CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
Sentenza n. 1616/2021 del 09-12-2021
principi giuridici
In materia di diniego o revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, la condanna dello straniero per uno dei reati di cui all'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998 non determina un automatismo espulsivo, dovendosi procedere ad un bilanciamento tra la pericolosità sociale del richiedente e l'interesse dello Stato alla sicurezza e all'ordine pubblico, da un lato, e l'interesse dello straniero all'unità familiare, dall'altro, valutando in concreto la natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'inserimento sociale e lavorativo.
Ai fini della valutazione della pericolosità sociale dello straniero richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, il giudice deve considerare la data di commissione dei reati, la loro gravità concreta, l'eventuale espiazione della pena, l'assenza di carichi pendenti, l'attività lavorativa svolta e l'integrazione del nucleo familiare nel territorio nazionale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
proc. N. 613/2019 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La CORTE D'### riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: ### rel. est. ### aus. ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento ai sensi dell'art. 30 comma 6 D. Lvo 286/98 promosso da: ### nato a ### (### il ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### del ### di ### presso il cui studio ha eletto domicilio ### nei confronti di ###'INTERNO, rappresentato e difeso dall'### dello Stato di ### con l'intervento del ### presso la CORTE D'#### in via principale: accogliere il presente gravame e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, annullare il provvedimento del ### di ### del 13.06.2018, notificato all'interessato in data ###, cat. 2°/143797/###2018/###471; contestualmente, disporre in favore di ### il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, sussistendone i presupposti, ordinando l'emissione del medesimo all'### competente; in via istruttoria si reiterano le istanze istruttorie proposte in primo grado e non accolte: ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che ### è entrato in ### nel 2011 al seguito di suo padre ### Moustapha”; 2) “### che ### risiede con i suoi genitori e i suoi fratelli in ### al ####, ### ininterrottamente dal 2011”; 3) “### che ### ha adempiuto agli obblighi scolastici in Italia”; 4) “### che ### svolge attività lavorativa dipendente dal 2017”; 5) “### che ### concorre alle spese familiari mediante consegna ai propri genitori del 30% del proprio stipendio mensile”. Si indicano a testimoni ##### e ### In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, sia di primo sia di secondo grado, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 CPC. ### rigettare l'appello in quanto infondato con condanna al pagamento delle spese competenze e onorari di lite. ### P.G.: accogliersi l'appello e riforma dell'impugnata ordinanza. ### data ### il Diagne, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi familiari con scadenza in pari data, presentava alla ### di ### richiesta per il rinnovo del predetto titolo. Con provvedimento emesso il ###, notificato all'interessato in data ###, il ### di ### rigettava la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno sulla base di tre condanne penali definitive riportate dal ### rilevando come tali condanne, intervenute a breve distanza temporale e denotanti un'indole fortemente incline al crimine, fossero ostative alla permanenza in ### Avverso tale provvedimento, con ricorso al Tribunale di ### ex art. 30 decreto legislativo 286/1998 depositato il ###, il Diagne proponeva opposizione chiedendone l'annullamento. Dinnanzi al Tribunale si costituiva in giudizio il Ministero dell'### con comparsa del 29.10.2018, chiedendo il rigetto del ricorso e ribadendo che la pericolosità del ricorrente era collegata alla commissione dei fatti illeciti e alla pluralità di precedenti penali. Il Tribunale acquisiva copia della sentenza penale del 19.04.2017 del Tribunale di ### irrevocabile il ###, e di quella del 03.12.2016 sempre del Tribunale di ### e su invito del Giudice il ### depositava il proprio certificato dei carichi pendenti. Con ordinanza ex art. 702 ter CPC emessa e pubblicata l'8.4.2019 il Tribunale rigettava la domanda