (pagg. 5 e 6 della comparsa conclusionale); dolendosi del mancato svolgimento dell'incarico assembleare: <<era dovere dell'amministratore provvedere alla letterale esecuzione della deliberazione impugnata e conseguentemente sottoscrivere il relativo accordo con gli ### onere a cui non ha adempiuto stante il mancato deposito in giudizio del relativo atto di transazione, peraltro neanche depositato nel giudizio di appello. 
Nessuna lite sarebbe insorta se la delibera fosse stata eseguita e, quindi, l'amministratore avesse provveduto alla relativa sottoscrizione del contratto di transazione ed al pagamento in favore degli ### tramite le casse del condominio>>. 
La contraddizione tra la volontà di ottenere l'annullamento della delibera e quella di volerne al contempo l'esecuzione è evidente e conforta circa la mancanza di un reale e concreto interesse ad agire, come sottolineato più volte dal convenuto nei propri atti difensivi. 
In conclusione, l'impugnazione proposta da ### avverso la delibera adottata in data 23 luglio 2020 dall'assemblea del ### di ### in Napoli deve essere dichiarata inammissibile; ciò anche con riguardo alla liquidazione proposta per il compenso dovuto all'Avv. ### in quanto funzionalmente collegata all'incarico di transigere affidato all'amministratore. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dell'Avv. ### dichiaratasi procuratrice antistataria.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del #### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - a) dichiara inammissibile l'impugnazione proposta da ### avverso la delibera adottata in data 23 luglio 2020 dall'assemblea del ### di ### in Napoli, - b) condanna ### al pagamento delle spese di lite, in favore del ### di ### in Napoli, che si liquidano complessivamente in ### (cinquemila/00) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. ### Così deciso il 7 agosto 2023 ### n. 27104/2020

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