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TRIBUNALE DI PARMA

Sentenza n. 1604/2023 del 16-11-2023

principi giuridici

In materia di contratti agrari, la dichiarazione resa dai contraenti nel documento negoziale, relativa all'avvenuta assistenza delle rispettive organizzazioni professionali di categoria ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203 del 1982, ha valore confessorio e, pertanto, costituisce piena prova contro colui che l'ha resa, salvo che si dimostri che tale dichiarazione sia stata determinata da errore di fatto o violenza.

In tema di contratti agrari, l'effettivo intervento delle associazioni di categoria non è necessario per la stipula di un contratto meramente riproduttivo di un precedente accordo, già assistito dalle organizzazioni sindacali, in quanto la protrazione della durata alle stesse condizioni rientra nell'ambito della deroga già convenuta rispetto alla durata legale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità dei Contratti Agrari Derogatori: L'Importanza della Dichiarazione di Assistenza Sindacale


Una recente pronuncia del Tribunale Ordinario di ### ha affrontato una controversia relativa alla validità di un contratto di affitto agrario stipulato in deroga alle norme imperative di legge, ai sensi dell'art. 45 della Legge n. 203/1982. La vicenda trae origine da un contratto di affitto di fondo rustico, con una durata inferiore a quella legale, stipulato tra una proprietaria terriera e un'affittuaria. Quest'ultima, una volta scaduto il termine pattuito, contestava la validità della clausola derogatoria, sostenendo la mancanza di effettiva assistenza da parte delle organizzazioni sindacali di categoria al momento della stipula.
L'affittuaria, in particolare, lamentava che il contratto, pur riportando una dichiarazione di avvenuta assistenza sindacale, non era stato in realtà sottoscritto da alcun rappresentante sindacale e che non aveva ricevuto alcuna consulenza specifica in merito alle clausole derogatorie. Di conseguenza, chiedeva che il contratto fosse dichiarato nullo nella parte in cui prevedeva una durata inferiore a quella legale e che le fosse riconosciuto il diritto di continuare a condurre il fondo fino alla scadenza quindicennale prevista dalla legge.
Il Tribunale, tuttavia, ha rigettato le domande dell'affittuaria, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di contratti agrari derogatori. I giudici hanno sottolineato che, ai sensi dell'art. 45 della Legge n. 203/1982, le parti possono validamente derogare alle disposizioni imperative in materia di contratti agrari, a condizione che gli accordi siano stipulati con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali di categoria. Tale assistenza, per essere considerata effettiva, deve consistere in un'attività di consulenza e di indirizzo, volta a chiarire alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostano dalla previsione di legge.
Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che il contratto conteneva una dichiarazione esplicita di entrambi i contraenti di aver ricevuto l'assistenza dei rispettivi rappresentanti sindacali. Tale dichiarazione, secondo la giurisprudenza consolidata, ha valore confessorio e costituisce piena prova contro colui che l'ha resa, a meno che non si provi che sia stata determinata da errore di fatto o violenza.
