CORTE D'APPELLO DI LECCE
Sentenza n. 1013/2022 del 03-10-2022
principi giuridici
In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 349 del 2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, comma 7 bis, della l. n. 359 del 1992, si estendono anche ai giudizi in corso, a meno che il rapporto non sia esaurito in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essere maturate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità.
Ove il procedimento espropriativo sia adottato per realizzare un piano di zona per l'edilizia economica e popolare, non sussiste il presupposto dell'intervento di riforma economico-sociale che giustifica la riduzione del 25 per cento del valore venale del bene ai fini della determinazione dell'indennità, dovendo esso riguardare l'intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate ed essere, quindi, attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca.
Qualora l'accordo di cessione non sia stato concluso per essere stata offerta all'espropriato un'indennità provvisoria che, attualizzata, risultava inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, si applica l'incremento del 10%, previsto dall'art. 37, comma 2, dPR n. 327/2001, come modificato dalla legge n. 244 del 2007.
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testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Lecce, sezione promiscua, composta dai seguenti magistrati: Dott. ### rel. Dott. ### Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente: ### causa civile iscritta al n. 159/2020 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 20/9/2022 TRA #### e ### rappresentati e difesi dagli Avv.ti ### e #### di ### rappresentato e difeso dall'avv. ### in via riconvenzionale E #### e ### rappresentato e difeso dall'avv. ### Chiamati in causa ### in narrativa. Svolgimento del processo 1) Con atto del 26.3.2011, ##### e ### premesso che il Comune di ### aveva introdotto il procedimento d'esproprio di una porzione del fondo intestato al catasto a ### e agli eredi di ### con indennità provvisoria determinata - con riduzione del 40% - nella somma di ### - non essendo stato raggiunto l'accordo di cessione bonaria - e che con decreto del 21.7.06 era stato emesso il decreto d'esproprio in favore del suddetto Comune, previa comunicazionecon racc. a.r. del 25.7.07- del deposito della relazione dei tecnici, proponevano, innanzi alla Corte d'appello di Lecce, opposizione alla stima dell'indennità definitiva liquidata dal collegio arbitrale adito nella somma di ### per la loro quota pari ad 1/2, a norma dell'art. 21 t.u. n. 327/01. 2) Si costituiva il Comune di ### spiegando domanda riconvenzionale circa la riduzione della stima e chiamando in causa gli altri eredi di ### (##### e ### quali comproprietari del fondo ablato. 3) Con sentenza del 20.2.2014, la Corte dichiarò inammissibile l'opposizione, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite a favore del Comune. ##### e ### hanno proposto ricorso per cassazione. 4) Ha resistito con controricorso il Comune di ### 5) La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso proposto dagli espropriati avverso la dichiarazione di tardività dell'opposizione. 6) Il giudice di legittimità ha rilevato che in tema di determinazione dell'indennità di esproprio, il termine fissato dall'art. 27, secondo comma, del d.P.R. 6 agosto 2001, n. 327, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima a partire dal quale l'autorità espropriante autorizza il pagamento dell'indennità o ne ordina il deposito presso la ### depositi e prestiti, non è perentorio ma dilatorio, imponendo a tutte le parti del procedimento di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno trenta giorni dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 54, secondo comma, del d.P.R. citato, il quale decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all'atto ablatorio, termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cui all'art. 27, secondo comma, del d.P.R. medesimo (Cass., 4880/11; n. 28791/18). Nel caso concreto, si legge nell'ordinanza della Corte, la stima definitiva è stata contemplata da un atto successivo al decreto d'esproprio (relativo al deposito della stima definitiva) per cui il termine di 30 gg. per l'opposizione decorreva dunque dalla relativa notificazione e non dalla comunicazione del deposito della stima definitiva con lettera raccomandata, come invece ritenuto dal giudice d'appello che, erroneamente, l'ha equiparata ad una forma di notificazione. 7) Riassunta la causa dinanzi a questa Corte dagli attori ### e ### anche quali eredi di ### e ### ed instauratosi il contraddittorio con le altre parti indicate in epigrafe, è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio, al cui esito questa Corte si è riservata di decidere all'udienza del 21/12/2021. 