e condannava il ricorrente a rifondere a controparte le spese di lite che liquidava in 1.113 ### oltre accessori. Osservava il Tribunale: . il Diagne aveva riportato tre condanne penali definitive per fattispecie delittuose che il legislatore aveva indicato come ostative alla permanenza in ### ed intervenute a breve distanza temporale: si trattava delle seguenti condanne: 1) sentenza emessa dal Tribunale di ### il ###, irrevocabile il ###, condanna alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione ed ### di multa, per i reati di furto aggravato in concorso e tentata estorsione in concorso; 2) sentenza emessa dal Tribunale di ### il ###, irrevocabile il ###, condanna alla pena di anni 2 di reclusione ed ### di multa, per rapina in concorso, sentenza confermata dalla Corte di ### di ### il 17 marzo 2017; 3) sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari il ###, irrevocabile il ###, condanna alla pena di mesi 6 di reclusione ed ### di multa per il reato di furto in abitazione; . in tema di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno la giurisprudenza della Corte di Cassazione (in tal senso Cass. civ. Sez. 6, Ordinanza n. 4638 del 6/3/2015) aveva affermato che “per effetto delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 5 del 2007 agli artt. 4, commi 3 e 5 e 5, cui è stato aggiunto il comma 5 bis, del decreto legsl. 286/98, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata ex ante in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego del permesso di soggiorno, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso (Cass. 8795/2011, 19957/2011)”: ebbene, sulla base di tale principio, il Tribunale riteneva di confermare il giudizio prognostico negativo già formulato dal ### circa la pericolosità sociale del ricorrente. . i reati del ### erano stati commessi nell'arco di tre anni: il primo nel 2013 nel comune di residenza, insieme ad altri compagni, con modalità estorsive; l'ultima era una rapina commessa nel 2016, assieme ad altri sodali: si trattava di reati simili nella modalità di svolgimento, nei quali il ### aveva fatto leva sulla forza intimidatoria del gruppo e questo era elemento di indubbio allarme sociale. Il reato commesso dal solo ### nel 2015 in ### denotava poi una personalità antisociale, poiché il ### in quel momento in vacanza, si era introdotto nello spogliatoio dei dipendenti di un ### sulla spiaggia, cioè un luogo di non immediata accessibilità e aveva sottratto due telefoni cellulari. . dalle motivazioni delle sentenze di condanna di primo grado e da quella di appello relativamente ai fatti del 2013 e del 2016 si ricavava assenza di pentimento e non aveva rilievo il fatto che il ### non avesse commesso azioni violente nel corso della rapina del 2016 e avesse solo rivestito il ruolo di “concorrente” anomalo, come aveva dedotto il difensore, atteso che, in caso di concorso di persone nel reato hanno rilievo anche le condotte di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso. . non aveva valore dirimente la mancata commissione di fatti di reato nel periodo successivo alla rapina del 2016, atteso che, dopo di essa e fino all'aprile 2018, il ### era stato sottoposto a diverse misure cautelari, sicché era in una condizione che gli impediva di commettere altri reati o di frequentare il gruppo con il quale aveva commesso i reati. . né era provato che il ricorrente avesse rescisso ogni legame con i diversi gruppi di persone assieme alle quali aveva commesso i reati nel 2013 e nel 2016, essendo rimasto a vivere a ### al ### . il ricorrente non risultava avere una stabile occupazione: la difesa del ### aveva prodotto la CU relativa all'anno 2017 dalla quale risultava che il medesimo aveva percepito redditi per poco più di ### nonché contratto di lavoro a tempo indeterminato di 39 ore settimanali con la società ### S.r.l. iniziato nell'aprile 2018 e che tuttavia si era concluso posto che nel maggio 2018 era iniziato altro rapporto di lavoro, sempre a tempo indeterminato, con la società cooperativa ### rispetto al quale non era stata provata l'effettività del rapporto ad oggi. ### non risultava invece avere svolto attività lavorativa dal 2013 al 2017. . quanto ai rapporti familiari, il ricorrente non risultava rappresentare un particolare punto di riferimento per la famiglia, atteso che tutti i componenti erano regolarmente soggiornanti e non necessitavano