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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 9715/2023 del 25-10-2023

principi giuridici

Nel processo civile ordinario, ai fini della regolamentazione delle spese di lite in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice è tenuto a valutare la soccombenza virtuale secondo il principio di causalità, esaminando l'intera vicenda processuale.

La compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., è ammissibile in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, quali l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza, purché tali questioni siano state determinanti ai fini della decisione e della soccombenza anche virtuale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a Cartelle Esattoriali: Il Tribunale di Napoli si Pronuncia sulla Soccombenza Virtuale e l'Impugnabilità dell'Estratto di Ruolo


La pronuncia del Tribunale di Napoli affronta una questione complessa relativa all'opposizione a cartelle esattoriali e, in particolare, all'impugnabilità dell'estratto di ruolo, nonché alla ripartizione delle spese legali in caso di cessazione della materia del contendere.
La vicenda trae origine dall'impugnazione, da parte di un soggetto, di alcune cartelle esattoriali emesse dal Comune di Napoli per presunte violazioni del codice della strada risalenti agli anni 2002 e 2004. L'opponente contestava la mancata o irregolare notifica delle cartelle e dei verbali di accertamento presupposti, eccependo la prescrizione del diritto alla riscossione. Il Giudice di ###, in primo grado, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in virtù dell'annullamento automatico dei debiti inferiori a mille euro previsto da una specifica normativa (D.L. 119/2018), compensando le spese di giudizio tra le parti.
L'appellante contestava la decisione del Giudice di ### limitatamente al capo relativo alle spese, ritenendo che il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulla base del principio della soccombenza virtuale. Il Tribunale di Napoli, investito della questione, ha esaminato approfonditamente la problematica, confrontandosi con diversi orientamenti giurisprudenziali.
Il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza di un orientamento della Corte di Cassazione che, in caso di definizione ope legis della controversia, imporrebbe la compensazione delle spese. Tuttavia, ha evidenziato come tale orientamento sia nato in seno alla Sezione Tributaria Civile e trovi fondamento nelle disposizioni del processo tributario, che prevedono che, in caso di definizione delle pendenze tributarie, le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
Nel contesto del processo civile ordinario, invece, il Tribunale ha ribadito il principio consolidato secondo cui, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare la soccombenza virtuale, ovvero accertare quale delle parti avrebbe verosimilmente avuto ragione nel merito della causa.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che l'opposizione originaria avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire. Ciò in quanto l'impugnazione aveva ad oggetto meri estratti di ruolo, in assenza di qualsivoglia attività di riscossione coattiva da parte dell'ente impositore. Il Tribunale ha richiamato un orientamento giurisprudenziale che esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo, qualora non sia seguita alcuna iniziativa per il recupero coattivo del credito.
Pertanto, pur confermando la decisione del Giudice di ### in merito alla compensazione delle spese, il Tribunale ha sostituito la motivazione, ritenendo che l'opposizione originaria sarebbe stata comunque destinata alla soccombenza. Per questi motivi, l'appello è stato rigettato e l'appellante è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

il giudice ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa ### in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente: ### ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 21576 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di ### riservata in decisione all'udienza del 17.10.2023 e vertente TRA ### (cf. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (cf. ###), presso cui elettivamente domicilia come da procura in atti; - appellante - E ### delle ### - ### in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### (cf. ###), presso cui elettivamente domicilia come da procura in atti; - appellata - NONCHÉ Comune di Napoli, in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'### a mezzo dell'Avv. ### giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliat ###Napoli alla ### 1 - ### - altro appellato - ###'esito dell'udienza del 17.10.2023, i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni come in atti già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO il giudice ### presente giudizio costituisce appello proposto da ### avverso la sentenza n. 17676/2020 - non notificata - emessa dal Giudice di ### di Napoli, in persona dell'avv. G. 