Nel caso in esame, l'affittuaria si era limitata ad allegare che la dichiarazione di assistenza sindacale non corrispondeva al vero, senza tuttavia dedurre che tale dichiarazione fosse stata rilasciata a causa di violenza o di un errore di fatto. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto inammissibili le prove testimoniali dedotte dall'affittuaria al fine di dimostrare la mancanza di effettiva assistenza sindacale e ha rigettato la domanda di annullamento del contratto.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che il contratto in questione era meramente riproduttivo di un precedente contratto di affitto, stipulato tra le stesse parti e avente ad oggetto il medesimo fondo, nel quale era espressamente attestata l'assistenza sindacale, corredata dalla sottoscrizione delle rispettive organizzazioni. Tale circostanza, secondo i giudici, rendeva irrilevante l'effettivo intervento delle associazioni di categoria per la stipula del contratto successivo, in quanto meramente riproduttivo del precedente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA ### In composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### dott. ### esperto geom. ### esperto lette le note di trattazione scritta telematicamente depositate, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4569 del ### dell'anno 2022 promossa da: ### con il patrocinio dell'Avv. ### - ### - contro ### con il patrocinio dell'Avv. ### - CONVENUTA - e nei confronti di ### con il patrocinio degli avv.ti ### e ### e nei confronti di ### In punto a: affitto di fondo rustico *********** ### attrice chiede e conclude “a) in via principale accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, la nullità ex artt. 45 e 58 l. 3 maggio 1982, n. 203 del contratto di affitto stipulato in data 5 marzo 2020 tra la sig.ra ### e le sig.re ### e ### meglio individuato in premessa, nella parte in cui prevede la durata biennale con scioglimento automatico senza necessità di disdetta nonché nella parte in cui prevede la rinuncia automatica alla conduzione senza indennizzo -in caso di vendita anche parziale del fondonell'ipotesi di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuaria; b) in subordine ovvero in alternativa, pronunciare l'annullamento del contratto de quo nella parte in cui prevede la durata biennale con scioglimento automatico senza necessità di disdetta e nella parte in cui prevede la rinuncia automatica alla conduzione senza indennizzo -in caso di vendita anche parziale del fondo-nell'ipotesi di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuaria, nonché l'annullamento della singola dichiarazione di intervenuta assistenza dei contraenti da parte delle rispettive ### di ### ex art. 45 l. 3 maggio 1982 n. 203, per le ragioni esposte in premessa e in particolare per contrasto tra volontà e dichiarazione; c) in ogni caso, conseguentemente dichiarare -anche in forza del combinato disposto degli artt. 1339 e 1419 comma secondo cod. civ.- che il rapporto di affittanza attualmente in essere tra la sig.ra ### e la sig.ra ### giungerà a scadenza in data 4 marzo 2035 o in quell'altra data meglio vista dal Tribunale adito e al contempo condannare la sig.ra ### a rilasciare immediatamente il fondo ubicato in #### e censito a N.C.T. del medesimo Comune - sezione A ### foglio 8 mappali 268, 269 e 892; foglio 9 mappali 108, 113, 132 e 153; foglio 22 mappali 29, 30, 33, 34, 37, 39, 40, 41 e 61; foglio 23 mappali 21, 22, 23, 24 e 64; per un'estensione complessiva pari a ha 8.21.70, che forma oggetto del predetto rapporto di affittanza, libero di cose e persone, nella piena disponibilità della sig.ra ### Vinti i compensi e le spese di lite oltre 15% ex D.M. n. 55/2014, C.P.A., I.V.A. e ulteriori dovute per legge".” Parte convenuta chiede e conclude: “### via preliminare ### ex artt. 106 e 420 c.p.c., e di ogni normativa sottesa, la chiamata in causa delle sig.re ### nata a #### il 29 Ottobre 1940 cod. fisc ###, residente in ### 10/A e ### nata a ### il 16 Luglio 1982 #### residente in ##### 42, per le ragioni esposte in narrativa, e fissare ex art. 420 c.p.c. nuova udienza, differendo quella di comparizione fissata il 16 marzo 2023, al fine di consentire l'espletamento degli incombenti di legge e alle dovute notifiche.  ### via principale e nel merito ### e rigettare tutte le domande formulate dalla sig.ra ### nei confronti della sig.ra ### per tutte le motivazioni dedotte nella presente comparsa di costituzione, e per l'effetto dichiarare inefficacie, risolto e non opponibile alla convenuta il contratto di affitto stipulato tra la sig.ra ### e le sig.re ### e ### riferito ai terreni siti in ### oggi di proprietà della sig.ra #### in via principale ### e dichiarare : - che il contratto di affitto sottoscritto tra le sig.re ### e ### e la sig.ra ### è stato stipulato con l'assistenza delle ### di ### ai sensi dell'art. 45 L. 203/82 e, pertanto, deve ritenersi valido ed efficace e produttivo di effetti fino al 4 Marzo 2022; - che tutte le pattuizioni convenute nel contratto di affitto sottoscritto tra le sig.re ### e ### e la sig.ra ### ai sensi dell'art. 45 L. 203/82 sono da ritenersi pienamente efficaci e produttive di effetti tra le parti nei termini indicati nel sotteso rapporto contrattuale.  ### via principale subordinata ### e dichiarato il legittimo ed ininterrotto possesso da parte della sig.ra ### dei terreni siti nel Comune di ### a far data dal 16 Aprile 2022, l'inesistenza di contratti di affitto sui predetti fondi agricoli, respingere ogni domanda volta ad ottenere l'estromissione della legittima proprietaria dai terreni oggetto del contratto di compravendita sottoscritto il 22 Luglio 2022.  ### via subordinata ### denegata ipotesi il cui il contratto di affitto dovesse essere ritenuto valido e opponibile alla ###ra ### dichiarare lo stesso nullo per la non congruità del canone di affitto. 
