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TRIBUNALE DI SPOLETO

Sentenza n. 785/2023 del 19-10-2023

principi giuridici

La cointestazione di un deposito, salva la prova di una diversa volontà delle parti, trasferisce la sola legittimazione ad operare sul deposito, ma non la titolarità del credito.

Nel deposito cointestato, i rapporti interni tra cointestatari sono regolati dall'art. 1298, comma 2, c.c., in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, salvo che non risulti diversamente.

In caso di recesso del rapporto di conto corrente cointestato, il correntista che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il danno-evento, consistente nell'ingiustificato recesso della banca, e il danno-conseguenza, identificabile nei maggiori oneri del nuovo contratto di conto corrente o nella perdita di condizioni contrattuali vantaggiose.

Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Cointestazione di Deposito e Facoltà di Disposizione: Limiti e Responsabilità Bancaria


La pronuncia in commento affronta una controversia nata dalla gestione di un deposito titoli cointestato e dalla chiusura di un conto corrente parimenti cointestato da parte di un istituto bancario. La vicenda trae origine dalla decisione della banca di liquidare un certificato di deposito nominativo, ripartendo le somme residue in parti uguali tra i due cointestatari, e dalla successiva decisione di recedere dal contratto di conto corrente cointestato.
Un soggetto, cointestatario del deposito e del conto, ha citato in giudizio la banca, contestando la ripartizione delle somme del deposito e la chiusura del conto, ritenendo di avere diritto all'intero ammontare del deposito e chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla chiusura del conto. La banca si è difesa sostenendo la correttezza del proprio operato, motivata dalla conflittualità tra i cointestatari e dalla necessità di tutelare i diritti di entrambi. Ha, inoltre, chiamato in causa l'altra cointestataria, chiedendo di accertare le quote di effettivo diritto al rimborso del saldo del certificato di deposito e, in subordine, di essere manlevata in caso di condanna.
Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande dell'attore. In primo luogo, ha chiarito che la facoltà di operare separatamente su un deposito cointestato non implica automaticamente la titolarità esclusiva delle somme depositate. Richiamando consolidati principi giurisprudenziali, il giudice ha affermato che la cointestazione attribuisce la sola legittimazione ad operare sul conto, mentre la titolarità del credito si presume divisa in parti uguali, salvo prova contraria. Nel caso specifico, l'attore non è riuscito a dimostrare che l'intera somma depositata fosse di sua esclusiva proprietà.
Quanto alla chiusura del conto corrente, il Tribunale ha riconosciuto che la decisione della banca, pur non trovando una valida giustificazione, non ha causato alcun danno risarcibile all'attore. Quest'ultimo, infatti, non ha fornito alcuna prova di aver subito un pregiudizio concreto a seguito della chiusura del conto, come ad esempio maggiori oneri per l'apertura di un nuovo conto o la perdita di condizioni contrattuali vantaggiose.
Infine, il Tribunale si è pronunciato sulle spese di lite relative alla terza chiamata in causa. Applicando il principio di causazione, ha ripartito le spese tra l'attore e la banca, ritenendo che la chiamata in causa fosse giustificata in relazione alla domanda di restituzione delle somme del deposito, ma non in relazione alla domanda di risarcimento danni.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SPOLETO in persona del Giudice unico, dott.ssa ### ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n° 871/2019 RG del Tribunale di Spoleto, trattenuta in decisione all'udienza del 20.6.2023 promossa da ### elettivamente domiciliato in ####, ###. Piermarini  ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende ATTORE nei confronti di ### in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### sito in ### centro ### di #### CONVENUTO nonché nei confronti di ### rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### sito in ####/### avente ad oggetto: bancari ### come da verbale di udienza del 20.6.2023 FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ### ha convenuto in giudizio la ### dei ### dinanzi al Tribunale Civile di ### per ivi sentir accogliere le conclusioni che di seguito si trascrivono: “### - accertare e dichiarare l'inadempimento della ### dei ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione del dovere di diligenza, trasparenza e pubblicità nei rapporti con la clientela e nello specifico con il contratto di deposito/dossier titoli nr. n. 02/81/22094 e di c.c. IBAN ###### e c.c. n. 02/01/54511 cointestato al #### e per l'effetto - condannare la ### dei ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione di quanto dovuto e non liquidato con riferimento al ### di ### nominativo n. 02/81/22094, scaduto il ### pari ad ### oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore, e pertanto nella somma complessiva di ### o nella diversa somma da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa. Con vittoria di spese, funzioni e onorari.”. 