Ciaramella, in data ### e pubblicata in data ###, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. ###/2018, instaurato da ### con cui si chiedeva dichiarare l'invalidità e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalle cartelle esattoriali nn.  ###127186000 (ruolo n. 2007/9880) e ###716384000 (ruolo 2008/9430), con ente impositore il Comune di Napoli, per presunte violazioni del ### della ### risalenti agli anni 2002 e 2004, con pretesa notifica rispettivamente in data ### e 17.01.2009, per un importo complessivo di ### Nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso gli estratti di ruolo relativi alle predette cartelle - autonomamente acquisiti e per il cui tramite ### assumeva di essere venuto a conoscenza della propria posizione debitoria - l'istante eccepiva l'omessa e/o irrituale notifica delle stesse e dei verbali di accertamento presupposti; dunque, deduceva l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria ovvero l'intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione e/o prescrizione del credito in difetto di atti interruttivi; concludeva - previa sospensione dell'esecutività - per la declaratoria di nullità e/o annullamento e/o illegittimità delle cartelle e dei ruoli esattoriali opposti, nonché degli atti prodromici, con condanna dei convenuti al pagamento di diritti, spese e onorari di giudizio, oltre accessori, con attribuzione, ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 
Non si costituivano ### delle ### - ### e Comune di Napoli. 
Con sentenza n. 17676/2020, pubblicata in data ###, il Giudice di ### di Napoli - qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e dichiarata la contumacia di entrambi gli opposti - rilevava l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della disciplina di cui al D.L. 119/2018, convertito con mod. in L. 136/2018, emanata nelle more del giudizio, trattandosi di cartelle esattoriali con singole partite di debito di importo inferiore a ### affidate all'Agente della ### dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Pertanto, in considerazione dell'annullamento automatico delle poste debitorie alla data del 31.12.2018, il Giudice di ### dichiarava la cessata materia del contendere e compensava le spese processuali in ragione della definizione ope legis della controversia, in applicazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 15471/2019.  il giudice ### atto di citazione in appello, ritualmente notificato alle controparti processuali a mezzo PEC del 16.10.2020, ### impugnava la summenzionata sentenza limitatamente al capo relativo al governo delle spese, dolendosi della decisione del primo giudice di disporne la compensazione in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 24 Cost., deducendo altresì un vizio di motivazione atteso che avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale; in accoglimento del gravame, chiedeva disporsi la condanna solidale degli appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, nella misura espressamente indicata, con attribuzione al procuratore antistatario. 
Si costituiva l'### delle ### - ### la quale impugnava tutto quanto ex adverso dedotto, perché infondato in fatto e in diritto, e chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza gravata in quanto immune da vizi, sottolineando la correttezza della decisione del primo giudice anche in considerazione della non impugnabilità dell'estratto di ruolo e dell'inammissibilità ab initio della domanda spiegata, giustificando la propria scelta di restare contumace per una pronta risoluzione della controversia giudiziale; in via subordinata, contestava l'erroneità dei conteggi operati da controparte per la liquidazione delle spese processuali. Concludeva per l'accoglimento delle proprie eccezioni con vittoria di spese. 
Si costituiva, altresì, il Comune di Napoli chiedendo il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata e, in via subordinata, la condanna di ### a manlevare l'ente impositore, con vittoria di spese. Nel merito spiegava difese analoghe a quelle dell'Agente della riscossione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, anche alla luce della pronuncia delle S.U. n. 26283/2022; evidenziava la corretta statuizione di prime cure sulla compensazione delle spese in applicazione dell'orientamento richiamato dal Giudice di ### e del mutamento di giurisprudenza in tema di opposizione all'estratto di ruolo. 
All'esito dell'udienza del 17.10.2023 la causa era riservata in decisione sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.  ********  il giudice ### § 1. In primo luogo, va chiarito che l'appello in atti attiene esclusivamente al governo delle spese sulla base di quello che ha deciso il giudice di prime cure ed è esplicitato in sentenza, il cui merito non viene in contestazione.  ### appellante, infatti, censura esclusivamente la decisione del Giudice di ### di compensare le spese del giudizio in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in difetto di motivazione stante la mancata applicazione del principio della soccombenza virtuale. 
In verità, il Giudice di ### si è limitato a dichiarare la cessazione della materia del contendere in considerazione dell'automatico annullamento dei debiti portati negli estratti di ruolo relativi alle cartelle impugnate, in applicazione della normativa di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 136/2018, così motivando la disposta compensazione delle spese: “in considerazione della definizione ope legis della controversia, le spese processuali vengono compensate (Cass. Civ., sez. V, n. 154 71 del 07.06.2019)”. 
Orbene, sul punto si ritiene necessario fare talune precisazioni. 