In ogni caso ### sempre e comunque, parte ricorrente al pagamento delle spese di causa”. 
La terza chiamata chiede e conclude: “Rigettare le domande della sig.ra ### in quanto del tutto destituite di ogni fondamento. 
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.  ********************  ### ricorso ritualmente notificato ### evocava in giudizio ### esponendo: - di condurre in affitto l'appezzamento di terreno già di proprietà delle sig.re ### e ### meglio indicato in ricorso, ubicato in ####, in forza di contratto di affitto stipulato in data 5 marzo 2020, che prevedeva una durata di anni 2 ### fino al giorno 4 marzo 2022, in deroga all'art. 4 legge 3 maggio 1982, n. 203; - il contratto prevedeva una clausola di rinuncia automatica alla conduzione senza indennizzo in caso di vendita anche parziale del fondo nell'ipotesi di mancato esercizio del diritto di prelazione; - nel contratto veniva dichiarato dalle parti che la stipula era avvenuta con l'assistenza delle rispettive organizzazioni di categoria; - tale ultima dichiarazione non corrispondeva al vero: il contratto non era sottoscritto da alcun rappresentante sindacale e l'affittuaria non aveva mai ricevuto l'assistenza prescritta dalla legge, né durante la fase delle trattative, né durante la fase della stipula del contratto; - le originarie proprietarie avevano incaricato l'### di ### alla quale erano iscritte, di predisporre il testo contrattuale; - di essere stata convocata il ### dalla funzionaria dell'### di ### per la sottoscrizione dell'accordo, ricevendo allo sportello il contratto già firmato dalle concedenti, sul quale aveva apposto la propria sottoscrizione; - in prossimità della scadenza contrattuale aveva appreso che dalla mancata assistenza sindacale conseguiva ex lege la durata quindicennale del rapporto di affittanza e aveva allora comunicato informalmente alle proprietarie l'intenzione di permanere nella detenzione del fondo; - il ### aveva rinvenuto sul terreno affittato un contoterzista, incaricato dalle proprietarie ### e ### che aveva appena eseguito operazioni di aratura e di semina di mais, distruggendo la coltura di prato stabile e frumento in essere; - a metà aprile 2022 aveva rinvenuto sul fondo un altro contoterzista, incaricato dalle proprietarie, il quale stava eseguendo la risemina del mais; - di avere inviato alle concedenti ### e ### raccomandata in data ### con la quale aveva formalmente comunicato di intendere continuare la conduzione del fondo fino alla scadenza di legge (2035); - di avere successivamente informato le proprietarie di essere disposta a rimborsare il prezzo dei lavori eseguiti dai contoterzisti, senza ricevere risposta; - di aver promosso il tentativo di conciliazione, nel corso del quale era venuta a conoscenza del fatto che, senza ricevere avviso, le proprietarie ### e ### avevano venduto il terreno a ### alla quale era stato esteso il tentativo di conciliazione; - il contratto di affitto, in quanto stipulato senza l'assistenza dei rappresentanti sindacali era nullo nella parte in cui prevedeva, in deroga alle previsioni legali, la durata di anni 2, sicché il rapporto, nel quale era subentrata ### aveva scadenza il 4 marzo 2035; - l'assenza dell'assistenza delle organizzazioni sindacali comportava altresì la nullità della clausola che prevedeva la rinuncia automatica della conduzione, senza indennizzo, in caso di vendita del fondo nell'ipotesi di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuaria. 
