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CORTE D'APPELLO DI LECCE

Sentenza n. 1024/2022 del 06-10-2022

principi giuridici

In materia di prestazioni assistenziali erogate a persone con handicap permanente grave o a soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti, ai fini della valutazione della capacità economica, deve farsi riferimento alla situazione del solo interessato, senza considerare il nucleo familiare.

Il recupero dei costi delle prestazioni assistenziali di accoglienza di persone disabili in strutture residenziali da parte del Comune erogatore può avvenire esclusivamente sulla base di accordi volontari con i congiunti degli interessati, non potendosi applicare le regole generali in tema di alimenti o mantenimento.

La domanda di alimenti di cui all'art. 433 c.c. può essere proposta esclusivamente dal soggetto in stato di bisogno o dal suo rappresentante legale, e non da terzi estranei.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Obblighi di assistenza per disabili gravi: il Comune resta il principale responsabile, escluso il coinvolgimento economico dei familiari


Una recente sentenza della Corte d'Appello di ### ha confermato un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di assistenza a persone con disabilità grave non autosufficienti, ribadendo il ruolo primario del Comune nel farsi carico degli oneri economici derivanti dal ricovero in strutture specializzate.
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da una ### S.r.l., gestore di una struttura socio-sanitaria, nei confronti di un Comune, al fine di ottenere il pagamento del saldo delle rette di ricovero di una persona disabile. Il Comune si era opposto, sostenendo che l'onere economico dovesse gravare sulla persona ricoverata e sui suoi familiari, in quanto ritenuti in possesso di adeguate risorse finanziarie.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto il ricorso della ### S.r.l., condannando il Comune al pagamento del dovuto e rigettando la domanda subordinata di condanna dei familiari. Il Comune ha quindi proposto appello, contestando la valutazione delle condizioni economiche della persona disabile e dei suoi familiari, nonché l'esclusione di questi ultimi dall'obbligo di contribuzione.
La Corte d'Appello ha respinto integralmente l'appello del Comune, confermando la sentenza di primo grado. I giudici hanno sottolineato che, nel caso di persone con disabilità grave non autosufficienti, la normativa vigente prevede un parametro di valutazione della situazione economica basato esclusivamente sulla condizione dell'interessato, escludendo il coinvolgimento economico dei familiari. La Corte ha inoltre evidenziato che l'indennità di accompagnamento percepita dalla persona disabile era già destinata al pagamento della retta della struttura di ricovero e che le restanti risorse economiche a sua disposizione erano insufficienti a coprire ulteriori oneri.
La Corte ha ribadito che, ai sensi della legge ###/2000, è il Comune il soggetto tenuto ad assumere gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica, nei limiti in cui le capacità del beneficiario non consentano di farvi fronte. Tale conclusione si pone in linea con un sistema di compartecipazione dell'interessato ai costi, sulla base delle sue possibilità economiche, da valutare anche sulla base delle possibilità familiari, ma senza azioni dirette della P.A. nei confronti dei congiunti del beneficiario, né azioni di tal fatta sono previste dal D.P.C.M. 159/2013 che ha aggiornato il sistema del c.d. ###
La sentenza ha inoltre escluso la possibilità per il Comune di esercitare un'azione di rivalsa nei confronti dei familiari, richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato che esclude l'applicazione delle norme in tema di alimenti o mantenimento in assenza di specifici accordi volontari con i congiunti degli interessati.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte ### di ### civile ### persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa ### - Presidente rel. 
Dott.ssa ### - ###. ### - ### pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 1067 del ### delle cause dell'anno 2020 promossa da ### (C.F.###), in persona del ### pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ###, in virtù di procura apposta a margine dell'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in #### 31; appellante e #### S.R.L - ### “###” (C.F ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ####; nonché ### in persona del Suo amministratore di sostegno ### (C.F.  ###) e ### (###), rappresentate e difese, giusta mandato a margine delle comparse di costituzione e risposta del giudizio di I grado, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ####### 46 appellati ******* ### parti hanno concluso come da memorie depositate all'udienza collegiale del 14.06.2022 a seguito di trattazione scritta ex art. 83 comma 3 lett. h) d.l. n.18/20.  **********  ### presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cpc come novellato dalla l. 69/2009, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione delle ragioni di doglianza e dei motivi della decisione. 