§ 2. Questo giudice non ignora l'esistenza di un orientamento della Suprema Corte di Cassazione - richiamato dal giudice di prime cure - che ricollega, tout court, alla definizione ope legis della controversia l'obbligo di compensare le spese di giudizio (cfr. Cass. 15471/2019; Cass. n. 15474/2019; Cass. n. 11762/2020). 
Sulla scia di tale impostazione, anche più di recente, una parte della giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'annullamento del carico tributario ex art. 4 del D.L. 119/2018, conv. con mod. in L. 136/2018, comporta, senz'altro, la nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo, e la compensazione tra le parti delle spese processuali “per effetto della definizione ope legis della controversia in virtù di un fatto estraneo alla controversia tra le parti che si impone ad esse” (Cass., ###. Civ - L, del 17.05.2022 n. 15872; cfr. Cass. n. 11762/2020).  ### questa giurisprudenza di legittimità “non si verte, infatti, nell'ipotesi più tipicamente propria di cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza il giudice ### virtuale (Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 29 luglio 2021, n. 21757); né di ipotesi originata dall'evoluzione processuale interna al contenzioso tra le parti, come in caso di sopravvenuta caducazione del titolo (giudiziale non definitivo in base al quale sia stata intrapresa l'esecuzione forzata) per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione, comportante la definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione proposto per altri motivi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, con regolazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione” (in questi termini Cass. n. 15872/2022 cit.). 
A voler condividere tale orientamento non può che ritenersi corretta la compensazione delle spese disposta dal primo giudice, con conseguente rigetto dell'appello quivi spiegato. 
§ 3. Tuttavia, è altrettanto noto a questo giudicante che l'ordinanza n. 15471/2019 rappresenti la pronuncia capofila di un orientamento maturato - ab initio - nella ###. 
Tenuto conto di tale circostanza, a parere di chi scrive, la compensazione delle spese processuali “in dipendenza della definizione ope legis della controversia” troverebbe il suo addentellato normativo nelle disposizioni sul processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed in particolare nell'art. 46, rubricato “### del giudizio per cessazione della materia del contendere”. 
Il citato art. 46, al comma 3, prevede che: «Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate». 
Con la sentenza n. 274/2005 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, dovendo in tali ipotesi la ### pronunciarsi ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, secondo il quale la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio liquidate con sentenza, salvo il potere di compensazione della ### nei casi contemplati dalla norma.  il giudice ### tali principi alla fattispecie in esame, essendo stato disposto lo sgravio delle cartelle opposte per effetto del D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018, è gioco forza ritenere che le spese di giudizio restino a carico della parte anticipataria. 
§ 4. Ma se è vero che la disciplina sopra richiamata trova piena applicazione nel processo tributario, è altrettanto vero che nell'ambito del processo civile, in caso di cessazione della materia del contendere, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, si è sempre imposta una valutazione della soccombenza virtuale rimessa al giudice della causa. 
Il principio della soccombenza virtuale costituisce una regola pacifica, largamente condivisa dalla giurisprudenza, espressione del principio di causalità. 
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte precisato che: “in sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del generale principio della domanda, non determina "ex se" la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione non può porle senz'altro a favore dell'opponente, ma deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale” (così Cass. n. 1005/2020; conf. Cass. 26352/2020; Cass. ###/2018. Tale principio ha trovato riconoscimento anche nella sentenza a ### n. 25478/2021; v.  pure Cass. n. 9899/2022). 
Dunque, nell'ambito del processo civile ordinario, resta granitico il principio secondo il quale: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (così Cass. n. 271/2006; cfr. pure Cass. 18128/2020). 
§ 5. Orbene, a fronte delle valutazioni testé svolte, volendo seguire l'orientamento più tradizionale, deve giungersi alla conclusione che, sebbene il presente gravame attenda unicamente al governo delle spese e alla compensazione delle stesse disposta dalla sentenza di il giudice ### primo grado, in realtà, esso involge la richiesta al giudice di appello di valutare la “soccombenza virtuale” della causa, alla luce della domanda attorea, pur nella pacifica considerazione che, nel merito, fosse da dichiararsi la cessata materia del contendere in virtù dell'annullamento dei ruoli alla base delle cartelle impugnate, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136. 