Si è costituita in giudizio la ### dei ### di ### S.C. rassegnando le seguenti conclusioni: “ ### - autorizzare, per le ragioni esposte, la chiamata in causa di ### con spostamento della prima udienza effettiva, così da poter notificare la chiamata in causa nel rispetto dei termini minimi di cui all'art. 163 bis c.p.c.; ### - dichiarare preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale di ### dichiarando competente territorialmente il Tribunale di Macerata, con ogni consequenziale pronuncia; ### - rigettare integralmente la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto, dichiarando accertata come pienamente legittima ed indenne da censure la condotta della ### dei ### sia relativamente al recesso dal c/c per giustificato motivo che alla liquidazione del saldo del certificato di deposito, spettando il diritto alla restituzione della somma ai due intestatari, metà per ciascuno; - in via subordinata e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi anche parzialmente fondata la pretesa di parte attrice, accertare in questa sede ###la chiamata in causa ### le quote di effettivo diritto al rimborso del saldo del certificato di deposito in capo a ciascun cointestatario; - sempre in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi dovuta una differenza del saldo del certificato di deposito in favore dell'attore, dichiarare direttamente tenuta al relativo pagamento la signora ### che ha ricevuto dette somme dalla ### e/o comunque dichiarare ### tenuta a manlevare la ### dei ### da ogni e qualsiasi obbligo al riguardo, o tenuta a rimborsare alla ### dei ### tutto quanto quest'ultima dovesse essere tenuta a pagare all'attore; - con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”. 
Ammessane la chiamata, si è costituita la terza, ###ra ### la quale ha insistito per la propria estromissione dalla causa affermando di non poter essere coinvolta nelle decisioni prese dalla ### nella gestione dei contratti e di non accettare il contraddittorio in relazione alla domanda spiegata dalla ### dei ### in punto di accertamento delle quote di effettivo diritto spettanti agli intestatari.  ### ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “### al Tribunale adito ogni contraria istanza disattesa ed eccezione respinta, in via principale rigettare in toto la domanda attorea, per quanto di ragione non ritenendo sulla medesima di dover accettare contraddittorio, nonché quella di chiamata in causa in quanto infondata in fatto ed in diritto; sempre nel merito e in via subordinata, ove necessario accertati i fatti per cui è causa, per l'effetto dichiarare che la quota di effettivo diritto spettante alla ### è pari alla metà del certificato di deposito nominativo nr. 02/81/22094 e che su di essa la ### è stata soddisfatta legittimamente; in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistere a beneficio dell'### una differenza nella quota del ### di deposito, restituito alla ### dichiarare eventualmente unica e sola tenuta a pagare e/o restituire all'### eventuali somme accertande la ### di ### dei ### a titolo di risarcimento del danno o per ogni altro titolo che volesse ritenere sussistente in denegata ipotesi l'adita Giustizia. Con vittoria in ogni caso anche subordinato di spese del giudizio”. 
La causa è stata istruita solo in via documentale ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20/06/2023, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 
Va, anzitutto, rigettata l'eccezione relativa al presunto difetto di competenza per territorio sollevata da parte convenuta. 
Parte convenuta non ha, infatti, contestato la competenza con riferimento a tutti i possibili fori alternativi, sicchè l'eccezione deve ritenersi tamquam non esset. 
Come stabilito dai giudici di legittimità, infatti, “in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. — cioè dell'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda — comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito” (Cass. n. 21899/2008) e inoltre, “la formulazione dell'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta, con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 c.p.c., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 c.p.c. (e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19, comma 1, c.p.c.).  ### della formulazione dell'eccezione è controllabile, anche d'ufficio, dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza” (Cass. n. 23328/2014). 
Parte convenuta si è limitata a sostenere la competenza del tribunale di Macerata, “nel cui territorio il rapporto è sorto ed è stato estinto, dove risiedeva (o risiede) il sig. ### e dove risiede la litisconsorte ### Laura” senza, tuttavia, indagare sul criterio di collegamento di cui all'art. 19 comma 1 c.p.c.. Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità dell'eccezione. 