del contributo economico del ricorrente per permanere sul territorio nazionale. . il ricorrente era in ### dal 2011 e dopo appena due anni aveva commesso il primo reato, non aveva conseguito particolari titoli di studio o svolto particolari corsi professionali, né aveva reperito molti lavori: non si poteva quindi sostenere che fosse particolarmente inserito nella realtà italiana. ### di legami con il ### di origine o comunque l'assenza di parenti da un lato era relativa, atteso comunque che il ### era un adulto e si sarebbe trovato in un ### conosciuto, avendovi vissuto per la maggior parte della sua vita. Avverso tale ordinanza proponeva appello il ### con atto di citazione notificato al Ministero il ### e depositato in ### chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e nel merito l'annullamento del provvedimento del ### di ### e disporsi in favore del ### il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ordinandone l'emissione all'autorità amministrativa competente. In via istruttoria si reiteravano le istanze proposte in I grado e non accolte. Deduceva la difesa del ### . la ### di ### prima e il Tribunale poi avevano negato al ricorrente il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, considerando i provvedimenti di condanna a carico del medesimo di per sé soli indice di pericolosità sociale ed effettuando un giudizio di pericolosità che li aveva indotti a concludere che il ### rappresentasse una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel novellato art. 5, comma 5 TU 286/1998, quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso. In realtà tutte le condanne avevano avuto ad oggetto fatti commessi oltre tre anni prima, quando le condizioni di vita del ### erano differenti da quelle attuali: allora egli aveva da poco compiuto la maggiore età e frequentava ancora la scuola, i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di ### del 19.04.2017 erano stati commessi nel 2013, quando il ### era appena diciottenne e frequentava la scuola e si trattava di una condotta commessa in concorso con propri coetanei e compagni di scuola, da allora mai più frequentati; inoltre il danno cagionato alla persona offesa era stato riconosciuto dallo stesso Tribunale di ### come modesto, tanto che erano state concesse all'imputato attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti contestate. Circa il fatto oggetto della sentenza del Tribunale di ### del 13.10.2016, erano passati oltre due anni e mezzo dal primo reato e, pur configurandosi la fattispecie di rapina in concorso, si era trattato di un pur deprecabile atto di “bullismo” (sottrazione, da parte di ### di un cappellino) e nel processo d'appello si era accertato che il ### non aveva commesso alcuna azione di violenza o minaccia ai danni della persona offesa avendo rivestito esclusivamente il ruolo di concorrente “anomalo”; anche questo reato era stato commesso in concorso con coetanei e compagni di scuola, da allora mai più frequentati. Non tutti i concorrenti erano residenti a ### al ### e la circostanza della comune residenza non aveva avuto alcun rilievo nella dinamica del fatto. ### aveva da tempo iniziato a svolgere attività lavorativa e non aveva più avuto occasione di frequentare i ragazzi con i quali aveva commesso i reati. Quanto al reato giudicato dal Tribunale di Cagliari, si trattava di fatto commesso durante un periodo di vacanza trascorso con la madre in ### si era trattato di un furto di due cellulari sottratti dallo spogliatoio di un albergo, fatto risalente al luglio 2015 e subito ammesso dal ### che aveva manifestato pentimento. . erronea era l'affermazione del Tribunale secondo la quale non aveva valore dirimente la mancata commissione da parte del ### di reati nel periodo successivo alla rapina del 2016, atteso che dopo di essa e fino all'aprile 2018 il medesimo era stato sottoposto a diverse misure cautelari sicché era in un certo senso “impedito” dal commettere altri reati: infatti le misure custodiali erano state applicate per meno di quattro mesi e per quasi due anni il ### era stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla P.G., misura non custodiale che certo non gli avrebbe impedito la commissione di ulteriori reati. . quanto ai lavori, erroneamente aveva ritenuto il Tribunale che il ### non avesse dimostrato stabile svolgimento di attività lavorativa: andava considerata la giovane