Con ordinanza emessa in data ###, e comunicata il 24.11. successivo, il Tribunale di ### accogliendo la domanda proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dalla ### S.r.l, titolare della struttura socio-sanitaria denominata ### per la ### “###”, condannava il Comune di ### al pagamento di ### oltre interessi, a favore della società ricorrente, quale saldo del corrispettivo per le rette di ricovero di ### presso detta struttura; rigettava, invece, la domanda subordinata di condanna della ### in solido con il Comune di ### al pagamento di una quota di tale somma. 
Ed invero.  ### S.r.l., in qualità di gestore di una struttura socio-sanitaria in ### denominata ### per la ### “###”, agiva in giudizio deducendo che nella predetta struttura, a decorrere dal 21.10.2016, era stata ricoverata ### a seguito di formale inserimento con procedura d'urgenza, come risulta dalle delibere della G.M. del Comune di ### n. 192 del 22.11.2016 e dell'Asl di ### n. 411 del 20.02.2017 e n. 531 del 19.03.2018; con quest'ultima delibera veniva prorogato il termine finale del ricovero fino al 31.12.2018, poi protrattosi in realtà fino al 24.06.2019, data in cui ### fratello e amministratore di sostegno di ### ha provveduto a trasferirla presso altra struttura. 
Dalle citate delibere emergeva, inoltre, che l'onere del pagamento della retta, il cui costo giornaliero ammontava ad ### gravava per il 40% a carico della ASL e per il 60% al Comune di ### con possibilità di contribuzione a carico dello stesso utente e/o dei suoi familiari, ove possessori di reddito sufficiente. Ciononostante, l'### corrispondeva la propria quota di retta solo fino al 31.05.2017, omettendo poi il pagamento per le successive 25 mensilità (ovverosia dal 01.06.2017 al 24.06.2019, data di trasferimento in altra struttura). A fronte di tale situazione debitoria e in virtù delle reiterate richieste della società ricorrente, finalizzate ad ottenere il pagamento delle restanti mensilità di ricovero, pari ad ### l'amministratore di sostegno di ### la quale risultava essere titolare di un libretto postale nominativo, provvedeva a versare, in data ###, la somma di ### da imputare in conto delle mensilità pregresse; invece, i numerosi solleciti rivolti all'ente comunale non sortivano alcun effetto.  ### S.r.l, pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare che la stessa era creditrice nei confronti del Comune di ### della somma di ### quale corrispettivo residuo per le rette di ricovero di ### e, per l'effetto, di condannare l'ente al pagamento, in favore della deducente, della predetta somma; in via subordinata, di porre a carico di ### se del caso sempre in via di solidarietà con il Comune di ### una quota di tale somma. 
Ritualmente costituitosi, il Comune di ### contestava le avverse pretese, sostenendo di non essere obbligato a corrispondere l'importo richiesto dalla ricorrente, sul presupposto che gli oneri della quota sociale della retta mensile potevano ricadere per il 60% sui ### di residenza degli interessati solo nell'ipotesi in cui gli utenti o i loro familiari fossero impossibilitati. Precisava che dall'istruzione della pratica sulla situazione economica della ### e dei suoi familiari, effettuata dal ### dei ### dell'amministrazione convenuta, emergeva che ### madre della ### in data ### dichiarava di essere titolare di una pensione ### sufficiente per le sue sole necessità, e che il figlio ### con lei convivente, era privo di un'occupazione fissa, con conseguenza di doverlo aiutare lei stessa; da ciò derivava l'impossibilità di intervenire nei confronti della figlia. A fronte della difficoltà nel determinare l'ammontare della retta da porre a carico dei familiari, il Comune anticipava, in via d'urgenza, le spese del ricovero della ### presso la ### per la ### “###”, pari ad ### a far data dal mese di ottobre 2016 a maggio 2017. Successivamente, tuttavia, l'### comunale chiedeva informazioni circa la situazione economica di ### sia al responsabile della ### per la ### “###” sia all'### apprendendo che la stessa era titolare di un libretto con un saldo al 03.04.2019 di ### oltre a percepire l'assegno di invalidità ed indennità di accompagnamento per ### e una pensione di reversibilità, unitamente alla madre, di ### mentre l'attestazione ### della madre evidenziava una situazione economica di ### annui. In ragione di tanto, il Comune di ### sospendeva il versamento dell'importo mensile della retta, ritenendo di non essere debitore delle somme pretese dalla ### S.r.l, poiché il relativo pagamento spettava direttamente alla ### in solido con la madre ### godendo le stesse delle necessarie risorse economiche. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente e l'autorizzazione alla chiamata in causa di ### e ### con funzione di manleva. 