8) In seguito, rilevato che la causa era da decidersi non col rito sommario, essa è stata rimessa sul ruolo per consentire alle parti, dopo la precisazione delle conclusioni, di depositare le comparse conclusionali e le repliche. 9) E' stata formulata richiesta di discussione orale ex art. 352, comma secondo, c.p.c., da parte degli opponenti ### - ### alla quale gli stessi hanno in seguito rinunciato. Motivi della decisione 10) Va in primo luogo rilevato che l'amministrazione comunale deduce, producendo una copia di deliberazione di giunta comunale del 22/07/2021, avente ad oggetto “### per l'### e ### - Comune di ### c/ ### ed altri - sub-compartimentazione -### di indirizzo”, che intende procedere alla revoca e rideterminazione del ### di zona per ### previa retrocessione delle aree alle precedenti proprietà. Si tratta di circostanza evidentemente irrilevante, allo stato, ai fini di causa. 11) Si legge anche nella comparsa conclusionale dell'amministrazione: Com'è noto, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 24/10/2007, che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 333/92, convertito dalla legge n. 359/92 e in via consequenziale, dell'art. 37, commi 1 e 2, del D.P.R. 327/01 per contrasto con gli artt. 117 e 111 della ### espressamente disponeva che la norma dichiarata illegittima «non potrà avere più applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione delle presente sentenza», avvenuta in data ###. Da tale data, quindi, la detrazione precedentemente prevista non poteva più es-sere applicata. Come riferito in fatto, tuttavia, in data ### il rapporto risultava essere già definito, in quanto: - in data ### gli odierni attori ricevevano l'invito di condivisione dell'indennità da parte della stazione espropriante; - in data ### proponevano una transazione indicando un indennizzo di ### al m²; - in data ### la stazione espropriante invitava gli espropriati ad aderire alla procedura prevista dall'art. 21 c. 2 del DPR 327/2001; - in data ### si concludevano i lavori del collegio peritale, composto anche dal rappresentante degli odierni attori; - in data ### la relazione conclusiva veniva consegnata all'autorità espropriante; - in data ### l'autorità espropriante provvedeva a dare comunicazione agli interessati dell'avvenuto deposito della relazione di stima da parte del collegio, indicando il termine di 30 gg. ex artt. 21 c. 10 e 27 c. 1 del DPR 327/2001; - nel prescritto termine di 30 giorni da tale comunicazione, non interveniva alcuna attività da parte degli espropriati. Sulla quantificazione del valore venale del bene deve quindi essere legittimamente applicata la riduzione così come prescritta dai commi 1 e 2 dell'art. 37 all'epoca ancora in vigore. 11.1) Si tratta di un assunto palesemente infondato, perché non tiene conto di quanto statuito dalla Corte di ### in merito all'ammissibilità dell'opposizione alla stima e non tiene conto del fatto che gli effetti della sentenza della Corte cost. 24 ottobre 2007 n. 349 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, comma 7 bis, della l. n. 359 del 1992 nella parte in cui prescriveva un criterio riduttivo rispetto a quello del valore venale del bene ablato - si estendono anche ai giudizi in corso, a meno che il rapporto non sia esaurito in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essere maturate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità. 12) Occorre poi considerare che l'individuazione dell'area su cui effettuare l'intervento urbanistico è stata effettuata con delibera del consiglio comunale del 30/3/2021; con delibera di giunta dell'11/7/2002 è stato approvato il progetto di massima del piano urbanistico esecutivo; con delibera consiliare del 26/3/2004 è stato approvato il piano urbanistico esecutivo in variante al ### 13) Posto che l'approvazione dei piani attuativi o di zona dei piani edilizi particolareggiati di acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare (### ex art. 9 della l. n. 167 del 1962, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, e posto che tale dichiarazione è stata adottata dopo il 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del d.P.R. n.327 del 2001, non opera la disciplina transitoria prevista dall'art. 57 dello stesso d.P.R., secondo cui le disposizioni del testo unico non si applicano ai progetti edilizi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. 14) A fronte di una media ponderata di ### stimata dalla commissione ed opposta dai proprietari, le parti attrici chiedono un notevole incremento (v. infra). 15) ### chiede in via riconvenzionale accertarsi il valore di 8,04, stimato in ###) I chiamati in causa chiedono determinarsi un valore non inferiore a quello stimato dalla commissione, oppure uno superiore. Formulano, inoltre, domanda risarcitoria per il ritardo nel pagamento dell'indennità provvisoria accertata nel corso del procedimento amministrativo. 