età del ### che aveva reperito occupazione lavorativa a fine 2017 presso la società ### Coop. di ### poi aveva lavorato fino al marzo 2018 presso la società ### S.r.l. anch'essa di ### mentre dal 1.05.2018 lavorava con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso la sede di ### della società di logistica ### S.r.l. . il Diagne viveva in un contesto familiare assolutamente regolare ed integrato nel tessuto sociale italiano da parecchi anni: il padre ### risiedeva in ### dal 1990, era titolare di regolare permesso di soggiorno per lungo periodo, aveva recentemente presentato domanda per l'ottenimento della cittadinanza italiana e svolgeva attività lavorativa dipendente presso la società W.M.T. S.r.l. di ### al ### circostanze tutte documentate in I grado. Tutti i familiari dell'appellante - la madre ### e i fratelli ### e ### - erano incensurati e in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari, la sorella minore frequentava ancora la scuola secondaria superiore, mentre il fratello, dopo avere completato la scuola dell'obbligo, aveva iniziato l'attività lavorativa quale operaio presso la società ### S.p.a. di Treviglio. Il nucleo familiare viveva in abitazione condotta in locazione in ### al ### sin dal 2011. . il Diagne aveva 24 anni, era residente in ### da quasi dieci anni, tutta la sua famiglia viveva in ### ed era evidente che con il ### non aveva più legami. . il provvedimento impugnato andava riformato anche per omesso avviso ex art. 10bis L. 241/1990. Si costituiva in giudizio il Ministero dell'### con comparsa di costituzione depositata in via telematica il ### chiedendo il rigetto dell'appello osservando come le sentenze di condanna per rapina e furto aggravato costituivano una delle tre ipotesi di condizioni ostative automatiche al rilascio del permesso e comunque comprovavano la pericolosità sociale del ### Si rilevava che l'amministrazione aveva tenuto conto dei legami familiari del ### ma aveva ritenuto comunque prevalente la condizione ostativa di pericolosità sociale perché il diritto all'unità familiare non poteva prevalere sull'esigenza di tutela della comunità attesa la pericolosità sociale del ### e la gravità dei reati dallo stesso commessi. Quanto all'eccezione relativa alla mancata comunicazione al ### del preavviso di rigetto, si osservava come il giudizio disciplinato dall'art. 30 TU 286/98 era un normale procedimento civile nel quale il ricorrente faceva valere un proprio diritto al permesso di soggiorno e del tutto irrilevanti erano le contestazioni formali svolte nei confronti del provvedimento della ### questioni che avrebbero potuto essere fatte valere solo con un ricorso al ### All'udienza del 17.9.2019 la difesa del ### chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e veniva fissata l'udienza del 2.2.2021, poi rinviata al 23.2.2021, ancora rinviata al 13.4.2021. ### il ### concludeva per l'accoglimento dell'appello. In data ### la difesa del ### depositava note di trattazione scritta e di precisazione delle conclusioni con allegata documentazione lavorativa e familiare dell'appellante. ### del 13.4.2021 si svolgeva in forma cartolare e all'esito della stessa venivano concessi alle parti 60 giorni per deposito di memorie conclusive e 20 giorni per deposito di repliche. In data ### la difesa del ### depositava in via telematica memoria conclusionale e il ### memoria di replica. La Corte alla ### di consiglio dell'8.7.2021 decideva di rimettere la causa in istruttoria invitando l'appellante a produrre certificato aggiornato dei carichi pendenti e copia dell'ultimo contratto di lavoro, e richiedendo alla ### di ### e ai ### di ### al ### informazioni circa l'attuale stile e condotta di vita del ### fissando udienza al 9.11.2021, udienza che su istanza della difesa del ### veniva anticipata al 5.10.2021. L'8.9.2021 la difesa del Ministero produceva certificato del casellario giudiziale del ### Perveniva comunicazione dei ### di ### datata 11.9.2021. All'udienza del 5.10.2021 il difensore produceva certificazione unica 2021, contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, buste paga da marzo ad agosto 2021 e originale dei carichi pendenti aggiornato al ###. La Corte tratteneva nuovamente la causa in decisione con termine alle parti di 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 per il deposito di memoria di replica. Il ### il difensore del ### depositava comparsa conclusionale (con allegata busta paga di settembre 2021) e in data ### depositava memoria di replica. La Corte definiva il procedimento nella camera di consiglio del giorno 30.11.2021. MOTIVI DELLA DECISIONE ### ha riportato le seguenti tre sentenze di condanna che ad avviso della ### di ### hanno giustificato il rigetto della sua domanda di proroga del permesso di soggiorno per motivi familiari: 1) sentenza del 19.04.2017 emessa dal Tribunale di ### irrevocabile il ###, di condanna alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione ed ### di multa per furto aggravato in concorso e tentata estorsione in concorso commessi nel dicembre 2013. 2) sentenza del 25.07.2015 emessa dal Tribunale di Cagliari, irrevocabile il ###, di condanna alla pena di mesi 6 di reclusione ed ### di multa, per furto in abitazione commesso il ###. 3) sentenza del 13.10.2016 emessa dal Tribunale di ### irrevocabile il ###, di condanna alla pena di anni 2 di reclusione e ### di multa, per rapina aggravata in concorso commessa il ###, confermata dalla Corte di ### di ### con sentenza del 17 marzo 2017. Il Tribunale di ### adito dal ### in sede di opposizione avverso il provvedimento della ### pur dando atto della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale la circostanza che si sia in presenza di sentenze penali di condanna per i reati di cui all'art. 4 ### non comporta più, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legisl 5/2007 che ha aggiunto un periodo al testo dell'art. 5 V comma, un meccanismo espulsivo automatico, occorrendo invece la formulazione di un giudizio di pericolosità che induca a ritenere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico, nondimeno ha ritenuto di confermare il giudizio prognostico negativo formulato dal ### di ### circa la pericolosità sociale del ricorrente per i motivi che si sono sopra evidenziati e che sono rappresentati, in sostanza, dalla pluralità di reati commessi dal ### a poca distanza l'uno dall'altro, il primo dopo soli due anni dall'ingresso in ### dall'odiosità di tali reati, due dei quali erano stati commessi facendo leva sulla forza intimidatrice del gruppo; dal fatto che la circostanza che il ### dopo il 2016 non avesse commesso ulteriori reati non era significativa visto che all'epoca egli era sottoposto a misura cautelare e, infine dal fatto che il ### non avesse una stabile occupazione risultando solo avere svolto vari lavori. La Corte ritiene che l'appello sia fondato. Va premesso che, come osservato dal giudice di I grado, il fatto che lo straniero abbia riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati rientranti nell'elenco contenuto nel III comma dell'art. 4 TU immigrazione e che ai sensi della predetta norma vietano l'ingresso dello straniero in ### non rappresenta più causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari e ciò alla luce del disposto dell'art. 5 comma V ### 286/1998 come modificato dal decreto legislativo 8.1.2007 n. 5 che, nel nuovo testo, dispone: “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. In sostanza tale norma ha previsto che, nel caso in cui lo straniero abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, la presenza di condanna per reati ostativi ex art. 4 non è sufficiente a giustificare il rifiuto del rilascio o la revoca o il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ma si deve tenere conto degli elementi indicati nella norma ed effettuare un bilanciamento tra la pericolosità del richiedente e il connesso interesse del ### ospitante alla sicurezza e al rispetto dell'ordine pubblico da un lato, e l'interesse dello straniero alla coesione familiare dall'altro lato, bilanciamento da effettuarsi in concreto avendo riguardo a tutti i criteri enunciati nella norma. ###. 