Integrato il contradditorio, ### in qualità di amministratore di sostegno di ### rilevava che, al momento del ricovero, l'amministrata godeva soltanto della pensione di invalidità, pari a circa ### mensili, perché l'indennità di accompagnamento le era stata sospesa a far data da dicembre 2015; la madre ### viveva in una casa popolare e il fratello era disoccupato. In virtù di tale situazione economica, il Comune, con delibera n. 192 del 22.11.2016, assumeva l'onere di pagamento del 60% della retta mensile di ricovero, con ciò precisando che le somme erogate dall'### comunale non erano state semplicemente anticipate, così come sostenuto dalla ricorrente, ma corrisposte in adempimento ad un obbligo di legge. Solo nel dicembre 2018, quando l'### sbloccava l'indennità di accompagnamento con il riconoscimento degli arretrati, il ### ormai nominato amministratore, liquidava alla struttura la somma di ### Sottolineava, inoltre, che l'indennità di accompagnamento erogata veniva versata per contribuire al pagamento della retta della nuova struttura, ove era ricoverata la ### alla quale residuava quindi solo un importo mensile di circa ### necessari per il suo fabbisogno personale e medico. 
Chiedeva, dunque, di rigettare la domanda introduttiva, di dichiarare tenuto al pagamento soltanto il Comune di ### e che nulla era dovuto dalla ### nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta obbligata al pagamento, di dichiarare che questa aveva già ottemperato versando la quota per i ratei di indennità di sua spettanza. 
Si costituiva in giudizio anche ### contestando l'esistenza di obblighi nei suoi confronti ed asserendo che la figlia aveva già adempiuto al suo onere, pagando quanto di sua spettanza. Chiedeva il rigetto della domanda avanzata dall'### comunale, sul presupposto che l'unico soggetto obbligato al pagamento del residuo delle mensilità era il Comune di ### e che nulla era tenuta corrispondere, nemmeno in via solidale. 
La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale. 
Il giudice di prime cure, esaminata la documentazione prodotta, rilevava che la condizione economica della ### - come emersa dagli atti - non consentiva alcuna contribuzione da parte della stessa, se non quella rappresentata dall'indennità di accompagnamento, contribuzione già intervenuta allorquando l'### ha erogato gli arretrati dovuti a tale titolo. Pertanto, il primo giudice riteneva congruo l'importo di ### corrisposto alla società ricorrente, atteso che il ricovero era avvenuto il ###, mentre l'indennità era stata riconosciuta per tutta l'annualità del 2016 (cioè anche per i primi dieci mesi dell'anno, per i quali l'ammontare dell'indennità è stato di circa ### ). Passando all'analisi della situazione economica attuale della ### il Tribunale precisava che l'indennità di accompagnamento era erogata direttamente alla nuova struttura presso la quale era ricoverata, sicché non era nella sua disponibilità, mentre le somme residue, derivanti dalla pensione di invalidità e da una quota della pensione di reversibilità, ammontavano a circa ### insufficienti per ritenerla obbligata a qualunque altra contribuzione. 
Quanto, poi, alla madre ### la legittimazione attiva nell'eventuale richiesta di alimenti ex art.  433 c.c. spettava solo alla figlia, con conseguente esclusione di soggetti terzi, quali la ### o il Comune. 
Conseguentemente, accoglieva il ricorso proposto dalla ### S.r.l. nei confronti del Comune di ### ritenendo quest'ultimo unico soggetto obbligato al versamento del residuo, pari ad ### disattendendo, quindi, la domanda avanzata in via subordinata. 