17) Questa Corte ha disposto consulenza tecnica per determinare il valore dei suoli espropriati. Da essa è emerso che l'area oggetto di esproprio era, ed è tutt'oggi, periferica rispetto al nucleo centrale del paese. Urbanisticamente nel vecchio ### di ### (### era zonizzata come terreno agricolo. Nel 1992 il Comune ha adottato ed approvato un nuovo strumento urbanistico, ### (###, zonizzando l'area come "###" all'interno della più generale ### "C" - ### di ### 18) Scrive l'ausiliare: ###è noto le zone tipizzate "###" comprendono le aree destinate ai nuovi insediamenti residenziali, da attuarsi mediante ### di ### (### o ### per l'### e ### (P.E.E.P.). Nell'anno 2004 è stato apposto il vincolo per la realizzazione del P.E.E.P. In data ### i terreni oggetto di perizia sono stati acquisiti dal Comune di ### mediante decreto di esproprio. Sulla base di quanto esposto è di massima evidenza che i terreni oggetto di causa, all'epoca dell'espropriazione, avevano natura, destinazione e concreta utilizzazione (seppure condizionata all'approvazione di strumenti urbanistici di secondo grado) edificabile. 19) Si tratta di destinazione urbanistica che non è oggetto di contestazione tra le parti. 20) Nell'effettuare la stima comparativa l'ausiliare ha determinato il più attendibile valore venale dei terreni oggetto di esproprio facendo la media tra le due zone "###" e "###" in termini di prezzo di mercato e volumetria e confrontando il risultato con la volumetria edificabile sui lotti oggetto di esproprio, ha accertato un valore venale unitario di €/mq 19.87. Ciò per l'assenza di terreni con caratteristiche urbanistiche analoghe. In altri termini, l'ausiliare ha reperito informazioni relative a terreni aventi caratteristiche intrinseche ed estrinseche proprie del bene oggetto di stima, ma diversa destinazione urbanistica, ritenuta comunque "assimilabile". 21) A fronte di tale quantificazione, si legge nelle difese delle parti attrici ### - ### quanto segue. 22) Ed invero: A) ### il metodo sintetico-comparativo il CTU pur premettendo che “### specie non si riscontra detto mercato, (n.d.r. mercato attivo di riferimento) per l'assenza di terreni con caratteristiche urbanistiche analoghe, pur tuttavia è possibile reperire informazioni relative a terreni aventi sì caratteristiche intrinseche ed estrinseche proprie del bene oggetto di stima, ma di diversa destinazione urbanistica comunque assimilabile”, tuttavia determina l'indennità facendo riferimento al prezzo di vendita id alcuni beni oggetto di rogiti notarili stipulati nel periodo 2004-2006 in zona ### e ### lottizzata compresi tra i 52 e 56 ### /mq. evidenziando, però, la comparazione sarebbe “impropria” atteso che le aree oggetto di compravendita erano già urbanizzate, a differenza di quelle oggetto di stima. Ebbene, come risulta dagli atti di causa il terreno ablato risulta completamente urbanizzato come si evince dalla “### per verifica di compatibilità paesaggistica” del 27.6.2003 allegata al P.E.E.P. a firma dell'### Romito nella quale si legge che “E' opportuno precisare che l'intervento urbanistico proposto (n.d.r. ### si inserisce tra una zona classificata dallo strumento urbanistico generale come zona omogena di tipo «B» - già satura - e una zona classifica come zona omogena di tipo ###….anch'essa di fatto satura”. Ma l'errore più manifesto del CTU è l'omesso riferimento ed applicazione, al caso concreto, dell'art. 20 della legge regionale n.3/2005 la quale espressamente dispone: “…..un'area possiede i caratteri dell'edificabilità di fatto se, nell'ambito territoriale in cui insiste sono già presenti o comunque in fase di realizzazione le dotazioni infrastrutturali richieste dalla legge urbanistica regionale. 2. Il riconoscimento del requisito di edificabilità di fatto degli immobili da espropriare assume , in ogni caso, un carattere complementare al requisito della edificabilità legale, di per sé necessario e sufficiente al riconoscimento della vocazione edificatoria e avrà rilevanza esclusivamente sulla misura del calcolo della indennità da riconoscere all'espropriato”. Sulla base di tali errori del CTU nell'ipotesi in cui venisse utilizzato il metodo sinteticocomparativo avremmo un valore venale unitario del bene ablato di ### /mq.19,87. Viceversa, il suddetto metodo comparativo, se applicato correttamente nel rispetto della citata legge regionale n.3/2005 porta alla determinazione di un indennizzo unitario pari a non meno di ### /mq 42,00, così calcolato applicando, su quello di ### /mq. 19,87 proposto dal ### l'incremento del 50% per passare alle soglie minime di congruità indicate in atti a corrispettivi quanto più possibile aderenti a quelli effettivamente sborsati e, sul risultato, ulteriore incremento, sia pur innegabilmente prudenziale, del 40% per la sussistenza del requisito della edificabilità di fatto. 