5 fa riferimento, come sopra esposto, solo a chi ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare e al familiare ricongiunto, ma va poi letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 18.7.2013 n. 202 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che ha esercitato il ricongiungimento familiare o al familiare ricongiunto e non anche allo straniero che “abbia legami familiari nel territorio dello Stato”. E' quindi indubbio che vada esteso anche al caso in esame (rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari) l'orientamento già assunto in passato dalla Cassazione 1 secondo il quale per effetto della modifica all'art. 5 non è più prevista l'applicazione del meccanismo espulsivo automatico in precedenza vigente che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati indicati dalla norma sulla base di un giudizio di pericolosità sociale effettuato ex ante in via legislativa, occorrendo invece, per il diniego del permesso, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto che porti ad affermare che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza tale da rendere recessivi gli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5 comma 5. Ciò premesso, nel caso in esame va rilevato che i reati sono stati commessi dal ### nel dicembre 2013 (la condanna del Tribunale di ### del 19.4.2017 riguarda il furto di un cellulare e la tentata estorsione di una somma di 100 ### chiesta minacciosamente in cambio della restituzione del telefono), nel luglio 2015 (la condanna del Tribunale di Cagliari ha ad oggetto il furto di due telefoni cellulari commesso nello spogliatoio di un miniclub di un villaggio - vacanza in rinomata località di villeggiatura sarda) e nell'aprile 2016 (la sentenza del GUP di ### del 13.10.2016 è relativa ad una rapina nel corso della quale il ### e altri ragazzi strapparono un cellulare e un cappellino ad un ragazzo colpendolo con uno spintonamento e un calcio nel fondoschiena): si tratta quindi di reati tutti commessi ormai parecchi anni fa e quando il ### si trovava in una fascia di età che andava dai 18 anni appena compiuti ai 20 anni. Dalla lettura dei capi di imputazione e dei provvedimenti di condanna si evince inoltre che, al di là dei titoli di reato, si è trattato di fatti che, pur se certamente censurabili, non denotavano obiettivamente una particolare pericolosità sociale. Per tutti tali reati il ### ha ormai scontato interamente la pena detentiva, l'ultima parte - dal 14.2.2020 al 25.9.2020 - in regime di affidamento in prova al ### e il Tribunale di Sorveglianza di ### con provvedimento emesso il ###, ha dichiarato l'estinzione della pena detentiva e di ogni effetto penale della condanna. ### ad oggi non risulta avere carichi pendenti (v. certificato datato 1.10.2021 relativo ai carichi pendenti presso la ### di ### e dalle informazioni acquisite dai ### di ### datate 11.9.2021 risulta che egli durante l'affidamento in prova al ### non ha fatto registrare condotte irregolari, che lavorava alle dipendenze della ditta ### a tempo indeterminato dal ### e che durante la misura degli arresti domiciliari prima e della libertà controllata dopo aveva rispettato le prescrizioni impostegli. 1 Cass 8795/2011, Cass 19957/2011, ord. Cass 4638/2015. Per quanto concerne l'attività lavorativa, dalla documentazione prodotta dal difensore del ### risulta che lo stesso ha iniziato a lavorare verso la fine del 2017 presso la ditta ### di ### poi fino a marzo 2018 presso la ditta ### srl di ### nel maggio 2018 è stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato presso la ### srl di ### poi è stato assunto sempre a tempo indeterminato presso la ditta ### srl di ### e infine ora lavora presso la ### di ### come operaio addetto alla logistica di magazzino essendo stato assunto dall'11.2.2021 (sono gli atti le buste paga di marzo 2021 per 1.703 ### netti, di aprile 2021 per 2.343 ### netti, di maggio 2021 per 1.869 ### netti, di giugno 2021 per 1.744 ### netti, di luglio 2021 per 1.895 ### netti, di agosto 2021 per 1.606 ### netti e di settembre 2011 per ### etti). Nonostante la sua giovane età, quindi, dall'anno 2017 il ### lavora in modo pressoché stabile anche se ha cambiato parecchi datori di lavoro. Infine, in relazione alla situazione familiare, la famiglia del ### vive in ### da molti anni ed è integrata nel nostro territorio: come risulta dalla documentazione prodotta, il padre risiede in ### dal 1990, è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, ha recentemente chiesto l'ottenimento della cittadinanza italiana e lavora regolarmente alle dipendenze di una ditta di ### al ### La madre ed i fratelli del ### sono in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiare, la sorella frequenta la scuola superiore e il fratello lavora presso la ditta ### spa di ### La famiglia vive in un alloggio in locazione a ### (### dal 2011. ### oggi ha 26 anni, vive in ### da 10 anni, genitori e fratelli vivono in ### sicché è verosimile che in ### non