Le spese di lite venivano compensate fra il Comune di ### e ### >>>> Con atto di citazione notificato il ### il Comune di ### ha proposto appello avverso la ordinanza suindicata, censurandola nel merito affidandosi a tre motivi di gravame, e segnatamente: a) Erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure dichiara che la condizione economica della ### non consentiva alcuna contribuzione da parte della stessa se non quella rappresentata dall'indennità di accompagnamento, e ciò in contrasto con i riscontri documentali, dai quali, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, emergeva che l'appellata percepiva mensilmente la somma di ### che la di lei madre ### aveva una dichiarazione ### di ### che sul libretto postale intestato alla ### vi erano ancora depositati atri 9.519,77 ### (detratto l'acconto versato alla ### pari ad ### ) e che, quindi, le condizioni economiche della stessa e del suo nucleo familiare non erano precarie, ma vi erano somme sufficienti a coprire il pagamento del credito residuo; b) Carenza di motivazione: assume l'appellante la erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, ai fini di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il pagamento delle rette residue, prende in considerazione solo l'indennità di accompagnamento percepita dalla ### e ritiene congruo il versamento della somma di ### senza giustificare tale soluzione e senza valutare il reddito dell'intero nucleo familiare.  c) Erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado afferma che ### madre della ### versava in condizioni economiche precarie senza avvedersi che dalla documentazione prodotta traspare il contrario, nonché nella parte in cui omette di tenere conto del reddito del di lei fratello. Conseguentemente - sottolinea l'appellante - gli stessi sarebbero obbligati, ai sensi dell'art. 433 c.c., a corrispondere gli alimenti alla loro congiunta atteso che, se il reddito di questa è insufficiente, devono provvedere ad integrarlo i suoi familiari e non il Comune.  >>>>> Ritualmente costituita, la ### S.r.l. deduce nel merito la infondatezza dell'appello, rilevando la sussistenza di un rapporto contrattuale esclusivo tra la medesima struttura e il Comune di ### perfezionatosi con la delibera G.M. n. 192/2016, con la quale l'### ha preso atto dell'inserimento nella ### per la ### “###” e ha assunto l'onere della spesa della retta mensile per il 60%; evidenzia che ogni variazione della suddetta obbligazione necessita del preventivo consenso della stessa società appellata al fine di consentire alla stessa di decidere se e in che modo accettare di ricevere direttamente dalla ### e per essa dai suoi familiari, tutto o parte della quota di retta non gravante sulla ### Inoltre, avendo assunto una obbligazione diretta con la struttura residenziale ed essendo l'unico soggetto legittimato ad agire in rivalsa nei confronti della ### per l'accollo di una eventuale quota di contribuzione nel pagamento della retta, il Comune di ### aveva l'onere di procedere con tempestività all'accertamento e alla comunicazione della situazione reddituale dell'utente. 
Con riferimento alla presunta errata valutazione delle condizioni economiche della ### e dei suoi familiari, adduce che le uniche somme dalla stessa percepite, comprensive anche degli arretrati, sono quelle risultanti dal libretto postale versato in atti, dalle quali devono essere detratte le spese quotidiane. Sottolinea, in ordine al reddito da considerare ai fini del riparto degli oneri tra i comuni e gli assistiti, che il comma 2 -ter dell'art. 3 del D.Lgs. 109/98 contenga una deroga rispetto al criterio generale della valutazione dell'intero nucleo familiare, sia pure limitatamente alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti e per prestazioni inserite all'interno di percorsi integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale, di tipo diurno o continuativo, che prevede l'utilizzo di un diverso parametro, basato sulla situazione del solo interessato. Conclude chiedendo, in via principale, di rigettare il gravame; in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che al pagamento delle rette per cui è causa siano tenute anche la ### e/o i suoi familiari, la madre ### e il fratello ### per tutto o parte dell'importo residuo non ancora corrisposto, di accertarsi e dichiararsi la misura della loro eventuale compartecipazione e condannarle al pagamento delle somme che saranno ritenute di giustizia, sempre e comunque in solido con il Comune di ### Con un'unica comparsa, si costituiscono in giudizio anche ### in qualità di amministratore di sostegno della sorella ### e la di loro madre ### contestando nel merito le censure avanzate dall'appellante ed evidenziando l'erroneità del richiamo della normativa relativa ai ricoverati in RSA ultrasessantacinquenni non autosufficienti o persone con grave disabilità, atteso che, in tale caso, i familiari non sono tenuti al pagamento delle rette, poiché si deve far riferimento soltanto alla situazione economica del ricoverato. 
Sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 14.06.2022 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  >>> ### è infondato. 
Appare opportuna una disamina congiunta dei primi due motivi di gravame, che vertono sulla errata valutazione da parte del tribunale delle condizioni economiche della ### e del suo nucleo familiare, che non sarebbero precarie, ma sufficienti a coprire il pagamento del credito residuo. 
Tale assunto è privo di pregio alla luce della documentazione in atti. 
Va in primo luogo evidenziato che ### gode dei seguenti emolumenti: a) indennità di accompagnamento, pari ad ### mensili - già erogata alla nuova struttura ove è attualmente ricoverata, quindi di fatto non disponibile per pagamenti diversi; b) pensione di invalidità + pensione di reversibilità (questa unitamente alla madre) per complessivi ### totali. 
Sul libretto postale intestato alla ### vi sono ancora depositati #### rivenienti da arretrati, già detratto l'acconto versato alla ### pari ad ##### relativa a ### in atti indica una situazione economica di ### (### ed una situazione patrimoniale di ### (### annue. 
Alla luce di tali dati la valutazione operata dal tribunale appare corretta e condivisibile, tenuto conto da un lato che la madre ed il fratello della ### non costituiscono affatto il suo nucleo familiare, non essendo conviventi con la stessa - da anni ricoverata presso strutture assistenziali - ed avendo un ### diverso ed autonomo dal suo, sicché il quadro reddituale complessivo sopra descritto relativo alla ### resta immutato, non potendo valutarsi anche quello dei suoi congiunti; dall'altro lato va considerato che, alla luce della giurisprudenza più recente la Suprema Corte, gli obblighi di integrazione della retta per l'assistenza di un disabile sono solo a carico solo dell'interessato, non dei parenti. Il comma 2 -ter dell'art. 3 del D.Lgs. 109/98 per la valutazione dell'intero nucleo familiare, sia pure limitatamente alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti prevede l'utilizzo di un diverso parametro, basato sulla situazione del solo interessato. 
Ed invero. 
In ordine alla questione relativa al regime economico delle prestazioni assistenziali, secondo quanto disposto dall'art. 6, co. 4, L. 328/1990, è senza dubbio il Comune il soggetto tenuto ad «assumere gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica», nei limiti in cui le capacità del beneficiario non consentano di farvi fronte. Tale conclusione si pone in linea con il richiamato sistema complessivo di cui alla menzionata L. 328/2000, attraverso il quale, in forza del rinvio dell'art. 25 al sistema del c.d. ### si realizza un articolato regime di compartecipazione dell'interessato ai costi, sulla base delle sue possibilità economiche (v. ancora Cass. 12042/2019, ove si fa riferimento appunto ad un regime di “gratuità modulata”) da valutare sulla base anche delle possibilità familiari; d'altra parte, tali regole di individuazione delle capacità economiche familiari, secondo l'art. 2, co. 6, d. Lgs. 109/1998, per quanto in sé non modificative della disciplina sugli obblighi alimentari, espressamente «non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata» e quindi di azioni dirette della P.A. nei confronti dei congiunti del beneficiario, né, si osserva per completezza, azioni di tal fatta sono previste dal D.P.C.M. 159/2013 che ha aggiornato il sistema del c.d.  ### Pertanto, gli obblighi di integrazione della retta, per quanto da calibrare sulla base delle capacità economiche della famiglia come definita in ambito ### sono civilisticamente a carico del solo assistito.  ### del sistema dal coinvolgimento civilistico di chi abbia obblighi alimentari è palese, anche perché i congiunti da considerare nei calcoli ### per come variamente evolutisi nel corso del tempo, non coincidono con l'ambito di parenti ed affini di cui agli artt. 433 ss. c.c., pur essendo evidente che l'ambito della valutazione amministrativa dei redditi e patrimoni familiari da considerare dovrebbe tendenzialmente essere coerente con quello degli obblighi civilistici verso la persona bisognosa di assistenza; né possono richiamarsi le regole sugli obblighi di mantenimento endofamiliare; a parte l'incompletezza di esse, destinate a non coprire l'ambito delle relazioni di cui è possibile il coinvolgimento in sede di ### l'assoluta particolarità delle esigenze interessate da casi come quelli della disabilità grave non consente soluzioni approssimate, sulla base di norme civilistiche dettate per ipotesi diverse da quella eccezionale qui in esame; vi è altrimenti il concreto rischio di penalizzare, specie in presenza di capacità economiche medie o medio-basse, proprio i familiari destinati a misurarsi con la disabilità, così vanificandosi le ispirazioni solidaristiche generali dell'ordinamento, se non addirittura ponendosi in contrasto con l'esigenza di ragionevolezza che non consente di rendere ancor più difficoltosa la situazione di chi già si trovi in condizioni di maggiore difficoltà. 