23) Questa Corte rimanda alla motivazione che segue, quanto alle caratteristiche dei suoli sotto il profilo del livello di urbanizzazione. Peraltro, l'edificabilità del suolo non è in discussione. 24) Per il resto, l'assunto delle parti attrici è frutto di una apodittica affermazione della necessità di un all'incremento del 50% + 40% dei prezzi risultanti dagli atti con riferimento alle soglie minime di congruità dei prezzi. 25) Peraltro, questa Corte non ritiene, alla luce delle stesse considerazioni del ctu sulla natura eterogenea dei suoli oggetto di valutazione, che la stima comparativa sia quella in concreto più aderente alla realtà. 26) Nell'effettuare la stima con sistema analitico - ricostruttivo, l'ausiliare ha determinato il valore per metro quadro nell'importo di €/mq 20,72. 27) La parte attrice sostiene che tale procedimento sia erroneo, per due ordini di motivi. In primo luogo (si legge nella comparsa conclusionale) perché il tecnico ha desunto il valore di mercato del fabbricato edilizio realizzabile con la trasformazione nella misura di €/mq 750,00 max , attingendo alla banca dati delle quotazioni immobiliari - abitazioni rilevate dall'A.E. nel 1° semestre anno 2009 , pervenendo così a ricavi totali dal fabbricato finito di ### ( ### x 7077 ). Detraendo dal predetto ricavo i costi di costruzione ( 3.992.490,00 ) ed i costi di urbanizzazione e spese ( ### ) e scontando all'attualità tale differenza in previsione di una durata triennale della trasformazione, perviene ad un valore di trasformazione di ### che diviso per la superficie ### di mq. 27.412 da una indennità d'esproprio di ### ( 568.232,34 / 27.412 = 20,72 €/mq.) Viceversa, considerato che il decreto d'esproprio è del 21.7.2006, il CTU avrebbe dovuto attingere il valore di mercato delle abitazioni dalla quotazione immobiliare ### delle ### dell'anno 2006, secondo semestre (non del 2009), peraltro già prodotto in giudizio e facente parte degli atti del collegio peritale di cui all'art. 21 DPR n.327/2001 (allegato alla relazione tecnica dell'### G. Gregori, componente del collegio designato dagli espropriati), che prevede per le abitazioni civili un valore di mercato max di ### /mq. (e non di 750,00/ mq come indicato dal ### che per facilitarne la consultazione si allega unitamente a quello relativo all'anno 2009 alle presenti note. 28) In secondo luogo, ribadiscono gli attori il terreno è già urbanizzato, sicché i costi di urbanizzazione andrebbero abbattuti nella misura prudenziale di almeno il 60% così da giungere ad un' indennità d'esproprio di ### ) Il secondo argomento non può essere condiviso, perché, come correttamente argomentato dall'ausiliare d'ufficio: I programmi di attuazione indicano tra le altre: l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione; individuano le aree da cedere in proprietà e/o quelle da concedere in superficie entro i limiti stabiliti; la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale; i mezzi finanziari con i quali il Comune intende far fronte alla spese, ecc. ### approvato dal Comune di ### contiene ovviamente tutte le attività previste dalla normativa ed ha avuto un iter di approvazione ai vari livelli ineccepibile dal punto di vista procedimentale. ### approvato contiene, così come previsto dalle norme, tutte le indicazioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'area di intervento. In conclusione sottolineare e dare evidenza alla circostanza che su via ### uno dei lati perimetrali del terreno in oggetto, vi siano tutte le opere di urbanizzazione (cosa che, rileva questa Corte, su segnalazione del proprio ausiliare, non era al momento dell'esproprio quanto ai lotti oggetto di causa) è del tutto inutile, in quanto il sottoscritto ha ovviamente tenuto conto nella valutazione dei costi necessari all'urbanizzazione dell'area e della vicinanza delle opere innanzi indicate. 30) Il primo argomento è invece condivisibile, dovendosi stimare il valore del suolo al momento dell'esproprio (anno 2006), sicché l'importo di ### /mq va incrementato del 5% (pari alla differenza tra il valore di mercato degli immobili nel 2006 e nel 2009, costituente elemento di calcolo ai fini della stima analitico ricostruttiva) ossia di ### / mq.. 31) Ove il procedimento sia adottato per realizzare un piano di zona per l'edilizia economica e popolare, come nella specie, non sussiste il presupposto dell'intervento di riforma economico-sociale, che giustifica la riduzione del 25 per cento del valore venale del bene ai fini della determinazione dell'indennità, dovendo esso riguardare l'intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate ed essere, quindi, attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca (v. Cass. n. 12.058/2017; 1621/2016 e, in senso analogo, Cass. n. 2774/2012, nel caso di attuazione di programmi di edilizia convenzionata). 