Tale valutazione implica due tipologie di riflessioni: 1) ### dei presupposti per la compensazione delle spese di lite; 2) La valutazione della domanda originale attorea in uno allo svolgimento concreto del giudizio di primo grado.  1) In relazione al primo aspetto, occorre premettere che al presente giudizio si applica la formula contenuta nell'art. 92, comma 2, ultima versione, c.p.c. (introdotta dalla L. n. 160 del 2014 che ha modificato la precedente stesura in relazione al seguente inciso: “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti”). 
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 92 cod. proc. civ, non solo è necessario che la compensazione sia specificamente motivata (come già previsto dalla novella introdotta dalla L. n. 263 del 2005), ma - anche per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale — la stessa può essere disposta in analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, co. 2, c.p.c.   Siffatte “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato, né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia, nello specifico in presenza di accoglimento integrale del ricorso avverso sanzione amministrativa, il giudice non può disporre la compensazione delle spese di lite affermando che sussistono giustificati motivi (Cass. 2014 n. 16037 e nello stesso senso, ### 6 - 2, Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014 e per le sanzioni amministrative Cass. 13020 del 2011). 
Orbene, la giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale (alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale del 2018), ha affermato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., a il giudice ### fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, nonché in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'### intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia (Cass. 24234/16). 
Da ultimo la Suprema Corte è stata molto chiara nel precisare che “l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede ###quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (cfr. Cass. n. 7992/2022). 
In conclusione, sicuramente l'oscillazione giurisprudenziale e l'opinabilità delle questioni alla base del giudizio giustificano la compensazione delle spese, purché le stesse questioni siano quelle che sarebbero state determinanti (ove le soluzioni delle stesse non fossero oscillanti) ai fini della decisione e della soccombenza anche virtuale.  2) In relazione al secondo aspetto, venendo all'ipotesi in questione, il Giudice di ### in motivazione, ha dato conto dell'applicazione, per le cartelle esattoriali oggetto di giudizio, dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018, come convertito dalla L. n. 136/2018, dichiarando la cessata materia del contendere, mentre per regolamentazione delle spese di lite ne ha disposto la compensazione richiamando il principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 15471/2019. 
Ferme le osservazioni di cui sopra in ordine alle pronunce di legittimità richiamate dal giudice di prime cure, in sede di accertamento della “soccombenza virtuale” occorre valutare la ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa attorea riesaminando, in virtù del il giudice ### potere devolutivo di cui è stato investito questo giudice di appello, i motivi alla base della domanda e lo svolgimento complessivo del giudizio di primo grado. 
Il sig. ### ha chiesto l'annullamento delle cartelle di pagamento nn.  ###127186000 (ruolo n. 2007/9880) e ###716384000 (ruolo 2008/9430), per l'importo complessivo di ### afferenti a presunte violazioni del C.d.S. risalenti nel tempo, risultanti dai relativi estratti di ruolo, proponendo, di fatto, un'azione di accertamento negativo del credito in quanto diretta a far valere l'intervenuta decadenza e/o prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, per omessa e/o irrituale notifica delle cartelle impugnate e dei verbali presupposti, e stante la mancata notificazione di atti interruttivi successivi alla seppur presunta notificazione degli atti impositivi. 
Orbene, costituisce circostanza incontrovertibile che l'impugnazione dell'estratto di ruolo abbia rappresentato, per lungo tempo, una questione particolarmente dibattuta in giurisprudenza, con interpretazioni discordanti malgrado l'intervento delle ### 19704/2015, dopo il quale non sono mancati orientamenti che hanno comportato pronunce di inammissibilità laddove il contribuente (o in generale colui che avesse un debito iscritto a ruolo) mirasse ad ottenere il mero accertamento dell'inesistenza del credito pur in assenza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione, in ragione della mancata messa in esecuzione della cartella indicata nell'estratto di ruolo impugnato, proprio come nel caso di specie ( Cass. n. 20618/2016; conf. Cass. 22946/2016). 
Dopo anni di accesi dibattiti e continui revirements giurisprudenziali, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza a ### del 6 settembre 2022, n. 26283 si è definitivamente pronunciata sulla questione relativa all'impugnabilità dell'estratto di ruolo in materia di riscossione esattoriale, chiarendo la portata applicativa dei limiti fissati recentemente dall'art.  3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con ### del 17 dicembre 2021, n. 215, ed argomentando sulla legittimità costituzionale della suddetta norma e sulla sua applicazione ai giudizi pendenti.  ###. 3-bis sopra richiamato ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602 - recante “### sulla riscossione delle imposte sul reddito” - introducendo il comma 4-bis a tenore del quale: «### di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il il giudice ### debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del ### dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». 