Conseguentemente, va detto che l'accoglienza di disabile grave non autosufficiente all'interno di strutture residenziali, una volta accertata per qualsiasi ragione la necessità di essa in ragione delle condizioni personali dell'interessato, deve essere attuata da parte degli enti preposti all'assistenza, per effetto dell'art.  22 lett. g) L. 328/2000, senza che sia possibile condizionarla al previo impegno al pagamento parziale o totale dei relativi costi da parte dell'interessato o dei suoi familiari».  ### la disciplina dell'art. 1 L. 1580/1931 in tema di rimborso di spese di spedalità per il caso di degenza presso una struttura pubblica ospedaliera, l'art. 1 della l. n. 1580 del 1931 configurava due tipi di azioni di rivalsa: la prima, quella di cui al primo comma, da farsi valere contro i ricoverati che non si trovino in condizioni di povertà (e, in caso di loro morte, contro i loro eredi legittimi e testamentari); la seconda, quella descritta dal terzo comma, la quale può essere esercitata verso i congiunti per legge tenuti agli alimenti durante il periodo di ricovero che si trovino in condizioni di sostenere, in tutto o in parte, l'onere delle degenze. Data la diversità delle due azioni, quanto a condizioni soggettive ed oggettive di proponibilità, deve ritenersi che quella ex art. 1, terzo comma, presupponga l'impossibilità di effettuare la rivalsa ai sensi del primo comma e, quindi, una condizione di povertà della persona ricoverata che avrebbe determinato un obbligo alimentare a carico dei soggetti individuati dall'art. 433 c.c. e che - in difetto di adempimento diretto - giustifica la rivalsa nei loro confronti. 
In tal senso Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, n.28004 Tale normativa è stata ormai abrogata ad opera del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla I. 6 agosto 2008, n. 133, e quindi il recupero dei costi di prestazioni assistenziali di accoglienza di persone disabili in strutture residenziali da parte del Comune erogatore non può avere corso presso i familiari, né esso può essere riconosciuto, in assenza di specifiche norme civilistiche, sulla base delle regole generali in tema di alimenti o di mantenimento, mentre può avvenire solo sulla base di accordi volontari con i congiunti degli interessati. 
Recentemente la Cassazione civile (ord. sez. lav., 29/10/2020, n.23932) ha affermato invero che << Il recupero dei costi delle prestazioni assistenziali di accoglienza di persone disabili da parte del comune erogatore è possibile esclusivamente sulla base di accordi volontari con i congiunti degli interessati, non potendosi applicare le regole generali in tema di alimenti o mantenimento.>> Consegue il rigetto delle doglianze in esame, considerato che la ### ha comunque contribuito per la somma di ### al pagamento delle rette, somma che rinveniente dall'indennità di accompagnamento appare effettivamente congrua con riferimento all'importo complessivamente ricevuto a titolo di arretrati ( circa ### ), che solo in parte si riferivano a prestazioni dovute nel periodo del ricovero, come evidenziato dal tribunale con motivazione condivisibile, sia laddove prende in considerazione solo l'indennità di accompagnamento percepita dalla ### trattandosi di prestazione finalizzata proprio a coprire tali esborsi ( tant'è che non è percepita in caso di ricovero presso strutture pubbliche) sia laddove ritiene congruo l'importo di ### versato, ove tale valutazione sia integrata da una disamina ponderata del complessivo quadro reddituale della onerata, che evidenzia in modo chiaro come le condizioni economiche della ### siano precarie e prive di somme sufficienti a coprire il pagamento del credito residuo, in tutto e/o in parte, né potendo valere in tale ottica i redditi percepiti dai suoi parenti più prossimo che non costituiscono il suo nucleo familiare, e che - in disparte la esiguità degli stessi, vertendosi in un ### di ### circa annuo di redditi per due soggetti ( madre e fratello ) di cui una disoccupato - non possono quindi entrare in detta valutazione.  >>>>> Infondato è anche il terzo motivo di gravame. 