In base a tali premesse l'attrice concludeva come in epigrafe. 
La convenuta ### si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, chiedendo in via preliminare l'autorizzazione a chiamare in giudizio le precedenti proprietarie ### e ### Nel merito la convenuta chiedeva il rigetto delle domande attrici, concludendo come in epigrafe. A tal fine allegava: - di aver acquistato i terreni il ### e di essere stata immessa nel possesso del fondo compravenduto il ###; - le venditrici avevano dichiarato che il fondo era libero da contratti di affitto e/o da titoli di conduzione a favore di terzi; - diversamente da quanto allegato dall'attrice il fondo si presentava incolto: non erano presenti coltivazioni né di frumento, né di prato; - le promittenti venditrici nel marzo 2022 avevano affidato a contoterzisti lavori di aratura e sistemazioni dei terreni; - acquisita la disponibilità del fondo nell'agosto 2022 si avvedeva che i frutti presenti erano stati illegittimamente sottratti dalla ### sicché aveva sporto denuncia; - il contratto di affitto tra la ### e le alienanti ### - ### non era stato registrato e pertanto non le era opponibile; - in ogni caso il canone d'affitto convenuto non era equo. 
La terza chiamata ### si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attrici. A tal fine allegava che: - la ### non aveva proposto domande possessorie, né domanda di retratto agrario, il cui termine era spirato il ###; - l'attrice aveva del tutto trascurato di occuparsi dei terreni dopo la scadenza del contratto, non aveva mai comunicato di intendere mantenere la conduzione del fondo e non aveva mai offerto di rimborsare alcunché; - nel contratto di affitto la ### aveva dichiarato di aver ricevuto l'assistenza di cui all'art. 45 L. 203/1982 e tale dichiarazione aveva valore confessorio; - il contratto d'affitto oggetto di causa era il terzo stipulato tra le parti ed era stato preceduto da un contratto nel 2004 per la durata di 4 anni e da un secondo contratto di identico contenuto stipulato nel 2018 per la durata di due anni, redatto con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali di cui riportava timbro e sottoscrizione; - trattandosi sostanzialmente di un rinnovo, il consenso era comunque valido anche senza un nuovo intervento delle rispettive organizzazioni professionali La terza chiamata ### non si costituiva in giudizio, sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.  *************  MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande proposte da ### sono infondate e meritano pronuncia di rigetto.  ### 45, L. 203/19827 permette alle parti di derogare alle disposizioni imperative in materia di contratti agrari, purché i relativi accordi, anche non aventi natura transattiva, siano stipulati con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le organizzazioni provinciali. 
E' noto che l'“assistenza”, per essere tale, deve consistere in una effettiva attività di consulenza e di indirizzo, tale da chiarire alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali, che si discostino dalla previsione di legge, affinché la stipula avvenga con la massima consapevolezza e trasparenza possibile (così, tra le tante Cassazione 5953/2016 e n. 19906/2018), tant'è che la mera presenza fisica del rappresentante dell'organizzazione di categoria di appartenenza non può considerarsi sufficiente, qualora lo stesso si limiti a sottoscrivere l'accordo senza aver preso parte alla fase di trattativa, volta all'individuazione del contenuto della convenzione (così, Cassazione n. 594/1999). 
Il principio consolidato risale a Cassazione n. 1725/1980, secondo cui l'intervento deve essere “dinamico, consapevole e cosciente” e le clausole, seppure predisposte, devono essere “esaminate, lette dal funzionario ed approvate di fronte a costui dall'interessato”. 