abbia più alcun legame. In conclusione, ad avviso di questa Corte, non pare potersi affermare che ad oggi il ### rappresenti un pericolo per il nostro ### sia perché i reati per i quali è stato condannato, commessi quando era da poco divenuto maggiorenne, risalgono a parecchi anni fa, sia perché la pena per tali reati è stata scontata con un periodo di affidamento in prova al ### che si è svolto senza alcun “intoppo” o violazione, sia perché non consta siano pendenti nei suoi confronti altri procedimenti penali. In tale situazione, ad oggi, il bilanciamento tra l'interesse dello Stato all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale e l'interesse dello straniero all'unità familiare, valutati tutti gli elementi sopra evidenziati (oltre ai legami familiari anche la durata del soggiorno in ### e l'inserimento sociale e lavorativo), deve portare a ritenere prevalente il secondo di tali interessi. In conclusione, si ritiene che l'ordinanza impugnata vada riformata e che il decreto del ### di ### vada dichiarato illegittimo con conseguente rinnovo in favore del ### del permesso di soggiorno per motivi familiari del quale era titolare. Stante la particolarità della questione e tenuto conto del fatto che il presente provvedimento di accoglimento dell'appello si fonda anche sugli esiti degli accertamenti successivi all'emissione del provvedimento impugnato - essendo stato necessario, per potere affermare che il ### non presenta profili di pericolosità sociale, verificare nel corso del tempo la condotta e lo stile di vita dallo stesso tenuti -, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate. P. Q. M. la Corte, in accoglimento dell'appello proposto da ### nato a ### (### il ###, e in riforma dell'ordinanza emessa e pubblicata l'8.4.2019 dal Tribunale di ### nel procedimento n. 3623/2018 R.G.: - dichiara l'illegittimità del provvedimento del ### di ### del 13.6.2018 dando atto che ### ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. - compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. ### così deciso nella ### di Consiglio del 30.11.2011. il ### est. il ### n. 613/2019




sintesi e commento
Rinnovo del Permesso di Soggiorno e Valutazione della Pericolosità Sociale: Un Bilanciamento tra Interessi
La pronuncia in esame affronta il delicato tema del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari a uno straniero gravato da precedenti penali. Il caso trae origine dal rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno da parte della ### motivato dalla presenza di diverse condanne penali definitive a carico dell'interessato. Tali condanne, secondo l'amministrazione, denotavano un'indole incline al crimine, tale da ostacolare la permanenza in ###.
Il Tribunale, adito in prima istanza, pur riconoscendo che la mera esistenza di condanne penali per reati previsti dall'art. 4 del Testo Unico sull'Immigrazione non comporta un automatismo espulsivo, aveva confermato il giudizio di pericolosità sociale espresso dalla ### ritenendo che lo straniero rappresentasse una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza.
La Corte d'Appello, in riforma della decisione di primo grado, ha invece accolto l'appello dello straniero. I giudici di secondo grado hanno ribadito che, a seguito delle modifiche normative e dell'intervento della Corte Costituzionale, la valutazione della pericolosità sociale deve essere effettuata in concreto, bilanciando l'interesse dello Stato alla sicurezza con l'interesse dello straniero all'unità familiare.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che i reati contestati risalivano a diversi anni prima e che, pur essendo censurabili, non denotavano una particolare pericolosità sociale. Inoltre, l'interessato aveva scontato interamente la pena detentiva, senza ulteriori irregolarità, e non risultavano pendenti a suo carico altri procedimenti penali.
La Corte ha altresì valorizzato l'inserimento lavorativo dello straniero, che dal 2017 svolgeva attività lavorativa in modo pressoché stabile, e la sua situazione familiare, con genitori e fratelli residenti in ### da molti anni e integrati nel tessuto sociale.
Alla luce di tali elementi, la Corte d'Appello ha concluso che, nel caso concreto, l'interesse dello straniero all'unità familiare doveva prevalere sull'interesse dello Stato alla sicurezza, disponendo il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.