Ciò posto e venendo al merito della vicenda, va evidenziato che l'attore contesta alla ### convenuta di aver unilateralmente e arbitrariamente deciso di liquidare le somme di cui al deposito nominativo di ### (n. 02/81/22094 con scadenza 17/08/2018) a metà tra i due cointestatari (il sig. ### e la sig.ra ### nonostante l'art. 9 delle condizioni generali prevedesse che le disposizioni relative al rapporto potessero essere effettuate da ciascun intestatario separatamente e di aver unilateralmente deciso di recedere dal rapporto di c/c aperto sempre presso il medesimo istituto e cointestato tra l'### e la ### Con il presente giudizio, quindi, l'### - nel contestare la ripartizione a metà delle residue somme disponibili al momento dell'estinzione del certificato di deposito, affermando di avere diritto all'intero - ha chiesto alla ### convenuta il pagamento della somma di ### pari alla quota di un mezzo delle somme disponibili versata all'altra cointestataria ed il risarcimento del danno, indicando un totale, comprensivo dell'importo sopra detto, di #### convenuta ha dato prova, e la circostanza non è oggetto di specifica contestazione, del versamento dell'altra metà delle somme presenti sul deposito nominativo n. 02/81/22094 alla cointestataria del conto ### e ha affermato che, avendo intuito - anche attraverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato alla ### dalla stessa ### in data ### - l'elevata conflittualità tra le parti ed essendo il deposito nominativo ormai prossimo alla scadenza, aveva ritenuto che l'unico modo per rispettare i diritti di entrambi i cointestatari - dovendosi ritenere che a ciascuno spettasse ½ dei risparmi - fosse quello di chiudere il c/c sul quale sarebbe confluito alla scadenza l'importo del certificato e ripartire a metà detto importo, al netto di quanto pignorato. 
Così ricostruiti i termini della vicenda, va evidenziato che la contestazione del deposito nominativo riguarda la sola facoltà di compiere operazioni anche separatamente senza che ciò possa incidere sulla titolarità delle somme presenti nel deposito. 
Come affermato dai giudici di legittimità con riferimento al c/c, stabilendo principi applicabili anche con riguardo ad altri prodotti, come il deposito nominativo, “la cointestazione di un conto corrente bancario, salva la prova di una diversa volontà delle parti, è atto unilaterale idoneo a trasferire la sola legittimazione ad operare sul conto, ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà dei titoli che la banca detiene per conto del correntista presuppone un contratto di cessione del credito tra questi e la banca cessionaria” (Cass. n. 21963/2019). 
A ciò si aggiunga che nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente; sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (Cass. n. 77/2018). 
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, va evidenziato che la possibilità dei cointestatari di operare separatamente sul deposito nominativo era stata espressamente pattuita tra le parti, mentre la possibilità di disporre, ritirandola, dell'intera cifra presente sul deposito presupponeva il consenso, tacito o espresso, anche dell'altro cointestatario. Ebbene, nel caso di specie era evidente che nessuno dei cointestatari aveva espresso detto consenso avendo, anzi, fatto entrambi richiesta alla banca di ritirare l'intera cifra alla scadenza del deposito. 
Per tale motivo, la ### ha preventivamente avvisato le parti che alla scadenza, ciascuna di loro avrebbe potuto ritirare la metà delle somme presenti, al netto di quanto già pignorato dalla stessa ### Sicchè, nessun comportamento illegittimo è stato posto in essere dalla ### che, in presenza di un comportamento delle parti chiaramente contrastante con un eventuale consenso (tacito o espresso), ha impedito a ciascuno dei cointestatari del conto di disporre in proprio esclusivo favore dell'intera somma depositata. 
Peraltro, nel presente giudizio, non è stata fornita dall'attore alcuna prova in ordine alla circostanza per cui l'intera somma depositata era di sua esclusiva titolarità, nonostante fosse depositata su un conto cointestato, atteso che la sola affermazione secondo cui la moglie non avesse mai lavorato non è di per sé sufficiente ad escludere che la stessa possa aver contribuito negli anni ad accantonare le somme poi confluite nel deposito nominativo. 
Del tutto indifferente è, poi, la circostanza per cui l'istituto di credito abbia consentito alla ### di ritirare, in data ###, mediante assegni circolari, gran parte delle somme depositate sul conto corrente cointestato: a quella data, infatti, la ### non era tenuta a sapere (né poteva immaginare) quali fossero i rapporti tra le parti. Detti rapporti si sono palesati solo successivamente, ossia quando nei mesi di luglio e agosto ciascuna delle parti ha chiesto alla banca di poter ritirare l'intera somma di cui al deposito nominativo e quando, in data ### la sig.ra ### ha notificato alla ### il pignoramento presso terzi del conto cointestato, stante l'inadempimento del sig. ### al pagamento di quanto dallo stesso dovuto. 
Deve, pertanto, escludersi che possa configurarsi una responsabilità o un inadempimento della banca nella scelta di versare a ciascuno dei cointestatari del deposito la metà delle somme. 