Trattandosi poi di una “nullità di protezione”, la stessa può essere fatta valere solo dall'affittuario che lamenti di non essere stato assistito e su di esso grava l'onere della prova che, nonostante la formale sottoscrizione del rappresentante della sua associazione di categoria, questi non ha prestato un'adeguata ed effettiva consulenza. 
Si è poi sottolineato che le parti sostanziali del contratto agrario sono comunque unicamente il locatore e l'affittuario, mentre la “partecipazione” al contratto stesso dei rappresentati, attraverso - come spesso avviene - la loro sottoscrizione, è incontestabilmente di per sé non necessaria, avendo solo un valore di attestazione della partecipazione medesima. 
In altri termini, non ha rilievo il dato formale della sottoscrizione del contratto in deroga da parte del rappresentante sindacale, ma il dato sostanziale dell'effettiva assistenza, che deve consistere in un'attività effettiva di consulenza e di indirizzo in favore della parte e che può essere svolta anche prima della stipula e unilateralmente in favore della sola parte assistita. 
Ne consegue che il dato formale della sottoscrizione del rappresentante sindacale non è per un verso requisito di validità della pattuizione in deroga, né è sufficiente la sottoscrizione del rappresentante sindacale se non accompagnata da un'effettiva attività di consulenza e di indirizzo in favore della parte tale da chiarire all'interessato il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostino dalla previsione di legge. 
Ne consegue, per quanto qui rileva, che l'assenza di sottoscrizione rappresentante sindacale, come nel caso di specie, non può di per sé determinare la nullità della clausola in deroga, laddove vi sia attestazione della parte di aver ricevuto la prescritta assistenza sindacale, la quale ben può essere stata prestata nella fase antecedente la stipula e correttamente attestata dalla sola parte stipulante. 
Tanto premesso, occorre considerare che il contratto, sottoscritto dalle parti, contiene la dichiarazione di entrambi i contraenti dell'avvenuta prestazione dell'attività di assistenza dei rispettivi rappresentanti sindacali. 
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la dichiarazione in contratto dell'avvenuta prestazione dell'attività di assistenza, con la sottoscrizione del documento negoziale da parte dei contraenti risulta “probante sì che, in difetto della proposizione di apposita azione di annullamento per vizio della volontà, tale efficacia probatoria documentale non può essere disattesa mediante la deduzione di una prova orale diretta soltanto a dimostrare la non corrispondenza al vero di quanto liberamente attestato dai contraenti” (così Cass., 4.6.2008, n. 14759). 
A sua volta, Cass., 15.3.2007, n. 5983 ha precisato che “per contestare la veridicità del contenuto della dichiarazione si rende necessario fare ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto fra volontà e dichiarazione (Cass. 2.6.1999, n. 5383; Cass. 13.4.1987, 3667); a questo fine non è sufficiente chiedere di provare a mezzo testimoni la non corrispondenza al vero di quanto liberamente attestato dai contraenti (Cass. 30.3.2000, 3882), sicché tale richiesta, ove sia proposta, va disattesa”.  ###., 30.3.2000, n. 3882 afferma che “In tema di contratti agrari l'efficacia probatoria del documento negoziale stipulato in deroga alle norme vigenti ai sensi dell'art.  45 l. 3 maggio 1982 n. 203, sottoscritto dai contraenti …, non può essere, in mancanza di un'azione di annullamento per vizio della volontà, disatteso mediante la deduzione di una prova orale volta soltanto a dimostrare la non corrispondenza al vero di quanto liberamente attestato dai contraenti”, e ha pertanto confermato la sentenza di merito, la quale ha motivato che il (contenuto del) documento negoziale (nel punto relativo alla partecipazione delle organizzazioni sindacali) poteva essere disatteso soltanto attraverso l'esperimento di un'azione di annullamento per vizio della volontà. 