Per il contribuente che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione degli atti di riscossione e ne scopra successivamente l'esistenza è evidente che siffatta norma - in vigore dal 21 dicembre 2021 - abbia fortemente inciso sulla possibilità di impugnarli con immediatezza, unitamente al ruolo e/o alla cartella; di fatto, il legislatore ha limitato l'accesso a quella tutela “immediata”, riconosciuta dalle ### della Corte di Cassazione con sentenza n. 19704/2015, configurata come “alternativa” (perché rimessa alla facoltà delle parti) rispetto alla tutela “differita” prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546/92 (ex multis Cass. n. 27799/2018, n. 22507/2019 e n. 12070/2022). 
Senza addentrarsi sulle ragioni di una tale scelta da parte del ### ampiamente chiarite nella pronuncia n. 26283/2022, qui preme semplicemente chiarire che l'approdo delle ### del 2022 rappresenta il precipitato logico di un pregresso orientamento giurisprudenziale - tra l'altro pienamente condiviso da questo giudice - che già escludeva la ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. allorquando alla cartella esattoriale, notificata in precedenza, non avesse fatto seguito alcuna iniziativa da parte del ### per il recupero coattivo del credito sotteso alla stessa.  ### l'orientamento testé richiamato, in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione, non veniva ritenuta ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito attesa l'insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (cfr. Cass. 20618/2016 e n. 22946/2016, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada; conf. Cass. n. 6723/19, con riguardo all'estratto di ruolo contributivo); né poteva ritenersi ammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo per far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del tempo successivo alla (anche presunta) il giudice ### notifica della cartella di pagamento, qualora l'istante non avesse specificato ed allegato gli elementi dai quali emergeva quello stato d'incertezza che - sostanziando l'interesse ad agire - sorreggeva l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo, non ritenendo ammissibile nell'ordinamento processuale vigente un'azione di accertamento “pura” (cfr. da ultimo Cass. n. 7353/2022). 
A ciò si aggiunga che la medesima giurisprudenza di legittimità escludeva la possibilità per il debitore di far valere la prescrizione - quale effetto estintivo della pretesa creditoria dovuto all'inerzia del creditore prolungata nel tempo - in via di azione, a mezzo di un accertamento negativo del credito, essendo strutturata nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.) nella forma dell'eccezione (### Cass. 22946/2016). 
Pertanto, già alla luce della giurisprudenza richiamata, confortata dalla recentissima pronuncia delle ### del 6 settembre 2022, n. 26283, nel caso di specie - secondo questo giudicante - l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. avendo ad oggetto meri estratti di ruolo e stante l'assenza di qualsivoglia attività di riscossione coattiva (a partire dal 2002 e dal 2004) da parte di ### § 6. Poiché il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio, sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del “devolutum”, quali risultanti dall'atto di appello (cfr. Cass. 4889/2016, conf. a Cass. n. 696/2002), va confermata la decisione in relazione al governo delle spese, seppure supportata dalla motivazione in atti.  ### canto, anche a voler seguire l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal primo giudice a sostengo della disposta compensazione, non si giungerebbe a conclusioni “sostanzialmente” difformi. 
Per tutto quanto detto, l'appello deve essere rigettato. 
§ 7. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55 del 2014, incidendo sulla determinazione del quantum il tenore documentale della il giudice ### causa, l'inesistenza della fase istruttoria, l'attività difensionale concretamente svolta e la condotta processuale delle parti. 
§ 8. Il presente appello, essendo stato instaurato, in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 determina l'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. 
Il raddoppio del contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione, atteggiandosi come un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o non alterato (### Cass. 5955 del 2014 e conformemente Cass. 2014 n. 10306).  PQM Il Tribunale di Napoli, ###, in persona del Giudice Dott.ssa ### definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede: 1. Rigetta l'appello.  2. ### alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio nei confronti di ### delle ### - ### e Comune di Napoli che liquida complessivamente in ### oltre spese generali al 15%, IVA e ### come per legge per ciascuno di essi.  3. ### l'appellante ### al versamento di un importo pari al valore del contributo unificato. 
Così deciso in Napoli, lì 21/10/2023 

Il giudice
il giudice ### dott.ssa ### n. 21576/2020

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