Deve, pertanto, rigettarsi la domanda volta ad ottenere la restituzione di quanto dovuto e non liquidato con riferimento al ### di ### nominativo n. 02/81/22094, scaduto il ### pari ad ### Meno comprensibile risulta, invece, la scelta operata dalla ### di recedere dal contratto di conto corrente, anche questo cointestato tra il sig. ### e la sig.ra ### Detta scelta era stata dettata, a detta dell'istituto, dall'opportunità di chiudere un conto cointestato affinchè ciascuna delle parti potesse provvedere all'apertura di un autonomo conto, in considerazione delle tensioni emerse tra i coniugi. 
Ma proprio in quanto la ### non è tenuta a conoscere dei rapporti intercorrenti tra soggetti cointestatari del conto, ciascuno di questi può continuare ad operare autonomamente sullo stesso. Nel momento in cui la banca sospetti che sia venuto meno il consenso di uno dei cointestatari del conto affinchè l'altro operi in misura eccedente la quota allo stesso idealmente spettante, la ### non è comunque tenuta a recedere dal contratto, potendo consentire a ciascuno dei cointestatari di disporre delle somme residue nei limiti della quota allo stesso spettante. 
Nonostante, quindi, la scelta di procedere alla chiusura del conto cointestato e al recesso dal contratto non trovi giustificazione neanche nell'animosità dei rapporti che si erano instaurati tra le parti cointestatarie, deve evidenziarsi che l'attore non ha dato alcuna dimostrazione in ordine al danno asseritamente subìto. 
Trattandosi, infatti, di una responsabilità contrattuale, sarebbe stato onere di parte attrice, dar prova non solo del danno-evento (qualificabile come l'ingiustificato recesso della banca dal rapporto di conto corrente cointestato tra i coniugi ### ma, anche del danno-conseguenza, eventualmente identificabile nei maggiori oneri del nuovo contratto di conto corrente che l'### era stato costretto a stipulare o nella perdita di condizioni contrattuali particolarmente vantaggiose. 
Poiché, nel caso di specie, è rimasto totalmente indimostrata anche solo l'esistenza di un ipotetico danno-conseguenza, anche la domanda di risarcimento deve essere rigettata. 
Le spese tra parte attrice e parte convenuta seguono, pertanto, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 
Per quanto attiene alle spese sostenute dalla terza chiamata, deve trovare applicazione il principio sancito dai giudici di legittimità secondo cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. n. ###/2019). 
Ebbene, la chiamata della sig. ### da parte dell'istituto di credito origina dalla necessità, nell'ipotesi in cui le somme oggetto del deposito fossero risultate di titolarità dell'### in misura superiore alla metà, che la restituzione venisse effettuata dal soggetto, ossia la ### a cui queste somme erano state versate, dovendosi distinguere la domanda di restituzione e quella di risarcimento danni svolte dall'attore e dovendosi limitare l'interesse della convenuta alla chiamata della ### esclusivamente con riferimento alla domanda di restituzione. 
Con riferimento a tale domanda, la chiamata della terza non risulta, quindi, arbitraria né manifestamente infondata. Con riferimento, invece, alla domanda di risarcimento danni, la sig.ra ### non avrebbe in alcun caso dovuto potuto esser condannata ad alcunchè, considerato che la stessa non ha in alcun modo influito sulla scelta della ### di procedere alla liquidazione della metà ciascuno delle somme presenti sul deposito nominativo o di recedere dal rapporto di conto corrente cointestato. 
Sicchè, la domanda svolta dalla ### nei confronti della ### di essere manlevata da quest'ultima, con conseguente obbligo della ### di rimborsare alla ### “tutto quanto quest'ultima dovesse essere tenuta a pagare all'attore” (compreso quanto eventualmente dovuto a titolo di risarcimento danni) sarebbe stata manifestamente arbitraria. 
Ne deriva, quindi, che le spese di lite della terza chiamata devono essere poste, per il 50% in capo all'attore (essendosi resa necessaria per la banca la chiamata in causa della ### in relazione alla domanda di restituzione delle somme del deposito sostenuta dall'attore stesso e risultata infondata) e per il 50% in capo alla ### dovendosi ritenere infondata e arbitraria la chiamata della terza al fine di far pagare alla stessa anche quanto eventualmente dovuto a titolo di risarcimento del danno.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta le domande attoree; - condanna ### al pagamento, in favore di ### dei ### delle spese di lite che si liquidano in ### oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge; - condanna ### al pagamento, in favore di ### di ½ delle spese di lite che si liquidano in ### oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge.  - condanna ### dei ### al pagamento, in favore di ### di ½ delle spese di lite che si liquidano in ### oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge.  ### lì 18.10.2023.   

Il Giudice
Dott.ssa ###

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