Del pari, Cass. Sez. 3 n. 15370 del 21/06/2017 ha precisato che in tema di stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari ai sensi dell'art. 45 della l.  203 del 1982, “la dichiarazione dell'esistenza dell'assistenza sindacale contenuta nel documento negoziale non attiene a diritti indisponibili, non riguarda la ricezione di una specifica e dettagliata informazione tecnica sul negozio e, in considerazione della sua natura confessoria, ha il valore di prova legale, di talché per inficiarla non può essere ammessa la prova per testimoni” (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'ammissibilità della prova testimoniale volta a dimostrare che la dichiarata assistenza dell'organizzazione di categoria, richiesta a pena di nullità della pattuizione in deroga alla durata legale dell'affitto agrario, non si era concretamente svolta come una effettiva attività di consulenza e di indirizzo). 
La consolidata giurisprudenza sopra richiamata parte dal presupposto che la dichiarazione di cui si discute ha valore confessorio e, ai sensi dell' art. 2732 cpc, la confessione può essere revocata solo se si prova che è stata determinata da errore di fatto o violenza. 
La confessione è dunque irrevocabile, salvo il caso di errore di fatto o violenza e costituisce tra le parti “prova piena contro colui che l'ha fatta, senza che su tale efficacia probatoria incida la ritrattazione del confitente, ove non si deduca e si provi che la sua prima dichiarazione sia frutto di violenza o di uno stato di errore di fatto verificatosi nel momento in cui la dichiarazione medesima è stata resa” (Cass. Sez. 3, n. 2993 del 16/05/1984, la quale precisa che “In tema di revoca della confessione stragiudiziale mentre, ove si deduca che essa è stata estorta con violenza, non occorre dimostrare la obiettiva falsità del fatto confessato, qualora, invece, venga dedotto l'errore di fatto, è necessario provare, sotto l'aspetto soggettivo, anche le circostanze che hanno indotto il confitente all'erroneo convincimento che il fatto confessato fosse vero”, vedi anche Cass., 5.4.1962, n. 720 e Cass., 28.4.1980, 2812). 
Stante la tassatività delle cause di revoca, la confessione non è invalidabile per simulazione, in quanto la legge nega a chi abbia scientemente confessato il falso di rimuovere l'efficacia probatoria dell'atto compiuto. 
Si ha errore quando il confessore è tratto in inganno da una falsa rappresentazione della realtà che lo induce a ritenere vero un fatto in realtà mai accaduto o comunque svoltosi con una dinamica diversa da quella erroneamente descritta. Per violenza si intende solo quella morale che abbia indotto la parte a dichiarare un fatto non vero. 
A supporto della revoca per errore di fatto, non basta pertanto dimostrare l'insussistenza obiettiva o l'intrinseca non veridicità delle circostanze dedotte ad oggetto della confessione, ma è indispensabile dedurre le specifiche circostanze che hanno indotto il confitente all'erroneo convincimento che il fatto confessato fosse vero La prova contraria della confessione per errore di fatto è dunque possibile solo nei casi in cui il confitente dimostri l'inconsapevolezza, per errore di fatto, della divergenza dal vero di quanto dichiarato. 
Nel caso in esame l'attrice si è limitata ad allegare che la dichiarazione da lei liberamente rilasciata nel contesto del contratto di aver ricevuto l'effettiva assistenza dell'organizzazione sindacale non corrisponde al vero, ma non ha in alcun modo dedotto che tale inveritiera dichiarazione sia stata rilasciata a causa di violenza o di un errore di fatto, né ha allegato le specifiche circostanze che l'avrebbero indotta erroneamente a ritenere di aver ricevuto detta assistenza. 
In altri termini, l'attrice ha si è limitata a dedurre che detta dichiarazione era consapevolmente mendace e non frutto di un errore, cioè di una falsa rappresentazione della realtà da parte dell'affittuario stipulante. 
Ne consegue, in assenza di deduzioni di prova, ma ancor prima di qualsivoglia allegazione in ordine alle circostanze che avrebbero indotto la ricorrente all'erroneo convincimento che il fatto confessato fosse vero, l'inammissibilità delle prove testimoniali dedotte dalla attrice al solo dine di dimostrare che la dichiarata assistenza non si è concretamente svolta e per conseguenza l'infondatezza della domanda di annullamento. 