Correttamente il primo giudice ha escluso la legittimazione attiva di soggetti terzi, quali la ### o il Comune nell'eventuale richiesta di alimenti ex art. 433 c.c. spettando tale domanda solo alla figlia. 
Per alimenti intendiamo invero quelle prestazioni di assistenza materiale dovute per legge, da determinati soggetti tassativamente indicati dalla normativa, alla persona che si trova in stato di bisogno, al fine di garantirle una vita dignitosa. ### dei soggetti tenuti agli alimenti, come detto tassativo, è contenuto nell'art. 433 c.c.: il primo soggetto in grado di adempiere esclude quelli di grado successivo. I presupposti dell'obbligazione alimentare sono lo stato di bisogno del soggetto e le condizioni economiche della parte obbligata (cfr. art. 438 c.c.). 
Per stato di bisogno intendiamo l'incapacità della persona di soddisfare le proprie esigenze primarie di vita, quali, ad esempio, vitto, alloggio, vestiario, assistenza medica, educazione ed istruzione in caso di minore, e, in genere, tutto ciò che consente una vita dignitosa, avuto riguardo alla posizione sociale dell'avente diritto. ###à del richiedente è valutata considerando le sue eventuali risorse patrimoniali. 
Occorre precisare che caratteristica del diritto agli alimenti è il suo carattere personalissimo: questo significa che non potrà essere fatto valere se non dal soggetto in stato di bisogno o eventualmente dal suo rappresentante legale. Ma non già da terzi estranei. 
Resta quindi confermato e non intaccato dall'appello, il passaggio della motivazione in cui il giudice, ritiene che la richiesta di alimenti possa provenire soltanto dalla figlia, conseguentemente va confermato l'accoglimento della domanda proposta da ### san ### Va aggiunto che deve escludersi infine per l'ente pubblico anche la possibilità di esercitare l'azione di rivalsa per le prestazioni erogate, cui l'ente stesso sia tenuto comunque nei confronti del cittadino, per il soddisfacimento dei bisogni previdenziali ed assistenziali dello stesso in attuazione dei principi di uguaglianza e solidarietà, non potendo rilevare i principi e le norme sull'azione surrogatoria e sull'arricchimento senza causa, e ciò, sia perché, quanto alla prima, l'unico soggetto legittimato a richiedere gli alimenti è il soggetto in stato di bisogno, e, quanto al secondo, non sorge alcun obbligo di pagamento per il parente tenuto agli alimenti, finché non vi sia un'espressa richiesta del beneficiario, sia ancora perché gli istituti che presiedono alla disciplina delle prestazioni assistenziali e degli obblighi alimentari stanno su piani diversi e sono tra loro indipendenti e separati. Tali prestazioni pubbliche non possono ricomprendersi nell'obbligo alimentare verso i congiunti, assolto, in vece di costoro, dall'ente pubblico. 
La sentenza appellata va quindi integralmente confermata. 
Tutte le altre questioni restano assorbite Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in misura prossima ai valori medi in relazione alle (3) fasi di attività processuale svolta in questa sede, tendo conto ai fini del valore della causa come dichiarato (### ) e del numero delle parti. 
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 co. 1 -quater t.u. 115/2002 - per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di ### con atto di citazione notificato il ### nei confronti della ### S.r.l, di ### in persona del legale rappresentante ADS e di ### avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di ### in data ###.2020 così provvede: 1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente l'impugnata ordinanza; 2. condanna l'appellante Comune di ### al pagamento, in favore degli appellati vittoriosi delle spese del presente grado del giudizio, in che liquida ### in favore della ### S.r.l, con distrazione in favore dell'avv. ### quale procuratore anticipatario ed in ### in favore di ### in persona del legale rappresentante ADS e di ### con distrazione in favore dell'avv. ### quale loro procuratore anticipatario, tutto oltre accessori di legge, qualora dovuti, e di tariffa in misura pari al 15 %; 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 4 ottobre 2022 ### est.   Dr. ### 

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