32) Va invece applicato l'incremento del 10%, previsto dall'art. 37, comma 2, dPR n. 327/2001, come modificato dalla legge n. 244 del 2007, in un caso in cui, come nella specie, l'accordo di cessione non sia stato concluso per essere stata offerta all'espropriato un'indennità provvisoria che, attualizzata, risultava inferiore agli otto decimi di quella determinata in ###) In definitiva, sono infondate tutte le opposizioni alla stima proposte. 34) Né questa Corte può esaminare la domanda di risarcimento danni riproposta in sede di riassunzione dagli espropriati ### nei confronti dell'ente espropriante, avente ad oggetto l'asserito comportamento dilatorio del convenuto nel pagamento dell'indennità provvisoria non contestata. 35) Si tratta, infatti, di domanda che prescinde dalla quantificazione dell'indennità di esproprio e sulla quale la Corte di Appello non ha deciso con la sentenza riformata dalla Corte di ### gli attori non hanno impugnato la sentenza sotto il profilo dell'omessa pronuncia - che comunque la corte avrebbe dovuto rendere, pur in presenza di una ritenuta tardività dell'opposizione alla stima - avendo essi proposto ricorso incidentale solo sulla quantificazione dell'indennizzo. 36) Le spese vanno integralmente compensate, in presenza di una reciproca soccombenza, derivante dal mancato accoglimento delle pretese di ciascuna delle parti in causa. 37) Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono state liquidate con separato decreto e poste a carico solidale di tutte le parti in causa. P.Q.M. La Corte, determina - con l'incremento del 10% previsto dall'art. 37 del TU n. 327/2001 - in ### l'indennità per ciascun metro quadrato dei suoli espropriati alle parti private indicate in premessa dal Comune di ### con decreto del 21/7/2006; dispone il deposito presso la ### dello Stato della differenza tra l'indennità già depositata e l'importo effettivamente dovuto, oltre interessi legali su detta differenza di capitale residuo dalla data dell'esproprio al soddisfo; spese di tutti i gradi integralmente compensate. Lecce, 27/9/2022 ### est. ###




sintesi e commento
Determinazione dell'Indennità di Esproprio: Valore Venale, Incrementi e Riforma Economico-Sociale
La pronuncia in esame trae origine da un'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio promossa da alcuni proprietari di un terreno nei confronti di un Comune, a seguito di un decreto di esproprio emesso nel 2006. Il Comune, a sua volta, ha avanzato domanda riconvenzionale per la riduzione della stima, chiamando in causa altri eredi comproprietari del fondo.
La vicenda processuale, complessa, ha visto una prima sentenza di inammissibilità dell'opposizione da parte della Corte d'Appello, successivamente cassata dalla Corte di Cassazione per erronea valutazione dei termini per l'opposizione stessa. Riassunto il giudizio, la Corte d'Appello si è trovata a dover determinare l'indennità di esproprio, tenendo conto delle diverse posizioni delle parti.
Il Comune, in particolare, ha sostenuto l'applicabilità di una riduzione del valore venale del bene, in virtù di una normativa all'epoca vigente, ma tale tesi è stata rigettata dalla Corte, richiamando la giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità di tale riduzione anche ai giudizi in corso, salvo che il rapporto non si fosse esaurito definitivamente.
La Corte ha poi affrontato la questione della stima del valore venale del terreno, oggetto di contestazione tra le parti. Dopo aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale è emerso che l'area era edificabile, seppur condizionata all'approvazione di strumenti urbanistici di secondo grado, i giudici hanno valutato i diversi metodi di stima proposti dal consulente.
La Corte ha ritenuto che la stima comparativa, pur tenendo conto di terreni con caratteristiche simili ma diversa destinazione urbanistica, non fosse la più aderente alla realtà del caso concreto. Ha invece privilegiato la stima analitico-ricostruttiva, apportando una correzione in relazione al valore di mercato degli immobili nell'anno dell'esproprio (2006), anziché in un anno successivo (2009), come erroneamente considerato dal consulente.
La Corte ha inoltre precisato che, nel caso di esproprio per la realizzazione di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare, non sussiste il presupposto dell'intervento di riforma economico-sociale che giustificherebbe una riduzione del valore venale del bene. Ha invece ritenuto applicabile l'incremento del 10% previsto dalla legge, in quanto non era stato raggiunto un accordo di cessione bonaria e l'indennità provvisoria offerta era inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento danni proposta dagli espropriati per il ritardo nel pagamento dell'indennità provvisoria, in quanto tale domanda prescindeva dalla quantificazione dell'indennità di esproprio e non era stata oggetto di specifica impugnazione nella precedente fase del giudizio. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.