Si richiama sul punto, oltre alle sentenze già indicate, per il suo chiaro percorso argomentativo Cass. Sez. 3 - , n. 15370 del 21/06/2017. 
Quanto alle ulteriori contestazioni dell'attrice, occorre precisare che è del tutto irrilevante la circostanza che il contratto non sia stato firmato contemporaneamente dalle parti, ben potendo il contratto essere sottoscritto dalle parti in tempi diversi. 
Si aggiunga che il contratto di affittanza per cui è causa, stipulato per la durata dal 5 marzo 2020 al 4 marzo 2022, è meramente riproduttivo in ogni sua clausola del precedente contratto d'affitto del medesimo fondo stipulato fra le parti sempre per la durata di due anni dal 5 marzo 2018 al 4 marzo 2020. Tale precedente contratto conteneva la specifica dichiarazione dell'avvenuta assistenza sindacale, corredata dalla sottoscrizione delle rispettive organizzazioni sindacali. 
Ne consegue, quale ulteriore ratio decidendi, l'irrilevanza dell'effettivo intervento delle associazioni di categoria per la stipula del contratto qui in esame perché meramente riproduttivo del precedente. 
Invero, come precisato da Cass. civ. Sez. III 11-01-2008, n. 494 “###. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 23, u.c., non si può ricavare che - concluso con l'assistenza delle associazioni di categoria un accordo in deroga, con cui si restringa la durata legale di un contratto agrario - non sia poi nella disponibilità delle parti protrarre la durata, alle stesse condizioni e per altro identico periodo di tempo. ### delle associazioni di categoria è indispensabile quando le parti intendano dare ai propri rapporti un assetto nuovo rispetto a quello già valutato (e approvato) dalle stesse associazioni, prevedendo deroghe di diverso tipo a norme tassative della legge, ma non quando, attraverso la sola protrazione della durata del precedente accordo, si muovano nell'ambito della deroga già convenuta - nel caso muovendosi nell'ambito di una durata già derogata rispetto a quella legale” Per i motivi indicati le domande attrici devono essere rigettate. 
Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attrice sia nei rapporti con la convenuta sia nei rapporti con la terza chiamata. 
Invero, la liquidazione delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato va posta a carico della parte, rimasta soccombente, che abbia dato causa alla chiamata, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio (Cassazione civile, sez. III, 21/03/2008, n. 7674, cfr anche Cassazione civile, sez. III, 10/06/2005, n. 12301 e Cassazione civile, sez. III, 28/08/2007, n. 18205, a mente della quale “In tema di responsabilità per le spese di lite, in caso di chiamata del terzo in garanzia, il rimborso delle spese processuali sostenute da chi sia stato chiamato in garanzia dal convenuto legittimamente viene posto a carico dell'attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto, in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia. Le spese processuali del chiamato che non sia rimasto soccombente, infatti, non possono gravare sul chiamante, quando anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato, né nei confronti della controparte, ma debbono essere rifuse dalla parte soccombente (nella specie in ordine alla domanda risarcitoria estesa nei confronti del terzo chiamato), e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito a una pretesa rivelatasi fondata, senza che rilevi, in senso contrario, la mancanza di un'istanza di condanna in tal senso”, cfr. anche Cassazione civile, sez. III, 26/04/1994, n. 3956, secondo la quale “le spese processuali del chiamato che non sia rimasto soccombente non possono gravare sul chiamante, quando anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato, né nei confronti della controparte”).  PQM Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide: a) DICHIARA la contumacia di ### b) ### le domande attrici c) ### l'attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in ### per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA se dovuta e cpa come per legge d) ### l'attrice alla rifusione in favore della terza chiamata ### delle spese di lite, liquidate in ### per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA se dovuta e cpa come per legge e) ### per le spese tra l'attrice e la terza chiamata ### stante la contumacia di quest'ultima f) ### deciso nella camera di consiglio del 16.11.2023 ### rel. ###ssa #### n. 4569/2022

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